Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

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Giovanniarciero
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Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da Giovanniarciero »

Il 30 aprile, dopo quasi 19 mesi di convalescenza x "Stato ansioso distimico" alla C.M.O. mi hanno fatto il 2° test da quando sono in convalescenza e nonostante il 2° test abbia (purtroppo) confermato e aggravato la mia malattia, mi hanno dato gli ennesimi e recidivi 60 giorni di covalescescenza, non potete immaginare il mio stato d'animo (solo chi sofre la mia patologia mi può capire), ogni due mesi, in compagnia a subire umiliazione di ritirare la busta da portare in Legione, poi alzarsi alle 3,4o, auto, treno, pulman, Legione, timbro, firma, poi, bus, metro, bus, e.......finalmente alla C.M.O. prenotazione visita, dopo 15 giorni visita, dopo 20 definizione e.......60 giorni di convalescenza e.....dopo.....stesso ritornello........
Da 2 anni...

Il il 30 aprile non ce l'ho fatta +. al ritorno ho presentato ricorsso in 2^ istanza. tra quanto in genere chiamano? Grazie e scusate


giusepperossi

Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da giusepperossi »

Scusate ma cosa vuole dire ricorso in 2° istanza, e a cosa serve. Grazie
Giovanniarciero
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da Giovanniarciero »

nel mio caso, non ho accettato il giudizio della C.M..O. ed ho fatto ricorso in 2^ Istanza, verrò visitato da altri dottori
panorama
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da panorama »

La 2^ istanza per il centro-sud e a Roma, Ospedale militare Celio che mediamente chiama dopo scarso un mese.
lino
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da lino »

Per il nord (milano) idem, circa un mese,dipende poi molto anche dalle richieste fatte nel periodo.....
Per Aspera ad Astra!!!!
juriromeo
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da juriromeo »

Ciao, buongiorno, conosco bene la tua trafila ma è la trafila di tutti (io ho fatto 688 gg. di convalescenza quindi lo so bene di cosa parli, purtroppo è così), anche io ho fatto ricorso in II^ istanza (Roma), mi hanno chiamato nel giro di 10 giorni, la via dove si trova la II^ istanza a Roma è: Via Santi Quattro 19/bis, è a fianco dell'ospedale Celio, non è dentro al Celio, un in bocca al lupo, ciao Nino.
Giovanniarciero
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da Giovanniarciero »

Grazie Nino, sei stato gentilissimo . Crepi il lupo.
Giovanniarciero
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da Giovanniarciero »

Giovanniarciero ha scritto:Grazie Nino, sei stato gentilissimo . Crepi il lupo.
Scusate, volevo ringraziare Lino e Juriromeo, ho scambiato le email
papalima
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da papalima »

Giovanniarciero ha scritto:nel mio caso, non ho accettato il giudizio della C.M..O. ed ho fatto ricorso in 2^ Istanza, verrò visitato da altri dottori

Proprio così...si va in seconda istanza quando non si accettano più altri giorni di convalescenza...
nel mio caso...disturbi depressivi con bauffe delirante...disturbi distimici e depressione maggiore...dopo due anni di questa tiritera...ma non ancora superati i 730 giorni di convalescenza...alla ultima visita mi presentai con un medico legale ed un avvocato...vollero impormi altra convalescenza che io non accettai e dissi loro che se non mi avessero fatto idoneo...appena uscito dall'ospedale militare mi sarei recato in tribunale a presentare una denuncia ed avrei fatto in modo di chiedere all'autorità giudiziaria di farmi sottoporre a visita psichiatrica di autorità...si riunì immediatamente la commissione medica ed il mio medico legale pretese di voler visionare la mia cartella sanitaria...diedero ordine di prenderla...un ufficiale ritornò poco dopo dicendo che non si trovava più...allora chiesi ed ottenni immediatamente la idoneità al servizio militare incondizionato...senza da parte loro voler modificare di una virgola la mia cartella sanitaria...e questa fu la mia fortuna....perchè al rientro i soliti "caporali"...come li chiamava l'indimenticabile e grande Totò....incominciarono a farmi "un bel servizio" con le note caratteristiche...cosa che puntualmente si avverò e da sottufficiale c'era poco da stare allegri...tanto che dopo un altro anno chiesi ed ottenni dalla stessa commissione medica la "riforma per causa di servizio"...causa di servizio già precedentemente riconosciuta....e non mi sono mai ripresentato ad ulteriori richiami sanitari perchè residente all'estero...per poi riconfermarmi per legge dopo dieci anni quella riforma per causa di servizio originaria con P.P.O. a vita....
questa è la mia felice storia...ed oggi me la sto godendo alla grande viaggiando moltissimo...godendo anche di belle donne in paesi esotici e dove il costo della vita è minimo....
saluti
e per chi ha la capacità di manovrare e bloccare gli script....lasciaci trascrivere le nostre storie...che potrebbero aiutare quanti sono in difficoltà...
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da Giovanniarciero »

