Riabilitazione pena sospesa.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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fabryx
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Iscritto il: dom lug 19, 2009 4:33 pm

Riabilitazione pena sospesa.

Messaggio da fabryx »

Gentilissimo avvocato Carta,
Sono un V.S.P. Dell Esercito Italiano, 5 anni fa ho subito un decreto penale di condanna, tramutato in pena sospesa perché si trattava di un reato molto leggero (1 mese di reclusione per falso ideologico) tramutato in multa. Grazie al cielo non ho subito nessuna sanzione disciplinare di stato.
Ora dopo 5 anni vorrei poter avere la riabilitazione della pena, ma ho un quesito che non riesce a darmi risposta nessuno. Vengo al punto.
Se ottengo la cancellazione della pena, posso partecipare a concorsi interni, dove nelle condizioni concorsuali vi è la dicitura "non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi" ? E quando firmo qualche documento in cui mi si chiede se ho subito condanne, sempre dopo la riabilitazione, che devo dichiarare?
Grazie Avvocato, e a tutti coloro che mi daranno una risposta.


fabryx
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Iscritto il: dom lug 19, 2009 4:33 pm

Re: Riabilitazione pena sospesa.

Messaggio da fabryx »

Nessuno mi riesce a dare una mano? Ne avrei veramente bisogno....
jaguarino
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Iscritto il: mar feb 03, 2015 10:31 pm

Re: Riabilitazione pena sospesa.

Messaggio da jaguarino »

Salve, nessuno ti risponde perché non ci sono risposte.

Falso ideologico è un reato grave per un pubblico impiego, tuttavia non avendo avuto l'interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria) è di per sé un beneficio dei giudici, in sostanza ti hanno voluto bene.

L'art.178 (riabilitazione) del C.P. non cancella la pena.

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti

Che significa?
Significa che la pena principale deve essere stata scontata (indipendentemente dalla forma con cui è stata eseguita o estinta - detenuti nella casa circondariale, sospensione condizionale della pena, amnistia, indulto ecc.) mentre, tutte le pene accessorie e gli effetti penali derivanti dalla condanna saranno estinti permettendo al reo di potersi reinserire nella società, venendo meno ogni tipo di ostacolo. Si tratta quindi della possibilità di recuperare la capacità di esercitare le facoltà giuridiche perdute in seguito alla pena principale, alla pena accessoria e ad ogni altro effetto penale.

Ma cosa e quali sono le pene accessorie e gli effetti penali della condanna che si estinguono con la riabilitazione?

Le pene accessorie comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni e rendono maggiormente afflittiva la pena principale.
Seguono di diritto la condanna, tanto che, qualora siano state omesse dall’Organo Giudicante che ha pronunciato la sentenza di condanna possono essere applicate d’ufficio in sede esecutiva, purché determinate ex lege nella loro specie e durata. Le pene accessorie sono codicisticamente individuate e si differenziano a seconda che si tratti di delitti o contravvenzioni.

Per i delitti sono:
interdizione dai pubblici uffici; interdizione da una professione o da un’arte; interdizione legale; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori e la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
Le pene accessorie per le contravvenzioni, invece, sono:
la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte; la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Individuate le pene accessorie passiamo agli effetti penali della condanna.
Questi comportano limitazioni alla possibilità di godere di determinati benefici o possono aggravare la situazione soggettiva del condannato e non vengono meno, in genere, con il verificarsi delle cause estintive del reato o della pena, ma soltanto con la riabilitazione del condannato.

Rientrano tra gli effetti penali della condanna:
l'impossibilità di godere della sospensione condizionale della pena sia per coloro che hanno già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, sia per il delinquente o contravventore abituale o professionale; l'impossibilità di godere della sospensione condizionale della pena da parte di chi ha già goduto l'intero periodo o da parte di chi ha riportato già una certa condanna per altro reato; la c.d. recidiva (ovvero chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo); l'acquisizione della qualifica di delinquente abituale, professionale e per tendenza; l'iscrizione del reo al casellario giudiziario; l'impossibilità di partecipare a pubblici concorsi o di esercitare talune attività.

Il venir meno di pene accessorie ed effetti penali permetterà al reo di potersi reinserire nella società senza nessun tipo di ostacolo.

In teoria, si recuperano tutte le capacità di avere e di esercitare le facoltà giuridiche perdute in seguito alla condanna.

Nei concorsi vi è la dicitura "non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi" ?
A seguito della riabilitazione "dovresti dichiarare di non aver subito condanne penali"
e pertanto puoi partecipare al concorso.

La tua amministrazione, pur avendo ottenuto la riabilitazione, ti escluderà al concorso perchè c'è un "fatto storico" la condanna avuta in tempi remoti.

Spero di averti delucidato sulla riabilitazione e concorsi interni , l'avvocato CARTA potrà sicuramente aiutarti a risolvere l'ostacolo del fatto storico giuridicamente con la Costituzione della Repubblica Italiana ( in sostanza ricorso al TAR).
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