ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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La Corte dei Conti Calabria accoglie il ricorso per l'art. 54 e lo rigetta per l'art. 3

Il Giudice è Andrea Luberti
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 79 Pubblicazione 10/05/2018
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.79/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21618 del registro di segreteria, proposto da L. M., nato in data omissis a Omissis (Omissis), residente in Omissis (RC) alla Omissis.

Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Delfino, con studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Umberto Zanotti Bianco, 33, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.

Contro:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Greco e dall’avvocato Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Parte resistente.

Per: Annullamento della determinazione del 4 ottobre 2016, n. RC012016856050.

Riliquidazione della pensione ai sensi degli articoli 44, comma 2, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Riconoscimento del diritto dei benefici economici derivanti dalla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 marzo 2018 la parte ricorrente e quella resistente, rappresentate dagli avvocati Santo Delfino e, su delega dell’avvocato Giacinto Greco, dall’avvocato Silvia Parisi.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, in luogo dell’articolo 44 della medesima atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.

L’INPS si è costituita in giudizio con note di memoria del 20 febbraio 2018, contestando la fondatezza di entrambe le pretese proposte dal ricorrente.

Secondo quanto argomentato dall’ente previdenziale, infatti, in situazioni analoghe a quella del ricorrente, in cui cioè alla data del 31 dicembre 1992 l’interessato vanti un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni (quota “A”)

non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Quanto alla seconda doglianza, l’INPS ha sostenuto che il beneficio previsto dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità al servizio senza avere maturato i requisiti per il collocamento nella carriera ausiliaria.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha proposto ulteriori note di memoria. All’udienza del 30 marzo 2018 le parti si sono riportate ai propri scritti defensionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53).

In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44% della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’80%.

Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale profilo di illegittimità merita, pertanto, di essere condiviso in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e, come si ha avuto modo di precisare, dell’orientamento della Sezione.

Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.

Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.

Al riguardo, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato dispensato per inidoneità psico-fisica al servizio) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie in parte e, per l’effetto riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti


Depositata in Segreteria il 10/05/2018


Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni


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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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Accolto art. 54 e rigettato art. 3

Anche questa volta trattasi del Giudice Andrea Luberti
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 78 Pubblicazione 10/05/2018
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N NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 78/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21598 del registro di segreteria, proposto da C. L., nato a Omissis (Omissis), in data 9 aprile 1962, residente in Reggio Calabria alla Omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Delfino, con studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Umberto Zanotti Bianco, 33, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.

Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Greco e dall’avvocato Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Parte resistente.

Per: Annullamento della determinazione del 16 maggio 2017, n. RC01201787197.

Riliquidazione della pensione ai sensi degli articoli 44, comma 2, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Riconoscimento del diritto dei benefici economici derivanti dalla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 30 marzo 2018 la parte ricorrente e quella resistente, rappresentate dall’avvocato Santo Delfino e, su delega dell’avvocato Giacinto Greco, dall’avvocato Silvia Parisi.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, in luogo dell’articolo 44 della medesima atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.

L’INPS si è costituita in giudizio con note di memoria del 20 febbraio 2018, contestando la fondatezza di entrambe le pretese proposte dal ricorrente.

Secondo quanto argomentato dall’ente previdenziale, infatti, in situazioni analoghe a quella del ricorrente, in cui cioè alla data del 31 dicembre 1992 l’interessato vanti un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni (quota “A”)

non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Quanto alla seconda doglianza, l’INPS ha sostenuto che il beneficio previsto
dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità al servizio senza avere maturato i requisiti per il collocamento nella carriera ausiliaria.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha proposto ulteriori note di memoria. All’udienza del 30 marzo 2018 le parti si sono riportate ai propri scritti defensionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53).

In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44% della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’80%.

Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale profilo di illegittimità merita, pertanto, di essere condiviso in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e, come si ha avuto modo di precisare, dell’orientamento della Sezione.

Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.

Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.

In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato dispensato per inidoneità psico-fisica al servizio) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie in parte e, per l’effetto riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti


Depositata in Segreteria il 10/05/2018


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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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Accolto per l'art. 54 e perso per l'art. 3,

Ancora il Giudice Andrea Luberti
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 73 Pubblicazione 10/05/2018
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario Andrea Luberti

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 73/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21605 del registro di segreteria, proposto da C. D. S., nato a Omissis il Omissis, ivi residente alla via omissis..

Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Delfino, con studio in Villa San Giovanni (RC), alla via Umberto Zanotti Bianco, 33, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.

Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, 21.
Ente rappresentato e difeso dall’avvocato Giacinto Greco e dall’avvocato Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Parte resistente.

Per: Annullamento della determinazione del 18 ottobre 2016, n. RC012016857207.

Riliquidazione della pensione ai sensi degli articoli 44, comma 2, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Riconoscimento del diritto dei benefici economici derivanti dalla corretta applicazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Visto l’articolo 167 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 30 marzo 2018 la parte ricorrente e quella resistente, rappresentate dall’avvocato Santo Delfino e, su delega dell’avvocato Giacinto Greco, dall’avvocato Silvia Parisi.

RITENUTO IN FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente proposto, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica, in luogo dell’articolo 44 della medesima atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.

L’INPS si è costituita in giudizio con note di memoria del 19 febbraio 2018, contestando la fondatezza di entrambe le pretese proposte dal ricorrente.

Secondo quanto argomentato dall’ente previdenziale, infatti, in situazioni analoghe a quella del ricorrente, in cui cioè alla data del 31 dicembre 1992 l’interessato vanti un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni (quota “A”)

non sarebbe applicabile il disposto dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Quanto alla seconda doglianza, l’INPS ha sostenuto che il beneficio previsto
dall'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 165/1997 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità al servizio senza avere maturato i requisiti per il collocamento nella carriera ausiliaria.

In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha proposto ulteriori note di memoria. All’udienza del 30 marzo 2018 le parti si sono riportate ai propri scritti defensionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53).

In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44% della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.

Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’80%.

Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale profilo di illegittimità merita, pertanto, di essere condiviso in considerazione del chiaro tenore letterale della norma e, come si ha avuto modo di precisare, dell’orientamento della Sezione.

Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.

Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.

In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età.

Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato dispensato per inidoneità psico-fisica al servizio) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, lo accoglie in parte e, per l’effetto riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei.

Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30 marzo 2018.

IL GIUDICE
f.to Andrea Luberti


Depositata in Segreteria il 10/05/2018


Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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art. 54 e art. 3
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 81 Pubblicazione 15/05/2018
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 81/2018

sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n.21633 del registro di segreteria, proposto da A. M., nato a Omissis, il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 13/4/2018;

uditi all’udienza del 14 maggio 2018, l’avv.to Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 14/3/2018, il sig. A. M., chiede a questa Corte dei conti di annullare la determinazione atto n. RC012014787796 del 31.3.2014, iscrizione. n.17491638 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria — gestione ex Inpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto di previdenza nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Chiede altresì di accertare e dichiarare il proprio diritto: alla corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'errata applicazione dell'aliquota del 35%, ex art. 44, primo comma, dello stesso T.U. del 1973; all'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997 e conseguentemente ordinare che l’I.N.P.S. - o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze - in persona del legale rappresentante p.t. provveda alla riliquidazione della pensione iscrizione n.17491896 del 28-11-2014, tenendo conto:
del corretto computo dell'ammontare dell'aliquota, secondo il criterio fissato dall'art. 44, secondo comma, DPR n. 1092/1973;

della corretta applicazione - dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1002/1973;

dell'applicazione del beneficio compensativo di cui all'art 3, comma 7, del D.L.gs 165/1997, con ogni ulteriore diritto in proprio favore compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con memoria depositata il 13/4/2018 si è costituito in giudizio l’INPS, eccependo l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del trattamento pensionistico, in relazione alla richiesta di annullare la determinazione n° RC012014787796 del 31.3.2014, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto previdenziale nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, al corretto computo dell'ammontare dell'aliquota del 44%, secondo il criterio fissato dal primo comma dell'articolo 54, del DPR n° 1092/1973.

Secondo l’INPS infatti alla data del 31/12/1992 il ricorrente vanta un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal primo comma dell'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 44%, rientrando invece, nel disposto dettato dal penultimo comma dello stesso articolo 54.

