Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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GiovanniK
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Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

Messaggio da GiovanniK »

Salve a tutti, avrei un quesito da porre. Premetto di essere stato riformato in quanto giudicato dalla CMO “È PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO E D’ISTITUTO IN MODO ASSOLUTO E DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO. È SI’ REIMPIEGABILE NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELLA LEGGE 266/99 IN COMPITI CHE NON LO ESPONGONO A STRESS PSICOFISICI ED EMOTIVI PROTRATTI”.
A seguito di tale giudizio della CMO, ho presentato al mio Reparto una dichiarazione scritta con cui NON intendevo avvalermi del transito nei ruoli civili e chiedevo pertanto di essere collocato in congedo assoluto.
Conseguentemente ho provveduto a presentare all’INPS domanda di “PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ PROFICUO LAVORO/MANSIONI GESTIONE PUBBLICA”.
Ora il mio dubbio è il seguente: il fatto di aver cessato il servizio per inidoneità fisica prima dei 60 di età, sebbene con rinuncia al transito nei ruoli civili, mi darebbe comunque diritto a presentare il ricorso di cui all’art. 3, c. 7 del D.Lgs 165/1997?


naturopata
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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GiovanniK ha scritto: dom apr 28, 2019 11:33 am Salve a tutti, avrei un quesito da porre. Premetto di essere stato riformato in quanto giudicato dalla CMO “È PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO E D’ISTITUTO IN MODO ASSOLUTO E DA COLLOCARE IN CONGEDO ASSOLUTO. È SI’ REIMPIEGABILE NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELLA LEGGE 266/99 IN COMPITI CHE NON LO ESPONGONO A STRESS PSICOFISICI ED EMOTIVI PROTRATTI”.
A seguito di tale giudizio della CMO, ho presentato al mio Reparto una dichiarazione scritta con cui NON intendevo avvalermi del transito nei ruoli civili e chiedevo pertanto di essere collocato in congedo assoluto.
Conseguentemente ho provveduto a presentare all’INPS domanda di “PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ PROFICUO LAVORO/MANSIONI GESTIONE PUBBLICA”.
Ora il mio dubbio è il seguente: il fatto di aver cessato il servizio per inidoneità fisica prima dei 60 di età, sebbene con rinuncia al transito nei ruoli civili, mi darebbe comunque diritto a presentare il ricorso di cui all’art. 3, c. 7 del D.Lgs 165/1997?

Si. Ma per diritto s'intende la facoltà di presentare ricorso non che hai diritto al moltiplicatore, ovvero che ti verrà riconosciuto, anzi l'esatto contrario. Comunque visto che, a breve, sarà pubblicata la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che deciderà sulla materia, ti conviene attendere, così, magari, ti risparmi del tempo e forse anche dei soldi.
GiovanniK
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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Quello che intendevo dire era se il fatto di avere rinunciato al transito nei ruoli civili può inficiare il diritto al beneficio del ricalcolo (ovviamente a seguito del ricorso).
naturopata
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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GiovanniK ha scritto: dom apr 28, 2019 1:21 pm Quello che intendevo dire era se il fatto di avere rinunciato al transito nei ruoli civili può inficiare il diritto al beneficio del ricalcolo (ovviamente a seguito del ricorso).

In realtà il transito non può mai portare al beneficio in parola, in quanto diventi civile e quindi anche qualora raggiungessi il massimo dell'età (a quel punto da civile), non potrebbe comunque spettare, perché previsto solo per i militari.
GiovanniK
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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Ma il punto non era il transito nei ruoli civili (dove è ovvio che non potrebbe mai portare al detto beneficio), ma la “rinuncia al transito”.
Per parlare di un caso concreto, un militare che viene riformato per “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa” ai sensi della legge 335/1995 (caso in cui NON viene data al militare la facoltà di transitare nei ruoli civili), ha i requisiti per richiedere il beneficio, ovviamente sempre previo ricorso.
Spero dì essermi spiegato.
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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Cattive notizie per Forze Armate e di Polizia: la Sezione d’Appello della Corte dei Conti ha dato ragione all’Inps, limitando il ricorso al moltiplicatore della pensione solo ai congedati per riforma che hanno raggiunto l’età pensionabile.
https://www.money.it/pensione-militari- ... QI13Zz81eQ
naturopata
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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GiovanniK ha scritto: dom apr 28, 2019 1:58 pm Ma il punto non era il transito nei ruoli civili (dove è ovvio che non potrebbe mai portare al detto beneficio), ma la “rinuncia al transito”.
Per parlare di un caso concreto, un militare che viene riformato per “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa” ai sensi della legge 335/1995 (caso in cui NON viene data al militare la facoltà di transitare nei ruoli civili), ha i requisiti per richiedere il beneficio, ovviamente sempre previo ricorso.
Spero dì essermi spiegato.

Ma, sul fatto che la rinuncia non potrebbe mai portare al riconoscimento del beneficio non sarei così assolutistico, difatti tutte le prime sentenze della Corte dei Conti della Liguria, affermavano proprio che il beneficio non spettavano perché vi era stata rinuncia al transito, quindi affermando, implicitamente, che spetterebbe a fine carriera nei civili, in quanto comunque arruolato come militare.

Sul ricorso, forse, non sono stato chiaro io, non esistono dei requisiti per fare ricorso, lo puoi fare e basta, l'importante è l'essere stati congedati per malattia e anche chi rinuncia al transito, rientra in tale categoria.
GiovanniK
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Re: Ricorso art.3 c.7 per riformato che ha rinunciato ai ruoli civili

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Naturopata, ora è chiaro. Grazie
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