ricorso - blocco perequazione

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francois

ricorso - blocco perequazione

Messaggio da francois »

Buonasera, Vi rimetto per opportuna conoscenza, la risposta ad un quesito posto dallo scrivente allo Studio Legale IACOVIELLO Michele di Torino.

Alla cortese attenzione di Francois.
Abbiamo ricevuto il Suo modulo di adesione all’ azione collettiva contro il blocco della perequazione 2012/13 e La ringraziamo per la Sua fiducia.
Abbiamo ricevuto inoltre la Sua indicazione dell' importo della pensione (che è superiore ad € 1.405,05 lordi al mese, ovvero ad € 1.129,27 nette circa), e possiamo quindi confermarle che Lei ha i requisiti per iniziare l’azione giudiziaria collettiva insieme agli altri pensionati che si sono rivolti al nostro Studio, poichè Lei rientra fra i beneficiari della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/15.

Vi sono state molte adesioni e abbiamo quindi già raggiunto e superato il numero minimo di 25 ricorrenti necessario per avviare l’ azione collettiva presso il Tribunale di Sua competenza (Corte dei Conti di Lombardia)

Qualora Lei volesse ora iniziare concretamente l’ azione giudiziaria collettiva, il nostro Studio è disponibile e quindi Lei dovrebbe:
A. Compilare il modulo di incarico allegato (contenente tutte le condizioni);
B. Firmare la procura alle liti allegata;
C. Inviare allo Studio i documenti indicati nel modulo di incarico, ovvero:
1. Cedolini della pensione del febbraio del 2012 (o altro mese successivo del 2012), sia INPS che dell’ eventuale Fondo integrativo. (Se non disponibili allegarne uno qualsiasi del 2015, da gennaio a luglio). Il cedolino può essere scaricato dal sito dell’INPS, ed in ogni caso è possibile inviare il CUD 2015 relativo al reddito 2014.
2. Copia della raccomandate interruttive della prescrizione all' INPS con l'avviso di spedizione e di ricevimento (scaricabili dal nostro sito);
3. Copia del proprio documento di identità;
4. Copia del proprio codice fiscale;
5. Procura alle liti rilasciata all' Avv. Iacoviello (spedire due originali).
D. Provvedere al pagamento delle spese legali: € 200 + iva e cpa (in pratica € 253,76) a persona, mediante bonifico allo Studio Legale Iacoviello alle seguenti coordinate bancarie: Avv. Michele IACOVIELLO, Cariparma, Codice IBAN: IT80 X062 3001 0220 0003 5241 866.
Volendo si può provvedere anche tramite assegno non trasferibile intestato all’ Avv. Michele Iacoviello, ma è preferibile farlo con bonifico.

I documenti dovranno essere inviati in forma cartacea mediante spedizione postale allo Studio Legale Iacoviello, via Vassalli Eandi 28, cap 10138, Torino.
Va esclusa la modalità telematica o tramite mail.

All’arrivo del plico postale Le daremo conferma tramite mail dell’ avvenuta ricezione.
Per ogni chiarimento può consultare il nostro sito alla pagina http://www.iacoviello.it/Blocco_perequazione.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Con i migliori saluti.

Torino, 25 febbraio 2016.
Avv. Michele IACOVIELLO
Cosa ne pensate?
Buona serata a tutti Francois


raimondo1957

Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da raimondo1957 »

il ricorso fallo al sito rimborso pensioni.
Contatti
MAIL: info@rimborsopensioni.it

NUMERO VERDE: 800 034 193

Tel. 055 290 831

Tel. 055 264320

Fax 055 290 831
ciao da raimondo57
franco 3382
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da franco 3382 »

Scusa Raimondo 1957: Puoi confermare se trattasi
di uno studio di Firenze e i relativi costi?
Grazie e saluti a tutti.
raimondo1957

Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da raimondo1957 »

franco 3382 ha scritto:Scusa Raimondo 1957: Puoi confermare se trattasi
di uno studio di Firenze e i relativi costi?
Grazie e saluti a tutti.
si 126 euri e poi il 10/% della somma che devi percepire a risultato acquisito se vinciamo.pero non devi fare niente devi solo aspettare..
franco 3382
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da franco 3382 »

Raimondo 1957,si non faccio niente.Io per adesso
mi sono limitato a fare una diffida all'INPS,per l'eventuale
interruzione di prescrizione.Poi vedrò.Speriamo che non
va a finire a vino e tarallucci,cosi come nel 87 o 89; Non
so se ti ricordi: Ricorso per lo straordinario malpagato
alle forze di Polizia.Costo Centomilalire a testa.
Non si seppe più niente.Dopo tanti anni si seppe che
la causa la vincemmo,ma la Corte dei Conti Rispose:
NON CI SONO SOLDI.comunque grazie e come sempre
Saluti a tutti e a Gino che molto probabilmente,domani
che è Domenica presterà Servizio Istituzionale dalla
sua suocerina. ( Ciao Gino )
gino59
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da gino59 »

