ricongiungimento familiare.

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gino59
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:Caro collega,

Ti ringrazio immensamente per il plauso e le belle nonchè gentili parole che hai speso per ME.

Nel mio piccolo, come tanti su questo forum, cerco sempre di contribuire e di essere utile al prossimo, sebbene mi sia assentato da diverso tempo a causa di alcuni episodi di scarsa considerazione e degli interventi di alcuni utenti "mordi e fuggi" che non si sono neanche degnati di ringraziare per la risposta ricevuta.

Ogni tanto faccio un salto da queste parti (come adesso), ma mi limito solo a leggere qualche news, anche in considerazione del fatto che il tempo per scrivere è sempre più tiranno e la stanchezza comincia a farsi sentire.

Grazie ancora.
==================Ben ritrovato=================================
Un fratreno abbraccio.

Diabolikus.


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Diabolikus
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da Diabolikus »

Carissimo Gino.

È sempre un piacere rileggerti.

Un abbraccio.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
gino59
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:Carissimo Gino.

È sempre un piacere rileggerti.

Un abbraccio.
========================Idem anche per me,spero che rimani a dare il tuo contributo=================
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri) perde l'Appello.
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accesso agli atti relativi all'istanza di trasferimento per "ricongiungimento familiare".

1) - Il Ministero sostiene che la visione dei documenti, accordata dal T.A.R., sarebbe impedita dagli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, danneggerebbe l’operato dell’Arma sul territorio, sarebbe in concreto inutile per contestare il diniego di trasferimento (posto che al Comando generale spetterebbe una valutazione complessiva e altamente discrezionale della collocazione del personale sul territorio), si risolverebbe in un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601435
- Public 2016-04-13 -


N. 01435/2016REG.PROV.COLL.
N. 06065/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6065 del 2015, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pipino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria – sede di Reggio Calabria n. 00475/2015, resa tra le parti, concernente accesso agli atti relativi all'istanza di trasferimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il cons. Giuseppe Castiglia; per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS, carabiniere scelto in servizio presso la Stazione di Palmi, ha chiesto il trasferimento presso la Legione Carabinieri Sicilia per ricongiungimento familiare.

2. A seguito del diniego, motivato con la “deficitaria situazione organica del Comando Legione Carabinieri Calabria”, ha impugnato tale provvedimento innanzi al T.A.R., come pure ha impugnato il diniego opposto alla sua domanda di accesso a determinati atti.

3. Con sentenza 14 maggio 2015, n. 475, il T.A.R. per la Calabria – Reggio Calabria:

a) ha dichiarato inammissibile - per mancata notifica ai terzi controinteressati - il ricorso nella parte in cui era volto a ottenere l’ostensione delle determine di trasferimento del personale per ricongiungimento al coniuge;

b) lo ha accolto nella parte concernente la “tabella relativa alle risorse del personale non graduato previsto in pianta organica presso il Comando Legione Carabinieri Calabria, con particolare riferimento al Comando Compagnia Carabinieri di Palmi” e al “prospetto relativo ai militari non graduati effettivamente presenti ed aggregati presso il Comando Compagnia Carabinieri di Palmi”, considerando la conoscenza di tali documenti necessaria a “contestare efficacemente, nel giudizio R.G. n. 765/14, il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di ricongiungimento”;

c) nel contemperamento dei diversi interessi, ha ritenuto che l’accesso dovesse compiersi mediante “la sola visione del documento senza il rilascio di copie”;

d) ha dato all’Amministrazione il termine di quindici giorni per adempiere.

4. Il Ministero della difesa ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

5. Il Ministero sostiene che la visione dei documenti, accordata dal T.A.R., sarebbe impedita dagli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, danneggerebbe l’operato dell’Arma sul territorio, sarebbe in concreto inutile per contestare il diniego di trasferimento (posto che al Comando generale spetterebbe una valutazione complessiva e altamente discrezionale della collocazione del personale sul territorio), si risolverebbe in un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

6. Il signor OMISSIS ha resistito con controricorso.

7. Con ordinanza 29 luglio 2015, n. 3376, la Sezione ha respinto la domanda cautelare dell’Amministrazione.

8. Alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.

10. Ancora in limine, il Collegio dà atto che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso introduttivo; parte che dunque è passata in giudicato.

