Ricongiungimento al coniuge
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Ricongiungimento al coniuge
Messaggio da negroamaro »
Premetto che esplico attività lavorativa alle dipendenze dell ASL, pertanto amministrata dall'INPDAP. La scrivente è coniugata con un militare dell'Arma, quindi anche mio marito e gestito dall'INPDAP. Gradirei sapere se esiste una legge che dia il diritto al trasferimento di mio marito, tale da poter ricongiungere il proprio nucleo famigliare, atteso che il mio livello retributivo e paragonato al 7 livello mentre quello di mio marito e solo il 6.
Re: Ricongiungimento al coniuge
Messaggio da AVVOCATO »
Dist. Sig.ra
cerco di rispondere in un campo sicuramente delicato e assai parrticolare.-
A fronte della sua giusta perplessità, in ordine ad una legge che statuisca sulla tematica da Lei segnalata, le cito una pronunzia del Cons. di Stato – 6^ Sez.– decisione 2 /7/2004 – 23 novembre 2004, n. 7686, con cui si ribadisce che Il dipendente di un'amministrazione ha un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare.-
La Consulta, peraltro, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.17 legge 28.7.1999, n.266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, disposizioni per il personale del Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa, Amministrazione penitenziaria, Consiglio superiore della magistratura) deve ancora pronunziarsi in ordine alla violazione dell'art.29 2^c. della Cost.ne, articolo che sancisce della tutela della famiglia e che, in questo caso, potrebbe aprire nuovi orizzonti per persone che, come lei, aspirano legittimamente ad essere tutte unite.-
La norma impugnata stabilisce, infatti, che «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1,c.2^d.lvo 3.2.1993, n.29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato c/o l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Debbo però, per correttezza, dirLe che in casi paralleli, evidenziati per problematiche diverse, aventi ad oggetto comunque il nucleo familiare, la giustizia amministrativa nei confronti di militari non ha espresso pareri di ampio consenso, anzi.-
Ad ogni modo, pur non rinvenendo, al momento, norma statale, così come Lei chiede, che sia diretta e che che disciplini la materia, ritengo che non sussistano motivi contrari a che suo marito avanzi regolare istanza opportunamente corredata, tal da permettere all’amministrazione, ricevutala, di accertare se sussistano condizioni per consentire la fruizione concreta del diritto di riunirsi alla propria famiglia.-
Nell'ipotesi in cui, poi, il Comando non accogliesse la richiesta di movimento, potrebbe opportunamente adire il Tar.- -
Infine, in ordine al fatto che vi sia una lieve differenza tra il suo livello retributivo e quello di suo marito, non credo che ciò possa essere fatto ostativo alla richiesta di un trasferimento.-
Le auguro buona sorte e fortuna.-
Giovanni Magrì
cerco di rispondere in un campo sicuramente delicato e assai parrticolare.-
A fronte della sua giusta perplessità, in ordine ad una legge che statuisca sulla tematica da Lei segnalata, le cito una pronunzia del Cons. di Stato – 6^ Sez.– decisione 2 /7/2004 – 23 novembre 2004, n. 7686, con cui si ribadisce che Il dipendente di un'amministrazione ha un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare.-
La Consulta, peraltro, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.17 legge 28.7.1999, n.266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, disposizioni per il personale del Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa, Amministrazione penitenziaria, Consiglio superiore della magistratura) deve ancora pronunziarsi in ordine alla violazione dell'art.29 2^c. della Cost.ne, articolo che sancisce della tutela della famiglia e che, in questo caso, potrebbe aprire nuovi orizzonti per persone che, come lei, aspirano legittimamente ad essere tutte unite.-
La norma impugnata stabilisce, infatti, che «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1,c.2^d.lvo 3.2.1993, n.29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato c/o l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Debbo però, per correttezza, dirLe che in casi paralleli, evidenziati per problematiche diverse, aventi ad oggetto comunque il nucleo familiare, la giustizia amministrativa nei confronti di militari non ha espresso pareri di ampio consenso, anzi.-
Ad ogni modo, pur non rinvenendo, al momento, norma statale, così come Lei chiede, che sia diretta e che che disciplini la materia, ritengo che non sussistano motivi contrari a che suo marito avanzi regolare istanza opportunamente corredata, tal da permettere all’amministrazione, ricevutala, di accertare se sussistano condizioni per consentire la fruizione concreta del diritto di riunirsi alla propria famiglia.-
Nell'ipotesi in cui, poi, il Comando non accogliesse la richiesta di movimento, potrebbe opportunamente adire il Tar.- -
Infine, in ordine al fatto che vi sia una lieve differenza tra il suo livello retributivo e quello di suo marito, non credo che ciò possa essere fatto ostativo alla richiesta di un trasferimento.-
Le auguro buona sorte e fortuna.-
Giovanni Magrì
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