RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

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francois
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RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da francois »

Buon pomeriggio, vi comunico, per opportuna conoscenza, che oggi mi è stato notificato dall' Ufficio Segreteria il decreto di riconoscimento della CDS per stato ansioso, a seguito di un mio ricorso al TAR Lombardia.
Vi comunico che il Comitato di verifica in data 26.9.2017 ha deliberato il riconoscimento classificando la patologia a Tab. B.
Il DAP. in data 7 ottobre ha provveduto ad indenninzzarmi UNA TANTUM!
Beh che dire ogni tanto sono celeri.
Buona giornata a Tutti.

P.S. Presenterò domanda di aggravamento!


Airone1961
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da Airone1961 »

francois ha scritto:Buon pomeriggio, vi comunico, per opportuna conoscenza, che oggi mi è stato notificato dall' Ufficio Segreteria il decreto di riconoscimento della CDS per stato ansioso, a seguito di un mio ricorso al TAR Lombardia.
Vi comunico che il Comitato di verifica in data 26.9.2017 ha deliberato il riconoscimento classificando la patologia a Tab. B.
Il DAP. in data 7 ottobre ha provveduto ad indenninzzarmi UNA TANTUM!
Beh che dire ogni tanto sono celeri.
Buona giornata a Tutti.

P.S. Presenterò domanda di aggravamento!
Molto bene auguri francois ogni tanto un po buona fortuna serve
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da gino59 »

francois ha scritto:Buon pomeriggio, vi comunico, per opportuna conoscenza, che oggi mi è stato notificato dall' Ufficio Segreteria il decreto di riconoscimento della CDS per stato ansioso, a seguito di un mio ricorso al TAR Lombardia.
Vi comunico che il Comitato di verifica in data 26.9.2017 ha deliberato il riconoscimento classificando la patologia a Tab. B.
Il DAP. in data 7 ottobre ha provveduto ad indenninzzarmi UNA TANTUM!
Beh che dire ogni tanto sono celeri.
Buona giornata a Tutti.

P.S. Presenterò domanda di aggravamento!
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E anche questa pratica è, parzialmente messa a posto.- Ciaoooooooo
ferdinando1967

Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da ferdinando1967 »

Ciao francois, volevo chiederti se ti era possibile inviarmi x mail copia del riconoscimento della causa di servizio per stato ansioso, poichè anch'io ora in pensione per lo stesso motivo non mi è stato riconosciuto detta patologia. Quindi è mio intendimento proporre ricorso avverso al mancato riconoscimento a detta patologia, e detto verbale mi sarebbe utile. grazie mille. La mia mail lucarelliferdinando@gmail.com.
francois
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da francois »

Per Lucarelli Ferdinando:
Buon pomeriggio, ti ho inviato al tuo indirizzo mail la documentazione richiesta.
mario68
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da mario68 »

buona sera anche io sono stato congedato per stato ansioso, solo che al comitao di verifia sicuramente me la bocceranno , mi potresti mandare il ricorso cosi mi preparo anche io per effettuarlo grazie la mia Email mariomir@alice.it
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angri62
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da angri62 »

mario68 ha scritto:buona sera anche io sono stato congedato per stato ansioso, solo che al comitao di verifia sicuramente me la bocceranno , mi potresti mandare il ricorso cosi mi preparo anche io per effettuarlo grazie la mia Email mariomir@alice.it
===il ricorso dipende dove lo vuoi fare, francois al tar con l'avvocato?
oppure alla corte dei conti.
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da ray.64 »

Ciao collega, complimenti per la vittoria che farà sicuramente scalpore e forse crea un precedente non indifferente.
Potrei avere copia della documentazione per il ricorso.
Grazie in anticipo.
romolo.raimondo@inwind.it
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da denicolamichele »

appuntato CC. IN CORSO PRESSO LA CORTE DEI CONTI RICORSO IN ATTESA DELL'ESITO, PUOI CORTESEMENTE INVIARMI COPIA IN PARTE DELLA SENTENZA GRAZIE denicolamichele@alice.it
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da Airone1961 »