11. L’appello è infondato.

12. Come la Sezione ha già osservato nell’ordinanza cautelare n. 3376/2015, la questione di diritto è già stata esaminata - e risolta in senso favorevole alla parte privata - con la sentenza della stessa Sezione 3 settembre 2014, n. 4493, dalla motivazione della quale non vi è ragione per discostarsi.

13. In linea generale, nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco “interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto” (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

14. Nella presente controversia, l’Amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, che sottraggono all’accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049).

15. Fra tali documenti rientrano quelli relativi a “struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri” (art. 1049, comma 2, lett. b).

16. Il regolamento, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E’ quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7).

17. In altri termini, il legislatore ha già operato all’origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell’istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

18. Non v’è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

19. Ovviamente il giudice dell’accesso, come pure il soggetto pubblico richiesto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato (giurisprudenza consolidata; cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545; Id., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).

20. Piuttosto - come ha osservato ancora la sentenza n. 4493/2014 - la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, facendo leva, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione. Il che il T.A.R. ha appunto fatto, escludendo - a tutela dell’interesse pubblico - la possibilità di trarre copie dei documenti in oggetto, in quanto riproducibili e divulgabili, e limitando l’accesso alla sola visione.

21. Ad avviso del Collegio, la modalità così individuata rappresenta un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi ed è tale da non danneggiare l’operato dell’Arma sul territorio.

22. Va poi escluso che la domanda di accesso in questione si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati, né che essa possa influire sulla indiscussa ampia discrezionalità del Comando generale dall’Arma nel disporre l’impiego del personale dipendente, del che si potrà discutere in sede di valutazione della legittimità del diniego opposto alla domanda di trasferimento presentata dal militare.

23. Dalle considerazioni che precedono discende che, come già detto, l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

24. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

25. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2016
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

Fa seguito al mio post datato 12/07/2014 relativo alla sentenza del Tar di Milano.

1) - riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.

Il CdS rigetta l'appello del Min.Dif.
-----------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602760
- Public 2016-06-22 -


N. 02760/2016REG.PROV.COLL.
N. 09593/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
Sig. G. B., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, 76;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01811/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Garofoli e Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Il sig. G. B., carabiniere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di A. (MI), presentava, in data 29 ottobre 2011, istanza di trasferimento presso varie sedi del Lazio, ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. per il ricongiungimento al coniuge sig.ra OMISSIS dipendente a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di Civitavecchia.

Il Comando Generale, con nota del 7 dicembre 2012, comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di diniego dell'accoglimento della domanda.

Il sig. B.., con nota del 21 dicembre 2012, nel confermare la propria richiesta, segnalava quale elemento di novità lo stato di gravidanza della moglie.

All'esito dell'istruttoria il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. …./T11-33, comunicava al sig. B.. il rigetto definitivo della sua istanza di trasferimento, adducendo quale motivo ostativo la carenza di organico.

Il sig. B.., in data 23 febbraio 2013, presentava una nuova istanza di trasferimento, questa volta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, per reparti della regione Lazio e della provincia di Roma.

Anche tale istanza veniva respinta dal Comando Generale, con provvedimento n ……/T-2-2 notificato il 16 marzo 2013, in ragione della asserita inapplicabilità al personale militare della normativa richiamata dal sig. B...

Il sig. B.., conseguentemente, presentava, in data 30 marzo 2013, formale istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di ricongiungimento al coniuge lavoratore.

Anche tale richiesta veniva denegata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento del 27 aprile 2013.

Avverso i suddetti provvedimenti il sig. G.. B.. proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia.

Il T.A.R., con ordinanza n. 593 del 30 maggio 2013, in accoglimento della istanza di sospensione cautelare proposta dal sig. B.., disponeva l'obbligo per l'amministrazione di procedere al riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.

Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3489/2013.

Il T.A.R. con altra ordinanza n. 2105/2013, accoglieva, inoltre, l'istanza del 29 maggio 2013 con cui il sig. B.., nel contestare il diniego dell'amministrazione in relazione alla propria richiesta di accesso agli atti, chiedeva la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti relativi: a) ai trasferimenti per ricongiungimento familiare, disposti ai sensi dell’articolo 398 R.G.A., degli appartenenti alla Legione Lombardia, nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, compreso quelli in favore della caserma di Sa.. indicati nel secondo motivo di ricorso, nonché i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto; b) all’atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale militare complessivo del 2012; c) ai piani occupazionali relativi agli anni 2012, 2013, 2014; d) alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, con indicazione delle carenze di personale.

