Riammissione, deplorazione, età anagrafica e lasso di tempo

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Riammissione, deplorazione, età anagrafica e lasso di tempo

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Istanza riammissione in servizio, sanzione disciplinare della deplorazione, superamento del 40° anno di età anagrafica e lasso di tempo troppo lungo tra la cessazione e l’istanza di riammissione.

Ricorso Respinto.

Per completezza, leggete il tutto qui sotto.
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31/01/2014 201303268 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 27/11/2013


Numero 00366/2014 e data 31/01/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 novembre 2013

NUMERO AFFARE 03268/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor G. G., OMISSIS per l’annullamento del provvedimento ministeriale 5 novembre 2012 di diniego dell'istanza di riammissione in servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333-A./U.C./0170147/2642/RS del 12 settembre 2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso datato 1 febbraio 2013, depositato in data 6 febbraio 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

Il signor G. G., già Agente scelto della Polizia di Stato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del decreto ministeriale datato 5 novembre 2012, notificato in data 28 dicembre 2012, con il quale era stata respinta l'istanza volta ad ottenere la riammissione in servizio nella Polizia di Stato. Il provvedimento di rigetto della riammissione richiama i motivi ostativi di cui al giudizio negativo, espresso dalla Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti con verbale 25 ottobre 2012, e precisamente:

- l’aver il ricorrente riportato in data 22.06.1994 la sanzione disciplinare della deplorazione, per la quale non è intervenuta la riabilitazione;

-il fatto che l'interessato avesse superato il quarantesimo anno di età e che avesse cessato di prestare servizio per dispensa dal 3 aprile 2003 (da oltre sette anni).

È da precisare che il ricorrente era stato dispensato dal servizio con provvedimento del 23 maggio 2003 per fisica inabilità, accertata dalla Commissione medica ospedaliera di Bari in data 22 aprile 2003.

Il ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 284/1999 con la quale è stato abrogato l’art. 60, secondo comma, del d.P.R. del 24 aprile 1982 n. 335. Inoltre, non sarebbe stato considerato l’art. 132, primo comma, del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 nel testo in vigore all’atto della decisione dell’istanza.

L’Amministrazione eccepisce che la sentenza della Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, sopra richiamato, nella parte in cui prevedeva l’impossibilità di riammettere in servizio il dipendente già dispensato per infermità, non ha però fondato un automatico diritto dello stesso alla riassunzione. Il disposto ora in vigore prevede sì la possibilità di un’eventuale riassunzione anche per il personale dispensato per malattia, ma allo stesso tempo ribadisce un rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, oltre che un effettivo apprezzamento della sussistenza del pubblico interesse alla riammissione stessa.

Considerato:

Il provvedimento impugnato in questa sede richiama espressamente il parere della Commissione per il ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato del 25 ottobre 2012, secondo cui la riammissione è stata negata a) per aver il ricorrente riportato, quand’era ancora in servizio, sanzione disciplinare per la quale non è intervenuta la riabilitazione, b) per aver l’interessato superato il quarantesimo anno di età e c) per essere trascorso un lasso di tempo troppo lungo tra la cessazione e l’istanza di riammissione.

Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, I, 17 ottobre 2007, n. 2975/07, Sez. I n. 782/2010 del 2 marzo 2010) la riammissione in servizio costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della P.A. circa la rispondenza della reintegrazione del dipendente alle esigenze dell’apparato della polizia di Stato, valutazione che sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi logici (da ultimi: Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004, n. 1510; V, 19 aprile 2005, n. 1804; VI, 17 ottobre 2005, n. 5810); perciò la latitudine della discrezionalità di pertinenza dell’Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l’interesse del richiedente con l’assetto organizzativo dell’ente, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 5995).

L’Amministrazione, quindi, applicando correttamente il disposto dell’art. 60 del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, nel testo in vigore dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 284/1999, non ha inteso accogliere l’istanza dell’attuale ricorrente, ed apparendo la valutazione effettuata indenne da illogicità o irrazionalità, nonché sufficientemente motivata ancorché per relationem al parere del Commissione sopra richiamato, non resta che respingere il ricorso per infondatezza delle censure proposte.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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Re: Riammissione, deplorazione, età anagrafica e lasso di te

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N.B.: - Solo ed esclusivamente regolare (non vi sono questioni di sanzioni o destituzioni: diniego riammissione in servizio, avendo superato il limite di 50 anni di età
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Il CdS rigetto l'Appello del M.I.