Francois ti dispiacerebbe allegare copia sentenza sai sono come San Tommaso
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angri62
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da angri62 »

francois ha scritto:Per Lucarelli Ferdinando:
Buon pomeriggio, ti ho inviato al tuo indirizzo mail la documentazione richiesta.
===ciao francois, fai che pubblicarla qui la sentenza a beneficio di tutti.
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da Airone1961 »

Per lo stato ansioso non c'è ricorso che tiene oramai sono decenni che non le concedono e francamente credo molto poco vincere un ricorso per stato ansioso almeno che l'evento sia dovuto in servizio per traumi
naturopata
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da naturopata »

angri62 ha scritto:
francois ha scritto:Per Lucarelli Ferdinando:
Buon pomeriggio, ti ho inviato al tuo indirizzo mail la documentazione richiesta.
===ciao francois, fai che pubblicarla qui la sentenza a beneficio di tutti.
Visto che è pubblicata in banca dati, lo faccio io, magari non è questa, ma dubito e comunque è un caso di accoglimento.

N. 00856/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02652/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 18


contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1


per l'annullamento:

- del decreto n. 01857/2013/CS del 7.6.2013 del Ministero della giustizia;

- del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la verifica delle cause di servizio, posizione n. 29271/2012;

- dell’atto prot. n. 0154349-2013 del 2.5.2013 (recante la data del 31.5.2013) del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria (arruolato dal 27 novembre 1977), ha impugnato il decreto con il quale il Ministero, sulla scorta del parere (parimenti impugnato) del Comitato di verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.), non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo dell’adattamento con ansia in remissione parziale in pregressa allegata sindrome ansiosa depressiva”, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comitato di verifica ha reputato la patologia sofferta dal ricorrente non riconducibile a causa di servizio, in quanto: “trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

In estrema sintesi, l’interessato ha dedotto:

- l’insufficienza della motivazione e il difetto d’istruttoria dell’attività amministrativa, che non avrebbe ponderato adeguatamente l’incidenza eziologica delle mansioni svolte dal ricorrente in ambiente carcerario a contatto con la popolazione detenuta (all’uopo, l’istante ricorda, ad esempio, di essere dovuto intervenire in occasione del suicidio di un detenuto);

- sul versante procedimentale, l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.

Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione; quest’ultima ha adempiuto depositando, in data 31 gennaio 2014, un rapporto informativo dal quale risulta che il ricorrente:

- dal 1979 al gennaio 2008 ha svolto servizio presso l’ufficio matricola della Casa Circondariale di Lodi, svolgendo a partire dal 2001 occasionalmente le funzioni di Comandante di reparto;

- dal giugno del 2008, anche a seguito del carico di lavoro che aveva ingenerato particolari apprensioni, ha lasciato l’ufficio matricola svolgendo contemporaneamente servizio nei seguenti uffici: presso l’Ufficio Colloqui come responsabile, presso l’Ufficio educatori come supporto al personale e presso la Sorveglianza Generale come coordinatore.

All’udienza pubblica del 19 novembre 2014 la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, il CTU è stato incaricato di fornire risposta ai seguenti quesiti:

“- Dica il c.t.u., previa visita medica dell’interessato nel contraddittorio degli eventuali consulenti di parte, nonché sulla scorta della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita in sede peritale, se il sig. -OMISSIS- sia stato affetto e lo sia tuttora dalle patologie indicate in ricorso; b) - Dica, altresì, se sussista nesso causale (o concausale) in termini di alta probabilità scientifica e logico - razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso (e quali risultano dalla documentazione in atti); - specifichi, nell’ipotesi affermativa, a quale delle categorie indicate nelle tabelle A o B allegate al D.P.R. 834/81 sia ascrivibile l’evento patologico accertato”.

Depositata la relazione peritale, la causa è stata discussa e decisa all’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016.

2. Il ricorso è fondato. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che il giudizio medico-legale reso conclusivamente dal C.V.C.S. si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, sono tendenzialmente insindacabili, purché coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento. Il giudizio medico-legale è, quindi, censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall’Organo tecnico risulti manifestamente irrazionale, presenti macroscopici vizi logici oppure quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione medica finale o per palese contrasto con i criteri che il Comitato ha dichiarato di applicare (cfr., C.d.S., Sez. V, n. 2093/2012; Sez. III, n. 404/2012; Sez. IV, n. 2683/2011).

