Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio apre una strada a tutti i militari e penso che questo vale anche per le altre FF.OO..

Diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

1) - Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).

2) - Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.

3) - L’amministrazione ha respinto l’istanza, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).

4) - L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.

5) - Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

IL TAR PRECISA:
6) - Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.

7) - Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
- Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.

9) - Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.

10) - La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.

In virtù di quanto sopra abbreviato, per completezza vi invito a leggere la sentenza.

Complimenti al ricorrente e alla sua difesa.

Personalmente, fino ad oggi ho reso un importante ed unico servizio a tutti gli iscritti/lettori del sito.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15/11/2012 201209416 Sentenza 1B


N. 09416/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09704/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9704 del 2011, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Pipitone Federico, Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).

Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.

L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento datata 27 maggio 2011, notificato il successivo 10 giugno, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).

L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.

Con il ricorso in esame, egli impugna, unitamente al provvedimento con il quale gli è stata negata la riammissione in servizio, il presupposto decreto ministeriale 18 aprile 2002 (nella parte di interesse) nonché il decreto che ha deciso il ricorso gerarchico.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

In limine, va osservato che il ricorso in esame – in disparte ogni considerazione sulla legittimità o meno del decreto con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico - è tempestivo siccome proposto nei termini decadenziale avverso il provvedimento di diniego alla riammissione in servizio.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Recita l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002, n. 22680:
“Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.

Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.

Gli affermati principi costituivano, altresì, criteri guida nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 14, c. 5 della legge 28 luglio1999, n. 266 di riordino del personale militare che l’amministrazione ha immotivatamente disatteso.

Ed invero, l’art. 2, comma 9 del citato decreto, nell’escludere categoricamente la possibilità della riammissione del lavoratore nel ruolo di provenienza, ha introdotto nell’ordinamento di settore una regola che contrasta con i principi affermati dalle pronunce della Corte costituzionale in tema di riammissione e che avrebbero dovuto ispirare anche l’esercizio della delega.

Non ravvede, il Collegio, motivi ostativi all’applicazione dei medesimi principi nell’ambito dell’organizzazione militare.

Anche considerata la specificità dell’ordinamento militare, e ferma restando la posizione di interesse legittimo del lavoratore, non c’è plausibile ragione, alla luce dei principi che informano l’istituto della riammissione in servizio, per sottrarre all'Amministrazione la potestà di valutare, di volta in volta, in concreto, la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali essa ritiene non rispondente al pubblico interesse il reinserimento del lavoratore nel ruolo di provenienza.

Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.

Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.

La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.

A tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del lavoratore, in quanto l'art. 132 citato non impone l'obbligo di riammettere comunque nei ruoli il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riammissione, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi che precedono.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

Per notizia anche se l'argomento è un po' diverso e riguarda un Tenente dell'Arma dei CC..-

1) - Il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” lo aveva dispensato dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Il ricorrente ha fatto un primo ricorso al TAR

2) - Dalla precedente sentenza del TAR Lazio è emerso che lo stesso (per alcuni periodi) non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati quali periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio.

In seguito sono stati redatti alcuni atti sia dall'Arma dei CC. che dal Ministero della Difesa in merito alla dispensa, aspettativa e per il transito nei ruoli civili.

Pertanto si è dovuto fare chiarezza circa i periodi di aspettiva prima di essere nuovamente riammesso in servizio.

Per comprendere al meglio tutta la vicenda vi invito a leggere la sentenza del Tar Veneto e che richiama quella del Tar Lazio ove lo stesso ha presentato il primo ricorso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/12/2012 201201481 Sentenza 1


N. 01481/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giulia Diletta Bertazzo, con domicilio eletto presso Giulia Diletta Bertazzo in Venezia, San Polo, 135;

contro
Ministero della Difesa;

per l'annullamento
pubblico impiego: tenente carabiniere - annullamento decreto nella parte in cui considera in transito nei ruoli civili dell'amministrazione, nella parte riguardante l' aspettativa e la riammissione in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Tenente dei Carabinieri OMISSIS ha impugnato il decreto del 22 novembre 2010 del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché la nota 6 dicembre 2010 n. M-D GMIL II prot. n. 410526983 del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, nella parte in cui, da un lato, lo considerano “in transito” nei ruoli civili dell’Amministrazione, dall’altro, qualificano in termini di “aspettativa ” il periodo compreso fra il 6 ottobre 2008 e il 5 ottobre 2009, facendo decorrere la riammissione in servizio del militare a partire dal 6 ottobre 2009.