franco 3382 ha scritto:Raimondo 1957,si non faccio niente.Io per adesso
mi sono limitato a fare una diffida all'INPS,per l'eventuale
interruzione di prescrizione.Poi vedrò.Speriamo che non
va a finire a vino e tarallucci,cosi come nel 87 o 89; Non
so se ti ricordi: Ricorso per lo straordinario malpagato
alle forze di Polizia.Costo Centomilalire a testa.
Non si seppe più niente.Dopo tanti anni si seppe che
la causa la vincemmo,ma la Corte dei Conti Rispose:
NON CI SONO SOLDI.comunque grazie e come sempre
Saluti a tutti e a Gino che molto probabilmente,domani
che è Domenica presterà Servizio Istituzionale dalla
sua suocerina. ( Ciao Gino )
====================================YES=====================================
raimondo1957

Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da raimondo1957 »

gino59 ha scritto:
franco 3382 ha scritto:Raimondo 1957,si non faccio niente.Io per adesso
mi sono limitato a fare una diffida all'INPS,per l'eventuale
interruzione di prescrizione.Poi vedrò.Speriamo che non
va a finire a vino e tarallucci,cosi come nel 87 o 89; Non
so se ti ricordi: Ricorso per lo straordinario malpagato
alle forze di Polizia.Costo Centomilalire a testa.
Non si seppe più niente.Dopo tanti anni si seppe che
la causa la vincemmo,ma la Corte dei Conti Rispose:
NON CI SONO SOLDI.comunque grazie e come sempre
Saluti a tutti e a Gino che molto probabilmente,domani
che è Domenica presterà Servizio Istituzionale dalla
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caro gino un saluto ma se non tentiamo non avremo niente.purtroppo siamo nati poveri.
raimondo1957

Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da raimondo1957 »

raimondo1957 ha scritto:
gino59 ha scritto:
franco 3382 ha scritto:Raimondo 1957,si non faccio niente.Io per adesso
mi sono limitato a fare una diffida all'INPS,per l'eventuale
interruzione di prescrizione.Poi vedrò.Speriamo che non
va a finire a vino e tarallucci,cosi come nel 87 o 89; Non
so se ti ricordi: Ricorso per lo straordinario malpagato
alle forze di Polizia.Costo Centomilalire a testa.
Non si seppe più niente.Dopo tanti anni si seppe che
la causa la vincemmo,ma la Corte dei Conti Rispose:
NON CI SONO SOLDI.comunque grazie e come sempre
Saluti a tutti e a Gino che molto probabilmente,domani
che è Domenica presterà Servizio Istituzionale dalla
sua suocerina. ( Ciao Gino )
====================================YES=====================================
caro gino un saluto ma se non tentiamo non avremo niente.purtroppo siamo nati poveri.
anche a te franco 3382 un saluto aspettiamo abbiamo tempo.
gino59
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da gino59 »

.....P.S. ho risposto "YES" a questo.-Notte


Saluti a tutti e a Gino che molto probabilmente,domani
che è Domenica presterà Servizio Istituzionale dalla
sua suocerina. ( Ciao Gino )
franco 3382
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da franco 3382 »

raimondo1957 ha scritto:
franco 3382 ha scritto:Scusa Raimondo 1957: Puoi confermare se trattasi
di uno studio di Firenze e i relativi costi?
Grazie e saluti a tutti.
si 126 euri e poi il 10/% della somma che devi percepire a risultato acquisito se vinciamo.pero non devi fare niente devi solo aspettare..
Mi è arrivato un messaggio pubblicitario, inerente al secondo treno di ricorsi,che dato
le tante richieste è stato prorogato al 15 aprile.Quindi invitandomi a salire.Ma sembra che già
il primo treno stia deragliando.Difatti la regione Lombardia rigetta ma compensa le spese,invece il
Piemonte sembra voglia addebitare pure le spese.Quindi oltre il danno pure la beffa.Che ne pensate?
Saluti a tutti.
franco 3382
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da franco 3382 »

Quanti pensieri! Grazie e saluti a tutti.
Filippogianni
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da Filippogianni »

franco 3382 ha scritto:
raimondo1957 ha scritto:
franco 3382 ha scritto:Scusa Raimondo 1957: Puoi confermare se trattasi
di uno studio di Firenze e i relativi costi?
Grazie e saluti a tutti.
si 126 euri e poi il 10/% della somma che devi percepire a risultato acquisito se vinciamo.pero non devi fare niente devi solo aspettare..
Mi è arrivato un messaggio pubblicitario, inerente al secondo treno di ricorsi,che dato
le tante richieste è stato prorogato al 15 aprile.Quindi invitandomi a salire.Ma sembra che già
il primo treno stia deragliando.Difatti la regione Lombardia rigetta ma compensa le spese,invece il
Piemonte sembra voglia addebitare pure le spese.Quindi oltre il danno pure la beffa.Che ne pensate?
Saluti a tutti.
Penso che sarebbe meglio al posto del ricorso passare tre giorni al mare in completo relax
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angri62
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da angri62 »

n.28423 Sent.46/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Prof.Vito Tenore,

nella camera di consiglio del 15.3.2016 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28423 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da:

L. D., nt. a Omissis il 15.12.1935, residente in Omissis, Omissis, cf. Omissis

contro

INPS e Guardia di Finanza

OGGETTO: ricostituzione del trattamento pensionistico per gli anni 2012-2015 in applicazione della intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10; il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 60 e 74.