2.2. Tuttavia, proprio con riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che l’oggetto del giudizio deve comunque estendersi alla esatta valutazione dei fatti, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio, è altrettanto vero che il medesimo Giudice, in ossequio al fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può esimersi dal sindacare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo criteri e parametri di una determinata scienza o tecnica (cfr., C.d.S., Sez. VI, n. 8399/2009).

2.3. Questo Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in definitiva, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell’opinabilità e della relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell’impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione, non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame superficialmente estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo, invece, estendere l’oggetto del giudizio secondo una doppia direttrice: quella dell’esatta e compiuta valutazione del fatto, secondo parametri chiari e precisi della scienza di volta in volta applicata, e quella della piena verisimiglianza, completezza e coerenza logica delle conclusioni raggiunte.

2.4. Con riferimento ai fatti di causa, le argomentazioni del ricorrente meritano di essere condivise.

2.4.1. Al riguardo, il Collegio deve osservare che il parere del C.V.C.S., sebbene abbia riportato la consueta formula stereotipata di aver “esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, ha in realtà completamente tralasciato l’esame concreto dei precedenti di servizio anche sotto il profilo medico. In particolare, come evidenziato nella relazione del CTU, “appare del tutto attendibile, e non vi sono chiari elementi di contrasto o di negazione in merito, che il sig. -OMISSIS- abbia presentato una sintomatologia ansiosa e depressiva nei periodi descritti, rilevandosi altresì attestazioni mediche che fanno specifico riferimento all’insorgere della stessa a seguito della sua situazione lavorativa (ruolo lavorativo nucleo centrale della reazione di adattamento Dott. Ferrari 16/3/2011 e altre).

Nello specifico, non vi sono quindi elementi che permettano di porre il dubbio sulla clinica in essere né nell’arco dei mesi in cui il soggetto si assentò dal lavoro, né nei periodi successivi, in cui la ripresa del lavoro fu certamente indicativa di una remissione parziale come effetto della terapia farmacologica né, in particolare, sulle certificazioni rilasciate da sanitari nel corso dello svolgimento della propria opera professionale in ambito di struttura pubblica”.

2.4.2. In aggiunta a ciò, si rileva ancora che il parere in esame non è adeguatamente motivato sotto un ulteriore e diverso profilo, posto che è stata esclusa in modo apodittico la sussistenza di un nesso di causalità (“neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”) tra il quadro morboso diagnosticato al ricorrente e la doverosa attività di servizio dallo stesso prestata, così tralasciando di analizzare in concreto i precedenti di servizio e di indagarli come possibile concausa sia efficiente (che connota la genesi della malattia) che determinante (quando i fatti di servizio assurgono al ruolo di elementi preponderanti che influiscono sul male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto). Al riguardo, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato parere del Comitato di verifica, il CTU evidenzia che “non risulta che il sig. -OMISSIS- abbia mai presentato evidenti sintomi di psicopatologie pregresse, tanto più essendo soggetto capace di svolgere adeguatamente le proprie mansioni in polizia senza che sia dato comprovare in lui alcuna patologica “personalità predisposta” ”, aggiungendo che “attendibile e coerente con quanto rilevato dai differenti Sanitari è poi anche ciò che il soggetto riferisce in merito al suo allarme costante, intercorso peraltro dopo molti anni di attività in cui l’adattamento fu efficace, e soggettivamente attribuito tanto al carico di lavoro che alla responsabilità nei confronti dei detenuti, molti dei quali portatori di gravi problematiche personali o a rischio auto lesivo”; l’omissione di un documentato e motivato esame del nesso eziologico, anche sul piano della concausalità, conferma, dunque, che la decisione medico-legale è illegittima per mancanza di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione.

2.5. Il parere del C.V.C.S. (vincolante per l’Amministrazione) risulta pertanto del tutto errato - e dunque illegittimo - nelle parti in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente all’esposizione cronica del medesimo allo stress lavorativo durante lo svolgimento delle proprie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica e sulla scorta di un evidente difetto d’istruttoria, nonché di una incongrua valutazione tanto dei fatti che della sindrome.

