Ricorso alla Corte dei Conti con il Patronato o costituirsi in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato.
Leggete attentamente
Ecco come si perde tempo.
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Sezione MOLISE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 75 Pubblicazione 01/10/2018
Sent. N. 75/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 2962 del registro di segreteria, promosso dal patronato ACAI dell'associazione cristiana dei lavoratori italiani, per conto del Signor D. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e ivi residente in frazione Roccapipirozzi, contro INPDAP (oggi Inps), per la corresponsione dell'incremento del 18% sull'Indennità integrativa speciale, a decorrere dall'1/1/2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22/9/2009, il patronato ACAI, in rappresentanza del signor D. P., ha domandato la corresponsione dell'incremento del 18% sull'Indennità integrativa speciale, a decorrere dall'1/1/2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, ex maresciallo dell'Aeronautica Militare collocato in congedo a domanda a decorrere dal giorno 31/7/1986, risulta titolare di trattamento pensionistico n. 16163836 con decorrenza dal collocamento a riposo e a vita, giusta decreto del Ministero della Difesa n. 259 del 21/3/1990 e decreto n. 283 del 22/8/1995.
Con istanza del giorno 1/6/2009, il ricorrente ha chiesto all'Inpdap la corresponsione dell'incremento del 18% sull'IIS, ai fini del calcolo della base pensionabile, domanda negativamente riscontrata dall'Ente previdenziale con nota n. 7073/U del 30/6/2009.
Il pensionato ha dunque presentato, nelle forme già descritte, ricorso giurisdizionale insistendo nella sua rivendicazione, menzionando precedente giurisprudenziale (C. Conti, sez. giur. Emilia Romagna, sent. n. 946/2007).
Con memoria in atti al 18/9/2019, si è costituito l'Inps, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ugo Nucciarone (avv.ugo.nucciarone@postacert.inps.gov.it - FAX 0874/480312) e Antonella Testa (C.F. TSTNNL58B68Z133Q - PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it – FAX 0874/480312), giusta procura generale alle liti del 21/07/2015, rep.80974/21569, per notar Paolo Castellini di Roma, con i quali è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11.
Parte resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto manca il nominativo di difensore abilitato, risultando sottoscritto dal responsabile del Patronato ACAI, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte.
In subordine e nel merito, l'Ente previdenziale ha evidenziato l'infondatezza del gravame, stante il puntuale disposto dell'art. 15, comma 1, della legge n.724/94 nonchè considerato che l’indennità integrativa speciale, pur essendo conglobata nella retribuzione, mantiene una propria specifica autonomia rispetto allo stipendio in senso stretto e non può quindi essere ricompresa nella base di calcolo per l’incremento del 18% previsto dall'art. 43 della L. n.177/76.
L’Inps ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero comunque di rigettarlo perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla pubblica udienza odierna, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Petrollino Donatella, si è svolta la discussione per come documentato nel relativo verbale.
La causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000.
DIRITTO
[1] In limine litis occorre evidenziare che l’art. 21, comma 1, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 (Gazz. Uff. suppl. ord. n. 251 della Ser. Gen. n. 284, del 06 dicembre 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214, del 22 dicembre 2011 (Gazz. Uff. n. 300, del 27 dicembre 2011), ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’I.N.P.D.A.P., originaria controparte del ricorrente, con attribuzione delle relative funzioni all’I.N.P.S., che succede (universalmente ex art. 110c.p.c.) in tutti i rapporti attivi e passivi del predetto Ente.
[2] Sempre in via preliminare, questa Corte rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Come noto, nel giudizio pensionistico dinanzi questa Corte la legge riconosce alla parte la possibilità di costituirsi in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato, ma ove la stessa non intenda rinunciare ad una difesa tecnica, l’interessato (ex art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038) deve conferire la procura ad litem ai sensi art. 83 c.p.c. ad un soggetto legalmente abilitato all’esercizio della professione legale. In tal caso, ove non sia conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la procura, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., può essere apposta a margine o in calce all’atto introduttivo e l’autografia della sottoscrizione deve essere certificata dal difensore.
Quanto agli istituti di patronato ed assistenza sociale, essi possono assicurare la tutela in sede giudiziaria dei propri iscritti mediante apposite convenzioni con avvocati (art.9 L.30/03/2001 n. 152), in mancanza delle quali è dunque precluso l’esercizio della rappresentanza in giudizio, così come non è ammessa la sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi soggetti, per carenza di legittimazione attiva (c.f.r. Corte dei conti Sez. Lombardia sent. n. 605/06; 562/96; Sez. Lazio sent. n. 34/97; Sez. Marche sent. n. 1044/97; Sez. Calabria sent. n. 383/00).
Orbene, nella specie il ricorso risulta sottoscritto dal responsabile del Patronato Acai (Ass. Crist. Art. It.), in forza di un allegato mandato di assistenza e rappresentanza su modello a stampa, senza l'indicazione della persona fisica del difensore.
Ne consegue che, incidendo il difetto di procura ad litem sulla valida costituzione del rapporto processuale, lo stesso può, anche in mancanza di specifica eccezione di parte, essere rilevato dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va, in via preliminare, dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva del Patronato Acai, il cui responsabile ha sottoscritto l’atto introduttivo del giudizio.
[3] Avuto riguardo al tecnicismo della materia e alla sussistenza, illo tempore, di contrasti giurisprudenziali in ordine alla spettanza della maggiorazione sull'IIS, si dispone la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del giorno 19 settembre 2018.
Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Natale Longo
Depositato in Segreteria 01/10/2018
Il Responsabile della Segreteria
Ricorso alla Corte dei Conti con il Patronato o in proprio
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