Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei Conti

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Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei Conti

Messaggio da naturopata »

Per tutti i colleghi, riporto un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la relativa sentenza breve sottostante che riconosce l'equo indennizzo a seguito di accertamento positivo di dipendenza da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata della Corte dei Conti.

Pubblicato il 15/09/2017
N. 03875/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05677/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5677 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
la signora Sabrina Belli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Giorgio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 59;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00734/2017, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabrina Belli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

Osservato, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, intervenuto con sentenza n. 122/2015 della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Lombardia, ha valore a tutti i fini, ivi compreso la concessione dell’equo indennizzo, beneficio accordabile, quindi, proprio in presenza di detto riconoscimento;
Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada respinto;
Ritenuto, altresì, che le spese dell’attuale fase di giudizio, per la natura del contendere, vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5677/2017).
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi Paolo Troiano



IL SEGRETARIO

Pubblicato il 29/03/2017


N. 00734/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2017, proposto da: -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento n. 333H/0173965 del 28.10.2016, notificato in data 09.11.2011, a mezzo PEC all'indirizzo del sottoscritto difensore, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, decretava la reiezione della domanda inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS-per la concessione di equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il proprio coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato.
Accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell'equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, nella misura corrispondente alla Categoria 1, misura massima della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche ed integrazioni.
Condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, all'uopo ragguagliato alla misura corrispondente alla Categoria 1, misura massima della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche ed integrazioni, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- in qualità di moglie del defunto assistente della Polizia di Stato -OMISSIS- e di madre della figlia minore -OMISSIS-ricorre contro la reiezione della domanda inoltrata per la concessione di equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva concausato la morte del proprio coniuge.
Il diniego è motivato sulla base dell’asserito presupposto secondo cui l’accertamento della dipendenza da causa di servizio effettuato dalla Sezione di Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 91 datata 23 settembre 2014, passata in giudicato, avrebbe potuto ritenersi valido solo ed esclusivamente ai fini della pensione privilegiata e non anche per l’equo indennizzo, il cui provvedimento di diniego notificato in data 04 agosto 2011 non era stato impugnato nei modi e nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12, D.P.R, 29 ottobre 2001, n. 461. Violazione art. 97 della Costituzione per violazione del principio di buon andamento della P.A.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di istruttoria e motivazione apparente.
Secondo la ricorrente l’art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione o di un’infermità�? costituisce “accertamento definitivo” anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio e di equo indennizzo.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 206/2014 del 04 dicembre 2013) per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente, la sentenza della Corte dei Conti che accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia del signor -OMISSIS- costituisce titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo.
E invero nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato. Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente. Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, sez. II, 7 luglio 2004,n. 9803).
Né possono accogliersi per le stesse ragioni le obiezioni mosse dalla difesa erariale e ritenere che la ricorrente, una volta respinta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità causa del decesso del proprio marito ai fini del conferimento del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità e dell’attribuzione dell’equo indennizzo, dovesse ritenersi onerata della previa doppia impugnativa - dinanzi al giudice amministrativo e dinanzi al giudice contabile – dell’unico decreto di rigetto, ai fini dell’accertamento dell’unica questione relativa alla dipendenza da causa di servizio della ripetuta infermità.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano sin d’ora in € 2.000,00 (duemila/00) a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


oreste.vignati
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Re: Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei C

Messaggio da oreste.vignati »

naturopata ha scritto:Per tutti i colleghi, riporto un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la relativa sentenza breve sottostante che riconosce l'equo indennizzo a seguito di accertamento positivo di dipendenza da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata della Corte dei Conti.

Pubblicato il 15/09/2017
N. 03875/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05677/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5677 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
la signora Sabrina Belli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Giorgio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 59;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00734/2017, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabrina Belli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

Osservato, ad un primo esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da adeguato fumus boni iuris, in quanto il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, intervenuto con sentenza n. 122/2015 della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Lombardia, ha valore a tutti i fini, ivi compreso la concessione dell’equo indennizzo, beneficio accordabile, quindi, proprio in presenza di detto riconoscimento;
Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada respinto;
Ritenuto, altresì, che le spese dell’attuale fase di giudizio, per la natura del contendere, vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5677/2017).
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi Paolo Troiano



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Pubblicato il 29/03/2017


N. 00734/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2017, proposto da: -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento n. 333H/0173965 del 28.10.2016, notificato in data 09.11.2011, a mezzo PEC all'indirizzo del sottoscritto difensore, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, decretava la reiezione della domanda inoltrata dalla Sig.ra -OMISSIS-per la concessione di equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il proprio coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato.
Accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell'equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, nella misura corrispondente alla Categoria 1, misura massima della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche ed integrazioni.
Condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva tratto a morte il coniuge -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, all'uopo ragguagliato alla misura corrispondente alla Categoria 1, misura massima della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modifiche ed integrazioni, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente -OMISSIS- in qualità di moglie del defunto assistente della Polizia di Stato -OMISSIS- e di madre della figlia minore -OMISSIS-ricorre contro la reiezione della domanda inoltrata per la concessione di equo indennizzo relativo alla causa di servizio che aveva concausato la morte del proprio coniuge.
Il diniego è motivato sulla base dell’asserito presupposto secondo cui l’accertamento della dipendenza da causa di servizio effettuato dalla Sezione di Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 91 datata 23 settembre 2014, passata in giudicato, avrebbe potuto ritenersi valido solo ed esclusivamente ai fini della pensione privilegiata e non anche per l’equo indennizzo, il cui provvedimento di diniego notificato in data 04 agosto 2011 non era stato impugnato nei modi e nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Contro il suddetto atto la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12, D.P.R, 29 ottobre 2001, n. 461. Violazione art. 97 della Costituzione per violazione del principio di buon andamento della P.A.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di istruttoria e motivazione apparente.
Secondo la ricorrente l’art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione o di un’infermità�? costituisce “accertamento definitivo” anche nell’ipotesi di successiva richiesta di trattamento pensionistico di privilegio e di equo indennizzo.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è fondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 206/2014 del 04 dicembre 2013) per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente, la sentenza della Corte dei Conti che accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia del signor -OMISSIS- costituisce titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo.
E invero nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato. Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente. Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, sez. II, 7 luglio 2004,n. 9803).
Né possono accogliersi per le stesse ragioni le obiezioni mosse dalla difesa erariale e ritenere che la ricorrente, una volta respinta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità causa del decesso del proprio marito ai fini del conferimento del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità e dell’attribuzione dell’equo indennizzo, dovesse ritenersi onerata della previa doppia impugnativa - dinanzi al giudice amministrativo e dinanzi al giudice contabile – dell’unico decreto di rigetto, ai fini dell’accertamento dell’unica questione relativa alla dipendenza da causa di servizio della ripetuta infermità.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano sin d’ora in € 2.000,00 (duemila/00) a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto





