revoca pensione per degradazione retroattiva data di riforma

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Giuseppe.66
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Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

Messaggio da Giuseppe.66 »

panorama ha scritto:Giuseppe, hai dato un'occhiata sempre nel forum CC. al titolo:
"Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici" attualmente a pagina 2 e che io alimento?
Ciao
Grazie di cuore visto già fai delle grandi cose tu .

Mi sai dire una cosa se per causo riesco di errore mio o chi per se riesco a risale alla riforma e poi non mi e stata accettata dalla commissione ed per fare ricorso sono fuori termini . POSSO FARLO LO STESSO . grazie e ciao grazie


gino59
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Re: sospensione pensione

Messaggio da gino59 »

happyhour ha scritto:
Giuseppe.66 ha scritto:Preciso per tutti il dubbio non sono stato mai sospeso dal servizio ed in riforma sono arrivato dopo la convalescenza di 753 giorni e congedato per riforma con la dicitura era pensione a vita come dice il mod B si congedo. la sanzione disciplinare lo pressa nel 2008 ed anche la condanna di 2 mesi fatti riguardanti che ero fuori dell'arma gia da due anni...... vi ringrazio per la risposta che potete darmi se mi spetta o no in base a quella legge dell 'INPDAP per gentilezza amici ed ex colleghi
scusa ma non è chiaro, hai detto che il procedimento penale è iniziato quando eri già congedato? non è possibile. forse è iniziato quando eri nell arma e ti hanno condannato quando eri in pensione, allora si.


......Premetto che condivido di quanto sopra,con happyhour.-

.....Cmq sia, :arrow: ( oltre ad esserci molta confusione e' anche tutto strano ) da quel poco che :arrow: :arrow: ho capito, Giuseppe ha un Tab.A/8 a vita, sicche' male che vada, gli spetta una :arrow: :wink: :arrow: P.P. tabellare di circa :arrow: € 780 (comprensiva, I.I.S..-La cosa piu' strana e', che :arrow: Giuseppe aveva scritto di non aver mai preso la buona uscita................ :!: :!: :!:

..Cio' posto, faccio un APPELLO, invito tutti quelli che possono far chiarezza ho che riescono :arrow: a fare schiarire le idee a Giuseppe,affinche' faccia mente locale con documentazione certa......... :!: :!: :!: ancor di piu', :arrow: l'appello e' per aiutare i suoi 3 figli........ :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
happyhour

Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

Messaggio da happyhour »

ho trovato questa normativa, ma è ancora in vigore? perchè se è così in caso di rimozione si ha diritto alla pensione:

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 :
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto
alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
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RAMBO
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Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

Messaggio da RAMBO »

happyhour ha scritto:ho trovato questa normativa, ma è ancora in vigore? perchè se è così in caso di rimozione si ha diritto alla pensione:

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 :
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto
alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Leggermente superata...adesso occorre il massimo contributivo che per ora è di 40 anni...

Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
MIRKOLEONE

Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

Messaggio da MIRKOLEONE »

happyhour ha scritto:ho trovato questa normativa, ma è ancora in vigore? perchè se è così in caso di rimozione si ha diritto alla pensione:

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 :
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto
alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
...io ho trovato questa sentenza del 2007 della Corte dei Conti che parla proprio dell'applicazione o meno della norma che hai citato....

Corte dei Conti
Diritto al trattamento pensionistico

3. Le disposizioni recate dall'art. 13, commi 1° e 3°, L. 23 dicembre 1994 n. 724 hanno natura transitoria, per cui le condizioni ivi dettate in tema di sospensione dell'accesso ai pensionamenti anticipati non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto il collocamento a riposo con decorrenza successiva al 30 agosto 1995; ne consegue che il personale militare, cessato dal servizio a domanda, per decadenza o per perdita del grado dopo tale ultima data, purché anteriormente all'entrata in vigore della riforma recata dal D.L.vo 30 aprile 1997 n. 165 (1° gennaio 1998), ha diritto al trattamento pensionistico se abbia compiuto venti anni di servizio effettivo, secondo la previsione recata dall'art. 52 (comma 3°) D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.
Sent. n. 000005 del 09-02-2007,



