Richiesta tabulati telefonici privatamente per propria utenz

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Richiesta tabulati telefonici privatamente per propria utenz

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Per notizia e orientamento.

1) - il ricorrente, OMISSIS, riferisce di avere ricevuto presso il numero di telefono “ad utenza fissa/mobile” nella giornata ……….. “una telefonata anonima avente un contenuto gravemente ingiurioso nei suoi confronti”

2) - Con la sentenza Cass., Sez. Unite, 14 aprile 2011 n. 8487, nella quale si è chiarito che ai sensi dell’art. 152 del c.d. Codice della privacy "tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria".

Per comprendere l'argomento di cui al Titolo del dialogo, vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto.

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N. 00018/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02965/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 117 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2965 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 23 c.p.a. e dall’avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Roma, Viale OMISSIS ;

contro
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich, Raffaele Cassano e Giuliano Fonderico ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale associato Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Roma, Piazza del Popolo, n. 18;

nei confronti di
AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI-AGCOM, in persona dei rispettivi rappresentanti legali Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’emissione dell’ordine di esibizione
nei confronti della Wind Telecomunicazioni S.p.a. dei tabulati telefonici relativi alle chiamate ricevute nella giornata ………. 2011 entro le ore 14 dal numero telefonico di cui risulta intestatario unico il ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e della Wind Telecomunicazioni S.p.a. nonché i documenti depositati;
Esaminate le ulteriori memorie con documenti prodotte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente, OMISSIS, riferisce di avere ricevuto presso il numero di telefono “ad utenza fissa/mobile” nella giornata ……….. 2011 “una telefonata anonima avente un contenuto gravemente ingiurioso nei suoi confronti” (così, testualmente, a pag. 1 del ricorso introduttivo del presente giudizio) e che per questo egli ebbe a presentare alla Wind Telecomunicazioni S.p.a., in data …………. 2011, una istanza con richiesta dei tabulati telefonici delle chiamate in entrata alla propria utenza, con riferimento alla data suindicata, rispetto alla quale la società telefonica, con nota del ………….. 2011, ha sostenuto di non poter dare seguito alla richiesta in considerazione degli artt. 123, 132 e 8 lett. f) del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Considerato che l’odierno ricorrente ha anche riferito di avere presentato all’Autorità garante per la protezione dei dati personali una istanza, in data ………….. 2012, al fine di ottenere l’accesso documentale, ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai tabulati telefonici relativi alle chiamate ricevute presso l’utenza telefonica a lui intestata dalle ore 14 del giorno ……….. 2011;

Preso atto che la difesa della Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha confermato la correttezza del suo operato atteso che “i dati di traffico non sono documenti amministrativi bensì dati personali (…) interamente attratti nella disciplina di diretta derivazione europea contenuta negli artt. 123 e 132 del d.lgs. n. 196/2003” (così, testualmente, a pag. 2 della memoria della parte resistente);

Rilevato che la richiesta ostensiva avanzata dal ricorrente nei confronti Wind Telecomunicazioni S.p.a., che doppia nella sostanza quella precedentemente proposta dal medesimo ricorrente ai sensi del c.d. Codice della privacy, ripropone formalmente, con la pretesa di applicare un parametro legislativo diverso, una istanza all’accesso a dati personali (ai sensi dell’art. 7 del citato Codice) che vede la giurisdizione affidata al giudice ordinario e rispetto alla quale la società telefonica oggi resistente ha già espresso motivatamente il proprio diniego derivante dalla peculiarità della normativa che disciplina il trattamento dei dati telefonici;

Ritenuto che la sola disciplina applicabile al caso di specie è quella descritta dall’art. 132 del c.d. Codice privacy in ragione della quale è consentito esclusivamente all’Autorità giudiziaria, nell’ambito di indagini in corso per la repressione di reati avviate d’ufficio o su denuncia di cittadini, di acquisire i dati relativi al traffico telefonico di una utenza privata, quale ipotesi di eccezione alla regola ordinaria imposta dal legislatore volta ad impedire che sia consentito l’accesso a tali dati anche al titolare dell’utenza, ciò all’evidente scopo di scongiurare l’eventualità che, seppur con l’obiettivo di conoscere elementi utili all’utente al fine di denunciare comportamenti pregiudizievoli posti in essere nei suoi confronti tramite l’utenza telefonica, possano disvelarsi incautamente notizie attinenti a terzi utilizzatori consueti o occasionali dell’utenza, seppur autorizzati all’utilizzo dal titolare;