2. Espone in fatto il ricorrente che il TAR Lazio, con sentenza breve n. 930 del 2010, ha annullato la determinazione n. 274/5 del 25 settembre 2008 mediante la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” lo aveva dispensato dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

3. In particolare, la citata pronuncia aveva chiarito che dalla documentazione acquisita agli atti relativa ai periodi ricomprendenti le assenze dal servizio del ricorrente che vanno dall’ 8 ottobre – 3 novembre 2005 e dal 26 febbraio – 27 marzo 2008, si evinceva che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008, non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati quali periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4. Il ricorrente lamenta, tuttavia, che l’Amministrazione, nel dare esecuzione a tale sentenza, con l’impugnato decreto in data 22 novembre 2010, lo avrebbe bensì riammesso in servizio ma «a decorrere dal 6 ottobre 2009», statuendo al contempo, con il medesimo atto, di consideralo «in aspettativa, dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, in attesa delle determinazioni in ordine alla sua domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della difesa».

5. Ad avviso del ricorrente detto provvedimento, tenuto conto di quanto statuito dal TAR Lazio con la citata pronuncia n. 930 del 2010, sarebbe illegittimo sotto una pluralità di profili.

5.1. In primo luogo, il ricorrente evidenzia che, con istanza in data 14 ottobre 2008, avrebbe richiesto di essere dichiarato «nuovamente idoneo al servizio militare incondizionato e di essere reintegrato nelle funzioni corrispondenti al grado ed all’anzianità maturati», chiedendo soltanto in via subordinata (per il caso, cioè, di rigetto della richiesta medesima) «di transitare –ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, del D.M. 18 aprile 2004– nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa».

5.2. Pertanto, una volta annullata – con la sentenza n. 930 del 2010 sopra citata – sia la dichiarazione di non idoneità del ricorrente, sia la conseguente dispensa dal servizio, sarebbe venuto meno il presupposto giuridico su cui poggerebbe il provvedimento impugnato.

5.3. In particolare, essendo stata accertata l’idoneità al servizio militare del ricorrente, il procedimento di “transito” nei ruoli civili dovrebbe considerarsi venuto meno ex tunc.

5.4. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta altresì che, malgrado l’annullamento giurisdizionale suddetto della dichiarazione di non idoneità (al servizio militare) del 6 ottobre 2008, l’Amministrazione, anziché eliminare in toto gli effetti giuridici prodotti, vorrebbe illegittimamente salvarne alcuni, considerando il ricorrente in aspettativa durante il periodo intercorso fra la visita medica annullata dalla richiamata pronuncia del TAR Lazio e quella, successiva, che ha accertato l’idoneità del ricorrente, datata 6 ottobre 2009 (cfr. verbale n. 359 del 2009 della Commissione medica di II istanza), nonché fissando la riammissione in servizio per il giorno 6 ottobre 2009.

6. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

6.1. In primo luogo, risulta che l’istanza di transito nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della difesa è stata avanzata soltanto in via subordinata al mancato accoglimento della domanda proposta in via principale di idoneità al servizio militare. Pertanto, considerato che la sentenza del TAR Lazio n. 930 del 2010 ha annullato il provvedimento di inidoneità adottato dalla CMO di prima istanza e che l’idoneità al servizio militare è stata definitivamente acclarata, su specifico ordine del giudice, dalla Commissione medica di II istanza in data 6 ottobre 2009 (cfr. verbale n. 359 del 2009), deve ritenersi venuta meno, con effetti ex tunc, la condizione negativa cui era stata espressamente subordinata l’efficacia della domanda di transito nei ruoli civili.

6.2. In secondo luogo, deve osservarsi che il periodo intercorso fra il 6 ottobre 2008 e il 6 ottobre 2009, durante il quale il ricorrente si è trovato in giudizio contro l’Amministrazione, non può essere qualificato in termini di aspettativa difettandone i necessari presupposti di fatto e diritto.