...parrebbe quindi che possa beneficiarne solo chi ha fatto domanda (a seguito di perdita del grado) nel periodo sino al 01.01.1998. Poi dovrebbe essere entrato in vigore il D.L.vo 30 aprile 1997 n. 165 che all'art.6 stabilisce che:

6. Accesso alla pensione di anzianità.

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995 , ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto (12).


.... quindi, andando a vedere l'art.1 della Legge 335/1995, si vede che il comma 32 stabilisce che:


32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:

a) per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (21);

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento (22).


mi sembra di vedere che quest'ultima norma, rispetto alla precedente NON comprende i casi di cessazione dal servizio per perdita del grado....

....questo è quello che ho trovato io in materia... ma probabilmente mi sarà sfuggito qualcosa... non ho letto tutto... a voi un parere in proposito...

ciao
panorama
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Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

Messaggio da panorama »

Date una occhiata a questa sentenza.

Revoca del diritto a pensione a seguito di perdita del grado.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1)- Cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo assoluto avvenuto in data 27/1/2003;

2)- Veniva corrisposto trattamento pensionistico provvisorio;

3)- A seguito della sentenza di condanna in data 11/2/2004 del Tribunale Militare di Torino, la Commissione di disciplina riteneva l'interessato “non meritevole di conservare il grado”;

4)- Il Ministero della Difesa disponeva la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 60 n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599, facendo decorrere l’efficacia della sanzione irrogata dalla data del collocamento in congedo – 28/1/2003 -;

5)- Con successivo decreto Il Ministero della Difesa, n...del 4 febbraio 2005, rilevata la mancata indicazione nel decreto n. …. degli articoli n. 61 e 37 della legge n. 599/1954, si provvedeva alla correzione degli errori materiali dello stesso decreto n. …, disponendo l’applicazione della sanzione della perdita di grado ai sensi dell’art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli articoli 61 e 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

6)- Con il decreto n. … datato 23 marzo 2005, il Ministero della Difesa disponeva la correzione del precedente decreto n. …. nel senso che la sanzione della perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi agli art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli artt. 61 e 37 della legge n. 599/1954, è stata disposta dal 27 gennaio 2003.

7)- I suddetti decreti venivano impugnati davanti al TAR Liguria.

- A seguito dei predetti provvedimenti, il Comando Regione Carabinieri Liguria e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ritenevano che, avendo l’interessato alla data dell’ultimo giorno di servizio (26/1/2003) un’anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, l’applicazione della sanzione della perdita di grado dalla data del congedo, avesse determinato la mancata maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge 449/1997, ovvero dall’art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall’art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449, per l’affermazione del diritto alla pensione normale.
9)- Con nota prot. n. …. del 10/5/2006, l’I.N.P.D.A.P. sede di Genova comunicava al Signor OMISSIS l’avvio del procedimento di accertamento di indebito pari ad € 62.411,38 a seguito della revoca del diritto a pensione dall’1/9/2003.

La Corte dei Conti sez. Liguaria ha precisato:

1)- Questa Sezione, con la sentenza n. 268 in data 23/4/2008, ha rigettato la domanda di pensione del sig. OMISSIS. La pronuncia non è stata né sospesa né travolta in sede di appello.

2)- L’interessato è cessato dal servizio a decorrere dal 27/1/2003, con un’anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, inferiore a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento per la maturazione del diritto a pensione. (legge 449/1997, ovvero art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall’art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449).

