ricongiungimento familiare.

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angeloemena

ricongiungimento familiare.

Messaggio da angeloemena »

Salve a tutti. Volevo qualche sapere da qualche anziano o da chi è più preparato di me come fare per il ricongiungimento.
La mia ragazza lavora come segretaria presso la fabbrica dello zio.
Io sono in ferma volontaria in liguria al mio secondo anno da cc.
Non siamo ancora sposati a causa della distanza tra napoli genova, ma se appunto esiste questa possibilità non esitiamo a farlo.
Come fare?
Ringrazio tutti in anticipo per le risposte.


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Diabolikus
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da Diabolikus »

Ti posto il link di un topic anologo ove è stata fornita risposta allo stesso tuo quesito.

Saluti.

Diabolikus.

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... t7522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
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angeloemena

Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da angeloemena »

Diabolikus avevo già letto l'ottima risposta che aveva dato a quel post. Ma la mia situazione è un pò diversa trattandosi io di cc in --ferma volontaria--(perchè nel post due leggi andavo a scontrarsi sul servizio permanente e sul volontario) e lei civile. C'è un reddito minimo? , Bisogna già essere conviventi? , Possono bocciarti la richiesta visto che a napoli ci sono pochi posti? Quanto tempo devo aspettare per una risposta? Conta essere in fv?
Mi fermo qui con le domande per non scocciare troppo :P Grazie e buona giornata a tutto il forum :)
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Diabolikus
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da Diabolikus »

Ho capito vah....hai poca voglia di leggere (e questo non depone a tuo favore - nel tuo interesse ovviamente).

(Dall'altra parte io potrei avere poca voglia di scrivere......)

Anche se il caso di specie era differente dal tuo, all'interno del post citato vi erano comunque i riferimenti alla nota del Com. Gen. relativa ai requisiti per presentare istanza ai sensi del 398 per ricongiungimento familiare.

Visto che vuoi la "frutta sbucciata" eccola qua di seguito (ho capito che hai pochi anni di servizio ma ti assicuro che non troverai molte persone preparate e disponibili a fornirti risposte idonee e qulaificate):

Anche se sei in f.v. puoi presentare istanza ai sensi del n.398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri purchè:

a) Tu e la tua compagna siate sposati (la convivenza non è equiparata in questo caso);
b) tua moglie svolga attività lavorativa subordinata con contratto a tempo "indeterminato" (sono quindi esclusi i casi i cui la coniuge sia titolare di attività commerciale e/o sia libera proffesionista);

Ragion per cui, se lo zio della tua signora ha avuto il buon senso di farle un regolare contratto a tempo "indeterminato", puoi produrre la suddetta istanza.

I termini per la definizione del procedimento sono 180 giorni (ma non ci mettere il pensiero, preparati già a tempi anche più lunghi).

Per quanto riguarda i posti (vacanze organiche) ritengo che Napoli non sia poi così "piena" e quindi sono sicuro che un posticino lo si trovi (ovviamente dovrai anche accontentarti di quello che ti propineranno, che non sarà sicuramente il massimo).

Inoltre l'Arma, nel cercare di conciliare l'interesse del singolo militare e quello della Pubblica Amministrazione (salvare capra e cavoli - per intenderci) dovrà comunque tenere conto di eventuali incompatibilità ai sensi del 393 del R.G.A. (ripreso dal D.lgs. 66/2010) nonchè dell'equilibrio del reparto presso il quale effettuare il movimento.

In poche parole dovrà sicuramente destinarti presso un Comando che non operi sul territorio ove si trova l'azienda dello zio di tua moglie e comunque presso un Comando ove l'eventuale "sovraorganico" non incida negativamente sull'andamento dello stesso a scapito di altri Comandi in "sottoroganico" (cfr. nn.386 - 396 R.G.A. ed art. 97 Cost.).

Spero di essere stato quanto più dettagliato possibile.

Mi auguro che la prossima volta, però, tu profonda un minimo di sforzo in più (sempre nel tuo interesse).

Saluti ed in bocca al lupo.

Diabolikus.
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da angeloemena »

Diabolikus mi spiace che ha scambiato le mie incertezze per strafottenza...
Nel suo post ho trovato davvero una descrizione a misura del mio caso, cosa che non sono riuscito a trovare rimbalzando negli uffici del mio comando.
Questo forum è una guida ideale dove trovare persone qualificate che riescono a risolvere i dubbi e i problemi dei propri utenti.
La ringrazio vivamente del tempo dedicato al mio caso in particolare. Sperando di non incontrare imprevisti su questo cammino. Cordiali saluti.
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da Diabolikus »

Mio caro Angelo,

sono contento di essere stato utile al tuo scopo.

Il mio energico "ammonimento" è dettato esclusivamente dal desiderio di "aprire gli occhi" a coloro che sono in cerca della "verità" che, a quanto pare, anche oggi, sembra essere uno strumento nelle mani di alcuni incompetenti tiranni che se ne servono a proprio piacimento per incutere "terrore psicologico" o comunque "gestire" determinate situazioni.

Attualmente abbiamo la possibilità di consultare on line Leggi, Codici, Circolari e pubblicazioni (ora sempre aggiornate) anche grazie all'area Intranet, senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Pertanto.....leggiamo e documentiamoci........non parliamo per sentito dire e non affidiamoci a chi parla per sentito dire.

Saluti ed in bocca al lupo.

P.S.: Non usare la terza persona.....mi fai sentire VECCHIO. :D
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da angeloemena »

Diabolikus se mi permetti di darti del tu condivido in pieno con la tua replica. Purtroppo è una brutta abitudine tipica dei giovani cc che si affidano ciecamente alla voce del maresciallo o dell' "anziano" o peggio ancora alla cosi detta radio naja....
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da Francesco889 »

Buonasera,
volevo porvi un quesito sul ricongiungimento famigliare, essendo non in S.P. e aver contratto matrimonio con una collega anch'essa non in S.P. entrambi con trasferimento di prima assegnazione in diversi reparti di corpo (io a reggio calabria e lei a trieste) è possibile fare la domanda di ricongiungimento o no? esistono dei requisiti minimi di permanenza?
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

Può essere d'aiuto a qualcuno questa domanda con relativa risposta presso dal Faq area intranet???????

