Riconoscimento dello Status di “vittima del dovere”

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Riconoscimento dello Status di “vittima del dovere”

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Ricorso degli eredi rigettato.

Per completezza e per capire meglio i motivi vi invito ha leggere il tutto qui sotto.

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01/07/2013 201301945 Sentenza 3


N. 01945/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv. Prima Cammarata ed Elisa Cosentino del Foro di Enna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Dipietro in Catania, viale Vittorio Veneto, 14;

contro
Ministero Dell'Interno, Ministero Interno - Dipartimento Dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero Interno - Dip. Vigili Fuoco e Soc. Pub. e Difesa Civ. - Dir. Gen. Risorse Fin. Area II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del decreto n. OMISSIS del capo dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile emesso in data 4 novembre 2011

- di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale ivi compreso, ove occorra, del parere della Commissione per l’esame delle istanze di riconoscimento dello status di “vittima del dovere” emesso nella seduta del 2/12/2010;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21/06/2012:

- delle note del Direttore Generale del Ministero degli Interni, Dipartimento Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile, direzione centrale per le risorse umane, area III prot. n. ….. del 22/03/2013 e n. ….. del 22/03/2012 con le quali sono state rigettate le istanze dei ricorrenti OMISSIS di assunzione diretta nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti, vedova e figli del signor OMISSIS, Capo Squadra Esperto del ruolo dei Vigili del Fuoco deceduto in servizio in data …./2008, impugnano, con il ricorso introduttivo, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con il quale non viene riconosciuto al congiunto lo status di vittima del dovere ed il diritto alla corresponsione dei conseguenti benefici di legge.

Premesso in punto di fatto che la morte è sopravvenuta durante l’orario di servizio , poche ore dopo la partecipazione ad un intervento di rimozione di automezzo in condizioni di eccezionale fatica e che è intervenuto il riconoscimento del nesso causale e interdipendenza della morte per causa di servizio con decreto prot. n. ……. del 25/01/2010 a conclusione del relativo procedimento attivato d’ufficio, viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.

Sostengono i ricorrenti che sussistono le condizioni per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere del proprio congiunto in quanto il suo decesso sarebbe intervenuto per effetto diretto delle lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi, nel caso di specie, in operazioni di soccorso, come dispone l’art. 1, comma 563 della L. N. 266/2005. Coerentemente la stessa Amministrazione dell’Interno con decreto n. …. del 25/01/2010 ha riconosciuta la morte improvvisa del signor OMISSIS come dipendente da causa di servizio, alla stregua di valutazioni che confermerebbero l’esistenza dei presupposti , oltre che della causa di servizio, della condizione di “vittima del dovere”.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio con delibera del 29/09/2009 ha riconosciuto la dipendenza della morte da causa di servizio sul presupposto che la stessa “è avvenuta dopo un intervento di servizio particolarmente pesante in giornata eccezionalmente afosa e a seguito di un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso…”.

Da ciò scaturirebbe la conferma della sussistenza delle condizioni anche per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in quanto sussisterebbe quel “quid pluris” richiesto al fine, consistente nell’immediato e diretto nesso causale tra evento esterno (ben individuato nel tempo nello spazio) e lesione riportata.

L’impugnato provvedimento conterrebbe discrasia tra le premesse in cui vengono decritti i fatti e le conclusioni, negative di rigetto.

2) Violazione di legge per incongruità e carenza della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Parte ricorrente deduce la incongruità della motivazione dell’impugnato provvedimento che si fonda sul parere espresso dalla Commissione per l’esame delle istanze di riconoscimento dello status di vittima del dovere che, dopo avere descritto correttamente i fatti e le condizioni in cui si è verificato il decesso, ha affermato che “la documentazione sanitaria prodotta non individua la causa del decesso, non risultando effettuato, in particolare, l’esame autoptico”, mentre sia dal parere del C.M.O di Palermo che sia da parere della Commissione di Verifica per la causa di servizio risulta che il decesso è intervenuto “per sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”. Deduce altresì il difetto di istruttoria non avendo l’amministrazione richiesto l’esame autoptico effettuabile anche a distanza di tempo dal decesso.

Il Ministero intimato costituito in giudizio chiede il rigetto del ricorso affermando che non appare provato che il motivo del decesso del Vigile sia riconducibile proprio all’espletamento di quelle operazioni di soccorso precedentemente svolte e che le stesse rivestissero la connotazione dell’estrema rischiosità, da ciò facendo scaturire la insussistenza delle condizioni prescritte dalla L. n. 266/05 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Con motivi aggiunti depositati in data 21/0672012 vengono impugnate le note del 22 marzo 12 con cui sono state rigettate le istanze di assunzione nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dei figli del defunto OMISSIS.