Oggi mi hanno notificato la convocazione in 2^ istanza per la settimana prossima, nella lettera c'è scritto "SI PRECISA CHE QUESTA COMMISSIONE NON PUO' ESPRIMERSI SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CONCESSIONE DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' , PREVISTO DALLA L.335/95" ecc.ecc."
Questo significa che se uno sta male la "^ C.M.O. non può riformare?
panorama
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da panorama »

Il collega della PolStato ha saputo affrontare il muro della CMO 1^ e 2^ istanza.

Il Tar precisa (ecco alcuni passaggi):

1) - con il presente ricorso il Sig. OMISSIS impugna il provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera di Roma del 19.09.2012, con cui lo stesso è stato ritenuto idoneo al servizio di istituto nella Polizia di Stato, e quello confermativo del precedente emesso in data 10.10.2012, lamentando che la malattia da cui è affetto, vale a dire “parestesie arti inferiori . insufficienza venosa bilaterale”, non gli consentirebbe invece di svolgere il servizio di istituto, comportante un prolungato stazionamento eretto;

2) - ha allegato, a supporto della propria tesi, una perizia medico legale proveniente da uno specialista in medica legale:

3) - a fronte di tale qualificato giudizio medico, integrante un principio di prova in ordine all’illogicità del giudizio della Commissione medica di I e II grado, che sarebbe stato emesso sulla base di travisamento dei fatti ed in assenza di congrua istruttoria, questo Tribunale, con ordinanza, ha disposto una verificazione;

Il Tar ha ritenuto:

4) - che in conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto;

5) - che, pertanto, deve disporsi l’annullamento dei provvedimenti impugnati e stabilirsi altresì l’obbligo, per l’Amministrazione, di assumere le conseguenti determinazioni;

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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24/07/2013 201307535 Sentenza Breve 1T


N. 07535/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. ……., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del 19/9/2012, con cui si esprime giudizio di idoneità al servizio di istituto nella Polizia di Stato e di quello confermativo della Commissione di II istanza assunto nella seduta del 10.10.2012;
- di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 1698 del 15.2.2013, con cui è stata disposta una verificazione;
Vista la relazione del verificatore e la notula spese relativa alla verificazione stessa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato:
che con il presente ricorso il Sig. OMISSIS impugna il provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera di Roma del 19.09.2012, con cui lo stesso è stato ritenuto idoneo al servizio di istituto nella Polizia di Stato, e quello confermativo del precedente emesso in data 10.10.2012, lamentando che la malattia da cui è affetto, vale a dire “ OMISSIS ”, non gli consentirebbe invece di svolgere il servizio di istituto, comportante un prolungato stazionamento eretto;

Considerato:
che, deducendo il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 738/1981 ed illogicità, ha allegato, a supporto della propria tesi, una perizia medico legale proveniente da uno specialista in medica legale, secondo la quale, sulla base anche dell’esame di diversi certificati medici e di referti di esami diagnostici, in presenza di un quadro di accertata severa OMISSIS , indicative di un aggravamento della patologia, maggiori attenzioni si sarebbero dovute porre nell’individuazione dell’attività lavorativa consona, al fine di evitare complicanze o invalidità permanenti;

che, a fronte di tale qualificato giudizio medico, integrante un principio di prova in ordine all’illogicità del giudizio della Commissione medica di I e II grado, che sarebbe stato emesso sulla base di travisamento dei fatti ed in assenza di congrua istruttoria, questo Tribunale, con ordinanza n. 1698 del 15.2.2013, ha disposto una verificazione;

che, all’esito di detta verificazione, è risultato che il ricorrente presenta ambedue i distretti safenici marcatamente ectasici, “ OMISSIS ” e che “appaiono (…) controindicati i servizi che comportino un prolungato stazionamento eretto”;

che, perciò, a fronte dell’esito di tale verificazione, possono ritenersi fondate le suesposte censure dedotte nel presente gravame rispetto al giudizio di idoneità del ricorrente al servizio di istituto, che comporta proprio detto “prolungato stazionamento eretto”;

