Riconoscimento dei requisito corresponsione Ticket Restourant Tar Toscana

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biagini.marco
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Riconoscimento dei requisito corresponsione Ticket Restourant Tar Toscana

Messaggio da biagini.marco »

Buongiorno a tutti. è con grande soddisfazione che vi allego la sentenza del Tar Toscana di cui sono stato capofila e promotore per vederci accolto il riconoscimento al diritto del Ticket restourant a prescindere dall'esistenza nella "sede" di servizio (Comune per come la intende il Ministero) di mense dirette o convenzionate per l'esecuzione del pasto, quando previsto!. Come noto, e in special modo nel periodo dell'istaurazione del ricorso (2016), salvo rari casi in cui veniva concesso il Ticket come il servizio di O.P. o le scorte o le sedi disagiate etc, l'Amministrazione garantiva il vitto teoricamente a tutti gli aventi diritto con l'impegno lavorativo ricadente sulle fasce 12.00/15.00 o 18.00/21.00 ma nella pratica a chi aveva una mensa nella sede di servizio (intesa come struttura o Campus) o chi, con mezzi non disciplinati, riusciva in qualche modo a raggiungerla, così di fatto, per gli altri il diritto rimaneva nei contenitori della mensa.
Quanto sopra ha creato una grave disparità di diritti per il personale a volte perfino della stessa Divisione ma dislocato in sedi diverse. Da adesso questa interpretazione piuttosto grossolana del Ministero a ritenere assolto all'onere della mensa di servizio, anche per la sola presenza di una mensa nel Comune, è decaduta e smentita dal dispositivo della sentenza in cui si evince che non basta ciò ma che invece la pausa pasto deve essere si una rigenerazione alimentare, ma tanto più e non meno una rigenerazione psicologica pertanto deve essere effettuata in modo del tutto rilassante e senza che per svolgerla si debbano innescare attività che vanifichino tale pausa di riposo che dev'essere goduta a pieno. Pertanto si intuisce che la mensa deve essere o nella stessa sede o nelle immediate pertinenze che la rendano strumentale all'utilizzo. Spero che possa risultare utile nelle eventuali interpretazioni sull'argomento
Un saluto a tutti Marco Biagini
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panorama
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Re: Riconoscimento dei requisito corresponsione Ticket Restourant Tar Toscana

Messaggio da panorama »

Alla suindicata sentenza del Tar Toscana n. 1457/2021 ad oggi non risulta nessun Appello proposto da parte dell'Amministrazione dell'Interno.
panorama
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Re: Riconoscimento dei requisito corresponsione Ticket Restourant Tar Toscana

Messaggio da panorama »

Il CdS con la n. 5007/2023 rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del TAR Veneto n. 199/2021 riguardante il Buono Pasto.

1) - Ricorrenti personale in forza al Servizio Polizia di frontiera presso l’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso,

In sentenza si legge:

- Non è contestato – ed stato comunque dimostrato dai lavoratori, con la produzione dei d.m. 24 gennaio 2019 e 21 gennaio 2020, doc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado – che l’Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso rientra tra le “sedi disagiate” presso le quali l’art. 1 della legge n. 203 del 1989 prevede la costituzione di «mense obbligatorie di servizio».

- Si deve dunque concordare con il Tribunale sia quando afferma che «spetta in definitiva all’Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto», sia quando argomenta che laddove l’accesso alla mensa non sia “possibile” – cioè l’Amministrazione non riesca ad assicurarne il “funzionamento” rispetto ad alcuni dei suoi dipendenti – e non siano state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l’uso della loro mensa o con ristoranti privati, ai lavoratori spetta il buono-pasto quale unica soluzione in concreto disponibile.

- Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto che «in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea» (tesi peraltro già condivisa da questo Consiglio di Stato in sede cautelare) e che devono pertanto essere riconosciuti i buoni-pasto ai dipendenti dalla cessazione della erogazione fino all’effettiva attivazione di una soluzione che consenta loro di consumare il pasto presso l’aeroporto o altra struttura nelle vicinanze e agevolmente raggiungibile.

CONCLUDENDO CON

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.


N.B.: Come sempre Vi consiglio di leggere l'allegato.
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