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
URP
) - Avendo instaurato convivenza con una collega attualmente in servizio in altra regione, posso avvalermi dei vigenti benefici concernenti il ricongiungimento familiare?
) - I benefici previsti da questo Comando Generale con la circolare n. 944001-1/T-16/Pers.Mar. del 9 febbraio 2010 (disponibile su questo Portale Leonardo al seguente indirizzo;
per agevolare ulteriormente il ricongiungimento delle famiglie, al momento, riguardano espressamente i “coniugi” e, pertanto, non possono essere invocati da chi non è legato da vincolo matrimoniale.

La circolare di cui sopra richiamata la potete trovare in area intranet.
panorama
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

Ottima sentenza del Tar di Milano in favore del collega CC.

Nella sentenza si parla dell'art. 398 RGA e dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001
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1) - Va invece riconosciuto il danno morale da lesione del diritto costituzionalmente garantito all’esercizio della potestà genitoriale, da ritenersi presuntivamente sussistente nelle difficili modalità di svolgimento dello stesso, a fronte della possibilità di un trasferimento del militare in sede prossima all’abitazione del minore, e dell’impossibilità di analogo trasferimento da parte della moglie del sig. OMISSIS, per motivi lavorativi.

2) - Tale danno è da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. in € 500,00 per ogni mese di assenza del padre dal tetto coniugale, non giustificata da un comportamento legittimo dell’amministrazione.
Considerando dunque che dalla pronuncia cautelare di primo grado all’esecuzione di essa sono trascorsi circa cinque mesi, il danno morale accertato può essere liquidato in complessivi € 2.500,00, già rivalutati all’attualità, cui andranno sommati gli interessi legali, dalla pronuncia fino al soddisfo.

Il resto leggetelo qui sotto.
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11/07/2014 201401811 Sentenza 1


N. 01811/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti G. N. e N. B., con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Serbelloni, 7

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti di
Legione Carabinieri Lazio - Stazione di OMISSIS

per l'annullamento
- della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. ….. del 30 gennaio 2013, notificata in data 19.2.2013, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell’arma dei carabinieri per il “ricongiungimento dal coniuge lavoratore”,
- nonché della nota del Comando Generale prot. n. …… del 23.2.2013, notificata in data 16.3.2013, con cui è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001,
atti impugnati con il ricorso introduttivo;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e per il riconoscimento del diritto del ricorrente al trasferimento, con condanna dell'Amministrazione a provvedere.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 maggio 2013 il sig. G. B., Carabiniere all’epoca della domanda in servizio effettivo presso il comando della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, chiedeva l’annullamento degli atti di cui in epigrafe e il riconoscimento del suo diritto al trasferimento, con condanna dell’amministrazione a provvedere.

Si costituiva il Ministero convenuto, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva la domanda cautelare, e, successivamente, un’istanza interlocutoria di accesso agli atti.

All’esito della prima udienza pubblica di trattazione, la Sezione pronunciava sentenza non definitiva, accogliendo soltanto una delle domande processuali contenute nel ricorso.

Dopo il deposito di motivi aggiunti da parte del sig. OMISSIS, la causa veniva, infine, trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014.

Preliminarmente, il Collegio osserva che il diniego di trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 è stato annullato con la sentenza non definitiva n. 2786/2013 emessa in questo stesso giudizio, e che l’amministrazione ha compiutamente eseguito il dictum di tale pronuncia, disponendo la riassegnazione temporanea del Carabiniere OMISSIS presso la Stazione di OMISSIS fino al compimento del terzo anno di vita del figlio.

Resta dunque da esaminare la domanda di annullamento dell’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, e l’ulteriore domanda risarcitoria introdotta con i motivi aggiunti.

Con riferimento alla domanda di annullamento (e alla connessa richiesta di riconoscimento del diritto al trasferimento), occorre preliminarmente osservare che dagli atti non risulta che l’amministrazione resistente abbia adempiuto all’ordine del Tribunale di consentire al ricorrente l’accesso alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, di modo che il Collegio deve pronunciarsi, per ragioni di assolvimento e riparto dell’onere della prova, oltre che di economia processuale, dando per acquisito, anche in ossequio al disposto di cui all’art. 116, comma 2 c.p.c., che tali documenti non costituiscano di per sé una ragione sufficiente per negare al sig. OMISSIS l’agognato trasferimento.

Venendo dunque ad esaminare il solo materiale probatorio risultante dagli atti di causa, è del tutto evidente che il diniego operato dall’amministrazione si palesi come immotivato, o comunque solo apparentemente motivato.

A fronte di un’ampia discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento militare al Ministero in materia di ricongiungimento familiare, è chiaro tuttavia che l’unico strumento di controllo di legalità esercitabile dal ricorrente sia l’analisi della motivazione del provvedimento di diniego.

Tale motivazione avrebbe dovuto quanto meno mettere a confronto le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e di disponibilità negli organici coinvolti, offrendo numeri e valutazioni certe, e non un generico richiamo “a situazioni di organico e servizio dei Comandi interessati alla movimentazione”, il che rende davvero imperscrutabile il percorso logico ed istruttorio seguito dall’amministrazione.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato, mentre non è possibile allo stato riconoscere il diritto al trasferimento del ricorrente e conseguentemente condannare ad un facere l’amministrazione, in virtù del residuo margine di discrezionalità che ancora resta in capo al Ministero ad esito della presente pronuncia.