1) - ispettore della Polizia di Stato in pensione a domanda dal 31 marzo 1997

2) - Il contenzioso verte sul limite dei 50 anni di età ritenuto da solo elemento insuperabile dall’Amministrazione ai fini della riammissione in servizio, e che il T.A.R. invece ha ritenuto di per sé e in quanto automatico non “sorretto sul alcuna base logica e razionale”, pur riconoscendo ampia discrezionalità sia nella preindividuazione dei criteri sia nella valutazione del caso concreto, soggetta però all’onere di adeguata motivazione.
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12/11/2014 201405568 Sentenza 3


N. 05568/2014REG.PROV.COLL.
N. 08469/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8469 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
L. S., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Oslavia,30;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I TER n. 07268/2008, resa tra le parti, concernente diniego riammissione in servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor L. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma – Sezione I Ter, con sentenza n. 7268 del 10 luglio 2008 depositata il 23 luglio 2008, ha accolto in parte, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor L. S., ispettore della Polizia di Stato in pensione a domanda dal 31 marzo 1997, avverso la deliberazione in data 13 dicembre 2002 con cui la Commissione per il personale di ruolo degli ispettori ha espresso parere contrario sull’istanza dell’11 gennaio 2002 volta alla riammissione in servizio avendo superato il limite di 50 anni di età posto sul piano generale dalla Commissione stessa.

Il T.A.R. ha dapprima sospeso il provvedimento ai fini del riesame, poi sollecitato il riesame stesso, quindi, nell’inerzia delle parti, ha acquisito dal Ministero dell’Interno i necessari chiarimenti, venendo a conoscenza del decreto in data 16 febbraio 2004 recante la riammissione in servizio dell’interessato, con riserva di rideterminazione della posizione dell’interessato all’atto della definizione del merito.

Il giudice di primo grado quindi ha disatteso la censura volta a qualificare la riammissione come atto dovuto, essendo demandata invece all’Amministrazione una valutazione ampiamente discrezionale circa l’opportunità e l’utilità della riammissione ex art. 132 del D.P.R. n. 3/1957 (cd. Statuto degli impiegati civili dello Stato), principio generale applicabile anche alla fattispecie, che esplicitamente prevede la possibilità di essere riammesso e non l’obbligo (“possa” e non debba).

Il giudice poi ha riconosciuto legittima la determinazione con cui l’Amministrazione ritiene di limitare la propria discrezionalità ponendo criteri preventivi di valutazione, epperò ha ravvisato l’illogicità del distinto e autonomo criterio del superamento dei 50 anni di età preclusivo della detta riammissione, come nella fattispecie, svincolato da ogni altro elemento (accertamento del perdurante possesso dei requisiti psico-fisici-attitudinali; presenza di malattie professionali) ed anche dall’altro criterio fissato dalla Commissione ostativo per chi presentasse l’istanza dopo 5 anni dalla cessazione dal servizio, ritenuto comunque legittimo.

2. Il Ministero dell’Interno, con atto dell’Avvocatura generale dello Stato notificato il 13 ottobre 2009 e depositato il 24 ottobre 2009, ha interposto appello deducendo l’eccezionalità dell’istituto della riammissione e quindi l’assenza di alcun obbligo in tal senso con ampia discrezionalità in capo alla P.A. e la conseguente insindacabilità del provvedimento, soggetto solo alla vacanza del posto in organico e al parere della predetta Commissione, la quale, in assenza di predeterminazione normativa di criteri, ha ritenuto nella seduta del 26 marzo 2002, di fissare dei limiti a tale facoltà, fra i quali quello di “non essere in possesso di età adeguata ad un efficiente espletamento del servizio di polizia, rapportato alla qualifica e al ruolo”, individuando, nella successiva seduta del 13 dicembre 2002, quel limite in 50 anni di età.

