Ricongiunzione periodi assicurativi

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maehard
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Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da maehard »

Sono in procinto di essere riformato e collocato in aspettativa speciale (almeno spero che vada così) in attesa di definizione di causa di servizio per una malattia che al 99% mi hanno detto (medici legali) non verrà riconosciuta. Nel frattempo avrei 32 settimane (7 o 8 mesi) di lavoro come apprendista fatte prima dell'arruolamento che (ahimè) non ho mai ricongiunto. Chiedo ai lettori/esperti che differenza farebbe sulla pensione l'aggiunta di questo periodo, atteso che il ricongiungimento mi costerebbe tra i 3 e i 4 mila euro.
MASUPS, Arruolato il 22/03/1982 Senza carichi di famiglia, questi i parametri:
Parametro 135,50
sottufficiale dal 6 giugno 1985
assegno di funz 32 netto 256
masups dal 1 gen 2004
stipendio netto 1675
ind pens netta 716
data scatti 1 marzo 1986
trattamento pensionistico 2
cat. 6
nessuna malattia riconosciuta (in atto domanda per l'attuale)
Riscattato ai fini della buonuscita 2 anni
10 mesi in reparto di confine.
Grazie


antoniope
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da antoniope »

maehard ha scritto:Sono in procinto di essere riformato e collocato in aspettativa speciale (almeno spero che vada così) in attesa di definizione di causa di servizio per una malattia che al 99% mi hanno detto (medici legali) non verrà riconosciuta. Nel frattempo avrei 32 settimane (7 o 8 mesi) di lavoro come apprendista fatte prima dell'arruolamento che (ahimè) non ho mai ricongiunto. Chiedo ai lettori/esperti che differenza farebbe sulla pensione l'aggiunta di questo periodo, atteso che il ricongiungimento mi costerebbe tra i 3 e i 4 mila euro.
MASUPS, Arruolato il 22/03/1982 Senza carichi di famiglia, questi i parametri:
Parametro 135,50
sottufficiale dal 6 giugno 1985
assegno di funz 32 netto 256
masups dal 1 gen 2004
stipendio netto 1675
ind pens netta 716
data scatti 1 marzo 1986
trattamento pensionistico 2
cat. 6
nessuna malattia riconosciuta (in atto domanda per l'attuale)
Riscattato ai fini della buonuscita 2 anni
10 mesi in reparto di confine.
Grazie
Anche riscattando 7-8 mesi, rimarrai sempre nel sistema MISTO. Differenza sulla pensione?? Nulla. Ti conviene spendere 3-4 mila euro per uscire 8 mesi prima??
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
maehard
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da maehard »

A questo punto i 3 4 mila euro me li spendo. Grazie saluti
maehard
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da maehard »

Alla fine sono andato in pensione (il 1 dicembre prox la prima), ora l'inps mi manda i conteggi per il riscatto di 7 mm e 11 gg che avevo chiesto 2 anni fa, al prezzo di 4600,00 €. La domanda rimane la stessa, qualcuno sa dirmi se avrò dei benefici in più sulla pensione riscattando questo periodo? Grazie saluti
Klaine1964
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da Klaine1964 »

Se vai all'INPS ti fanno i calcoli precisi comunque, puoi pagare a rate.
maehard
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da maehard »

OK grazie, mi hanno comunque proposto delle rate. Ciao
panorama
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da panorama »

periodi di contribuzione per servizi prestati all’estero
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La CdC sez. 2^ d'Appello rigetta l'appello proposto dall'INPS contro la decisione della CdC della Calabria n. 410/2012



Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 246 Pubblicazione 10/07/2019

SENT.246/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Antonio BUCCARELLI Consigliere
Giuseppe MEZZAPESA Consigliere
Maria Cristina RAZZANO I Referendario

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 45425 del registro di segreteria proposto dall’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Capannolo, Mauro Ricci e Clementina Pulli, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29,

contro

P. B., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Maffei, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo, 69,
avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per la Calabria 21 dicembre 2012 n. 410.

Visto l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, all’udienza pubblica del 17 maggio 2018, il consigliere relatore Piero Floreani, l’avv. Filippo Mangiapane, per delega, in rappresentanza dell’ente previdenziale e l’avv. Chiara Moraschi, per delega, in favore della parte appellata.

Ritenuto in
FATTO

L’Istituto previdenziale, con atto depositato il 5 aprile 2013, ha impugnato la sentenza in epigrafe a mezzo della quale è stato accolto il ricorso di P. B. ed accertato il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inclusione nella base di calcolo dei periodi di contribuzione per servizi prestati all’estero ed il riconoscimento dei ratei arretrati, oltre agli accessori del relativo credito.

L’amministrazione deduce la violazione dell’art. 46 del regolamento CEE n. 1408/1971, posto che il giudice di primo grado ha fatto applicazione della ricongiunzione, in luogo della totalizzazione ivi prevista, la quale consente all’ente previdenziale di rivalersi pro rata sugli enti analoghi degli altri Stati; il sistema di liquidazione previsto dal regolamento richiamato consta di un procedimento affatto diverso, scandito in più fasi, essenziali alla determinazione della somma spettante al pensionato ed al calcolo del pro rata. Sicché, in difetto, la domanda dell’interessato non avrebbe potuto essere accolta con il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione. Conclude per l’annullamento della sentenza, con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese.

Il pensionato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 5 giugno 2014, nella quale ha formulato conclusioni di rigetto del gravame, reiterate con la memoria del 5 ottobre 2017.

