ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

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dobato
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da dobato »

Grazie Gino! finalmente un po' di chiarezza, visto che sono poco pratico di queste cose. Buona serata.


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dobato
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da dobato »

buongiorno a tutti, perdonatemi vorrei chiedere un'ultima cosa, nel mio caso che dovrò pagare da questo mese di febbraio le mie 9 rate di riscatto fino a ottobre 2014 pari a 680,00 euro a rata per un totale di 6.120,00 euro, quanto mi verrà rimborsato come oneri deduciblili nella dichiarazione del 730 del 2015? Grazie e buona giornata.
gino59
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da gino59 »

dobato ha scritto:buongiorno a tutti, perdonatemi vorrei chiedere un'ultima cosa, nel mio caso che dovrò pagare da questo mese di febbraio le mie 9 rate di riscatto fino a ottobre 2014 pari a 680,00 euro a rata per un totale di 6.120,00 euro, quanto mi verrà rimborsato come oneri deduciblili nella dichiarazione del 730 del 2015? Grazie e buona giornata.
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.....Mettiti pure comodo e rilassato e magari con........ passati un po' il tempo.-





Rimborsi Irpef in busta paga: il credito da 730 e l’incapienza del datore di lavoro



Con la presentazione del modello 730 2013, lavoratori e pensionati possono avere diritto alle restituzione delle maggiori imposte pagate in busta paga o nella rata di pensione. Vediamo le modalità ed i tempi di rimborso dell’Irpef a credito per del datore di lavoro o Inps o ente pensionistico. Ed il caso dell’incapienza delle ritenute nel modello F24 che può impedire l’incasso dell’Irpef a credito.



















Rimborsi Irpef in busta paga: il credito da 730 e l’incapienza del datore di lavoro.

I lavoratori italiani, i pensionati ed in generale coloro che hanno conseguito un reddito nell’anno 2012, devono presentare la dichiarazione dei redditi e possono optare per due soluzioni: il modello 730, molto più diffuso, ed il modello Unico. Tra i vantaggi del modello 730 2013 c’è la possibilità di far transitare le risultante della dichiarazione direttamente in busta paga, per i lavoratori, e nella rata di pensione, per i pensionati. E’ per questo motivo che tale modello è preferito dalla maggioranza dei contribuenti. Soprattutto perché in molti hanno un credito d’imposta, quindi un rimborso Irpef da ricevere dopo i calcoli delle imposte del 730.

Il modello 730 ha anche il vantaggio di una più facile compilazione, oltre che essere un modello che può essere presentato per il tramite di Caf e professionisti abilitati. Lavoratori e pensionati, però, lo preferiscono soprattutto per la possibilità di ottenere immediatamente i benefici del computo delle detrazioni fiscali spettanti nel ricalcolo delle imposte dovute. Ed anche degli oneri deducibili dal reddito. Entrambe le agevolazioni fiscali portano a crediti, da ottenere in busta paga o sulla rata di pensione. Vediamo perché ed in che modo.

Perché il conguaglio nel modello 730 può essere a credito

I lavoratori dipendenti ed i pensionati, nella loro qualità di percettori di reddito dal datore di lavoro o dall’Inps o altro ente pensionistico, sono sottoposti al pagamento delle imposte, trattenute mensilmente dal sostituto d’imposta direttamente in busta paga o sulla rata di pensione. Ne consegue che, come risulta dal modello Cud, subiscono durante l’anno delle ritenute Irpef, certificate nel punto 5 della parte B – Dati fiscali. Tali ritenute Irpef sono quindi già pagate (per il tramite del datore di lavoro che le versa all’Erario tramite F24) e quindi sono da considerare come acconti Irpef nel calcolo delle imposte del modello 730. Vanno infatti indicate, nel modello 730 2013, nel rigo C9 del quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Le detrazioni fiscali già applicate su buste paga o pensione. Nello stesso modello Cud 2013 sono certificate anche le detrazioni fiscali operate dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, dal punto 102 al punto 113. Sono generalmente considerate, mensilmente in busta paga, le detrazioni per lavoro dipendente e le detrazioni per familiari a carico. Queste detrazioni, in questo caso, non generano crediti d’imposta come risultanze del modello 730. Ma ci sono altre agevolazioni fiscali non considerate dai sostituti d’imposta, datori di lavoro o enti pensionistici, nell’elaborazione di buste paga e rate di pensione.

L’Irpef a credito da detrazioni fiscali o oneri deducibili. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico, sulla base del modello detrazioni presentato dal lavoratore o dal pensionato, elaborano il proprio conguaglio fiscale di fine anno, che tiene conto del reddito percepito dal contribuente e delle detrazioni dichiarate. Tale applicazione delle imposte, lo abbiamo detto, è generalmente non definitiva, ma a titolo di acconto rispetto alle imposte realmente dovute. Con la presentazione del modello 730, il lavoratore, o il pensionato, ha la possibilità di effettuare il ricalcolo delle imposte dovute tenendo conto di:
oneri deducibili, che riducono il reddito complessivo sul quale si calcola l’Irpef;
altre detrazioni fiscali per oneri e spese, che abbattono l’imposta lorda calcolata.

Irpef a credito: le modalità di rimborso in busta paga o sulla rata di pensione. Entrambe le agevolazioni fiscali, oneri deducibili e detrazioni fiscali, possono portare ad un credito d’imposta Irpef e addizionali. Ossia che quanto già pagato in busta paga o nella rata di pensione è superiore a quanto dovuto realmente sulla base della propria situazione di contribuente e delle agevolazioni fiscali concesse dal Fisco italiano. E quindi c’è il diritto alla restituzione delle maggiori imposte già versate, che col modello 730 avviene in busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio.

Gli oneri deducibili. Il versamento di contributi previdenziali della previdenza complementare, versati oltre a quelli dovuti in maniera obbligatoria, può portare ad un abbattimento del reddito, essendo riconosciuti come oneri deducibili dal reddito. Analogo discorso per le erogazioni liberali, l’assegno al coniuge, i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari. Le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo sono racchiuse nella sezione II del quadro E – Oneri e spese del modello 730 2013, che il contribuente che ha sostenuto tali spese deve compilare.

Le detrazioni fiscali, che riducono l’imposta Irpef da pagare, sono molteplici e sono racchiuse nelle sezioni I, III e IV del quadro E – Oneri e spese del modello 730. Si tratta di tutta una serie di spese per le quali possono spettare le seguenti detrazioni: dalle detrazioni d’imposta del 19% per spese sanitarie, anche per disabili, spese per interessi per mutui, spese per assicurazioni sulla vita contro gli infortuni, spese di istruzione, spese funebri, spese per l’attività sportiva dei ragazzi, alle detrazioni del 50% e del 55% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico. Tutte queste spese, debitamente documentate e quietanziate, portano dei crediti d’imposta, nella percentuale prevista e tenendo conto degli eventuali limiti.

A titolo di esempio, essendo una detrazione fiscale molto diffusa nelle famiglie italiane, i lavoratori dipendenti o i pensionati che hanno sostenuto delle spese sanitarie per esempio l’acquisto di medicinali, con scontrino parlante, o per delle visite mediche, hanno diritto alla detrazione del 19% delle spese sanitarie sostenute, oltre la franchigia di 129,11 euro. In questo caso c’è un diritto ad una detrazione fiscale, che genera un rimborso Irpef, ottenibile in busta paga o rata di pensione a partire dal mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).

Quindi il lavoratore dipendente, o il pensionato, che ha sostenuto spese agevolate durante l’anno 2012 può beneficiare in sede di presentazione del modello 730, del ricalcolo delle imposte dovute, tenendo conto di queste detrazioni fiscali o oneri deducibili. Come già detto, Ne consegue un credito, come da risultanze del prospetto di liquidazione 703-3, poi trasmesso al datore di lavoro o all’ente pensionistico.




Il datore di lavoro deve poi provvedere, a partire da luglio, a rimborsare quanto spettante al lavoratore. E possono verificarsi casi di incapienza, dove c’è la possibilità di un mancato rimborso dell’Irpef a credito risultante dal modello 730. Vediamo quali sono le regole di legge in questo caso.

Il rimborso delle imposte a credito da 730 dei dipendenti e l’incapienza

Se il risultato contabile della dichiarazione dei redditi evidenzia un credito per il contribuente dichiarante, il rimborso al dipendente è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto (datore di lavoro) a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

In sostanza, il datore di lavoro può compensare nel modello F24, col quale versa le imposte trattenute a tutti i dipendenti in busta paga di quel mese (nel caso della retribuzione del mese di luglio, si fa riferimento all’F24 da versare generalmente entro il 20 agosto), con le imposte a credito da rimborsare al lavoratore contribuente, per effetto di quanto calcolato nel modello 730, e comunicato dal Caf o dal professionista nel modello 730-4 inviato alla sede legale oppure risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3, se il datore di lavoro presta l’assistenza fiscale ai lavoratori.

Se il datore di lavoro è incapiente. Se le somme a debito in F24 nella sezione erario non sono sufficienti a rimborsare le somme a credito (rimborsi Irpef ai dipendenti), gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2013. Di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

Ad esempio, se il datore di lavoro sostituto d’imposta, riceve un modello 730-4 dal Caf nel quale si evidenziano rimborsi d’imposta pari a 1.000 euro, ma dalle buste paga risultano da versare imposte Irpef a debito, trattenute a tutti i dipendenti, pari a 500 euro, il sostituto comunica al lavoratore la sua incapienza nel mese di riferimento (luglio 2013) e rimborsa nella busta paga di luglio, calcolata ad agosto, la cifra di 500 euro (portando a zero quanto dovuto all’Erario). Nella busta paga di agosto 2013, rimborsa il restante credito Irpef di 500 euro, laddove le retribuzioni dei dipendenti consentono il rimborso di tutta la cifra. In caso contrario prosegue nei mesi successivi.

Incapienza e rimborsi Irpef per più dipendenti: le modalità di ripartizione. In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Incapienza fino a fine anno 2013 e certificazione nel modello CUD 2014. Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

Il credito Irpef residuo nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Se non è stato possibile effettuare il rimborso per effetto del mancato perfezionamento della richiesta di una prestazione erogata dall’Inps, in considerazione della peculiare natura dell’Istituto, quest’ultimo comunica tale evenienza al soggetto che ha prestato l’assistenza, che ne informa il contribuente, e all’Agenzia delle entrate. Il contribuente può far valere il credito nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.

Se l’Irpef da 730 è a debito. In questo approfondimento abbiamo parlato dell’eventuale risultanze di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e addizionali a credito per il contribuente, a seguito di ricalcolo delle imposte in sede di presentazione del modello 730. Se il conguaglio dell’Irpef è invece a debito, ossia per effetto del ricalcolo delle imposte, il contribuente deve ancora versare delle imposte, oltre a quelle già trattenute in busta paga dal datore di lavoro, oppure sulla rata di pensione dall’Inps o altro ente pensionistico, il conguaglio a debito va trattenuto in busta paga o rata di pensione, a partire dal mese di luglio. Il contribuente può, ovviamente, rateizzare. Per maggiori informazioni vediamo Irpef a debito nel 730 2013 e la rateizzazione delle imposte.
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da Ferrara Angelo »

Io sono uno di quelli rimasti fregati. Prima di arruolarmi ho lavorato 4 anni e 6 mesi. Ho chiesto la ricongiunzione e mi hanno chiesto la bellezza di poco più di 36 mila euro da pagare in rate da 600 euro. Purtroppo ho dovuto rifiutare perchè ho già un mutuo sulle spalle.
La fregatura è che se rifiuti una volta non potrai più richiedere la ricongiunzione in seguito. Visto che piove sul bagnato, ora quasi sicuramente verrò riformato e prenderò due soldi di pensione.
Quello che mi fa più rabbia è che non sono rientrato nel trattamento 1 per 14 mesi e la legge che disciplina la ricongiunzione dice che non posso ricongiungerne solo una parte. O tutta o niente. Che fregatura!!
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da gino59 »

Ferrara Angelo ha scritto:Io sono uno di quelli rimasti fregati. Prima di arruolarmi ho lavorato 4 anni e 6 mesi. Ho chiesto la ricongiunzione e mi hanno chiesto la bellezza di poco più di 36 mila euro da pagare in rate da 600 euro. Purtroppo ho dovuto rifiutare perchè ho già un mutuo sulle spalle.
La fregatura è che se rifiuti una volta non potrai più richiedere la ricongiunzione in seguito. Visto che piove sul bagnato, ora quasi sicuramente verrò riformato e prenderò due soldi di pensione.
Quello che mi fa più rabbia è che non sono rientrato nel trattamento 1 per 14 mesi e la legge che disciplina la ricongiunzione dice che non posso ricongiungerne solo una parte. O tutta o niente. Che fregatura!!
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.......E tu perché hai dormito tutto questo tempo....???
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da angri62 »

dobato ha scritto:buongiorno a tutti, perdonatemi vorrei chiedere un'ultima cosa, nel mio caso che dovrò pagare da questo mese di febbraio le mie 9 rate di riscatto fino a ottobre 2014 pari a 680,00 euro a rata per un totale di 6.120,00 euro, quanto mi verrà rimborsato come oneri deduciblili nella dichiarazione del 730 del 2015? Grazie e buona giornata.
===la cifra che stai pagando essendo deducibile, cioè abbatte il reddito per cui se paghi di irpef sù 33.000€
scali le 6120€ è non ci paghi il 38% - 27% - 23%
esempio;
33000-6120 = 26880
26880 ai 28000= 1120-27% 302.40
28001 ai 33000 = 5000-38% 19000
1900+302,40 = 2202,40
2202,40 questa è che ti risparmieresti di irpef.
ciao
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da Ferrara Angelo »

Gino, non è che ho dormito. Ultimamente bene o male abbiamo imparato a informarci come si deve. Sai bene che qualche anno fa se chiedevi consiglio, o non ti sapevano rispondere, o ti dicevano un sacco di fregnacce. A me avevano consigliato di non riscattare nulla per risparmiare, dicevano che tanto erano soldi buttati. Lo so, è stata una mia leggerezza e ne pago le conseguenze.
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da firefox »

Perdonate l'intromissione ma, anche se appartenente ad altra amministrazione avrei una domanda:

- in base a quale articolo di legge e da quale data sono diventate onerose per il richiedente le domande di ricongiunzione (mi pare di capire 8000-9000 Euro/anno) considerato che il sottoscritto come tutti i colleghi ha ricongiunto 6 anni e 6 mesi INPS con domanda fatta negli anni 90 e NON ha pagato un solo Euro?

- come mai da si è passati da NON pagare nulla a pagare tutto?

Grazie delle eventuali precisazioni

Buona domenica
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da angri62 »

firefox ha scritto:Perdonate l'intromissione ma, anche se appartenente ad altra amministrazione avrei una domanda:

- in base a quale articolo di legge e da quale data sono diventate onerose per il richiedente le domande di ricongiunzione (mi pare di capire 8000-9000 Euro/anno) considerato che il sottoscritto come tutti i colleghi ha ricongiunto 6 anni e 6 mesi INPS con domanda fatta negli anni 90 e NON ha pagato un solo Euro?

- come mai da si è passati da NON pagare nulla a pagare tutto?

Grazie delle eventuali precisazioni

Buona domenica
===la questione non è pagare o non pagare.
i contributi se già versati non vanno pagati se non per differenza, ma chi ha contributi riconosciuti ma senza versamenti li deve pagare tutti al 50% (del tipo apprendista).
buona domenica a te
firefox
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto:
===la questione non è pagare o non pagare.
i contributi se già versati non vanno pagati se non per differenza, ma chi ha contributi riconosciuti ma senza versamenti li deve pagare tutti al 50% (del tipo apprendista).
buona domenica a te
Qualcosa NON mi torna.
Premesso che nei miei 6 anni e 6 mesi un anno e sei mesi era di apprendistato il quale mi è stato conteggiato ai fini della ricongiunzione senza oneri per me, leggendo qua e sentendo i colleghi mi pare che NON sia così.
Infatti chi ha fatto domanda di ricongiunzione dopo una certa data (e qua chiedo quale ed in base a quale legge???) deve pagare a prescindere, apprendistato o meno.....NON credo che tizio possa aver fatto 7/8/9 anni ed anche più di apprendistato!?
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da angri62 »

firefox ha scritto:
angri62 ha scritto:
===la questione non è pagare o non pagare.
i contributi se già versati non vanno pagati se non per differenza, ma chi ha contributi riconosciuti ma senza versamenti li deve pagare tutti al 50% (del tipo apprendista).
buona domenica a te
Qualcosa NON mi torna.
Premesso che nei miei 6 anni e 6 mesi un anno e sei mesi era di apprendistato il quale mi è stato conteggiato ai fini della ricongiunzione senza oneri per me, leggendo qua e sentendo i colleghi mi pare che NON sia così.
Infatti chi ha fatto domanda di ricongiunzione dopo una certa data (e qua chiedo quale ed in base a quale legge???) deve pagare a prescindere, apprendistato o meno.....NON credo che tizio possa aver fatto 7/8/9 anni ed anche più di apprendistato!?
===Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.
Il calcolo viene effettuato sullo stipendio in godimento all’atto della domanda.
Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse. Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, per domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, l’onere calcolato risulta mediamente incrementato a seguito dell’applicazione dei coefficienti rilevati dalle tabelle di cui al D.M. 31/08/2007.
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da firefox »

angri62 ha scritto:
===Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere

La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.
Il calcolo viene effettuato sullo stipendio in godimento all’atto della domanda.
Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse. Con l’entrata in vigore della legge n. 122/2010, per domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010, l’onere calcolato risulta mediamente incrementato a seguito dell’applicazione dei coefficienti rilevati dalle tabelle di cui al D.M. 31/08/2007.
OK...ma insisto.
Nella mia domanda di accettazione infatti è scritto:

"in esito all'istanza.............................intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 2 llegge 29/79 è emerso un periodo ricongiungibile pari a 6 anni e 6 mesi senza alcun onere a suo carico".

Ribadisco che di detti anni 1 era di apprendistato e 2 di formazione lavoro, quindi......

Quindi facendo il solito conto dell'oste mi pare alquanto riduttivo affermare che la legge 122/2010 abbia "incrementati" l'onere a carico del dipendente, poichè da NON pagare nulla a pagare mediamente 8000/9000 Euro anno per qualsiasi attività lavorativa pregressa e coperta dall'INPS mi sembra esagerato....o no?
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da rintintin »

Ginko64 ha scritto:
Aquila ha scritto:Ottima domanda, pare che usino due pesi e due misure...io riscattai due anni nel 1995 e non pagai nulla, ora mi sono accorto che mancano due mesi ...già' registrati da me non indicati , già' registrati all'inps dal 1980 ma, il costo, dalla riforma Fornero in poi...sarebbe maggiore dei ricavi.


Corruptissima republica plurimae leges.
Le leggi sono moltissime quando lo stato è corrottissimo

Publio Cornelio Tacito
Analoga la mia situazione..riscattati circa un anno e mezzo ( periodo dal 1980 al 1982 ) e pagato nulla ( decreto di ricongiungimento del 1995) ma una mesata e' sparita dal conteggio..conviene lasciar perdere...
Anche riscattai un periodo prearruolamento dove non pagai nulla. Il periodo suddiviso in due frazioni era di qualche giorno superiore ai dodici mesi. L'Inps trasmise 52 settimane lavorative, le stesse che sono riportate nell'estratto contributivo dello stesso ente, ma l'Inpdap ne riconobbe ricevtute 51, che portarono ad un ricongiungimento di 11mesi e 23 giorni. A fianco di questo periodo, lo stesso riportato sul foglio matricolare, vi è però sullo stesso documento l'arrotondamento ad anni 1, arrotondamento che potrebbe essere significativo, ma che ancora non so se ufficialmente verrà riconosciuto.
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da gino59 »

Ferrara Angelo ha scritto:Gino, non è che ho dormito. Ultimamente bene o male abbiamo imparato a informarci come si deve. Sai bene che qualche anno fa se chiedevi consiglio, o non ti sapevano rispondere, o ti dicevano un sacco di fregnacce. A me avevano consigliato di non riscattare nulla per risparmiare, dicevano che tanto erano soldi buttati. Lo so, è stata una mia leggerezza e ne pago le conseguenze.

Caro Ferrara Angelo riscattare è un conto, ricongiungere è un altro conto (immaginavo che dicevi questo)

...Sapessi quanti colleghi ho mandato in pensione (è un modo di dire) specie quanto si poteva andare
con i 25 anni......certi avevano appena 13 anni effettivi ma avevano contributi da piccoli...ricongiunti
in via d'urgenza e di colpo pensione di anzianità.Cmq sei stato sfortunato a non incontrare o conoscere
chi ti faceva capire il significato...!!!! notte
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dobato
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Re: ricongiunzione onerosa da Inps a Inpdap

Messaggio da dobato »

angri62 ha scritto:
dobato ha scritto:buongiorno a tutti, perdonatemi vorrei chiedere un'ultima cosa, nel mio caso che dovrò pagare da questo mese di febbraio le mie 9 rate di riscatto fino a ottobre 2014 pari a 680,00 euro a rata per un totale di 6.120,00 euro, quanto mi verrà rimborsato come oneri deduciblili nella dichiarazione del 730 del 2015? Grazie e buona giornata.
===la cifra che stai pagando essendo deducibile, cioè abbatte il reddito per cui se paghi di irpef sù 33.000€
scali le 6120€ è non ci paghi il 38% - 27% - 23%
esempio;
33000-6120 = 26880
26880 ai 28000= 1120-27% 302.40
28001 ai 33000 = 5000-38% 19000
1900+302,40 = 2202,40
2202,40 questa è che ti risparmieresti di irpef.
ciao
grazie, sei stato gentilissimo per la tua risposta, buona giornata.
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