Ricorso del 1999 computo 2 ore str.prefettura -legge pinto-

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Filippogianni
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Ricorso del 1999 computo 2 ore str.prefettura -legge pinto-

Messaggio da Filippogianni »

C'è una nota del Sappe polizia penitenziaria sul ricorso fatto nel 1999 del computo delle due ore dello straordinario della prefettura Legge Pinto , la nota sindacale comunica che il ricorso è stato vinto e già i colleghi aventi diritto hanno già avuto l'accredito di euro 5.714,00 da parte del MEF.
Ora chiedo se qualcuno nell'anno 1999 abbia fatto ricorso tramite l'avvocato del sappe ho di altri sindacati , se non ricordo male all'epoca l'avevo fatto anch'io il ricorso è mi sembra tramite la uil pol.pen. però non ne sono sicuro perché non ricordo .
Leggete la nota sul sito del sappe polizia penitenziaria e magari ci si aggiorna sull'argomento in questione .


Filippogianni
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Re: Ricorso del 1999 computo 2 ore str.prefettura -legge pin

Messaggio da Filippogianni »

Filippogianni ha scritto:C'è una nota del Sappe polizia penitenziaria sul ricorso fatto nel 1999 del computo delle due ore dello straordinario della prefettura Legge Pinto , la nota sindacale comunica che il ricorso è stato vinto e già i colleghi aventi diritto hanno già avuto l'accredito di euro 5.714,00 da parte del MEF.
Ora chiedo se qualcuno nell'anno 1999 abbia fatto ricorso tramite l'avvocato del sappe ho di altri sindacati , se non ricordo male all'epoca l'avevo fatto anch'io il ricorso è mi sembra tramite la uil pol.pen. però non ne sono sicuro perché non ricordo .
Leggete la nota sul sito del sappe polizia penitenziaria e magari ci si aggiorna sull'argomento in questione .
Avevo ricorso tramite la uil pol pen però non ne so nulla , se qualcuno sa qualcosa ne sarei grato .
salvo 63
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Re: Ricorso del 1999 computo 2 ore str.prefettura -legge pin

Messaggio da salvo 63 »

Bisogna vedere se le altre sigle hanno intrapreso la stessa strada del sappe cioè azione risarcitoria, anche io mi ricordo di averlo fatto con l’osapp forse potremmo chiederlo ai rappresentanti dell’epoca o mandare una mail al sindacato chiedendo spiegazioni.
Un caro saluto buona estate a tutti salvo 63
panorama
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Re: Ricorso del 1999 computo 2 ore str.prefettura -legge pin

Messaggio da panorama »

giusto per notizia.
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Il CdS ribalta la sentenza del Tar che era favorevole ai ricorrenti.
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1) - computabilità (nella base di calcolo per la buonuscita e la 13^ mensilità) delle 2 ore di lavoro straordinario obbligatorio prestato settimanalmente ai sensi art. 63 L. 121 del 1981.

Il CdS precisa che:

2) - “Per il periodo anteriore al 31 dicembre 1995, va escluso il computo nella tredicesima mensilità, nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita delle due ore settimanali di lavoro straordinario prestate dal personale della Polizia, retribuite ai sensi dell'art. 63 l. 1 aprile 1981 n. 121, degli art. 6 e 7 d.P.R. 27 marzo 1984 n. 69, degli art. 1 e 2 d.P.R. 23 giugno 1988 n. 234 e compensate infine con l'indennità di cui al d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, stante la tipicità degli emolumenti a tal fine valutabili a norma del d.P.R. n. 1092 del 1973 e del d.P.R. n. 1032 del 1973.” ( cfr. fra le recenti IV Sez. n. 1217 del 2010).
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201800252
- Public 2018-01-17 -

Pubblicato il 17/01/2018

N. 00252/2018REG.PROV.COLL.
N. 04022/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4022 del 2007, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Bruno Salvatore, Camisa Giuseppe, Fersini Antonio, Marti Luigi non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00591/2007, resa tra le parti, concernente computo ore straordinarie fisse e corresponsione differenze retributive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato Tidore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni appellati, già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed ora in quiescenza, hanno proposto ricorso al TAR Lecce al fine di vedersi riconosciuta la computabilità (nella base di calcolo per la buonuscita e la 13^ mensilità) delle 2 ore di lavoro straordinario obbligatorio prestato settimanalmente ai sensi art. 63 L. 121 del 1981.

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR – dato atto che il problema è stato normativamente risolto dall’accordo recepito nel DPR 395/1995 che ne prevede la computabilità ai fini dell’indennità pensionabile – ha accolto il ricorso.

A sostegno del decisum il Tribunale ha rilevato che le due ore in questione, al di là del nomen, configurano una prestazione lavorativa ordinaria, quindi computabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 121.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione che ne ha chiesto l’integrale riforma.

L’appello è fondato.

Infatti la Sezione ha da tempo univocamente evidenziato che “Per il periodo anteriore al 31 dicembre 1995, va escluso il computo nella tredicesima mensilità, nella base pensionabile e nell'indennità di buonuscita delle due ore settimanali di lavoro straordinario prestate dal personale della Polizia, retribuite ai sensi dell'art. 63 l. 1 aprile 1981 n. 121, degli art. 6 e 7 d.P.R. 27 marzo 1984 n. 69, degli art. 1 e 2 d.P.R. 23 giugno 1988 n. 234 e compensate infine con l'indennità di cui al d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, stante la tipicità degli emolumenti a tal fine valutabili a norma del d.P.R. n. 1092 del 1973 e del d.P.R. n. 1032 del 1973.” ( cfr. fra le recenti IV Sez. n. 1217 del 2010).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va accolto, con integrale riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio possono essere compensate avuto riguardo alle incertezze interpretative registrabili all’epoca della proposizione del ricorso.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
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