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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Grazie naturopata, pian piano i diritti vengono riconosciuti.

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Re: Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei C

Messaggio da panorama »

Ricorso al Tar Accolto.

L'Amministrazione ci riprova sempre, ma noi, ci dobbiamo scambiare l'informazione sempre per il bene di tutti noi.

------------------------------------

1) - è stata respinta la domanda di equo indennizzo per -OMISSIS- per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia.

2) - Il ricorrente espone di aver prestato servizio militare quale Vigile del Fuoco, volontario ausiliario, dal 3 gennaio 1981 al 31 dicembre 1981, e di aver ivi contratto -OMISSIS-, che è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei Conti con -OMISSIS- in esito alla quale il Ministero dell’Interno ha emesso il Decreto dell’8 gennaio 2001 concessivo della pensione previlegiata di 6^ cat. vitalizia dalla data del congedo.

3) - Ottenuto tale riconoscimento, l’interessato ha chiesto che per la stessa infermità gli fosse liquidato anche il conseguente equo indennizzo.

4) - nel provvedimento non vi è alcun richiamo alla sentenza della Corte dei Conti sulla cui base è stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata.

5) - il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, effettuato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi acquisito anche ai fini dell’equo indennizzo.

IL TAR LAZIO precisa:

6) - che una sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità debba essere presa in considerazione anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

7) - Per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente,
- ) - la sentenza della Corte dei Conti che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente costituisce, dunque, titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo; -

- ) - pertanto, il rigetto della relativa istanza, presentata dal sig. -OMISSIS-, deve ritenersi viziato sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

P.S.: rileggi il punto n. 7 suindicato.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806177, - Public 2018-06-04 -

Pubblicato il 04/06/2018


N. 06177/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00570/2007 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato dalla dott.ssa Angela Carriero e difeso dall’avvocato Massimo Cassiano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Palumbo, 26;

contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del decreto n. 140233/E.I. del 26 ottobre 2006, notificato il 21 novembre 2006, con il quale è stata respinta la domanda di equo indennizzo per -OMISSIS- per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 10 gennaio 2007 e depositato il successivo 22 gennaio, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 26 ottobre 2006, a lui notificato il 21 novembre 2006, con il quale è stata respinta la domanda di equo indennizzo per -OMISSIS- per asserita non dipendenza da causa di servizio della patologia.

2. Il ricorrente espone di aver prestato servizio militare quale Vigile del Fuoco, volontario ausiliario, dal 3 gennaio 1981 al 31 dicembre 1981, e di aver ivi contratto -OMISSIS-, che è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Corte dei Conti con -OMISSIS- in esito alla quale il Ministero dell’Interno ha emesso il Decreto dell’8 gennaio 2001 concessivo della pensione previlegiata di 6^ cat. vitalizia dalla data del congedo.

Ottenuto tale riconoscimento, l’interessato ha chiesto che per la stessa infermità gli fosse liquidato anche il conseguente equo indennizzo.

Pur tuttavia, l’amministrazione, con il gravato provvedimento ha negato tale diritto.

3. Avverso l’impugnato provvedimento, il ricorrente deduce:

I. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti, in quanto nel provvedimento non vi è alcun richiamo alla sentenza della Corte dei Conti sulla cui base è stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata.

II. Violazione di legge, art. 12, d.p.r. n. 461/2001, perché il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, effettuato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi acquisito anche ai fini dell’equo indennizzo.

4. La resistente amministrazione non si è costituita in giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Come già costantemente affermato da questo Tribunale (ex plurimis, Tar Lazio, I, 9 gennaio 2014, n. 206; Tar Lazio, II, 27 settembre 2004, n. 9803):

a) con l'art. 12, D.P.R. 461/01, il legislatore ha stabilito che "II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Ne discende che una sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità debba essere presa in considerazione anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

b) “Nella specie, non è in discussione l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato. Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente. Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, sez. II, 27 settembre 2004, n. 9803).

2. Nel caso di specie, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il ricorrente è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, passata in giudicato, in esito alla quale il Ministero dell’Interno ha emesso il decreto dell’8 gennaio 2001, concessivo del trattamento di pensione privilegiata di VI cat. vitalizia dalla data del congedo.

Per il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente, la sentenza della Corte dei Conti che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente costituisce, dunque, titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo; pertanto, il rigetto della relativa istanza, presentata dal sig. -OMISSIS-, deve ritenersi viziato sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

3. Per tutto quanto esposto il ricorso deve, dunque, essere accolto con conseguente annullamento del decreto del 26 ottobre 2006 con cui è stato negato il riconoscimento dell’equo indennizzo per -OMISSIS-.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato decreto.