Ritenuto:
che in conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto;

che, pertanto, deve disporsi l’annullamento dei provvedimenti impugnati e stabilirsi altresì l’obbligo, per l’Amministrazione, di assumere le conseguenti determinazioni;

che, stante la peculiarità della questione disaminata, sussistono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese strettamente inerenti al giudizio;

che invece le spese di verificazione, che, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., sono liquidate in questo stesso provvedimento giurisdizionale, sono poste a carico dell’Amministrazione, nella misura indicata di seguito ed in dispositivo;

Considerato al riguardo:
che, ai sensi del citato art. 66, comma 4, c.p.a., per la liquidazione del compenso spettante al verificatore, “si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia”;

che, ai sensi dell’art. 50 del vigente d.lgs. n. 115/2002, “la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo” dovuti agli ausiliari del giudice, a sua volta, “è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”, le quali “sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico”;

che, pertanto, nella specie l’onorario va determinato in base ai criteri fissati dal D.M. 30.5.2002, il quale integra il decreto cui la citata disposizione demanda;

che, in base all’art. 21 dell’allegato al menzionato D.M., “per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77”;

che, in considerazione della tipologia di incarico svolto, deve riconoscersi la misura massima, a sua volta da raddoppiarsi, in ragione della difficoltà dell’incarico stesso e dell’impegno profuso, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del ridetto d.lgs. n. 115/2002, per un totale di 581,54 (“per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio”), oltre accessori;

che, pertanto, stante il suindicato vincolo normativo, non può accogliersi la diversa richiesta di compenso di € 1.452,00 (€ 1.200+€ 252 di I.V.A.), contenuta nella notula presentata dal verificatore;

che in conclusione è dovuto l’importo di € 581,54, da maggiorarsi degli oneri di legge, al Prof. M. C., nella sua qualità di verificatore di cui all’ordinanza di questo T.a.r. n. 1698/2013 ed all’atto di delega da parte del capo del Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche dell’Università “La Sapienza” di Roma;

che il pagamento di tale importo è posto a carico dell’Amministrazione resistente;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Compensa integralmente tra le parti le spese strettamente inerenti al giudizio.
Dispone a carico dell’Amministrazione le spese di verificazione in favore del Prof. M. C., che liquida in complessivi € 581,54 (cinquecentoottantuno/54), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza, oltre che alle parti, altresì al Prof. M. C. presso il Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
panorama
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da panorama »

per notizia
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giudizio di inidoneità.


gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare;

l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio;
- il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, il parere della Commissione medica di seconda istanza è decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416).
raimondo1957

Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da raimondo1957 »

ti chiamano dopo10 gg al massimo all'ospedale celio di roma.a me invece mi aveva fatto idoneo al cmo di cagliari, a roma mi hanno dato 60 gg.
e poi a cagliari mi sono presentato dopo 60 gg e mi hanno riformato
un saluto
panorama
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da panorama »

giusto per notizia sullo stato d'impiego, nell'arco di tempo dal giudizio emesso dalla CMO1 e ricorso alla CMO di 2^ istanza in attesa di chiamata, onde evitare dubbi interpretativi.

Quesito all'URP Box CC.

OGGETTO: - Militare dichiarato parzialmente idoneo al s.m.i. dalla CMO
-----------------------------------------------------------------------------------------
DOMANDA:

Gradirei sapere se, un Carabiniere dichiarato parzialmente idoneo al s.m.i. da parte della CMO ed in quello stesso giorno prende atto del giudizio espresso, nel caso che decide il giorno seguente di fare ricorso alla CMO di 2^ istanza, deve prendere servizio in attesa che venga convocato alla CMO di 2^ istanza, oppure, deve restare a disposizione di tale organo superiore e quindi senza dover essere impiegato in servizio?
Inoltre, c'è una circolare in tal senso e normativa ministeriale?


RISPOSTA:

le rappresentiamo che il giudizio emesso dalla CMO è esecutivo. Pertanto, nel caso da lei prospettato, il militare dovrà comunicare immediatamente l’esito del giudizio al Comando di appartenenza e dovrà, comunque, rientrare in servizio per essere impiegato, quale militare “inidoneo permanentemente al servizio in modo parziale".
I posti d'impiego per il citato personale sono periodicamente aggiornati dal Comando Generale - Ufficio Ordinamento e divulgati con apposite circolari diramate fino a livello Comando di Corpo ( la circolare cui fare attualmente riferimento è la nr. 207/340-2-1977 datata 18 ottobre 2012 non disponibile sul portale Leonardo).
La invitiamo, quindi, a rivolgersi con la massima fiducia ai suoi referenti gerarchici che, siamo certi, le forniranno ogni ulteriore chiarimento circa la sua posizione d’impiego. Non esiti, inoltre, a contattare anche il Nucleo Relazioni con il Pubblico della sua Legione Carabinieri che potrà fornirle ulteriore assistenza a livello locale.
panorama
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Re: Ricorso in 2^ Istanza, dop quanto mi chiamano?