Udite le parti presenti all’udienza del 15.3.2016: l’attore di persona e l’avv. Giulio Peco per l’Inps, il Ten. Col. Gianfranco Frisani per la Guardia di Finanza.

FATTO

1. Con ricorso dep.to il 5.1.2016 ritualmente notificato parte attrice, Finanziere (maresciallo magg.aiut.)in quiescenza dal 5.11.1985, chiedeva, anche in sede cautelare, la ricostituzione del proprio trattamento pensionistico (secondo la rivalutazione statuita ex art.,34, l. n.448/1998) per gli anni 2012-2015 in applicazione della declaratoria di incostituzionalità dell’art.24, co.25, d.l. n.201 del 2011 conv.to in legge 214/2011 (che statuiva la non per equabilità nel 2012 e 2013 dei trattamenti pensionistici superiore a tre volte il minimo Inps) a seguito della intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, negatagli in via amministrativa dall’Inps.

Il ricorrente chiedeva altresì, sulla base degli enunciati della sentenza della Consulta n.277 del 1991, la riliquidazione del trattamento pensionistico in base alle provvidenze economiche statuite dal dPR n.69 del 1984 ed alla l. n.121 del 1981 fruendo della equiparazione retributiva con i parigrado o qualifica della Polizia di Stato, ovvero al 7° bis livello retributivo.

Infine l’attore censurava l’omesso computo nel proprio trattamento pensionistico sia degli aumenti sul proprio pregresso trattamento stipendiale da calcolare ai sensi degli art.2, co.3, e art.4 del d.P.R. n.69 del 1984, sia dell’indennità pensionabile a decorrere dall’1.1.1984 ai sensi dell’art.5, dPR n.69 cit.

Alla luce delle tre suddette doglianze, chiedeva dunque, anche in sede cautelare, l’accertamento al corretto computo del proprio trattamento di quiescenza, con restituzione da parte dell’Inps di quanto indebitamente non erogato, oltre accessori.

2. Si costituiva la Guardia di Finanza con memoria 22.2.2016, nulla argomentando in ordine alla prima domanda attorea concernente il blocco della perequazione pensionistica venuto meno ex sentenza C.cost n.70/2015. Circa la terza domanda relativa alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base alle provvidenze economiche statuite dal dPR n.69 del 1984, osservava la GdF che i dispositivi 16.12.1986 n.3337, 3338 e 3339 (depositati) avevano dato piena attuazione a tale normativa. In ordine infine alla seconda pretesa attorea, se ne riconosceva la fondatezza, con impegno a ricomputare il trattamento pensionistico prendendo atto degli indirizzi giurisprudenziali sui benefici derivanti dalla equiparazione ai pari grado della Polizia di Stato.

3. Si costituiva l’Inps con memoria 4.3.2016, evidenziando in ordine alla prima pretesa attorea (sulle restanti domande nulla deduceva se non il proprio difetto di legittimazione passiva) come, dopo la sentenza n.70/2015 suddetta, il legislatore aveva adottato il d.l.21.5.2015 n.65 conv.to in legge n.109 del 2015, apportando modifiche al suddetto art.24, co.25 segg., d.l. n.201 del 2011, statuenti:

a) un meccanismo di sospensione temporanea delle perequazioni pensionistiche non più di tipo fisso (come un tempo previsto dalla norma dichiarata incostituzionale), ma di tipo progressivo inversamente proporzionale all’entità delle pensioni, con conservazione dell’intera perequazione per le sole pensioni inferiori a tre volte in minimo inps e sospensione assoluta della perequazione per le pensioni superiori a sei volte il minimo inps;

b) il rimborso ai pensionati di crediti nascenti dal nuovo meccanismo di sospensione temporanea non immediato, ma in via differita.

Chiariva l’Inps che, godendo il convenuto di un trattamento pensionistico ad oggi superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S. (che per il 2015 è pari a euro 501,89: v. doc. 3 difesa), lo stesso aveva diritto a deroga parziale alla sospensione temporanea della perequazione dei ratei pensionistici maturati nel 2012 e nel 2013 e conseguentemente al rimborso parziale di quanto trattenuto a titolo di sospensione, rimborso che l’I.N.P.S. aveva già ricalcolato e liquidato con rata agosto 2015 (doc. 4 difesa).