Condanna la resistente amministrazione, in persona legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere
Francesca Romano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei C

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Ricorso Accolto.
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1) - il Ministero della Difesa ha confermato quanto già stabilito con il precedente decreto n. 1705 del 16 dicembre 1994 relativamente al diniego del beneficio dell’equo indennizzo;

2) - con decreto n. 1705 del 1994 tale istanza veniva respinta in conformità ai pareri del C.P.P.O. e del C.M.L., escludenti la dipendenza dell’indicata infermità “da causa di servizio”;

3) - - proposto anche ricorso al fine di ottenere la corresponsione della c.d. “pensione privilegiata indiretta”, con sentenza n. 333/2006 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto si pronunciava positivamente e, segnatamente, dichiarava “il diritto della ricorrente” a tale pensione “in relazione al decesso del coniuge”, in quanto l’infermità causativa di quest’ultimo era riconosciuta “dipendente da causa di servizio”;

4) - in ragione del positivo accertamento effettuato dalla Corte dei Conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal marito, divenuto, peraltro, definitivo in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, in data 6 dicembre 2007 avanzava una nuova richiesta di equo indennizzo all’Amministrazione competente;

Il TAR precisa:

5) - In ogni caso, ritiene che – a fronte dell’avvenuto accertamento in sede giurisdizionale, seppure ad opera di una diversa magistratura e, precipuamente, della Corte dei Conti, della dipendenza di un’infermità da causa di servizio – l’Amministrazione non possa limitarsi a confermare un provvedimento di diniego dell’equo indennizzo già espresso in epoca antecedente all’emissione della pronuncia in trattazione e ciò sulla base dei seguenti motivi: N.B.: OMISSIS leggere direttamente in sentenza.

6) - non sussistono elementi per dubitare che, nel rispetto di criteri di ragionevolezza, sia stata statuita la valenza plurima di tale accertamento in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, sicché “il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio” non può che “ritenersi acquisito, anche ai fini dell’equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto della ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, Sez. II, 27 settembre 2004, n. 9803; in termini anche TAR Lazio, Sez. I bis, 21 luglio 2017, n. 8852);

N.B.: rileggi i punti n. 5 e 6.

P.S.: leggete il tutto direttamente qui sotto in sentenza.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807398, - Public 2018-07-04 -

Pubblicato il 04/07/2018


N. 07398/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04726/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4726 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Mario Testa, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’annullamento
del provvedimento M_D GPREV n. prot. 0035756 del 13 febbraio 2008, con cui il Ministero della Difesa ha confermato quanto già stabilito con il precedente decreto n. 1705 del 16 dicembre 1994 relativamente al diniego del beneficio dell’equo indennizzo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 aprile 2008 e depositato il successivo 16 maggio 2008, la ricorrente, in qualità di vedova del Ten. Colonnello -OMISSIS-, deceduto in data 8 gennaio 1988 “per -OMISSIS-”, impugna il provvedimento con cui, in data 13 febbraio 2008, il Ministero della Difesa – nel fornire riscontro alla nuova richiesta dalla predetta presentata in data 6 febbraio 2007 per chiedere ed ottenere la concessione del beneficio dell’equo indennizzo - ha confermato il diniego già opposto in data 16 dicembre 1994.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- con domanda inoltrata in data 25 gennaio 1989 chiedeva la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “-OMISSIS-” che, in data 8 gennaio 1988, aveva provocato “la morte del proprio marito”, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare;

- con decreto n. 1705 del 1994 tale istanza veniva respinta in conformità ai pareri del C.P.P.O. e del C.M.L., escludenti la dipendenza dell’indicata infermità “da causa di servizio”;

- proposto anche ricorso al fine di ottenere la corresponsione della c.d. “pensione privilegiata indiretta”, con sentenza n. 333/2006 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto si pronunciava positivamente e, segnatamente, dichiarava “il diritto della ricorrente” a tale pensione “in relazione al decesso del coniuge”, in quanto l’infermità causativa di quest’ultimo era riconosciuta “dipendente da causa di servizio”;

- in ragione del positivo accertamento effettuato dalla Corte dei Conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal marito, divenuto, peraltro, definitivo in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, in data 6 dicembre 2007 avanzava una nuova richiesta di equo indennizzo all’Amministrazione competente;

- in riscontro a tale richiesta, l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe, di conferma del diniego già opposto sulla base del rilievo che “il giudicato” formatosi sulla pronuncia della Corte dei Conti, “sia pur concernente per incidens la declaratoria di dipendenza dell’infermità da fatto di servizio, può essere fatto valere limitatamente all’atto impugnato” (ossia, il D.M. n. 18/91 di rigetto della richiesta di “pensione privilegiata”) e, dunque, non vale in alcun modo a interferire sul decreto n. 1705 del 1994, ormai “consolidato per inoppugnabilità” e, “in altri termini, divenuto definitivo”.

Avverso tale provvedimento la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE ART. 12 DEL D.P.R. 461/2001, atteso che quest’ultimo definisce il “riconoscimento della dipendenza da causa di servizio” un “accertamento definitivo”, valevole in caso di richiesta sia di equo indennizzo che di pensione privilegiata, ossia statuisce “l’unicità dell’accertamento”, sicché il parere dell’U.M.L., “sulla base del quale si è riconosciuto il trattamento pensionistico di privilegio, è idoneo presupposto anche per il riconoscimento dell’equo indennizzo” e l’Amministrazione avrebbe, dunque, dovuto tenerne necessariamente conto, precisando – in aggiunta – che nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancata impugnativa del diniego risalente al 1994, in ragione del disposto dell’art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 e del rilievo che lo “stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di ammettere la revisione” di provvedimenti di concessione di equo indennizzo divenuti inoppugnabili.

2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, in ragione dell’assoluta idoneità del parere dell’U.M.L. a superare i pareri in precedenza resi dal C.P.P.O. e dalla C.M.L. e, comunque, della carenza – nel corpo del provvedimento - di valide ragioni giuridiche, atte a giustificare “l’adesione al parere del C.P.P.O.” e non a quello dell’U.M.L..

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 241/90, per mancata indicazione del termine per proporre impugnazione e dell’organo “davanti al quale essa deve essere proposta”.

L’Amministrazione intimata – ancorché ritualmente evocata in giudizio – non si è costituita.

All’udienza pubblica di smaltimento dell’1 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui, in data 13 febbraio 2008, il Ministero della Difesa ha nuovamente negato la concessione dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “-OMISSIS-” contratta dal marito e, anzi, causativa del decesso di quest’ultimo, dalla predetta richiesto con l’ulteriore istanza avanzata in data 6 dicembre 2007, formulata a seguito della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto, n. 333/2006, di attribuzione della “pensione privilegiata” sulla base del positivo accertamento della dipendenza dell’infermità de qua da causa di servizio.

