ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Feed - CARABINIERI

yerri63

ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da yerri63 »

BUONA SERA,IN MERITO DEL RICALCOLO DELLA PENSIONE MI SONO ATTIVATO PRESSO L'Inps di zona dove risiedo e o chiesto informazioni in merito,l'impiegato addetto non riusciva a capire di cosa si trattava comunque mi a rimandato a chiedere al mio ex datore di lavoro,lui asseriva che e il datore di lavoro che deve rifare i calcoli.comunque avevo già chiesto al C.N.A. la risposta e stata quella di chiedermi la data di arruolamernto,la mia data e 01.07.1981 mi confermava che rientro in pieno lo stesso mi chiedeva di fare un ricorso all'inps di competenza,anche un altro collega mi a suggerito di effettuare un ricorso on-line all'inpis e attendere risposta o meglio incaricare un legale che conosca bene la materia.se qualcuno a nuove notizie in merito che le pubblichi per il bene di tutti quelli che rientrano nel beneficio.


antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da antoniope »

yerri63 ha scritto:BUONA SERA,IN MERITO DEL RICALCOLO DELLA PENSIONE MI SONO ATTIVATO PRESSO L'Inps di zona dove risiedo e o chiesto informazioni in merito,l'impiegato addetto non riusciva a capire di cosa si trattava comunque mi a rimandato a chiedere al mio ex datore di lavoro,lui asseriva che e il datore di lavoro che deve rifare i calcoli.comunque avevo già chiesto al C.N.A. la risposta e stata quella di chiedermi la data di arruolamernto,la mia data e 01.07.1981 mi confermava che rientro in pieno lo stesso mi chiedeva di fare un ricorso all'inps di competenza,anche un altro collega mi a suggerito di effettuare un ricorso on-line all'inpis e attendere risposta o meglio incaricare un legale che conosca bene la materia.se qualcuno a nuove notizie in merito che le pubblichi per il bene di tutti quelli che rientrano nel beneficio.
Scusa, ma il tasto "h" sul tuo pc non esiste?
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
michael61
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 84
Iscritto il: gio dic 04, 2014 8:48 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da michael61 »

Forse e´ stata utilizzata una nuova tastiera!
michael61
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 84
Iscritto il: gio dic 04, 2014 8:48 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da michael61 »

facendo riferimento a questo benedetto art. 54 si hanno dei benifici? oppure e´ tempo perso?
Avatar utente
giovanni53
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 536
Iscritto il: gio apr 07, 2016 4:33 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da giovanni53 »

giovanni53 ha scritto:
AGGIORNAMENTO

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da juriromeo » ven dic 30, 2016 7:43 pm

Salute a tutti, ieri mattina sono stato in legione a Perugia ed ho parlato con alcuni colleghi che mi hanno spiegato la situazione, colui che ha scoperto il tutto non c'era perchè stava in ferie, mi hanno detto che sono due anni che questo collega insisteva per questa situazione che si è venuta a creare ed in due anni hanno messo al corrente sia C.G. che il C.N.A, il ministero della difesa ed i vertici INPS, quest'ultima ha ammesso l'errore e da come dicono loro inizieranno in automatico a rifare i conteggi, ci vorrà del tempo, perchè i pensionati sono tantissimi (esercito, marina, aeronautica e carabinieri) per le altre forze di polizia non so niente ma credo anche per loro riguarderà il riconteggio, cmq mi hanno detto, (per sicurezza) di fare un ricorso all'Inps tramite il pin dispositivo, questa risponderà picchè (se risponderà) perchè sono passati i trenta giorni dai conteggi della pensione quindi dopo aver aspettato 90 gg. (ovviamente se non risponde) si farà un ricorso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Corte dei Conti da dove ognuno di noi dipende e questa ci darà ragione, non ci sono ne sotterfugi ne niente, è stato un errore purtroppo per noi, nel frattempo l'Inps stessa sanerà il danno, ripeto ci vorrà del tempo, così mi hanno detto, il ricorso si deve fare per sicurezza, tutto qui. Io conosco bene sto ragazzo che s'è accorto dell'errore e quando mi simulava i conteggi lui metteva sempre la base pensionabile del 44 % me lo ricordo benissimo e cmq da come mi hanno detto non ci dovrebbero essere grossi problemi per i rimborsi è solo il tempo che passerà, tutto qui buon anno a tutti voi ed alle vostre famiglie, Nino.
jonnidread

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da jonnidread »

Yerri 63 ciao ormai questo art 54 sembra quasi inarrivabile, dimmi una cosa hai fatto qualcosa in merito? Io non ho nemmeno il modello POA4 quindi non posso nemmeno fare ricorso appena lo recupero lo faccio sicuramente anzi sai mica chi lo rilascia sto benedetto modello ?
ENZORUSSO.CC
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: lun gen 09, 2017 6:10 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da ENZORUSSO.CC »

Buonasera a tutti, mi sono appena registrato al forum e volevo chiedere ai colleghi più esperti, se attualmente il CNA e di conseguenza l'INPS calcolano la pensione ai sensi del benedetto art.54. Io ho appena presentato la domanda di pensione con fine servizio dic. di quest'anno. Grazie
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da oreste.vignati »

jonnidread ha scritto:Yerri 63 ciao ormai questo art 54 sembra quasi inarrivabile, dimmi una cosa hai fatto qualcosa in merito? Io non ho nemmeno il modello POA4 quindi non posso nemmeno fare ricorso appena lo recupero lo faccio sicuramente anzi sai mica chi lo rilascia sto benedetto modello ?
La tua amministrazione, oppure solitamente lo invia l'Inps con il decreto della pensione

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da oreste.vignati »