6.2.1. Infatti, considerare ulteriormente infermo il dipendente, in assenza di diagnosi e giudizio prognostico che attesti il perdurare dell’infermità successivamente disconosciuta (cfr. verbale n. 359 del 2009 della Commissione medica di II istanza), non appare rispondente ai necessari criteri di logicità e ragionevolezza dell’agire amministrativo.

6.3. In terzo luogo, deve rilevarsi che l’annullamento della determinazione n. 274/5 di protocollo del 25 settembre 2008 con la quale si disponeva la dispensa del servizio dell’odierno ricorrente nonché del giudizio di permanente non idoneità formulato il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento di Medicina Legale Tipo A di Padova disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 930 del 2010 ha determinato una demolizione ex tunc dei relativi effetti.

6.4. Conseguentemente la riammissione in servizio deve decorrere a partire dalla data 25 settembre 2008, non potendosi computare in danno del ricorrente, al fine della riammissione medesima, la durata del giudizio sostenuto per ottenere l’annullamento della dispensa medesima.

7. Dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

decisione della Corte Costituzionale n. 294 del 13 novembre 2009, resa in relazione all’art. 80 del D.lgs. n. 443/1992.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1) - A seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri, veniva rinvenuto a bordo dell'autovettura del ricorrente un certo quantitativo di cocaina (0,25 g).

2) - Sottoposto a procedimento disciplinare, gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.

3) - In data 31 ottobre 2008, sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione e riscontrato che il ricorrente faceva uso saltuario di sostanze stupefacenti, veniva giudicato non idoneo al servizio permanente. Veniva quindi posto in aspettativa personale con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.

4) - Con provvedimento del 27 aprile del 2009 transitava nei ruoli civili dell'amministrazione penitenziaria con qualifica di collaboratore - posizione economica Area II F2.

5) - Con istanza del 16 ottobre 2010 chiedeva di essere riammesso in servizio a titolo effettivo motivando la sua richiesta sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 294 del 13 novembre 2009, resa in relazione all’art. 80 del D.lgs. n. 443/1992.

6) - In data 21 luglio del 2011 veniva sottoposto nuovamente ad accertamenti medici presso la Commissione Medica Ospedaliera di Milano, che lo giudicava idoneo al servizio di agente di polizia penitenziaria.

7) - Tuttavia il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia esprimeva parere contrario alla riammissione in servizio del dipendente, ritenendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenti un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto, e ritenendo perciò non adeguatamente tutelato l'interesse dell'Amministrazione rispetto alla conservazione da parte dell'istante della professionalità acquisita durante il periodo di servizio prestato, avuto riguardo alla specificità e alla delicatezza dei compiti istituzionali assolti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

8) - L’Amministrazione resistente controdeduce precisando che il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, organo competente ad esprimere il parere in ordine alla riammissione in servizio del dipendente, con circolare del 22 aprile del 2010 ha dettato i criteri per l’espressione del parere di cui all'articolo 132 TU n. 3/1957, prevedendo anche il caso della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque mesi per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, stabilendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un serio pericolo per l'ordine alla sicurezza all'interno dell'istituto. L’amministrazione quindi, con il provvedimento impugnato, non avrebbe fatto altro che applicare la regola sopra riportata cui si era autovincolata.

IL TAR precisa:

9) - l’Amministrazione non ha fatto corretta applicazione dell’art. 80 del D.lgs. 443/1992, letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 294/2009.

10) - La Corte ha infatti affermato che il divieto assoluto di riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato e le esigenze di organico, non può ragionevolmente giustificarsi in considerazione del fatto che la disciplina organizzativa del personale del Corpo di Polizia penitenziaria esige un rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti per l'assolvimento degli specifici compiti ad esso assegnati.

11) - Il Consiglio di Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al nuovo accertamento – peraltro dalla stessa richiesto – sullo stato di salute del dipendente.

12) - L’operato dell’Amministrazione ha, di fatto, reso irreversibile il precedente accertamento sanitario negativo (e il conseguente transito nei ruoli civili), ponendosi in evidente contrasto con l’interpretazione della disposizione legislativa stabilita dalla Corte Costituzionale nella pronuncia additiva sopra richiamata.