Il T.A.R., con sentenza non definitiva n. 2786/2013, accoglieva la domanda di annullamento della nota del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. ……/T-2-2 del 23.2.2013, con cui era stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e reiterava l'obbligo a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse. Tale sentenza risulta appellata dal Ministero della Difesa (r.g. n.4455/2014) e allo stato non risulta fissata l'udienza di merito.

Il Comando Generale, in esecuzione dell'ordinanza n. 593/2013 e della pronuncia non definitiva del T.A.R., con provvedimento del 22 gennaio 2014, assegnava il sig. G.. B.., per un periodo di tre anni fatti decorrere retroattivamente dal giorno della nascita del figlio e fino al 28 ….. 2015, alla Stazione di To.. (RM), ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.

Nelle more del giudizio il sig. B.., con motivi aggiunti del 5 aprile 2014, chiedeva, inoltre, al T.A.R. il riconoscimento dei danni economici e morali patiti per il comportamento tenuto dall'amministrazione.

1b.- Il T.A.R., con la sentenza definitiva n. 1811 dell'11 luglio 2014, ha annullato il provvedimento n. ……./T11-33 del 30 gennaio 2013 con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal sig. B.. ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei Carabinieri ed ha accolto la richiesta di risarcimento danni, formulata con i motivi aggiunti, liquidati nella misura complessiva di €. 2.500,00.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa.

Si è costituito in giudizio il sig. G.. B.. che ha chiesto di rigettare l'appello.

DIRITTO

2.- Con unico articolato motivo di censura l'appellante fonda le proprie doglianze sull'obbligo disposto dal T.A.R. a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse.

L'appellante sostiene che il diritto di accesso sussisterebbe solo nei casi in cui vi sia un "concreto collegamento" tra gli interessi del soggetto richiedente l'accesso e l'affare amministrativo al quale si riferiscono i documenti" di cui si chiede l'ostensione.

L'appellante ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura volta al ricongiungimento al coniuge lavoratore ex art. 398 del R.G.A. ove viene vagliata di volta in volta la posizione del singolo militare a prescindere da quella dei terzi, non vi sarebbe un "interesse qualificato" da parte dell'interessato all'ostensione dei documenti richiesti.

Sotto altro profilo, l'appellante assume che la conoscenza di documenti amministrativi da parte del dipendente non deve comportare per l'amministrazione intralci nella propria attività gestoria che è garantita a livello costituzionale e che gli atti di cui si chiede l'ostensione non sono necessari alla difesa in giudizio.

L'appellante lamenta, ancora, la contraddittorietà della sentenza del T.A.R. laddove da un lato si fa riferimento alle categorie di documenti sottratti all'accesso, ai sensi del D.P.R. n. 90/2010 artt. 1048 "tabelle ordinative organiche" e 1049 "struttura ordinativa e dotazione organiche di personale … dell'Arma dei Carabinieri" e dall'altro che l'amministrazione non avrebbe "adempiuto all'ordine del Tribunale di consentire l'accesso al ricorrente alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio".

L'appellante assume che la ratio di tali norme è quella di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) nonché l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità (art. 1049).

L'appellante deduce inoltre che la procedura di trasferimento ex art. 398 R.G.A. non può essere automatica ma deve essere valutata compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione che, dovendo dare attuazione ai principi di economicità e imparzialità, deve realizzare il miglior risultato possibile tra le risorse a disposizione e il minor sacrificio possibile per gli interessati.

L'appellante contesta infine la condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. G.. B.. disposta dal T.A.R. per il ritardo dell'amministrazione nell'esercizio della propria azione, assumendo che alla P.A. potrebbe essere addebitata una responsabilità solo in caso di condotta "gravemente negligente" o di "una intenzionale volontà di nuocere".

3.- L'appello è infondato e va respinto.

3b.- Preliminarmente il Collegio osserva che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

Nella presente controversia, l'amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, che sottraggono all'accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049).

Fra tali documenti rientrano quelli relativi a "struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri" (art. 1049, comma 2, lett. b).

Il regolamento, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7).

In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

3c.- Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all'epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

Ovviamente il giudice dell'accesso, come pure il soggetto pubblico richiesto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545; Id., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).

3d.- Va poi escluso che la domanda di accesso in questione si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati, né che essa possa influire sulla indiscussa ampia discrezionalità del Comando generale dall'Arma nel disporre l'impiego del personale dipendente, del che si potrà discutere in sede di valutazione della legittimità del diniego opposto alla domanda di trasferimento presentata dal militare.