2.6. Sotto diverso profilo, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte l’adozione del provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi, norma di principio in ordine alla quale le eccezioni vanno intese in termini restrittivi e non estese in via analogica.

Nel caso de quo l’adozione della necessaria comunicazione avrebbe, infatti, consentito la produzione di elementi difensivi da valutare nella naturale sede procedimentale, prima che nella presente sede giurisdizionale.

2.7. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Al riguardo, il Collegio osserva che, a seguito del disposto annullamento, il procedimento dovrà essere rinnovato dal Ministero della Difesa, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, nonché delle perizie mediche, anche di parte, con nuova adozione di un provvedimento finale da parte di un diverso Collegio.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il compenso spettante al consulente d’ufficio è posto a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per complessivi € 2000,00 (euro duemila/00).

Condanna, altresì, il Ministero al pagamento, in favore del consulente tecnico Dott. Riccardo Pettorossi, del compenso nella misura di complessivi € 850,00, di cui € 300,00 da rimborsare al ricorrente qualora da quest’ultimo già versati al consulente come anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:




Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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angri62
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

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naturopata ha scritto:
angri62 ha scritto:
francois ha scritto:Per Lucarelli Ferdinando:
Buon pomeriggio, ti ho inviato al tuo indirizzo mail la documentazione richiesta.
===ciao francois, fai che pubblicarla qui la sentenza a beneficio di tutti.
Visto che è pubblicata in banca dati, lo faccio io, magari non è questa, ma dubito e comunque è un caso di accoglimento.

N. 00856/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02652/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 18


contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1


per l'annullamento:

- del decreto n. 01857/2013/CS del 7.6.2013 del Ministero della giustizia;

- del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato per la verifica delle cause di servizio, posizione n. 29271/2012;

- dell’atto prot. n. 0154349-2013 del 2.5.2013 (recante la data del 31.5.2013) del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Direzione generale del personale e della formazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria (arruolato dal 27 novembre 1977), ha impugnato il decreto con il quale il Ministero, sulla scorta del parere (parimenti impugnato) del Comitato di verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.), non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo dell’adattamento con ansia in remissione parziale in pregressa allegata sindrome ansiosa depressiva”, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comitato di verifica ha reputato la patologia sofferta dal ricorrente non riconducibile a causa di servizio, in quanto: “trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio, idonee per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

In estrema sintesi, l’interessato ha dedotto:

- l’insufficienza della motivazione e il difetto d’istruttoria dell’attività amministrativa, che non avrebbe ponderato adeguatamente l’incidenza eziologica delle mansioni svolte dal ricorrente in ambiente carcerario a contatto con la popolazione detenuta (all’uopo, l’istante ricorda, ad esempio, di essere dovuto intervenire in occasione del suicidio di un detenuto);

- sul versante procedimentale, l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90.

Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione; quest’ultima ha adempiuto depositando, in data 31 gennaio 2014, un rapporto informativo dal quale risulta che il ricorrente:

- dal 1979 al gennaio 2008 ha svolto servizio presso l’ufficio matricola della Casa Circondariale di Lodi, svolgendo a partire dal 2001 occasionalmente le funzioni di Comandante di reparto;

- dal giugno del 2008, anche a seguito del carico di lavoro che aveva ingenerato particolari apprensioni, ha lasciato l’ufficio matricola svolgendo contemporaneamente servizio nei seguenti uffici: presso l’Ufficio Colloqui come responsabile, presso l’Ufficio educatori come supporto al personale e presso la Sorveglianza Generale come coordinatore.