Ricorso ACCOLTO. ( e conseguentemente va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato. Il Tribunale ritiene opportuno precisare che in sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà operare tenendo conto del parere espresso dalla CMO nella seduta del 21 luglio 2011).

Per completezza vi rimando alla lettura della sentenza qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

13/06/2013 201301525 Sentenza 4


N. 01525/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03645/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3645 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Di Gaetano, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento
del provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia del 4 ottobre 2011 GDAP -0377291-2011 con il quale è stato dato parere negativo alla riammissione in servizio del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente è stato assunto in data ....... come agente del Corpo di Polizia Penitenziaria.
A seguito di un controllo effettuato in data 8 aprile del 2007 dai Carabinieri di OMISSIS, veniva rinvenuto a bordo dell'autovettura del ricorrente un certo quantitativo di cocaina (0,25 g).
Sottoposto a procedimento disciplinare, gli veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.

In data 31 ottobre 2008, sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Amministrazione e riscontrato che il ricorrente faceva uso saltuario di sostanze stupefacenti, veniva giudicato non idoneo al servizio permanente. Veniva quindi posto in aspettativa personale con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di inidoneità.

Con provvedimento del 27 aprile del 2009 transitava nei ruoli civili dell'amministrazione penitenziaria con qualifica di collaboratore - posizione economica Area II F2.
Con istanza del 16 ottobre 2010 chiedeva di essere riammesso in servizio a titolo effettivo motivando la sua richiesta sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 294 del 13 novembre 2009, resa in relazione all’art. 80 del D.lgs. n. 443/1992.

In data 21 luglio del 2011 veniva sottoposto nuovamente ad accertamenti medici presso la Commissione Medica Ospedaliera di Milano, che lo giudicava idoneo al servizio di agente di polizia penitenziaria.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia esprimeva parere contrario alla riammissione in servizio del dipendente, ritenendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenti un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto, e ritenendo perciò non adeguatamente tutelato l'interesse dell'Amministrazione rispetto alla conservazione da parte dell'istante della professionalità acquisita durante il periodo di servizio prestato, avuto riguardo alla specificità e alla delicatezza dei compiti istituzionali assolti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Avverso tale provvedimento si dirige il ricorso indicato in epigrafe.
Si è costituito il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che resiste al ricorso chiedendone il rigetto.

All’udienza pubblica del 18 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
- violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 443/1992 nonché violazione dell’art. 132 d.p.r. n. 3/1957: posto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 294 del 13 novembre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 del D.lgs. 443/1992 nella parte in cui non consente la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente transitato per motivi di salute in altri ruoli della medesima amministrazione, il diniego opposto dall’Amministrazione di appartenenza alla riammissione in servizio del ricorrente si porrebbe in contrasto con la citata disposizione, letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale;

2) illogicità e contraddittorietà manifeste del provvedimento nonché carenza di motivazione: l'episodio che ha determinato la sanzione disciplinare è stato isolato e non può essere elemento sufficiente a negare la riammissione in servizio. In assenza di ulteriori elementi sulle qualità morali del dipendente l'episodio occasionale, e risalente nel tempo, non può essere motivo di diniego. La motivazione del provvedimento impugnato secondo la quale "l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un serio pericolo per ordine la sicurezza all'interno dell'istituto" sarebbe, ad avviso del ricorrente, illogica, contraddittoria e comunque oscura nel suo significato.
L’Amministrazione resistente controdeduce precisando che il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, organo competente ad esprimere il parere in ordine alla riammissione in servizio del dipendente, con circolare del 22 aprile del 2010 ha dettato i criteri per l’espressione del parere di cui all'articolo 132 TU n. 3/1957, prevedendo anche il caso della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque mesi per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, stabilendo che l'aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un serio pericolo per l'ordine alla sicurezza all'interno dell'istituto. L’amministrazione quindi, con il provvedimento impugnato, non avrebbe fatto altro che applicare la regola sopra riportata cui si era autovincolata.

A prescindere dalla circostanza che tale circolare non è stata depositata in giudizio, restando così precluso al Collegio l’esame delle complessive disposizioni in ordine ai criteri per la valutazione circa le istanze di riammissione in servizio, ad avviso del Tribunale la tesi dell’Amministrazione non merita accoglimento.
L’autovincolo infatti non può trasformarsi in un’applicazione acritica dei criteri senza considerare la specificità del caso concreto.

