Ricalcolo pensione

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beppe65
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Ricalcolo pensione

Messaggio da beppe65 »

Ciao a tutti,mi sono arruolato nel 1981, qualcuno sa dirmi gentilmente se devo fare ricorso all'inps per farmi ricalcolare la pensione?


antony1964
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da antony1964 »

beppe65 ha scritto:Ciao a tutti,mi sono arruolato nel 1981, qualcuno sa dirmi gentilmente se devo fare ricorso all'inps per farmi ricalcolare la pensione?
Si dovrest rientrare anche tu.
Comunque vai sull'argomento:ATTENZIONE L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI PER ARRUOLATI 1981/1983, la trovi più informazioni che possono esserti utili.
Saluti
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Buona sera Beppe, ci siamo parlati un Po di tempo fa e mi pare di ricordare che sei un retributivo, se nella quota 'b' hai il coefficiente 44 Non hai bisogno di ulteriori calcoli, se hai il PA04 considerando che l'INPS fa i conteggi sulla base di ciò che riceve, controlla cosa viene riportato
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Come esempio nel mio pa04 non sonoavresti riportate le accessorie..l'Inps mi ha risposto dove le prendiamo seun non ce le comunicano...
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Se sei misto anni 81-83 dovresti avere sempre il 44 quota b.. L'errore è dell'Inps?
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/p ... 12194.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fammi una cortesia, se noti qualche voce Inerente art. -44-54 su cui l'Inps può fare i conti ''in realtà riporta'' e
Se hai già le accessorie nel pa04.
Ciao
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/p ... 12194.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fammi una cortesia, se noti qualche voce Inerente art. -44-54 su cui l'Inps può fare i conti ''in realtà riporta'' e
Se hai già le accessorie nel pa04.
Ciao
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Per l'errore basta vedere alla fonte... Se lavorare tutti al c.n.a. sono rovinato...tanti volte ciò pensato..magari rispondete nelle ore libere..
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

buona Domenica...preparo i 7 post..ci sarà da ridere
Salvo@1964
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Salvo@1964 »

In merito al ricalcolo pensione, invio la risposta che mi è stata fornita dal M.llo Berti
Credo che nel ricalcolo ci rientrano gli arruolati entro il 30.06.1983.
Saluti



APPUNTO in merito all’applicazione delle aliquote pensionabili
Daniele Gonnellini – Fabio Berti - 29/12/2016


Art. 54 del DPR 1092/1973
La norma prevede che il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile a pensione compresa tra 15 e 20 anni ha diritto ad una pensione su base “retributiva” del 44% della base pensionabile.
Il C.N.A. CARABINIERI e l’INPS, per effetto di un tecnicismo che divide il periodo in due (fino al 31/12/1992, riforma Amato, e dal 01/01/1993 al 31/12/1995, riforma Dini) stanno attribuendo una percentuale di pensione retributiva pari al 2,33 per cento ogni anno, esempio anni 15 utili 35% (anziché 44%), applicando di fatto le aliquote previste per il personale civile dall’art.44 del T.U..
Non ci risulta, al momento, che gli altri Enti di Amministrazione delle altre FF.AA. e G.d.F. abbiano disapplicato la norma in parola, che per il momento perciò rimane confinata ai dati tra C.N.A. Carabinieri ed INPS. .

Personale escluso dal ricalcolo
1. Il personale che è cessato dal servizio (o i pochi rimasti in servizio) la cui pensione è calcolata totalmente con il vecchio sistema “retributivo” è ESCLUSO in quanto la pensione retributiva supera di gran lunga il 44% della base pensionabile (può arrivare fino all’80%); si tratta di coloro che alla data del 31/12/1995 possono vantare una anzianità utile a pensione di almeno 18 anni; approssimativamente coloro arruolati prima del 31/12/1980 (15 anni effettivi + 3 di supervalutazione). Nel cedolino stipendi fino al 2011 detto personale era identificato con il codice pensione “1” (*).
2. Arruolati dopo il 01/07/1983 in quanto costoro, sempre alla data del 31/12/1995, non raggiungono 15 anni utili a pensione; la percentuale di pensione retributiva sarà pari al 2,33% per ogni anno o frazione di anno e non possono raggiungere il 44%.


Personale interessato al ricalcolo
Salvo casi particolari, in genere, coloro che si sono arruolati tra il 01/01/1981 ed il 30/06/1983.