L’amministrazione resistente, invero, potrà ancora opporre al ricorrente valutazioni negative in ordine al richiesto trasferimento, ma solo se queste siano basate su dati comprovati e resi ostensibili, specie con riferimento alle piante organiche delle Legioni interessate e alla politica di trasferimento adottata per casi analoghi.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per illegittimo diniego di trasferimento (o comunque per ritardato trasferimento), occorre distinguere tra le due diverse posizioni afferenti ai provvedimenti impugnati.

Con riguardo all’illegittimità del diniego del trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs.n. 151/2001, non sussiste l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione, nel periodo intercorrente dall’adozione del provvedimento fino alla pronuncia cautelare di questa Sezione.

L’atto di diniego è stato, infatti, adottato in un contesto giurisprudenziale in cui sussisteva ancora incertezza sull’applicabilità diretta dei benefici previsti dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 alle Forze armate, ed è stato motivato proprio sulla scorta di un’interpretazione restrittiva della norma che lo stesso Consiglio di Stato aveva in passato avallato.

Soltanto a decorrere dal deposito della sentenza n. 3683 del 2013 del Giudice amministrativo di secondo grado (successiva all’adozione del provvedimento impugnato) tale interpretazione restrittiva può considerarsi sostanzialmente abbandonata, alla luce della contemporanea evoluzione della giurisprudenza in materia di art. 33 della L. n. 104/2010, così che per gli atti amministrativi adottati in precedenza ricorre una tipologia di errore scusabile (cambio/incertezza di giurisprudenza) in grado di esimere da responsabilità l’amministrazione resistente.

Non risulta invece scusabile il comportamento tenuto dal Ministero tra la data di pronuncia dell’ordinanza cautelare del Giudice di primo grado (29 maggio 2013) e la data di trasferimento interinale del Carabiniere OMISSIS (8 novembre 2013).

Lo scopo del provvedimento cautelare è proprio quello di riparare con urgenza un torto riconosciuto, seppure con profili di verosimiglianza, dal Giudice, in modo che non derivino ulteriori conseguenze negative dal comportamento illegittimo tenuto dall’amministrazione, sicché è destituito di ogni fondamento l’argomento addotto dalla difesa dell’amministrazione, secondo cui sarebbe legittimo aspettare, prima di provvedere, la pronuncia cautelare del Giudice di secondo grado.

Ciò significherebbe vanificare del tutto la tutela urgente offerta dall’ordinamento con l’istituzione del Tribunale amministrativo Regionale, dato che, normalmente, e così anche nel caso di specie, possono trascorrere anche svariati mesi prima che si formi il giudicato cautelare.

Il ritardo con cui il Ministero ha disposto il trasferimento a titolo provvisorio del ricorrente, a seguito dell’ordinanza cautelare del Tribunale, è dunque da qualificarsi come un comportamento non solo illegittimo, ma anche inescusabile.

A fronte dell’acclarata illiceità di tale condotta, il ricorrente ha depositato, per provare il danno subito, documenti relativi alla movimentazione della sua situazione contabile e a singoli pagamenti effettuati con moneta elettronica (tutti relativi all’acquisto di voli aerei).

Oltre al risarcimento del danno patrimoniale, ha altresì chiesto il ristoro del danno morale derivante da mancato, effettivo, esercizio della potestà genitoriale, in relazione alla sua presenza non continuativa nella casa coniugale nel corso del primo anno di vita del minore.

Il Collegio ritiene che, pur essendo astrattamente risarcibili le poste legate agli spostamenti sul territorio nazionale per adempiere al proprio diritto-dovere di padre, non sia stata fornita, nel caso in esame, la prova del danno patrimoniale invocato, in quanto sia gli estratti conto presentati che le singole operazioni di pagamento non fanno riferimento specifico al percorso da effettuare per raggiungere la casa coniugale dalla sede di servizio e non individuano le date in cui i viaggi si sarebbero effettivamente svolti.

Va invece riconosciuto il danno morale da lesione del diritto costituzionalmente garantito all’esercizio della potestà genitoriale, da ritenersi presuntivamente sussistente nelle difficili modalità di svolgimento dello stesso, a fronte della possibilità di un trasferimento del militare in sede prossima all’abitazione del minore, e dell’impossibilità di analogo trasferimento da parte della moglie del sig. OMISSIS, per motivi lavorativi.

Tale danno è da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c. in € 500,00 per ogni mese di assenza del padre dal tetto coniugale, non giustificata da un comportamento legittimo dell’amministrazione.

Considerando dunque che dalla pronuncia cautelare di primo grado all’esecuzione di essa sono trascorsi circa cinque mesi, il danno morale accertato può essere liquidato in complessivi € 2.500,00, già rivalutati all’attualità, cui andranno sommati gli interessi legali, dalla pronuncia fino al soddisfo.

Con riguardo invece all’illegittimità del diniego del trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri (sotto specie di ricongiungimento familiare), l’unico profilo risarcitorio esaminabile, allo stato, è quello afferente al ritardo nell’emissione di tale provvedimento, residuando tuttora, come sopra precisato, un margine di discrezionalità dell’amministrazione nella decisione definitiva.

Sostiene il ricorrente che l’amministrazione avrebbe violato il termine di 180 giorni previsto per la decisione sulla domanda di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale su citato, avendo comunicato i motivi ostativi all’accoglimento di tale domanda, inoltrata in data 29 ottobre 2011, soltanto nel mese di dicembre 2012.

La difesa dell’amministrazione non ha contestato questa ricostruzione dei fatti, che peraltro è pacificamente desumibile anche dagli atti di causa.

Fermo restando che, nel caso di specie, risulta evidente un ritardo procedimentale, occorre peraltro stabilire se e a quale titolo sia risarcibile tale ritardo.

Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui anche il tempo costituisce un bene della vita, astrattamente risarcibile a prescindere dall’accertamento della spettanza del provvedimento favorevole.