Messaggio da panorama »

Leggete con attenzione i comportamenti della CMO1 e CMO2 nonché i provvedimenti presi definitivi, in quanto l'interessato non si è presentato alla convocazione della CMO ma non per colpa sua (certificato medico che giustifica l'assenza).
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- ) - Violata la regola procedimentale che prevede che, in caso di ricorso interno avverso il parere medico della Commissione di prima istanza e di assenza giustificata del dipendente alla prima visita fissata presso la Commissione medica di seconda istanza, lo stesso debba essere riconvocato una seconda volta entro 30 giorni dalla prima (riconvocazione che nel caso specifico risultava effettivamente disposta per il -OMISSIS-, ma con atto mai comunicato all’interessato).

- ) - è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto nei CC ed idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero.

Ricorso ACCOLTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL TAR CATANZARO precisa:

1) - In particolare, mentre l’art. 193 disciplina gli accertamenti medico-legali riservati alle commissioni di prima istanza, l'art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati dagli interessati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

2) - Quanto alla decisività, ai fini dell’accertamento della causa di inidoneità al servizio, della valutazione tecnica effettuata dalle predette Commissioni mediche, giova richiamare l’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 secondo cui: "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".

3) - Proprio in ragione della autonoma capacità lesiva della predetta valutazione medica è prefigurato pertanto un sistema rimediale “interno” all’amministrazione, articolato anche sotto il profilo temporale, cosicché lo stesso art. 198 (co. 7 e 8) sopra citato prevede che la data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a 10 giorni e, in ipotesi di assenza per giustificato motivo, lo stesso debba essere riconvocato per una seconda visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

4) - Nel caso di specie, è incontroversa tra le parti la ricostruzione in fatto della vicenda, ovvero che:

- in data 19 marzo 2014, la C.M.O. di Messina ha formulato il parere di prima istanza di inidoneità al servizio militare del dipendente;

- su ricorso dell’interessato, la Commissione di seconda istanza di Roma ha convocato il ricorrente per la visita medica per il giorno -OMISSIS-, alla quale però lo stesso non si è presentato, allegando, a giustificazione dell’assenza per motivi di salute, un certificato medico;


Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501372, - Public 2015-09-07 -


N. 01372/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Arcangelo e Francesco Coppola, con domicilio eletto presso Arnaldo Celia in Catanzaro, Via Fratelli Plutino, 25;

contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento del verbale n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Commissione medica ospedaliera – di non idoneità permanente al servizio militare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2015 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, -OMISSIS-, Carabiniere scelto in servizio presso la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- della Commissione medica ospedaliera (d’ora in poi anche “CMO”) del Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, con il quale è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto nei CC ed idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero.

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto atto, affidando il gravame alle due censure di seguito sintetizzate:

a) violazione di legge, con riguardo agli artt. 6, 15, 19 del D.P.R. 461/2001 e 7 della Legge 241/90: sarebbe stata, in particolare, violata la regola procedimentale che prevede che, in caso di ricorso interno avverso il parere medico della Commissione di prima istanza e di assenza giustificata del dipendente alla prima visita fissata presso la Commissione medica di seconda istanza, lo stesso debba essere riconvocato una seconda volta entro 30 giorni dalla prima (riconvocazione che nel caso specifico risultava effettivamente disposta per il -OMISSIS-, ma con atto mai comunicato all’interessato).

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente ed incongrua quanto all’accertamento del nesso causale tra l’infermità riconosciuta e l’inidoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri.

3. Si è costituita in giudizio la difesa erariale, ricostruendo in fatto la vicenda ed eccependo l’infondatezza del ricorso.

4. Con ordinanza adottata ex art. 55 co. 10 c.p.a., il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 24 luglio 2015 all’esito della quale è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è fondato, con esclusivo riguardo alla censura di natura procedimentale sintetizzata sopra sub a), il cui accoglimento però preclude, per assorbimento del relativo motivo, l’esame della doglianza di carattere sostanziale sollevata da parte ricorrente.

6. Va premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, che l’art. 198 del cd. Codice Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) attribuisce alle Commissioni mediche ospedaliere interforze il potere tecnico-discrezionale di effettuare la diagnosi della infermità o della lesione e di esprimere il giudizio di idoneità al servizio del militare.

