Riconoscimento diploma di laurea

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Riconoscimento diploma di laurea

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201704669 - Public 2017-10-09 -

Pubblicato il 09/10/2017


N. 04669/201 7REG. PROV. COLL.
N. 04671/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2015, proposto da Ministero della difesa ed Università degli Studi di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Bruno Domenico e Francesco Dal Piaz, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Pansini, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

Arduino Cagnetti, Andrea Carbonaro, Domenico Pisapia, Riccardo Stanca, Ermanno Lustrino, Salvatore Alessandro Sarcià, Riccardo La Malfa, Stefano Francesconi ed Aldo Ferrara, tutti non costituiti;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I-bis n. 12107 del 1 dicembre 2014, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio del diploma di laurea in Scienze strategiche.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bruno Domenico e di Francesco Dal Piaz;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Pansini e l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori Arduino Cagnetti, Andrea Carbonaro, Domenico Pisapia, Bruno Domenico, Francesco Dal Piaz, Riccardo Stanca, Ermanno Lustrino, Salvatore Alessandro Sarcià, Riccardo La Malfa, Stefano Francesconi ed Aldo Ferrara, ufficiali dell’Esercito che, alla data del 20 gennaio 1998, erano in servizio ed avevano completato il ciclo di studi dapprima presso l’Accademia Militare di Modena, quindi presso la Scuola di Applicazione di Torino, hanno impugnato avanti il T.a.r. per il Lazio il verbale redatto in data 2 giugno 1999 dalla Commissione di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa stipulato in data 22 ottobre 1998 fra l’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito e, fra gli altri, l’Università degli Studi di Torino, nonché la successiva circolare dell’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito prot. n. 3308/3/21050 del 14 giugno 1999, nella parte in cui negano il rilascio del diploma di laurea in Scienze Strategiche agli ufficiali dell’Esercito che abbiano già conseguito un altro diploma di laurea, chiedendo conseguentemente il riconoscimento del proprio diritto a vedersi rilasciato dall’Università degli Studi di Torino il diploma di laurea in Scienze Strategiche.

1.1. I ricorrenti, in particolare, hanno lamentato:

a) che il requisito del non aver conseguito già un altro titolo di laurea violerebbe la lettera e lo spirito dell’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 464 del 1997;

b) che, su un piano più generale, l’illegittima interpretazione normativa veicolata dagli atti impugnati determinerebbe, altresì, una ingiustificata discriminazione fra ufficiali già in possesso di diploma di laurea ed ufficiali di contro sprovvisti di tale titolo.

2. Costituitesi le Amministrazioni intimate, il Tribunale, sulla scorta della ritenuta fondatezza della censura sub a), ha annullato gli atti impugnati, con assorbimento della censura sub b).

3. Le Amministrazioni hanno interposto appello sostenendo, anzitutto, che l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 464 del 1997 rimanderebbe la disciplina di dettaglio in subiecta materia alle convenzioni fra le Amministrazioni medesime, fermi i requisiti di minima da esso prescritti.

3.1. Si osserva, inoltre, nel ricorso che la ratio del d.lgs. n. 464 sarebbe tesa a consentire il riconoscimento del diploma di laurea a quegli ufficiali che, pur avendo frequentato i corsi delle Accademie Militari, ne siano ancora sprovvisti, non anche a coloro che già abbiano conseguito un diploma di laurea sulla base di altra fattispecie normativa e che, in tal modo, vedrebbero in sostanza valutato due volte il corso di studi seguito: nella specie, i ricorrenti in prime cure avrebbero conseguito un diploma di laurea in virtù delle “agevolazioni” previste dalla legge n. 169 del 1990.

4. Si sono costituiti due degli originari ricorrenti, i signori Francesco Dal Piaz e Bruno Domenico, ribadendo le difese spese in prime cure, in tesi avvalorate anche da una recente pronuncia di questo Consiglio, e riproponendo, “in via subordinata e condizionata alla denegata ipotesi di accoglimento dell’appello”, la censura assorbita dal Tribunale.

5. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 28 settembre 2017, non merita accoglimento.

6. L’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 464 del 1997 (ora trasfuso, con lievi modifiche nella specie irrilevanti, nell’art. 719 del d.lgs. n. 66 del 2010) disponeva: “Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d’intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d’istruzione superiore. Ai fini dell’attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l’organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell’accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, che abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza”.

6.1. Per quanto qui di interesse, dunque, il “riconoscimento degli studi compiuti” ed il conseguente “rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza” era ex lege subordinato a due soli requisiti: l’essere gli ufficiali interessati già “in servizio all’entrata in vigore del presente decreto legislativo” e l’avere essi “superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie militari, le scuole di applicazione, la scuola ufficiali dei carabinieri e la scuola di applicazione della Guardia di finanza”.