Secondo l’INPS il ricorrente è cessato dal rapporto di lavoro a far data dal 29/11/2012: con un'anzianità di servizio comprensiva delle maggiorazioni di servizio pari ad anni 32 e 2 mesi, di cui: 8 anni e 7 mesi maturati fino alla data del 31/12/1992, cui corrisponde un'aliquota di rendimento pari allo 0,20028, e un'anzianità contributiva di 12 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1995, cui corrisponde un'aliquota di rendimento pari allo 0,28389, così come determinate con la determinazione RC012014787796, l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" non può essere ritenuta quella maturata con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni e non più di venti e rapportata ad un'aliquota di rendimento annua del 44 per cento, atteso che il disposto normativo dettato dall'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 è chiaramente riferito alla pensione spettante al militare che matura diritto a pensione con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni e non più di venti e non già alla quota di rendimento annua per la "quota retributiva", determinata con il sistema misto.

Ritiene quindi l’ente previdenziale che la quota di pensione determinata con il sistema retributivo data dalla somma di due quote (quota "A" per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992 e quota "B" per le anzianità contributive maturate entro la data del 31/12/1995) non possa essere valorizzata con un rendimento fisso ed invariabile del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15esimo anno per il personale militare, posto che si verrebbe ad avere un rendimento annuo del 2,93 fino al 15esimo anno di servizio ed un rendimento pari allo zero per l'anzianità maturata dal 15esimo anno al 20esimo anno, diversamente opinando, per un soggetto che maturi un'anzianità di 20 anni si verrebbe a realizzare un'aliquota del 53 % data (15 anni = 44,00 + 5 anni x 1,8 = 9,00) e per un soggetto che maturi 40 anni un'aliquota di rendimento complessiva dell'89 per cento, data da (15 anni = 44,00 + 25 anni x 1,80 = 45,00) determinando un'aliquota superiore all'aliquota massima dell'80 per cento.

Quanto poi all’applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, l’INPS, parimenti, deduce la inammissibilità ovvero la infondatezza posto che il ricorrente, sarebbe cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, quindi, senza aver maturato il requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n.165 potrebbe trovare applicazione nel caso di specie. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Il 3-5-2018 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva ed esplicativa, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza di discussione del 14-5-2018 i procuratori costituiti si sono riportati alle rispettive difese e conclusioni.

D I R I T T O

1. La prima questione introdotta con il ricorso attiene alla richiesta di piena applicazione della previsione di cui all’art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, in luogo dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R.; al riguardo osserva in via pregiudiziale questo Giudicante che tale ultima disposizione non può in alcun caso trovare applicazione al personale militare, cui appartiene l’odierno ricorrente, trattandosi di disposizione espressamente ricompresa nel Titolo III, rubricato “Trattamento di quiescenza normale”, Capo I, rubricato “Personale civile”, mentre, correttamente, l’invocato art. 54 rientra nel Capo II, rubricato “Personale militare”. Ne consegue che in alcun modo a tale disposizione può farsi riferimento ai fini del calcolo delle pensioni militari.

Ad ogni buon fine sul punto non ritiene questo Giudicante di doversi discostare dalle considerazioni e motivazioni espressa da questa Sezione nelle sentenze n.12, 43 e 44 del 2018.

L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che

“1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art.54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20. Quindi secondo l’Istituto previdenziale sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Ritiene però questo Giudicante che l’INPS erroneamente parifica ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art.54 detta – come già ricordato - una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D. Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la Legge n. 335/1995.

Tale sistema ha previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, posto che il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

*

2) Va poi analizzata la fondatezza della pretesa della applicazione dei benefici della c.d. ausiliaria anche al personale militare collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite anagrafico di età, sulla base di una accertata inidoneità a qualunque servizio (nell’ordinamento militare la c.d. riforma).

L’ausiliaria è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali. L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche ad opera di interventi legislativi che si succeduti dal 2012 ad oggi (non ultima la legge di Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli articoli 1864, 1870, 1871, 1876 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M., D. Lgs. n. 66/2010).

L’art. 992 del C.O.M. così dispone:

“1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4.

2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.

3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito.

4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.”.

In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:

1) Appartenere al personale militare.

2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.

3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.

4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

Durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, pena l’immediato passaggio nella categoria riserva, e perdita del relativo trattamento economico.

Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al trattamento di quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza che è comprensivo anche del periodo di permanenza in ausiliaria.

L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è attualmente pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria.

L’art.3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce che:

“7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Nel caso di specie il ricorrente alla data di collocamento in quiescenza non risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di inabilità, giusta provvedimento di conferimento dell’INPS e considerato che egli era cessato dal servizio, per come si evince dal tenore del provvedimento di concessione anzidetto, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell'art. 886 C.O.M., "il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 C.O.M., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 C.O.M. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 994 C.O.M.

L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Questa Corte dei conti, in una recente decisione relativa ad un sottufficiale della Guardia di Finanza, ha ricordato come il legislatore abbia riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto ex art. 929 del C.O.M. e, dunque, impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria.

Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di collocamento del militare in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Molise, n.53/2017).

In questo senso l’I.N.P.S. nel proprio messaggio del 10 dicembre 2013 n. 20238, recante “Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative.”, non esclude, per come invece si pretenderebbe, una interpretazione letterale della norma, limitandosi a prevedere che “Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui alla disposizione in esame si rappresenta che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997.

Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.”.

*

3) In conclusione il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell’INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione dei benefici in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte dei conti.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando

1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;

2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 14 maggio 2018.

Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli


Depositata in segreteria il 15/05/2018


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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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Art. 54 perso, mentre, l'art. 3 è stato accolto.
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1) - Il ricorrente, già primo maresciallo dell’E.I., espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 28 maggio 2015 per infermità e di godere di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

2) - Nella specie il ricorrente, …....., è congedato con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (37 anni e 7 mesi).
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Sezione PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 45 Pubblicazione 18/05/2018
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SENT. N. 45/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20433 del registro di Segreteria, proposto da L.. Giuseppe, nato a Torino il …… 1966, residente in …………. (TO), c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Chessa e Eleonora Barbini del Foro di Arezzo come da procura speciale in calce al ricorso;

contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio RUTA (RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia SANGUINETI (SNG PRZ 69A66 D969D) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;

avverso
la determinazione INPS di conferimento al ricorrente della pensione ordinaria d’inabilità n. 17592704 nella parte in cui non attribuisce l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 e non riconosce l’aliquota di rendimento del 44% in ordine alla quota fino alla data del 31 dicembre 1995, regolata dal sistema retributivo;

e per l’accertamento
del diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché all’attribuzione del coefficiente complessivo di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973;

e la conseguente condanna
dell’INPS rideterminare il trattamento pensionistico, incrementandone l’ammontare della somma di euro 6.361,62 o nella misura che verrà accertata in corso di causa, e a corrispondere gli arretrati maggiorati di rivalutazione e interessi legali.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 aprile 2018, l’Avv. Eleonora Barbini per il ricorrente e l’Avv. Giorgio Ruta per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente, già primo maresciallo dell’E.I., espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 28 maggio 2015 per infermità e di godere di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Egli con richiesta inviata all’INPS il 25 settembre 2017 ha lamentato la mancata concessione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché il fatto che l’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione (sino al 31 dicembre 1995) era stata applicata nella misura del 35,30 % e non del 44%, come disposto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

In mancanza di risposta ha depositato il ricorso in esame in data 1 febbraio 2018 con le conclusioni in epigrafe.

L’INPS si è costituito in data 5 aprile 2018 chiedendo il rigetto del ricorso. L’INPS ha articolatamente argomentato tali conclusioni con ampi richiami a favorevole giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Calabria n. 12/2018 sulla prima questione e Sez. Veneto n. 46/2018 su entrambe le questioni). In particolare, sulla prima questione ha evidenziato l’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 non consente l’interpretazione propugnata dal ricorrente, applicandosi solo a coloro che, pur avendo in astratto la possibilità per accedere all’ausiliaria (cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età), mancano dei relativi requisiti psico-fisici. Diversamente, rimarca la difesa dell’Istituto, si cumulerebbero ingiustificatamente i benefici del trattamento di inabilità con quelli previsti dalla norma in questione e si creerebbe una disparità di trattamento con il personale civile delle forze di polizia.

