Ricongiunzione dopo la riforma

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gervasi pietro

Ricongiunzione dopo la riforma

Messaggio da gervasi pietro »

sono in attesa che imps mi accetta la richiesta di versamenti volontari di giorni 173 . Versamente non versati nel 1980 dal datore di lavoro .
prossimo alla riforma che mi auguro che averrà il 19 di questo mese .
La domanda che mi sono posto è : dopo la riforma sono ancora in tempo a ricongiungere questi con gli anni di servizio ?
(domanda non trovata nel motore di ricerca e quindi nuova :D )
Ciao a tutti


gino59
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Re: Ricongiunzione dopo la riforma

Messaggio da gino59 »

gervasi pietro ha scritto:sono in attesa che imps mi accetta la richiesta di versamenti volontari di giorni 173 . Versamente non versati nel 1980 dal datore di lavoro .
prossimo alla riforma che mi auguro che averrà il 19 di questo mese .
La domanda che mi sono posto è : dopo la riforma sono ancora in tempo a ricongiungere questi con gli anni di servizio ?
(domanda non trovata nel motore di ricerca e quindi nuova :D )
Ciao a tutti




.....P I E T R O O O.....!!!!! DOPO LA RIFORMA, SEI ANCORA IN TEMPO AD ANDARE A LAVORARE.- CIAO ( scherzo )
gervasi pietro

Re: ricongiunzione da inps a inpdap

Messaggio da gervasi pietro »

christian ha scritto:attualmente sono cessato dal servizio per inabilità... vi chiedo cortesemente se e' possibile ricongiungere contributi dall'inps verso inpdap....vi sottolineo che sono cessato gia dal servizio..mi dicono che non posso piu' versarli ma nessuno lo sa con sicurezza, esiste per caso una sentenza che approvi la domanda di ricongiunzione dei contributi dopo la cessazione del servizio??? grazieeee
PENSAVO CHE QUESTA DOMANDA NON ERA ANCORA STATA POSTA DA NESSUNO .
puoi darmi informazioni in merito se hai trovato le risposte.
Oggi sono andato presso INPDAP e l'addetto mi ha rispoto che con la nuova legge 29 e cioe legge 7 febbraio 1979, nr 29 sono state fatte delle modifiche e si possono ricongiungere anche dopo .

ma ho fatto delle ricerche su internet e mi sa che l'addetto ma detto na cavolata .
tu hai altre informazioni da darmi .

grazie e ciao
serraciro

Re: ricongiunzione da inps a inpdap

Messaggio da serraciro »

Amico il ricongiungimento ,del cosiddetto riscatto di periodo lavorato esternamente alla pubblica amministrazione,va fatto in costanza di servizio-fino all'ultimo giorno di lavoro-
Dopodichè nulla si può fare-La Corte dei Conti ti darebbe torto-Ma il servizio che non viene ricongiunto e riscattato.ti da diritto ad una pensione supplementare al compimento del 65° anno di età in base ai contributi versati all'INPS-
Leggi la legge 29/79 su ricongiungimento dei servizi-

saluti
gino59
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Re: ricongiunzione da inps a inpdap

Messaggio da gino59 »

serraciro ha scritto:Amico il ricongiungimento ,del cosiddetto riscatto di periodo lavorato esternamente alla pubblica amministrazione,va fatto in costanza di servizio-fino all'ultimo giorno di lavoro-
Dopodichè nulla si può fare-La Corte dei Conti ti darebbe torto-Ma il servizio che non viene ricongiunto e riscattato.ti da diritto ad una pensione supplementare al compimento del 65° anno di età in base ai contributi versati all'INPS-
Leggi la legge 29/79 su ricongiungimento dei servizi-

saluti


..Si' ma i contributi.................!!! ( PIETRO CON L'INPS HA SOLO QUALCHE WEEK-END).- Il montante contributivo deve superare del 20% la minima INPS.- a presto
gervasi pietro

Re: ricongiunzione da inps a inpdap

Messaggio da gervasi pietro »

serraciro ha scritto:Amico il ricongiungimento ,del cosiddetto riscatto di periodo lavorato esternamente alla pubblica amministrazione,va fatto in costanza di servizio-fino all'ultimo giorno di lavoro-
Dopodichè nulla si può fare-La Corte dei Conti ti darebbe torto-Ma il servizio che non viene ricongiunto e riscattato.ti da diritto ad una pensione supplementare al compimento del 65° anno di età in base ai contributi versati all'INPS-
Leggi la legge 29/79 su ricongiungimento dei servizi-

saluti
ma che dici ?

