ricongiungimento al convivente

Feed - CARABINIERI

Rispondi
daniel 74
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 3
Iscritto il: mer giu 22, 2011 2:49 pm

ricongiungimento al convivente

Messaggio da daniel 74 »

Buonasera, sono un Maresciallo dei Carabinieri. Sono legalmente separato e convivo da circa due anni con la mia compagna che vive a Roma. Lei è impossibilitata a trasferirsi in Sardegna in quanto è titolare di un negozio di ottica; è separata ed ha un bambino di due anni e mezzo ed un eventuale trasferimento comprometterebbe il diritto di visita del padre; inoltre contribuisce ad aiutare i genitori nella cura del fratello, invalido al 100% che necessita di assistenza continua. Ho presentato una domanda di trasferimento motivata per ricostituire il nucleo familiare, ma è stata respinta 1) perchè non siamo sposati 2) perchè non svolge un lavoro subordinato a tempo indeterminato; e poi le solite motivazioni che la Legione Lazio non ha necessità di altri Ispettori (solo quest'anno ne venivano richiesti 40 da impiegare tutti a Roma!!!!) ecc.
Vorrei sapere perchè la convivenza in questi casi non è parificata al matrimonio? E perchè dovrebbe essere penalizzante il fatto di essere titolare di una propria azienda rispetto al fatto di essere impiegata subordinata a tempo indeterminato.
Io ho già maturato nel 2009 gli anni per tornare a Roma, ma ovviamente con il sistema del punteggio non potrò mai tornarci. Sono stanco di vedere colleghi raccomandati, senza alcun tipo di problema che vengono accontentati. Sto vivendo una situazione molto difficile e non posso certo continuare a vedere la mia famiglia ogni due mesi, con un bambino che dovrebbe crescere anche con me in attesa dei tempi biblici per ottenere il divorzio e risposarmi. A questo punto sto valutando di adire a vie legali. C'è qualche possibilità di agire in questo senso?
Ringrazio in anticipo per la disponibilità.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

Su FAQ area intranet ci sono queste due domande e relative risposte nel caso possano interessare a qualcuno per togliere eventuali dubbi.

1^ DOMANDA:
Avendo instaurato convivenza con una collega attualmente in servizio in altra regione, posso avvalermi dei vigenti benefici concernenti il ricongiungimento familiare?

1^ RISPOSTA:
I benefici previsti da questo Comando Generale con la circolare n. 944001-1/T-16/Pers.Mar. del 9 febbraio 2010 (disponibile su questo Portale Leonardo al seguente indirizzo;
per agevolare ulteriormente il ricongiungimento delle famiglie, al momento, riguardano espressamente i “coniugi” e, pertanto, non possono essere invocati da chi non è legato da vincolo matrimoniale.


2^ DOMANDA:
In base alla circolare del 09 febbraio 2010 n. 944001-1/t-16, riguardante il ricongiungimento al coniuge lavoratore, ne può beneficiare anche chi ha il coniuge che e' titolare di attività commerciale?

2^ RISPOSTA.
La risposta alla domanda non può che essere negativa poiché il documento citato precisa esplicitamente che il beneficio, al momento, opera nei riguardi dei soli militari il cui coniuge “espleta attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato”.
daniel 74
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 3
Iscritto il: mer giu 22, 2011 2:49 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da daniel 74 »

La circolare la conosco, però io contesto entrambi i punti.
La convivenza è sempre più parificata al matrimonio; la costituzione tutela anche le unioni di fatto; la mia domanda era intesa nel senso se era possibile ribattere questo punto, anche per vie legali..perchè si sa che da noi funziona così, a meno che non si conosca qualcuno!
Il fatto del lavoro subordinato a tempo indeterminato poi lo trovo discriminatorio al massimo. Il senso della norma dovrebbe essere quello di non tener conto dei rappoti di lavoro di natura temporanea destinati ad avere una fine. Essere titolari di un'attività commerciale che peraltro opera nel settore da più di 30 anni (era dello zio), come può non essere presa in considerazione? Gli interessi economici in gioco hanno forse una valenza minore rispetto a quelli indicati nella circolare?
Secondo l'Arma quindi io dovrei attendere altri tre anni se non di più per arrivare alla sentenza di divorzio e risposarmi, e poi comunque non potrei vedere accolta la domanda perchè la mia compagna non svolge lavoro subordinato? E nel frattempo che faccio? Continuo a stare da solo per tornare a casa ogni due mesi, spendendo cifre elevate per l'aereo, quando a casa mi aspettano la mia compagna e un bambino?
Nell'Arma ci sono militari di serie A e di serie B purtroppo e non mi sembra giusto.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