A tali fini la ricorrente denuncia, tra l’altro, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001, statuente la definitività dell’accertamento inerente il riconoscimento della “dipendenza da causa di servizio” di un’infermità, ossia l’unicità di esso e la sua connessa validità sia nell’ipotesi di richiesta di equo indennizzo che in caso di domanda del trattamento pensionistico di privilegio, e, comunque, lamenta che l’Amministrazione non poteva limitarsi a confermare il diniego già adottato bensì avrebbe dovuto tenere in considerazione i fatti sopravvenuti (tra cui – in particolare - il parere emesso dell’U.M.L.).

Tali censure sono meritevoli di positivo riscontro.

2.2. Il Collegio è certamente a conoscenza che - secondo un orientamento affatto isolato della giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, C.d.S., 29 gennaio 2018, n. 574) - la pensione privilegiata e l’equo indennizzo costituiscono e, dunque, debbono essere intesi come istituti autonomi, “ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme”.

In ogni caso, ritiene che – a fronte dell’avvenuto accertamento in sede giurisdizionale, seppure ad opera di una diversa magistratura e, precipuamente, della Corte dei Conti, della dipendenza di un’infermità da causa di servizio – l’Amministrazione non possa limitarsi a confermare un provvedimento di diniego dell’equo indennizzo già espresso in epoca antecedente all’emissione della pronuncia in trattazione e ciò sulla base dei seguenti motivi:

- come noto, in virtù dell’introduzione dell’art. 12 del D.P.R. 461/01 il legislatore ha stabilito che “II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”;

- come già osservato da questo Tribunale (ex plurimis, Tar Lazio, I, 9 gennaio 2014, n. 206; Tar Lazio, II, 27 settembre 2004, n. 9803), la previsione de qua – per come formulata – conduce non solo ad escludere che l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio rivesta carattere meramente “incidentale”, con valenza conseguentemente limitata al procedimento amministrativo e/o al giudizio in cui è stato effettuato, ma anche a riconoscere - in relazione a tale rilievo - l’obbligo per l’Amministrazione di prendere in considerazione accertamenti di tale genere, effettuati per la definizione di richieste di pensione privilegiata, anche ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo;

- come già affermato nei precedenti giurisprudenziali oggetto di richiamo, la previsione de qua non pone affatto “in discussione l’autonomia funzionale della procedura per l’attribuzione dell’equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato” ma – comunque – sancisce l’unicità dell’accertamento di cui si discute, il quale è alla base di entrambi;

- risultando evidente che, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l’uno e pensionistico l’altro, “i due istituti hanno a presupposto l’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l’infermità del dipendente”, non sussistono elementi per dubitare che, nel rispetto di criteri di ragionevolezza, sia stata statuita la valenza plurima di tale accertamento in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, sicché “il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio” non può che “ritenersi acquisito, anche ai fini dell’equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto della ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, Sez. II, 27 settembre 2004, n. 9803; in termini anche TAR Lazio, Sez. I bis, 21 luglio 2017, n. 8852);

Ciò detto e preso, ancora, atto che, nell’ipotesi in trattazione, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il militare, marito della ricorrente, è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. 333/2006, passata in giudicato (in esito alla quale l’INPDAP ha, poi, erogato il trattamento di pensione privilegiata), il Collegio ritiene di affermare che il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l’infermità del dipendente, imponeva valutazioni da parte del Ministero della Difesa ben diverse da quelle riportate nel provvedimento gravato e, precipuamente, valutazioni atte a prendere - comunque – in considerazione l’intervento di nuovi fattori, connotati, tra l’altro, da sicura rilevanza giuridica, all’uopo addotti dall’interessata a supporto della richiesta avanzata (rectius: la sentenza della Corte dei Conti che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia del marito di quest’ultima sulla base del parere reso da un organo di consulenza medico legale, individuato nell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute).

3. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4726/2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Germana Panzironi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei C

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Appello del Ministero accolto. Questo appello ribalta l'ordinanza della medesima sezione, con cui ho aperto questo post. Stesso relatore ma presidente diverso (chi vuol intendere intenda).

Pubblicato il 14/06/2018
N. 03670/2018REG.PROV.COLL.

N. 05677/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5677 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

la signora Sabrina Belli, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Giorgio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 59;


per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00734/2017, resa tra le parti, concernente il diniego di concessione di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Sabrina Belli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per il Ministero appellante l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La sig.ra Sabrina Belli, vedova dell'assistente capo sig. Stefano Deon, deceduto a seguito di un incidente stradale in data 23 luglio 2008, presentava istanza al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la conseguente concessione di equo indennizzo per la morte del proprio coniuge.

Il comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 19580 del 20.10.2010, non riconosceva la causa di servizio ed in conformità l'Amministrazione adottava il d.m. n. 3771/11/N in data 28.6.2011, notificato alla sig.ra Belli in data 30.8.2011, con cui veniva respinta la richiesta di riconoscimento dell'equo indennizzo, provvedimento che non veniva impugnato né da lei né dagli altri eredi del sig. Stefano Deon.

La sig.ra Belli presentava ulteriore domanda all'I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.) per la concessione della pensione privilegiata di reversibilità, a seguito del cui respingimento Ella, unitamente alla figlia minore, ricorreva alla Corte dei Conti per la Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 322 del 21.6.2012.

Avverso la sentenza la sig.ra Belli proponeva appello e la Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale centrale, con sentenza n. 91 del 30.1.2015, accoglieva il gravame e rinviava la causa al primo giudice per l'ulteriore esame nel merito.

1.2 La Corte dei Conti per la Lombardia, con sentenza n. 122 del 24.6.2015 accoglieva l'appello e riconosceva alla sig.ra Belli il diritto alla corresponsione della pensione privilegiata di reversibilità di 1^ categoria.