la mia domanda era chiara si possono ricongiungere dopo la riforma PUNTO
ho letto la legge 29/79 e dice :
La domanda di ricongiunzione va presentata
alla gestione previdenziale accentrante
prima della cessazione dal servizio
degli interessati, salvo il caso dei superstiti
dei lavoratori deceduti in costanza di
rapporto di impiego OK
nela nuova uscita luglio 2010 modica legge non vi e stritto nulla .
gervasi pietro

Re: Ricongiunzione dopo la riforma

Messaggio da gervasi pietro »

e scritto : prima della cessazione dal servizio degli interessati

cosa si intente prima della pensione o servizio nell'amministrazione ?

in caso di riforma , durante l'attesa per il passaggio al ruolo civile non si e ancora in
pensione e quindi credo che nell'attesa c'e il tempo di aspettare per fare la ricongiunzione.
questo perche aspetto che Imps mi dia il parere favorevole di riscattarmi quei 5 mesi che il datore di lavoro non aveva versato , e in questo modo passerei dal misto al retributivo .

se l'imps non mi da OK io non posso fare la domanda di Ricongiunzione . Capisci!
uesto avvera spero entro questo mese .
Il 19-aprile vado in riforma .
spero di essere stato chiaro .

ciao
pietrangelo

Re: Ricongiunzione dopo la riforma

Messaggio da pietrangelo »

Ti confermo la risposta dui gino 59 inpdap della mia provincia dell'ufficio ricongiunzioni mi ha riferito che ho tempo fino all'ultimo giorno di servizio ciao e buona pasqua.
panorama
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Re: Ricongiunzione dopo la riforma

Messaggio da panorama »

1) - il sig. OMISSIS ha esposto di avere prestato servizio a favore del Ministero della Difesa, nell’Arma dell’Aeronautica Militare, nel periodo dal 25/9/1977 al 26/4/1998 e di essersi congedato con il grado di Colonnello senza avere maturato il diritto a pensione, con diritto alla costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/73.

2) - Il ricorrente ha osservato di aver presentato, in data 8/6/2000, domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 all’INPS Fondo di Volo e di avere chiesto all’Ente previdenziale in data 25/10/2010, quale dipendente di Minerva Airlines, l’accredito delle maggiorazioni contributive di un terzo per il servizio di volo prestato presso il Ministero della Difesa, senza ottenere alcun riscontro.

Sentenza della Corte dei Conti un po' complessa e, pertanto, vi invito ha leggere tutto il contesto.
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VENETO SENTENZA 416 10/12/2013

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 416 2013 PENSIONI 10/12/2013



N°416/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28003 del registro di Segreteria proposto da A. A. (C.F. ..….) nato a ….., residente a …… , rappresentato e difeso dall’avv. …… del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. …. in Mestre-Venezia, via Carducci n.4;

contro
- il MINISTERO DELLA DIFESA in persona del legale rappresentante pro tempore;

- l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Guadagnino, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’INPS di Venezia;

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2013, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Cristina Guarino, uditi l’avv. A. P. per il ricorrente e l’avv. Angelo Guadagnino per l’INPS;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in
FATTO

1.1. Con ricorso depositato in data 14/3/2011, previamente notificato al Ministero della Difesa e all’INPS, il sig. OMISSIS ha esposto di avere prestato servizio a favore del Ministero della Difesa, nell’Arma dell’Aeronautica Militare, nel periodo dal 25/9/1977 al 26/4/1998 e di essersi congedato con il grado di Colonnello senza avere maturato il diritto a pensione, con diritto alla costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/73.

Il ricorrente ha osservato di aver presentato, in data 8/6/2000, domanda di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 all’INPS Fondo di Volo e di avere chiesto all’Ente previdenziale in data 25/10/2010, quale dipendente di Minerva Airlines, l’accredito delle maggiorazioni contributive di un terzo per il servizio di volo prestato presso il Ministero della Difesa, senza ottenere alcun riscontro.

