ricalcolo pensioni 81/82/83

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Filippogianni
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

Messaggio da Filippogianni »

Per chi è nel sistema retributivo può fare tutti i ricorsi di questo mondo perché ibretributuvi non rientrano tra chi arruolato 1981 1982 1983.
Solo chi è misto potrà fare ricorso, per altri non misti e solo perdita di tempo di soldi .


naturopata
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

Messaggio da naturopata »

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 17/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24.038 del registro di Segreteria, proposto dal sig. G. M., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n° 18, ha eletto domicilio, contro l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici.

Udito, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018, il difensore del ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU; non rappresentata l’Amministrazione.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, depositato il 13 settembre 2017, ha precisato di aver prestato servizio nell’ex Corpo degli Agenti di Custodia dal 12 gennaio 1982 al 13 aprile 2011, conseguendo dall’Istituto Previdenziale il relativo trattamento vitalizio.

Successivamente, in data 18/02/2017, ha inoltrato all’INPS istanza, ex lege 241/1990, di riliquidazione del proprio trattamento sulla scorta del dettato di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Il riscontro dell’INPS, peraltro, è stato negativo, essendo stato confermato l’importo della pensione già erogata.

Secondo quanto precisato dall’INPS, la norma richiamata non sarebbe applicabile ai pensionati del Corpo di Polizia Penitenziaria, ma esclusivamente al personale ex militare, stante l’assenza di richiami normativi espressi.

Ad avviso del ricorrente, la tesi dell’INPS sarebbe errata, in quanto al personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in virtù del Decreto Legislativo n. 443 del 1992, art. 73, commi 3 e 4, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continuerebbe ad applicarsi l’art. 6 della L. n. 1543 del 1963.

Secondo tale disposizione, il massimo della pensione si consegue al raggiungimento di trenta anni di servizio utile e l’importo della pensione, calcolato sulla base dell’ultimo stipendio (complessivo), è ragguagliato, al compimento dei venti anni di servizio, al 44% della base pensionabile, mentre per ogni anno in più sino al decimo, “la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.

Lo stesso art. 6 del D.lgs. n. 165/1997 ha ribadito che, per tali soggetti, “il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza...” e ciò “in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività”.

La medesima disposizione, per quanto riguarda le aliquote annue di rendimento, a far data dal 1° gennaio 1998, ha reso applicabile l’art. 17 della L. 724/1994, che le ha stabilite in misura pari al 2%.

L’intricata situazione normativa renderebbe complicato il calcolo della pensione per coloro i quali, come il ricorrente, hanno prestato servizio nel Corpo degli Agenti di Custodia dai primi degli anni 80 e sino al gennaio 1991, allorquando sono divenuti, ex lege, dipendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, ad ordinamento civile e non più militare.

In ogni modo, nei confronti di detti soggetti, secondo la difesa del ricorrente, dovrebbero trovare applicazione le norme sopra citate, con conseguente calcolo della pensione sulla base delle aliquote di rendimento già previste dalla normativa di cui all’art. 6 della legge 1543 del 1963, sino al 1° gennaio 1998. Mentre per i periodi di servizio (e contributivi) successivi alla suddetta data l’aliquota annua di rendimento andrà rapportata al 2% annuo, in ragione del disposto del richiamato D.lgs. n. 165 del 1997.

È stato conclusivamente richiesto che la domanda venga accolta e che sia accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo la normativa sopra citata (L. n° 1543 del 1963, D.lgs. n° 443 del 1992, L. n° 335 del 1995 e D.lgs. n° 165 del 1997, nonché art. 54 del DPR n° 1092 del 1973) e conseguente corresponsione delle somme arretrate dovute, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

L’INPS, cui il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, risulta ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.

Nell’udienza del 24 gennaio 2018, fissata per la discussione della causa, l’avvocato PETTINAU ha integralmente confermato le conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

Come traspare dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione delle aliquote di rendimento previste dagli artt. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e 6 della legge n. 1543/1963.

Va però osservato che le norme citate hanno contenuti dispositivi differenti, di talché solo la seconda appare concretamente applicabile nel caso di specie.