In data 6 aprile 2018 il ricorrente ha depositato una memoria in cui illustra ulteriormente i motivi del ricorso e richiama la cospicua giurisprudenza della Corte formatasi sulla questione dell’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 7 D.lgs. n. 165/1997 in senso favorevole alla propria tesi (Sez. Abruzzo nn. 28/2012 e 27/2017, Sez. Molise n. 53/2017, Sez. Calabria n. 350/2017, Sez. Sardegna nn. 156, 162/2017 e 15/2018, Sez. Emilia Romagna n. 29/2018, Sez. Lazio n. 94/2018, nonché questa Sez. nn. 3 e 18/2018).

Richiama altresì la giurisprudenza favorevole sull’applicazione dell’art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 (Sez. Sardegna nn. 15, 42 e 43/2018).

All’udienza del 17 aprile 2018 il difensore del ricorrente ha ancora ampiamente illustrato le proprie posizioni. Entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO

1. Il ricorso invoca innanzitutto l’applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Tale beneficio non risulta in effetti riconosciuto nel provvedimento di liquidazione, che infatti menziona a tal fine solo l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997.

Nella specie l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità prima di poter raggiungere gli ordinari limiti di età e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata (cfr. questa Sezione nn. 3 e 18/2018, oltre ai numerosi precedenti conformi citati da parte ricorrente e sopra richiamati).

La lettura restrittiva del testo della norma sostenuta dall’INPS non appare condivisibile in base ad una sua interpretazione costituzionalmente orientata.

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 risulta dunque fondata e va accolta.

2. Il ricorso invoca poi l’applicazione, in ordine alla quota di pensione al 31 dicembre 1995 da determinarsi con il sistema retributivo, dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), rubricato “Misura del trattamento normale”, che dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo”. Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 15 e mesi 7 di servizio utile, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 36,05 per cento.

Egli sostiene che l’Ente, invece di utilizzare il coefficiente previsto dall’art. 54 cit., avrebbe utilizzato quello previsto dall’art. 44 dello stesso D.P.R. n. 1092 per i dipendenti statali civili nella misura del 35 per cento della base pensionabile. Provvede quindi a riformulare i conteggi evidenziando dove il procedimento di calcolo della pensione seguito dall’INPS presenti l’errore denunciato con deviazione dal modello normativo di riferimento

L’INPS ha obiettato che l’applicazione della norma citata, in base al suo testo letterale, presuppone che la cessazione dal servizio sia avvenuta con un’anzianità superiore a 15 anni, ma, nel contempo, inferiore a 20 anni, mentre il ricorrente è cessato con oltre 37 anni di anzianità. Invero, La ratio della disposizione sarebbe quella di tutelare i militari cessati con anzianità di poco superiore a quella minima.

Va osservato che sull’ambito di applicazione dell’art. 54 primo comma del D.P.R. n. 1092 cit. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva e aderente al testo letterale, fatta propria dall’INPS, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio nella tutela dei militari che cessino dal servizio con anzianità di poco superiori a quelle minime. L’altra, più estensiva, sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (cfr. questa Sez. nn. 3 e 18/2018, Sez. Veneto n. 46/2018), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Nella specie il ricorrente, come si legge nel provvedimento di pensione, è congedato con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni (37 anni e 7 mesi).

Pertanto, la sua situazione non rientra nella fattispecie normativa contemplata dal ridetto primo comma dell’art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Le domande contenute sul punto nel ricorso, laddove basate su diversa interpretazione della norma sopra richiamata, non possono quindi essere accolte.

3. L’accoglimento della prima domanda comporta il diritto del ricorrente alla rideterminazione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997.

4. Consegue il diritto ai conseguenti arretrati.

5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

6. Compete la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

7. Ogni altra domanda va respinta.

8. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997;

dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dei conseguenti arretrati oltre interessi e rivalutazione secondo quanto precisato in motivazione;

respinge ogni altra domanda;

compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 17 aprile 2018.
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)



Depositata in Segreteria il 18 Maggio 2018



Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

facciamo spazio anche ad un eventuale intervento dell'Egr. Avvocato VITELLI
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Il Ministero della Difesa, vince presso il massimo Appello da parte della CdC, relativo ad un Ufficiale ex Sottufficiale.

La CdC 3^ Sez. d' Appello precisa:

1) - L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

2) - La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

3) - Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio,
- ) - va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera.
- ) - In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali.
- ) - E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.

N.B.: rileggi le prime 2 righe del punto n. 3.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI

Anno 2018 Numero 273 Pubblicazione 19/07/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott. Antonio Galeota Presidente f.f.
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott.ssa Patrizia Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi in appello iscritti rispettivamente al n. 52023 del registro di segreteria proposto da Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di Viale dell’Esercito n. 178-186 contro X X, e n. 52385 proposto da X X, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Borrelli e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 70

AVVERSO E PER LA RIFORMA previa sospensiva
della sentenza n. 69/2016, depositata il 23 febbraio 2016 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 giugno 2018, con l'assistenza della sig.ra Lucia Bianco, il relatore cons. Giuseppa Maneggio, la dott.ssa Stella Minetola, su delega scritta del Direttore generale Maura Paolotti, per il Ministero della Difesa appellante nonché l’avv. Achille Borrelli per la parte appellata.

FATTO

Con sentenza n. 69/2016 la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha accolto parzialmente il ricorso proposto da X X (ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio dal 24.11.1967 al collocamento nella categoria dell’ausiliaria dal 31.12.1995), riconoscendo il diritto del ricorrente, per i periodi di servizio svolto da sottufficiale, all’applicazione – ai fini del computo del trattamento di quiescenza – dell’aliquota del 2,25% annua per gli anni successivi al ventesimo, e ha condannato, quindi, l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute per effetto della rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “alle condizioni di legge” e spese di giudizio. Ha respinto per il resto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui ha riconosciuto l’aliquota maggiorata del 2,25% anziché dell’1,80%, anche per il periodo successivo i primi 20 anni di servizio svolti in qualità di sottufficiale. Rilevata la violazione dell’art. 54 del dpr 1092/1973 ha insistito per l’accoglimento dell’appello con l’annullamento della sentenza impugnata. Ha chiesto, altresì, la sospensione dell’esecuzione per sussistenza di fumus boni iuris e di periculum in mora (attesa la prevedibile difficoltà di recupero delle somme da corrispondere in forza della sentenza);

Fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva la camera di consiglio del 9 giugno 2017, il 1.6.2017 si è costituito per la parte appellata l’Avvocato Achille Borelli, depositando memoria di costituzione, con appello incidentale con il quale ha chiesto il rigetto dell’appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese di lite.

In ordine all’appello incidentale la parte ha eccepito la violazione dell’art. 32 comma 9 legge n. 224/86 laddove il primo giudice aveva rigettato la richiesta di inclusione dei sei scatti prevista, appunto, dalla normativa indicata. Ha dedotto, in proposito, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che il ricorrente “alla vigilia” della decorrenza giuridica del congedo avesse ricevuto la promozione al grado superiore (da tenente a capitano). In realtà, come risultava dagli atti di causa, nessuna promozione vi era stata tant’è che nel primo decreto del 22.08.95 era stato riconosciuto il beneficio dei sei scatti. Pertanto, nel richiamare i motivi del ricorso di primo grado in ordine alla violazione di legge per mancata applicazione del predetto art. 32 ha concluso per il rigetto dell’appello principale del Ministero della Difesa e per l’accoglimento del proprio appello con la riforma della sentenza n. 69/2016 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di riconoscimento dei sei scatti ex art. 32 comma 9 legge n. 224/1986. Con vittoria di spese.

Si è opposto, altresì, all’istanza di sospensiva per mancanza sia del fumus che del periculum di danno gravissimo da ritardo.

Risulta dagli atti di causa che la predetta istanza di sospensiva è stata respinta da questa Sezione giurisdizionale in assenza di prova del periculum.