Il provvedimento impugnato presenta un evidente vizio motivazionale, risultando affidato ad una locuzione argomentativa che fa sì riferimento ai criteri previamente determinati dal Consiglio di Amministrazione, ma omette di considerare ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria.
In particolare non viene fatto alcun riferimento al positivo parere della CMO del 21 luglio 2011 in ordine all’idoneità al servizio del ricorrente.

L’omessa valutazione di un elemento istruttorio – nel caso di specie di particolare rilievo - si riflette necessariamente sulla motivazione del provvedimento, che non può che considerarsi superficiale e carente sotto il profilo logico e giuridico. Costituendo la fase istruttoria il fulcro del procedimento, l’Amministrazione non può prescinderne.

V’è da aggiungere che, così operando, l’Amministrazione non ha fatto corretta applicazione dell’art. 80 del D.lgs. 443/1992, letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 294/2009.

La Corte ha infatti affermato che il divieto assoluto di riammissione nel posto di ruolo precedentemente occupato, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le attuali condizioni di salute dell'interessato e le esigenze di organico, non può ragionevolmente giustificarsi in considerazione del fatto che la disciplina organizzativa del personale del Corpo di Polizia penitenziaria esige un rigoroso controllo del possesso e della conservazione dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti per l'assolvimento degli specifici compiti ad esso assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione in ordine al nuovo accertamento – peraltro dalla stessa richiesto – sullo stato di salute del dipendente.
L’operato dell’Amministrazione ha, di fatto, reso irreversibile il precedente accertamento sanitario negativo (e il conseguente transito nei ruoli civili), ponendosi in evidente contrasto con l’interpretazione della disposizione legislativa stabilita dalla Corte Costituzionale nella pronuncia additiva sopra richiamata.
In conclusione il ricorso va accolto e conseguentemente va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato. Il Tribunale ritiene opportuno precisare che in sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà operare tenendo conto del parere espresso dalla CMO nella seduta del 21 luglio 2011.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013
michele.messina

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michele.messina »

Buongiorno,
sono stato riformato dai Carabinieri nel 2008, vorrei sapere come impostare istanza di riammissione, a chi indirizzarla e se allegare un certificato medico.
Grazie a ch vorrà rispondermi.
Cordiali saluti.
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

panorama ha scritto:Il Tar Lazio apre una strada a tutti i militari e penso che questo vale anche per le altre FF.OO..

Diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

1) - Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).

2) - Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.

3) - L’amministrazione ha respinto l’istanza, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).

4) - L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.

5) - Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

IL TAR PRECISA:
6) - Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.

7) - Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.
- Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.

9) - Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.

10) - La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.

In virtù di quanto sopra abbreviato, per completezza vi invito a leggere la sentenza.

Complimenti al ricorrente e alla sua difesa.

Personalmente, fino ad oggi ho reso un importante ed unico servizio a tutti gli iscritti/lettori del sito.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

15/11/2012 201209416 Sentenza 1B


N. 09416/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09704/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9704 del 2011, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Pipitone Federico, Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino, 45;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è transitato, ai sensi del D.M. 18 aprile 2002, (per giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato) nelle corrispondenti aree amministrative del personale civile del Ministero della Difesa con la qualifica di direttore amministrativo (provvedimento del 19 dicembre 2008).

Ritenendosi nuovamente idoneo al servizio militare, ha chiesto, in data 28 gennaio 2011, di essere riammesso nei ruoli militari previo riesame da parte della commissione medica.

L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento datata 27 maggio 2011, notificato il successivo 10 giugno, ostandovi l’art. 2, c. 9 del D.M. 18/4/2002 (norma regolamentare che esclude la possibilità di riammissione in servizio una volta che il militare sia stato trasferito nei ruoli civili).

L’interessato ha proposto ricorso gerarchico dichiarato inammissibile dal Ministero della Difesa in data 21 luglio 2011.