All’udienza pubblica del 19 novembre 2014 la Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, il CTU è stato incaricato di fornire risposta ai seguenti quesiti:

“- Dica il c.t.u., previa visita medica dell’interessato nel contraddittorio degli eventuali consulenti di parte, nonché sulla scorta della documentazione esibita in giudizio e di quella eventualmente ritenuta necessaria e fornita in sede peritale, se il sig. -OMISSIS- sia stato affetto e lo sia tuttora dalle patologie indicate in ricorso; b) - Dica, altresì, se sussista nesso causale (o concausale) in termini di alta probabilità scientifica e logico - razionale tra l’evento patologico eventualmente riscontrato e le condizioni lavorative dedotte in ricorso (e quali risultano dalla documentazione in atti); - specifichi, nell’ipotesi affermativa, a quale delle categorie indicate nelle tabelle A o B allegate al D.P.R. 834/81 sia ascrivibile l’evento patologico accertato”.

Depositata la relazione peritale, la causa è stata discussa e decisa all’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016.

2. Il ricorso è fondato. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che il giudizio medico-legale reso conclusivamente dal C.V.C.S. si basa su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata i quali, per il loro carattere squisitamente tecnico, sono tendenzialmente insindacabili, purché coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento. Il giudizio medico-legale è, quindi, censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall’Organo tecnico risulti manifestamente irrazionale, presenti macroscopici vizi logici oppure quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione medica finale o per palese contrasto con i criteri che il Comitato ha dichiarato di applicare (cfr., C.d.S., Sez. V, n. 2093/2012; Sez. III, n. 404/2012; Sez. IV, n. 2683/2011).

2.2. Tuttavia, proprio con riferimento alle valutazioni tecniche inerenti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, la stessa giurisprudenza ha anche affermato che l’oggetto del giudizio deve comunque estendersi alla esatta valutazione dei fatti, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, se è vero che il Giudice non può sostituire all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione il proprio, è altrettanto vero che il medesimo Giudice, in ossequio al fondamentale principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può esimersi dal sindacare l’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, soprattutto ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l’esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l’esatta valutazione di un fatto secondo criteri e parametri di una determinata scienza o tecnica (cfr., C.d.S., Sez. VI, n. 8399/2009).

2.3. Questo Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in definitiva, il giudice amministrativo, pur incontrando i limiti oggettivi dell’opinabilità e della relatività di ogni valutazione scientifica, nonché dell’impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione, non è tenuto a limitare il proprio apprezzamento ad un esame superficialmente estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, dovendo, invece, estendere l’oggetto del giudizio secondo una doppia direttrice: quella dell’esatta e compiuta valutazione del fatto, secondo parametri chiari e precisi della scienza di volta in volta applicata, e quella della piena verisimiglianza, completezza e coerenza logica delle conclusioni raggiunte.

2.4. Con riferimento ai fatti di causa, le argomentazioni del ricorrente meritano di essere condivise.

2.4.1. Al riguardo, il Collegio deve osservare che il parere del C.V.C.S., sebbene abbia riportato la consueta formula stereotipata di aver “esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”, ha in realtà completamente tralasciato l’esame concreto dei precedenti di servizio anche sotto il profilo medico. In particolare, come evidenziato nella relazione del CTU, “appare del tutto attendibile, e non vi sono chiari elementi di contrasto o di negazione in merito, che il sig. -OMISSIS- abbia presentato una sintomatologia ansiosa e depressiva nei periodi descritti, rilevandosi altresì attestazioni mediche che fanno specifico riferimento all’insorgere della stessa a seguito della sua situazione lavorativa (ruolo lavorativo nucleo centrale della reazione di adattamento Dott. Ferrari 16/3/2011 e altre).

Nello specifico, non vi sono quindi elementi che permettano di porre il dubbio sulla clinica in essere né nell’arco dei mesi in cui il soggetto si assentò dal lavoro, né nei periodi successivi, in cui la ripresa del lavoro fu certamente indicativa di una remissione parziale come effetto della terapia farmacologica né, in particolare, sulle certificazioni rilasciate da sanitari nel corso dello svolgimento della propria opera professionale in ambito di struttura pubblica”.