Aggiungeva altresi l’Inps che la norma sopravvenuta era da ritenere costituzionalmente legittima, in quanto calibrata, secondo criteri di progressività ed evitando automatismi valevoli indistintamente per tutti i pensionati, a bilanciare, in un momento di recessione, contrapposte esigenze costituzionali, di tutela delle finanze e dei conti pubblici e, specularmente, di protezione dei trattamenti pensionistici acquisiti. Difatti la novella normativa non ledeva il diritto ad una esistenza libera e dignitosa del pensionato e, per la temporaneità della mera sospensione perequativa ed il suo carattere limitato, rappresentava un mero contributo di solidarietà a carico di fruitori di migliori trattamenti pensionistici rispetto ad altri e rispetto alle future generazioni.

Chiariva infine l’Inps, sulla base di giurisprudenza di questa Sezione, che la presentazione dell’istanza di ricostituzione del trattamento pensionistico da parte del ricorrente subito dopo la pronuncia della Consulta 70/2015 e prima del sopravvenuto d.l. n.65/2015, non rendeva inapplicabile tale sopravvenienza normativa al rapporto pensionistico dell’istante, ben modificabile a seguito di mutamenti legislativi che, pur retroattivi, avevano ragionevolmente inteso far chiarezza proprio sulle pregresse sospensioni dei trattamenti perequativi per gli anni 2012 e 2013, con precetti adeguativi di norme dichiarate incostituzionali.

Concludeva l’Inps che la sopravvenuta normativa rispettava anche l’art.53 cost, stante la ragionevolezza, proporzionalità e progressività della statuita sospensione della perequazione nei confronti dei titolari dei migliori trattamenti previdenziali.

4. Nella camera di consiglio del 15.3.2016 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Giudice rappresentava alle parti presenti che la causa era matura per la decisione e invitava le stesse a concludere anche sul merito del giudizio. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione e veniva letto il dispositivo in udienza.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, si richiama il disposto dell’articolo 9, co. 1, secondo capoverso, l. 21 luglio 2000, n. 205 che, nel sostituire l’art. 26, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo aver disciplinato le ipotesi nelle quali il giudice del merito emette sentenza in forma semplificata (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità improcedibilità o infondatezza del ricorso), ha previsto che la decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare. Le predette disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata sono applicabili ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in forza del comma 3 del medesimo art. 9.

A seguito della riforma del processo amministrativo, approvata con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le disposizioni sulla tutela cautelare hanno ricevuto una sistemazione organica all’interno del codice (titolo II, artt. 55-62), con rinnovata autonomia delle disposizioni sul procedimento di merito. Ne risulta che la decisione in forma semplificata (già art. 26, ultimo co., primo cpv., l. n. 1034/1971) è attualmente disciplinata dall’art. 74, d.lgs. n. 104/2010, mentre la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, sempre con decisione in forma semplificata (già art. 26, ultimo comma, secondo cpv., l. n. 1034/1971) è ora regolata dall’art. 60, d.lgs. n. 104/2010.

Ritenendo la natura dinamica del rinvio operato dall’art. 9, co. 3, l. n. 205/2000, resta intatta la facoltà del Giudice delle pensioni di definire il giudizio in sede cautelare, al ricorrere delle ipotesi di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, tenuto conto degli artt. 60 e 74, d.lgs. n. 104/2010.

Nella specie, l’istanza cautelare è formulata in un ricorso che si presenta manifestamente infondato.

2. Venendo al merito, la prima pretesa attorea al ricomputo pensionistico sulla scorta della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità (C.cost. n.70 del 30.4.2015) dell’originario testo dell’art.24, co.25, d.l. n.201 del 2011 conv.to in l. n.214 del 2011, che ha sospeso il meccanismo perequativo del trattamento pensionistico del ricorrente, sarebbe fondata se non fosse nelle more sopravvenuto, con precetti adeguativi delle norme dichiarate incostituzionali, il d.l. 21.5.2015 n.65, conv.to in legge n.109 del 2015, apportando modifiche al suddetto art.24, co.25 segg., d.l. n.201 del 2011, statuenti



A) un meccanismo di sospensione temporanea delle perequazioni pensionistiche non più di tipo fisso (come un tempo previsto dalla norma dichiarata incostituzionale), ma di tipo progressivo inversamente proporzionale all’entità delle pensioni, con conservazione dell’intera perequazione per le sole pensioni inferiori a tre volte in minimo inps e sospensione assoluta della perequazione per le pensioni superiori a sei volte il minimo inps; in particolare, il decreto dispone il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS con modalità differenziate negli anni. Per il solo biennio 2012‐13 la rivalutazione viene riconosciuta, sempre in funzione del cumulo dei trattamenti, mediante un meccanismo per classi che prevede l’indicizzazione: a) al 40 per cento dell’inflazione di riferimento per i trattamenti complessivi tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS; b) al 20 per cento per quelli tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) al 10 per cento per quelli tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS;

B) che per il biennio 2014‐15 è riconosciuto, a titolo di rimborso parziale, solo un quinto della rivalutazione riconosciuta dallo stesso per il 2013 mentre per il 2016 la misura del rimborso sale al 50 per cento.