Deducono i ricorrenti la violazione dell’art. 132, c.1 lett. B del D. L.vo n. 217/2005 che prevede l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale di Vigili del Fuoco deceduti ….per causa di servizio, purchè il decesso sia effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, requisiti che assumono sussistenti nel caso di specie, come si ricaverebbe dall’atto impugnato con il ricorso introduttivo e dalla relazione del Comandante Provinciale del Comando Vigili del Fuoco di Enna del 26/09/2008 e dalla delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del 29/09/09.

I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sarebbero altresì affetti dal vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, per contraddittorietà rispetto agli atti prima indicati e per incongrua motivazione.

Il Ministero intimato con memoria depositata in data 29 giugno 2012, eccepisce la infondatezza delle censure addotte con il ricorso per motivi aggiunti.

In data 12 marzo 2012 parte ricorrente ha depositato perizia giurata con la quale è stata affermata la “riconducibilità diretta ed immediata dell’exitus del dante causa alla operazione di soccorso effettuata in data 8/09/2008 (ex lett. D, comma 363, art. 1 L. 266/2005).

Con memoria depositata in data 13 marzo 2013 parte ricorrente insiste in tutte le censure del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.

Alla pubblica Udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio, per esigenze di economia processuale, procede all’esame congiunto delle censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e ne riscontra la infondatezza.

Premessa la circostanza, desumibile per tabulas, che il decesso del dante causa degli odierni ricorrenti sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto ministeriale prot. n. …. 25/01/2011 sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha ricollegato la morte del Capo Squadra Esperto OMISSIS all’espletamento di “un intervento di servizio particolarmente pesante in giornata eccezionalmente afosa ed a seguito di un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”, può con certezza affermarsi che sussiste il nesso di causalità tra il decesso del Signor OMISSIS e le circostanze che lo hanno determinato.

Ma non basta ai fini del riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” il rilevato nesso di causalità, occorre anche che siano intervenuti elementi di straordinarietà da ricercarsi in fattori ulteriori dei quali non sia possibile una preventiva ponderazione (in termini C.G.A., sent. n. 544/2013)
Nel caso di specie i fatti di servizio che hanno determinato il decesso del signor OMISSIS non sembra abbiano rivestito il carattere della straordinarietà e quindi della sussistenza di un livello di rischio eccedente gli ordinari limiti di rischio professionale legati al servizio. Ciò per la considerazione, per un verso, che le condizioni climatiche avverse ( “giornata particolarmente afosa”) costituiscono una componente ordinaria del lavoro di chi espleta servizio alla nostra latitudine nel periodo estivo e, per altro verso, l’intervento di rimozione di un automezzo rientra nei normali compiti degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno la possibilità di calibrare gli interventi rapportandoli ai mezzi ed alle forze a propria disposizione.

Non è dato rilevare, infatti, dagli atti prodotti in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso, che il rischio affrontato dal signor OMISSIS sia andato oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto , ritenendo il Collegio che nessuno degli elementi che parte ricorrente assume avere il carattere di fattore straordinario (giornata particolarmente afosa, e sforzo particolarmente intenso), nemmeno nella loro considerazione complessiva, possano fare qualificare come eccezionalità la situazione da affrontare, non rivestendo l’attività nella quale il OMISSIS era impegnato caratteristiche diverse da quelle che ordinariamente accompagnano simili operazioni di soccorso.

Con riferimento alla censura, pure qui all’esame, con la quale si contesta la insufficienza della motivazione addotta con il provvedimento di rigetto impugnato ed il difetto di istruttoria, rileva il Collegio che l’articolata ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato dia sufficiente contezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione dopo avere calutato la documentazione medica afferente il de cuius dei ricorrenti e gli argomenti addotti da questi ultimi in sede di riscontro della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza dagli stessi presentata.

La rilevata infondatezza delle censure esaminate determina il rigetto del ricorso principale.

Il Collegio procede ora all’esame del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il rigetto delle istanze di assunzione diretta nominativa nel corpo dei Vigili del Fuoco presentate dai ricorrenti OMISSIS, figli del de cuius OMISSIS.