La Sezione, nella considerazione che l’Istituto appellante aveva depositato copia del messaggio Hermes n. 002088 del 19 maggio 2017 in materia di totalizzazione di periodi assicurativi ed aveva chiesto il rinvio della trattazione al fine di valutare la posizione pensionistica dell’interessato, con ordinanza 9 marzo 2018 n. 8, ha disposto il rinvio della discussione della causa, al fine di consentire l’effettivo riesame della posizione da parte dell’amministrazione.

All’udienza, il rappresentante dell’ente previdenziale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la difesa della parte appellata ha insistito per il rigetto dell’appello e per la condanna di controparte alle spese.

Considerato in
DIRITTO

L’impugnazione mira all’accertamento dell’ingiustizia della sentenza che ha dichiarato il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in relazione ai servizi prestati e coperti da contribuzione presso enti previdenziali esteri.

L’appello è infondato.

In via preliminare di merito, va escluso che possa essere adottata una declaratoria di cessazione della materia del contendere, non tanto perché le conclusioni dell’appellato sono difformi, ma soprattutto perché non è dato identificare una rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’amministrazione appellante, la sola esternazione atta a far venire meno l’interesse all’impugnazione. D’altra parte, la relazione prodotta dall’Istituto con la documentazione inviata il 4 luglio 2018 (della Filiale Metropolitana, senza data) non consente di valutare l’effettivo soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso introduttivo ed in questa sede contestata.

Tanto premesso, va osservato che la totalizzazione dei periodi di assicurazione, presa in considerazione dal regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971, risponde all’evidente finalità di incrementare l’anzianità contributiva per garantire l’acquisizione del diritto ad una prestazione pensionistica unitaria, ovvero di beneficiare comunque della maggiore anzianità contributiva per effetti diversi (cfr. art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42). La ricongiunzione implica il trasferimento presso altra gestione della posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore presso la gestione di provenienza, nella sua integrale consistenza ed è parimenti preordinata a valorizzare tutti i periodi assicurativi per garantire l’attribuzione di un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello che potrebbe rivendicare qualora i periodi di contribuzione rimanessero distinti. Vengono pertanto in rilievo istituti di natura previdenziale accomunati da identità di ratio.

Nella fattispecie, l’interesse fatto valere dal pensionato è quello di conseguire un’unica pensione, valorizzando i periodi di lavoro all’estero coperti da contribuzione. Da questo punto di vista è agevole considerare che la procedura e le modalità di effettiva valorizzazione che l’amministrazione previdenziale sia tenuta a porre in essere, anche riguardate sotto il profilo dei vantaggi ad essa riservati per effetto della rivalsa in confronto del titolare della diversa gestione, è del tutto indifferente ai fini della titolarità di un diritto che, in definitiva, l’I.N.P.S. non nega, ma, anzi, sostiene di avere medio tempore riconosciuto.

Alla soccombenza consegue la condanna dell’amministrazione appellante al pagamento degli oneri difensivi della parte resistente, che il collegio liquida nell’importo di € 1.500.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, rigetta l’appello n. 45425 e conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria 21 dicembre 2012 n. 410.

Condanna l’amministrazione appellante al pagamento degli oneri difensivi della parte resistente, liquidati nell’importo di € 1.500.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 maggio 2018.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Piero Floreani F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 10.07.2019


Il Dirigente
Sabina Rago
F.to Sabina Rago
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
IL PRESIDENTE
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 10.07.2019
Il Dirigente
Sabina Rago
F.to Sabina Rago
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 10.07.2019
Il Dirigente
dott. Sabina Rago
F.to Sabina Rago
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da 59Andrea »

Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da maehard » ven nov 20, 2015 10:05 am
Alla fine sono andato in pensione (il 1 dicembre prox la prima), ora l'inps mi manda i conteggi per il riscatto di 7 mm e 11 gg che avevo chiesto 2 anni fa, al prezzo di 4600,00 €. La domanda rimane la stessa, qualcuno sa dirmi se avrò dei benefici in più sulla pensione riscattando questo periodo? Grazie saluti
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Io al tuo posto non esiterei a ricongiungere il periodo e al pagamento della somma a rate, considerando che la somma di 4600,00 sono oneri dedecucibili dal reddito, per cui a conti fatti se la tua aliquota max irpef è al 38% avrai un costo effetivo di 2852,00 nel mentre la differenza ti verrà rimborsato in sede di dichiarazione dei redditi. saluti
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da panorama »

I vantaggi della ricongiunzione anche se bisogna pagare, sono 2:

1) - ai fini di essere collocato in pensione;

2) - ai fini della quota mensile pensionistica percepita in qualità di periodi contributivi.

N.B.: non hanno effetti ai fini del TFS.
panorama
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Re: Ricongiunzione periodi assicurativi

Messaggio da panorama »

ricorso accolto

- lavoro prestato dal ricorrente a bordo di navi battenti bandiera estera.

La CdC Puglia precisa:

1) - giova ricordare che i periodi assicurativi maturati dal lavoratore in diversi settori di attività possono essere unificati allo scopo di ottenere un’unica pensione, calcolata sulla base di tutti i contributi versati.

2) - In particolare, la legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha disciplinato la ricongiunzione dei periodi assicurativi per tutti i dipendenti pubblici che intendano far valere il diritto a un’unica pensione che, attualmente, è erogata dall’I.N.P.S., succeduto all’I.N.P.D.A.P., nella duplice veste di gestore del polo previdenziale privato e pubblico.

3) - La domanda di ricongiunzione può essere proposta sino al momento del pensionamento, ai sensi dell’art. 4, secondo comma della legge n. 29/1979.
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