Qualora non fosse sopravvenuta tale sunteggiata normativa, la pretesa attorea sarebbe stata fondata, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n.70 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità della prima parte dell’articolo 24, comma 25, del decreto‐ legge n. 201/2011 che sospendeva per il solo biennio 2012‐13 la rivalutazione per i pensionati titolari di trattamenti superiori a tre volte il minimo, lasciando invece in vigore la seconda parte del comma 25, abrogativo della disposizione approvata nel 2011 (articolo 18, comma 3, del decreto‐legge n. 98/2011) che già disponeva una decurtazione della rivalutazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS. Conseguentemente, in assenza di interventi volti a disciplinare nuovamente la materia, il meccanismo di perequazione automatico applicabile a seguito della sentenza sarebbe stato per il periodo 2012‐13 quello regolato dalla normativa previgente il DL n. 201/2011, cioè la legge n. 388/2000, e per il triennio 2014‐2016 quello stabilito della legge n. 147/2013, non modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

In base invece alla sopravvenuta normativa del d.l.65/2015 (che testualmente, all’articolo 1, definisce i criteri e le modalità per una attuazione della sentenza della Corte costituzionale che, secondo le intenzioni del Governo, assicuri un adeguato trattamento pensionistico nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica) di cui occorre doverosamente tener conto in questa sede secondo univoca giurisprudenza di questa Corte (in terminis C.conti, sez.giur. Veneto, 15.2.2016 n.16; id., sez.giur.Lazio, 17.12.2015 n.503; id., sez.Lazio, 10.12.2015 n.491; id., sez.giur.Lombardia, 27 ottobre 2015 n.186 e id. nn.19 e 30 2016; Tribunale di Napoli, Sez. Lav., 19 gennaio 2016 n.9443; id., sez.giur.Veneto, ord. 20.10.2015 n.48 e id.9.11.2015 n.52), godendo il convenuto ad oggi di un trattamento superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S. (che per il 2015 è pari a euro 501,89: v. doc. 3 difesa), lo stesso ha diritto a deroga parziale alla sospensione temporanea della perequazione dei ratei pensionistici maturati nel 2012 e nel 2013 e conseguentemente al rimborso parziale di quanto trattenuto a titolo di sospensione, rimborso che l’I.N.P.S., come chiarito in comparsa, ha già ricalcolato e liquidato con rata agosto 2015 (doc. 4 difesa).

Tale automatismo non appare, nella attuale formulazione legislativa, in contrasto con parametri costituzionali come in passato. Difatti, come rettamente rimarcato dalla accurata difesa dell’Inps, la modifica normativa sopravvenuta è da ritenere costituzionalmente legittima, in quanto non più fissa, ma progressivamente proporzionata all’entità delle pensioni in godimento e calibrata, secondo criteri di progressività ed evitando automatismi valevoli indistintamente per tutti i pensionati, a bilanciare, in un momento di recessione, contrapposte esigenze costituzionali, di tutela delle finanze e dei conti pubblici e, specularmente, di protezione dei meno elevati trattamenti pensionistici acquisiti. Difatti la novella normativa non lede il diritto ad una esistenza libera e dignitosa del pensionato e, per la temporaneità della mera sospensione perequativa ed il suo carattere limitato, rappresenta un mero contributo di solidarietà a carico dei fruitori di migliori trattamenti pensionistici rispetto ad altri e rispetto alle future generazioni.

Del resto la stessa Consulta, con sentenza n.70 del 2015, ha previsto una assoluta intangibilità delle perequazioni dei soli trattamenti pensionistici più bassi, tra i quali non è annoverabile quello attoreo. Il Legislatore, nell’ottica della salvaguardia del principio, consacrato nell’art. 81 della Carta Fondamentale, dell’equilibrio di bilancio, che esige gradualità nell’attuazione di valori costituzionali che impongono rilevanti oneri a carico del bilancio dello Stato, come ribadito anche dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 riaffermante il necessario rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (si veda in merito Corte Cost. n. 88 del 2014 e n. 10 del 2015 ), ha provveduto a sancire la ragionevole prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, concentrando le limitate risorse nei confronti delle classi di pensionati con trattamenti più bassi, in applicazione di un principio redistributivo rispettoso della dignità delle persone e, quindi, degli artt. 2 e 3 della Carta.

