Il TAR VENETO precisa:
1) - Inoltre, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente chiarito che nell’ipotesi di ricorso collettivo sussiste l’onere di specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (cfr. Cons. Stato, sez. I, 8 marzo 2019, n. 722; Cons. Stato, sez. I, 27 febbraio 2019, n. 576 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
2) - Ed ancora, è costantemente affermata l’inammissibilità del ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al Giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 giugno 2018, n. 1540; T.A.R. Molise, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 67 ed ivi precedenti giurisprudenziali; sull’inammissibilità del ricorso collettivo in ipotesi di non specificata posizione di ciascuno dei numerosi ricorrenti cfr. la più recente T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1715).
N.B.: ricorso al Tar proposto dai colleghi CC. del Veneto, per lo straordinario, nelle giornate destinate al riposo settimanale o in festivi infrasettimanali
A seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’individuazione della categoria delle “ore di straordinario”, ha concluso per l’infondatezza del criterio di calcolo su base “orizzontale” (vale a dire settimanale), criterio sostenuto dalla difesa dei ricorrenti (cfr. pag. 9 del ricorso), dovendo darsi applicazione al diverso criterio “verticale” che considera le ore lavorate in eccedenza rispetto all’orario giornaliero: <<[…] Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta - di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità - non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario […] Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”>> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1705; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 febbraio 2019, n. 345; T.A.R. Toscana, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 130; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1161).
Ricorso collettivo, come farli e cosa contenere, altrimenti è inammissibile
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