Giova soggiungere che la legislazione in materia di accesso, oltre a soddisfare un generale requisito di trasparenza, "mira" a ridurre il contenzioso, evitando la deteriore prassi del passato, in virtù delle quale la parte istante era "obbligata" a proporre il ricorso, senza avere in precedenza potuto delibare in ordine alla compiuta consistenza delle proprie ragioni.

Ciò determinava un aumento esponenziale del contenzioso, e, soprattutto, creava la condizione per cui venivano proposte impugnazioni che - ove la parte istante avesse potuto conoscere gli atti su cui si era fondata la statuizione reiettiva dell'Amministrazione- non sarebbero state presentate.

4.- L’assunto principale dell'appello, va quindi disatteso perchè l'accoglimento disposto dal T.A.R. non impone affatto alcun generalizzato controllo sull'attività dell'Amministrazione, risultando questo il limite negativo del diritto di accesso.

5.- Resta fermo, inoltre, che "la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” (ex aliis, Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).

Da ciò consegue che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.").

Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, poi, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.

Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. G.. B...

5b.- Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, infine, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.

5c.- Per quanto concerne, infine, il capo dell’appello concernente la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, va rilevato che il ritardo dell’amministrazione non appare con riguardo al caso di specie giustificato da oggettive incertezze normative e che comunque i tempi di decisione, soprattutto se riguardati all tipologia, invero non complessa ma puntuale, del provvedimento richiesto, non possono essere posti a carico del privato.

6.- Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. G.. B...

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura del sig. G.. B.., appellato .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2016
tara932016
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da tara932016 »

Salve ....vorrei informazioni in merito al ricongiungimento familiare,sono una ragazza di 24 anni che vive in Sicilia con un lavoro a tempo indeterminato full time in una multinazionale americana, il mio ragazzo 27 anni lavora come carabiniere trasferito in Calabria da più di 4 anni ma originario come me della Sicilia. vorremmo sposarci anche perché sono in attesa con rischio di aborto dovuto alla trombofilia che mi porta ad essere sempre sotto controllo medico, purtroppo non potrei trasferirmi io in Calabria anche se mi dispiace tanto, ma non è ancora presente il negozio per la quale lavoro,quindi dovrebbe spostarsi lui qui in Sicilia da me....potrei sapere se il ricongiungimento sarebbe fattibile a queste condizioni ? Ringrazio in anticipo chiunque mi risponda
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

ai colleghi CC. partecipo che,

il C.G.A. - SM - Ufficio Personale Marescialli, ha pubblicato nel portale la circolare n. 944001-1/T31-8, datata 28/07/2017, ad Oggetto: Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri e Carabinieri. Edizione 2017.

Praticamente sarebbe un Compendio che sostituisce la Pubblicazione del 1970.
ricca
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da ricca »

Buongiorno,
Mi scuso per aver riesumato questo topic un po' risalente, ma qualcuno sa se il coniuge (dipendente P.A.) del militare/FFPP ha un limite di tempo per presentare domanda di trasferimento (o ccomando/distacco) ai sensi dell'art 17 DLgs 266/99?
Trattandosi di diritto soggettivo sarei portato a pensare che nn esista un termine per farlo valere, ma vorrei un riscontro.
Grazie
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

convivente more uxorio con altra impiegata dello Stato trasferita da Milano ad Ancona e padre di una figlia neonata.

Ricorso ACCOLTO
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Il Tar di Milano cmq. chiarisce:

1) - Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha respinto la domanda, in primo luogo, con riferimento alla mancanza di rapporto di coniugio.

2) - In merito occorre rammentare che è riconosciuto, oltre che a livello giurisprudenziale, anche a livello normativo, la piena equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto di coniugio, nell’ambito della disciplina volta alla tutela dei minori, anche in conseguenza della piena equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati tra i coniugi.