Con l’odierno gravame, il sig. OMISSIS ha chiesto l’accertamento, ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, del diritto al computo del ricordato periodo di servizio svolto presso il Ministero della Difesa con le maggiorazioni previste per il servizio di aeronavigazione prestato in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nonché, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, in sede di ricongiunzione presso il Fondo di Previdenza per il personale di volo con il ricalcolo dell’onere di ricongiunzione richiesto dall’INPS, con la detrazione degli interessi ai sensi dell’art. 2, II c. della legge n. 29/1979 e la conseguente condanna dell’Ente previdenziale a provvedere alla riliquidazione dell’onere ed alla restituzione delle maggiori somme nel frattempo eventualmente versate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo; nonché spese, diritti ed onorari rifusi.

Parte attrice ha affermato l’applicabilità in fattispecie dell’art. 124 del DPR 1092/73, rimarcando come il Legislatore nell’individuazione del periodo da considerare, ai fini della costituzione della posizione assicurativa INPS, non abbia fatto riferimento al “servizio effettivamente prestato”, ma abbia utilizzato una formula più generica ed ampia, in forza della quale si deve fare riferimento al complessivo servizio che assume rilevanza ai fini pensionistici, con esclusione soltanto di quei periodi (come ad es. l'aspettativa per motivi di salute) non computabili nell'anzianità di servizio.

Parte attrice ha osservato sul punto come l'aumento nel computo dei servizi sia disciplinato nel T.U. n. 1092/1973, Capo III all'interno del Titolo II, che riguarda servizi computabili ai fini di quiescenza e che avendo l'art. 40 dello stesso T.U. distinto il servizio “effettivo” dal servizio “utile”, se nell'art. 124 il Legislatore avesse voluto considerare soltanto il servizio “effettivo” l'avrebbe detto espressamente, come avvenuto nell'art. 128 del medesimo DPR.

Il ricorrente ha poi affermato che la finalità dell'istituto della posizione assicurativa è quello di trasferire nell'assicurazione generale obbligatoria il complessivo “patrimonio previdenziale”, che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell'attività svolta e che avrebbe potuto utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione nell’Amministrazione della Difesa;
ha rimarcato come non sia ostativa, ai fini del maggior accreditamento, la mancata compilazione da parte del Ministero della Difesa del modello relativo alla quantificazione dei contributi;
ha richiamato la normativa di cui alla legge n. 322/1958 ed osservato di aver richiesto la ricongiunzione dei servizi presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79, disposizione la quale prevede la ricongiunzione “di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa”.

Sotto tale profilo ha rilevato come l’art. 2, 2° comma, della legge n. 29/1979 stabilisca che “La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50%” e che l’INPS ritiene invece che “la trasmigrazione dei contributi dallo Stato per la costituzione della posizione assicurativa nell’Ago sia gratuita e perciò non suscettibile di maturare interessi”. Il ricorrente ha concluso chiedendo l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa, secondo le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 18/4/2011, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale; in particolare l’Amministrazione ha osservato di avere provveduto alla costituzione della posizione assicurativa a favore del ricorrente, ai sensi degli artt. 87 e 124 del DPR n. 1092/1973, prendendo in considerazione solo il servizio “effettivo” e non anche quello “utile”, in conformità alla normativa vigente ed alle circolari applicative del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato (n. 76 del 1960 e n. 21 del 1981).