All’odierna pubblica udienza, sentite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in
DIRITTO

I giudizi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ora art. 184 c.g.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza e dovendo, perciò, essere trattati congiuntamente e decisi con una sola pronuncia.

L’appello del Ministero della Difesa deve essere accolto.

L’art. 54 del dpr 1092/1973 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1 annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.

Per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti, l’aliquota percentuale del 62 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale.

In altri termini, non è ipotizzabile il presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in congedo.

La stessa Seconda Sezione Centrale d’Appello con una recentissima decisione (sent. n. 421/2018) si è espressa in termini.

L’appello proposto dal Ministero della Difesa deve essere, pertanto, accolto.

Deve essere respinto, invece, l’appello proposto dal ricorrente in ordine alla mancata attribuzione del beneficio dei sei scatti ex art. 32 comma nono legge n. 224/1986.

Ed invero, come correttamente statuito dal primo giudice, alla luce, peraltro, della giurisprudenza di questi giudici di appello, il beneficio dei sei scatti di cui alla norma citata è stato sempre considerato alternativo alla promozione” alla vigilia” al grado superiore di tutti gli altri ufficiali prevista nelle varie situazioni contemplate da norme particolari, mentre è stato positivamente reso compatibile con la promozione nella posizione dell'ausiliaria: la ratio di tale normativa è quindi quella della alternatività, ai fini pensionistici, tra il beneficio economico del trattamento annesso al grado superiore conseguito con la promozione “alla vigilia”, quale è poi anche quello contemplato dall'art.32, comma 5°, della l. n.224/1986 in esame, ed il beneficio dei sei scatti. Il divieto di cumulo tra promozione “alla vigilia è desumibile ex adverso dal comma 9° dello stesso art.32, che ne limita la concessione alle speciali categorie sopraindicate.

Nel caso di specie, come si desume da una attenta lettura dei fatti di causa, parte ricorrente ha lasciato il servizio attivo “a domanda” (art. 43, 4 comma della legge n. 113/54) senza i requisiti per conseguire la promozione alla vigilia e, pertanto, non ha potuto esercitare l’opzione per l’attribuzione sul trattamento di quiescenza dei sei scatti aggiuntivi; laddove, invece, il beneficio dei sei aumenti periodici di cui al predetto art. 32 cit. spetta al personale che cessa dal servizio attivo per limiti di età, ovvero, in applicazione del successivo art. 43, 5 comma, si trovi a non più di quattro anni da tale limite e quindi destinatario della promozione alla vigilia o in alternativa dei sei scatti.

Conseguentemente, alla luce delle predette considerazioni, l’appello incidentale proposto dal X deve essere respinto.

Ogni altra questione e eccezione deve ritenersi assorbita.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell’Amministrazione della Difesa, appellante principale.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I appello, 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, ACCOGLIE l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 69/2016 della Sezione giurisdizionale per la Puglia, che, per l’effetto, è annullata. RESPINGE l’appello incidentale proposto da X X.

Le spese legali, in favore dell’amministrazione (appellante principale) - a carico dell’appellante incidentale - vengono liquidate in € 800,00 (euro ottocento/00) oltre C.N.P.A. e I.V.A. se dovuta.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2018.

IL RELATORE IL PRESIDENTE f.f.
(F.to Giuseppa Maneggio) (F.to Antonio Galeota)


Depositata in Segreteria il 19.07.2018


IL DIRIGENTE
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella


GG. 52023 – 52385 Sent. 273/18
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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In data 11/09/2018, ho postato la sentenza della 3^ Sez. d'Appello della CdC che fa riferimento a questa: Seconda Sezione Centrale d’Appello sentenza n. 421/2018, ebbene, la pubblico anche, trattandosi sempre degli stessi motivi per cui è Appello.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018
Numero 421 Pubblicazione 06/07/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano calamaro Presidente
Piero FLOREANI Consigliere relatore
Antonio buccarelli Consigliere
Luca fazio Consigliere
Maria Cristina razzano I Referendario
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 48548 del registro di segreteria proposto dal Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con sede in Roma, Via dell’Esercito, 186,

contro
A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Achille Borrelli,

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia 22 gennaio 2014 n. 76;

Visti l’atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, il consigliere relatore Piero Floreani, il dott. Michele Grisolia in rappresentanza del Ministero e l’avv. Valerio Tallini, per delega, in favore della parte resistente.

Ritenuto in
FATTO

Il Ministero della Difesa, con atto depositato il 18 dicembre 2014, ha impugnato la sentenza in epigrafe a mezzo della quale la Sezione territoriale, ha accolto il ricorso di A. G., già ufficiale dell’Aeronautica, collocato nella riserva in data 28 dicembre 1996, ed accertato il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,25 per cento in relazione al periodo dal 20 giugno 1962 all’8 settembre 1987 e di quella dell’1,80 per cento da quest’ultima data sino alla cessazione, con la condanna al pagamento delle somme dovute per la rideterminazione del trattamento pensionistico, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.

L’Amministrazione, con unico articolato motivo, osserva che all’interessato nel corso del giudizio di primo grado è stato conferito un trattamento pensionistico con il computo dell’aliquota complessiva dell’ottanta per cento, pari alla sommatoria della quota A e della quota B coincidente con l’aliquota massima. Deduce che l’aliquota di maggior favore prevista per il personale del ruolo dei sottufficiali non può essere applicata all’interessato, transitato nel ruolo unico specialisti con il grado di tenente dal 9 settembre 1987, in quanto l’attribuzione dell’aliquota annuale dell’1,80 per cento consente il raggiungimento dell’aliquota massima. Rilevata pertanto la violazione dell’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, conclude per l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, previa sospensione dell’esecuzione della sentenza. In via subordinata, chiede la riforma nella parte in cui riconosce l’aliquota del 2,25 per cento anche per il periodo coincidente con i primi vent’anni di servizio.

Il pensionato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 4 marzo 2015, nella quale sostiene che alla data della sua nomina ad ufficiale aveva già conseguito un’anzianità di oltre trent’anni, cui corrisponde un’aliquota del 66,49 per cento; sicché propone un diverso calcolo, teso ad assicurare che il trattamento spettante non sia inferiore a quello che avrebbe conseguito nel grado inferiore. Conclude pertanto per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Sezione, con ordinanza 7 settembre 2015 n. 64, ha respinto l’istanza cautelare dell’Amministrazione.

All’udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte ed insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.

Considerato in
DIRITTO

L’impugnazione mira all’accertamento dell’ingiustizia della sentenza che ha riconosciuto il diritto dell’interessato alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l’applicazione di aliquote differenziate in ragione del servizio prestato nella qualità di sottufficiale e di ufficiale dell’Aeronautica militare.

Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

Va premesso che la contestazione cade sull’aliquota applicabile per il periodo di servizio intervallare successivo ai primi vent’anni di servizio e fino alla data di nomina dell’interessato ad ufficiale, avvenuta con decorrenza dal 9 settembre 1987, posto che, per i primi vent’anni, non è in discussione l’aliquota del 2,2 per cento di cui ha sostanzialmente tenuto conto il Ministero (salvo per l’aspetto minimale concernente la diversa aliquota complessiva del 44, in luogo del 45 per cento e che forma oggetto della richiesta subordinata dell’Amministrazione).

L’art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n.1 annessa al testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella n. 1 si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o meno provenienti dal servizio permanente o continuativo.

Nella fattispecie, la pensione normale del ricorrente è stata determinata nella misura massima dell’ottanta per cento della base pensionabile, misura consentita dal limite di età più elevato previsto per gli ufficiali.