ENZORUSSO.CC ha scritto:Buonasera a tutti, mi sono appena registrato al forum e volevo chiedere ai colleghi più esperti, se attualmente il CNA e di conseguenza l'INPS calcolano la pensione ai sensi del benedetto art.54. Io ho appena presentato la domanda di pensione con fine servizio dic. di quest'anno. Grazie
Lo puoi vedere solo quando avrai la documentazione, al limite puoi contattare il CNA e chiedere cosa ti stanno conteggiando

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
ENZORUSSO.CC
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: lun gen 09, 2017 6:10 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da ENZORUSSO.CC »

Grazie
carmelo63
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: gio lug 26, 2012 2:17 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da carmelo63 »

Buongiorno a tutti, ho chiesto all'Inps che a cosi risposto : Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta , Le comunichiamo quanto segue: Eventuale richiesta di ricalcolo dell'aliquota e di chiarimenti andrà inoltrata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in quanto l'Inps ha assunto le competenze per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale dell'Arma, ai sensi della circ. 22 del
18/09/2009 dell'ex Inpdap, a decorrere dal 01/01/2010. Per le decorrenze anteriori l'INPS rimane ordinatore secondario e non può intervenire sui provvedimenti di liquidazione già emessi. Cordialmente Roberto Pianigiani La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.
Conseguentemente alla risposta dell'Inps ho inolktrato domanda per raccomandata al CNA di Chieti.
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da oreste.vignati »

ottimo, infatti può anche essere che tutti i problemi nascono dalle comunicazione delle nostre ammministrazione, staremo a vedere
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da gino59 »

carmelo63 ha scritto:Buongiorno a tutti, ho chiesto all'Inps che a cosi risposto : Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta , Le comunichiamo quanto segue: Eventuale richiesta di ricalcolo dell'aliquota e di chiarimenti andrà inoltrata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in quanto l'Inps ha assunto le competenze per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale dell'Arma, ai sensi della circ. 22 del
18/09/2009 dell'ex Inpdap, a decorrere dal 01/01/2010. Per le decorrenze anteriori l'INPS rimane ordinatore secondario e non può intervenire sui provvedimenti di liquidazione già emessi. Cordialmente Roberto Pianigiani La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.
Conseguentemente alla risposta dell'Inps ho inolktrato domanda per raccomandata al CNA di Chieti.
============================
Questa è una vera e leale risposta.-
Gabriele63
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 149
Iscritto il: mar gen 27, 2015 1:34 am

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da Gabriele63 »

carmelo63 ha scritto:Buongiorno a tutti, ho chiesto all'Inps che a cosi risposto : Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta , Le comunichiamo quanto segue: Eventuale richiesta di ricalcolo dell'aliquota e di chiarimenti andrà inoltrata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in quanto l'Inps ha assunto le competenze per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale dell'Arma, ai sensi della circ. 22 del
18/09/2009 dell'ex Inpdap, a decorrere dal 01/01/2010. Per le decorrenze anteriori l'INPS rimane ordinatore secondario e non può intervenire sui provvedimenti di liquidazione già emessi. Cordialmente Roberto Pianigiani La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.
Conseguentemente alla risposta dell'Inps ho inolktrato domanda per raccomandata al CNA di Chieti.
Scusa Carmelo63, puoi spiegare meglio la tua vicenda personale. Dal tenore del tuo post sembra che tu sia stato riformato prima del 2010 con una pensione "sistema misto" con decreto emesso dall'Inpdap o, addirittura, dal Com.Gen.Arma CC.
Facci sapere magari allegando la tua richiesta fatta all'Inps previo occultamento dei dati sensibili.
Buona fortuna
marco.faggin
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 8
Iscritto il: sab mar 18, 2017 8:37 am

Re: ricalcolo pensione art 54 D.P.R.1092/1973.

Messaggio da marco.faggin »

Per conoscenza, richiamando la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Sardegna n.2/2018, riporto la sentenza n.12/2018 della Corte dei Conti - Sezione Calabria:
R E P U BB L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 12/2018
Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da -
G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,
contro
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede
dell’Avvocatura INPS territoriale.
Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco
per l’INPS.
FATTO
Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805
del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il
trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e,
dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo
assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.
In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con
l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto
dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44
dello stesso testo unico.
Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti
dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato
escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.
Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la
domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia
integralmente respinta.
In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per
l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
Considerato
D I R I T T O
Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.
Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato
secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.
Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici
derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.
Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo
al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.
I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello
Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile
dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbiamaturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della
base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo”.
Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15
anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo
stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.
Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote
di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio
ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.
Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote
percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo
l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari
al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al
conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di
servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.
In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo,
bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20
anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per
cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di
1,8%, e così via”.
In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo
personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20°
anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si
sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.
Questo giudice è di contrario avviso.
Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina
tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del
personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il
diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra
il 15° e il 20° anno di servizio.
Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15
anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al
1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9%
derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento
dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della
disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile
spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di
servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS,
rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in
effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale
militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe
avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il
riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno
per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44,
comma 1.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno
di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo
caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne
risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato
con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della
base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite
massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militaredal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il
personale civile.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31
dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in
effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal
D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha,
infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il
sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema
contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma
della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite
anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata
in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento
pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993,
calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la
parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata
sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della
aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema
pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve
essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del
1995.
II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7
del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso ilriconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione
monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.
Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con
un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi,
quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in
ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici
dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di
specie.
L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97,
lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche
alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei
limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il
personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e
stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità
pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in
servizio.
Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può
che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona
sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia
cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.
Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non
vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento
degli effetti economici per come preteso in domanda.
Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la
complessità delle questioni trattate induce a
disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione
con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte
dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con
decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
RESPINGE
Il ricorso per i restanti capi di domanda.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi
Depositata in Segreteria il 26/01/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Rispondi