In particolare, mentre l’art. 193 disciplina gli accertamenti medico-legali riservati alle commissioni di prima istanza, l'art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati dagli interessati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

Quanto alla decisività, ai fini dell’accertamento della causa di inidoneità al servizio, della valutazione tecnica effettuata dalle predette Commissioni mediche, giova richiamare l’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 secondo cui: "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".

Proprio in ragione della autonoma capacità lesiva della predetta valutazione medica è prefigurato pertanto un sistema rimediale “interno” all’amministrazione, articolato anche sotto il profilo temporale, cosicché lo stesso art. 198 (co. 7 e 8) sopra citato prevede che la data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a 10 giorni e, in ipotesi di assenza per giustificato motivo, lo stesso debba essere riconvocato per una seconda visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

7. Nel caso di specie, è incontroversa tra le parti la ricostruzione in fatto della vicenda, ovvero che:
- in data 19 marzo 2014, la C.M.O. di Messina ha formulato il parere di prima istanza di inidoneità al servizio militare del dipendente;

- su ricorso dell’interessato, la Commissione di seconda istanza di Roma ha convocato il ricorrente per la visita medica per il giorno -OMISSIS-, alla quale però lo stesso non si è presentato, allegando, a giustificazione dell’assenza per motivi di salute, un certificato medico;

- ritenendo l’ assenza “giustificata”, la Commissione di seconda istanza, secondo quanto previsto dall’art. 198 co. 8 sopra citato, con atto redatto il medesimo 16 aprile ha riconvocato l’interessato per il successivo 14 maggio, ma di tale riconvocazione il destinatario non ha mai ricevuto alcuna comunicazione;

- stante l’assenza del dipendente, la Commissione di seconda istanza ha ritenuto, peraltro, che “era trascorso un notevole periodo di tempo dalla data di presentazione del ricorso” e che una eventuale ulteriore visita sarebbe ricaduta in prossimità della scadenza del parere medico legale adottato dalla CMO di Messina; ha quindi rimesso il procedimento alla Commissione medica di prima istanza, che, in data 17 dicembre 2014, ha adottato il parere di inidoneità oggetto di gravame in questo giudizio.

8. Dall’esame della vicenda procedimentale appena riportata emerge che, il dipendente non aveva ricevuto comunicazione della data della seconda convocazione, cosicché la sua assenza non poteva qualificarsi come “ingiustificata”; la mancata fissazione di una ulteriore data per l’effettuazione della seconda visita medica, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 198 co. 8 del Codice Ordinamento Militare sopra riportato, ha pertanto precluso all’interessato la possibilità di una revisione interna del giudizio medico-legale, garantitagli dalle norme sopra riportate.

Ad avviso del Collegio, il rispetto delle predette regole procedimentali, che costituiscono applicazione, nel delicato settore della valutazione tecnico-discrezionale di idoneità psico-fisica al servizio, del più ampio principio di imparzialità ex art. 97 Cost e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (indirettamente richiamato tra l’altro dall’art. 1 co. 1 L.241/90), non può ritenersi “recessivo” rispetto al principio di economicità e tempestività del procedimento amministrativo, cui si è conformata la decisione della Commissione medica di seconda istanza nel valutarne la complessiva eccessiva durata, rimettendo così gli atti alla Commissione medica di prima istanza ai fini di una sua celere definizione.

9. Alla luce di quanto esposto, va pertanto annullato il parere medico espresso dalla Commissione medica di prima istanza, in accoglimento del motivo sopra indicato sub 2 lett. a).

Ai sensi dell’art. art. 34 co.1 lett. e) c.p.a. in ottemperanza della presente decisione, la Commissione medica di seconda istanza è pertanto tenuta a riconvocare l’interessato per la seconda visita medica ex art. 198 co. 8 del Codice dell’Ordinamento Militare, fermo restando il potere tecnico-discrezionale di adottare il giudizio di idoneità, oggetto di eventuale sindacato nei limiti della cd. “ragionevolezza tecnica”.

10. L’accoglimento della censura concernente tale omissione procedimentale comporta, come indicato, l’assorbimento del motivo di “eccesso di potere”, non essendo stato “ancora esercitato” il potere da parte dell’organo amministrativo titolare della relativa funzione consultiva (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 27 aprile 2015 n.5).

11. La peculiarità della fattispecie, unitamente alla mancanza di chiarezza nella esposizione dei motivi del ricorso in violazione dell’art. 3 c.p.a., giustificano peraltro la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Raffaele Tuccillo, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2015
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