Richiama altresì il parere della I Sezione di questo Consesso n. 4815 del 31 gennaio 2007, che ha respinto analogo ricorso di altro appartenente alla P.S. ritenendo legittimo quel criterio dei 50 anni.

3. Con memoria depositata il 18 dicembre 2009 l’interessato si è costituito a sostegno della sentenza impugnata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi ormai esaurita la propria situazione giuridica ed economica a seguito del definitivo collocamento a riposo a datare dal 1° gennaio 2009, sottolineando al contempo il pieno espletamento delle mansioni di istituto (reparto volanti) dalla riammissione fino al collocamento in pensione, con ciò diversificando la fattispecie da quella di cui al citato parere.

4. Il Ministero dell’Interno, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 17 settembre 2014, nel ribadire i motivi di merito dell’appello, contesta argomentatamente la dedotta inammissibilità.

Si riferisce quindi alla “riserva” comunque apposta nel provvedimento di riammissione e in ogni caso fa presente l’interesse morale e strumentale alla definizione della vertenza che, in caso favorevole all’Amministrazione, travolgerebbe quel provvedimento e, ferme restando la prestazione lavorativa e la retribuzione erogata, indurrebbe a ridefinire la situazione giuridica e retributiva dell’interessato ai fini della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e di quello pensionistico.

5. La causa, all’udienza pubblica del 23 ottobre 2014, è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato e la sentenza va confermata.

Il contenzioso verte sul limite dei 50 anni di età ritenuto da solo elemento insuperabile dall’Amministrazione ai fini della riammissione in servizio, e che il T.A.R. invece ha ritenuto di per sé e in quanto automatico non “sorretto sul alcuna base logica e razionale”, pur riconoscendo ampia discrezionalità sia nella preindividuazione dei criteri sia nella valutazione del caso concreto, soggetta però all’onere di adeguata motivazione.

Nella fattispecie la Commissione, cui è attribuita ordinariamente la valutazione delle istanze di cui trattasi, ha fatto riferimento in primis a una vasta griglia di criteri stabiliti in precedenza (26 marzo 2002) ai fini dell’accoglimento o meno delle richieste, fra i quali quello di essere in possesso “di età adeguata ad un efficiente espletamento del servizio di Polizia, rapportato alla qualifica e al ruolo”.

Nella seduta del 13 dicembre 2002, concernente l’esame anche dell’istanza dell’appellante, la Commissione ha ritenuto di fissare quell’età a 50 anni per gli ispettori, tenuto conto delle crescenti funzioni e del gravoso impegno fisico richiesto.

Orbene, la fissazione di un limite di età agevola di certo il compito affidato alla Commissione, ma mentre altri parametri (es. sanzioni disciplinari e condanne riportate, rinuncia a precedente riammissione) sono da considerarsi fatti “statici” e soggetti a mera oggettiva constatazione, l’età è da ritenersi un fattore “dinamico” come altri (es. capacità professionali adeguate), con valutazioni necessariamente differenziate ed evolutive e non può quindi soffrire limiti in una disamina riferita per l’appunto all’età, da rapportarsi però ad altri elementi quali quelli indicati dal giudice per evitare vere e proprie disparità di trattamento e sviamenti rispetto alle finalità e ai contenuti della riammissione.

Peraltro, pur riconoscendo il particolare, complesso e delicato ruolo degli ispettori, non si vede la ragione di porre il limite automatico di 50 anni solo per tale qualifica, mentre agli stessi si richiede pure esperienza operativa e organizzativa, a fronte di altrettanti gravosi compiti di istituto, anche fisici, affidati ad altri ruoli della Polizia di Stato, e tenendo conto che l’età di 50 anni ai tempi attuali non si appalesa particolarmente “matura”, soprattutto in astratto, per impedire l’esercizio di talune funzioni, tanto da non essere prefissata per legge ed essere legata principalmente alla vacanza d’organico, alle esigenze di servizio e al possesso tutt’ora dei requisiti professionali, psicofisici e attitudinali, in assenza di cause ostative sul piano penale e disciplinare.