Aggiorniamoci
------------------

da ilsole24ore.com

Articolo del 27 aprile 2020

Servizio / DIRITTO

Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio

Dopo ore di polemiche sui social arrivano i primi rumors “ufficiali”: si intendono «congiunti» anche i fidanzati stabili

di Angelo Busani

«Congiunti» è la parola magica che sdoganerà le uscite di milioni di italiani dal 4 maggio: l’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020 consente nella fase 2 del coronavirus «gli spostamenti per incontrare congiunti» facendo immediatamente sorgere il dubbio su quale sia il “perimetro” dei soggetti che rientrano in questo ambito e che, pertanto, si potranno legittimamente «incontrare».

Come riportato dall’Ansa, si apprende da fonti di Palazzo Chigi che il termine “congiunti” includerebbe «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».

In realtà, però, il termine “congiunti” non fa parte del vocabolario giuridico (tranne che nel Codice penale, articolo 307, che si riferisce al concetto civilistico di parenti e di affini). Il Codice civile conosce i “parenti” e gli “affini” mentre la legge 76/2016 ha introdotto la nozione di soggetti partecipi di una “unione civile” e la nozione di “conviventi di fatto”. La parola, quindi, è tanto magica per spezzare l’isolamento quanto “equivoca” per il diritto. Vediamo allora chi sono i congiunti e quelli che non lo sono. Con tutte le conseguenze del caso.

I coniugi

Non c’è bisogno di spendere tante parole per dimostrare che i coniugi rientrano tra i “congiunti”, in quanto essi lo sono “per definizione”. Quindi, se un coniuge risiede a Milano, ove lavora, può serenamente recarsi a Sondrio dove risiede l’altro coniuge.

I parenti
Sono parenti le persone che discendono da un medesimo stipite (articolo 74 del Codice civile): nonno e nipote sono parenti perché entrambi discendono dal bisnonno, mentre due fratelli sono parenti perché entrambi discendono dal padre.

Nonno e nipote si dicono parenti in linea retta di secondo grado in quanto discendono l’uno dall’altro e perché tra essi intercorrono due generazioni (articolo 75 e 76 del Codice civile). Due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado in quanto non discendono l’uno dall’altro e perché salendo da un fratello allo stipite comune (il padre) e ridiscendendo fino all’altro fratello si incontrano due generazioni. In base al medesimo ragionamento zio e nipote sono parenti in linea collaterale di terzo grado e due cugini sono parenti in linea collaterale di quarto grado. La parentela non è riconosciuta oltre al 6° grado (articolo 77 del Codice civile): per aversi due parenti entro il 6° grado bisogna pensare al rapporto che intercorre tra i figli di due cugini.

Se, dunque, ci si chiede se i “parenti” siano anche “congiunti” la risposta pare poter essere senz’altro affermativa. E, quindi, si devono ritenere “congiunti”, in mancanza di prescrizioni limitatrici, tutti coloro tra i quali intercorre un vincolo di parentela.

Gli affini

Alla stessa conclusione si deve giungere con riguardo agli “affini”: essi sono (articolo 78 del Codice civile) i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge. Ad esempio: i suoceri (i genitori del proprio coniuge), la nuora (la moglie del proprio figlio), il genero (il marito della propria figlia), i cognati (i fratelli e le sorelle del proprio coniuge).

In base alla regoletta latina secondo cui adfines inter se non sunt adfines, non vi è alcun rapporto giuridico tra i parenti dei coniugi. Come detto, l’affinità riguarda infatti i rapporti tra uno dei coniugi e i parenti dell’altro coniuge e non il rapporto di questi parenti tra loro. Insomma, è ammesso che la nuora vada a trovare la suocera e che il marito vada a prendere un thè dalla propria cognata.