Il Ministero dell'Interno, a seguito di diffida inviata dalla sig.ra Belli a concludere il procedimento concernente il conferimento dell'equo indennizzo, con nota del 27.4.2016 n. 333-H/0173965, replicava che la pratica doveva intendersi conclusa con il d.m. n. 3771/11/n del 28.6.2011.

1.3 Ulteriormente la sig.ra Sabrina Belli con nota del 29.9.2016, considerato che la Corte dei Conti con la sentenza n. 122/2015 aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio il decesso del coniuge sig. Stefano Deon, chiedeva al Ministero dell'Interno di revocare il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo.

L'Amministrazione, con nota del 28.10.2016 n. 333H/0173965 ribadiva, tuttavia, che non riteneva di poter adottare alcun altro provvedimento.

La sig.ra Sabrina Belli, quindi, con ricorso del 22.12.2016, impugnava innanzi il T.A.R. per la Lombardia il provvedimento dell'Amministrazione n. 333H/0173965 del 28.10.2016, sostenendo che l'accertamento della causa di servizio nella sentenza della Corte dei Conti n. 122/2015 aveva valore vincolante, lamentando la violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001 e dell'art. 97 della Costituzione.

1.4 Il T.A.R. con sentenza n. 734 del 29 marzo 2017 ha accolto il ricorso nel presupposto che ... la sentenza della Corte dei Conti che accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia del signor Stefano Deon costituisce titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo e pur riconoscendo l'autonomia funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato … i due istituti hanno a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente.

Il T.A.R. ha ritenuto, inoltre, che la ricorrente, una volta respinta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità causa del decesso del proprio marito, non aveva l'onere, come ritenuto dall'Amministrazione, della previa doppia impugnativa - dinanzi al giudice amministrativo e dinanzi al giudice contabile – dell’unico decreto di rigetto, ai fini dell’accertamento dell’unica questione relativa alla dipendenza da causa di servizio della ripetuta infermità.

1.5 Avverso la sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto appello.

Si è costituita in giudizio la sig.ra Sabrina Belli che ha chiesto di rigettare l'appello.

All'udienza pubblica del 24 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

2. Con unico articolato motivo il Ministero dell'Interno censura la sentenza del T.A.R. per non aver rilevato la tardività ed inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed aver altresì violato le regole relative al riparto di giurisdizione TAR - Conte dei Conti in materia.

L'appello è fondato e va accolto.

La sig.ra Sabrina Belli con istanza del 29.9.2016, considerato che la Corte dei Conti con la sentenza n. 122/2015 aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio il decesso del coniuge sig. Stefano Deon, chiedeva al Ministero dell'Interno di revocare il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo precedentemente emesso.

L'Amministrazione, con nota del 28.10.2016 n. 333H/0173965 ribadiva, tuttavia, che non riteneva di poter adottare alcun altro provvedimento ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo in quanto la pratica relativa all'infermità letale risulta definita con l'emissione del d.m. n. 3771/11/N del 28.6.2011 non impugnato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente … e che la sentenza della Corte dei Conti n. 122/2015 le aveva riconosciuto esclusivamente il diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria.

2.2. Orbene, res melius perpensa il Collegio deve dissentire da quanto ritenuto dal T.A.R. nella sentenza impugnata e cioè che il procedimento per l'attribuzione dell'equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, avrebbero a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico.

I due istituti (pensione privilegiata ed equo indennizzo) sono ancorati, invero, a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme e alla anzidetta diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina; è conseguentemente possibile, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, susseguente a reclamata dipendenza dell'infermità da causa di servizio, che sussistano provvedimenti contrastanti.

2.3. Ai fini della concessione dell'equo indennizzo non assume alcuna rilevanza, infatti, il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio ad opera della Corte dei conti nel giudizio volto alla liquidazione della pensione privilegiata, stante l'autonomia tra i due procedimenti. Tanto in considerazione del fatto che, ai fini della pensione privilegiata l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel caso dell'equo indennizzo la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2006, n. 7618).

Mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o iure successionis ai suoi eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo a seconda della natura dell'ente pubblico datore di lavoro e del rapporto di lavoro medesimo), diversamente nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del, riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata o all'assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.

Come sostenuto dall'appellante Ministero, la pensione privilegiata ordinaria e l'equo indennizzo sono, pertanto, benefici autonomi sia per la procedura che per la giurisdizione e va preso atto che la sig.ra Belli non ha impugnato davanti al Giudice amministrativo, nei termini previsti il provvedimento di diniego dell'equo indennizzo (D.M. n. 3771/11/N del 28.6.2011, notificato il 30.8.2011).

2.4. Di conseguenza la nuova istanza avanzata dalla vedova dell'assistente capo Stefano Deon in data 29 settembre 2016, intesa ad ottenere la revoca del provvedimento negativo emesso sulla richiesta di concessione dell'equo indennizzo, sulla base della sentenza n. 122/2015 del 26.6.2015 della Corte dei Conti per la Lombardia che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di detto evento letale, è da ritenersi irricevibile per tardività del ricorso introduttivo del giudizio e ciò perchè tale istanza era stata respinta con provvedimento n. 333H/0173965 del 28.10.2016, notificato in data 9.11.2016, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane.

L'impugnazione andava, infatti, proposta nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, trattandosi di provvedimento autoritativo e non paritetico, per cui la posizione soggettiva del pubblico dipendente che aspiri al beneficio indennitario è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Né la sentenza della Corte dei Conti n. 122/2015 ha valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo, sentenza non suscettibile, peraltro, di valutazione, essendo già stata perfezionata con provvedimento formale l'istanza di equo indennizzo.

2.5. Conclusivamente l'appello va accolto essendo il ricorso in primo grado manifestamente irricevibile a fronte di un provvedimento negatorio delle richieste di concessione dell'equo indennizzo divenuto inoppugnabile.

3. Attesa la complessità interpretative propria della materia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso avanzato in primo grado dalla signora Sabrina Belli.

Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:




Antonino Anastasi, Presidente

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Schilardi Antonino Anastasi






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Re: Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei C

Messaggio da panorama »

Occhio perché la stessa cosa di diniego potrebbe capitare anche a voi.