L’Amministrazione ha rilevato che gli aumenti di servizio, anche se rilevanti ai fini della misura della pensione, non producono alcun effetto sul periodo di servizio da prendere a base per la costituzione della posizione assicurativa;
ha evidenziato la disparità di trattamento che si verrebbe a creare, altrimenti, tra i militari in servizio permanente o continuativo ed i militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica e come “le maggiorazioni del servizio a fini pensionistici connesse all’espletamento di specifici compiti operativi sono a carico dell’Erario quale riconoscimento del legislatore per una categoria di personale soggetto a particolari disagi, si comprende come la decisione di rinunciare ad appartenere all’organizzazione militare giustifichi il venir meno di detto trattamento di favore. Il beneficio, peraltro, trova una sua giustificazione con la maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP) e non anche dal polo previdenziale privato (INPS)”. Il Ministero della Difesa ha poi richiamato, nella memoria difensiva, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, concludendo per la reiezione del ricorso.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28/11/2013, affermando che la questione controversa è stata risolta dalle recenti pronunce delle Sezioni Riunite n. 8/2011/Q.M. e n. 11/2011/Q.M., chiedendo il rigetto della domanda di maggior accredito contributivo, osservando che ai sensi della legge n. 322/58 tale accredito può avvenire solo a fronte del corrispondente versamento della contribuzione da parte del Ministero della Difesa mentre nel caso in esame l’Amministrazione non ha provveduto ad inviare alcuna richiesta di integrazione della contribuzione, per ottenere l’accredito anche del periodo di aumento di valutazione spettante per il Servizio Volo;
ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte, in quanto spettante al Giudice Ordinario, in relazione alla domanda di ricongiunzione presso l’INPS, richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte regolatrice della Giurisdizione (Cass. SS.UU. n. 193/2001, n. 10455/2008) secondo la quale “Si crea un collegamento inscindibile fra ricongiunzione di periodi assicurativi e liquidazione di un’unica pensione commisurata all’importo dei contributi ricongiunti, con la conseguenza che al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione compete anche la giurisdizione in tema di ricongiunzione”. In via subordinata ha eccepito l’improponibilità della domanda di ricongiunzione, in quanto non preceduta da previa istanza amministrativa;
nel merito ha chiesto la reiezione delle domande per infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa in data 29/11/2013, nella quale ha confutato le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Riunite di questa Corte nella recente decisione n. 8/2011/Q.M., in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 124 del DPR 1092/1973, evidenziando che il Codice dell’Ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66 del 15.03.2010, ha disposto - all’art. 1861 comma 1 - che “la costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”, e che nell’assumere tale norma “il Legislatore non poteva non essere a conoscenza dell’interpretazione quasi unanime, letterale e costituzionalmente orientata che dell’art. 124 ha dato la prevalente giurisprudenza, già invocata in ricorso, e non v’è dubbio quindi che l’averne confermato il disposto, senza modifica o precisazione alcuna, significa avere avallato il diritto vivente”.

Parte attrice ha sottolineato come l’equiparazione del termine servizio “prestato” con servizio “effettivo” vanificherebbe la ratio dei benefici di cui agli artt. 18 e ss. del TU, in modo irragionevole, sul presupposto dell’identità tra le mansioni lavorative prestate dal militare cessato dal servizio senza diritto a pensione e quelle prestate dal militare cessato con diritto a pensione, con la conseguente irrazionalità della disposizione, ove interpretata nel senso che i suddetti benefici siano diversamente considerati ed addirittura esclusi, a seconda dell’ordinamento previdenziale nel quale nasce il diritto a pensione;
sul punto ha richiamato i principi posti dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 113/2001 e n. 347/1997, nonché in alcune recenti decisioni della Sezione Giurisdizionale per il Lazio, ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso in forza del diritto del lavoratore all’integrità della posizione assicurativa - prevista dall’art. 2 della legge n. 29/1979 - con la disapplicazione del principio di diritto statuito nella decisione n. 8/2011/Q.M. in relazione all’art. 124 del DPR n. 1092/1973. In via subordinata ha sollevato eccezione di costituzionalità dell’art. 124 citato, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione “nella parte in cui prevede che si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS per il periodo di servizio prestato in relazione ai periodi che danno luogo ad aumenti nel computo dei servizi di cui agli artt. 18-28 del DPR 29/12/1973 n. 1092, anziché per il periodo di servizio utile”. Ad ulteriore sostegno della propria tesi ha richiamato l’art. 3, comma 3 del DLgs n. 164/1997, sottolineando come nel Fondo di Volo esistano ipotesi di aumento dell’efficacia della contribuzione simili a quelle previste per la disciplina militare, trattandosi di attività di lavoro di tipo usurante;
ha poi rimarcato come l’art. 21 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, con l’intento di armonizzare il sistema, abbia disposto la successione dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP, con conseguente irrazionalità della discriminazione dei servizi resi;
sotto questo profilo parte ricorrente ha affermato che tali innovazioni legislative dovrebbero far rivedere l’orientamento giurisprudenziale culminato nella decisione delle Sezioni Riunite n. 8/2011/Q.M. perché il mutamento di regime del militare non può più giustificare alcun tipo di differenziazione. In relazione alle dedotte circostanze il ricorrente ha chiesto che il periodo in questione sia riconosciuto, con le maggiorazioni richieste, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS nonché in sede di ricongiunzione, determinando l’onere di ricongiunzione con la detrazione degli interessi ex art. 2, 2° comma della legge n. 29/1979, con conseguente condanna dell’INPS alla restituzione al ricorrente delle maggiori somme versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

All’udienza del 10 dicembre 2013 uditi i difensori delle parti che si riportavano alle conclusioni in atti, la causa, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53, comma 2 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, è stata quindi decisa come da dispositivo letto in udienza e riportato in calce alla presente decisione.

