RICHIESTA CONGEDO

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
med78
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer set 01, 2010 4:57 pm

RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da med78 »

Salve. sono un ufficiale medico in spe e vorrei congedarmi per motivi personali che non dipendono da motivi di salute. C'è possibilità di farlo? Grazie anticipatamente


arcy2001

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da arcy2001 »

penso che sia fattibile almeno che non esistano dei vincoli temporali subordinati all'atto dell'arruolamento per Corpi Tecnici e la della Sanità .
Saluti
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da Roberto Mandarino »

CONTINUO A PENSARE CHE CHI HA RISPOSTE EBBENE CHE LE FORNISCA AI COLLEGHI IN DIFFICOLTA' MENTRE CHI HA OPINIONI E' PREFERIBILE CHE SE LE TENGA IN QUANTO QUESTE NON AIUTANO NESSUNO E OSTACOLANO L'INTERVENTO DELL'AUTOREVOLE AVVOCATO CARTA.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
billyelliot1964

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da billyelliot1964 »

Voltaire " benchè non condivida la tua opinione sarei disposto a dare la mia vita affichè tu la possa esprimere ".
Le mie scuse all'avv. carta ed un ben tornato a Roberto
Roberto Mandarino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2045
Iscritto il: gio ott 22, 2009 4:01 pm

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Billj,

ti ringrazio dei saluti che ricambio di cuore, tuttavia volevo farti nuovamente notare che:

l'amministratore del sito ha creato numerosi forum che tra l'altro ben conosci, quali quello dei Carabinieri,della G.d.F., Esercito, Marina, P.S., Polizia Penitenziaria, Marescialli, V.S.P. ecc.ecc.ecc. nei quali possiamo esprimere tutti i nostri pensieri, NONCHE' LE NOSTRE IMPORTANTISSIME OPINIONI, ma occupare con pensieri personali anche questo piccolo spazio dove l'Avvocato Carta risponde ai quesiti dei colleghi che hanno bisogno di un consiglio, mi pare veramente abusare della sua bontà e anche mancare di rispetto ai colleghi che pongono le domande.

Non ti pare di aver creato un disservizio all'Ufficiale Medico Dottor Med78 che era colui che aveva postato per primo questo dialogo??

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
jazaki
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 20
Iscritto il: gio lug 29, 2010 1:08 pm

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da jazaki »

ciao, non essendo ufficiale ma parlando in tempi addietro con alcuni di loro, ti posso dire che chi ricopre incarichi che riguardano ruoli tecnici o specialistici, deve garantire alla forza armata almeno 10 anni di servizio.

scusami voi medici avete la possibilità di esercitare anche la professione fuori, ti conviene? 2 piccioni con una fava
Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2210
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Essendomi recentemente occupato di un asco simile, devo dirle che il congedo è consentito per dimissioni volontarie a condizione che sia trascorso il periodo minimo di ferma contratto all'atto dell'assunzione del grado.
Prima di tale periodo, il congedo è disposto solo per motivi disciplinari, per superamento del periodo massimo di aspettativa o per sopravvenuta permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
med78
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: mer set 01, 2010 4:57 pm

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da med78 »

Grazie mille della consulenza avvocato. Questo vuol dire che se la mia ferma scade a settembre 2015 non posso chiedere le dimissioni volontarie prima di tale data?
winston
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 14
Iscritto il: dom apr 23, 2017 10:00 am

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da winston »

Allego sull'argomento una sentenza del TAR Lazio del 2011 sulla base della quale la ricorrente ha potuto congedarsi prima della scadenza della ferma obbligatoria avendo vinto un concorso in altra pubblica amministrazione, condizione che sembrerebbe essere sufficiente per il proscioglimento prima della fine del vincolo di ferma :


___________________________________________________________


1. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 933, D.Lgs. n. 66/2010, in forza della quale "il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso", va interpretata secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo nel senso, cioè, che l'ufficiale che abbia contratto una ferma vincolata non può cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali rispetto ai quali l'amministrazione deve adeguatamente motivare l'accoglimento o meno dell'istanza, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti (1). Si tratta di esigenze di mantenimento del rapporto di lavoro rispetto alle quali la normativa di settore tende a disincentivare l'esodo del personale. Tali esigenze trovano, peraltro, fondamento nella natura stessa del rapporto di lavoro siccome instaurato sulla base di un impegno consapevole ed autonomo del militare, in base al principio per il quale i rapporti di lavoro a termine - come la ferma vincolata - sono, di norma, indisponibili sino alla scadenza del termine finale (scadenza della ferma).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28-11-2005 n. 6687 e n. 4850/2003.