3)- Per quanto riguarda il decreto n….. in data 22/4/2010 del Ministero della Difesa di reintegrazione nel grado di Maresciallo, si osserva che detto provvedimento non ha determinato alcun cambiamento nella situazione di fatto e di diritto rilevante ai fini della qualificazione della causa di cessazione dal servizio del ricorrente. L’Amministrazione, infatti, nel disporre detta integrazione ha espressamente statuito che il provvedimento di reintegrazione “non importa la revoca del decreto ministeriale n. …/III-//2004 del 24/12/2004 di “perdita di grado”.

4)- Né il provvedimento disciplinare della perdita di grado risulta essere stato annullato nel giudizio amministrativo proposto dall’interessato davanti al TAR, giudizio, questo, ancora pendente, secondo quanto dichiarato dal difensore del ricorrente nella camera di consiglio del 28/9/2011.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA Sentenza 14 2012 Pensioni 10-01-2012

Sent. 14/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 19052 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS , nato il omissis a omissis, elettivamente domiciliato in Genova, Via OMISSIS presso lo studio dell’Avv. OMISSIS, che lo rappresenta e difende, contro il Ministero della Difesa, il Comando Regione Carabinieri Liguria, e contro l’I.N.P.D.A.P. sede di Genova, ora I.N.P.S. (ex art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).
Udito, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2012, il difensore del ricorrente Avv. OMISSIS; nessuno è comparso per le amministrazioni.
Ritenuto in

FATTO
Il Ministero della Difesa, con decreto n. ……. del 30/9/2003, disponeva, a decorrere dal 27/1/2003, la cessazione dal servizio permanente per infermità del Signor OMISSIS , Maresciallo Aiutante S. UPS CC, ed il suo collocamento in congedo assoluto.
Tale provvedimento veniva adottato in conformità del parere della C.M.O. di Torino in data 27/1/2003.
Al predetto veniva corrisposto trattamento pensionistico provvisorio.
A seguito della sentenza di condanna in data 11/2/2004 del Tribunale Militare di Torino, la Commissione di disciplina riteneva il OMISSIS “non meritevole di conservare il grado”.
Con decreto n. …./III-7/2004 datato 24 dicembre 2004, il Ministero della Difesa disponeva nei confronti del OMISSIS la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 60 n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599, facendo decorrere l’efficacia della sanzione irrogata dalla data del collocamento in congedo – 28/1/2003 -.
Con successivo decreto del Ministero della Difesa, n. … del 4 febbraio 2005, rilevata la mancata indicazione nel decreto n. …. degli articoli n. 61 e 37 della legge n. 599/1954, si provvedeva alla correzione degli errori materiali dello stesso decreto n. …, disponendo l’applicazione della sanzione della perdita di grado ai sensi dell’art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli articoli 61 e 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Con il decreto n. …/III-7/2005 datato 23 marzo 2005, il Ministero della Difesa disponeva la correzione del precedente decreto n. …. nel senso che la sanzione della perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi agli art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli artt. 61 e 37 della legge n. 599/1954, è stata disposta dal 27 gennaio 2003.
I suddetti decreti venivano impugnati davanti al TAR Liguria.
A seguito dei predetti provvedimenti, il Comando Regione Carabinieri Liguria e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rispettivamente nota n. … del 21/2/2006, nota del 15/3/2006, ritenevano che, avendo l’interessato alla data dell’ultimo giorno di servizio (26/1/2003) un’anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, l’applicazione della sanzione della perdita di grado dalla data del congedo, avesse determinato la mancata maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge 449/1997, ovvero dall’art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall’art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449, per l’affermazione del diritto alla pensione normale.
Con nota prot. n. …. del 10/5/2006, l’I.N.P.D.A.P. sede di Genova comunicava al Signor OMISSIS l’avvio del procedimento di accertamento di indebito pari ad € 62.411,38 a seguito della revoca del diritto a pensione dall’1/9/2003.
Gli Avvocati OMISSIS, rappresentanti del signor OMISSIS , proponevano ricorso (n. 17429) davanti a questa Corte per chiedere l’annullamento della determinazione del Comando Regione Carabinieri Liguria datata 24/3/2006, con la quale veniva comunicata all’I.N.P.D.A.P. l’insussistenza del diritto a pensione del ricorrente, e l’annullamento del provvedimento con il quale l’I.N.P.D.A.P. aveva sospeso il pagamento della pensione nei confronti del ricorrente.
Il giudizio si concludeva con la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 268 del 23/4/2008, con cui veniva respinta la domanda di riconoscimento del diritto al trattamento di quiescenza del Sig. OMISSIS .
Con il ricorso ora in discussione, proposto in data 18/2/2011, l’Avv. OMISSIS, ha dedotto che:
- avverso la predetta sentenza n. 268/2008 è stato proposto appello;
- il Sig. OMISSIS. ha ottenuto la riabilitazione dalle condanne subite;
- con domanda in data 18/6/2010 l’interessato ha chiesto al Comando Regione Carabinieri Liguria e all’I.N.P.D.A.P. sede di Genova la liquidazione della pensione n. OMISSIS con decorrenza dal 23/4/2010, ossia dal primo giorno successivo alla data di efficacia del provvedimento di reintegro nel grado;
- con lo stesso atto le predette amministrazioni sono state diffidate ai sensi dell’art. 63, u.c., R.D. n. 1214 del 12/7/1934, con riserva di impugnare l’eventuale silenzio rifiuto;
- il provvedimento di cessazione dal servizio per perdita di grado, considerato ostativo al diritto a pensione, è venuto meno per effetto del provvedimento di reintegrazione nel grado;
- il ricorrente ha diritto alla pensione in forza della cessazione dal servizio per infermità;
- il ricorrente intende coltivare l’impugnazione avverso la sentenza n. 268/2008, per conseguire il ripristino della pensione ora per allora con annullamento del provvedimento di recupero a carico del ricorrente.
In via cautelare, la difesa chiedeva che venisse disposta la riattivazione del trattamento pensionistico in ragione della grave situazione economica in cui si è trovato il OMISSIS per essere stato privato della pensione.
Con memoria depositata il 25/7/2011, l’Avv. OMISSIS, adducendo che dalla reintegrazione nel grado deriverebbe il fatto che il ricorrente non sia più in servizio solo per la sua accertata inidoneità fisica, ha insistito per il riconoscimento del diritto a pensione ex art. 1 comma 32 l. 335/1995, dal 22/4/2010 o in subordine dal 1/7/2010 (primo giorno successivo alla domanda), richiamando anche la sent. della Sez. Lombardia n. 657 del 9/10/2008.
Il difensore, ai fini delle spese, ha richiamato il D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, che ha aggiunto il comma 35 quinques al D.L. 4/7/3006 convertito nella legge 248/2006, dichiarando che il valore della presente causa è di € 50.000.
In data 30/5/2011 si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio contenzioso, che, dopo aver fatto presente che il ricorrente con provvedimento del 22/4/2010 ha conseguito la reintegrazione nel grado di Maresciallo, ha dedotto che su ricorso identico a quello in esame è stata emessa la sentenza di questa Sezione n. 268/2008 e che l’Amministrazione non è a conoscenza di eventuale giudizio di appello proposto avverso la stessa sentenza e che, per quanto riguarda la riabilitazione dalle condanne subite, frapposta dal ricorrente, il Ministero della Difesa non risulta che abbia annullato il provvedimento della perdita di grado.
Con memoria prodotta il 22/9/2011, si è costituito in giudizio l’I.N.P.D.A.P., che, previo richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 268/2008, in via principale, ha chiesto l’estromissione dalla causa nella considerazione che la questione dedotta in giudizio riguardi il Ministero della Difesa, amministrazione competente al conferimento della pensione nei confronti del ricorrente.
In qualità di ordinatore secondario, l’I.N.P.D.A.P. ha esposto di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l’effettiva riabilitazione del ricorrente, né alcun decreto del Ministero della Difesa che abbia autorizzato la riattivazione della pensione.
Nella camera di consiglio del 28 settembre 2011, il difensore del ricorrente, su richiesta del giudice, dichiarava che il giudizio davanti al TAR, proposto dal OMISSIS avverso i provvedimenti che hanno applicato la sanzione della perdita del grado, era ancora pendente.
Con ordinanza n. 165/2011, questo giudice respingeva l’istanza cautelare del ricorrente.
Con memoria depositata il 28/12/2011, l’Avv. OMISSIS in primo luogo ha fatto presente che l’appello proposto avverso la sentenza n. 268/2008 sarà trattato all’udienza del 23/5/2012, e, in caso di accoglimento del gravame il ricorrente conseguirebbe il diritto a pensione dalla data di cessazione dal servizio.
Quanto al presente ricorso, ha sostenuto che l’intervenuta riabilitazione, che ha efficacia ex nunc, fa rivivere, dalla data della riabilitazione stessa, il provvedimento di cessazione dal servizio per inabilità, da cui conseguirebbe il diritto a pensione del ricorrente.
La difesa ha insistito sull’accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dal 23/4/2010, ossia dal primo giorno successivo alla data del provvedimento che ha disposto la reintegrazione nel grado di Maresciallo.
All’odierna pubblica udienza il difensore, nel ribadire la richiesta di accoglimento del ricorso, ha sostenuto che la sentenza già emessa non crea alcuna preclusione nel presente giudizio, avendo, quest’ultimo, ad oggetto il riconoscimento del diritto a pensione per effetto e a decorrere dal nuovo provvedimento emesso dall’Amministrazione di reintegrazione nel grado.
Dopo la trattazione, il giudizio è stato definito con sentenza, con gli adempimenti di cui all’art. 429 c.p.c., nel testo risultante dall’art. 53, c. 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
Considerato in

DIRITTO
Il ricorrente, cessato dal servizio dal 27/1/2003, chiede il riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dal 23/4/2010, primo giorno successivo alla data di efficacia del provvedimento di reintegrazione nel grado di Maresciallo.
Questa Sezione, con la sentenza n. 268 in data 23/4/2008, ha rigettato la domanda di pensione del sig. OMISSIS. La pronuncia non è stata né sospesa né travolta in sede di appello.
L’Amministrazione costituitasi nel presente giudizio ha comunicato di non essere a conoscenza dell’avvenuta impugnazione della predetta sentenza, mentre il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’interessato ha proposto appello e che il giudizio, si dovrà tenere in data 23/5/2012.
Per una più chiara esposizione della fattispecie di cui è causa è necessario richiamare alcuni punti della motivazione della suddetta sentenza.
L’interessato è cessato dal servizio a decorrere dal 27/1/2003, con un’anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, inferiore a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento per la maturazione del diritto a pensione. (legge 449/1997, ovvero art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall’art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449).
Tuttavia allo stesso è stato inizialmente conferito trattamento pensionistico sulla base dell’art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995 (“Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio”) e in considerazione del fatto che nei confronti del ricorrente il Ministero della Difesa aveva emesso decreto di collocamento in congedo assoluto per infermità.
Sennonché, in seguito alla sentenza penale di condanna intervenuta l’11/2/2004, l’Amministrazione ha applicato la sanzione della perdita di grado e rimozione per motivi disciplinari, alla quale ha fatto seguito la sospensione del trattamento pensionistico, perché, dovendosi ritenere il ricorrente cessato per motivi disciplinari, non sarebbe stata più applicabile, ai fini dell’anzianità minima richiesta per la cessazione dal servizio, la disposizione di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995, bensì la normativa del nuovo regime pensionistico, in riferimento alla quale l’interessato non possedeva né l’anzianità di servizio né quella anagrafica prescritte dalla legge per il conseguimento del diritto a pensione (art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/1997 e art. 59, comma 12 lett. b), della legge n. 449/1997).
Con la richiamata sentenza n. 268/2008, questa Sezione ha respinto la domanda di pensione perché, come ritenuto dall’Amministrazione, a seguito del provvedimento disciplinare della perdita di grado (sul quale ovviamente la Corte dei conti non ha giurisdizione), il ricorrente doveva, per effetto dell’art. 37 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (“Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.”), ritenersi cessato dal servizio per perdita di grado e, come tale, non poteva usufruire, ai fini dell’anzianità necessaria per il conseguimento del diritto a pensione, della normativa di favore, prevista per i soggetti cessati dal servizio per invalidità, di cui all’art. 1, comma 32, della legge 335/1995.
Tanto premesso, il ricorso in esame ripropone nuovamente la domanda di riconoscimento del diritto a pensione del ricorrente con un profilo di diversificazione rispetto alla precedente, rappresentato dalla decorrenza della pensione, nel senso che l’interessato chiede la liquidazione del trattamento di quiescenza non a decorrere dalla data di cessazione dal servizio (2003), ma a decorrere dal 2010, ritenendo che la sentenza già emessa sia preclusiva del conferimento della pensione limitatamente al periodo anteriore alla data del provvedimento di reintegrazione nel grado, intervenuto il 22/4/2010.
Orbene, ad avviso di questo giudice, la valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione non può che essere effettuata con riferimento alla data di cessazione dal servizio (2003) dell’interessato, valutazione, questa, già operata in senso negativo con la sentenza n. 268/2008.
Per quanto riguarda il decreto n….. in data 22/4/2010 del Ministero della Difesa di reintegrazione nel grado di Maresciallo, si osserva che detto provvedimento non ha determinato alcun cambiamento nella situazione di fatto e di diritto rilevante ai fini della qualificazione della causa di cessazione dal servizio del ricorrente. L’Amministrazione, infatti, nel disporre detta integrazione ha espressamente statuito che il provvedimento di reintegrazione “non importa la revoca del decreto ministeriale n. …/III-//2004 del 24/12/2004 di “perdita di grado”.
Né il provvedimento disciplinare della perdita di grado risulta essere stato annullato nel giudizio amministrativo proposto dall’interessato davanti al TAR, giudizio, questo, ancora pendente, secondo quanto dichiarato dal difensore del ricorrente nella camera di consiglio del 28/9/2011.
Per le considerazioni svolte la domanda di conferimento della pensione a decorrere dal 22/4/2010 non può essere accolta.
Quanto alle spese, questo giudice ritiene che, stante la complessità della fattispecie, sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per procedere alla compensazione delle stesse.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
RESPINGE
Il ricorso n. 19052, proposto da OMISSIS .
Spese compensate
Visto l’art. 429 c.p.c nel testo risultante dall’art. 53, c. 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, il giudice contestualmente alla lettura del dispositivo, deposita la sentenza.
Così deciso in Genova il 10 gennaio 2012.
IL GIUDICE
(Maria Riolo)
Depositata in udienza il 10/1/2012
Il Segretario
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Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