Giurisprudenza
La procedura “ordinaria” per coloro che ricevettero l’atto di liquidazione con il calcolo pensionistico da parte di INPS era quella dl ricorso amministrativo, entro 30 gg dal ricevimento della prestazione o comunicazione (art. 2 DPR 1199/1971) al Comitato di Vigilanza della gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato (all’epoca per via R/AR, ora ON LINE con apposite modalità).
Qualora l’INPS non comunichi nulla nei successivi 90 gg. il ricorso si intenderà respinto per “silenzio rigetto”. Da qui tre anni per ricorrere innanzi all’A.G. competente e, per i dipp. Pubblici, sempre nei tre anni, la possibilità di adire direttamente la Corte dei Conti – Sez. Giurisidizionale competente.
Per questo senso fù approntato un ricorso alla Corte dei Conti contro INPS relativo alla propria posizione che aveva i requisiti descritti. Prima che la Corte dei Conti si pronunciasse è intervenuta l’INPS che, aderendo alla tesi del ricorrente, ha emesso un nuovo provvedimento di riliquidazione commentando “ <<<< RILIQUIDAZIONE DISPOSTA A SEGUITO DI RIESAME AMMINISTRATIVO SU RICHIESTA DI PARTE COSI’ COME DA PARERE EMESSO DALLA D.CLE “... IL CALCOLO DELLA PENSIONE AI MILITARI E’ DISCIPLINATO DALL’ART. 54 DEL DPR 1092/73 CHE PREVEDE, PER CHI HA MATURATO 15 ANNI DI SERVIZIO FINO A VENTI, CHE LA MISURA DEL TRATTAMENTO NORMALE NON POSSA ESSERE INFERIORE AL 44 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE…” La presente annulla e sostituisce l’atto n. del (omesso) >>>>

I benefici economici, che variano a seconda dei casi, possono arrivare fino a poco meno di euro 4.000,00 annue lorde, cifra che varia a seconda del range di anni in esame (diminuisce coll’aumentare degli anni al 31/12/1995).


Attività da intraprendere
La Rappresentanza Militare, come riferitoci, si stà interfacciando con l’INPS e con i vertici dell’Arma dei Carabinieri per addivenire ad una soluzione “pacifica” ed in questo contesto, invita ad una paziente calma e dai primi mesi del 2017 potrebbe trovare una soluzione agli errori di calcolo.

Suggerendo, appunto, di aspettare che la rappresentanza Militare coordini la questione come detto, le vie da intraprendere potrebbero essere,
• Personale in congedo.
Valutare con i presupposti indicati se si rientra nella questione (vedasi prospetto liquidazione INPS QUADRI I – SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+ b) tra i 15 e 20 anni - e QUADRO II quale coefficiente è riportatao in “A”). Proporre comunque un ricorso al Comitato di Vigilanza competente INPS (come prima detto) per riaffermare il diritto in questione (ancorchè trascorsi i termini indicati) e trascorsi i successivi 90 gg ed entro i termini dei tre anni presentare ricorso alla Corte dei Conti previa valutazione Legale anche in relazione alla giurisprudenza attuale:

• Personale in servizio:
- Arruolati prima del 31/12/1982: il personale ha pieno titolo a vedersi attribuita, quando cesserà dal servizio, l’aliquota pensionabile del 44%.
- Arruolati dopo il 30/06/1983; NON si ha titolo in quanto non si arriva a 15 anni utili e si beneficierà solo di una percentuale del 2,33% per ogni anno o frazione di anno.
- Arruolati dal 01/01/1983 al 30/06/1983: valutare la necessità di effettuare il riscatto previsto dalla norma indicata nel punto successivo (*).

Riscatto art, 5 comma 3 del D.Lvo 165/1997 (*) “Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”
In alcuni casi è opportuno valutare la necessità di effettuare il riscatto ai fini pensionistici del quinto del periodo prestato quale allievo carabiniere (facoltà consentita dalla norma citata); infatti solamente aumentando di 1/5 anche il periodo da allievo carabiniere nei casi vicini al limite si ottengono 15/18 anni utili al 31/12/1995.
La domanda di riscatto va presentata esclusivamente on-line logandosi con pin dispositivo nella sezione “ex-inpdap” del sito www.inps.it (il costo del riscatto è di 500/600 euro lordi).
Prima di presentare la domanda è opportuno che caso per caso si effettui un calcolo delle anzianità al 31/12/1995 desumendo i dati certi solo dallo stato di servizio.

