Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

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michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

Secondo me no, poiché la sospensiva è stata data sulle basi del non creare problemi organizzativi all'amministrazione nell'attesa della sentenza del consiglio di stato. Come potrebbe infatti lo stesso affermare che il DM 18 aprile 2002 è legittimo con una sent. Corte cost. Che stabilisce dei principi molto chiari e validi Erga Omnes? Creerebbe una disparità di trattamento tra cittadini incredibile, visto il giudizio di incostituzionalità dell'articolo 80 del d. Lgs 443/1992 ordinamento del personale di polizia penitenziaria che è identico al comma 9 dell'art 2 del famoso DM. Inoltre il TAR è quasi sempre orientato ad accogliere la sospensiva se vi è il fumus bonis iuris. Ho sentito almeno quattro avvocati in merito di cui almeno uno amico di famiglia e tutti mi hanno confermato che il ricorso è sacrosanto e che va comunque presentato. Cordiali saluti .


michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

Inoltre il comma 9 non ha alcuna previsione normativa in quanto non previsto dall'art. 14 comma 5 legge 266/99.
avt8
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Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da avt8 »

Ma uno che ha quattro avvocati perché chiede delucidazioni a gli iscritti del forum ?evidentemente sa che tutti e quattro avvocati messi insieme non fanno un'iscritto del forum importante è che ne sei convinto tu.
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

Mi sono rivolto al forum prima di fare la domanda ed avere il diniego e rivolgermi agli avvocati, ovviamente. La mia convinzione riguarda la fondatezza del ricorso, non certo la riammissione che si configura sempre come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. In ogni caso da parte Sua mi sembra che potrebbe essere un po' più diplomatico nelle risposte visto che io stesso sto cercando di mettere a disposizione ciò di cui sono venuto a conoscenza. Saluti
avt8
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Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da avt8 »

Chi ti risponde ha fatto una valanga di ricorsi e precisamente 48 solo uno perso i Ricorsi li ho fatti conoscendo bene le materie perché le ho sempre studiate per il solo scopo da come difendersi dagli abusi della P.A e siccome sapevo di aver ragione ho fatto i vari Ricorsi senza chiedere a dx e sx se si poteva fare .io scrivo quello che penso .Per cui se ritieni che un tuo diritto possa essere leso Fai la. Domanda in caso di rigetto metti mano al portafoglio.e fai ricorso .Ti faccio presente che la diplomazia mi è ostica io sono uno che va direttamente al problema è su questo forum lo sanno
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

In ogni caso ho già fatto istanza, ovviamente rigettata e ieri notificato il ricorso al TAR del Lazio. Mi sono anche procurato la sospensiva che è assolutamente neutra nel merito. Sinceramente sono molto fiducioso sulla vittoria, ed a un certo punto qualcosa dovrà pur muoversi all'interno del Ministero. Con quale motivazione il Cds potrebbe ribaltare la sentenza del TAR dato che questa scaturisce da una sentenza della Corte cost.? Sinceramente mi sembra inverosimile... Anche se tutto è sempre possibile. Diverso è essere veramente riammesso, ma per quello ci sarà tempo... Per organizzare la cosa, e chissà che nel frattempo il Cds si sia pronunciato. Mi sembra di aver letto che i ministeri della Giustizia e dell'interno abbiano già delle circolari applicative di questi dettami della Corte. Nel nostro probabilmente per un deficit di democrazia questo non avviene, aspettano di prendere mazzate dai giudici amministrativi che li condannano anche alle spese... Cordiali saluti.
panorama
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Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da panorama »

Cmq. il CdS scrive questo:
---------------------------------------------------------

N. 01588/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02469/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2013, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
L. C., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Pipitone Federico, Carlo Marzano, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino 45;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09416/2012, resa tra le parti, concernente diniego riammissione in servizio nel ruolo di provenienza


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di L. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato D'Elia e l’Avvocato Carlo Marzano;

- considerato che

la posizione tutelata non potrebbe trovare immediata soddisfazione dall’eventuale misura cautelare resa in questa sede,trattandosi di procedere al riesame di una situazione dall’oggetto ampiamente discrezionale;

inoltre, nel bilancio degli interessi in contrapposizione, appare prevalente il danno di natura organizzativo evidenziato dall’amministrazione appellante fattispecie e derivante dall’esecuzione della pronunzia gravata;

pertanto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, si ravvisano i presupposti per il rilascio della misura richiesta;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2469/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Spese della presente fase del giudizio compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
michemes

Re: Riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.

