RICEZIONE DENUNCE

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Re: RICEZIONE DENUNCE

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L'art. 333 al comma 1 prevede:
- Ogni persona che ha notizia di reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
- La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria (364, 709 c.p.

Quindi, le denunce ad opera di ignoti, sono "facoltative" e non vi è un obbligo di legge.


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Re: RICEZIONE DENUNCE

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ho dimenticato di allegare la norma del 333

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.

riflettete, riflettete
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Re: RICEZIONE DENUNCE

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Dal link: https://www.brocardi.it/codice-di-proce ... art57.html

Art. 57 C.P.P. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Dispositivo dell’art. 57 Codice di procedura penale

Nelle Note al n. 9 viene riportato quanto segue:
(9) In taluni casi il pubblico ministero non delega lo svolgimento di alcuni atti né agli agenti né agli ufficiali di p.g. e deve compierli direttamente (si veda l'art. 370 c.p.p.); tuttavia gli ufficiali di p.g., essendo obbligati ad assisterlo nell'espletamento della sua attività, sono investiti del compito assumere la documentazione relativamente agli atti da esso compiuti come provvedere alla redazione del verbale o delle sommarie annotazioni (art. 373 c.p.p.), perché il semplice agente non possiede la capacità certificante.

N.B.: avete letto che c'è scritto nella parte finale? "perché il semplice agente non possiede la capacità certificante".

riflettete, riflettete
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Re: RICEZIONE DENUNCE

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Nel nostro ordinamento l’unica legge è quella che proviene dal Parlamento, dal Governo (nella forma del decreto legislativo o del decreto legge) o dal Parlamento europeo (regolamenti e, a particolari condizioni, anche le direttive).

Le sentenze quindi non hanno forza di legge: queste servono solo a decidere un caso specifico, un litigio portato all’attenzione del giudice.

Il giudice – recita la Costituzione – «è soggetto solo alla legge»: significa che non è vincolato dalle interpretazioni degli altri giudici. Tant’è che, molto spesso, i Tribunali si orientano in modo diverso dalla stessa Cassazione così come è vero che anche la stessa Cassazione spesso cambia orientamento, a secondo della veduta del Giudice.

Insomma, le sentenze della Cassazione non fanno legge. Ma la particolarità della Cassazione è quella di definire la corretta interpretazione di una legge o altra norma. Specie quando la Cassazione si riunisce a Sezioni Unite, la sua decisione dovrebbe servire a risolvere tutti i dubbi sul reale significato di una disposizione legislativa. Gli altri giudici dovrebbero – ma non è detto che lo facciano – orientarsi di conseguenza e tenere conto del principio fissato dalla Suprema Corte. Se però è vero che «il giudice è soggetto solo alla legge», è suo diritto dissentire anche dalle Sezioni Unite, purché motivi il suo convincimento.

Peraltro, tieni conto che la stessa Cassazione non sempre decide nello stesso modo: a volte una Sezione è di avviso diverso rispetto alla sentenza di un’altra Sezione oppure si ha che la stessa Sezione, nel tempo, muta orientamento.

Il Tribunale è un po’ come l’ospedale: si sa come ci si entra, ma non si sa come se ne esce.
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