D’altronde la motivazione del T.A.R. non misconosce la possibilità di individuare il limite dei 50 anni però supportato da altri parametri di valutazione che lo giustifichino in concreto.

Il caso di specie si differenzia, per il risalente periodo e la diversità della situazione e del comportamento del Ministero e dell’interessato, dalla fattispecie di cui al richiamato parere della I Sezione n. 4815/2006, perché il signor S… è stato in ogni caso riammesso ed ha prestato regolarmente ed egregiamente servizio per ben 5 anni; l’Amministrazione peraltro non ha ritenuto di proporre istanza di sospensiva della sentenza impugnata, così manifestando l’assenza di urgenza nella definizione della controversia, per presentare istanza di prelievo dapprima nel marzo 2012 e poi nel giugno 2014, a sostegno peraltro di un interesse “strumentale e morale” che, sia pure con il concreto riferimento alla “riserva” apposta nel provvedimento di riammissione, mira, a distanza nel tempo, al rispetto della legalità in generale e alla ricostruzione della situazione giuridica ed economica dell’interessato, con effetti sul cd. TFR e sulla pensione.

Trattasi ormai di situazioni consolidate e non agevolmente modificabili anche per l’atteggiamento sostanzialmente dilatorio dell’Amministrazione che non ha ritenuto di coltivare e sollecitare il contenzioso e non ha inteso neanche riadottare altro provvedimento in sintonia con il decisum del giudice, per cui il mero ripristino della legalità supportato da un interesse meramente morale e strumentale, per quanto detto, necessiterebbe ora anche di una specifica comparazione con l’interesse pubblico, non ravvisandosi peraltro il vantaggio e l’utilità che l’Amministrazione conseguirebbe in concreto oggi.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Il tempo trascorso e la peculiarità del caso inducono a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
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Re: Riammissione, deplorazione, età anagrafica e lasso di te

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Il Ministero dell'interno perde l'Appello al CdS

criterio di massima che esclude a priori la riammissione di un ex dipendente per il solo ed unico motivo che questi abbia superato l’età di 40 anni.
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1) - Il dato anagrafico preso in considerazione a regime dall’ Amministrazione non è impeditivo – in base all’ordinamento di settore – del pieno utilizzo dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato negli ordinari compiti operativi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che sono incondizionatamente dovuti per il periodo di servizio attivo in relazione alla qualifica rivestita, mentre l’impegno materiale e fisico nell’esercizio dei detti compiti (che l’ Amministrazione tende a valorizzare in base al dato anagrafico) è bilanciato, con il progredire dell’età, dall’affinamento professionale e dalle doti di esperienza acquisite nel pregresso servizio.

2) - Né il riferimento a previsioni dell’ accordo quadro di categoria, che facoltizzano l’esenzione dai turni esterni e serali del personale che abbia compiuto cinquanta anni e con trenta anni di impiego in servizio esterni (situazione che peraltro non ricorre nei confronti dell’odierna appellata), può da solo giustificare la determinazione di segno negativo impugnata, in assenza della completa ed esaustiva considerazione dei parametri di valutazione innanzi esemplificati, nell’ambito dei quali l’età dell’interessato assume valenza concorrente e non può a priori essere elevata a causa ostativa.

3) - Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’ Amministrazione dovrà prendere in sostituzione di quello annullato, con apprezzamento del caso concreto in base alla più estesa discrezionalità cui si è fatto cenno.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501849
- Public 2015-04-10 -


N. 01849/2015REG.PROV.COLL.
N. 01773/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2015, proposto dal
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro
E. V., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Corbyons e Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Cicerone N.44;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 08076/2014, resa tra le parti, concernente riammissione in servizio nei ruoli del personale della polizia di stato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E. V.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Baldoni e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza del T.A.R. merita conferma.