3) - Per quanto attiene poi alle esigenze di servizio occorre rilevare che i dati forniti dall’amministrazione in merito, occorre rilevare la contraddittorietà dei dati forniti ai fini della decisione della causa, e cioè di una eccedenza organica nel ruolo Ispettori complessivamente registrata nell’ambito della richiesta Legione Carabinieri Marche (+ 32 marescialli), rispetto ai conteggi del personale previsti nell’ambito della procedura automatizzata di trasferimenti a comando tra differenti comandi di Corpo/Legione, nei quali risulta la carenza di 2 unità di personale nel ruolo Ispettori.
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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201701236, - Public 2017-06-05 -
Pubblicato il 05/06/2017


N. 01236/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02673/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2015, proposto da: L. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpiero Luongo, Ilaria Zanesi, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Zanesi in Milano, via Besana, N. 7;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lombardia, Legione Carabinieri Lombardia - Comando Provinciale di Milano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
- della determinazione n. ……/T4-8/Pers. Mar. dd. 20 luglio 2015 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e delle relative note accompagnatorie n. ……/8 TA-9/Pers. Mar. dd. 20 luglio 2015 e n. 238/106-121 dd 22 luglio 2015, notificate il 3 agosto 2015, recanti la reiezione dell’istanza di trasferimento dal Comando Provinciale di Milano al Comando Legione Marche, presentata dal ricorrente in data 1 aprile 2015;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ispettore con grado di Maresciallo dei Carabinieri ha presentato, in data 1.4.2015, un'istanza di trasferimento presso gli uffici del Comando Legione Marche di Ancona, ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma in quanto convivente more uxorio con altra impiegata dello Stato trasferita da Milano ad Ancona e padre di una figlia neonata.

Il Comanda Generale dell’Arma respingeva la domanda per:
1) "mancanza dei requisiti previsti dalla circolare di settore, atteso che la persona con cui chiede di ricongiungersi non era coniugata con la S. V";
2) "condizione organica marcatamente deficitaria nel ruolo di Ispettori della
Legione Carabinieri Lombardia e del Comando Provinciale Carabinieri di Milano" e per altro verso "situazione organica esuberante nel ruolo di Ispettori della Legione Carabinieri Marche";
3) "motivato ed unanime parere contrario espresso dai superiori in via gerarchica";
4) "preminenza delle esigenze dell'Amministrazione rispetto a quanto rappresentato". La decisione veniva confermata con la nota impugnata in via principale.

Contro i suddetti atti il ricorrente proponeva e seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 398 RGA e della circolare n. 944001-1/t-16/pers. mar. dd. 9.2.2010; eccesso di potere per difetto di presupposti ed istruttoria, per travisamento dei fatti, per manifesta ingiustizia ed illogicità: omessa e comunque erronea motivazione. In subordine, violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU e degli artt. 30, 31 e 32 Cost.; contrarietà ai principi fondamentali della tutela della vita familiare e della funzione genitoriale.

Secondo il ricorrente la convivenza more uxorio dev’essere equiparata al matrimonio. In secondo luogo la domanda ex art. 398 R.G.A. è sufficientemente motivata con riferimento alle ragioni di famiglia che avrebbero dovuto essere comparate dall’amministrazione con le esigenze di famiglia.

II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di presupposti ed istruttoria, per contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifeste, e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; omessa e comunque erronea motivazione.

I motivi di servizio, secondo il ricorrente, sarebbero stati integrati in modo illegittimo con “appunti” dell’ufficio e sarebbero contraddittori in quanto: 1) in merito al dato fornito per l'intera Legione Lombardia (-81 SU), lo stesso non assumerebbe di per sé alcun rilievo, non attenendo allo specifico Comando di Provenienza del signor Miliano; 2) con riferimento, invece, al dato relativo al Comando Provinciale di Milano (-15 SU), non può revocarsi in dubbio che un esubero di sole 15 unità sia assolutamente minimale e trascurabile e, in ogni caso, in contraddizione con l'affermazione riportata nel provvedimento di diniego, inerente ad una "condizione organica marcatamente deficitaria"; 3) inoltre, quanto al dato riguardante l'intero organico regionale della Legione "Marche" (+32 SU), anch'esso sarebbe evidentemente troppo generico per essere considerato in sede di ponderazione dei contrapposti interessi, tenuto peraltro conto che il signor M.. aveva richiesto il trasferimento al Comando di Legione e non ai Comandi provinciali.
Da ultimo le esigenze di servizio indicate sarebbero del tutto generiche.