Invero, il bene “tempo” si correla alla libera determinazione, da parte del privato, dell’assetto dei suoi interessi, ed essendo calibrato sui tempi certi del procedimento è potenzialmente pregiudicato dai ritardi dello stesso.

Da un punto di vista strettamente normativo, tale interpretazione, per la verità nata in relazione a contenziosi che coinvolgevano operatori economici, appare suffragata dall’introduzione dell’art. 2-bis, comma 1, nella L. n. 241/1990, che ha superato la logica della risarcibilità condizionata all’accertamento della spettanza del bene della vita.

Il Collegio ritiene peraltro di aderire, altresì, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il privato deve dare prova specifica degli elementi costitutivi della fattispecie (da ricondursi nell’alveo dell’art. 2043 c.c.) e dei danni subiti, senza che sia dato ingresso, di regola, alla valutazione equitativa del pregiudizio.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato né tanto meno provato alcuna circostanza di fatto precisa in relazione al danno asseritamente subito, per cui il risarcimento del pregiudizio da ritardata conclusione del procedimento de quo va senz’altro negato.

Il ricorso è dunque da accogliere parzialmente, nei limiti e nei termini appena descritti, con spese complessive del giudizio che seguono la soccombenza prevalente e che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:

annulla la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. ….. del 30 gennaio 2013, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento ex art. 398 del regolamento generale dell’arma dei carabinieri per il “ricongiungimento dal coniuge lavoratore”;

condanna l’amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi fino al soddisfo, nei termini di cui in motivazione;
respinge le ulteriori domande processuali.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da panorama »

per orientamento
-------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500467 - Public 2015-02-16 -


Numero 00467/2015 e data 16/02/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 19 novembre 2014

NUMERO AFFARE 00561/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, previa sospensiva, dal Carabiniere scelto in S.P. -OMISSIS- avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha determinato il non accoglimento dell’istanza di trasferimento dal reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri-OMISSIS-.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Esaminati gli atti ed udito il relatore - estensore, Consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:

Il Carabiniere Scelto in s.p., effettivo presso il Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- presentava istanza di trasferimento – ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri – alla Legione Carabinieri-OMISSIS-, presso il locale Comando Legione o Comando Provinciale, oppure presso il Comando Compagnia di -OMISSIS-

A sostegno della richiesta di trasferimento in parola, il richiedente faceva presente:

− di aver contratto un mutuo per l’acquisto di una casa sita a-OMISSIS-, con rata molto gravosa;
− che i genitori versano in difficoltà economiche, dovute all’esposizione debitoria del padre per la realizzazione di un’attività commerciale, poi chiusa per fallimento, e al collocamento della madre in cassa integrazione;
− che, a causa della distanza della sede di servizio, non può programmare il matrimonio con la futura consorte.

Il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, fa presente che il Comando Provinciale di -OMISSIS-, Reparto Operativo, aveva espresso parere favorevole all’accoglimento “significando che i motivi addotti appaiono meritevoli di considerazione e che la forza organica e presente alla Centrale Operativa è in atto sufficiente al regolare espletamento dell’attività di servizio”. Anche il Comando Provinciale di -OMISSIS- della Legione Carabinieri -OMISSIS- esprimeva parre favorevole “condividendo le motivazioni del Comandante in s.v. del Reparto Operativo”.

Tuttavia, il -OMISSIS-, il Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- esprimeva parere contrario al trasferimento del ricorrente, “atteso che le motivazioni addotte non sono attinenti a comprovate problematiche di natura sanitaria, come previsto dalla circolare del Comando Generale n. -OMISSIS-
Il -OMISSIS-, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha prospettato all’interessato la possibilità di accoglimento della sua istanza di trasferimento, limitatamente ad un reparto del Gruppo Carabinieri di -OMISSIS-, previa presentazione di istanza in tal senso.

Il 16 aprile 2012, il ricorrente rappresentava di non gradire la suddetta proposta di assegnazione (non risolutiva, a parere dello stesso, delle problematiche illustrate), e, contestualmente, rappresentava l’aggravarsi della situazione economica della sua famiglia, nonché l’avverarsi di nuovi problemi legati alla salute psicofisica del padre del ricorrente affetto da “ OMISSIS”, allegando, a tal uopo, documentazione medica, i cui motivi sono stati valutati “poco rilevanti” ai fini del trasferimento definitivo richiesto dalla Direzione di Sanità.

A seguito di tali atti, il Comando Generale, dopo aver preavvisato al militare i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ed averne valutato le conseguenti osservazioni, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ha determinato il non accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente.

Avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha determinato il non accoglimento dell’istanza di trasferimento dal Reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri-OMISSIS-, nonché avverso ogni atto presupposto, connesso e conseguente, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti motivi di legittimità.

1. Violazione e/o erronea applicazione degli art. 1 della legge n. 100/1987, art. 4 della legge n. 498/1992, art. 17 legge n. 266/1999, artt. 2 e 13 della legge n. 86/2001. Violazione e/o erronea applicazione del n. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 165 e 845 del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1040 del D.P.R. n. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”. Eccesso di potere. Assenza e/o carenza di motivazione. Violazione del principio di imparzialità, di adeguatezza, di proporzionalità e di ragionevolezza. Incongruità ed illogicità manifesta.

2. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 21-nonies della legge n. 241/1990. Incongruità, incompletezza, contraddittorietà, inesattezza ed inidoneità della motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi in esso dedotti di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 Cost. per disuguaglianza e disparità di trattamento. Omessa comparazione tra interesse pubblico e privato.

Omessa ponderazione della fattispecie. Eccesso di potere per illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione. Difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento.

Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che l’Autorità procedente abbia (i) giudicato poco rilevanti le patologie di cui soffrono i genitori, per il fatto di non averle valutate in relazione alla loro causa effettiva, ovvero alla condizione di disagio economico in cui gli stessi versano, (ii) opposto al suo trasferimento, in maniera generica e contraddittoria, esigenze di organico e di servizio, che non rilevano da tutti i pareri della scala gerarchica.

A parere del ricorrente, inoltre, il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento in parola non risulta adeguatamente motivato, non potendosi agevolmente stabilire non solo quale sia stato l’iter logico seguito, ma anche quali siano state le ragioni che hanno influenzato la determinazione adottato.

L’Amministrazione reputa infondate le eccezioni sollevate dalla controparte, sia con riferimento alla presunta violazione di legge, sia in relazione al paventato eccesso di potere.

Sotto il primo profilo, osserva che molte delle norme indicate dal ricorrente come oggetto di violazione da parte dell’Amministrazione non sono pertinenti al caso in esame, in quanto riferite ad altre fattispecie (tra cui, trattamento economico del personale trasferito, ex L. n. 100/87 e L. n. 86/01; trasferimento del coniuge del militare dipendente dalla P.A., ex L. n. 266/99; manovre correttive di finanza pubblica, ex L. n. 498/1992; organizzazione Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e attribuzioni dei relativi Vertici, ex artt. 34,165 e 845 del D.Lgs. 15 marzo 2010. n. 66).

Aggiunge che il provvedimento impugnato è stato adottato entro i termini prescritti dall'art. 1040 del D.P.R. 15 marzo 2010. n. 90, decorrenti dalla data del preavviso di rigetto, e nel pieno rispetto delle garanzie partecipative al procedimento, ampiamente esercitate dal l'interessato.

Rispetto invece alle doglianze sull'eccesso di potere, osserva che l'istruttoria svolta a sostegno del provvedimento impugnato è stata incentrata su tutti i possibili dati rilevanti ai fini della decisione, in un’ottica di equa comparazione degli interessi e in piena coerenza con i requisiti della logicità, congruità e completezza.

In merito, l’Amministrazione fa presente che, ai fini del trasferimento ad altra sede di servizio, il n. -OMISSIS- consente di derogare ai prescritti periodi di permanenza e di servizio al reparto e di operare al di fuori della pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda, in presenza di “fondati e comprovati motivi" che legittimano l’adozione di un provvedimento d'eccezione.

Il trasferimento in deroga non è tuttavia governato da meri automatismi, permanendo, anche in questo caso, l’obbligo, per l’Amministrazione, di valutarne l'impatto sulle incomprimibili esigenze di servizio. In altri termini, è pur vero che nei trasferimenti a domanda l'interesse pubblico opera come '‘limite esterno di compatibilità", ma è altrettanto certo ed incontrovertibile che le esigenze organizzative e di servizio che spingono l'A.D. al diniego di trasferimento prevalgono sulle aspettative personali e di famiglia dell'interessato.

Rispetto, invece, alle censure sulla motivazione, l’Amministrazione osserva che il provvedimento impugnato illustra compiutamente, sia per relationem sia in forma diretta, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione finale.

Il frasario all’uopo utilizzato è adeguato allo scopo, dal momento che le esigenze di organico e di servizio ostative al trasferimento del militare, eccepite come generiche ed immotivate, non si prestano, per loro intrinseca natura, ad una discorsiva enunciazione, poiché afferenti ad una complessa e mutevole serie di elementi (sicurezza, ordine pubblico, ecc.) che non sono documentalmente ostensibili, né accessibili, ai sensi degli artt. 1048 e 1049 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Aggiunge, infine, che il riferimento fatto dal ricorrente ai pareri della scala gerarchica (cit. all. 3 e 4) è del tutto inconferente, in quanto le esigenze di organico e di servizio di questa Amministrazione possono essere apprezzate solo con visione globale delle esigenze, motivo per cui solo i livelli centrali della linea gerarchica possono valutare globalmente tutte le esigenze pubbliche e provate coordinandole su scala nazionale” (Cons. di Stato, n. 2991/2007).

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

A mente dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri “I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento – per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere”.

La norma, tuttavia, se consente di prescindere dal periodo di permanenza di almeno quattro anni in uno dei reparti o comandi da cui si desidererebbe essere trasferiti, non esclude che nell’esaminare la richiesta dell’aspirante al trasferimento l’Amministrazione possa – ed anzi debba – tener conto anche delle esigenze di servizio, nel valutare la fondatezza dei comprovati motivi addotti a sostegno della relativa domanda, così conciliando le proprie esigenze organizzatorie con quelle private invocate dal dipendente a giustificazione della richiesta di trasferimento.

Risulta dagli atti del procedimento che già in sede di preavviso di rigetto dell’istanza di trasferimento di cui al fg. prot. n. -OMISSIS-, notificata all’interessato in data -OMISSIS-, l’Amministrazione abbia puntualmente preavvisato al militare i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, essenzialmente riconducibili:

− al giudizio espresso dalla Direzione di Sanità, che ha valutato “poco rilevanti” le motivazioni sanitarie addotte per il trasferimento richiesto;
− all’indisponibilità del militare all’assegnazione ad un reparto nell’ambito del Gruppo CC di -OMISSIS-;
− motivi di organico e servizio del Comando ove è effettivo l’interessato;
− alla situazione generale che non configura quei fondati e comprovati motivi che consentono l’adozione di un provvedimento d’eccezione.

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, quivi impugnato, ha opportunamente esaminato le relative osservazioni dell’interessato, ma ha ritenuto prevalenti le esigenze dell’Amministrazione, determinando il non accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente.

Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio di motivazione.