Messaggio da michemes »

N. 10262/2015 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10262/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10262 del 2015, proposto da
Michele Messina, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Nesi e Francesco
Paolini, domiciliato in via digitale come da indirizzo PEC dei difensori come
risultante da pubblici registri, con domicilio fisico eletto presso lo studio in Roma,
via Maresciallo Pilsudski, n.118;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via
digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi,
12;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per il personale militare del Ministero
della Difesa - II Reparto – prot. n. M_D GMIL 0310396 del 29 maggio 2015 con
cui è stata respinta l’istanza di riammissione nel ruolo di provenienza nonché
dell’art. 2, comma 9, del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002, nella parte in cui ha
N. 10262/2015 REG.RIC.
escluso la possibilità di riammissione in servizio del personale transitato nei ruoli
civili;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2019 il dott. Fabrizio
D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, già Sottotenente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri
dal 2003 al 2008, è attualmente in servizio presso l’Istituto Geografico Militare di
Firenze, con la qualifica di Funzionario Amministrativo.
In particolare, in data 26 marzo 2008, il ricorrente veniva dichiarato
permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e transitava, a
domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero
della Difesa, come previsto dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999, attuato
dal D.M. 18 aprile 2002, n. 22680.
In data 24 aprile 2015, parte ricorrente, asserendo di aver completamente superato i
problemi fisici che avevano determinato il predetto giudizio di inidoneità,
presentava istanza di riammissione al servizio militare nel ruolo di provenienza
dell’Arma dei Carabinieri, richiedendo di essere sottoposto a visita medica al fine
dell’attestazione della riacquisita idoneità al servizio militare.
La Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, con il
provvedimento n. M_D GMIL 0310396 del 29 maggio 2015, ha respinto la
suddetta istanza motivando che, ai sensi dell’art. 2, comma 9 del D.M. 18 aprile
2002, n. 22680, “è esclusa la possibilità di riammissione in servizio del personale
transitato nei ruoli civili”.
N. 10262/2015 REG.RIC.
Parte ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento deducendo la violazione di
principi costituzionali (artt. 2, 3, 4, 35 e 97 Cost.), dell’art. 14, comma 5, legge
266/1999, dell’art. 2142 del D.Lgs. n. 66/2010, dell’art. 132 del D.P.R. n. 3/1957,
nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e violazione del
principio di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2019 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) Preliminarmente, è opportuno precisare che l’art. 1, comma 1, del Decreto
Ministeriale 18 aprile 2002, n. 22680, stabilisce che “Il personale delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a
domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero
della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché
l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego”. Prosegue all’art. 2 illustrando
la disciplina delle modalità di transito e, precisamente, al comma 9, dispone che “il
militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può
essere riammesso nel ruolo di provenienza”.
Tale disciplina è stata adottata sulla base dell’art. 19, comma 5, della legge n.
266/1999 ed è sopravvissuta alla parziale abrogazione della norma primaria (con
unica salvezza del personale della Guardia di finanza) disposta dal codice
dell’Ordinamento Militare a partire dalla sua entrata in vigore (decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio
2010).
Nel caso di specie, parte ricorrente impugna, unitamente al provvedimento del
Ministero della Difesa con il quale gli è stata negata la riammissione in servizio, la
presupposta disposizione di cui all’art. 2, comma 9, del D.M. 18.4.2002 in quanto
N. 10262/2015 REG.RIC.
avrebbe violato i principi affermati in tema di riassunzione in servizio dalla Corte
Costituzionale nelle pronunce del 26 gennaio 1994, n. 4 e 13 novembre 2009, n.
294, secondo i quali andrebbe ammessa la riammissione in servizio una volta
intervenuta la guarigione. La medesima parte ricorrente deduce che gli affermati
principi costituiscono criteri guida nell’esercizio della potestà regolamentare di cui
all’art. 14, c. 5 della legge 28 luglio1999, n. 266 di riordino del personale militare
che l’Amministrazione avrebbe immotivatamente disatteso.
In particolare, parte ricorrente, richiama il precedente giurisprudenziale favorevole
di questa Sezione n. 9416/2012, indicando che i principi affermati dalla Corte
Costituzionale sarebbero applicabili anche nell’ordinamento militare, e che risulta
irragionevole una disciplina che priva l’Amministrazione della potestà di valutare,
di volta in volta, la sussistenza in concreto dell’interesse pubblico ad avvalersi
nuovamente della prestazione di lavoro del richiedente e, considerata la specificità
dell’ordinamento militare, la possibilità di un reinserimento del lavoratore nel ruolo
di provenienza sulla scorta di valutazioni ampiamente discrezionali