In precedente l'interessato aveva inoltrato domanda per causa di servizio ed equo indennizzo ma il Comitato di verifica e l'Amministrazione non l'hanno riconosciuta, quindi, tutto rigettato. Poi, facendo ricorso alla Corte dei Conti ha avuto riconosciuto la cds, quindi, il momento da prendere in esame per ottenere l'Equo Indennizzo è dalla data della sentenza della CdC.
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Il Tar scrive:

1) - L’Amministrazione ha poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva.

2) - Con sentenza n. 1242/2017 il Collegio, preso atto che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti, dichiarando la dipendenza dal servizio dell’infermità e aveva poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

IN DIRITTO il Tar precisa:

3) - E’ prioritario l’esame dei motivi aggiunti, avverso la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 che ha rigettato, per tardività, la domanda di equo indennizzo, sostenendo che la domanda “sarebbe stata presentata oltre il termine di 6 mesi previsto dall’art. 2 del DPR n. 461 del 29/10/2001: infatti risulta agli atti che l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità il 03.03.2003 (data di conoscibilità rilevata dalla C.M.O. con il citato verbale), mentre ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e la contestuale richiesta di liquidazione di equo indennizzo in data 22.09.2004”.

4) - L’eccezione di tardività è infondata, in quanto non vi è prova dell’avvenuta notifica del verbale.

5) - Trova quindi applicazione l’art. 2, comma 6, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461, che fa decorrere il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di equo indennizzo dalla data di notifica o dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

6) - Nella fattispecie, tale riconoscimento è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, per cui la domanda è stata presentata nei termini e non poteva che essere accolta.

7) - L’accoglimento della domanda di equo indennizzo e quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente all’equo indennizzo, comporta il riconoscimento di tutti gli altri benefici, giuridici ed economici, conseguenti al collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio, come si vedrà in proseguo.

N.B.: rileggi i punti dal n. 3 al 7.

P.S. il tutto potete leggerlo direttamente in sentenza qui sotto anche perché tratta altri benefici.
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SENTENZA ,sede di TORINO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800814, - Public 2018-07-04 -

Pubblicato il 04/07/2018


N. 00814/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00580/2017 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Roggia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato pressi i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Ruta, Patrizia Sanguineti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Sanguineti in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9;

per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'istanza presentata dal ricorrente in data 28.12.2016 di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale a seguito del giudicato di cui alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte del -OMISSIS-, che ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità per cui il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto,

nonché per il conseguente ordine al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere in merito alla predetta istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando fin d'ora, in caso di inosservanza, il Commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva;

ed anche per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme tutte dovute a titolo di risarcimento del danno da ritardo e/o di indennizzo ex art. 2 bis della L. 7.8.1990 m. 241 e ss.mm.ii.;

per l'accertamento e la declaratoria della fondatezza della predetta istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera, e pertanto del diritto all'equo indennizzo, all'incremento dell'anzianità di servizio, all'incremento del trattamento di fine di rapporto e della pensione privilegiata, anche in relazione alla promozione al grado superiore di -OMISSIS-,

e conseguentemente per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'I.N.P.S. (quest'ultimo in quanto soggetto tenuto all'erogazione del trattamento previdenziale) a corrispondere le somme tutte spettanti in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale sotto i profili dianzi indicati, nonché ogni altro beneficio derivante dalla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, in una con interessi legali e rivalutazione monetaria; e quant'altro dovuto ai sensi di legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il presente ricorso si inserisce nell’ambito delle azioni proposte dal ricorrente, -OMISSIS- della -OMISSIS-, in servizio dal’1.10.1979 fino al 26.4.2004, quando veniva collocato in congedo assoluto, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie invalidità.

L’evoluzione dei fatti è stata ricostruita nella sentenza n. 1242 del 21.11.2017, che si riporta in parte, ai fini di una compiuta comprensione delle questioni in esame.

“Espone il ricorrente di aver presentato, per ragioni di salute, in data 21.10.2002, istanza di trasferimento interno al Corpo di appartenenza, al fine di essere impiegato in incarichi non operativi.

Contestualmente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il relativo equo indennizzo per l’infermità “OD da -OMISSIS-composto di grado elevato ed in OS da postumi di -OMISSIS- ed -OMISSIS- di grado elevato. Le condizioni visive sopra descritte comportano -OMISSIS- più accentuata per l’uso di videoterminali”.

Nella seduta del 28.2.2003, la Commissione Medica Ospedaliera di Torino (C.M.O.), pur riscontrando la -OMISSIS- ed il deficit visivo, dichiarava il ricorrente idoneo al servizio -OMISSIS- incondizionato nella -OMISSIS- e l’infermità non dipendente da causa di servizio.

A seguito di ricorso, veniva sottoposto ad esame da parte della Commissione Medica di II istanza di Padova, la quale accertava per la prima volta uno stato -OMISSIS- reattivo, insorto a seguito del fatto che, pur avendo lealmente denunciato un disturbo che rendeva l’uso dell’arma in dotazione pericoloso, il deducente era stato dichiarato incondizionatamente idoneo al servizio.

Seguivano una serie di visite mediche, finché la C.M.O., con verbale del 26.4.2004, giudicava il ricorrente permanentemente ed assolutamente inidoneo al servizio nella -OMISSIS- e da collocare in congedo assoluto, in quanto affetto da “disturbo -OMISSIS- persistente, nonostante la terapia -OMISSIS-”.

Conseguentemente, con determina del 21.6.2004 il ricorrente cessava dal servizio permanente per infermità e veniva collocato in congedo assoluto a decorrere dal 26.4.2004 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla data anzidetta e fino al 25.7.2004 ai sensi dell’art. 29 della L. 31.7.1954 n. 599.

Tuttavia l’infermità da ‘Disturbo -OMISSIS- reattivo’ veniva ritenuta non dipendente da causa di servizio, dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 222/2006 del 14.11.2006, sulla base del giudizio della CMO nella seduta n. 40257 del 5.5.2006.