Le persone del medesimo sesso che hanno stipulato una unione civile sono parificate quasi del tutto alle persone che hanno contratto un matrimonio “tradizionale” (quindi gli uniti civili, tra loro, sono sicuramente da considerare come “congiunti”). Nell’ambito delle situazioni non parificate rientra però il rapporto di “affinità”. L’articolo 1, comma 20, legge 76/2016, in effetti, afferma che quando la legge parla di “coniuge”, il riferimento va inteso come comprendente anche il soggetto partecipe di una unione civile. Però, questa norma sancisce che la parificazione non si applica alle norme del Codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016: ebbene, la normativa sull’affinità non è richiamata e, pertanto, tra un unito civile e i parenti dell’altro unito civile non si origina un rapporto di affinità.

Si apre quindi il dilemma se essi, dunque, siano, o meno, “congiunti”: avendo il legislatore utilizzato un termine atecnico, a significare che si possono incontrare coloro che hanno strette relazioni personali, appare possibile concludere che anche su costoro non dovrebbe gravare il divieto di spostamento e di incontro. Altrimenti vi sarebbe l'assurdo che due cugini si possano tranquillamente incontrare mentre un unito civile (o un convivente di fatto) non potrebbe incontrarsi con i figli o i genitori dell’altro componente della coppia.

I conviventi di fatto

Si dice convivenza di fatto il rapporto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La convivenza di fatto non genera “affinità” tra uno dei conviventi e i parenti dell’altro. Quindi, nel caso della visita che un convivente desideri compiere al genitore dell’altro convivente, deve ripetersi ciò che si è argomentato sopra in ordine ai soggetti civilmente uniti.

I fidanzati e gli amici

Se si ammette di estendere il concetto di “congiunti” a qualsiasi relazione affettiva o amichevole, la norma in commento sarebbe svuotata di contenuto, perché non vi sarebbe evidentemente più alcun limite al suo perimetro applicativo. Quindi, presupponendo che il legislatore non abbia voluto questo risultato, pare di doversi concludere che chi ha relazioni affettive “non giuridicamente strutturate” debba pazientare ancora un po’.

Certo che se si usasse lo stesso criterio per individuare gli aventi diritto al risarcimento del danno morale, il concetto di “congiunto” dovrebbe estendersi a qualsiasi soggetto con il quale si abbia una relazione affettiva a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità (e, quindi, ad esempio, anche al “fidanzato”): le Sezioni Unite della Cassazione (n. 9556/2002) hanno infatti affermato il principio in base al quale ai “prossimi congiunti” della persona che ha subito lesioni, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato, in relazione alla particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima. Quindi, fidanzati compresi come ribadito da giurisprudenza successiva (sentenza 10 novembre 2014, n. 46351).

Il legislatore, dunque, farebbe bene a specificare che cosa intende davvero, magari attraverso le Faq che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

Da Filodiritto.com

Chi sono i congiunti?

29 aprile2020

Affetto e patrimonio
Rubrica a cura di Giovanni Francesco Basini
Covid-19, coronavirus, congiunto

Abstract

Il più recente dei D.P.C.M. dell’era covid-19 introduce la nozione di “congiunti”, senza peraltro dare alcuna indicazione per capire chi essi siano. Guardando all’ordinamento nel suo complesso, seppure tra molte incertezze, qualche spunto per risolvere la questione può essere rinvenuto. In particolare, da anni Legislatore e giuristi si misurano con la nozione di “prossimo congiunto”, che, seppure più circoscritta rispetto a quella di “congiunto”, può essere utile per capirne, almeno in parte la portata.