Secondo la difesa dell’Avvocatura dello Stato il saldo negativo di personale del ruolo ispettori esistente presso la Legione Lombardia (-81 Marescialli) ha indotto inevitabilmente il Comando Generale a ritenere che l’eventuale ulteriore depauperamento di personale in un’area particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica sarebbe stato oltremodo disfunzionale, soprattutto ove si consideri che l’eventuale trasferimento dell’odierno ricorrente avrebbe creato un’ulteriore vacanza nel ruolo presso il Comando Provinciale di Milano, reparto ove il Mar. M.. è effettivo (attualmente già deficitario di 15 unità). Inoltre, si tenga conto della contestuale rilevante eccedenza organica nel ruolo Ispettori complessivamente registrata nell’ambito della richiesta Legione Carabinieri Marche (+ 32 marescialli), che, in caso di accoglimento della domanda, sarebbe stata ulteriormente sovralimentata.

La disposizione sopra riportata, infatti, consente di affermare che l’Amministrazione, a fronte di una richiesta da parte del proprio dipendente, non è tenuta ad effettuare inderogabilmente il trasferimento richiesto, in quanto trattasi di esercizio di una prerogativa per il dipendente e non di un diritto assoluto.
Con ordinanza di questa Sezione n. 567 del 23/03/2016 il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza di accesso presentata dal ricorrente, rinviando la pronuncia sulle spese al definitivo.

All’udienza del 15 marzo 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 L’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri prevede che "i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".

Si tratta di disposizione che contempla la possibilità di derogare, sul presupposto di situazione personali particolarmente delicate, alle ordinarie disposizioni in materia di impiego, che impongono un periodo minimo di permanenza presso il reparto di destinazione (T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sent., 20-02-2013, n. 232).

La disposizione speciale di cui all'art. 398 va letta inoltre in maniera disgiunta e alternativa rispetto alla procedura automatizzata di trasferimenti a comando tra differenti comandi di Corpo/Legione, in quanto opera in deroga alla disciplina ordinaria e su presupposti che vengono valutati caso per caso a fronte di istanze specifiche e motivate (T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sent., 20-02-2013, n. 232).

In applicazione di tale normativa l’amministrazione ha emanato la circolare n. 944001-1/t-16/pers. mar. dd. 9.2.2010 la quale prevede il rispetto dei presupposti dettati dall'art. 393 c. 1 del Regolamento Generale dell'Arma, secondo il quale i militari non possano prestare servizio nelle sedi ove sussistano "obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionare l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’istituzione”. Nel corpo della circolare si indica inoltre che causa di possibile reiezione della domanda sono le incomprimibili ed altrettanto comprensibili esigenze di organico e di servizio.

2.2 Dall’esame degli atti risulta che l’amministrazione ha respinto la domanda, in primo luogo, con riferimento alla mancanza di rapporto di coniugio.

In merito occorre rammentare che è riconosciuto, oltre che a livello giurisprudenziale, anche a livello normativo, la piena equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto di coniugio, nell’ambito della disciplina volta alla tutela dei minori, anche in conseguenza della piena equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati tra i coniugi.

2.3 Per quanto attiene poi alle esigenze di servizio occorre rilevare che i dati forniti dall’amministrazione in merito, occorre rilevare la contraddittorietà dei dati forniti ai fini della decisione della causa, e cioè di una eccedenza organica nel ruolo Ispettori complessivamente registrata nell’ambito della richiesta Legione Carabinieri Marche (+ 32 marescialli), rispetto ai conteggi del personale previsti nell’ambito della procedura automatizzata di trasferimenti a comando tra differenti comandi di Corpo/Legione, nei quali risulta la carenza di 2 unità di personale nel ruolo Ispettori.

Per tali ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali al ricorrente, che liquida in euro 2000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario Ugo Di Benedetto





IL SEGRETARIO

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E' stato proposto appello con il num. 201706405.
Non è stato ancora pubblicato nessun provvedimento.
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

Accolto ( ma, sicuramente come sempre, potrebbe esserci l'appello dietro l'angolo con la sospensiva ).
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Ecco alcuni brani (anche se tutta l'analisi fatta dal Tar è coerente con l'istanza prodotta).