Né la maturazione del diritto o la presentazione dell’istanza di ricostituzione del trattamento pensionistico da parte del ricorrente sùbito dopo la pronuncia della Consulta 70/2014 e prima del sopravvenuto d.l. n.65/2015, può rendere inapplicabile tale sopravvenienza normativa al rapporto pensionistico dell’istante, ben modificabile a seguito di mutamenti legislativi che, pur retroattivi, avevano ragionevolmente inteso far chiarezza proprio sulle pregresse sospensioni dei trattamenti perequativi per gli anni 2012 e 2013, con precetti adeguativi di norme dichiarate incostituzionali. Pertanto alcuna violazione del giudicato costituzionale è ipotizzabile, in quanto lo stesso “....è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a “perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti” (sentenze n. 223 del 1983, n. 88, del 1966 e n. 73 del 1963)” (Corte Cost. n. 245, del 31 ottobre 2012, id. n. 262 del 2009). Dette ipotesi, tuttavia, il Giudicante non ritiene nella specie ricorrenti, atteso che con la nuova disciplina, di cui all’art.1, del d.l. n. 65 del 2015, il legislatore non solo non si è posto in contrasto con la sentenza del Giudice delle Leggi n. 70 del 2015 , ma ha dichiaratamente e lisciamente dato attuazione ai principi in quella stessa decisione affermati, “…nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica” (cfr. Corte Cost. n. 194 del 2002). Di fatti, spetta al legislatore, “…sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali (artt. 36, primo comma, 38, secondo comma, e 81 della Carta) dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (sent. n. 316 del 2010).

In conclusione, la sopravvenuta normativa del d.l. 21.5.2015 n.65, conv.to in legge n.109 del 2015, rispetta gli artt.3, 36 e 38 cost., ed anche l’art.53 cost, stante la ragionevolezza, proporzionalità e progressività della statuita mera sospensione, tra l’altro minimale e non lesiva del diritto ad una vita dignitosa, della perequazione nei confronti dei titolari dei migliori trattamenti previdenziali. In applicazione di tale sopravvenuta normativa, il trattamento attoreo è stato già riliquidato nei limiti normativi sopra precisati: pertanto la domanda tesa ad un pieno ripristino della rivendicata perequazione è infondata.

3. Venendo alla seconda pretesa attorea, tesa, sulla base degli enunciati della sentenza della Consulta n.277 del 1991, alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base alle provvidenze economiche statuite dal dPR n.69 del 1984 ed alla l. n.121 del 1981 fruendo della equiparazione retributiva con i parigrado o qualifica della Polizia di Stato, ovvero al 7° bis livello retributivo, la stessa è parimenti infondata.

Si tratta della questione, più volte affrontata da questa Corte dei conti, se spetti detta equiparazione retributiva (ai fini pensionistici) ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e, come nel caso di specie, a quelli della Guardia di Finanza , in servizio al momento dell’entrata in vigore della citata riforma dell’ordinamento della Polizia di Stato, ma cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992, data dalla quale il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 2 ha stabilito la decorrenza della nuova retribuzione.

La tesi negativa, già propugnata da tempo da questa Sezione (v. C.conti, sez.Lombardia, 12.10.2006 n.562) è stata in tempi recenti univocamente confermata in appello sulla base degli indirizzi della Consulta e delleSezioni riunite di questa Corte che, con sentenza 30 maggio 2003 n.11, hanno risolto in senso negativo il quesito “se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121 / 1981 , ma cessati dal servizio anteriormente al primo gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”. A questa pronuncia si è uniformata la giurisprudenza successiva (v., ad es. C.conti, sez. I app., 23 aprile 2012 n.209; id., sez.II app., 6 luglio 2011, n. 303; id., sez. I, n. 387/2011; Sez. II, n. 180 e n.458 del 2011; id., sez.III n.743 del 2011; id., sez.Lombardia, 21 marzo 2012 n.191; C.conti, sez.Sicilia, 26.6.2006 n.2251; id., sez.Lazio, 30.5.2006 n.1520; id.sez. Lazio, 11.4.2006 n.478; id., sez. Veneto, 27.5.2006 n. 546).

Occorre premettere che la Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991 n.277, si è pronunciata sulla mancata equiparazione tra gli ispettori della Polizia di stato ed i sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, caducando l’art. 43, co. 17, della legge 1° aprile 1981, n.121 e l’allegata tabella “C”, i quali – nel prevedere l’equiparazione tra appartenenti alla Polizia di Stato e altri corpi di polizia – non contemplava la (allora neoistituita) qualifica di ispettore. In sostanza, la citata sentenza della Corte costituzionale si è posta come una classica pronuncia di tipo annullatorio non additivo che, lungi dall’istituire la postulata equiparazione tra sottufficiali dei Carabinieri e figure di ex sottufficiali della Polizia di Stato, ha rimesso al legislatore l’equiparazione dei rispettivi trattamenti economici (cfr., in proposito, sulla esatta portata della sentenza C.cost.n.121, da cui non è sorta la equiparazione tra la qualifica di ispettore di Polizia e di sottufficiale delle FF.AA., v. C.cost., 23.12.1993 n.455; C.cost., n.241 del 1996; C.cost., 28.12.2000 n.439/ord.; C.Conti, Sezione giurisdizionale Lazio, 2.7.1998 n.485 e id., 8.4.1999 n.313).

E, proprio allo scopo di realizzare tale equiparazione, è stato emanato il d.l. 7 gennaio 1992 n.5, convertito nella legge 6 marzo 1992, n.216, che da un lato ha dato copertura finanziaria agli oneri derivanti da giudicati favorevoli conseguiti innanzi al giudice amministrativo (“in esecuzione anche dei giudicati formatisi nella materia”), e, dall’altro, ha esteso a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell’Arma dei carabinieri (e della GdF) che non avevano presentato ricorso il trattamento economico previsto per i corrispondenti livelli retributivi degli ispettori di Polizia.