Indice:
1. I “congiunti” nella pandemia
2. I “prossimi congiunti”
3. La mutevole nozione di “prossimo congiunto”
4. Spunti conclusivi

1. I “congiunti” nella pandemia

L’articolo 1 del D.P.C.M. 20 aprile 2020, destinato ad allentare le misure restrittive adottate nel nostro Paese allo scopo di contenere la diffusione pandemica del covid-19, prevede, tra l’altro, che siano considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti” e che siano “consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti” (i due corsivi sono aggiunti da me). In tal modo, il legislatore introduce nell’ordinamento il concetto di “congiunto”, che, a quanto mi risulta, è nuovo nell’ordinamento, poiché, in passato, sovente si è incontrata nella legge la nozione di “prossimo congiunto”, ma non quella di “congiunto” senza specificazioni.

Peraltro, la nozione di “prossimo congiunto” ha una precisa definizione solo in campo penalistico, mentre diviene, pur essa, incerta e sfuggente, sebbene sovente utilizzata, in ogni altro ramo dell’ordinamento. La nozione, ora introdotta, di “congiunto” senza aggettivazione alcuna, poi, non ha definizione in nessun àmbito dell’ordinamento. Sono stupefacenti per l’ingenuità, va anche notato, i tentativi del Ministro Primus o del Sottosegretario Secundus di dare definizione a tale concetto attraverso interviste rilasciate ai mezzi d’informazione.

Di fronte a questo estrema e ridicola parodia dell’interpretazione autentica, naturalmente, il giurista non può che sorridere amaramente, per poi mettersi a ragionare tecnicamente, nel tentativo di trovare nella legge spunti utili a circoscrivere tale nuovo concetto normativo.

Capire cosa sia, in termini tecnico-giuridici, un “congiunto”, tuttavia, è opera troppo nuova, e dunque troppo complessa, per essere affrontata in questa sede. Forse non è a dirsi lo stesso, peraltro, per il tentativo, pure non semplice (soprattutto se si voglia guardare al di fuori della legge penale), di riepilogare lo stato dell’arte con riferimento alla nozione di “prossimo congiunto”. Quest’ultima operazione, del resto, non pare inutile nemmeno per la comprensione dell’articolo 1 del D.P.C.M. 20 aprile 2020, giacché, se nel più sta il meno, chi possa definirsi “prossimo congiunto” sarà anche, inevitabilmente, tra i “congiunti” indicati dal legislatore pandemico (mentre, naturalmente, può non essere vero il contrario).

2. I “prossimi congiunti”

Va notato, allora, come l’espressione “prossimi congiunti”, originariamente rinvenibile soprattutto in norme penalistiche, sia trasmigrata spesso oltre i confini della legge penale; questa sorta di mutuazione trova esempi nel linguaggio, sia del legislatore extra-penale, sia di giudici ed autori che non si dedicano al diritto penale. Iniziando dalla giurisprudenza, e, in particolare, da quella in tema di illecito civile (per limitarsi alle decisioni più recenti, si vedano, ad es.: C. 28220/2019; C. 10812/2019; 14392/2019; C. 29784/2018; C. 9196/2018; T. Cagliari, 7.11.2019; T. Padova, 17.4.2019; T. Milano, 25.3.2019), così, nelle sentenze sovente si legge di risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto, iure proprio, al “prossimo congiunto”, o ai “prossimi congiunti”, della vittima. Oltre all’àmbito dell’illecito civile, la locuzione si trova utilizzata, ma quasi sempre senza definirla, inoltre, ad esempio in decisioni tributarie (es.: C. 549/2020; C. 17152/2017) e riguardanti la scelta del luogo di inumazione (es.: C. 29548/2019; T. Velletri, 1.3.2019). Per ricordare, poi, solamente alcuni casi, tra i tanti, nei quali sono fonti normative, di vario grado, a ricorrere alla locuzione appena richiamata, si possono menzionare: l’articolo 342-ter codice civile, in materia di ordini di protezione; l’articolo 79 codice procedura civile, quanto alla legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale per il giudizio; l’articolo 21 della l. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), che esenta dallaprova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenzadell’esercizio della professione gliavvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge” colpiti da malattia che li abbia resi totalmente non autosufficienti; l’articolo 24, decreto legislativo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona; l’articolo 6, d.P.R. 655/1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare; l’articolo 18 del “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dove, dapprima si prevede la possibilità di alcune erogazioni in favore dei “prossimi congiunti” degli assistiti, e poi si precisa che, a tali effetti, “sono prossimi congiunti il coniuge superstite ed i figli conviventi”.