1) - Considerato, pertanto, alla luce di tale premessa, che nell’ipotesi di trasferimento del personale militare "a domanda", l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come "mero limite esterno", alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2006 n. 1964; Cons. Stato, Sez. VI, 4/06/2004 n. 3164; Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2831; TAR Abruzzo, Pescara, 22/05/2003 n. 536; TAR Sicilia, Palermo; 11/02/2003 n. 169);

2) - Rilevato che, ai sensi della disposizione richiamata, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione OMISSIS (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore;

3) - Considerato, alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, che l’impugnato provvedimento reso in data 2.8.2017 non soddisfa i parametri di legittimità sopra delineati, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia,
- ) - non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare - all'esito della necessaria operazione di bilanciamento di interessi di entrambe le parti - un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;

4) - Rilevato, infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente
(v. in tema di ricomposizione dell'unità familiare e di esercizio della funzione genitoriale, l’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in tema di pubblico impiego e la circolare nr. 944001-1/T7-4/Pers Mar. del 3/11/2005 per il personale dell’Arma dei Carabinieri),
- ) - l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente;

N.B.: Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800108 - Public 2018-01-25 -
Pubblicato il 25/01/2018

N. 00108/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2017, proposto da:
Stefano P.., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Carpentieri e Salvatore Cristian Sturdà, con domicilio eletto presso Antonio Maria Scalioti, in Bari, via Melo, 198;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Puglia, Comando Provinciale Carabinieri Foggia, Carabinieri - Comando Stazione OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
- dell'atto prot. N.851/T-4-6-2014 del 02.08.2017, notificato in data 11.8.2017, con cui il Comandante della Legione Carabinieri Puglia ha determinato il non accoglimento dell'istanza di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri presentata dal ricorrente in data 5.1.2017;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso in fatto che, con il ricorso in epigrafe, P.. Stefano ha impugnato il provvedimento meglio indicato in oggetto, recante il diniego del beneficio del trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto censure di violazione di legge (ai sensi del citato art. 398 RGA, nonché dell’art. 33, L. n. 104/1992) ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione;

Rilevato in diritto che l’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza a tal fine, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza;

Considerato che, in termini generali, la norma in esame non garantisce la pretesa del militare al trasferimento per ragioni personali e familiari, poiché le preferenze dell’interessato devono essere necessariamente contemperate con le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare, che costituiscono un limite al positivo apprezzamento del trasferimento a domanda, quando occorra scongiurare un pregiudizio per l'attività istituzionale;

Considerato, pertanto, alla luce di tale premessa, che nell’ipotesi di trasferimento del personale militare "a domanda", l'interesse pubblico non si connota come l'oggetto primario del procedimento, ma come "mero limite esterno", alla luce del quale occorre verificare la compatibilità della domanda del dipendente con le contrarie esigenze di servizio che, qualora ritenute sussistenti, vanno puntualmente specificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/04/2006 n. 1964; Cons. Stato, Sez. VI, 4/06/2004 n. 3164; Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2831; TAR Abruzzo, Pescara, 22/05/2003 n. 536; TAR Sicilia, Palermo; 11/02/2003 n. 169);

Considerato, altresì, che a fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare alla P.A. in materia di trasferimento ex art. 398 RGA, l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile dall’interessato rimane l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego, che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli Uffici interessati dal trasferimento, sulla base di parametri oggettivi, anche numerici, certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo a gravi carenze di organico, poiché ciò renderebbe oscuro l’iter logico ed istruttorio seguito dalla P.A. nel caso concreto ed astrattamente rigettabili un numero indefinito di domande;

Rilevato che, ai sensi della disposizione richiamata, il ricorrente ha chiesto di essere trasferito dalla Stazione OMISSIS (FG) al Comando Provinciale di Lecce, allegando fra le altre ragioni giustificative della domanda, le condizioni di salute di entrambi i genitori e corredando l’istanza con la documentazione medica attestante le relative patologie, nonché la necessità di assicurare “una presenza fattiva in qualità di genitore” della propria figlia minore;

Considerato, alla luce delle dette coordinate ermeneutiche, che l’impugnato provvedimento reso in data 2.8.2017 non soddisfa i parametri di legittimità sopra delineati, nella parte in cui pone a fondamento del diniego la sussistenza, espressa in termini generici, di “ineludibili esigenze di organico e di servizio” e una “situazione globale di sottodimensionamento” del personale in servizio presso il Comando Provinciale di Foggia, non risultando esplicitata in maniera chiara ed oggettiva una scopertura tale da giustificare - all'esito della necessaria operazione di bilanciamento di interessi di entrambe le parti - un giudizio di prevalenza delle esigenze organizzative rispetto a quelle di tutela della situazione personale e familiare del militare;

Rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, sicché le valutazioni espresse in merito all’opportunità dello spostamento del militare risultano insuscettibili di riscontro e non apprezzabili nella loro congruenza;