Considerato in
DIRITTO

2.1. Con l’odierno gravame il ricorrente ha chiesto che venga accertato il diritto:
1) a vedersi computare, in sede di costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 D.P.R. n. 1092/1973, il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione Militare con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973;
2) ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni nell’ambito della ricongiunzione dei periodi assicurativi operata, ai sensi art. 2 della legge n. 29/1979, presso il Fondo di previdenza per il personale di volo istituito presso l’I.N.P.S.;
3) a vedersi rideterminare l’onere della ricongiunzione, con detrazione degli interessi, ai sensi dell’art. 2, 2° comma L. n. 29/1979 e conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle maggiori somme nel frattempo eventualmente versate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria. Le domande attoree sono da ritenersi inammissibili ed infondate per le ragioni che di seguito si espongono.

Si deve in primo luogo affermare l’infondatezza della pretesa attrice volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., delle maggiorazioni di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, maturate nell’ambito del servizio di volo prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa.

Com’ è noto in merito all’interpretazione dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 (disposizione applicabile alla fattispecie in esame, ratione temporis) la giurisprudenza della Corte dei conti si era pronunciata in modo difforme, sia nel senso di ritenere l’espressione “servizio prestato”, contenuta nel primo comma dell’art. 124 cit., come “servizio utile” ai fini pensionistici (sul punto cfr. le decisioni Prima Sezione Centrale d’Appello n. 164/2008, n. 142/2006; Seconda Sezione Centrale n. 225/1999) sia, al contrario, affermando che tale locuzione fosse indicativa del servizio “effettivamente prestato”, escludendosi, pertanto, la valutazione delle maggiorazioni previste dal capo III del D.P.R. n. 1092/1973 ovvero da leggi speciali (Prima Sezione Centrale Sez. n. 235/2009; Seconda Sezione Centrale n. 165/2011; n. 426/2010).

Il richiamato contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Riunite - cui la questione è stata sottoposta dalla Terza Sezione d’Appello (con ordinanza n. 2 del 17.2.2011) - nella decisione n. 8/2011/Q.M. nella quale è stato definitivamente statuito che “ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato> ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>.

Il Giudice della nomofilachia ha rimarcato come non sia condivisibile l’affermazione secondo cui l’identificazione del “servizio prestato” di cui all’art. 124 cit. con il “servizio utile”, menzionato dal precedente art. 40, sarebbe in linea con la finalità dell’istituto della posizione assicurativa, diretta a trasferire nell’assicurazione generale obbligatoria il complessivo “patrimonio previdenziale” che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell’attività svolta e che avrebbe potuto legittimamente utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione.

Sul punto le Sezioni Riunite hanno infatti osservato che ”il servizio <utile> cui fa riferimento l’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 – comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi - non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello <effettivo>, come avverrebbe se si trattasse appunto di un intangibile <patrimonio previdenziale>; espressione – quest’ultima – che, pur suggestiva, non ha una valenza di diritto positivo, conseguendone che non è concetto sempre e comunque utilizzabile”.

Ad avviso del Supremo Collegio, per comprendere il significato dell’espressione “servizio prestato” contenuta nell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973, è necessario far riferimento all’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, espressamente abrogato solo dall’art. 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010: norma che ai fini della costituzione della posizione assicurativa, faceva espresso riferimento al “corrispondente periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione in relazione all’espletamento di particolari servizi.

Le Sezioni Riunite, nella ricordata decisione n. 8/2011/Q.M., hanno rilevato come l’art. 124 citato non abbia modificato tale criterio, poiché nel richiamo al “servizio prestato” non sono menzionate le maggiorazioni del computo dei periodi di servizio di cui al capo III dello stesso D.P.R., con la conclusione secondo cui ai fini dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 viene in rilievo l’art. 8 dello stesso D.P.R., “per il quale il computo dei <servizi prestati> dai militari si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso, senza tener conto dei periodi in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni, senza considerare il periodo trascorso in detenzione per condanna penale, computando infine in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego o dal servizio”.