Ricongiunzione legge 29/1979
Le date di servizio indicate nel presente appunto si riferiscono al solo servizio militare; coloro che possono vantare ricongiunzioni di lavoro prestato prima dell’arruolamento (legge 29/79) dovranno effettuare i dovuti aggiustamenti, così come il personale che ha avuto interruzioni di servizio (congedati e poi riammessi, servizio militare prestato in altre Armi, ecc….).
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da gino59 »

beppe65 ha scritto:Ciao a tutti,mi sono arruolato nel 1981, qualcuno sa dirmi gentilmente se devo fare ricorso all'inps per farmi ricalcolare la pensione?
=============================================
on idoneo permanentemente al smi
Messaggioda beppe65 » sab ott 04, 2014 8:47 pm

arruolato in data 04.10.1981,riformato il 24.09.2014.7 mesi lavoro civile ricongiunti.stipendio 1633,46.r.i.a 57,12,vacanza contrattuale 12,25,indennità pensionabile 615,10,trascinamento indennità fondamentali 89,86.assegno funzionale 245,82.il terzo assegno funzionale maturato ma bloccato.sistema retributivo.totali contributi 38 anni e 7 mesi.se i dati sono sufficienti per fare qualche conteggio fatemi sapere grazie.ciao marco064 l'ufo lo ricordo!e l'accompagnamento che è difficile prendere eh eh eh eh eh eh eh .comunque ne ho avvistato un'altro un anno fa."sfera bianca come quella sera al'autogrill.ciao,e grazie.



Sei un retributivo e quindi l'art.54 ti è stato applicato dell'anzianità complessiva sino al 1997.-Saluti
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Gino hehehehe..il pezzo dell'ufo potevi toglierlo... Comunque si se si facevano i conti alla fnt quota a-n in miniera corretta sul pa04 il problema non sussisteva... grazie Gino e Silvano
Sempreme064
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Avremo vistoun Ciro e i duemiei due amici..
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da Sempreme064 »

Giuseppe ricordati quella luce, ci ha resi più intelligenti avanzati..BUON pranzo
ven
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Re: Ricalcolo pensione

Messaggio da ven »

Salvo@1964 ha scritto:In merito al ricalcolo pensione, invio la risposta che mi è stata fornita dal M.llo Berti
Credo che nel ricalcolo ci rientrano gli arruolati entro il 30.06.1983.
Saluti
scusate ancora non è chiaro se il calcolo dei 15 anni e al 31.12.92 o al 31.12.95 perche se uno al 31.12.92 ha 15 anni che calcolo gli devono fare""+3 sono 18 e passa con il sistema retributivo in pieno""


APPUNTO in merito all’applicazione delle aliquote pensionabili
Daniele Gonnellini – Fabio Berti - 29/12/2016


Art. 54 del DPR 1092/1973
La norma prevede che il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile a pensione compresa tra 15 e 20 anni ha diritto ad una pensione su base “retributiva” del 44% della base pensionabile.
Il C.N.A. CARABINIERI e l’INPS, per effetto di un tecnicismo che divide il periodo in due (fino al 31/12/1992, riforma Amato, e dal 01/01/1993 al 31/12/1995, riforma Dini) stanno attribuendo una percentuale di pensione retributiva pari al 2,33 per cento ogni anno, esempio anni 15 utili 35% (anziché 44%), applicando di fatto le aliquote previste per il personale civile dall’art.44 del T.U..
Non ci risulta, al momento, che gli altri Enti di Amministrazione delle altre FF.AA. e G.d.F. abbiano disapplicato la norma in parola, che per il momento perciò rimane confinata ai dati tra C.N.A. Carabinieri ed INPS. .

Personale escluso dal ricalcolo
1. Il personale che è cessato dal servizio (o i pochi rimasti in servizio) la cui pensione è calcolata totalmente con il vecchio sistema “retributivo” è ESCLUSO in quanto la pensione retributiva supera di gran lunga il 44% della base pensionabile (può arrivare fino all’80%); si tratta di coloro che alla data del 31/12/1995 possono vantare una anzianità utile a pensione di almeno 18 anni; approssimativamente coloro arruolati prima del 31/12/1980 (15 anni effettivi + 3 di supervalutazione). Nel cedolino stipendi fino al 2011 detto personale era identificato con il codice pensione “1” (*).
2. Arruolati dopo il 01/07/1983 in quanto costoro, sempre alla data del 31/12/1995, non raggiungono 15 anni utili a pensione; la percentuale di pensione retributiva sarà pari al 2,33% per ogni anno o frazione di anno e non possono raggiungere il 44%.


Personale interessato al ricalcolo
Salvo casi particolari, in genere, coloro che si sono arruolati tra il 01/01/1981 ed il 30/06/1983.