Valutato quindi che, seppur sotto un primo profilo va confermato come l’accesso ai dati (regolato dal Codice privacy) sia disciplina normativamente non sovrapponibile rispetto all’accesso ai documenti amministrativi (regolata dalle disposizioni recate dal Capo V della legge n. 241 del 1990), le cui controversie sono peraltro attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 152 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (sul punto si veda Cass., Sez. Un., 14 aprile 2011 n. 8487, nella quale si è chiarito che ai sensi dell’art. 152 del c.d. Codice della privacy "tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria", facendo rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, nel caso che ha dato luogo alla decisione delle Sezioni Unite, una controversia relativa ad una istanza con la quale una società dedita alla raccolta e gestione di dati sulla puntualità nei pagamenti ha chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di essere autorizzata ad esigere un contributo dai richiedenti per l'accesso ai dati), sotto altro profilo va ribadito che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della legge n. 241 del 1990, “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”, di talché non è legislativamente consentito accedere a dati che non costituiscono documenti amministrativi, a meno di non seguire le procedure proprie disciplinate dal Codice della privacy (ad esempio ricorso al Garante privacy), accedendo conseguentemente alla tutela del giudice ordinario;

Considerato che la disciplina legislativa, come sopra sinteticamente indicata, peraltro di derivazione comunitaria, idonea nel caso di specie ad escludere l’accesso documentale a dati raccolti in tabulati telefonici non costituendo essi documenti ma dati (non necessariamente ed esclusivamente riferiti al loro titolare ma eventualmente anche a terzi diversi da quest’ultimo, posto che attraverso l’utenza telefonica il contatto avviene necessariamente con terzi soggetti) non appare in conflitto con alcun principio costituzionale, tenuto conto in particolare che all’interessato è comunque consentito di ottenere risposta alle sue richieste da parte di un organo terzo (Autorità per la protezione dei dati personali), non essendogli impedito neppure, come è doveroso che sia, il ricorso alla tutela giurisdizionale (del giudice ordinario);

Ritenuto conclusivamente che, per le suesposte ragioni, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. va respinto in quanto il diniego espresso dalla società telefonica è ampiamente supportato dai riferimenti normativi puntualmente indicati nel diniego di accesso (ed ulteriormente confermati con l’atto di significazione del Garante prot. n. 11745 del 4 maggio 2012, depositato dalla stessa parte ricorrente);

Stimato comunque che sussistono, data la novità e peculiarità della vicenda contenziosa, valide ragioni per compensare integralmente tra le parti intimate le spese di giudizio, ai sensi degli artt. 92 c.p.c. novellato per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a.;
P.Q.M.
pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/01/2013


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visto che si parla di telefono

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Telefonia fissa, cambiare costa caro. Altroconsumo denuncia 6 compagnie all’Agcom


Cambiare operatore di telefonia fissa costa caro. E altrettanto decidere per la cessazione della linea. Quanto? Dai 35 ai 107 euro a seconda della compagnia telefonica. Circa 20 mila utenti hanno segnalato questa voce in bolletta lo scorso anno, tanto che Altroconsumo ha deciso di denunciare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sei compagnie telefoniche che forniscono telefonia fissa e connessione internet via fibra ottica o adsl: Fastweb, Infostrada, Telecom, Teletu, Tiscali e Vodafone. La denuncia arriva oggi dall’associazione che ha rilevato i costi addebitati da ogni compagnia.

“Dai 35 ai 107 euro, sottratti dagli operatori della telefonia fissa quando il consumatore decide di cambiare compagnia. Una penale bella e buona, abolita con le lenzuolate di liberalizzazioni del 2007 proprio per agevolare il cambio di fornitore di servizio e stimolare la concorrenza nel mercato. Un balzello eliminato, risorto sotto nomi diversi, quali contributi di disattivazione. Una beffa che lede i singoli utenti e affossa le dinamiche concorrenziali”: questa la denuncia di Altroconsumo, che sottolinea come il balzello si celi in bolletta dietro nomi quali “importo per dismissione”, “costo per attività di migrazione”, “costo disattivazione linea”, il già citato “contribuito di disattivazione” oppure il “corrispettivo recesso anticipato/disattivazioni anticipate”.

Altroconsumo ha denunciato quindi all’Agcom la pratica commerciale scorretta di Fastweb, Infostrada, Telecom, Teletu, Tiscali e Vodafone. Si tratta di costi, afferma l’associazione, “né congrui né giustificati dal contesto tecnologico”. A quanto ammontano?

Altroconsumo ricostruisce le voci per ogni operatore telefonico. A gennaio di quest’anno, se si ha una connessione in fibra ottica internet e telefono con Fastweb, a seconda della tecnologia delle linea telefonica il passaggio ad altro operatore costa oltre 50 euro, la cessazione della linea varia da oltre 96 euro a 104 euro. Con la connessione adsl più telefono di Infostrada, il passaggio ad un operatore diverso costa 35 euro, la cessazione della linea 65 euro. Con Telecom (solo per il primo anno, poi non si paga più nulla) i costi sono entrambi di 60,50 euro, mentre con Vodafone sono di 40 euro. Più costose le voci di Tiscali: per il passaggio ad un diverso operatore sottrae in bolletta 87 euro, che diventano 107 per la cessazione della linea. Teletu, infine, fa pagare rispettivamente 40 euro e 70 euro.
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