2. In ordine a fattispecie analoga la Sezione con sentenza n. 2701 del 30 maggio 2013 ha riconosciuto:

- che, se è vero, come ricordato anche dal T.A.R., che la riammissione in servizio di cui all’art. 132 t.u. n. 3 del 1957 è un istituto di carattere eccezionale, derogatorio alle ordinarie regole in materia di costituzione del rapporto d’impiego e che l’amministrazione ha la facoltà di avvalersene unicamente in quanto riconosca in concreto di aver interesse ad assicurarsi le prestazioni di un determinato soggetto, tuttavia nei casi in cui sia adottata una pronunzia in senso negativo la motivazione specifica dell’atto non si sottrae al sindacato sull’eccesso di potere, se non altro in base ai parametri della ragionevolezza, della congruità, logicità e adeguatezza alla scopo;

- che non si configura accettabile, sotto il profilo della ragionevolezza, un criterio di massima che esclude a priori la riammissione di un ex dipendente per il solo ed unico motivo che questi abbia superato l’età di 40 anni, senza collocare questo elemento nell’ambito di una valutazione complessiva, estesa alla posizione soggettiva del richiedente nei diversi parametri: della durata del pregresso rapporto di servizio; del periodo intercorso fra la cessazione dal servizio e la domanda di riammissione; delle professionalità in precedenza acquisite; dell’impegno profuso in costanza del rapporto di impiego ed altro;

- che del resto, nell’attualità, è nozione di comune esperienza che l’età di 40 anni non sia troppo avanzata, non tanto per intraprendere un’attività lavorativa interamente nuova, ma per tornare a svolgere compiti già esercitati fruttuosamente per un congruo periodo di tempo e poi abbandonati.

Alla luce delle su riferite conclusioni, da cui il Collegio non ravvisa di doversi discostare, deve escludersi – in contrario a quanto dedotto con il primo mezzo di impugnativa - che il T.A.R. nell’accogliere il ricorso abbia introdotto un sindacato nel merito del provvedimento impugnato che se è, invece, attestato nei soli limiti del giudizio esterno della congruità e logicità motivazione e dei criteri applicati.

E’, inoltre, peculiare alla nozione di criterio di massima. volto a orientare la sfera di valutazione di merito dell’ Amministrazione in ordine a una serie indifferenziata di casi concreti, che lo stesso, pur in presenza a monte di un tratto di discrezionalità dell’organo chiamato a provvedere, non possa assorbire ed escludere in toto l’applicazione di una disposizione di legge o di regolamento per una determinata categoria di soggetti o di situazioni presi in considerazione dalla norma. Detta evenienza si verifica nel caso di specie relativamente a tutta la categoria di soggetti che abbiano superato i quaranta anni, nei cui confronti, in base al solo dato anagrafico, si determina a priori l’ablazione dell’interesse pretensivo alla riassunzione, che l’art. 132 del t.u. n. 3 del 1957 riconosce senza discriminazioni in favore del pubblico dipendente che sia cessato per dimissioni dal servizio.

Il dato anagrafico preso in considerazione a regime dall’ Amministrazione non è impeditivo – in base all’ordinamento di settore – del pieno utilizzo dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato negli ordinari compiti operativi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che sono incondizionatamente dovuti per il periodo di servizio attivo in relazione alla qualifica rivestita, mentre l’impegno materiale e fisico nell’esercizio dei detti compiti (che l’ Amministrazione tende a valorizzare in base al dato anagrafico) è bilanciato, con il progredire dell’età, dall’affinamento professionale e dalle doti di esperienza acquisite nel pregresso servizio. Né il riferimento a previsioni dell’ accordo quadro di categoria, che facoltizzano l’esenzione dai turni esterni e serali del personale che abbia compiuto cinquanta anni e con trenta anni di impiego in servizio esterni (situazione che peraltro non ricorre nei confronti dell’odierna appellata), può da solo giustificare la determinazione di segno negativo impugnata, in assenza della completa ed esaustiva considerazione dei parametri di valutazione innanzi esemplificati, nell’ambito dei quali l’età dell’interessato assume valenza concorrente e non può a priori essere elevata a causa ostativa.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’ Amministrazione dovrà prendere in sostituzione di quello annullato, con apprezzamento del caso concreto in base alla più estesa discrezionalità cui si è fatto cenno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000,00 (duemila/00) in favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero dell’ Interno al pagamento delle spese del giudizio liquidate in favore dell’appellante in euro 2000,00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2015
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