Il diniego veniva gravato avanti questo Tribunale, che, con sentenza 3.4.2014 n. 566 accoglieva il ricorso ed annullava tutti i predetti provvedimenti impugnati, ritenendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, di motivazione e di illogicità manifesta.

Il ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza e la ricostruzione della posizione economico-previdenziale, sia sotto il profilo del diritto all’equo indennizzo, sia sotto il profilo del trattamento di pensione privilegiata, con tutti i benefici di legge spettanti, arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, e quant’altro dovuto ai sensi di legge, a far tempo quantomeno dal 3.3.2003.

Con la determinazione dirigenziale del 27.1.2015 n. 3551 n. pos. 99851 il Ministero dell’Economia e delle Finanze nuovamente riteneva l’infermità “disturbo -OMISSIS- reattivo” non dipendente da causa di servizio in ragione del parere in tal senso espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 18.12.2014.

Con nota del 9.3.2015 prot. 0068011/15 l’Amministrazione dichiarava che non poteva darsi corso alla pratica di Pensione Privilegiata Ordinaria, non essendo l’infermità (causa della permanente inidoneità) stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio”.

Il ricorrente presentava in data 24.4.2015 ricorso alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, chiedendo:

- l’annullamento della determinazione dirigenziale 27.1.2015 n. 3551 del MEF – -OMISSIS- di diniego della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del “disturbo -OMISSIS- reattivo” e del conseguente provvedimento di diniego della pensione privilegiata ordinaria;

- l’accertamento della dipendenza dell’infermità “disturbo -OMISSIS- reattivo” e “disturbo -OMISSIS- reattivo persistente” da causa di servizio e del conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato ed alla ricostruzione giuridico-economico;

- la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’I.N.P.S., per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, in una con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, nonché delle somme tutte spettanti in ragione della ricostruzione giuridico economico - previdenziale e di ogni altro beneficio derivante dalla dipendenza delle infermità in parola da causa di servizio.

La Corte dei Conti con sentenza n. -OMISSIS- dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di ricostruzione giuridico-economica della carriera del ricorrente, ma riconosceva il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, di categoria 8^, Tabella A, a far tempo dalla domanda, oltre ad arretrati maggiorati di accessori come per legge.

Con istanza del 28.12.2016 il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla -OMISSIS- e all’I.N.P.S. di adottare, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al predetto giudicato, disponendo in ordine alla ricostruzione giuridico, economica e previdenziale, al fine di ottenere l’incremento di 1 anno di anzianità; la corresponsione dell’equo indennizzo; il trattamento previdenziale di pensione privilegiata di categoria 8^; ogni altro beneficio di legge, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con decreto del 25.1.2017 n. 327 veniva riconosciuta la pensione privilegiata di 8^ categoria, liquidata nell’incremento di 1/10 della pensione di riposo accertata al 25.4.2004; nello stesso decreto il ricorrente è qualificato con il grado di -OMISSIS-.

Tuttavia, poiché sull’espressa istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale del 28.12.2016, l’Amministrazione ha provveduto soltanto in parte, il ricorrente ha notificato il presente ricorso, avverso il silenzio.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e la violazione dell’art 1 L. 241/90, chiedendo anche il risarcimento del danno, ovvero l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90. Insiste altresì sulla fondatezza della pretesa e quindi nell’accoglimento della domanda di riconoscimento dell’attribuzione dei benefici previsti dalla legge.

Si sono costituiti in giudizio l’Inps, che ha dichiarato di non aver alcuna competenza rispetto alle richieste avanzate dal ricorrente e ha eccepito la prescrizione quinquennale con riguardo all’indennità di buonuscita, nonché il Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 10.10.2017 il ricorrente ha fatto presente che dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, risulta essere stata adottata la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017, con la quale, in esecuzione del giudicato della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. -OMISSIS-, l’infermità “Disturbo -OMISSIS- reattivo” è stata giudicata dipendente da causa di servizio.

L’Amministrazione ha poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione”.

Con sentenza n. 1242/2017 il Collegio, preso atto che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti, dichiarando la dipendenza dal servizio dell’infermità e aveva poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Ha invece ritenuto che permanesse l’interesse rispetto alla domanda di ricostruzione giuridico-economica e, di riflesso, alla rideterminazione del trattamento di pensione privilegiata di cui al decreto del 25.1.2017.

E’ stato quindi ordinato all’Amministrazione di produrre una dettagliata relazione, ricostruendo la posizione giuridica ed economica del ricorrente e riportando tutti i provvedimenti di inquadramento del ricorrente.

Dopo la discussione in camera di consiglio del 20 dicembre 2017, a cui ha partecipato la difesa di parte ricorrente, è pervenuta una relazione del Reparto -OMISSIS-, della -OMISSIS-, redatta in ottemperanza all’ordine disposto con la sentenza sopra indicata.

Con ordinanza n. 24 del 4.1.2018, preso atto che la relazione depositata, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha rappresentato le ragioni di ritenuta infondatezza delle pretese del ricorrente, cioè il riconoscimento dell’incremento di un anno di anzianità, il riconoscimento dell’80% della base pensionabile e l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, il Collegio ha disposto la conversione del rito, fissando a tal fine l’udienza pubblica del 18 aprile 2018; alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il ricorrente chiede la ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera ed in particolare il riconoscimento dell’incremento di un anno di anzianità, il riconoscimento dell’80% della base pensionabile e l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS-. Con i motivi aggiunti censura la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 nella parte in cui ha respinto per tardività la domanda di equo indennizzo per l’infermità “disturbo -OMISSIS- reattivo” riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2) Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.

2.1 E’ prioritario l’esame dei motivi aggiunti, avverso la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 che ha rigettato, per tardività, la domanda di equo indennizzo, sostenendo che la domanda “sarebbe stata presentata oltre il termine di 6 mesi previsto dall’art. 2 del DPR n. 461 del 29/10/2001: infatti risulta agli atti che l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità il 03.03.2003 (data di conoscibilità rilevata dalla C.M.O. con il citato verbale), mentre ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e la contestuale richiesta di liquidazione di equo indennizzo in data 22.09.2004”.