È evidente come l’istanza di trasferimento sia stata correttamente valutata, sin dall’inizio, in relazione all’art. -OMISSIS- Nella cornice di detto articolo e all’esito di un attento bilanciamento degli interessi, sono state riconosciute prevalenti le esigenze istituzionali rispetto a quelle del militare, restando così impedita l’adozione dell’auspicato provvedimento d’eccezione. Ai sensi del n. -OMISSIS-, le superiori esigenze di servizio costituiscono il “limite sterno di compatibilità” dei trasferimenti a domanda, coerentemente con l’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo il quale “nell’esercizio del potere organizzatorio finalizzato all’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sia con riferimento alla sussistenza delle esigenze di servizio, sia nel rapporto tra queste e le esigenze personali degli interessati (cfr. parere n. -OMISSIS-)”.

L’Amministrazione ha, dunque, adeguatamente e correttamente valutata la richiesta di trasferimento del ricorrente alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 398 del R.G. dell’Arma, pervenendo ad una conclusione che, nei limiti del sindacato di legittimità consentito in questa sede, sfugge alle censure di eccesso di potere dedotte dal ricorrente straordinario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, essendo risultate infondate tutte le censure di violazione e falsa applicazione di legge e di principi costituzionali, nonché di eccesso di potere formulate dal ricorrente col ricorso in esame, quest’ultimo non trova possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato, con assorbimento della sospensiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di parti o di persone comunque citate nel provvedimento, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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Re: ricongiungimento familiare.

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per meglio lumeggiare sulla particolare situazione posto qui questa sentenza, visto che i comandi si ostinano alla collaborazione col personale.
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Il TAR di Bologna precisa:

1) - Nella fattispecie, se le tabelle organiche rientrano tra le tipologie di documenti sottratti all’accesso dalle suindicate disposizioni, che le menzionano espressamente, nessuna attinenza con le stesse, e con le altre tipologie menzionate, hanno invece gli atti di trasferimento individuali, per cui in questi limiti la domanda di accesso può essere accolta.

Leggete tutto il resto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500856, - Public 2015-10-12 -


N. 00856/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00285/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2015, proposto da:
V. F., rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Ballabio, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro
Ministero della Difesa;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 665/4-2014 avente ad oggetto il diniego all'istanza di accesso presentata dal ricorrente ai sensi della L. 241/90;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;
e la declaratoria, previo accertamento, del diritto di accesso con conseguente ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116 del C.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori Gian Luca Ballabio e Uliana Casali;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente V. F., brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, riferisce di avere richiesto il trasferimento dalla Compagnia di OMISSIS alla Legione Campania, prima in data 4.1.14 per avvicinamento al coniuge (ivi residente ed occupato a tempo indeterminato) ex art. 398 del Regolamento generale dell’Arma, poi in data 8.10.14 ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in quanto genitore di figlio minore di tre anni.

La prima domanda è stata respinta il 26/2/2015, mentre la seconda, tuttora pendente, è già stata riscontrata con preavviso di diniego del 28.11.14, adducendo in entrambi i casi carenza organica del Comando di appartenenza in confronto alla completezza dell’organico della Campania.

Con l’odierno ricorso il OMISSIS chiede quindi accesso (già negatogli con atto 13.3.15 contestualmente impugnato) alle tabelle degli organici dell’Arma ed ai movimenti di personale in entrata e uscita da Campania ed Emilia Romagna nell’ultimo triennio nel ruolo B.A.C., risultandogli disposti trasferimenti verso sedi campane.

E’ infondato il primo motivo di diniego opposto dall’Arma alla domanda di accesso, in quanto quest’ultima non ha affatto finalità esplorative, cioè non è preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione di appartenenza, bensì ad una verifica, puntualmente ed esattamente circoscritta e delimitata dall’interesse del richiedente al trasferimento, sulla effettività delle esigenze organiche oppostegli.

Per quanto riguarda invece la inostensibilità, ex artt. 1048 e 1049 del DPR 90/2010 in relazione all’art. 24 c. 4 della legge 241/90, delle tabelle ordinative organiche, della struttura ordinativa e delle dotazioni organiche di personale, mezzi, armamenti e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma, lo stesso ricorrente riconosce (cfr. pag. 4) che il diritto di accesso può essere limitato in ipotesi legislativamente predeterminate, per cui non giova invocare la generica prevalenza dell’accesso a scopi difensivi (principio peraltro enucleato dalla prevalente giurisprudenza in relazione alle contrapposte esigenze di riservatezza e non in relazione all’interesse alla sicurezza nazionale ex art. 24, c. 4, legge 241/90) in presenza di siffatte ipotesi.

Nella fattispecie, se le tabelle organiche rientrano tra le tipologie di documenti sottratti all’accesso dalle suindicate disposizioni, che le menzionano espressamente, nessuna attinenza con le stesse, e con le altre tipologie menzionate, hanno invece gli atti di trasferimento individuali, per cui in questi limiti la domanda di accesso può essere accolta.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve ordinarsi all’Amministrazione l’esibizione, e il rilascio di copia, dei movimenti individuali di personale BAC in entrata e in uscita dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna, disposti a partire dalla data di presentazione (4 gennaio 2014) della prima domanda di trasferimento del ricorrente.

Spese compensate per reciproca e parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di provvedere come in motivazione entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2015
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Re: ricongiungimento familiare.

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fa seguito alla sentenza del Tar di cui sopra.
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diniego accesso a documenti in relazione alle tabelle degli organici dell'arma ed ai movimenti del personale nell'ultimo triennio.

ex art. 398 del Regolamento generale dell’Arma, + ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in quanto genitore di figlio minore di tre anni.

ex artt. 1048 e 1049 del DPR 90/2010 in relazione all’art. 24 c. 4 della legge 241/90.

L'Amministrazione (Arma dei CC.) perde l'appello.
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Il CdS precisa quanto segue:

1) - Come è agevole riscontrare, la specifica ipotesi di cui all’odierno processo (elenco trasferimenti disposti in entrata e uscita da Campania ed Emilia Romagna ) non rientra nella elencazione tassativa (la regola, come è noto, è che l’accesso deve essere consentito, salvi specifici divieti di legge) di cui alle citate norme.