I principi contenuti nella sentenza n. 8/2011/Q.M. sono stati ribaditi anche nella decisione n. 11/2011/Q.M., nella quale le Sezioni Riunite - chiamate a pronunciarsi in merito alla possibilità di computare, nell’ambito della costituzione della posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., la maggiorazione del quinto del servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto ai sensi dell’ art. 3, u.c., della legge n. 284/1977 – hanno statuito che “all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS previsto dall’art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.

Parte attrice, preso atto della citata decisione n. 8/2011/Q.M., ha chiesto a questo Giudicante di discostarsi dall’applicazione dei ricordati principi di diritto e di rimettere la questione alle Sezioni Riunite.

Osserva questo Giudicante come l’art.1, comma 7, del d.l. n.453, del 15 novembre 1993, convertito nella legge n.19, del 14 gennaio 1994, abbia previsto che:
“Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta del procuratore generale”; la successiva disposizione di cui all’art. 42, comma 2, della legge n.69, del 18 giugno 2009 ha poi previsto che “Il presidente della Corte può disporre che le Sezioni Riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio”.
Come evidenziato dallo stesso Giudice della nomofilachia, nella sentenza n. 3/2011/Q.M. :“La disposizione normativa citata, come già ampiamente chiarito da queste SS.RR. si inserisce nel contesto dei poteri e delle attribuzioni che erano già assegnati alle Sezioni Riunite, per cui essa non solo non ha inteso conferire a quest’Organo una nuova attribuzione (quella relativa all’esame del merito della controversia), ma deve essere interpretata nell’unico significato possibile e costituzionalmente orientato, nel senso cioè che la rimessione del giudizio, in caso di non condivisione, in tanto sia ammissibile, in quanto diretta, a seguito di motivazione congruamente esplicitata nell’ordinanza di deferimento, al riesame e ad un’eventuale diversa pronuncia sulla sola questione di diritto” (così SS.RR. sent. n. 3/2011/Q.M., del 26 gennaio – 28 febbraio 2011).
Le Sezioni Riunite hanno, altresì, precisato come la rimessione sul punto di diritto controverso sia intestato alle sole Sezioni d’ Appello della Corte dei conti (cfr. decisioni SS.RR. n. 8/2010/Q.M., n. 10/2011/Q.M.).

Ciò premesso, rileva questo Giudicante di condividere il principio di diritto, formulato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 8/2011/Q.M., in ordine all’equiparazione tra “servizio prestato” e “servizio effettivo” (principio ribadito anche nella decisione n.11/2011/QM), né sussistono i presupposti che possano giustificare - ai sensi dell’art. 42, co. 2, della legge n. 69/2009 - una nuova rimessione della questione di diritto alle Sezioni Riunite.

Sono poi da ritenersi infondate le censure di costituzionalità, formulate da parte attrice, dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

In particolare appare inconferente il richiamo attoreo alle statuizioni contenute nella sentenza n. 113/2001 della Corte Costituzionale (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto del quinto comma dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 40 della legge n. 1646/1962).

Si osserva come le Sezioni Riunite, nella decisione n. 8/2011/Q.M., abbiano sottolineato come tale declaratoria di incostituzionalità abbia riguardato le sole disposizioni attinenti ai “servizi computabili a domanda”, rispondendo le stesse alle finalità di “incentivare l’accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura” ed “evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego”, e come si tratti pertanto di fattispecie ben diversa da quella in esame.

Né può ritenersi sussistere una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nella prospettata differenza di trattamento tra i militari che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile” di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 1092 del 1973 viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (art. 54 del D.P.R.) - e quelli invece che non hanno conseguito il diritto a pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo ”servizio effettivo”.

Giova sul punto ricordare come, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte Costituzionale, il Legislatore, entro i confini della ragionevolezza e dell’ adeguatezza del trattamento economico possa differenziare i regimi previdenziali, determinando, in ragione della peculiarità delle situazioni, gli elementi da considerare ai fini della determinazione dei rispettivi trattamenti di pensione (cfr. Corte Cost. n. 316/2010; n. 457/1998). Nella fattispecie in esame la differenzazione non appare irrazionale, in quanto conseguenza di “uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico< pubblico> a quello <privato>.

