Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

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loris64
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Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da loris64 »

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Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

Giustissimo, può capitare uno sbaglio..rido
Per il resto per 3 mesi Non rientro qua, per 2 mesi
Non rientro là, per 5 mesi la prendo in ciappel..e per finire l'ho preso nello stoppino... da non crederci..seguiranno post
loris64
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da loris64 »

Marco
Io ho sentito dei colleghi che hanno ricongiunto alcuni mesi per poter rientrare in questo ricalcolo. Tu non puoi fare niente visto ke sn pochi mesi.
Speriamo bene e ti Auguro ogni bene.
Ciao

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Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

[quote="loris64"]Marco
Io ho sentito dei colleghi che hanno ricongiunto alcuni mesi per poter rientrare in questo ricalcolo. Tu non puoi fare niente visto ke sn pochi mesi.
Speriamo bene e ti Auguro ogni bene.
Ciao

Grazie Loris,ho riicongiunto lavoro minorile, ed arrivo a ottobre 1983 , se poi in maniera onerosa riesco a ricongiungersi 3 mesi mi informerò..ci voleva forse una denuncia contro un fantomatico datore di lavoro in costanza di servizio..adesso anche volendo non posso dire che mancano contributi..ecco forse l'unico escamotage..ciaoooo
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Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

In parole dopo due anni che sei in pensione non puoimi recuperare contributi anche volendo.. escamotage c'è e si trova l'offerente..ma sono fuori termine.. ciao
loris64
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da loris64 »

Mi dispiace tanto, comunque spero in una soluzione che possa aiutarti. Un abbraccio

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Mamete
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Mamete »

Questa è la notizie più bella che ho avuto modo di sapere da quando a forza di riforme, finanziarie, leggi e leggette ho visto sgretolarsi la mia pensione rubandocela pian piano .... Una sorta di piccola rivincita per chi come me non rientra per poco nel vecchio sistema ... dispiace per chi, anche in questa, non otterrà benefici perché non ci rientra , conosco bene lo stato d'animo ! Incredibile cosa sono stati capaci di fare della nostra pensione ! Una rabbia infinita !!!


Alessandro
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da loris64 »

Non bisogna abbattersi, non bisogna odiare altrui, anche se abbiamo poco dobbiamo essere contenti lo stesso, xké noi siamo puliti, onesti, e quel poco ke abbiamo ce lo siamo sudati con tanti sacrifici. Allora godiamoci quello ke abbiamo e dormiamo tranquilli. Buona fortuna. Ciao

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Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

loris64 ha scritto:Marco
Io ho sentito dei colleghi che hanno ricongiunto alcuni mesi per poter rientrare in questo ricalcolo. Tu non puoi fare niente visto ke sn pochi mesi.
Speriamo bene e ti Auguro ogni bene.
Ciao

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Forse ci rientro, anni 1982-1983 ho avorato con interruzione , pochi mesi 82- pochi mesi inizio 1983, regolarmente iscritto all'ufficio di collocamento, dovrei ricongiungere mesi mancanti 82-83 in maniera onerosa.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6304" onclick="window.open(this.href);return false;
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

Dovrei richiedere la copertura mediante riscatto
gino59
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da gino59 »

marco064 ha scritto:Dovrei richiedere la copertura mediante riscatto
======================N.B. Non ho approfondito più di tanto=========================


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Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

CONTRIBUTI NON VERSATI

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010)

PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
periodi di lavoro svolto con contratto part time;
i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

DOMANDA

La domanda può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta o dove previsto in via diretta al sito internet dell'Istituto (http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;).

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:
i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

COME SI PAGA

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso:www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico. Gli operatori provvederanno all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
On line sul sito Internet http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
Tramite il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010).
Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno.
Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza ,in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.

In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali .
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

ATTENZIONE
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.
Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato.
La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

PAGAMENTO RATEALE

È concesso il pagamento in forma rateale se:
il richiedente non è pensionato;
i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:
il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori;
l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00;
la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;
Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.

UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE RISCATTATA

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

Sono pertanto utili:
per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.-
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

Mamete ha scritto:Questa è la notizie più bella che ho avuto modo di sapere da quando a forza di riforme, finanziarie, leggi e leggette ho visto sgretolarsi la mia pensione rubandocela pian piano .... Una sorta di piccola rivincita per chi come me non rientra per poco nel vecchio sistema ... dispiace per chi, anche in questa, non otterrà benefici perché non ci rientra , conosco bene lo stato d'animo ! Incredibile cosa sono stati capaci di fare della nostra pensione ! Una rabbia infinita !!!


Alessandro
Manuele sono 2 anni che mi sfogo nel forum, ci sono voluti 50 interventi..Lino, Angri,chi gestisce il forum, colleghi, etc etc..adesso mimi sono calmato, non serve arrabbiarsi, ridi....
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

gino59 ha scritto:
marco064 ha scritto:Dovrei richiedere la copertura mediante riscatto
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non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

CONTRIBUTI NON VERSATI

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
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il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
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l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
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i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
periodi di lavoro svolto con contratto part time;
i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
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DOMANDA

La domanda può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta o dove previsto in via diretta al sito internet dell'Istituto (http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;).

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:
i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

COME SI PAGA

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.
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Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
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In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010).
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Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza ,in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.

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Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
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La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

PAGAMENTO RATEALE

È concesso il pagamento in forma rateale se:
il richiedente non è pensionato;
i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:
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la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;
Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.

UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE RISCATTATA

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

Sono pertanto utili:
per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.-
Grazie Gino , ho sempre pensato una cosa, che se mi avessi chiesto tu di uscire dal Forum, ti avrei ascoltato.
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Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

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marco064 ha scritto:
gino59 ha scritto:
marco064 ha scritto:Dovrei richiedere la copertura mediante riscatto
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vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

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È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010)

PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
periodi di lavoro svolto con contratto part time;
i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

DOMANDA

La domanda può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione richiesta o dove previsto in via diretta al sito internet dell'Istituto (http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;).

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:
i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.
La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.

QUANTO SI PAGA

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

COME SI PAGA

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso:www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa, oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico. Gli operatori provvederanno all’invio della copia del bollettino all’indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.

Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
On line sul sito Internet http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
Tramite il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010).
Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno.
Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza ,in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.

In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali .
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

QUANDO SI PAGA

Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale.
Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

ATTENZIONE
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.
Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.
L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato.
La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminato il costo dell'onere alla data della nuova domanda.

PAGAMENTO RATEALE

È concesso il pagamento in forma rateale se:
il richiedente non è pensionato;
i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:
il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2007 il cui onere può essere corrisposto in un massimo di 120 rate mensili senza interessi accessori;
l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00;
la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;
Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.

UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE RISCATTATA

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

Sono pertanto utili:
per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.-
Grazie Gino , ho sempre pensato una cosa, che se mi avessi chiesto tu di uscire dal Forum, ti avrei ascoltato.
========================================================= Anche se a volte sei "pesantuccio" come Lei....."S....ra".. ehehh sei cmq una brava persona e a volte anche simpatico....ma non ti montare la testa....perché, non sei il mio tipo.....ahahaaaihihiiiiiiii
Sempreme064
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Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm

Re: Ricalcolo pensioni anno 1981/1983

Messaggio da Sempreme064 »

Hahahah Ginooooo.. cmq ho già chiamato Inps, si può fare ed ho spiegato la situazione..arrivo al 1982..grazie
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