Difatti, l’art. 54 DPR 1092/1973 ha disposto che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

La legge n. 1543 del 03/11/1963, ha disciplinato, in maniera specifica, gli organici e il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, prevedendo all’art. 6, che la pensione del personale destinatario delle disposizioni (tra cui il Corpo degli agenti di custodia), “è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.

Successivamente, il D.lgs. 30/10/1992, n. 443, ha disciolto il Corpo degli agenti di custodia, ad ordinamento militare, trasformandolo nel Corpo di polizia penitenziaria, ad ordinamento civile.

L’art. 73 della legge, espressamente intitolato “Trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3, ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543”.

La permanenza in vigore dell’art. 6 da ultimo richiamato, è stata mantenuta dal comma 1 dell'art. 1, D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213.

Così ricostruito il quadro normativo, come già affermato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 161 del 18/12/2017), è proprio l’art. 6 che deve essere applicato ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, avendo egli iniziato a prestare servizio nell’anno 1982, nell’ex Corpo degli Agenti di Custodia.

Peraltro, non può essere dimenticato che l’ordinamento italiano è stato interessato, nei primi anni novanta da un’integrale riforma del sistema pensionistico, che ha preso avvio con il D.lgs. n. 503 del 30.12.1992, il quale ha recepito i principi e criteri direttivi della legge delega, n° 421 del 23 ottobre 1992, ed è proseguita, per l’aspetto che qui interessa, con la legge 8 agosto 1995 n° 335, la quale ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni, dal sistema retributivo (imperniato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi), al sistema contributivo (basato sull’ammontare dei contributi versati nell’intera vita lavorativa).

La stessa legge n° 335 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento).

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo (quota A), mentre le anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Ne consegue che le modalità di calcolo della pensione e le relative aliquote, previste sia dall’art. 54 DPR 1092/1973, sia dall’art. 6 della legge n. 1543 del 03/11/1963, potranno trovare applicazione, in maniera integrale, laddove la pensione sia liquidata interamente secondo il sistema retributivo, o in maniera parziale, qualora la pensione medesima sia attribuita con il sistema misto (quindi sulla parte del trattamento che “rimane” in retributivo).

Rapportando tali principi al caso di specie, va rilevato che il G. M. aveva, alla data indicata dalla norma, anni 16 e mesi otto di servizio utile.

Conseguentemente, secondo il criterio di calcolo indicato dall’art. 6 cit. poteva vedersi attribuita una percentuale di pensione, ragguagliata all’anzianità, pari al 36,666% della base pensionabile (cifra ottenuta secondo il seguente calcolo: l’importo del 44% ai venti anni, conduce a una percentuale annua del 2,2% per sedici anni, ovvero 35,2 %, cui vanno sommati gli ulteriori otto mesi, ossia 8/12 di 2,2=1,466%).

Ne consegue che, seppure in via teorica possa affermarsi la fondatezza della pretesa, nei fatti il differente calcolo, erroneamente operato dall’Istituto previdenziale, ha condotto ad un risultato di favore per il ricorrente.

Difatti l’INPS ha applicato (cfr. decreto di pensione versato in atti) l’aliquota prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, attribuendo il 35% della base pensionabile per i primi quindici anni di servizio, e 1,80% per ogni anno ulteriore (considerando un anno e otto mesi).

Si arriva, in tal modo, alla considerazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta (è stato attribuito il 38%), e alla conseguente liquidazione di una pensione di importo superiore a quella spettante.

Tale evenienza determina, all’evidenza, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.; art. 7, comma 2 CGC).

Detto interesse, difatti, presuppone la necessità di una tutela, ricollegabile ad una contestazione oggettiva, attuale, ed idonea a ledere il diritto vantato, e deve portare ad una utilità concreta che, dall’esercizio della giurisdizione, possa derivare a chi propone l’azione (Corte di cassazione: Sez. lavoro, 14 giugno 1986, n. 3978; e Sez. II civile, 28 ottobre 1993, n. 10708), mentre nel caso di specie la domanda giudiziale appare diretta ad ottenere un beneficio, o meglio, un emolumento, già percepito dal ricorrente in misura maggiore a quella attribuibile nell’ipotesi di accoglimento del ricorso.

Stante la mancata costituzione dell’INPS, non è luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. G. M..

Nulla per le spese.

Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 24 gennaio 2018.

Il Giudice unico

f.to Maria Elisabetta LOCCI



Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

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Il ricorso possono farlo anche gli arruolati dopo il 1983 e fino al 91, certo che chi è arruolato prima se dovesse vincerlo avrà un introito maggiore.
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

Messaggio da gino59 »

manuxx ha scritto:Il ricorso possono farlo anche gli arruolati dopo il 1983 e fino al 91, certo che chi è arruolato prima se dovesse vincerlo avrà un introito maggiore.
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Il ricorso lo può fare chi al 31.12.1995 ha maturato AA15, ma non AA18.-
manuxx
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

Messaggio da manuxx »

gino59 ha scritto:
manuxx ha scritto:Il ricorso possono farlo anche gli arruolati dopo il 1983 e fino al 91, certo che chi è arruolato prima se dovesse vincerlo avrà un introito maggiore.
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Il ricorso lo può fare chi al 31.12.1995 ha maturato AA15, ma non AA18.-
Gino guarda questa sentenza è un arruolato nel 1986 ed ha vinto il ricorso

SENTENZA n. 12/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da

- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro

- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote direndimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno diservizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno diservizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018

IL GIUDICE

f.to Domenico Guzzi
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

Messaggio da gino59 »

manuxx ha scritto:
gino59 ha scritto:
manuxx ha scritto:Il ricorso possono farlo anche gli arruolati dopo il 1983 e fino al 91, certo che chi è arruolato prima se dovesse vincerlo avrà un introito maggiore.
=============================
Il ricorso lo può fare chi al 31.12.1995 ha maturato AA15, ma non AA18.-
Gino guarda questa sentenza è un arruolato nel 1986 ed ha vinto il ricorso

SENTENZA n. 12/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da

- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro

- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote direndimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno diservizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno diservizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018

IL GIUDICE

f.to Domenico Guzzi
==============In appello, questa verrà bocciata, non ha nessun senso lineare============
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Non sono ovviamente un avvocato ne tantomeno un giudice. Dico solo una cosa: il primo comma sancisce la percentuale e l'anzianità utile a pensione; il secondo comma sancisce che per ogni anno oltre il 20° si applica ulteriore calcolo annuale. Ora una modesta considerazione si spera oggettiva: se la norma si applica come affermano alcune cc solo a chi per svariati motivi non ha superato i 20 anni, il secondo comma che ragione ha di esistere?
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

Messaggio da naturopata »

Highlander ha scritto:Non sono ovviamente un avvocato ne tantomeno un giudice. Dico solo una cosa: il primo comma sancisce la percentuale e l'anzianità utile a pensione; il secondo comma sancisce che per ogni anno oltre il 20° si applica ulteriore calcolo annuale. Ora una modesta considerazione si spera oggettiva: se la norma si applica come affermano alcune cc solo a chi per svariati motivi non ha superato i 20 anni, il secondo comma che ragione ha di esistere?
Ok! Ma qui si gioca con le casse previdenziali e c'è chi le vuole tenere in considerazione e chi invece applica la legge e fa il lavoro di Giudice.
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

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La CdC Calabria con 3 sentenze dice NO all'art. 54 ai colleghi della PolPen

Uno arruolato nella PolPen in data 07.5.1981

Uno arruolato nella PolPen in data 04.05.1981

segue la 3^
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

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3^ sentenza

Uno arruolato nella PolPen in data 12/01/1983
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

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Messaggio da Avv. Massimo Vitelli » dom mag 26, 2019 1:29 pm

È stata di recente pubblicata la decisione n.23/2019 della Sez. CALABRIA, GUP dr.ssa Ida CONTINO.
La sentenza in oggetto si rivela MOLTO IMPORTANTE, per la MANCATA APPLICAZIONE del noto art.54, SIA PER I COLLEGHI PDS CHE PER QUELLI DELLA POLPEN.
A mio avviso, la pronuncia deve considerarsi ineccepibile, anzi semplicemente perfetta!
Purtroppo, come temevo, viene inevitabilmente precisato nella sentenza che sussistono norme speciali per PDS e POLPEN che richiamano espressamente l'art.6, L.1543/1963 e non già l'art.54, DPR 1092/1973, PROPRIO PER COLORO CHE ERANO GIÀ IN SERVIZIO IN COSTANZA DELLE "STELLETTE".
Il citato art.6 prevede l'aliquota del 44% solo dopo VENTI ANNI di servizio utile e non già dopo 15!
Ora, nell'ambito del contenzioso che ci riguarda (in sintesi, da 15 a 18 anni di servizio utile), il risultato del rendimento annuo dell'art.6 è pari al 2.2% (44 : 20 = 2,2) e quindi è addirittura INFERIORE a quello previsto per i CIVILI dall'art.44 DPR 1092/1973, cioè a dire il 2,33% annuo.
Per cui, non solo gli innumerevoli ricorsi di ex dipendenti POLPEN e PDS rischiano di conseguire un mesto esito negativo, non solo rischiano altresì di creare seri ANTICORPI OCCULTI anche per i ricorsi dei MILITARI, ma potrebbero teoricamente perfino PROVOCARE UNA DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA GIÀ ACCORDATO O DA ACCORDARE AI FUTURI PENSIONATI POLPEN e PDS, che versano nelle condizioni di riferimento.
Ecco perché, sempre a mio modesto avviso, occorreva evitare tutto il clamore invece sollevato dai Colleghi ad ordinamento civile, dalle loro organizzazioni di rappresentanza e da qualche legale frettoloso, almeno fino all'esito definitivo della questione avanzata dai militari.
La logica del "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI", oltre ad essere antieconomica, risulta anche alquanto stupida!
Ovviamente, lo ribadisco, spero ancora in prospettiva di sbagliarmi.

Infine, per completezza di disamina, continuo a ritenere che, al contrario, i Colleghi VV.FF ed ex Forestali , in possesso dei relativi prerequisiti, possano RECLAMARE il beneficio in rassegna del 44% disposto dall'art.54.
Infatti, per tali Corpi, DA SEMPRE O QUASI AD ORDINANENTO CIVILE, il legislatore è intervenuto da tempo immemorabile a sancirne esplicitamente l'EQUIPARAZIONE PREVIDENZIALE CON I MILITARI, tramite gli artt.61 e 71 DPR 1092/1973.
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

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Ricorso perso presso la CdC Toscana

questo è un caso particolare ma d'interesse generale per la PolPen

1) - entrato a far parte del Corpo degli Agenti di Custodia del Ministero della Giustizia il 27.11.1978;

2) - transitato, a seguito di concorso, nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, con mansioni di commesso giudiziario, con assunzione in servizio presso il Tribunale di Firenze dal 24.9.1989;

3) - riammesso nel Corpo degli Agenti di Custodia, nel frattempo smilitarizzato, con assunzione della nuova denominazione di Corpo di Polizia Penitenziaria (legge n. 395/90) con decreto del 25.9.1995 e assunzione in servizio dal 30.10.1995, a seguito di domanda del 23.12.1992 (in applicazione dell’art. 132 del T.U. n. 3/57, richiamato dal d.lgs 30.10.1992, n. 443);

4) - diritto del ricorrente, previo riconoscimento dell’applicazione dei coefficienti di rendimento previsti per il personale proveniente dal disciolto Corpo di Agenti di Custodia (ex art. 6 legge n. 1543/63, richiamato dall’art. 73 d.lgs 443/92), all’applicazione nei suoi confronti del coefficiente di rendimento nella misura massima dell’80% (0,8000) della base pensionale .......
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Re: ricalcolo pensioni 81/82/83

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Ricorso PolPen perso

CdC Sardegna sentenza n. 61/2018

1) - L’intricata situazione normativa renderebbe complicato il calcolo della pensione per coloro i quali,
- come il ricorrente,
- hanno prestato servizio nel Corpo degli Agenti di Custodia dai primi degli anni 80 e sino al gennaio 1991, allorquando sono divenuti, ex lege, dipendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, ad ordinamento civile e non più militare.
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