Poiché, per principio generale, il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, va considerato da un lato che alla base della liquidazione deve essere assunto in capo all’interessato lo status di ufficiale, dall’altro che non possono prospettarsi diritti quesiti con riguardo a posizioni – in ipotesi più favorevoli – collegabili a fasi intermedie nell’excursus della carriera. In effetti, l’aliquota percentuale del 66,49 per cento, correlata all’anzianità contributiva di trent’anni maturata col grado di sottufficiale, è senz’altro esatta, ma presuppone lo sviluppo della carriera nel ruolo corrispondente, circostanza viceversa esclusa in ragione dell’avvenuto transito dell’interessato nella carriera degli ufficiali. E la diversità di status dà conto anche della diversità delle aliquote rilevanti sulla misura della pensione, attesa la struttura della carriera degli ufficiali che, caratterizzata dall’innalzamento del limite di età per la permanenza in servizio e l’impiego nella categoria dell’ausiliaria, si riflette necessariamente nella differenziata estensione delle progressioni dell’aliquota marginale, come – del resto – si evince dal prospetto riportato dal resistente nell’atto di costituzione in giudizio. In altri termini, non è ipotizzabile il presupposto da cui l’interessato muove ai fini dell’applicabilità in suo confronto dell’aliquota del 2,25 per cento, atteso che siffatta misura postula l’appartenenza al ruolo dei sottufficiali al momento del collocamento in congedo.

L’appello deve, in definitiva, essere accolto e la sentenza annullata. Il carattere di novità della questione trattata, induce la Sezione a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, accoglie l’appello in epigrafe ed annulla la sentenza impugnata.

Dispone la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 5 e del 14 dicembre 2017.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Piero Floreani F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 6 LUG. 2018


p.Il Dirigente
Sabina Rago

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole

F.to Manuela Asole

D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
IL PRESIDENTE
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 6 LUG. 2018
p.Il Dirigente
dott. Sabina Rago
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Manuela Asole
F.to Manuela Asole
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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art. 54 Accolto, mentre, l'art. 3 è stato perso.

1) - arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 1 ottobre 1983 e, dopo circa 35 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 6 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

2) - è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

3) - è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi,

4) - Il riconoscimento del diritto deve, però, essere contemperato con l’intervenuta prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dall’Istituto previdenziale, posto che, infatti, il provvedimento concessivo della pensione col quale il ricorrente ha potuto conoscere la lesione dei propri diritti pensionistici è del 16 febbraio 2012, mentre il primo atto teso a reclamare il proprio diritto è dell’11 marzo 2018, quindi ben oltre il quinquennio di cui all’art. 2 del r.d. n. 295/1939 e s.m.i.

5) - La conseguenza è, dunque, quella dell’intervenuta prescrizione a carico dei ratei maturati e non riscossi fino all’11 marzo 2013.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 157 Pubblicazione 10/07/2018


R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 157 /2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21668 del registro di Segreteria, proposto da
- R. T., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

avverso
la determinazione INPS n. CT012012620998 del 16 febbraio 2012.

Uditi all’udienza del 9 luglio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. R. T. agisce avverso la determinazione riportata in epigrafe, con la quale l'INPS sede di Catania - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscritto al n. 17735659.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 1 ottobre 1983 e, dopo circa 35 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto dal 6 dicembre 2011, a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per inidoneità assoluta, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 22 giugno 2018, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta, con salvezza della intervenuta prescrizione per i ratei pensionistici maturati e non riscossi anteriormente all’11 marzo 2013.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio.

Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5).

Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

Il riconoscimento del diritto deve, però, essere contemperato con l’intervenuta prescrizione quinquennale fondatamente eccepita dall’Istituto previdenziale, posto che, infatti, il provvedimento concessivo della pensione col quale il ricorrente ha potuto conoscere la lesione dei propri diritti pensionistici è del 16 febbraio 2012, mentre il primo atto teso a reclamare il proprio diritto è dell’11 marzo 2018, quindi ben oltre il quinquennio di cui all’art. 2 del r.d. n. 295/1939 e s.m.i.

La conseguenza è, dunque, quella dell’intervenuta prescrizione a carico dei ratei maturati e non riscossi fino all’11 marzo 2013.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorso deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo, ferma restando la prescrizione per i ratei maturati anteriormente all’11 marzo 2013.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 9 luglio 2018.

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 09/07/2018


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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

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Accolto
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Ricorso per art. 54 e art. 3.

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Ecco alcuni brani.

1) - Secondo l’INPS infatti alla data del 31/12/1992 il ricorrente vanta un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal primo comma

2) - Il ricorrente è cessato dal rapporto di lavoro a far data dal 29-6-2015 con un'anzianità complessiva di servizio utile a pensione pari a 37 anni e 9 mesi, di cui 13 anni e 3 mesi maturati alla data del 31/12/1992 e, 17 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1995,

3) - Quanto poi all’applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, l’INPS, parimenti, deduce la inammissibilità ovvero la infondatezza posto che il ricorrente, sarebbe cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, con un servizio utile a pensione di 37 anni, di cui solo 12 anni e 7 mesi maturati fino alla data del 31-12-1992, quindi, senza aver maturato il requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n.165 potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

4) - Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

5) - Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, posto che il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 206 Pubblicazione 17/09/2018

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 206/2018

sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21683 del registro di segreteria, proposto da V. F., nato a omissis, il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Ferragina

C O N T R O
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 9-7-2018;
uditi all’udienza del 10-9-2018, l’avv.to Ermanno Ferragina

per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 12-6-2018, il sig. V. F., chiede a questa Corte dei conti di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria; di condannare, conseguentemente, l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., ad applicare l'aliquota di rendimento di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, con incremento della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT egli interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfacimento del credito e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.

Con memoria depositata il 9-7-2018 si è costituito in giudizio l’INPS, eccependo l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del trattamento pensionistico, con particolare riferimento ai criteri adottati dall'Istituto previdenziale nel calcolare l'anzianità contributiva per la parte in "quota retributiva" della pensione, al corretto computo dell'ammontare dell'aliquota del 44%, secondo il criterio fissato dal primo comma dell'articolo 54, del DPR n° 1092/1973.

Secondo l’INPS infatti alla data del 31/12/1992 il ricorrente vanta un'anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal primo comma dell'articolo 54 del DPR 29 dicembre 1973, n° 1092 ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 44%, rientrando invece, nel disposto dettato dal penultimo comma dello stesso articolo 54.

Il ricorrente è cessato dal rapporto di lavoro a far data dal 29-6-2015 con un'anzianità complessiva di servizio utile a pensione pari a 37 anni e 9 mesi, di cui 13 anni e 3 mesi maturati alla data del 31/12/1992 e, 17 anni e 2 mesi maturati alla data del 31/12/1995, la pensione spettante non può essere ritenuta quella maturata con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni e non più di venti e rapportata ad un'aliquota di rendimento del 44 per cento, atteso che il disposto dettato dall'articolo 54 del DPR 1092 è chiaramente riferito alla pensione spettante al militare e non già alla quota di pensione determinata con il sistema retributivo.

Ritiene quindi l’ente previdenziale che la quota di pensione determinata con il sistema retributivo data dalla somma di due quote (quota "A" per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992 e quota "B" per le anzianità contributive maturate entro la data del 31/12/1995) non possa essere valorizzata con un rendimento fisso ed invariabile del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15esimo anno per il personale militare, posto che si verrebbe ad avere un rendimento annuo del 2,93 fino al 15esimo anno di servizio ed un rendimento pari allo zero per l'anzianità maturata dal 15esimo anno al 20esimo anno, diversamente opinando, per un soggetto che maturi un'anzianità di 20 anni si verrebbe a realizzare un'aliquota del 53 % data (15 anni = 44,00 + 5 anni x 1,8 = 9,00) e per un soggetto che maturi 40 anni un'aliquota di rendimento complessiva dell'89 per cento, data da (15 anni = 44,00 + 25 anni x 1,80 = 45,00) determinando un'aliquota superiore all'aliquota massima dell'80 per cento.

Quanto poi all’applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, l’INPS, parimenti, deduce la inammissibilità ovvero la infondatezza posto che il ricorrente, sarebbe cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, con un servizio utile a pensione di 37 anni, di cui solo 12 anni e 7 mesi maturati fino alla data del 31-12-1992, quindi, senza aver maturato il requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n.165 potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All’udienza di discussione del 10-9-2018, espletato il tentativo di conciliazione come da verbale, i procuratori delle parti si sono riportate alle rispettive richieste, eccezioni e deduzioni.

