Riconoscimento dei requisito corresponsione Ticket Restourant Tar Toscana
Inviato: sab nov 13, 2021 11:02 am
Buongiorno a tutti. è con grande soddisfazione che vi allego la sentenza del Tar Toscana di cui sono stato capofila e promotore per vederci accolto il riconoscimento al diritto del Ticket restourant a prescindere dall'esistenza nella "sede" di servizio (Comune per come la intende il Ministero) di mense dirette o convenzionate per l'esecuzione del pasto, quando previsto!. Come noto, e in special modo nel periodo dell'istaurazione del ricorso (2016), salvo rari casi in cui veniva concesso il Ticket come il servizio di O.P. o le scorte o le sedi disagiate etc, l'Amministrazione garantiva il vitto teoricamente a tutti gli aventi diritto con l'impegno lavorativo ricadente sulle fasce 12.00/15.00 o 18.00/21.00 ma nella pratica a chi aveva una mensa nella sede di servizio (intesa come struttura o Campus) o chi, con mezzi non disciplinati, riusciva in qualche modo a raggiungerla, così di fatto, per gli altri il diritto rimaneva nei contenitori della mensa.
Quanto sopra ha creato una grave disparità di diritti per il personale a volte perfino della stessa Divisione ma dislocato in sedi diverse. Da adesso questa interpretazione piuttosto grossolana del Ministero a ritenere assolto all'onere della mensa di servizio, anche per la sola presenza di una mensa nel Comune, è decaduta e smentita dal dispositivo della sentenza in cui si evince che non basta ciò ma che invece la pausa pasto deve essere si una rigenerazione alimentare, ma tanto più e non meno una rigenerazione psicologica pertanto deve essere effettuata in modo del tutto rilassante e senza che per svolgerla si debbano innescare attività che vanifichino tale pausa di riposo che dev'essere goduta a pieno. Pertanto si intuisce che la mensa deve essere o nella stessa sede o nelle immediate pertinenze che la rendano strumentale all'utilizzo. Spero che possa risultare utile nelle eventuali interpretazioni sull'argomento
Un saluto a tutti Marco Biagini
Quanto sopra ha creato una grave disparità di diritti per il personale a volte perfino della stessa Divisione ma dislocato in sedi diverse. Da adesso questa interpretazione piuttosto grossolana del Ministero a ritenere assolto all'onere della mensa di servizio, anche per la sola presenza di una mensa nel Comune, è decaduta e smentita dal dispositivo della sentenza in cui si evince che non basta ciò ma che invece la pausa pasto deve essere si una rigenerazione alimentare, ma tanto più e non meno una rigenerazione psicologica pertanto deve essere effettuata in modo del tutto rilassante e senza che per svolgerla si debbano innescare attività che vanifichino tale pausa di riposo che dev'essere goduta a pieno. Pertanto si intuisce che la mensa deve essere o nella stessa sede o nelle immediate pertinenze che la rendano strumentale all'utilizzo. Spero che possa risultare utile nelle eventuali interpretazioni sull'argomento
Un saluto a tutti Marco Biagini