Salve,
sono un Carabiniere Scelto originario di Salerno..presto servizio da 7 anni in Sicilia...vi scrivo per avere un consiglio se possibile:
"Convivo" con la mia compagna da circa due anni e sei mesi fa abbiamo avuto un bambino...abbiamo la residenza entrambi a nel Comune di Salerno ma per servizio io ovviamente vivo in caserma in provincia di Palermo.
La mia compagna non ha la possibilità di trasferirsi dove lavoro in quanto essendo legalmente separata (consensualmente) e avendo una figlia dal suo precedente matrimonio raggiungendomi in Sicilia limiterebbe la possibilità al padre della bambina di vedere la figlia (il giudice che ha emesso la sentenza di separazione non ha dettato vincoli di giorni e orario di incontri tra padre e figlia)..quindi avendo avuto l'affidamento congiunto della bambina trasferendosi in SIcilia di fatto violerebbe le disposizioni del giudice.
Ho provato ad ottenere un trasferimento tramita la 398 RGA ma mi è stato rifiutato in quanto mio figlio non necessita di assistenza sanitaria.
Ora chiedevo...esiste qualche legge o qualche normativa a cui possa fare riferimento? Di fatto in questo modo mi viene impedito di esercitare il diritto/dovere di crescere mio figlio..e con le sola licenza ordinaria e parentale non riesco in ogni caso a prestare assistenza materiale e morale giornaliera alla mia compagna che per forza di cose si trova costretta a dover crescere da sola due bambini.
Spero possiate darmi qualche risposta.
Grazie anticipatamente
Cordiali Saluti Marco M.
Ricongiungimento al figlio
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Ricongiungimento al figlio
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Vista l'età del vostro bambino, faccia istanza di assegnazione temporanea.
Infatti, Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all’art. 42-bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) dispone che:
“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Infatti, Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all’art. 42-bis (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) dispone che:
“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Re: Ricongiungimento al figlio
Messaggio da Montybass »
Grazie mille avvocato..ci proverò!!!
cordialissimo come sempre
saluti
cordialissimo come sempre
saluti
Re: Ricongiungimento al figlio
Messaggio da Montybass »
"può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria ATTIVITA' LAVORATIVA"
E' proprio questo il problema...la mia compagna da quando è fallito il ristorante di famiglia non lavora...e nelle condizioni attuali non c'è nemmeno la possibilità di trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato dato anche il periodo di crisi attuale...la vedo dura...ma la speranza è l'ultima a morire......
E' proprio questo il problema...la mia compagna da quando è fallito il ristorante di famiglia non lavora...e nelle condizioni attuali non c'è nemmeno la possibilità di trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato dato anche il periodo di crisi attuale...la vedo dura...ma la speranza è l'ultima a morire......
Re: R: Ricongiungimento al figlio
Credo che questo beneficio noi militari non lo abbiamo. Il post e' vecchio ma interessante per molti. L'avvocato mi smentisce?
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