2.4.2. In aggiunta a ciò, si rileva ancora che il parere in esame non è adeguatamente motivato sotto un ulteriore e diverso profilo, posto che è stata esclusa in modo apodittico la sussistenza di un nesso di causalità (“neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”) tra il quadro morboso diagnosticato al ricorrente e la doverosa attività di servizio dallo stesso prestata, così tralasciando di analizzare in concreto i precedenti di servizio e di indagarli come possibile concausa sia efficiente (che connota la genesi della malattia) che determinante (quando i fatti di servizio assurgono al ruolo di elementi preponderanti che influiscono sul male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto). Al riguardo, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato parere del Comitato di verifica, il CTU evidenzia che “non risulta che il sig. -OMISSIS- abbia mai presentato evidenti sintomi di psicopatologie pregresse, tanto più essendo soggetto capace di svolgere adeguatamente le proprie mansioni in polizia senza che sia dato comprovare in lui alcuna patologica “personalità predisposta” ”, aggiungendo che “attendibile e coerente con quanto rilevato dai differenti Sanitari è poi anche ciò che il soggetto riferisce in merito al suo allarme costante, intercorso peraltro dopo molti anni di attività in cui l’adattamento fu efficace, e soggettivamente attribuito tanto al carico di lavoro che alla responsabilità nei confronti dei detenuti, molti dei quali portatori di gravi problematiche personali o a rischio auto lesivo”; l’omissione di un documentato e motivato esame del nesso eziologico, anche sul piano della concausalità, conferma, dunque, che la decisione medico-legale è illegittima per mancanza di un’adeguata istruttoria e di una esauriente motivazione.

2.5. Il parere del C.V.C.S. (vincolante per l’Amministrazione) risulta pertanto del tutto errato - e dunque illegittimo - nelle parti in cui nega la riconducibilità eziologica della patologia di cui soffre il ricorrente all’esposizione cronica del medesimo allo stress lavorativo durante lo svolgimento delle proprie mansioni di servizio, con una motivazione stereotipata e apodittica e sulla scorta di un evidente difetto d’istruttoria, nonché di una incongrua valutazione tanto dei fatti che della sindrome.

2.6. Sotto diverso profilo, trattandosi di procedimento ad iniziativa di parte l’adozione del provvedimento negativo avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi, norma di principio in ordine alla quale le eccezioni vanno intese in termini restrittivi e non estese in via analogica.

Nel caso de quo l’adozione della necessaria comunicazione avrebbe, infatti, consentito la produzione di elementi difensivi da valutare nella naturale sede procedimentale, prima che nella presente sede giurisdizionale.

2.7. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Al riguardo, il Collegio osserva che, a seguito del disposto annullamento, il procedimento dovrà essere rinnovato dal Ministero della Difesa, con richiesta di riesame al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale rivaluterà la situazione del ricorrente alla luce delle considerazioni e di tutti i fatti evidenziati in motivazione ed emergenti dalla documentazione in atti, nonché delle perizie mediche, anche di parte, con nuova adozione di un provvedimento finale da parte di un diverso Collegio.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Il compenso spettante al consulente d’ufficio è posto a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente per complessivi € 2000,00 (euro duemila/00).

Condanna, altresì, il Ministero al pagamento, in favore del consulente tecnico Dott. Riccardo Pettorossi, del compenso nella misura di complessivi € 850,00, di cui € 300,00 da rimborsare al ricorrente qualora da quest’ultimo già versati al consulente come anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:




Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Fanizza, Primo Referendario

Oscar Marongiu, Referendario, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
===hai colto nel segno, purtroppo stessa causa, stesso avvocato, stessa patologia a Torino è respinta.
Roby68
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Re: RICONOSCIMENTO CDS PER STATO ANSIOSO

Messaggio da Roby68 »

francois ha scritto:Buon pomeriggio, vi comunico, per opportuna conoscenza, che oggi mi è stato notificato dall' Ufficio Segreteria il decreto di riconoscimento della CDS per stato ansioso, a seguito di un mio ricorso al TAR Lombardia.
Vi comunico che il Comitato di verifica in data 26.9.2017 ha deliberato il riconoscimento classificando la patologia a Tab. B.
Il DAP. in data 7 ottobre ha provveduto ad indenninzzarmi UNA TANTUM!
Beh che dire ogni tanto sono celeri.
Buona giornata a Tutti.

P.S. Presenterò domanda di aggravamento!
MI puoi dire a quanto ammonta l'una Tanti?
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