Sostengono i ricorrenti la illegittimità del provvedimento ora all’esame che si assume adottato in violazione dell’art. 132 comma 1 lett. b del D.L.vo 217/2005 e delle norme ivi richiamate, in quanto sussisterebbero nel caso di specie tutte le condizioni richieste ex lege per accedere al beneficio richiesto.
In particolare i ricorrenti assumono che il decesso del proprio congiunto sarebbe intervenuto per effetto di lesioni riportate nell’espletamento dell’attività istituzionale come sarebbe comprovato dal Comitato di verifica per le cause di servizio che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il decesso e l’espletamento di un servizio particolarmente pesante a seguito del quale il signor OMISSIS ha accusato “un dolore alla spalla che depone per una sindrome infartuale da sforzo particolarmente intenso”.

La censura è infondata.

La ratio della norma, di cui i figli del signor OMISSIS deducono la illegittima applicazione, è intesa a rendere un doveroso tributo alle specifiche condotte degli operatori che siano stati sottoposti a pericoli fisici nell’adempimento del dovere e ne hanno tratto ferite o lesioni, non essendo sufficiente al fine dell’applicazione della norma la sussistenza di generici profili di rischio anche quando tale rischio si sia tradotto in patologia che ha condotto a morte (in termini, C. Stato, sez. III, sent. n. 6574 del 14/12/2011).

Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie, la sicura riconducibilità del decesso del signor OMISSIS a causa di servizio, non determina ex se l’applicazione della norma invocata, di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva, in quanto la morte improvvisa che ha colpito il OMISSIS, sotto un primo aspetto, non è provato che scaturisca da una lesione riportata nell’espletamento del servizio (il dolore alla spalla confidato dal signor OMISSIS ai propri colleghi non è automaticamente da collegare ad un infarto in corso, potendo anche ricollegarsi ad un fatto muscolare dovuto allo sforzo applicato nella rimozione dell’automezzo, come del resto lo stesso OMISSIS ebbe a riferire ai propri colleghi, o ad altre cause); sotto altro aspetto, non è escluso che il decesso del dante causa dei ricorrenti abbia trovato origine in una patologia pregressa che si sia poi manifestata con esito letale a seguito di quel servizio particolarmente pesante dallo stesso espletato.

In altri termini, non risulta nel caso di specie che sia adeguatamente provato che il de cuius dei ricorrenti sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in conseguenza di un determinato fatto di servizio, fatto che abbia agito dall’esterno determinante una brusca rottura dell’equilibrio fisico del lavoratore fino a determinarne la morte.

In considerazione di ciò non può trovare applicazione la norma invocata, data la non provata sussistenza del quid pluris rispetto alla mera riconducibilità a causa di servizio della lesione che ha condotto a morte il signor OMISSIS, consistente nel verificarsi di una specifica lesione nel corso dell’espletamento del servizio, causa, essa, della morte del dipendente.

La rilevata infondatezza delle censure addotte con il ricorso per motivi aggiunti, ne determina il rigetto.

Le spese del giudizio, data la delicatezza delle questioni sottoposte all’esame del collegio e la rilevanza, anche sotto il profilo umano, degli interessi azionati, possono trovare compensazione tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sul correlato ricorso per motivi aggiunti, li rigetta entrambi.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 23 aprile 2013, 12 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2013


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Re: Riconoscimento dello Status di “vittima del dovere”

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1) - La parte ricorrente, rispettivamente coniuge e figlia del capitano pilota riconosciuto quale vittima del dovere, chiede a questo Tribunale amministrativo l’estensione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previa inesitata istanza all’amministrazione.

2) - Si è costituita l’Inps deducendo: il difetto di giurisdizione nei confronti delle pretese riferibili al trattamento pensionistico, stante la competenza della Corte dei Conti; la sua estranietà per le altre provvidenze, in quanto (assume) da erogare dalla amministrazione competente e non dall’evocato ente previdenziale.

3) - Nel caso di specie, la condizione privilegiata di “vittima del dovere” è stata già riconosciuta in capo al congiunto deceduto, sicchè si tratta solo di attualizzare, in favore degli antescritti istanti, tutti i successivi benefici legislativi.

4) - Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO (giudice ordinario) in luogo di quella del giudice amministrativo adito.

Il TAR dichiara il ricorso inammissibile.

I motivi li potete leggerli qui sotto.