D I R I T T O

La questione introdotta con il ricorso attiene alla richiesta di piena applicazione della previsione di cui all’art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, in luogo dell’applicazione della disposizione di cui all’art.44 del medesimo D.P.R.; al riguardo osserva in via pregiudiziale questo Giudicante che tale ultima disposizione non può in alcun caso trovare applicazione al personale militare, cui appartiene l’odierno ricorrente, trattandosi di disposizione espressamente ricompresa nel Titolo III, rubricato “Trattamento di quiescenza normale”, Capo I, rubricato “Personale civile”, mentre, correttamente, l’invocato art. 54 rientra nel Capo II, rubricato “Personale militare”. Ne consegue che in alcun modo a tale disposizione può farsi riferimento ai fini del calcolo delle pensioni militari.

Ad ogni buon fine sul punto non ritiene questo Giudicante di doversi discostare dalle considerazioni e motivazioni espressa da questa Sezione nelle sentenze n. 12, 43 e 44 del 2018.

L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che

“1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il ricorrente avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art.54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20. Quindi secondo l’Istituto previdenziale sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Ritiene però questo Giudicante che l’INPS erroneamente parifica ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta – come già ricordato - una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D. Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la Legge n. 335/1995.

Tale sistema ha previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna. La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, posto che il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

*

In conclusione il ricorso risulta meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell’INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione dei benefici in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte dei conti.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando

1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;

2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 10 settembre 2018.
Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli


Depositata in segreteria il 17/09/2018


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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da para61 »

14 anni e 3 mesi al 95, con una domanda di riscatto congelata da parte INPS (e che forse non sarà mai evasa) per un periodo di servizio militare comunque prestato, utile a raggiungere quanto meno i 15 anni al 95 per poi fare ricorso per vedersi applicato l'art. 54.
Questa sentenza apre uno spiraglio per tutti coloro i quali non possedevano i 15 anni al 95. Speriamo bene!
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

qui manca questa. Ricorso Accolto

1) - il sig. C. – Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano, in congedo a decorrere dall’1/02/2017 – contesta la determina di conferimento e computo del trattamento pensionistico, nella parte in cui la quota di pensione soggetta a calcolo mediante il previgente sistema retributivo non è stata determinata con applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

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Sezione FRIULI VENEZIA GIULIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018

Numero 67 Pubblicazione 20/07/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giulia De Franciscis

ha emesso la seguente
SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 13984 del registro di segreteria e depositato in data 11/05/2018, promosso da
C. F., nato omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Barbini e Chiara Chessa, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Davor Blaskovic, in Trieste, Via Cesare Battisti, 12;

contro

- INPS gestione ex INPDAP sede di Pordenone, in persona del direttore pro-tempore.

- INPS gestione ex INPDAP sede di Roma, in persona del Presidente pro-tempore.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 luglio 2018, l’avv. Davor Balskovic, su delega dell’avv. Chessa, per il ricorrente e l’avv. Luca Iero in rappresentanza dell’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Con il presente ricorso il sig. C. – Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano, in congedo a decorrere dall’1/02/2017 – contesta la determina di conferimento e computo del trattamento pensionistico, nella parte in cui la quota di pensione soggetta a calcolo mediante il previgente sistema retributivo non è stata determinata con applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Si ricorda all’uopo che la norma prevede che: “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Lamenta, in particolare, che l’INPS nello sviluppo delle aliquote afferenti a tale parte del trattamento non ha applicato tout court la percentuale del 44% indicata nella norma citata, bensì ha utilizzato quale coefficiente di calcolo di base l’aliquota del 35% prevista per i dipendenti civili, incrementandola di 1,80% per ciascun anno superiore al quindicesimo, fino a raggiungere la più favorevole aliquota in corrispondenza del ventesimo anno.

Nel caso del ricorrente – essendo soggetto al sistema c.d. misto di calcolo della pensione, per non aver maturato 18 anni di servizio al 31/12/1995 – detto meccanismo di computo ha prodotto effetti sostanzialmente sfavorevoli, precludendo la possibilità di beneficiare dell’aliquota del 44%. Questi infatti si è visto riconoscere soltanto il 39,35%.

Nel gravame si sostiene l’erroneità e lesività del criterio di quantificazione seguito dall’Istituto previdenziale, dovendo viceversa trovare – per tutto il personale militare – l’applicazione integrale dell’aliquota specificamente prevista nell’art. 54 del citato D.P.R., in quanto regolatrice in via generale il calcolo delle pensioni, secondo un regime parzialmente difforme dal personale civile. Si ritiene, sul punto, che il complesso delle norme sulle pensioni pubbliche – a partire dalla legge n. 335/1995 – non abbia scalfito detto sistema differenziato e che, quindi, in ogni caso l’anzianità compresa tra 15 e 20 anni è soggetta all’applicazione dell’aliquota del 44%, mentre per anzianità superiori si applica su tale medesima aliquota l’incremento dell’1,80%, previsto nel secondo comma del menzionato art. 54.

Il ricorrente chiede, quindi, il riconoscimento del suo diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione corretta della norma de qua.

Con memoria depositata il 22/06/2018, si è costituito in giudizio l’INPS contestando sotto ogni profilo la domanda attorea. In particolare, ha osservato che la disposizione in discussione è funzionale alla regolazione della posizione del personale militare che, all’atto della cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo: con ciò confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento. Al riguardo l’Istituto richiama le affermazioni rese in detti termini in alcune pronunce di questa Corte (e.g. Corte dei conti, Sez. Veneto n. 46/2018), osservando come ivi si rilevi che la tesi sostenuta dal ricorrente comporterebbe l’utilizzo di non determinate aliquote di computo in relazione alle differenze di base pensionabile operanti per il periodo fino al 31/12/1992 e poi fino al 31/12/1995.

In data 29/06/2018, la difesa del C. ha prodotto una memoria integrativa, nella quale – dopo aver segnalato l’intervenuta pubblicazione di numerose sentenze di Sezioni territoriali di questa Corte favorevoli alla pretesa attorea – ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso, integrandole con la richiesta di rideterminazione dell’importo dovuto per i sei scatti di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, secondo un prospetto di calcolo allegato allo scritto.

Nella pubblica udienza odierna, parte attrice ha confermato il contenuto del gravame, chiedendone l’accoglimento. La difesa dell’INPS – nel confermare la domanda di rigetto dello stesso - ha eccepito l’inammissibilità della memoria integrativa depositata dal ricorrente, perché recante in parte domande nuove.

Considerato in
DIRITTO

Preliminarmente va accolta l’eccezione di inammissibilità della memoria integrativa prodotta da parte attrice: ivi – infatti – è introdotta la nuova richiesta di rideterminazione dei sei scatti di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, per la quale è allegato anche un prospetto di calcolo, egualmente inammissibile.

Ancorché rispettosa dei termini di deposito di scritti prima della pubblica udienza, rispetto a tali contenuti essa introduce, infatti, una domanda nuova e distinta da quella proposta con il ricorso.

Nel merito il ricorso si palesa fondato, in ragione delle argomentazioni che seguono.

Il tema controverso è stato fatto oggetto di plurime decisioni da parte di questa Corte in sede regionale, dalle quali emerge come prevalente un indirizzo ermeneutico-applicativo che riconosce il carattere di generalità della previsione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nel disciplinare il calcolo della pensione del personale militare, come tale suscettibile di trovare applicazione, in parte qua, anche in favore di quei militari che siano collocati in pensione, con calcolo del pertinente trattamento secondo il c.d. sistema misto, ovverosia in parte secondo il metodo retributivo ed in parte secondo quello contributivo (art. 1, comma 12, L. n. 335/1995 – cfr. ex pluribus Sez. giur. Calabria n. 12/2018; Sez. giur. Sardegna n. 2/2018).

Questo Giudice condivide tale orientamento.

La ricostruzione della ratio e delle modalità applicative della norma in questione prospettata dall’INPS conduce ad affermare che – in sostanza - questa possa trovare applicazione esclusivamente in favore del personale militare che all’atto della cessazione del servizio non abbia ancora superato il ventesimo anno di servizio utile, laddove chi ne abbia maturato uno superiore si troverebbe sottoposto al regime di computo previsto per il personale civile dello Stato, nel senso che l’aliquota del 44% è “distribuita” tra il quindicesimo e il ventesimo anno di anzianità (si consegue l’applicazione integrale solo a tale scadenza), assumendo come base di partenza l’aliquota per esso prevista del 35%.