dell’Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative e di servizio.
Al riguardo, il Collegio rileva come il precedente di questa Sezione richiamato
dalla parte ricorrente è stato riformato dalla sentenza di appello del Consiglio di
Stato n. 2514 del 2018, che ha affermato dei principi in materia che il medesimo
Collegio ritiene di dover far propri e, in particolare, ha rilevato che la disposizione
regolamentare del D.M. 18.4.2002, posta a base dei provvedimenti amministrativi
gravati e a sua volta impugnata in questa sede, non è in contrasto con i principi
enunciati dalla Corte Costituzionale, né rappresenta la manifestazione di un
irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa.
La motivazione addotta dal Consiglio di Stato a sostegno della legittimità della
previsione del D.M. 18.4.2002 - che non consente la riammissione in servizio del
personale transitato nei ruoli civili - fatta propria da questo T.A.R., rinviene la
propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente, per il quale
il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di
N. 10262/2015 REG.RIC.
formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna
alle Forze armate e, nel regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda
dell'interessato, ignora del tutto l'istituto della riammissione in servizio.
In tal senso, non è prevista un’autonoma disciplina né norme di rinvio a quella
vigente per il personale civile dello Stato. In particolare, la disposizione primaria ex
art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 che prevede il transito nei ruoli civili dei
soggetti divenuti inidonei è una norma speciale attributiva di un vantaggio e non
suscettibile di applicazioni estensive, non avendo ragion d’essere il passaggio
inverso, anche considerando gli effetti potenzialmente dirompenti che potrebbe
comportare un tale rientro nei ranghi.
L’art. 132 t.u., che parte ricorrente ritiene applicabile nel caso di specie, riguarda
infatti i soli impiegati civili dello Stato e non è estensibile per analogia ad un
rapporto di lavoro militare che è oggetto di una normativa speciale e organica, così
come espressamente sancito dall’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 19.
Ne consegue che l'ordinamento militare non contempla la possibilità che un
militare cessato dal servizio permanente a domanda possa esservi in seguito
riammesso (C.G.A.R.S. 16 febbraio 2011, n. 135; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio
2015, n. 2225; Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2017, n. 3330).
Non ravvede, dunque, il Collegio, motivi ostativi all’applicazione dei medesimi
principi nell’ambito dell’organizzazione militare.
A tale riguardo non valgono in senso contrario gli articoli 961 e 935 bis del codice
dell’Ordinamento Militare recanti norme palesemente eccezionali, come tali
insuscettibili di interpretazione analogica; neppure potrebbe essere valorizzato l'art.
795 in quanto si tratta di disposizione che si limita a dettare le modalità operative e
concrete della "riammissione in ruolo" di militari in precedenza cessati e che,
pertanto, non ha autonoma portata innovativa sulla ipotetica ammissibilità di tale
"riammissione in ruolo" (fattispecie, oltretutto, non solo lessicalmente diversa
dall'anelata "riammissione in servizio"). Inoltre, non può trovare applicazione l’art.
N. 10262/2015 REG.RIC.
132 del t.u. n. 3/1957 che prevede la generale possibilità di riammissione in
servizio per gli impiegati civili dello Stato, poiché le norme dell'ordinamento
militare, in virtù del carattere tendenzialmente compiuto e autosufficiente dello
stesso, “non solo derogano a quelle poste per la generalità degli impiegati dello
Stato, ma si configurano come un sistema di rapporti sostanzialmente diverso e
chiuso rispetto alle immissioni della disciplina comune”(C.G.A.R.S. n. 135/2011),
differenziandosi, altresì, dal Corpo di Polizia penitenziaria (Corte cost. sent. n.
249/2009) che, pur nelle sua specificità, si muove tendenzialmente sul piano della
disciplina comune del pubblico impiego.
Il Collegio, pertanto, ritiene che la restrizione della riammissione in servizio nei
ruoli di provenienza del militare trasferito nei ruoli del personale civile è
costituzionalmente legittima anche in considerazione dei pertinenti precedenti della
Corte costituzionale, orientati a valorizzare la peculiarità di determinati status (ord.
30 gennaio 2002, n. 10, in tema di magistrati cessati a domanda dal servizio; ord.
25 novembre 2005, n. 430, in tema di ufficiali cessati a domanda dal servizio
permanente) e deve escludersi che la norma denunciata, nella parte in cui non
prevede che l'Amministrazione della difesa possa riassumere in servizio l'ufficiale
cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e transitato nei ruoli civili, sia
manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione.
3) Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve
essere respinto.
In considerazione dell’esistenza dell’indicato precedente in senso contrario di
questa Sezione, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per
disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
N. 10262/2015 REG.RIC.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003,
manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a
rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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