Rilevato, altresì, che non risulta, dalle motivazioni rappresentate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, che la stessa abbia minimamente preso in considerazione la più urgente tra le ragioni esplicitate nell’istanza di trasferimento da parte del militare, ovvero la gravità dello stato di salute di entrambi i genitori, circostanza opportunamente documentata, ma sulla quale il Comando non esprime alcuna valutazione;

Rilevato, infine, che anche sull’esigenza di ricongiungimento familiare, valore cui l’ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente (v. in tema di ricomposizione dell'unità familiare e di esercizio della funzione genitoriale, l’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in tema di pubblico impiego e la circolare nr. 944001-1/T7-4/Pers Mar. del 3/11/2005 per il personale dell’Arma dei Carabinieri), l’Amministrazione non esprime il necessario giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente;

Considerato, peraltro, che il pregresso trasferimento presso la Stazione OMISSIS (FG) - pur costituendo un avvicinamento del ricorrente dalla sede originariamente occupata presso il Comando regionale Lombardia - appare essere stato in concreto un provvedimento latamente contraddittorio rispetto alla possibilità, tramite esso, di offrire una occasione di ricongiungimento familiare e un miglior contemperamento delle esigenze di vita e di lavoro dell’interessato;

Considerato che, in ragione delle considerazioni che precedono ed in particolare in relazione al deficit motivazionale e alla contraddittorietà del provvedimento impugnato, le doglianze del ricorrente appaiono fondate, e che, pertanto, il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento del provvedimento in oggetto;

Considerato, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri





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kissman
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da kissman »

buongiorno, è il mio primo accesso al forum...
sono un neo Carabiniere sebbene abbia 27 anni di servizio come ex forestale.
Il 26 gennaio 2017 ho inoltrato istanza di trasferimento ed ho atteso fino al 12/12/17 quando ho ricevuto il preavviso di diniego. L'ultimo dei 10 gg utili per le "controdeduzioni", ho inoltrato le memorie, ossia il 22/12/2017. Sapreste indicarmi quanti giorni ha l'amministrazione per notificarmi il provvedimento finale, quindi dal 22/12/17?
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

Il TAR accoglie il ricorso del collega CC. nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

- trasferimento per l’avvicinamento al figlio minorenne o, in subordine, per l’avvicinamento alla convivente more uxorio,

- il rapporto di coniugio ha un certo valore.

Il TAR precisa

1) - Le circolari non hanno carattere normativo o provvedimentale, ma semplicemente di indirizzo, senza possibilità di imporre limitazioni o decadenze o di comminare inammissibilità (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 311/2020). Di conseguenza, accedere alla tesi che il rapporto di coniugio sia essenziale significa introdurre una distinzione fra situazioni non prevista a livello normativo.

2) - Al contempo, la presenza di un figlio è di per sé sola sufficiente a concretizzare quelle esigenze familiari invocate dal ricorrente, escludendo ormai il nostro ordinamento qualsivoglia differenziazione tra figli nati all’interno o fuori del matrimonio.

3) - Il ricorso viene pertanto accolto, e per l’effetto il provvedimento impugnato viene annullato, disapplicando, per quanto di ragione, la circolare che subordini l’accoglimento dell’istanza all’esistenza di un rapporto di coniugio.
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da marcello.bragagnolo »

gino59 ha scritto: gio feb 25, 2016 5:35 pm
Diabolikus ha scritto:Caro collega,

Ti ringrazio immensamente per il plauso e le belle nonchè gentili parole che hai speso per ME.

Nel mio piccolo, come tanti su questo forum, cerco sempre di contribuire e di essere utile al prossimo, sebbene mi sia assentato da diverso tempo a causa di alcuni episodi di scarsa considerazione e degli interventi di alcuni utenti "mordi e fuggi" che non si sono neanche degnati di ringraziare per la risposta ricevuta.

Ogni tanto faccio un salto da queste parti (come adesso), ma mi limito solo a leggere qualche news, anche in considerazione del fatto che il tempo per scrivere è sempre più tiranno e la stanchezza comincia a farsi sentire.

Grazie ancora.
==================Ben ritrovato=================================
Un fratreno abbraccio.

Buonasera a tutti, sapete consigliarmi un avvocato tosto per affrontare un ricorso al rigetto per il ricongiungimento familiare 398 rga con bambina appena nata? Vi ringrazio e un abbraccio forte

Diabolikus.
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da mauri64 »

Salve Marcello sei stato carente di informazioni, grado rivestito, anni di servizio e luogo di residenza ecc.

Saluti
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