==================Questa non è una risposta ad un mio quesito...leggi sotto================marco064 ha scritto:Ma tu hai una anzianità contributiva compresa tra i 15-20 anni...
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggioda lucky341 » mer gen 25, 2017 7:53 am
io sono un Ufficiale dell' Esercito in ausiliaria quindi ancora gestito dalla dalla FFAA ed infatti l'istanza di ricalcolo l'ho inviata a Loro , mi ha risposto PREVIMIL , mettendo per conoscenza anche INPS-Direzione Centrale Pensioni Area Normativa,dicendo :
In esito alla Sua richiesta in data 4/01/2017, si rappresenta che, a seguito di chiarimenti richiesti da questa Direzione Generale sulla problematica in argomento, l'INPS (gestione ex INPDAP — Direzione Centrale Previdenza - Ufficio 1° Normativa) con note del 30/08/2011 e del 19/09/2011 ha precisato che il riconoscimento dell'aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione è attribuito esclusivamente al personale militare che, all'atto della cessazione, può vantare un'anzianità contributiva complessiva compresa tra i 15 e i 20 anni e con sistema di calco lo esclusivamente retributivo.
Ciò posto, agli atti della Scrivente risulta che Lei ha svolto servizio militare dal 13/07/1981 al 30/04/2014 e pertanto, nel confermare la correttezza dell'operato del Centro pensionistico di F.A. in indirizzo per conoscenza, spiace dover comunicare che la Sua sopra citata istanza, allo stato, non può trovare accoglimento.
al che io ho replicato, mettendo sempre INPS per conoscenza :
In Riferimento alla vostra risposta si rappresenta che, proprio perché l'INPS (gestione ex INPDAP — Direzione Centrale Previdenza - Ufficio 1° Normativa) con note del 30/08/2011 e del 19/09/2011 ha precisato che il riconoscimento dell'aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione è attribuito esclusivamente al personale militare che, all'atto della cessazione, può vantare un'anzianità contributiva complessiva compresa tra i 15 e i 20 anni con sistema di calcolo esclusivamente retributivo, il sottoscritto ha richiesto il ricalcolo della pensione poiché al 31/12/1995, data della cessazione virtuale, poteva vantare una anzianità di anni A16, come da documentazione in vostro possesso.
Ne vale, a parere dello scrivente, considerare come data di cessazione virtuale il 31/12/1992 poiché La Circolare n.57 del 24/06/1998 del Ministero del Tesoro(in allegato) che detta inequivocabilmente direttive a tutti gli Uffici, tra l’altro, per il calcolo della pensione retributiva, prevede la divisione della pensione retributiva in due quote:
a. quota “A”: si considerano le anzianità maturate fino al 31/12/1992 e su detta percentuale si applica l’ultima retribuzione utile a pensione;
b. quota “B”: si considerano le anzianità maturate dal 01/01/1993 al 31/12/1995, si determina l’aliquota di rendimento corrispondente al totale delle anzianità(ossia il 44%), da questa si sottrae la percentuale già determinata per la quota “A”; dalla percentuale che ne scaturisce per differenza si applica la media delle retribuzioni in base all’asso temporale previsto dalla propria anzianità di servizio.Per quanto sopra rimane scarsamente comprensibile il diniego dell’istanza di revisione.
L telenovela si arrichisce poichè PREVIMIL replicando alla mia controdeduzione per maggior chiarimento mi ha inviato in documento in allegato sempre con INPS_Direzione centrale pensioni per conoscenza.
Queso direttiva è incomprensibile , mi serve il vostro aiuto, per demolirla poichè io voglio relicare e chiedere ALL'INPS -direzione centrale pensioni un nuovo pronunciamento (DIRETTIVA) che valga per TUTTI !
bene analizziamo cosa mi scrivono , Nel confermare quanto comunicato con il foglio cui si fa seguito e al fine di consentire una migliore comprensione della problematica, si inviano la comunicazione in data 19/01/2011 dell’INPDAP – Direzione Centrale Previdenza - Ufficio I Normativo e la nota di questa Direzione
Generale n. M-D/GPREV/I/1^/10.000/D/12/1448 del 04/01/2012.
In buona sostanza secondo l'Istituto in sede di calcolo della pensione/ quota
pensione con il sistema retributivo, la quota di pensione al 31 dicembre 1992 occorre
determinarla attribuendo il coefficiente del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (aliquota .
complessiva pari al 35 per cento) e dal 16° anno al 20° anno l'aliquota del 1,80% per
attestarsi al 44% con 20 anni di servizio utile.
La possibilità di attribuire al 31/12/1992 l'aliquota del 44% è pertanto limitata.
soltanto a coloro che, cessando per inidoneità pèrmanente al servizio, possono vantare
una anzianità di servizio utile ricompresa tra 15 anni e meno di 20 all'atto della cessazione
(e non quindi al momento di determinare la prima quota di pensione).
ossia SI DICE CHE , SE HO CAPITO BENE , L'ART 54 è praticamente abrogato , quindi anche se si aveva
16 o 17 anni al 31/12/1992 l'aliquote da applicare è 35+1,80(16anno) +1,80 (17anno) ecc. APPLICANDO ART 44 DPR 1973 PER IL PERSONALE CIVILE_
Secondo loro L'art 54 si applica solo a CHI CESSA per inidoneità pèrmanente al servizio con una anzianitaà tra i 15 e i 20 anni all'atto della cessazione (esempio 1995) e non al momento di determinare la prima quota di pensione ossia il 31/12/1992
Questi hanno abrogato de facto art 54 , violando norme di rango legislativo e relegando art. 54 SOLO AL CASO di inidoneità pèrmanente al servizio,uando lo stesso parla di
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo
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