3. La mutevole nozione di “prossimo congiunto”

Di fronte ad una così cospicua utilizzazione, legislativa e giurisprudenziale, della locuzione “prossimi congiunti”, chiunque si immaginerebbe una precisa definizione di cosa essa significhi, e, perciò, di chi possa considerarsi congiunto prossimo. Una definizione normativa generale di “prossimi congiunti”, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’articolo 307, 4° co., c.p., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”), e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”.

Al di fuori della legge penale, dunque, non è affatto chiaro, o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere allorché il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative. Talvolta, quasi sarebbe meglio, peraltro, che questi non vi fossero, poiché spesso essi creano più confusione che chiarezza.

Così è per l’articolo 21 della l. 247/2012, così detta “legge professionale forense”, che menzionando il coniuge subito dopo aver indicato i prossimi congiunti, lascia, sorprendentemente, intendere che questo non sarebbe ricompreso tra quelli. Così è per l’articolo 24, decreto legislativo 196/2003, che legittimando, appena oltre il “prossimo congiunto”, anche il “familiare”, pare presupporre una differenza, per nulla chiara, tra i due concetti (in verità, il concetto di “familiare” è ancora più indefinito di quello di “prossimo congiunto”, a meno che non si voglia riconoscere portata generale all’elencazione di “familiari” contenuta nell’articolo 25, decreto legislativo 286/1998, in tema di ricongiungimento familiare dello straniero. Ma non di questo ora mi occupo).

Così è, in un certo senso, anche per alcune circolari del Ministero dello sviluppo economico, che, disciplinando la concessione di particolari riconoscimenti, paiono suggerire che per “prossimi congiunti” debbano intendersi i figli, i nipoti e il coniuge [si veda, ad esempio, l’articolo unico della circolare 150377 del 2017: “…candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione (figli, nipoti, coniugi) possono…”]. Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione. In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976).

Più di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” anche la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).

4. Spunti conclusivi

Ciò che emerge da questo, seppure sommario, elenco di possibili significati, insomma, è che la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta anch’essa come incerta, talvolta opaca, e certamente mutevole, sebbene paia, ormai, che vi si possano fare rientrare, oltre al coniuge e ai parenti e affini almeno fino al terzo grado, anche il fidanzato e la fidanzata, se legati da un “saldo e duraturo legame affettivo”.

Sulla nozione giuridica di “fidanzato/a”, infine, non mi spingerò, evidenziando solo che l’alternativa per cercare tale definizione potrebbe essere, ad esempio, tra il camminare sul solido, ma inattuale, terreno degli articoli 79 e seguenti codice civile (promessa di matrimonio), o l’affrontare le pericolose paludi di una modernità, fatta di sentenze che, per risarcire, piegano il mezzo al fine, e così ricomprendono tra i prossimi congiunti la fidanzata o il fidanzato.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

da LEGALTEAM .it

NEWS

Congiunti & co.: una definizione tanto discussa

Maggio 4, 2020

Con il DCPM del 26 Aprile 2020, il Governo nell’ottica di contrastare il diffondersi del virus Covid-19, ha ampliato il novero delle situazioni di necessità, che giustificano gli spostamenti di ogni singolo soggetto.

Difatti, all’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto, dal 4 Maggio 2020 “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

Rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti, e per la prima volta dopo circa due mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si ritiene necessario muoversi dalla propria residenza o domicilio, per andare a trovare un congiunto, pur con le dovute precauzioni riguardo l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale di almeno un metro. Il che lascia presumere come il Governo cominci pian piano ad allentare le misure che hanno ristretto fortemente le libertà dell’individuo a favore della tutela preminente della salute pubblica, valorizzando quelli che sono i bisogni di tipo personale e sociale, tra cui, quello di incontrare un proprio caro.

Tuttavia, forse per una mera svista, forse per una leggerezza di tipo concettuale, di cui lo Stato non può rendersi artefice seppur inconsapevolmente, sono sorti forti dubbi sulla nozione di “congiunto”.