2) - La legislazione in materia di accesso, oltre a soddisfare un generale requisito di trasparenza, “mira” a ridurre il contenzioso, evitando la deteriore prassi del passato, in virtù delle quale la parte istante era “obbligata” a proporre il ricorso, senza avere in precedenza potuto delibare in ordine alla compiuta consistenza delle proprie ragioni.

3) - Ciò determinava un aumento esponenziale del contenzioso, e, soprattutto, creava la condizione per cui venivano proposte impugnazioni che – ove la parte istante avesse potuto conoscere gli atti su cui si era fondata la statuizione reiettiva dell’Amministrazione- non sarebbero state presentate.

4) - Con la conseguenza che la legittimazione all' accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell' accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.”).

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600489
- Public 2016-02-08 -


N. 00489/2016REG.PROV.COLL.
N. 10548/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10548 del 2015, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

contro
V. F., non costituitosi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. dell’ EMILIA-ROMAGNA –Sede di BOLOGNA- SEZIONE I n. 00856/2015, resa tra le parti, concernente diniego accesso a documenti in relazione alle tabelle degli organici dell'arma ed ai movimenti del personale nell'ultimo triennio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il Consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellante l’Avvocato dello Stato Coaccioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale dell’ Emilia Romagna – Sede di Bologna – ha scrutinato il ricorso proposto dalla odierna parte appellata V. F., teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 665/4-2014 avente ad oggetto il diniego all'istanza di accesso presentata ai sensi della L. 241/90 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale e la declaratoria, previo accertamento, del diritto di accesso con conseguente ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116 del C.p.a..

V. F., brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, aveva fatto presente di avere richiesto il trasferimento dalla Compagnia di OMISSIS alla Legione Campania, prima in data 4.1.14 per avvicinamento al coniuge (ivi residente ed occupato a tempo indeterminato) ex art. 398 del Regolamento generale dell’Arma, poi in data 8.10.14 ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 in quanto genitore di figlio minore di tre anni.

La prima domanda era stata respinta il 26/2/2015, mentre la seconda, era già stata riscontrata con preavviso di diniego del 28.11.14, adducendo in entrambi i casi carenza organica del Comando di appartenenza in confronto alla completezza dell’organico della Campania.

Egli aveva quindi chiesto l’ accesso (già negatogli con atto 13.3.15 contestualmente impugnato) alle tabelle degli organici dell’Arma ed ai movimenti di personale in entrata e uscita da Campania ed Emilia Romagna nell’ultimo triennio nel ruolo B.A.C., risultandogli disposti trasferimenti verso sedi campane.

Il Tar ha soltanto in parte accolto il mezzo, alla stregua del seguente iter motivo.

Ha anzitutto dichiarato infondato il primo motivo di diniego opposto dall’Arma alla domanda di accesso, in quanto quest’ultima non aveva affatto finalità esplorative, o ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione di appartenenza, bensì ad una verifica, puntualmente ed esattamente circoscritta e delimitata dall’interesse del richiedente al trasferimento, sulla effettività delle esigenze organiche oppostegli.

Per quanto riguardava invece la inostensibilità, ex artt. 1048 e 1049 del DPR 90/2010 in relazione all’art. 24 c. 4 della legge 241/90, delle tabelle ordinative organiche, della struttura ordinativa e delle dotazioni organiche di personale, mezzi, armamenti e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma, lo stesso originario ricorrente aveva riconosciuto (cfr. pag. 4) che il diritto di accesso poteva essere limitato in ipotesi legislativamente predeterminate: non giovava invocare la generica prevalenza dell’accesso a scopi difensivi (principio peraltro enucleato dalla prevalente giurisprudenza in relazione alle contrapposte esigenze di riservatezza e non in relazione all’interesse alla sicurezza nazionale ex art. 24, c. 4, legge 241/90) in presenza di siffatte ipotesi.

Nella fattispecie – ad avviso del Tar - se le tabelle organiche rientravano tra le tipologie di documenti sottratti all’accesso dalle dette disposizioni ( che le menzionavano espressamente) nessuna attinenza con le stesse, e con le altre tipologie menzionate, avevano invece gli atti di trasferimento individuali.

Ad avviso del primo giudice, quindi, in questi limiti la domanda di accesso poteva essere accolta ed è stato quindi ordinato all’Amministrazione l’esibizione, e il rilascio di copia, dei movimenti individuali di personale BAC in entrata e in uscita dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna, disposti a partire dalla data di presentazione (4 gennaio 2014) della prima domanda di trasferimento del l’ originario ricorrente.

L’amministrazione originaria parte resistente rimasta soccombente, ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico.

Ripercorso il frastagliato contenzioso e l’iter procedimentale – anche sotto il profilo cronologico – ha commentato i passaggi salienti della decisione di primo grado ed ha sostenuto che:

a) la originaria istanza di accesso era generica, mirando ad ottenere addirittura l’elenco dei trasferimenti in un arco temporale triennale (il Tar aveva “ridotto” l’arco temporale, limitandolo ai movimenti di personale a partire dal 4 gennaio 2014, ma si trattava comunque di un numero di procedimenti imponente);

b) l’appellato non aveva neppure distinto la “causale” dei trasferimenti dei quali voleva avere notizia;

c) si sarebbe violata la riservatezza dei controinteressati.

Alla odierna camera di consiglio del 21 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio della possibilità di immediata definizione nel merito della causa l’appello può essere definitivamente deciso nel merito.

