Marco64 ha scritto:27 mar 2012 – dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, proposto dai ... E' stato predisposto ai sensi del comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (la cd ... 1359 “Richiamo”, art. 2229 'RegimeWilliam183 ha scritto:Marco64 ha scritto:Carissimi colleghi, ovviamente ogni caso e diverso dall'altro, ma bisogna valutare se ricorrono gli estremi di abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa da P.U.!!
1) il registro dove vengono annotate i richiami deve contenere: (REGISTRO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI DEI MILITARI PUNITI CON LA SANZIONE DEL RICHIAMO - Art.1359 del Codice dell’Ordinamento Militare) a) data della mancanza; b) nominativo del militare; c) cenni sulla circostanza della mancanza; ed infine le firme da apporre da parte del militare e del Comandante. Caso contrario si ravvisa un abuso d'ufficio da parte del P.U.
2) per le aggettivazioni e nel giudizio finale delle note caratteristiche, devono essere coerenti e privi discordante con motivazioni reali e dati di fatto.!
In conclusione se vi sono in essere documentazione comprovante l'illecito si può ricorrere alla competente A.G. e in base alla mia esperienza personale consiglio di lasciar perdere di intraprendere aqualsiasi forma di ricorso, poiché si perde tempo e soprattutto denaro.
Forse si ottiene qualcosa con la giustizia....
Scusa ancora Marco, ma l'art.1359 non dice quello che hai scritto, dove posso trovare con precisione quello che hai scritto?
E' tutto ciò che posso fornire.
Grazie