2. L'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229, disciplinante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato, è espressione di un principio generale che tende a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un principio ricavabile dal diritto costituzionale riconosciuto e di portata rafforzata rispetto agli altri diritti fondamentali, al lavoro, inteso, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, come diritto non solo di accedere per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche di scegliere la tipologia lavorativa e sotteso ad una serie di disposizioni specifiche in favore del personale militare, come quella che attribuisce titolo di precedenza e di riserva ai militari congedati senza demerito nei pubblici concorsi (2). La norma in commento introduce, dunque, nell'ordinamento un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione del comparto del pubblico impiego. Essa, peraltro, incidendo su posizioni di status, non può non riferirsi che a qualsiasi tipo di rapporto, a termine o permanente.

(2) Cons. Stato, sez. IV, n. 958/2010.



- - - - - - - - - - - - - - - - - -


N. 8284/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 7833 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7833 del 2011, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Ernesto Stajano E Giovanni Caputi con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego alla domanda di cessazione anticipata dal servizio permanente ai sensi dell'art. 933 del d.lgs. n. 66/10,
nonché
per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la determina n. 358996, datata 24 agosto 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza di cessazione anticipata dal servizio permanente.
L'interessata si è arruolata nell'Arma dei Carabinieri il 2 settembre 2004 risultando vincitrice del concorso per la selezione di Ufficiali in ferma prefissata del ruolo tecnico logistico.
Dal 2 novembre 2006, risultata vincitrice del concorso per la nomina di 21 tenenti in servizio permanete del ruolo tecnico- logistico dell'Arma dei Carabinieri, è in servizio permanente come tenente e, dal 2 novembre 2007, in qualità di capitano dell'Arma, Specialità Genio.
Laureata in ingegneria, ella svolge attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili in uso all'Arma dei carabinieri.
Nel corso del 2010, la ricorrente - per motivi personali, anche legati all'ambiente militare per una donna, e di sviluppo professionale (impossibilità di carriera a causa dell'organizzazione dei ruoli tecnici dell'Arma) - ha partecipato a tre concorsi pubblici, risultando in tutti vincitrice.
Ella, pertanto, ha chiesto la cessazione anticipata dal servizio permanente in data 28 dicembre 2010.
Il relativo procedimento ha richiesto tre pareri. Uno di questi è stato favorevole (direzione lavori Genio, IV Reparto; gli altri due negativi, motivati sull'assunto che la cessazione anticipata inciderebbe sulla funzionalità del Reparto già deficitario di personale.
Il 30 agosto 2011 è stato notificato all'interessata il provvedimento di diniego della domanda di collocamento in congedo così motivato "... a mente di quanto previsto dall'art. 933, c. 1 del D.Lvo n. 66/2010. L'ufficiale, infatti, risulta essere sottoposto alla ferma obbligatoria settennale contratta ai sensi dell'art. 10, c. 3 del D.Lvo 5 ottobre 2000, n. 298, ora articolo 738, c. 3 del D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal 6 novembre 2006. Inoltre, la specialità del dovere richiamato dall'art. 52 Cost. e l'impossibilità di procedere alla modifica della programmazione annuale per consentire il reclutamento di personale in sostituzione di quello cessato ... fanno ritenere che non sussista il carattere di eccezionalità che possa adeguata,ente motivare ... il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare".
La ricorrente, nel gravarsi avverso l'impugnata determinazione, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione: dell'art. 200, c. 1, T.U. n. 3/1957, dell'art. unico della L. n. 229/1965 nonché dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;
b) eccesso di potere sotto vari profili.
L'interessata conclude con domanda di risarcimento del danno "qualora non venisse immediatamente consentita l'assunzione dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Tortoreto".
Il ricorso è fondato.
Recitano i commi 1 e 2 dell'art. 933, D.Lvo n. 66/2010:
"1.Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. L'amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso".
Tale disposizione va interpretata secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo nel senso, cioè, che l'ufficiale che abbia contratto una ferma vincolata (sette anni) non può cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali rispetto ai quali l'amministrazione deve adeguatamente motivare l'accoglimento o meno dell'istanza, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti (cfr C.d.S., sez. IV, 28/11/2005, n. 6687 e n. 4850/2003).
La normativa in commento è volta a salvaguardare l'interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare particolarmente specializzato, quali sono gli ingegneri del Genio militare, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma.
Si tratta di esigenze di mantenimento del rapporto di lavoro rispetto alle quali la normativa di settore tende a disincentivare l'esodo del personale.
Tali esigenze trovano, peraltro, fondamento nella natura stessa del rapporto di lavoro siccome instaurato sulla base di un impegno consapevole ed autonomo del militare, in base al principio per il quale i rapporti di lavoro a termine (nel caso di specie, ferma vincolata settennale) sono, di norma, indisponibili sino alla scadenza del termine finale (scadenza della ferma).
Ciò posto, appare decisivo per il Collegio il rilievo per cui la domanda di cessazione dal servizio è stata presentata dalla ricorrente per assumere servizio presso altra pubblica amministrazione, segnatamente presso il comune di Tortoreto con la qualifica di Istruttore Direttivo.
La fattispecie appare regolata - come osservato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 958/2010 - dall'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 disciplinante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato. Tale disposizione, come chiarito dall'Alto consesso amministrativo, "E' espressione di un principio generale che tende a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un principio ricavabile dal diritto costituzionale riconosciuto e di portata rafforzata rispetto agli altri diritti fondamentali, al lavoro, inteso, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, come diritto non solo di accedere per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche di sceglierla tipologia lavorativa, e sotteso aduna serie di disposizioni specifiche in favore del personale militare, come quella che attribuisce titolo di precedenza e di riserva ai militari congedati senza demerito nei pubblici concorsi".
La norma in commento introduce, dunque, nell'ordinamento un criterio di potenziale mobilità del personale militare all'interno dell'organizzazione del comparto del pubblico impiego. Essa, peraltro, incidendo su posizioni di status, non può non riferirsi che a qualsiasi tipo di rapporto, a termine o permanente.
Neppure appaiono plausibili eventuali ostacoli legati al costo sostenuto dall'amministrazione per la formazione dell'ufficiale ricorrente.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, i costi per la formazione e la preparazione del personale da essa assunto ridondano, in circostanze simili, in favore di altre amministrazioni nei cui ruoli il militare aspiri a transitare rendendo, così, proficuo ed economico per l'erario l'impegno finanziario assunto dall'amministrazione della Difesa.
A questo aggiungasi che la ricorrente, all'atto dell'arruolamento, già era in possesso del diploma di laurea sicché, sotto questo specifico profilo, i costi di formazione culturale e professionale neppure sono stati sostenuti, in parte qua, dall'amministrazione.
Le ragioni di doglianza sono le stesse che fondano l'illegittimità del provvedimento che va, perciò, annullato (se non addirittura dichiarato nullo per violazione dell'ordine pubblico lavorativo).
Il disposto annullamento reintegra l'interessata nella posizione sostanziale di base.
Non residuando ulteriori margini di discrezionalità in capo all'intimata amministrazione, l'effetto conformativo che deriva dalla pronuncia vincola l'amministrazione alle conseguenti determinazioni in senso favorevole all'accoglimento dell'istanza della ricorrente, per tal via esaurendosi anche l'area dei danni risarcibili a motivo della conseguita reintegrazione in forma specifica
In conclusione, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
La sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio per impedimento temporaneo del Presidente all'uso della mano destra.

IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
L'ESTENSORE
Giuseppe Rotondo
IL CONSIGLIERE
Giancarlo Luttazi

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
claudio100

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da claudio100 »

Gentile Avvocato,

se un militare (con obbligo di ferma per corso di specializzazione) dovesse ricevere un'offerta di lavoro da parte di un'azienda (italiana o estera) che prevede condizioni migliori dell'attuale impiego (condizioni intese quali migliore trattamento economico, migliori progressioni di carriera, migliori benefit), potrebbe ottenere un proscioglimento o congedo anticipato rispetto alla ferma? anche solo di uno o due anni prima del vincolo (in questo caso quinquennale).
claudio100

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da claudio100 »

Gentili lettori e Gentile Avvocato,

in merito al congedo anticipato rispetto ai termini imposti da una ferma obbligatoria vorrei sottoporvi un quesito.

Se un militare, sul quale ricade detto obbligo, dovesse ricevere un'offerta di lavoro (da azienda pubblica o privata), la quale prevede condizioni di lavoro migliori (in termini di prospettive di carriera, di trattamento economico, di benefits, ecc.), sarebbe plausibile secondo voi un proscioglimento o congedo anticipato?

Grazie a chi potrà fornire un'opinione.

Buona giornata.
Fransispino
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: mar set 18, 2018 1:47 pm

Re: RICHIESTA CONGEDO

Messaggio da Fransispino »

Buonasera,
Avrei delle domande in merito al congedo per Ufficialj (sempre tecnici).
È possibile che rifiutino l’istanza di congedo una volta terminati gli obblighi di ferma? Possono posticipare il congedo ? Esistono possibilità di vincere un eventuale ricorso?
Quanto tempo prima dovrei fare domanda di congedo?
GraZie e saluti.
Rispondi