Chi è il congiunto per la legge italiana?

Soltanto il codice penale riesce ad offrirci una definizione, sebbene ampia; in particolare, all’art. 307 codice penale, s’intendono congiunti “gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.

Da un’analisi attenta di quanto in elenco, sembra che il congiunto faccia parte esclusivamente della famiglia, intesa come nucleo sociale costituito da una serie di soggetti legati tra di loro da rapporti di parentela e affinità.

E proprio alla luce di tale interpretazione limitativa, la critica mossa al Legislatore nell’immediatezza dell’annuncio del decreto, muove dall’assunto, secondo il quale non si è tenuto conto dell’esistenza di aggregazioni sociali come le convivenze di fatto, ossia quelle convivenze non riconosciute giuridicamente, o semplicemente dei fidanzati.

A distanza di qualche ora dall’annuncio del decreto, al fine di porre fine alle polemiche, nella giornata del 27 Aprile 2020 Palazzo Chigi è dovuto intervenire per chiarire l’esatta interpretazione da dare al termine “congiunto”, in attesa della relativa pubblicazione nelle Faq sul sito del Governo; perciò, per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili“.

Una precisazione sicuramente apprezzabile e tempestiva quella offerta, ma che genera nuovi dubbi interpretativi sul concetto di “stabilità”, in particolare tra i fidanzati, e negli affetti, con conseguenti problemi di verifica da parte delle forze di Polizia, al momento del controllo di quanto dichiarato sull’autocertificazione.

Quando due fidanzati sono stabili? Gli affetti stabili possono essere considerati anche quelli tra amici?

Nella giornata di sabato 2 Maggio, è stato pubblicato il tanto atteso chiarimento nelle Faq sul sito del Governo, ma i dubbi permangono.

Si legge che “deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

In pratica, ad eccezione delle specificazioni riguardanti i parenti e gli affini, chi volesse comprendere quando un legame affettivo sia stabile, lo dovrà ricavare dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Quindi, basterà un click su Google per ottenere una rassegna di sentenze, che il cittadino medio dovrà studiare, assumendo le vesti del giurista!

Soltanto con una circolare del Ministero dell’Interno, emanata nello stesso giorno, ci viene offerta una interpretazione più precisa di “congiunti”, secondo la quale “deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da <<duratura e significativa comunanza di vita e di affetti>>”. In particolare, tale espressione è di origine giurisprudenziale e rinvia espressamente alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, n. 46351/2014.

Siamo nell’ambito della richiesta di risarcimento del danno morale, a causa del fatto illecito altrui, da parte di una donna, che perde il suo fidanzato in un sinistro stradale; quest’ultima sarà legittimata ad agire iure proprio contro il responsabile.

Più in dettaglio, nel corpo della motivazione, si legge che non è necessaria la convivenza tra i due fidanzati per far sorgere il diritto al risarcimento, in quanto “la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone”, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.

Sul piano probatorio, il soggetto legittimato dovrà dimostrare che la stabilità del rapporto è data dalla non occasionalità e dalla continuità nel tempo dello stesso, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali, e nell’ottica del riconoscimento, a livello Costituzionale, all’art. 2, della sfera relazionale della persona.

I dubbi persistono anche per ciò che concerne la verifica dell’operatore di polizia, il quale si limiterà a raccogliere l’autocertificazione compilata dal cittadino, che dovrà indicare tra le situazioni di necessità la visita al congiunto; a tal proposito, non è obbligatoria l’indicazione del nominativo del soggetto a cui si fa visita, né dell’eventuale residenza o domicilio, a tutela della sua privacy.

Esaurita la discussione circa il ricongiungimento legittimo tra i fidanzati nella Fase 2, rimane scoperta la questione degli amici.

L’intento del Governo, con la circolare del Ministero dell’Interno, sembra escluderli dal novero dei congiunti, ma se seguissimo l’iter logico-giuridico percorso dagli ermellini per i fidanzati, ci accorgeremmo che il rapporto di amicizia è allo stesso modo saldato nella costanza e nel tempo, e alla luce del dettato costituzionale, funzionale allo sviluppo della personalità di ognuno di noi, e nella sfera pubblica e in quella privata.