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16/07/2013 201303724 Sentenza Breve 7


N. 03724/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02054/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2013, proposto da:
M. D. M., A. I., E. I., rappresentati e difesi dagli avv. Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, con domicilio eletto presso Domenico Crocco in Napoli, Traversa Nuova Marina, 8;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.ra Distrett.le Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Di Ronza, Maria Assumma, con domicilio eletto presso Nicola Di Ronza in Napoli, via A. De Gasperi, n. 55 ex Inpdap;

per l'attribuzione dei benefici di cui alla l. 244/2007 spettanti ai superstiti di vittime del dovere a far data dal verificarsi dall'evento luttuoso e per l’accertamento della spettanza di tutte le provvidenze previste dalla legislazione vigente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amministrativo;

1.- La parte ricorrente, rispettivamente coniuge e figlia del capitano pilota I. D. riconosciuto quale vittima del dovere, chiede a questo Tribunale amministrativo l’estensione delle provvidenze riconosciute in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previa inesitata istanza all’amministrazione.

2.- Si è costituita l’Inps deducendo: il difetto di giurisdizione nei confronti delle pretese riferibili al trattamento pensionistico, stante la competenza della Corte dei Conti; la sua estranietà per le altre provvidenze, in quanto (assume) da erogare dalla amministrazione competente e non dall’evocato ente previdenziale.

3.- All’udienza indicata, il Tribunale ha segnalato alle parti presenti la possibilità della definizione della controversia con riferimento al profilo della giurisdizione.

4.- Va affermata la giurisdizione dell’AGO.

Come statuisce la Corte Suprema, “Una volta emesso il provvedimento di erogazione della indennità prevista dalla legge in favore dei familiari delle vittime del dovere, in cui si accerta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, i beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione e all'adeguamento dell'indennità con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario.”: Cassazione, Sez. Un. Civili, 20 febbraio 1991 n. 1788.

Parimenti, ha sentenziato il superiore giudice amministrativo: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto il diniego dell'Amministrazione di corrispondere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata la speciale elargizione prevista dalla normativa vigente, atteso che in presenza delle condizioni di legge esse sono titolari di un diritto soggettivo, a fronte del quale l'Amministrazione non dispone di alcuno spazio per valutazioni discrezionali, ma solo del potere-dovere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti”: CdS sez. VI 17 luglio 2009 n. 5618; CGA. 6 settembre 2010 n. 1137.

Nel caso di specie, la condizione privilegiata di “vittima del dovere” è stata già riconosciuta in capo al congiunto deceduto, sicchè si tratta solo di attualizzare, in favore degli antescritti istanti, tutti i successivi benefici legislativi.

5.- Va quindi affermata la giurisdizione dell’AGO in luogo di quella del giudice amministrativo adito.

6.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la peculiarità della materia.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente, Estensore
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 16/07/2013
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Re: Riconoscimento dello Status di “vittima del dovere”

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Con questa sentenza che mi trovo accantonata del 20/03/2013 il CdS nell'accogliere l'Appello del Min. Int. specifica quanto segue:

1) - altrimenti diventerebbero vittime del “ dovere” tutti gli autisti dipendenti dall’amministrazione pubblica, sia civili che militari, che per ipotesi siano coinvolti in un incidente stradale.

2) - Secondo la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere non basta pertanto che l'evento legale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischio specificamente attinente “a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” e, in sostanza, che “il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto” (CdS, Sez. IV, n. 480/2012).

3) - Analogamente, nella giurisprudenza meno recente, l’evento deve essere connotato “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404); inoltre si richiede che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042).

4) - In altra recente sentenza di questa Sezione si nota che : “il concetto di "vittima del dovere" presenta caratteristiche speciali rispetto a chi è deceduto per "causa di servizio”. Il concetto di "ferite o lesioni nell'espletamento di attività istituzionali" enunciato dalla norma presenta, quindi, caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio” (CdS, Sez. III, n. 6574/2011).

5) - Pertanto l’evento che è oggetto del presente giudizio consente certamente il sorgere del pieno diritto alla pensione privilegiata e all’equo indennizzo, ma non può invece essere un valido presupposto per la concessione della elargizione straordinaria, che deve essere attribuita, ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata, a chi svolge i compiti di soccorso in modo specifico e diretto affrontando quindi i rischi speciali connessi all’attività di soccorso, aggiuntivi rispetto a quelli comuni ad una più ampia cerchia di attività.

Il resto leggetelo qui sotto.
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20/02/2013 201301050 Sentenza 3


N. 01050/2013REG.PROV.COLL.
N. 00946/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2007, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
D. L. A.;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 02691/2006, resa tra le parti, concernente negata corresponsione elargizione per incidente durante il servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del TAR Lazio cha accolto il ricorso del signor A. L. per l'annullamento del decreto emesso in data 21 marzo 1997 dal Direttore generale della Direzione della Protezione civile – Servizio trattamento economico del Personale presso il Ministero dell’interno, con il quale era stata negata al ricorrente la speciale elargizione di cui alla legge n. 466 del 1980.

2. - La sentenza è fondata sulla normativa che prevede, ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 13 agosto 1980 n. 466, che la speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, “si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere”. Dispone conseguentemente il secondo comma dell’art. 2 citato che “a tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto”. Nel caso di specie non è infatti contestato, né invero contestabile, che l’evento che aveva interessato il ricorrente sia accaduto in occasione ed in ragione dello svolgimento dei propri compiti di istituto, trattandosi di incidente occorso durante lo svolgimento del servizio di prevenzione incendi boschivi, che è tipico compito assegnato al Corpo dei vigili del fuoco.

3. – L’Amministrazione appellante contesta la sentenza osservando che le circostanze dell’incidente sono tali da giustificare pienamente il diritto del signor L.. a conseguire la pensione privilegiata e l’equo indennizzo, ma non sono tali da comportare anche il riconoscimento della speciale elargizione prevista per le vittime del “ dovere” in quanto, secondo l’art. 2 della legge n. 466/1980, deve parlarsi di eventi connessi a rischi specificatamente attinenti alle funzioni proprie d’istituto e dunque quelle che riguardano compiti specifici dei vigili del fuoco nell’espletamento delle funzioni di soccorso; altrimenti diventerebbero vittime del “ dovere” tutti gli autisti dipendenti dall’amministrazione pubblica, sia civili che militari, che per ipotesi siano coinvolti in un incidente stradale

4. – La causa è andata in decisione alla udienza pubblica del 16 novembre 2012,

5. L’appello è fondato.

5.1. – Ai fini della definizione dell’appello occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all’art.1, comma 563, della legge n. 266/2005, che hanno esteso e fissato il campo dei soggetti a cui la speciale elargizione di cui alla legge n. 466/1980 può essere concessa: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità” .

5.2. - Nella interpretazione della norma la giurisprudenza del Consiglio di Stato si attiene ad un criterio rigoroso proprio per evitare, in una materia di grande delicatezza per gli aspetti civili e umani coinvolti, sperequazioni di trattamento e violare la sostanziale ratio dell’istituto che intende riconoscere uno speciale riconoscimento per i dipendenti che affrontano specifici rischi nello svolgimento dei compiti di istituto quando ricorrono le circostanze in cui essi si trovano ad affrontarli.

5.4. - Secondo la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere non basta pertanto che l'evento legale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischio specificamente attinente “a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso” e, in sostanza, che “il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività d'istituto” (CdS, Sez. IV, n. 480/2012). Analogamente, nella giurisprudenza meno recente, l’evento deve essere connotato “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404); inoltre si richiede che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042). In altra recente sentenza di questa Sezione si nota che : “il concetto di "vittima del dovere" presenta caratteristiche speciali rispetto a chi è deceduto per "causa di servizio”. Il concetto di "ferite o lesioni nell'espletamento di attività istituzionali" enunciato dalla norma presenta, quindi, caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio” (CdS, Sez. III, n. 6574/2011).

5.5. - Pertanto l’evento che è oggetto del presente giudizio consente certamente il sorgere del pieno diritto alla pensione privilegiata e all’equo indennizzo, ma non può invece essere un valido presupposto per la concessione della elargizione straordinaria, che deve essere attribuita, ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata, a chi svolge i compiti di soccorso in modo specifico e diretto affrontando quindi i rischi speciali connessi all’attività di soccorso, aggiuntivi rispetto a quelli comuni ad una più ampia cerchia di attività. Non è quindi sufficiente che l’incidente stradale in questione sia avvenuto nel corso dello svolgimento del servizio di vigilanza della prevenzione incendi boschivi alla guida di un automezzo di servizio, in quanto tale attività non presenta gli specifici requisiti di rischiosità connessi allo svolgimento dei compiti di istituto dei vigili del fuoco nello svolgimento dell’attività di soccorso, ma presenta aspetti identici a situazioni nelle quali pubblici dipendenti sono esposti ad analoghe sollecitazioni senza rientrare nell’ambito preso in considerazione ai fini della concessione della elargizione in questione.

6. – In conclusione l’appello dell’Amministrazione deve essere accolto.

7. – Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese nella natura della controversia e nell’andamento della vicenda processuale.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l'effetto, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Vittorio Stelo, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
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