Detta lettura – tuttavia – non appare accoglibile, nella misura in cui disattende il carattere differenziato che il legislatore ha inteso riconoscere nella determinazione della pensione del personale militare.

Tale disciplina di favore, infatti, da un lato in forza del comma 1 della disposizione citata dispone, espressamente, il riconoscimento del diritto ad una pensione calcolata con aliquota unica pari al 44% della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio; e dall’altro estende – altrettanto espressamente – l’applicazione della predetta aliquota anche a quanti vadano in quiescenza con un’anzianità maggiore, laddove nel comma 2 si indica che “tale percentuale è aumentata” dell’1,80% per ogni anno di servizio ulteriore. Il dato testuale della norma si presenta, dunque, inequivoco nel riferire l’incremento per gli anni successivi al ventesimo a quella più favorevole percentuale, individuata nel comma precedente.

Non vi è dunque alcun supporto normativo al sistema di calcolo, viceversa seguito dall’Istituto previdenziale, secondo cui chi abbia un’anzianità maggiore vede computate aliquote frazionate dal quindicesimo al ventesimo anno in modo tale che solo in corrispondenza di quest’ultimo si raggiunge il valore del 44%.

Egualmente non persuasivo – ed invero non suffragato dal vigente quadro normativo - è l’assunto di parte resistente in ordine all’esclusiva applicabilità del regime di favore per il personale militare ai trattamenti pensionistici liquidati interamente con il sistema retributivo.

Giova rammentare al riguardo come il nuovo ordinamento pensionistico, introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la legge n. 335/1995, abbia previsto che – per coloro i quali abbiano maturato al 31/12/1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni - la pensione debba essere determinata secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e, poi, con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. (cfr. Art. 1, comma 12: “…la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”).

Da ciò consegue che l’odierno ricorrente – rientrando appunto nell’ambito di applicazione del suddetto sistema misto – ha diritto all’applicazione dell’aliquota più favorevole di cui all’art. 54 sulla parte della sua pensione soggetta a computo secondo il metodo retributivo: parte, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla citata norma, in quanto vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva [cfr. norma citata, lett. a)].
In tali termini l’impugnativa va accolta.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati il ricorrente ha altresì diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetari con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM.

Stante la novità della questione affrontata e la sussistenza di una giurisprudenza non univoca, si reputa di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione,

- dichiara inammissibile la memoria prodotta in data 29/06/2018 dalla difesa del ricorrente, con riferimento alla domanda di rideterminazione della pensione per i sei scatti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 ed al prospetto di calcolo ad essa allegato;

- accoglie il ricorso nei limiti del riconoscimento al ricorrente del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo;

- sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati, spettano altresì gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM.

- compensa le spese del giudizio.

Il Giudice
Cons. Giulia De Franciscis
f.to

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.


Trieste, 20 luglio 2018


Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Anna De Angelis)
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

Che storia lunga sul collega BERTI Fabio

Accolto
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Sezione TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 228 Pubblicazione 25/09/2018


Sentenza n. 228/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 60502 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23 maggio 2016 e proposto dal Sig. BERTI Fabio, nato a Cortona (AR) il 10 giugno 1961 (C.F.: BRT FBA 61H10 D077V), residente in Cortona, Piazza Alfieri n.2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Occhini e Chiara Chessa, in virtù dei mandati depositati in data 27 febbraio e 20 luglio 2017;

contro

INPS, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015, rep. 80974/21569 depositata in atti, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso gli Uffici dell’Avvocatura INPS di Firenze, Viale Belfiore n. 28/a;

avverso

il silenzio rifiuto del Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dip. dello Stato presso l’INPS, in relazione all’istanza di revisione del provvedimento di calcolo della pensione n. PG012013754346, datato 17 ottobre 2013, dell’INPS, Sede di Perugia ed ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale, pregiudizievole per il ricorrente;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 24 maggio 2018, celebrata con l’assistenza del Segretario, Sig. Armando Greco, gli Avv. ti Daniele Occhini e Chiara Chessa per il ricorrente, nonché l’Avv. Antonella Micheli per l’INPS;

Ritenuto in
FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, originariamente proposto senza assistenza legale, il ricorrente, carabiniere cessato dal servizio per inabilità a decorrere dal 25 maggio 2013, con diritto a trattamento pensionistico dal 25 agosto 2013 (in realtà, 25 maggio 2013), ha impugnato il provvedimento pensionistico dell’INPS di Perugia in data 17 ottobre 2013, n. PG012013754346, in quanto il medesimo provvedimento:

a) attribuirebbe al ricorrente le aliquote pensionabili previste dall’art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 per il personale civile e non già quelle di cui all’art. 54 per il personale militare (e, dunque, il 35,60% totale anzichè il 44%);

b) nella sezione “benefici legge 336/70” l’importo del quadro 13 non corrisponderebbe alla somma dei quadri 11 e 12, con conseguente, ulteriore minore attribuzione economica.

Ha, in conclusione, chiesto la declaratoria dell’illegittimità e/o infondatezza del predetto provvedimento nella parte in cui non prevede l’attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% totale, nonché il mancato inserimento della somma di euro 51,88 di cui al quadro 13, con conseguente condanna dell’INPS al ricalcolo della pensione, a decorrere dal 25 agosto 2013 a tutt’oggi, oltre accessori di legge.

In data 16 dicembre 2016, il ricorrente ha depositato l’atto di rinunzia al ricorso, alla luce dell’intervenuta adozione, ad opera dell’INPS di Arezzo, degli atti di liquidazione nn. AR 012016859801 e AR012016861374 (quest’ultimo del 6 dicembre 2016 e correttivo del precedente), prevedenti la rideterminazione della pensione nel senso rivendicato in questa sede.

In data 21 dicembre 2016, l’INPS ha depositato una memoria di costituzione, con la quale, nel prendere atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione ad opera del Dirigente della Sede INPS di Arezzo (contestualmente depositata), ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

In data 17 febbraio 2017, il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria, con la quale ha riproposto la richiesta di accoglimento del ricorso, alla luce dell’intervenuta revoca del provvedimento INPS n.AR012016861374 del 6 dicembre 2016 di riliquidazione della pensione.

In data 27 febbraio 2017, l’Avv. Daniele Occhini ha fatto pervenire il mandato rilasciatogli dal ricorrente, con elezione di domicilio presso la cancelleria di questa Sezione giurisdizionale.

Con memoria integrativa depositata all’udienza del 28 febbraio 2017, l’INPS ha, in via preliminare, eccepito l’intervenuta estinzione del giudizio, alla luce della rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente ed accettata dall’Istituto.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto della correttezza del proprio operato, rinviando alla relazione amministrativa della competente Sede prov.le, contestualmente depositata.

Nello specifico, secondo quanto rappresentato nella predetta relazione, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 potrebbe trovare spazio unicamente nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio del militare sia avvenuta tra i 15 e i 20 anni di servizio attivo.

2. Con ordinanza a verbale dell’udienza del 28 febbraio 2017, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza del 12 aprile 2017, al fine di consentire alla parte ricorrente di prendere visione della memoria integrativa, con relativa documentazione, depositata dall’INPS alla predetta udienza del 28 febbraio 2017.

In data 27 marzo 2017, l’INPS ha depositato ulteriore documentazione, ed in particolare la determina n. AR012016861374 del 6.12.2016 e la determina n. AR0120177864142 del 1.2.2017, prevedente da ultimo la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura di euro 29.197,92.

Più in particolare, nella motivazione di tale ultimo provvedimento, è espressamente affermato che “..il caso in esame non ricade nell’applicazione dell’art. 54, 1° comma, dal momento che la S.V. risulta cessato con un’anzianità contributiva pari ad anni 35 e mesi 3 e non con un servizio utile tra i 15 anni e i 20 anni”.

Nel merito, l’Istituto previdenziale ha ribadito la richiesta di accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.

Con memoria pervenuta il 10 aprile 2017, la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, affermando la non revocabilità dei provvedimenti del 16.11.2016 e 6.12.2016 con cui l’INPS aveva accolto le istanze del ricorrente, atteso che la revoca sarebbe stata determinata da errore di diritto.

