Vorrei saper se lei è a conoscenza di ulteriori pronunce sull'applicabilità dell'art. 42 bis l. 151/2001 ai Carabinieri (trasferimento presso la residenza dove lavora i coniuge con il bimbo di età inferiore ai tre anni).
Dopo la pronuncia del consiglio di stato del 2005 in cui si escludeva la sua applicabilità a CC e GDF ci sono stati sviluppi ? Vale la pena iniziare tale iter ?
Grazie e saluti.
Ricongiugimento figlio minore di tre anni
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Ricongiugimento figlio minore di tre anni
Messaggio da AVVOCATO »
Sig. ninja
Le rispondo riprendendo la risposta fornita ad altro utente che ha evidenziato problematiche analoghe.-
Il Cons. di Stato – 6^ Sez.– dec.2/7/04 – 23.11.04, n.7686, ribadisce che Il dipendente di un'amministrazione ha un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare.-
La Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.17 lg 28.7.99, n.266 (Delega al Governo per riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, disposizioni per il personale del Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa, Amministrazione penitenziaria, Consiglio superiore della magistratura) deve ancora pronunziarsi in ordine alla violazione dell'art.29 2^c. della Cost.ne, articolo che sancisce della tutela della famiglia e che, in questo caso, potrebbe aprire nuovi orizzonti per persone che, come lei, aspirano legittimamente ad essere tutte unite; purtuttavia sussiste un legittimo diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato c/o l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Pur non rinvenendo, al momento, norma statale, così come Lei chiede, diretta e che disciplini la materia, ritengo che non sussistano motivi contrari a che possa avanzare regolare istanza opportunamente corredata, tal da permettere alla Sua amministrazione, ricevutala, di accertare se sussistano condizioni per consentire la fruizione concreta del diritto di riunirsi alla propria famiglia.-
Francamente non conosco fasi o momenti normativi diversi da quelli da Lei indicati, ossia la applicabilità dell'art.42 bis l.151/2001 ai Cc., tenuto conto anche della pronunzia del Consiglio di stato del 2005, ove si escludeva l'applicabilità a CC e GDF.
Penso che per un figlio, mi consenta, si possa questo ed altro.-
Le suggerisco di corredare opportuna domanda di trasferimento "motivata", inserendo nel suo contesto anche la tematica della lontanza dal figlio e delle sue implicazioni negative sulla sua naturale e serena crescita.-
Buona fortuna.-
Giovanni Magrì
Le rispondo riprendendo la risposta fornita ad altro utente che ha evidenziato problematiche analoghe.-
Il Cons. di Stato – 6^ Sez.– dec.2/7/04 – 23.11.04, n.7686, ribadisce che Il dipendente di un'amministrazione ha un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare.-
La Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art.17 lg 28.7.99, n.266 (Delega al Governo per riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, disposizioni per il personale del Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa, Amministrazione penitenziaria, Consiglio superiore della magistratura) deve ancora pronunziarsi in ordine alla violazione dell'art.29 2^c. della Cost.ne, articolo che sancisce della tutela della famiglia e che, in questo caso, potrebbe aprire nuovi orizzonti per persone che, come lei, aspirano legittimamente ad essere tutte unite; purtuttavia sussiste un legittimo diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato c/o l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Pur non rinvenendo, al momento, norma statale, così come Lei chiede, diretta e che disciplini la materia, ritengo che non sussistano motivi contrari a che possa avanzare regolare istanza opportunamente corredata, tal da permettere alla Sua amministrazione, ricevutala, di accertare se sussistano condizioni per consentire la fruizione concreta del diritto di riunirsi alla propria famiglia.-
Francamente non conosco fasi o momenti normativi diversi da quelli da Lei indicati, ossia la applicabilità dell'art.42 bis l.151/2001 ai Cc., tenuto conto anche della pronunzia del Consiglio di stato del 2005, ove si escludeva l'applicabilità a CC e GDF.
Penso che per un figlio, mi consenta, si possa questo ed altro.-
Le suggerisco di corredare opportuna domanda di trasferimento "motivata", inserendo nel suo contesto anche la tematica della lontanza dal figlio e delle sue implicazioni negative sulla sua naturale e serena crescita.-
Buona fortuna.-
Giovanni Magrì
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