RICONGIUNZIONE FAMILIARE EX ART. 42 BIS L. 151/01

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aeronatica
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RICONGIUNZIONE FAMILIARE EX ART. 42 BIS L. 151/01

Messaggio da aeronatica »

Buona sera a tutti.
Al fine di far conoscere il più possibile la corretta applicazione della legge in materia di ricongiunzione familiare per prole ex art. 42 bis legge n. 151/01 così come correttamente interpretata dalla giurisprudenza trascrivo di seguito ordinanza emessa dal TAR Piemonte che precisa l'errato operato del DIPE quando risponde alle istanze del personale dichiarando il rigetto della domanda di assegnazione alla sede desiderata di ricongiunzione familiare asserendo che non vi è disponibilità di posizioni organiche inerenti l'incarico posseduto dall'interessato dato che il parametro da tenere in considerazione non è l'incarico tabellare assegnato e posseduto bensì "la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva"......pertanto ciò che deve fare il DIPE è eseguire "una ponderata rivalutazione della collocabilità del ricorrente nell’ambito di tutte le posizioni organico-retributive della categoria" di appartenenza.
Sostanzialmente anche diverse mansioni purchè tutte nell'alveo della corrispondente posizione retributiva.
Quanto espresso vale anche nel caso di movimentazione ai sensi della legge n. 104/92 per assistenza del disabile anche se con profili e norme differenti ove l'art. 981 applicabile NON PREVEDE IDENTITA' DI MANSIONI per le posizioni organiche disponibili nella sede desiderata (esiste giurisprudenza....)
Lascio a ciascuno le proprie valutazioni e porgo un caro saluto a tutti.

Pubblicato il 22/09/2022
N. 00872/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00527/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2022, proposto da


-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento avente protocollo n. -OMISSIS-, notificato il 21.04.22, promanato dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’E.I. - Dipartimento Impiego del Personale con il quale è stata comunicata l’impossibilità di accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea proposta ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/01.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che l’amministrazione non estende l’esame delle vacanze disponibili a tutte le posizioni organico-retributive della categoria graduati nella regione Sardegna, mentre si limita a rappresentare che l’incarico formalmente rivestito dal ricorrente (“addetto ai mezzi di lancio di artiglieria terrestre/artigliere”) non risulta previsto dalle tabelle organiche ordinative di tali sedi;
Considerato, tuttavia, che:
– per indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa già seguito da questo Tribunale (cfr. sentenze n. 1002 del 3 novembre 2021 e n. 191 del 25 febbraio 2021), pur dovendo filtrare l’applicazione dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 alla luce dell’art. 1493, co. 1 del codice dell’ordinamento militare, che prescrive di tener conto del particolare stato rivestito, non può essere condivisa la linea applicativa perseguita dall’Amministrazione militare che appiattisce pedissequamente l’esame dei posti disponibili alla sola tipologia corrispondente all’incarico rivestito dal militare richiedente;
– siffatta impostazione ermeneutica avrebbe come effetto riflesso l’affermazione di una interpretatio abrogans della novella dell’art. 42-bis nella parte in cui limita il diniego a “casi e esigenze eccezionali”, in quanto opera un surrettizio prosciugamento dell’alveo applicativo tracciato a monte dal requisito normativo della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, frustrando al contempo la fondamentale ratio di tutela della bigenitorialità di rango costituzionale;
Ritenuto, pertanto:
– di dover ordinare all’Amministrazione una ponderata rivalutazione della collocabilità del ricorrente nell’ambito di tutte le posizioni organico-retributive della categoria graduati tabellate nella Regione ambita, debitamente motivando in ordine alle eventuali specifiche e insopprimibili esigenze di impiego della peculiare professionalità del dipendente nel comando, reparto o ufficio di provenienza;
– di assegnare un termine di novanta giorni all’Amministrazione militare per l’assolvimento dell’incombente di cui sopra, e il conseguente deposito agli atti del giudizio delle relative determinazioni provvedimentali;
– di fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;
Stimato equo compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda di sospensione cautelare ai fini del motivato riesame del provvedimento ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 maggio 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Roberto Cerroni Raffaele Prosperi



IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


Rio29
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Re: RICONGIUNZIONE FAMILIARE EX ART. 42 BIS L. 151/01

Messaggio da Rio29 »

Salve,
secondo Lei rientra in tale giurisprudenza anche chi si trova nell'attuale incarico permanentemente non idoneo ed in attesa di nuovo incarico?

attualmente quindi chi è tecnico amministrativo in attesa di nuovo incarico può chiedere la 42 bis?
aeronatica
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Re: RICONGIUNZIONE FAMILIARE EX ART. 42 BIS L. 151/01

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti,
ritengo di si e ciò sulla base proprio di quanto indicato nella sentenza emessa.
Distinti saluti.
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