In particolare, gli artt. 1 e 2 della legge 216 contengono la necessaria autorizzazione (e copertura) della spesa relativa agli oneri connessi con l’applicazione della sentenza n. 277/1991 della Corte Costituzionale, nonché quelle a suo tempo emesse (in tema di equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri e GdF con gli appartenenti alla PS) dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, oltre al pagamento, sempre per i destinatari di tali decisioni giurisdizionali, delle competenze arretrate.

I suddetti artt. 1 e 2 hanno superato il vaglio di costituzionalità, avendo il Giudice delle Leggi, con la sentenza 23.12.1993 n.455, negato che la discriminazione tra i sottufficiali dei CC destinatari delle sentenze di cui sopra - per i quali l’equiparazione ha avuto effetto sostanzialmente retroattivo – e gli altri sottufficiali CC, per i quali la corresponsione dei nuovi, più favorevoli trattamenti decorre solo dall’1.1.1992, violasse gli artt. 3 e 36 Cost.; tale pronuncia è stata poi confermata dalla sentenza n. n. 465 del 16-30.12.1997 della stessa Corte Costituzionale e, da ultimo, con ordinanza 28.12.2000 n.439, che ha ribadito la natura non additiva della sentenza 277 del 1991 e la limitata portata equiparativa della L.n.916/1992.

In buona sostanza, le norme di cui alla L. 216/92 si pongono come una tipica misura di settoriale perequazione del trattamento economico, per un ben delimitato arco temporale, la cui portata cronologica rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione). Tale discrezionalità ricomprende tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, che non incorre di per sé in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost. (stante anche il collocamento a riposo in momenti temporalmente diversi degli interessati all’equiparazione: sul punto C.cost., 9.5.1973 n.57; id., 29.4.1975 n.92), quanto la possibilità che nell’ambito del pubblico impiego siano attribuite voci retributive od indennità particolari in maniera uniforme per personale appartenente a figure e livelli differenti. Ciò, ovviamente, sempre che non vengano a determinarsi appiattimenti retributivi (vedi sentenza della Corte costituzionale n. 5/1997) o non si verifichino altre forme sintomatiche di palese arbitrarietà o di manifesta non ragionevolezza (v. sentenze della Corte costituzionale n. 133/1996 e n. 217/1997).

Ciò posto, e tenuto conto che il legislatore ha riconosciuto espressamente l’estensione ai sottufficiali dell’Arma dei carabinieri e della GdF del trattamento economico previsto per i livelli retributivi degli Ispettori di polizia a decorrere solamente dal 1° gennaio 1992 (come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 455/93, cit.), secondo un condivisibile indirizzo di questa Corte, la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione derivante dall'equiparazione economica fra appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza e quelli della Polizia di Stato, dopo la L. 6 marzo 1992 n. 216, spetta solo a coloro che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti, in quanto collocati a riposo nel quinquennio antecedente alla data del 1 gennaio 1992. Difatti i predetti benefici di cui alla l. 6 marzo 1992 n. 216 non riguardano il personale collocato a riposo, in quanto la legge non ha finalità perequative di portata generale (C.conti, reg. Calabria, n. 671/2002; C.conti, reg. Campania n.79 e n.353/2002; C.conti, reg. Lombardia n. 1129, 1718, 1723/2002; C.conti, reg.Campania, 23.9.2002 n.1323; C.conti, reg. Calabria n. 441 e n. 453/2001; C.Conti, reg. Sicilia, 3.7.2000 n.743; C.Conti, sez.II app., 17 dicembre 1999 n. 346/99/A; C.Conti, reg. Abruzzo, sez. giurisd., 29 settembre 1999, n. 957; C.Conti, reg.Liguria, 22.10.1999 n.985; C.Conti, sez. contr., 24 aprile 1998, n. 35; C.Conti, reg.Lazio n.485 del 1998; C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 5 gennaio 1998, n. 5; C.Conti Sezione controllo Stato, 30.12.1997, n.156; C.Conti, reg. Liguria, 20.1.1997 n.74).

Tale approdo ermeneutico ha come detto ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni riunite di questa Corte che, con sentenza 30.5.2003 n.11/2003/QM, hanno ribadito che “ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (e, dunque, della G.d.F.), in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, non può riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato, qualora tale personale militare non abbia beneficiato di arretrati retributivi”. In sintonia con tale indirizzo si pone la più attenta e recente giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

A ciò aggiungasi, sul piano logico e normativo, che ai sensi degli art. 43 e 53 d.P.R. n. 1092 del 1973 la pensione è commisurata all'ultimo stipendio integralmente percepito, per cui gli aumenti stipendiali - previsti dalla l. n. 216 del 1992 non spettano a sottufficiali cessati dal servizio prima del 1991, quando non aveva acquisito il diritto da percepire tali benefici (C.Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 8 aprile 1999, n. 313).