E quindi, perché non ricomprendere espressamente anche gli amici tra i congiunti?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

Grazie al COVID-19, con il DCPM del 26 Aprile 2020 abbiamo scoperto - tramite la conferma del Governo - che la fidanzata e/o il fidanzato rientrato tra i "congiunti", quindi, il Carabiniere può fare domanda di ricongiungimento al convivente ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma.

Per questo motivo ho postato le informazioni di cui sopra.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

novità

Il CdS rigetta l'appello del Ministero della Difesa - personale Arma dei CC -

1) - il ricorrente, ha chiesto - ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma - il trasferimento in -OMISSIS- ai fini del ricongiungimento con la propria compagna convivente more uxorio in un paese della provincia di -OMISSIS-.

2) - il Comando generale dell’Arma ha dichiarato inammissibile la domanda ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto dei requisiti previsti dalla circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. del 9 febbraio 2010, non sussistendo fra gli interessati un rapporto di coniugio.

3) - principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76

4) - La nota inoltre contrasterebbe con la circolare del Comando generale prot. 20171-1 del 27 luglio 2005, tuttora vigente, che in termini generali equiparerebbe il militare convivente a quello ammogliato quando possa essere dimostrata la convivenza more uxorio.

5) - Le linee guida del 2017 dello Stato maggiore della difesa, come pure la successiva circolare del 31 maggio 2017 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, equiparerebbero le sole unioni civili al rapporto di coniugio ai fini del trasferimento per ricongiungimento familiare.

6) - in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 76/2016 se intesa in senso restrittivo, nel senso cioè di non prevedere il diritto o l’interesse legittimo al trasferimento per tutelare la convivenza more uxorio.

7) - Va premesso che il carattere effettivo della convivenza tra il resistente e la sua compagna è attestato dai certificati di residenza in atti.

Il CdS precisa:

8) - Poiché nella specie la questione interpretativa non coinvolge norme primarie, non vi è alcun incidente di costituzionalità da sollevare, essendo invece necessario e sufficiente disapplicare in parte qua la pertinente normativa interna.

9) - Sulla scorta delle considerazioni precedenti, l’esigenza di tutela dell’unità della famiglia, alla quale è improntato l’istituto del ricongiungimento (Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 183), non può non prevalere sulle difformi previsioni della normativa interna dell’Arma dei carabinieri.

10) - Restano salvi i poteri dell’Amministrazione, che valuterà ex novo la sussistenza dei presupposti necessari per accordare il trasferimento richiesto dal privato ricorrente.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

nessuno ha capito, il perché ieri avevo postato 3 annunci di promemoria.

Avevo creato una nuova strada perché dovevo postare la sentenza.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

Il TAR accoglie il ricorso del collega CC. nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

- trasferimento per l’avvicinamento al figlio minorenne o, in subordine, per l’avvicinamento alla convivente more uxorio,

- il rapporto di coniugio ha un certo valore.

Il TAR precisa

1) - Le circolari non hanno carattere normativo o provvedimentale, ma semplicemente di indirizzo, senza possibilità di imporre limitazioni o decadenze o di comminare inammissibilità (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n. 311/2020). Di conseguenza, accedere alla tesi che il rapporto di coniugio sia essenziale significa introdurre una distinzione fra situazioni non prevista a livello normativo.

2) - Al contempo, la presenza di un figlio è di per sé sola sufficiente a concretizzare quelle esigenze familiari invocate dal ricorrente, escludendo ormai il nostro ordinamento qualsivoglia differenziazione tra figli nati all’interno o fuori del matrimonio.

3) - Il ricorso viene pertanto accolto, e per l’effetto il provvedimento impugnato viene annullato, disapplicando, per quanto di ragione, la circolare che subordini l’accoglimento dell’istanza all’esistenza di un rapporto di coniugio.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricongiungimento al convivente

Messaggio da panorama »

Circolare del CGA CC. n. 49/1-1-2024 datata 06/03/2024 dal seguente testo:

OGGETTO: ISTITUTI GIURIDICI DELLA CONVIVENZA E DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi