ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

il (C.O.M.) Codice dell'ordinamento militare al CAPO III tratta il SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE, dall'art. 1863 all'art. 1877, quindi, chi è interessato può approfondire direttamente.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Accolto

1) - Maresciallo dell’Aereonautica cessato dal servizio in data 7.9.2016 per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato;

2) - Ha fatto presente, di aver maturato alla data del 31.12.1995, 17 anni, 6 mesi e 22 giorni di anzianità

3) - Il trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

4) - Assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973

La CdC precisa:

ecco alcun brani:

5) - E’ fin troppo evidente, infatti, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo,
- ) - le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l’aliquota del 35% che aumenta ogni anno del 1,8% e
- ) - le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l’aliquota del 44% e la mantiene invariata sino al ventesimo anno, oltre il quale l’aliquota aumenterà dell’1,80.

6) - Al ricorrente, pertanto, l’Ente previdenziale avrebbe dovuto applicare, per la quota A di pensione, l’aliquota prevista per i militari, e quindi quella del 44%.

7) - Ma una tale interpretazione contrasta con il secondo comma dell’art. 54 laddove il legislatore stabilisce che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

8) - Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto nel senso che deve dichiararsi il diritto del ricorrente di vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico, nella quota retributiva, avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/73 e non quella del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile.
---------------------------------------------------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 236 Pubblicazione 27/09/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente
SENTENZA N. 236/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21704 del registro di segreteria , proposto da G. B. ( Omissis) , nato a Omissis il Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Veltri congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luigi Veltri , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis alla Omissis Omissis, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. B. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico , con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092/1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa AER con la qualifica di Maresciallo dell’Aereonautica; di essere cessato dal servizio in data 7.9.2016 per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato; di aver maturato alla data del 31.12.1995, 17 anni, 6 mesi e 22 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 31.8.2018 si è costituito l’Inps opponendo l’infondatezza dell’istanza.

In proposito rileva che al momento del collocamento in quiescenza il ricorrente aveva maturato un’anzianità superiore ai vent’anni, sicché l’art. 54 invocato non poteva trovare applicazione.

3) All’odierna udienza, udite le parti, la causa è posta in decisione.

4) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5) La disamina deve essere preceduta da alcune considerazioni.

Come è noto negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la l. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1996.

Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici già maturati secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art .1 comma 12 il seguente meccanismo:

“Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Ebbene, il ricorrente, come detto, rientra in quest’ultima categoria in quanto al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai 18 anni.

6) Tuttavia, l’Ente previdenziale, nel calcolare la quota retributiva della pensione del ricorrente, ha applicato l’aliquota di rendimento prevista dall’ 44 del d.p.r., e cioè del 35% sino al quindicesimo anno aumentata dell’1,80 per ogni anno successivo.

7) Detta modalità di calcolo, invero, è quella che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili.

E’ fin troppo evidente, infatti, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo, le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l’aliquota del 35% che aumenta ogni anno del 1,8% e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l’aliquota del 44% e la mantiene invariata sino al ventesimo anno, oltre il quale l’aliquota aumenterà dell’1,80.

Al ricorrente, pertanto, l’Ente previdenziale avrebbe dovuto applicare, per la quota A di pensione, l’aliquota prevista per i militari, e quindi quella del 44%.

Secondo la tesi dell’INPS, tuttavia, la disposizione, interpretata in senso strettamente letterale, si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che, pacificamente, possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore.

Ma una tale interpretazione contrasta con il secondo comma dell’art. 54 laddove il legislatore stabilisce che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale ultimo disposto, infatti, a parere del giudicante impedisce l’opzione ermeneutica fatta propria dall’Ente previdenziale.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto nel senso che deve dichiararsi il diritto del ricorrente di vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico, nella quota retributiva, avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/73 e non quella del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la materia, si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota calcolato mediante il sistema retributivo, l’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973. Condanna l’Amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli emolumenti accessori per come indicato in parte motiva. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.9.2018.

Il Giudice
f.to Ida Contino


Depositato in Segreteria il 26/09/2018


Il Responsabile delle Segreterie Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

allego sentenza CdC Toscana n. 257/2018 di oggi 18/10/2018 che accoglie ricorso per art. 54.

N.B.: sotto la stessa data, la CdC Toscana ha accolto altri 3 ricorsi per art. 54 con le sentenze n. 254, 255 e 256 riferite anch'esse a colleghi CC.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Accolto

Allego sentenza CdC Toscana n. 260/2018 pubblicata in data 19/10/2018 ( carabiniere arruolato in data 17.1.1984 )

N.B.: sotto la stessa data sono state pubblicate anche le sottonotate sentenze anche POSITIVE su CC.

- Sentenza n. 259/2018
- Sentenza n. 261/2018;
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Accolto

CdC Bari n. 574/2018 del 17/07/2018 su militari della Marina Militare.

1) - militari arruolati negli anni 1981-1982-1983 e cessati dal servizio per riforma con un'anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni,

2) - L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 27.6.2018, rilevato che i ricorrenti con separato ricorso hanno chiesto la rideterminazione della pensione con i benefici di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 165/1997, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per abuso del diritto riportandosi all’orientamento della Cassazione secondo cui sono da dichiararsi improponibili le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito.

La CdC alla "lamentela" dell'INPS di cui al n. 2 sopra, così risponde:

3) - vi è da rilevare che tale ulteriore giudizio teso alla rideterminazione del trattamento di pensione si fonda su una diversa causa petendi ossia sulla invocata applicazione del beneficio del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997;
- ) - trattasi, dunque, di una questione tutt’affatto diversa da quella che si discute nel presente giudizio e fondata su diverse disposizioni di legge.


N.B.: il resto leggetelo nell'allegata sentenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

CdC Bari Accolto

sent. n. 730/2018 del 06/11/2018 su ex sottufficiale della Marina Militare
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Cari colleghi tutti ricorrenti,
sappiate che l'INPS ha già appellato tutti i ricorsi vinti per art. 54, sia quelle della CdC Bari che di altre Regioni, quindi, allo stato attuale Non bisogna cantare Vittoria se non si vede uno spiraglio di luce sugli Appelli proposti.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Ciao yerri63,
sicuramente anche il tuo ricorso vinto è stato appellato dall'INPS come gli altri, vero?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Questa è la sentenza della SECONDA Sez. d'Appello n. 61/2019 che tratta l'art. 54 e l'art. 3 di cui si parla tanto.

Diversi Avvocati nei ricorsi la citano anche.

VEDI
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Rallegratevi, rallegrateci cari colleghi per l'art. 54.

N.B.: la vicenda è questa, che, il collega della G.di F. fa ricorso alla CdC Calabria per l'art. 54 e art. 3 e con sentenza la stessa Corte accoglie l'art. 54 e rigetta l'art. 3. Sta di fatto che il collega fa appello per l'art. 3 mentre l'INPS gli fa appello per l'art. 54.
Gli appelli vengono riuniti è discussi contemporaneamente in cui la CdC d'Appello accoglie l'art. 54 e rigetta l'ormai art. 3.

La CdC Sez. 2^ d'Appello, con la presente sentenza n. 197/2019 datata 05/06/2019 che allego qui sotto, decreta quanto sopra scritto.

Si legge in sentenza:

1) - era cessato dal servizio in data 14/12/2011, con un’anzianità complessiva utile per la pensione di 34 anni e 2 mesi, (quindi superiore ai 20 anni) di cui 12 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1992 e 15 anni e 9 mesi maturati alla data del 31/12/1995,

Conclude con:

2) - Alla luce di quanto fin qui esposto, l’appello dell’INPS deve essere rigettato e confermata la pertinente statuizione oggetto di impugnazione, peraltro in linea con l’orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. 422/2018).
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Cesare1982
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3
Iscritto il: dom giu 09, 2019 4:45 pm
Località: Cosenza

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da Cesare1982 »

Buongiorno a tutti
Sono l’avv. Cesare (foro di Cosenza), patrocinatore, insieme al dott. Alessio Cino del ricorrente nella nota sentenza n. 197/2019 della Corte Dei Conti- Sezione 2a giurisdizionale di Appello.
Mi inserisco nei commenti solo per precisare che, da quanto emerso nella discussione di udienza, l’INPS è assolutamente restia a concedere l’adeguamento (o meglio la corretta applicazione) dell’aliquota.
Pertanto, ogni legittimo diritto dovrà essere fatto valere con ricorso.
Ciò in quanto l’INPS rigetta a prescindere le diffide di adempimento spontaneo, continuando a citare giurisprudenza minoritaria e proporre appello, in caso di vittoria del ricorrente in primo grado (come nel mio caso).
Il tutto nonostante ormai due sezioni centrali di appello si sono pronunciate in favore dei ricorrenti.
Bisogna fare ricorso
Avv. Cesare Greco
Via Giuseppe Santoro n. 20 - Cosenza.
Via IV Novembre n. 107 - Roma.
greco.cesare@gmail.com
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Gent.mo Avv. Cesare Greco,
la ringrazio per il suo intervento e vorrei chiedergli se dopo questa sentenza n. 197/2019, l'INPS avrà qualche altra possibilità di andare oltre, magari di chiedere l'intervento della Corte Cost o di altro giudicante?