Con ordinanza a verbale dell’udienza del 12 aprile 2017, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza del 20 luglio 2017, al fine di consentire all’INPS di prendere visione della memoria depositata da parte ricorrente in data 10 aprile 2017.

Con memoria pervenuta il 14 giugno 2017, l’INPS ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso, sostenendo, tra l’altro, l’impossibilità di configurare in capo al ricorrente alcun affidamento incolpevole sul diritto rivendicato, sul presupposto che non si sarebbe mai perfezionata la procedura di liquidazione del trattamento pensionistico in questione, con l’erogazione delle relative somme.

Tutto ciò non consentirebbe di ritenere perfezionati e definitivi i provvedimenti pensionistici del 16.11.2016 e del 6.12.2016 di riliquidazione della pensione nei termini richiesti dal ricorrente.

In ogni caso, mancherebbero in capo al ricorrente i requisiti previsti dall’art.54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73.

All’udienza del 20 luglio 2017, l’Avv. Chiara Chessa ha depositato procura alle liti per il convenuto Berti e comunicato di essere presente, anche per delega dell’Avv. Occhini.

Ha, dunque, insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando l’intervenuta violazione del principio dell’affidamento, in quanto le somme liquidate al ricorrente nel marzo 2017 (a seguito della riliquidazione della pensione nei termini dallo stesso invocati) sarebbero state oggetto di recupero a partire dall’aprile 2017.

A tal riguardo, ha provveduto a depositare gli statini della pensione dei mesi di marzo 2017 ed aprile 2017.

L’Avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS ha ribadito l’eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio e, nel merito, insistito per il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza n. 26/2018, questa Sezione giurisdizionale ha ordinato all’INPS, Sede di Arezzo, “….di depositare, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della presenta ordinanza, una puntuale e documentata relazione sulla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento alla circostanza del mancato perfezionamento della procedura di liquidazione del trattamento pensionistico nei termini rivendicati dal ricorrente, con l’erogazione delle relative somme, (quale circostanza) affermata dall’Istituto con memoria pervenuta il 14 giugno 2017, ma contraddetta da parte ricorrente, la quale ha provveduto a depositare gli statini pensionistici dei mesi di marzo ed aprile 2017”.

Con nota pervenuta il 4 aprile 2018, l’INPS ha eseguito il richiesto adempimento istruttorio, depositando la relazione amministrativa del 19.3.2018, con allegata documentazione.

Nel merito, ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso, richiamando una recente pronuncia della Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto (n. 46/2018), favorevole alla posizione dell’Istituto.

Da ultimo, in data 3 maggio 2018, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria integrativa, con allegata documentazione, con la quale ha:

a) affermato l’infondatezza dell’eccezione di estinzione del giudizio.

La rinuncia al ricorso da parte del Sig. Berti costituirebbe, infatti, atto di volontà “revocabile” in quanto ab origine condizionato/subordinato alla ricezione da parte dell’INPS delle istanze da questi formulate sia nell’ambito del procedimento amministrativo che nel presente giudizio (relativo alla correzione del suo trattamento pensionistico in quota retributiva con applicazione dell’aliquota del 44% in luogo di quella al 35%).

Il successivo annullamento, da parte dell’INPS, dei provvedimenti pensionistici, che avevano accolto le istanze del ricorrente, avrebbe indotto il ricorrente stesso a provvedere, con la memoria depositata il 17.2.2017, alla legittima revoca della rinuncia precedentemente inoltrata;

b) ribadito l’irrevocabilità dei provvedimenti pensionistici del 16.11.2016 e 6.12.2016, che avevano accolto le istanze del ricorrente;

c) nel merito, reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 54, comma 1, DPR n. 1092/73, anche alla luce delle pronunce rese da altre Sezioni di questa Corte (Calabria e Sardegna) in casi analoghi.

4. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2018, l’Avv. Daniele Occhini per il ricorrente si è riportato agli scritti difensivi, ribadendo la definitività ed irrevocabilità dei provvedimenti pensionistici che avevano accolto le istanze del ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

L’ Avv. Chiara Chessa per il ricorrente ha richiamato decisioni di altre Sezioni di questa Corte, favorevoli alla posizione del ricorrente, ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso.

L’Avv. Antonella Micheli per l’INPS, nel richiamare giurisprudenza favorevole alla posizione dell’Istituto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione di estinzione del giudizio proposta dall’INPS, alla luce della rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente ed accettata dall’Istituto.

La predetta eccezione risulta infondata e va come tale rigettata.

A tal riguardo giova osservare che, in base all’art. 110, comma 3, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs n. 174/2016, “…la rinunzia agli atti del processo produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”.

In ogni caso, l’estinzione del processo va dichiarata dal giudice, una volta accertata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione (comma 6 del predetto art. 110).

Orbene, la necessità di assicurare la certezza delle posizioni processuali proprie delle parti, impone di ritenere la lite pendente fin quando, a seguito della rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte, non sia intervenuta la declaratoria d’estinzione da parte del giudice (così, Cons. Stato, n. 250/2006, affermante sul punto un principio di carattere generale, valevole anche al di fuori del processo amministrativo).

Ne consegue, quale corollario, che la rinuncia al ricorso può essere legittimamente revocata fino a quando il giudice non provveda a dichiarare l’estinzione del processo (TAR Campania, n. 4518/06).

Nel caso all’esame, il ricorrente ha depositato, in data 17 febbraio 2017 (e, dunque, prima della dichiarazione giudiziale d’estinzione), una memoria, con la quale ha riproposto la richiesta di accoglimento del ricorso e, dunque, sostanzialmente revocato la precedente rinunzia.

Ciò induce questo Giudice a ritenere infondata l’eccezione di estinzione del giudizio, formulata dall’INPS.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto la revoca, nel caso all’esame, è stata determinata dal fatto che l’Istituto ha provveduto ad annullare i provvedimenti pensionistici, che avevano accolto le istanze formulate (anche) in questa sede dal ricorrente, inducendo il medesimo ricorrente a rinunciare al gravame.

2. Nel merito, il presente va accolto nei termini sottoindicati.

A tal riguardo, questo Giudice, dopo aver evidenziato che la pensione del Sig. Berti risulta liquidata con il metodo misto, come evincibile dai provvedimenti pensionistici in atti, ritiene di condividere quella giurisprudenza contabile, alla cui stregua non risulta corretta la posizione dell’INPS per cui l’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 troverebbe spazio solo nell’ipotesi in cui il congedato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Nello specifico, la predetta giurisprudenza, con riferimento a casi analoghi a quello vagliato in questa sede, si è così espressa.

“…Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo(comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma…” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2018, n. 53).

Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere, nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali quelle richiamate dall’Istituto previdenziale, siccome posizione fondata su di una lettura combinata dei primi due commi dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato compiuto alla disposizione de qua.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

L’accoglimento nel merito della domanda attorea assorbe l’esame dell’eccezione, formulata dal ricorrente, di irrevocabilità dei provvedimenti pensionistici con i quali l’INPS aveva accolto, in sede amministrativa, le istanze del medesimo ricorrente.

Nondimeno, nella sussistenza di pronunce di segno contrario con riferimento alla materia de qua, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24 maggio 2018.


IL GIUDICE
F.to dott. Nicola RUGGIERO


Depositato in Segreteria il 25/09/2018


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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da panorama »

su BERTI Fabio
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N.B.: per non perdere di vista il concetto disposto dal giudice:

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.
erricov
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da erricov »

Vorrei fare una domanda a tutti gli esperti e non del forum. mi sapete dire qual
Alla data odierna l'art. 54 è ancora in vigore?

Se no mi sapete dire qual è la legge/decreto che l'ha eliminato.
naturopata
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Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da naturopata »

erricov ha scritto:Vorrei fare una domanda a tutti gli esperti e non del forum. mi sapete dire qual
Alla data odierna l'art. 54 è ancora in vigore?

Se no mi sapete dire qual è la legge/decreto che l'ha eliminato.
Sul fatto che sia ancora in vigore è tutto da vedere e sulla legge che l'ha "eliminato", direi che sia stato implicitamente abrogato dall'art. 1867, comma 2 del D.Lgs n.66/2010, ma questo non diciamolo a nessuno.
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