L’eccezione di tardività è infondata, in quanto non vi è prova dell’avvenuta notifica del verbale.

Trova quindi applicazione l’art. 2, comma 6, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461, che fa decorrere il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di equo indennizzo dalla data di notifica o dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Nella fattispecie, tale riconoscimento è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, per cui la domanda è stata presentata nei termini e non poteva che essere accolta.

L’accoglimento della domanda di equo indennizzo e quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente all’equo indennizzo, comporta il riconoscimento di tutti gli altri benefici, giuridici ed economici, conseguenti al collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio, come si vedrà in proseguo.

2.2 Rispetto alla domanda di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera, vanno esaminate distintamente le singole voci.

La richiesta di incremento di un anno di anzianità parte dal presupposto che il ricorrente è stato giudicato dalla C.M.O. di Torino non idoneo permanentemente ed assolutamente al servizio per il “disturbo -OMISSIS-persistente” e quindi posto in congedo assoluto con il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-, “atteso che sarebbe stato impossibile un suo ulteriore trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, ivi compresa l’aspettativa”.

Il ricorrente lamenta il fatto di essere stato collocato in congedo assoluto nonostante avesse fruito dell’aspettativa per malattia per soli 392 giorni, collocamento che è avvenuto nelle more del procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-, conclusosi negativamente in data 15.9.2006.

Ritiene invece che avrebbe dovuto essere trattenuto in servizio fino alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, in tal modo avrebbe potuto fruire dei benefici economici contrattuali decorrenti dall’1.1.2005, oltre a maturare un anno in più di anzianità di servizio.

La richiesta è infondata.

La dispensa dal servizio è stata disposta a seguito del riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell’infermità, provvedimento che viene adottato anche prima che sia trascorso il periodo massimo di congedo straordinario, per cui la pretesa di essere collocato in servizio solo dopo il decorso del periodo massimo di aspettativa per malattia è infondata.

Va ugualmente respinta la richiesta di maggiorazione del 18% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art 16 L. 177/1976, prevista per indennità specifiche ed esclusa per tutte le altre indennità, se la legge non prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

2.2 Il ricorrente chiede il beneficio di cui all’art 3 comma 7 d. lgs. n. 165/97, consistente nell’aumento del contributo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione (c.d. moltiplicatore del montante contributivo).

Tale diritto è stato esteso al personale -OMISSIS- in congedo che ha avuto il riconoscimento in servizio di un’infermità da esso dipendente.

La disposizione richiamata prevede che “per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”.

Il Legislatore ha quindi riconosciuto la spettanza dell’incremento del montante contributivo al personale escluso dall’ausiliaria e “al personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima alla quale è riconducibile il ricorrente dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto e dunque impossibilitato all’esercizio dell’opzione al collocamento in ausiliaria.

Ricorrendone quindi i presupposti, la domanda deve essere accolta.

2.4 Va altresì accolta la domanda di riconoscimento dell’80% della base imponibile: al momento del collocamento in congedo assoluto, cioè in data 26.4.2004, il ricorrente possedeva il grado di -OMISSIS- -OMISSIS- ed aveva maturato un’anzianità di servizio -OMISSIS- effettivo di 25 anni, per cui avrebbe avuto titolo alla pensione, ai sensi dell’art. 28, lett. a, della L. 599/1954.

La pensione di riposo è stata calcolata in €. 24.794,07 annui, pari al 68,47% della base pensionabile, mentre la pensione privilegiata è stata calcolata in €. 27.275,68, aumentando cioè di 1/10 la pensione ordinaria, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità che ha determinato il congedo assoluto del ricorrente avrebbe dovuto comportare l’applicazione del requisito contributivo massimo e pertanto il riconoscimento dell’80% della base pensionabile.

2.5 Ugualmente meritevole di accoglimento la domanda di attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, in quanto ai sensi dell’art 4 comma 9 D.L. n. 45 del 31.1.2008 convertito in L. 13.3.2008 n.8, il congedo doveva essere disposto con il grado superiore di -OMISSIS- (anziché di -OMISSIS- -OMISSIS-).

Nel decreto di liquidazione viene indicata solo nominalmente la qualifica di -OMISSIS-, mentre nel decreto di collocamento in congedo assoluto viene ancora riportato il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-. Ne consegue che va riconosciuta la qualifica superiore, con ogni conseguenza sul piano economico e giuridico.

2.6 Viene altresì chiesto il risarcimento dei danni da ritardo e/o l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90, per il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare la domanda del ricorrente, perseverando nell’inadempimento rispetto alla richiesta di ricostruzione giuridico-economica.

A titolo di risarcimento il ricorrente chiede gli interessi legali calcolati sul trattamento economico previdenziale spettante in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale dal collocamento in congedo assoluto fino al momento del pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria.

La domanda è fondata.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

3) Il ricorso va quindi in parte accolto e in parte respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
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Re: Riconoscimento equo indennizzo dopo sentenza Corte dei Conti

Messaggio da panorama »

Ricorso accolto al TAR,

- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la richiesta di equo indennizzo del ricorrente;

1) - Il Comitato di Verifica riteneva tale infermità non dipendente da causa di servizio ed il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata del ricorrente Egli proponeva ricorso alla Corte dei Conti di Bologna che con sentenza 177/2017 passata in giudicato, accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS- con -OMISSIS-” con decorrenza dal congedo e la sua ascrivibilità alla 2^ categoria vitalizia di Tabella A.

2) - Alla luce della sentenza della Corte dei Conti, il ricorrente metteva in mora l’Amministrazione affinché concludesse il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo sulle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Il TAR conclude scrivendo:

3) - L’Amministrazione dovrà perciò confermare se l’-OMISSIS- sia classificabile nella Tabella A cat. 2 ai fini dell’equo indennizzo e procedere al riconoscimento dei benefici conseguenti.

N.B.: per comprendere meglio i fatti Vi consiglio di leggere la sentenza allegata.
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