Con il ricorso in esame, egli impugna, unitamente al provvedimento con il quale gli è stata negata la riammissione in servizio, il presupposto decreto ministeriale 18 aprile 2002 (nella parte di interesse) nonché il decreto che ha deciso il ricorso gerarchico.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294 nonché violazione della legge delega per il riordino del personale militare 28 luglio 1999, n. 266 nella parte in cui, prevedendosi il divieto di riammissione nel ruolo di provenienza del militare, è stato introdotto un principio non previsto dal delegante ed in contrasto con quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

In limine, va osservato che il ricorso in esame – in disparte ogni considerazione sulla legittimità o meno del decreto con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico - è tempestivo siccome proposto nei termini decadenziale avverso il provvedimento di diniego alla riammissione in servizio.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Recita l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002, n. 22680:
“Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”.

Il Collegio ritiene che la norma regolamentare impugnata violi i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 26 gennaio 1994, n. 3 e 13 novembre 2009, n. 294.

Gli affermati principi costituivano, altresì, criteri guida nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 14, c. 5 della legge 28 luglio1999, n. 266 di riordino del personale militare che l’amministrazione ha immotivatamente disatteso.

Ed invero, l’art. 2, comma 9 del citato decreto, nell’escludere categoricamente la possibilità della riammissione del lavoratore nel ruolo di provenienza, ha introdotto nell’ordinamento di settore una regola che contrasta con i principi affermati dalle pronunce della Corte costituzionale in tema di riammissione e che avrebbero dovuto ispirare anche l’esercizio della delega.

Non ravvede, il Collegio, motivi ostativi all’applicazione dei medesimi principi nell’ambito dell’organizzazione militare.

Anche considerata la specificità dell’ordinamento militare, e ferma restando la posizione di interesse legittimo del lavoratore, non c’è plausibile ragione, alla luce dei principi che informano l’istituto della riammissione in servizio, per sottrarre all'Amministrazione la potestà di valutare, di volta in volta, in concreto, la sussistenza dei presupposti in presenza dei quali essa ritiene non rispondente al pubblico interesse il reinserimento del lavoratore nel ruolo di provenienza.

Il Collegio ritiene, pertanto, illegittimo l’art. 2. c. 9 del DM. 18 aprile 2002 trattandosi di disposizione che non ha copertura normativa primaria e che rappresenta lo sbocco di un irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa laddove priva l’Amministrazione di qualsiasi valutazione in concreto riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

Va annullato, pertanto, l’art. 2, c. 9 del D.M. 18 aprile 2002.

Più in generale, il Collegio non ravvede motivi per non fare applicazione alla fattispecie dell’art. 132., T.U. n. 3 del 1957.

La norma in commento configura l'istituto della riammissione in servizio in termini di facoltà dell'Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.

A tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del lavoratore, in quanto l'art. 132 citato non impone l'obbligo di riammettere comunque nei ruoli il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riammissione, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente.

In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi che precedono.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
Buongiorno,
ho bisogno di aiuto urgente.
Ho presentato istanza di riammissione in servizio permanente nei Carabinieri.
L'istanza respinta perchè osta il comma 9 dell'art. 2 del D.M. 18 aprile 2002.
Faccio questa domanda:
non era sato annullato dal TAR del Lazio?
Devo fare ricorso al TAR anche io?
Cosa mi consigliate?
Vi prego aiutatemi!!!
Grazie.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

Se ben il Tar Lazio ha annullato quell'articolo ciò non vuol dire che il caso sia definitivo poiché non sappiamo se è stato proposto l'appello al CdS e se è stato fatto passerà del ancora del tempo per la sentenza.
Ti conviene fare ricorso al TAR per non fare scadere i termini altrimenti non hai più nessun'altra possibilità, almeno fin quando non si pronuncia eventualmente il CdS.
Quindi se ci tieni, "proteggiti" finché sei in tempo, almeno hai speranze.
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

panorama ha scritto:Se ben il Tar Lazio ha annullato quell'articolo ciò non vuol dire che il caso sia definitivo poiché non sappiamo se è stato proposto l'appello al CdS e se è stato fatto passerà del ancora del tempo per la sentenza.
Ti conviene fare ricorso al TAR per non fare scadere i termini altrimenti non hai più nessun'altra possibilità, almeno fin quando non si pronuncia eventualmente il CdS.
Quindi se ci tieni, "proteggiti" finché sei in tempo, almeno hai speranze.
Grazie molte per la risposta.
Non si riesce a sapere se l'amministrazione ha presentato ricorso?
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2922
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da avt8 »