Inoltre, so che la sentenza di Appello è immediatamente esecutiva, Lei lo conferma?

Ed inoltre, secondo un suo parere, la sentenza della medesima Sezione di Corte, la n. 61/2019 da quello che ho inteso io, sembra che il Giudice abbia dato il "tacito parere" inteso come Accolto l'art. 54 poichè non ha neanche fatto contestazioni, Lei conferma la mia tesi?

In attesa un suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
Nostromo1
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 68
Iscritto il: ven gen 04, 2019 11:01 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da Nostromo1 »

Cesare1982 ha scritto: dom giu 09, 2019 5:38 pm Buongiorno a tutti
Sono l’avv. Cesare (foro di Cosenza), patrocinatore, insieme al dott. Alessio Cino del ricorrente nella nota sentenza n. 197/2019 della Corte Dei Conti- Sezione 2a giurisdizionale di Appello.
Mi inserisco nei commenti solo per precisare che, da quanto emerso nella discussione di udienza, l’INPS è assolutamente restia a concedere l’adeguamento (o meglio la corretta applicazione) dell’aliquota.
Pertanto, ogni legittimo diritto dovrà essere fatto valere con ricorso.
Ciò in quanto l’INPS rigetta a prescindere le diffide di adempimento spontaneo, continuando a citare giurisprudenza minoritaria e proporre appello, in caso di vittoria del ricorrente in primo grado (come nel mio caso).
Il tutto nonostante ormai due sezioni centrali di appello si sono pronunciate in favore dei ricorrenti.
Bisogna fare ricorso
Pubblicità free;
Ormai Neanche più l'Inps fa appello;
Sempre l'Inps sono veloci e solerti a rifare il ricalcolo con Art 54.
Che dire?
:lol: ahahaha Ti piace vincere facile ahahahahah :lol:
Cesare1982
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3
Iscritto il: dom giu 09, 2019 4:45 pm
Località: Cosenza

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da Cesare1982 »

panorama ha scritto: dom giu 09, 2019 10:57 pm Gent.mo Avv. Cesare Greco,
la ringrazio per il suo intervento e vorrei chiedergli se dopo questa sentenza n. 197/2019, l'INPS avrà qualche altra possibilità di andare oltre, magari di chiedere l'intervento della Corte Cost o di altro giudicante?

Inoltre, so che la sentenza di Appello è immediatamente esecutiva, Lei lo conferma?

Ed inoltre, secondo un suo parere, la sentenza della medesima Sezione di Corte, la n. 61/2019 da quello che ho inteso io, sembra che il Giudice abbia dato il "tacito parere" inteso come Accolto l'art. 54 poichè non ha neanche fatto contestazioni, Lei conferma la mia tesi?

In attesa un suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
Per fortuna il Giudizio contabile prevede il ricorso per Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione che esulano dai motivi di ricorso relativo alle pensioni.

La sentenza di appello è immediatamente esecutiva, ma bisogna attendere in canonici 120 giorni per “obbligare” l’INPS con atto di precetto ad adeguarsi alla sentenza.

L’INPS nella sentenza 61/2019 sembrerebbe aver mosso della contestazioni superate dalla Corte, tuttavia per rispondere con esattezza dovremmo esaminare il ricorso di primo grado e la costituzione dell’INPS.
Comunque la sua tesi sembrerebbe corretta

Saluti
Avv. Cesare Greco
Via Giuseppe Santoro n. 20 - Cosenza.
Via IV Novembre n. 107 - Roma.
greco.cesare@gmail.com
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

per l'Avv.to Cesare Greco,

qui sotto, la sentenza della CdC Calabria 12/2018 di cui alla sentenza della CdC 2^ Sez. d'appello n. 61/2019 di cui al commento precedente.
------------------------------------------------


R E P U BB L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 12/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da

- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro

- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018

IL GIUDICE

f.to Domenico Guzzi

Depositata in Segreteria il 26/01/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni
Rispondi