1.1. Ritiene il Collegio doversi affermare la infondatezza dell’appello.

2. Gli artt. 1048 e 1049 del DPR 90/2010, così rispettivamente, dispongono ( art. 1048: “1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all' interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacità logistica;

b) politica d'impiego delle Forze armate;

c) ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

d) pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture e aree;

e) addestramento e formazione del personale militare;

f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione: di cui all'elenco deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 per i quali si applica l'art. 233, par. 1-B, del Trattato di Roma;

h) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni di crisi o di emergenza;

i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto;

l) rapporti informativi sugli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato;

m) concessione d'autorizzazioni all'accesso a infrastrutture militari o d'interesse per la difesa nazionale;

n) dottrine d'impiego delle Forze;

o) esigenze e requisiti operativi;

p) direttive e piani operativi NATO e nazionali;

q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali;

r) tabelle ordinative organiche;

s) utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi.

2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare: 1 anno;

b) attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni: fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell'originatore, ove non specificatamente ovvero diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) attività e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate: fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finché le infrastrutture non vengano dismesse operativamente;

d) concessione di «nulla osta» di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell'informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza;

e) accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento ovvero supporto comune: 50 anni, limitatamente ai programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei materiali, dei sistemi d'arma o attività oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto nell'accordo stesso;

f) attività preparatoria per le assegnazioni di bilancio: fino alla pubblicazione del bilancio e, comunque, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale.”;

art. 1049: “ 1. I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge, e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all' interesse alla salvaguardia dell' ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

a) attività dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza ovvero Direzione investigativa antimafia;

b) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

c) informative dei reparti dipendenti su soggetti ovvero sodalizi ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive;

d) relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

e) atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

g) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

h) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali in sperimentazione;

i) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

2. I documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) trasferimenti disposti a tutela della pubblica amministrazione ovvero degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell' autorità giudiziaria, a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale: fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria;

b) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri: 50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche;

c) relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d'interesse per l'ordine e per la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità: fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione all'accesso per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni;

d) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi degli articoli 141, comma 1, lettera a), 143 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con esclusivo riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini: fino a quando continui a sussistere la necessità di assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.”)

2. Come è agevole riscontrare, la specifica ipotesi di cui all’odierno processo (elenco trasferimenti disposti in entrata e uscita da Campania ed Emilia Romagna ) non rientra nella elencazione tassativa (la regola, come è noto, è che l’accesso deve essere consentito, salvi specifici divieti di legge) di cui alle citate norme.

Peraltro è agevole riscontrare che il Tar ha di molto ridotto – e perimetrato- il novero degli atti ostensibili, rispetto al tenore della originaria richiesta di parte appellata.

2.1. La perimetrazione – anche sotto il profilo temporale – contenuta nella gravata sentenza appare essere correttamente motivata, e certamente equilibrata: invero se parte appellata vuole (in tesi) provare che v’è una condizione di eccesso di potere (anche per disparità di trattamento) che connota negativamente l’operato dell’Amministrazione ed il diniego da questa opposto alla propria aspirazione non ha altra via che quella di conoscere (almeno) i recenti movimenti di personale disposti dall’Amministrazione, in relazione alle specifiche causali.

Altrimenti dovrebbe essere onerata a proporre un – forse inutile- ricorso al buio (con conseguente incremento di un contenzioso che, magari, alla luce della conoscenza compiuta degli atti non sarebbe neppure proponibile) ovvero subire la determinazione dell’Amministrazione rinunciando a difendersi (il che, ovviamente, non costituirebbe certo approdo conforme al precetto ex art. 24 Cost).

La legislazione in materia di accesso, oltre a soddisfare un generale requisito di trasparenza, “mira” a ridurre il contenzioso, evitando la deteriore prassi del passato, in virtù delle quale la parte istante era “obbligata” a proporre il ricorso, senza avere in precedenza potuto delibare in ordine alla compiuta consistenza delle proprie ragioni.

Ciò determinava un aumento esponenziale del contenzioso, e, soprattutto, creava la condizione per cui venivano proposte impugnazioni che – ove la parte istante avesse potuto conoscere gli atti su cui si era fondata la statuizione reiettiva dell’Amministrazione- non sarebbero state presentate.

La prima porzione dell’appello, va quindi disattesa: l’accoglimento disposto dal Tar non impone affatto alcun generalizzato controllo sull’attività dell’Amministrazione. ( è questo, il limite negativo del diritto di accesso: ex aliis, Cons. Stato Sez. VI, 28-01-2013, n. 511: “la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso , è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Con la conseguenza che la legittimazione all' accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell' accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.”).

2.2. Le (ipotizzate nell’appello) problematiche di tutela della riservatezza di terzi, poi, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.

3. Conclusivamente, l’appello va disatteso e la sentenza confermata.

4. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.


P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui alla motivazione

Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2016
sciamune moi
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da sciamune moi »

Salve, mi permetto solo di evidenziare l'impegno e una abnegazione che non mi sono sfuggiti da parte di Diabolikus, per il modo con cui si è posto con il piu' "giovane" collega....il suo comportamento, oltre a riscuotere il mio apprezzamento ha fornito di conseguenza una positiva immagine di questo splendido forum.........che dire un plauso grande grande grande......
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Diabolikus
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Re: ricongiungimento familiare.

Messaggio da Diabolikus »

Caro collega,

Ti ringrazio immensamente per il plauso e le belle nonchè gentili parole che hai speso per ME.

Nel mio piccolo, come tanti su questo forum, cerco sempre di contribuire e di essere utile al prossimo, sebbene mi sia assentato da diverso tempo a causa di alcuni episodi di scarsa considerazione e degli interventi di alcuni utenti "mordi e fuggi" che non si sono neanche degnati di ringraziare per la risposta ricevuta.

Ogni tanto faccio un salto da queste parti (come adesso), ma mi limito solo a leggere qualche news, anche in considerazione del fatto che il tempo per scrivere è sempre più tiranno e la stanchezza comincia a farsi sentire.

Grazie ancora.

Un fratreno abbraccio.

Diabolikus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
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