michemes ha scritto:
panorama ha scritto:Se ben il Tar Lazio ha annullato quell'articolo ciò non vuol dire che il caso sia definitivo poiché non sappiamo se è stato proposto l'appello al CdS e se è stato fatto passerà del ancora del tempo per la sentenza.
Ti conviene fare ricorso al TAR per non fare scadere i termini altrimenti non hai più nessun'altra possibilità, almeno fin quando non si pronuncia eventualmente il CdS.
Quindi se ci tieni, "proteggiti" finché sei in tempo, almeno hai speranze.
Grazie molte per la risposta.
Non si riesce a sapere se l'amministrazione ha presentato ricorso?
ma a te cosa ti interessa se la sentenza e stata appellata oppure no ? in quanto le sentenze del giudicato non si estendano ad altri-Per cui fai ricorso al T.A.R. anche se credo che le possibilità di riuscita sono ridotte al lumicino-
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

Scusa, ma perchè dici che le speranze sono ridotte al lumicino? Vedo che ci sono molte sentenze favorevoli, a partire dalla 294/2009 della Corte Costituzionale...
Ti dispiacerebbe darmi qualche spiegazione in più?
Grazie.
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

avt8 ha scritto:
michemes ha scritto:
panorama ha scritto:Se ben il Tar Lazio ha annullato quell'articolo ciò non vuol dire che il caso sia definitivo poiché non sappiamo se è stato proposto l'appello al CdS e se è stato fatto passerà del ancora del tempo per la sentenza.
Ti conviene fare ricorso al TAR per non fare scadere i termini altrimenti non hai più nessun'altra possibilità, almeno fin quando non si pronuncia eventualmente il CdS.
Quindi se ci tieni, "proteggiti" finché sei in tempo, almeno hai speranze.
Grazie molte per la risposta.
Non si riesce a sapere se l'amministrazione ha presentato ricorso?
ma a te cosa ti interessa se la sentenza e stata appellata oppure no ? in quanto le sentenze del giudicato non si estendano ad altri-Per cui fai ricorso al T.A.R. anche se credo che le possibilità di riuscita sono ridotte al lumicino-
Scusa tra l'altro in un post del 9 aprile, mi pare, mi eri sembrato sicuro che la cosa si potesse fare...
Son intervenute altre sentenze nel frattempo?
Grazie.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

Le sentenza del Tar non fanno Legge.
Le sentenza del Tar possono essere ribaltate successivamente al CdS.
La sentenza della Corte Costituzionale deve essere recepita con un'altra nuova legge che introduce o modifica qualcosa.
Se proprio sei interessato alla tua situazione, non ti resta altro che rivolgerti ad un legale e fare ricorso, solo così puoi vantare un eventuale beneficio.
Non ho altro da aggiungere.
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

panorama ha scritto:Le sentenza del Tar non fanno Legge.
Le sentenza del Tar possono essere ribaltate successivamente al CdS.
La sentenza della Corte Costituzionale deve essere recepita con un'altra nuova legge che introduce o modifica qualcosa.
Se proprio sei interessato alla tua situazione, non ti resta altro che rivolgerti ad un legale e fare ricorso, solo così puoi vantare un eventuale beneficio.
Non ho altro da aggiungere.
Ok, grazie.
Trovo però una certa durezza nei toni della risposta che sinceramente faccio fatica a comprendere.
Cordiali saluti.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

non vi è nessuna durezza nella mia risposta ma sono fatti, infatti, una sentenza non cambia una Legge dello Stato.
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

Buongiorno
In relazione alla famosa sentenza del TAR Lazio ho appreso che il Ministero ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che ha concesso la sospensiva, infatti era incompresibile che il Ministero continuasse a rigettare le istanze. Siamo allora in attesa che si pronunci il Consiglio di Stato... Dal 2013... Comunque non vedo come potrebbe lo stesso avallare un qualcosa che va chiaramente contro i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale. Cordiali saluti.
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2922
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da avt8 »

Se il consiglio di stato ha accolto la sospensiva chiesta dal ministero preclude il ribaltamento totale della sentenza. Del t a r. Per cui buonanotte ai suonatori
Rispondi