Basti considerare, sul punto, le varie e rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal D.P.R. n. 1092/1973 e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS” (cfr. SS.RR. n. 8/2011/QM).

Sono poi da ritenersi inconferenti le osservazioni attoree in ordine al rilievo dell’intervenuta successione dell’INPS al soppresso INPDAP, infatti la norma di cui all’art. 21 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 ha disposto la successione dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi dell’INPDAP, effettuando una razionalizzazione organizzativa del sistema senza che ciò impinga sui diversi regimi pensionistici e sulla diversa regolamentazione fra pensioni private e pensioni gravanti sulle finanze pubbliche.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092/1973 prospettata dal ricorrente deve ritenersi manifestamente infondata e la domanda attorea, volta ad ottenere la valorizzazione, nell’ambito della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, del diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, è da respingersi alla luce del chiaro dettato dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973.

2.2. Sono poi da ritenersi inammissibili, per difetto di giurisdizione di questa Corte, le domande proposte dal ricorrente volte ad ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973 ai fini della ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione, con la conseguente condanna dell’INPS alla restituzione delle maggiori somme eventualmente versate (domanda quest’ultima collegata – nella prospettazione attorea - al preteso obbligo del Ministero della Difesa di trasferire la contribuzione maggiorata dell’interesse al tasso annuo del 4,5%).

Com’è noto l’ambito della cognizione della Corte dei conti afferisce, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, alle controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla decorrenza dei trattamenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato mentre le ricordate domande del ricorrente sono rivolte, quale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo, nei confronti dell’INPS (presso cui è istituito il Fondo ai sensi della legge n. 859/1965).

Si rileva sul punto come, in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le pretese giudiziali in materia di ricongiunzione siano devolute al Giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell’unica pensione da erogarsi all’atto del collocamento a riposo (Cass. SS.UU. n. 14897/2010; n. 10455/2008; n. 193/2001), nel caso in esame l’INPS.

Non può poi operarsi alcuna analogia rispetto all’ambito di giurisdizione riconosciuto alla Corte dei conti in relazione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Infatti la giurisdizione pensionistica per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato si fonda, in forza di consolidata giurisprudenza, in ragione del fatto che la legge n. 488/1999 (soppressiva del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ed istitutiva un apposito Fondo presso l’I.N.P.S.), non ha introdotto alcuna modifica alla disciplina della liquidazione delle pensioni contenuta nel D.P.R. n. 1092/1973, né al concorso finanziario dello Stato, che, ai sensi dell’art. 210, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, partecipa alla copertura del fabbisogno con un contributo da stabilire, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso.

Completamente diversa appare, invece, la regolamentazione per il Fondo del personale di volo, per il quale l’art. 55 della richiamata legge n. 859/1965 (avente ad oggetto “norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea”) ha previsto espressamente, in relazione ai provvedimenti dell’INPS concernenti i provvedimenti degli iscritti al Fondo del personale di volo, il ricorso “all’Autorità Giudiziaria” ordinaria.

In ordine alle sopra esposte considerazioni devono essere dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande del ricorrente dirette al riconoscimento, in sede di ricongiunzione, delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione ed alla condanna dell’I.N.P.S. alla restituzione delle eventuali maggiori somme versate. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009 - che dispone “il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, altresì, se esistente il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”, si individua quale giudice provvisto di giurisdizione, su tali domande, il Giudice Ordinario.

Tenuto conto della complessità della controversia nonché dei contrasti giurisprudenziali, si ravvisano i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione inammissibili e reiette, respinge la domanda diretta al riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 del DPR n. 1092/1973 delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973 relative al periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa;

Dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande dirette al riconoscimento, in sede di ricongiunzione presso l’INPS, delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973 nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione ed alla condanna dell’INPS alla restituzione delle eventuali maggiori somme versate indicando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009, quale giudice provvisto di giurisdizione su tali domande il Giudice Ordinario.

- Compensa le spese fra le parti del giudizio;
- Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Dott.ssa Stefania Fusaro

Depositata in Segreteria il 10/12/2013

Il Direttore della Segreteria

F.to Cristina Guarino
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