Giurisprudenza
La procedura “ordinaria” per coloro che ricevettero l’atto di liquidazione con il calcolo pensionistico da parte di INPS era quella dl ricorso amministrativo, entro 30 gg dal ricevimento della prestazione o comunicazione (art. 2 DPR 1199/1971) al Comitato di Vigilanza della gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato (all’epoca per via R/AR, ora ON LINE con apposite modalità).
Qualora l’INPS non comunichi nulla nei successivi 90 gg. il ricorso si intenderà respinto per “silenzio rigetto”. Da qui tre anni per ricorrere innanzi all’A.G. competente e, per i dipp. Pubblici, sempre nei tre anni, la possibilità di adire direttamente la Corte dei Conti – Sez. Giurisidizionale competente.
Per questo senso fù approntato un ricorso alla Corte dei Conti contro INPS relativo alla propria posizione che aveva i requisiti descritti. Prima che la Corte dei Conti si pronunciasse è intervenuta l’INPS che, aderendo alla tesi del ricorrente, ha emesso un nuovo provvedimento di riliquidazione commentando “ <<<< RILIQUIDAZIONE DISPOSTA A SEGUITO DI RIESAME AMMINISTRATIVO SU RICHIESTA DI PARTE COSI’ COME DA PARERE EMESSO DALLA D.CLE “... IL CALCOLO DELLA PENSIONE AI MILITARI E’ DISCIPLINATO DALL’ART. 54 DEL DPR 1092/73 CHE PREVEDE, PER CHI HA MATURATO 15 ANNI DI SERVIZIO FINO A VENTI, CHE LA MISURA DEL TRATTAMENTO NORMALE NON POSSA ESSERE INFERIORE AL 44 PER CENTO DELLA BASE PENSIONABILE…” La presente annulla e sostituisce l’atto n. del (omesso) >>>>

I benefici economici, che variano a seconda dei casi, possono arrivare fino a poco meno di euro 4.000,00 annue lorde, cifra che varia a seconda del range di anni in esame (diminuisce coll’aumentare degli anni al 31/12/1995).


Attività da intraprendere
La Rappresentanza Militare, come riferitoci, si stà interfacciando con l’INPS e con i vertici dell’Arma dei Carabinieri per addivenire ad una soluzione “pacifica” ed in questo contesto, invita ad una paziente calma e dai primi mesi del 2017 potrebbe trovare una soluzione agli errori di calcolo.

Suggerendo, appunto, di aspettare che la rappresentanza Militare coordini la questione come detto, le vie da intraprendere potrebbero essere,
• Personale in congedo.
Valutare con i presupposti indicati se si rientra nella questione (vedasi prospetto liquidazione INPS QUADRI I – SERVIZIO UTILE E ARROTONDATO a)+ b) tra i 15 e 20 anni - e QUADRO II quale coefficiente è riportatao in “A”). Proporre comunque un ricorso al Comitato di Vigilanza competente INPS (come prima detto) per riaffermare il diritto in questione (ancorchè trascorsi i termini indicati) e trascorsi i successivi 90 gg ed entro i termini dei tre anni presentare ricorso alla Corte dei Conti previa valutazione Legale anche in relazione alla giurisprudenza attuale:

• Personale in servizio:
- Arruolati prima del 31/12/1982: il personale ha pieno titolo a vedersi attribuita, quando cesserà dal servizio, l’aliquota pensionabile del 44%.
- Arruolati dopo il 30/06/1983; NON si ha titolo in quanto non si arriva a 15 anni utili e si beneficierà solo di una percentuale del 2,33% per ogni anno o frazione di anno.
- Arruolati dal 01/01/1983 al 30/06/1983: valutare la necessità di effettuare il riscatto previsto dalla norma indicata nel punto successivo (*).

Riscatto art, 5 comma 3 del D.Lvo 165/1997 (*) “Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”
In alcuni casi è opportuno valutare la necessità di effettuare il riscatto ai fini pensionistici del quinto del periodo prestato quale allievo carabiniere (facoltà consentita dalla norma citata); infatti solamente aumentando di 1/5 anche il periodo da allievo carabiniere nei casi vicini al limite si ottengono 15/18 anni utili al 31/12/1995.
La domanda di riscatto va presentata esclusivamente on-line logandosi con pin dispositivo nella sezione “ex-inpdap” del sito http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; (il costo del riscatto è di 500/600 euro lordi).
Prima di presentare la domanda è opportuno che caso per caso si effettui un calcolo delle anzianità al 31/12/1995 desumendo i dati certi solo dallo stato di servizio.

Ricongiunzione legge 29/1979
Le date di servizio indicate nel presente appunto si riferiscono al solo servizio militare; coloro che possono vantare ricongiunzioni di lavoro prestato prima dell’arruolamento (legge 29/79) dovranno effettuare i dovuti aggiustamenti, così come il personale che ha avuto interruzioni di servizio (congedati e poi riammessi, servizio militare prestato in altre Armi, ecc….).
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