7. In esecuzione del disposto normativo l’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito e varie Università (fra cui quella di Torino) stipulavano, in data 22 ottobre 1998, un Protocollo d’intesa per l’istituzione, a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del corso di laurea in Scienze strategiche, rimettendo ad apposite convenzioni la relativa organizzazione didattica nonché l’individuazione, previa istruttoria affidata ad una istituenda commissione mista, delle “modalità per il riconoscimento dei titoli accademici al personale militare che ha superato, presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino, i corsi quadriennali negli anni precedenti ed era in servizio alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.”.

8. La successiva convenzione stipulata fra Accademia Militare di Modena e Scuola di Applicazione di Torino da un lato e varie Università (tra cui quella di Torino) dall’altro, nonché la circolare dell’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito prot. n. 207/3/2.1050 del 27 gennaio 1999 ribadivano, al pari del Protocollo d’intesa del 22 ottobre 1998, la sufficienza, ai fini del riconoscimento del titolo accademico de praeterito, dei due soli requisiti indicati dalla legge (la circolare, per vero, richiedeva altresì, con previsione irrilevante nella presente vicenda, che l’ufficiale interessato non fosse iscritto ad alcun corso “nell’anno accademico in corso”).

9. Tuttavia la commissione mista, frattanto costituita, escludeva, nella seduta del 2 giugno 1999, che gli ufficiali che avessero già ottenuto un diploma di laurea (segnatamente ai sensi della l. n. 169 del 1990) potessero vedersi riconosciuto il titolo accademico in Scienze strategiche; di analogo tenore era la successiva circolare dell’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito prot. n. 3308/3/2.1050 del 14 giugno 1999.

10. Il presente giudizio verte sulla legittimità di questi ultimi due atti.

11. Osserva il Collegio che i provvedimenti in questione hanno, invero, enucleato un requisito ulteriore non previsto dalla legge: in buona sostanza, le Amministrazioni non solo, da un punto di vista per così dire effettuale, hanno subordinato ad un elemento non contemplato dalla legge il soddisfacimento di un interesse giuridico degli ufficiali ricorrenti in prime cure (il conseguimento di un titolo accademico in virtù degli studi già compiuti) dalla stessa legge previsto e qualificato, ma prima ancora, in ottica strutturale, hanno esercitato un potere regolatorio di carattere lato sensu normativo di cui erano in radice privi, giacché il d.lgs. n. 464 non delineava, in subiecta materia, alcun margine di discrezionalità in capo alle Amministrazioni, di contro tenute solo alla verifica dell’effettiva ricorrenza, in capo ai singoli ufficiali, dei requisiti divisati dalla legge.

12. Per di più, rileva il Collegio, il previo conseguimento, da parte degli ufficiali ricorrenti in prime cure, di un diploma di laurea grazie alle “agevolazioni” previste dalla legge n. 169 del 1990 costituisce una fattispecie del tutto distinta e non sovrapponibile a quella in esame: mentre, infatti, il d.lgs. n. 464 è volto a conferire valore di laurea al superamento ex se dei corsi di studio svolti all’interno delle Accademie e degli Istituti militari di tutte le Forze Armate e della Guardia di Finanza, la previgente l. n. 169 parificava, peraltro a beneficio degli ufficiali in servizio permanente del solo Esercito, gli esami sostenuti nell’ambito di detti corsi a quelli previsti dalle Università al fine del conseguimento, previo necessario superamento degli ulteriori esami residui, dei diplomi di laurea specificamente indicati dalla legge (“giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica”).

13. Argomentazioni del tutto analoghe a quelle testé esposte sono state, del resto, di recente formulate sia in prime cure (cfr. T.a.r. Lazio – Roma, sentenze nn. 2311, 2312, 2273 e 2274 del 2016, a quanto consta non impugnate) sia da questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2016, n. 3938).

14. Alla stregua delle su esposte considerazioni l’appello non può che essere respinto.

14.1. Conseguentemente, è ultroneo scrutinare la censura riproposta dai resistenti “in via subordinata e condizionata alla denegata ipotesi di accoglimento dell’appello”.

14.2. A fortiori, osserva incidentalmente il Collegio, non può delibarsi la richiesta avanzata in prime cure di “accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti a vedersi rilasciato dall’Università degli studi di Torino il diploma di laurea in Scienze Strategiche”: la mancata pronuncia in proposito da parte del T.a.r., infatti, non è stata fatta oggetto, da parte dei ricorrenti in primo grado, né di specifica impugnazione, né di espressa riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

15. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Ministero della difesa e l’Università degli Studi di Torino, in solido fra loro, al pagamento, a favore dei signori Bruno Domenico e Francesco Dal Piaz, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori di legge, da dividersi in quote uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli





IL SEGRETARIO


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