La tesi avversa, pervicacemente seguita anche dopo l’intervento nomofilattico delle sezioni riunite (n.11 del 2003) predetto, secondo cui il personale dell'Arma dei carabinieri (ma analoghi rilievi valgono per il personale della GdF) cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1992 ha diritto alla equiparazione dai fini pensionistici, con gli appartenenti alle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla entrata in vigore dell’ art. 43, comma 17, l. 1 aprile 1981 n. 121 e, agli effetti economici, dalla data dell'1 gennaio 1992 stabilita dalla l. n. 216 del 1992 (C.Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 23 ottobre 2000, n. 1852; Corte Conti, sez. II, 8 giugno 2000, n. 211/A; C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 20 marzo 2000, n. 422; Corte Conti sez. II app., 26 giugno 1997, n. 87/A; Corte Conti sez. II app., n.309/2001/A, id., n. 11/2002/A; id., 22 marzo 2001, n. 124; id., 16 gennaio 2002, n. 9; id., 3 marzo 2003, n. 69; id., sez II, 17.1.2005 n.41; id.11.7.2006 n.265) non è condivisibile, in quanto l'equiparazione economica, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e di sottufficiale dell'Arma dei carabinieri (e della GdF) praticabile solo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991, opera soltanto attraverso la regolamentazione temporale di cui alla l. n. 216 del 1992, riscontrata legittima dallo stesso giudice delle leggi con sentenza n. 241 del 1996 (C.Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 22 ottobre 1999, n. 985) e in ogni caso, anche a voler ritenere che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (e GdF) hanno diritto alla riliquidazione della pensione sulla base delle nuove misure stipendiali previste dalla l. n. 216 del 1992, in attuazione della sentenza della C. cost. n. 277 del 1991, anche nella ipotesi in cui siano cessati dal servizio anteriormente al 20 giugno 1986 (cioè oltre il quinquennio dalla pubblicazione della stessa sentenza) e non abbiano proposto tempestivo ricorso, va comunque fatta salva la disciplina della prescrizione del diritto a percepire i singoli maggiori ratei, (sul punto cfr.C.Conti reg. Basilicata, sez. giurisd., 28 settembre 1999, n. 272).

Un ulteriore argomento a conforto della tesi ostativa alla pretesa del ricorrente sulla scorta del rigidodiscrimen temporale del 20 giugno 1986, è rinvenibile nella sentenza C.cost.28.12.2001 n.439 che, su analoga questione, ha ribadito che è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 97 e 3 cost., la questione di legittimità cost.le dell'art. 46 d.lg. 12 maggio 1995 n. 198, che esclude i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri non più in servizio alla data dell'1 settembre 1995 dal beneficio dell'inquadramento nel ruolo degli ispettori, in quanto non è manifestamente irragionevole nè palesemente arbitrario - stante la discrezionalità legislativa in materia - che il beneficio in questione sia collegato alla persistenza in servizio dei destinatari ad una certa data, non necessariamente retroattiva, tenendo altresì conto dell'interesse dell'amministrazione per il suo buon andamento e dei limiti di ordine finanziario.

La domanda del ricorrente va conclusivamente rigettata, sebbene la Guardia di Finanza, in memoria di costituzione, sembrerebbe orientata ad accogliere la pretesa.

4. Venendo alla terza e conclusiva pretesa del Dragone volta a censurava l’omesso computo nel proprio trattamento pensionistico sia degli aumenti sul proprio pregresso trattamento stipendiale da calcolare ai sensi degli art.2, co.3, e art.4 del d.P.R. n.69 del 1984, sia dell’indennità pensionabile a decorrere dall’1.1.1984 ai sensi dell’art.5, dPR n.69 cit., la convenuta Guardia di Finanza, ha chiarito e documentato che i dispositivi 16.12.1986 n.3337, 3338 e 3339 (depositati) avevano dato piena attuazione a tale normativa a favore dell’attore, che nulla ha osservato in ordine a tale rilievo della convenuta amministrazione. Pertanto la domanda è infondata.

5. La complessità della materia e talune oscillazioni giurisprudenziali su talune pretese attoree giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, nella sua composizione di Giudice unico delle Pensioni, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano il 15.3.2016

IL GIUDICE

prof.Vito Tenore

Depositata in Segreteria il 21/03/2016

IL DIRIGENTE
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da franco 3382 »

Non c'è corte costituzionale che tenga.L'avevo già letta Angri,cosi pure
come le ferie non fruite.Che dire? Che il signore ci faccia vivere a lungo.
Saluti a tutti e al grande Gino.
Filippogianni
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Re: ricorso - blocco perequazione

Messaggio da Filippogianni »

franco 3382 ha scritto:Non c'è corte costituzionale che tenga.L'avevo già letta Angri,cosi pure
come le ferie non fruite.Che dire? Che il signore ci faccia vivere a lungo.
Saluti a tutti e al grande Gino.
===================== ciao Franco convengo con te
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