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Perdita del grado a seguito di sentenza penale di patteggiamento. NON PENSIONATO.

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Questa è tutta un'altra vicenda ma cmq. riguarda la perdita del grado a seguito di inchiesta interna relativa a fatti oggetto di sentenza penale di patteggiamento, per cui il Maresciallo Capo era stato rimosso dal grado e collocato in congedo in pari data come sodato semplice, che alla data del congedo poteva vantare una anzianità contributiva pari a 24 anni, 5 mesi e 5 giorni.


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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 247 2012 Pensioni 09-02-2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent.247/2012
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23719/PC del Registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, elettivamente domiciliato in Bari alla via Napoli n. 312/O presso lo studio dell’avv. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS

contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
il Comando Generale della Guardia di Finanza e
la Direzione Generale dell’INPDAP a cui, dopo la soppressione, è subentrato ex lege l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2012, l’avv. OMISSIS per il ricorrente, il Maresciallo OMISSIS per il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS; non comparso il Ministero convenuto.

FATTO
Con ricorso, notificato il 17.3.2004 e depositato nella Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 31.3.2004, il sig. OMISSIS - allegando di essere stato alle dipendenze della Guardia di Finanza con il grado di Maresciallo Capo, che a seguito di inchiesta interna relativa a fatti oggetto di sentenza penale di patteggiamento, con determinazione del 6.5.2003 del Comandante Generale della Guardia di Finanza era stato rimosso dal grado e collocato in congedo in pari data come sodato semplice, che alla data del congedo poteva vantare una anzianità contributiva pari a 24 anni, 5 mesi e 5 giorni, che il 13.12.2003 aveva prodotto, mediante atto stragiudiziale di diffida, apposita istanza al Comando Regionale della Guardia di Finanza per ottenere la pensione ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.P.R. 1092/1973 - ha impugnato il provvedimento del 14.1.2004 del Comando Regine Puglia della Guardia di finanza che ha negato il trattamento pensionistico.
A fondamento del ricorso il sig. OMISSIS ha dedotto la violazione dell’art. 52, comma 3, del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, in relazione a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 557 del 1989 - che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime alcune norme della legge 599 del 1954 nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei Carabinieri (e categorie equiparabili), collocati in congedo per perdita del grado, possono conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio elevati a venti per effetto dell’art. 52, comma 3, del TU 1092/73. Il rincorrente ha inoltre dedotto che erroneamente il Comando della Guardia di Finanza aveva ritenuto applicabili al caso di specie le disposizioni previste dal D. Lgs 30.4.1997 n. 165 e dalla legge 27.12.1997 n. 449 - che aveva introdotto la sospensione dei trattamenti pensionistici anticipati a decorrere dal 1° gennaio 1998 - in quanto tale normativa non avrebbe comportato alcuna innovazione rispetto a quella sopra indicata, concernente la possibilità di accedere a pensione con anzianità di almeno venti anni di servizio per coloro che siano stati congedati per effetto di procedimento di destituzione e rimozione del grado.
Il ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, l’accertamento del diritto al pensionamento, a decorrere dal 6.5.2003, con condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dei ratei di pensione arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria con obbligo dell’INPDAP di provvedere al pagamento.
Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza ha depositato, in data 4.6.2004, una memoria difensiva con cui ha dedotto che la disposizione la cui applicazione è stata invocata dal ricorrente (art. 52 del TU 1092/1973), è stata superata da quanto previsto per il conseguimento della pensione di anzianità, anche per il personale che cessa dal servizio per perdita del grado, prima dal d.lgs. n. 165/1997 - che per l’anno 2003 prevedeva una anzianità contributiva di 35 anni ed una età anagrafica di 53 anni - e poi dall’art. 59, comma 6, tabella D della legge 449/1997 che, per l’anno 2003, richiedeva un’età anagrafica di 55 anni ed anzianità contributiva di 35 anni o, a prescindere dall’età anagrafica, un’anzianità contributiva di 37 anni. Allegando che il ricorrente alla data del congedo vantava soltanto una anzianità contributiva di 24 anni, 5 mesi e 5 giorni, il Comando della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 20.9.2004 l’avv. OMISSIS ha depositato memoria difensiva nell’interesse del ricorrente con cui ha dedotto la mancata applicazione dell’art. 20 della legge 18.10.1961 come modificato dall’art. 9 della legge 1.2.1989 n. 53, ritenuta legge speciale non abrogata dalla successiva normativa applicata dall’amministrazione.
Con ordinanza n. 364/2004 del 11.10.2004 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso.
In data 21.12.2011 l’avv. OMISSIS ha depositato altra memoria difensiva con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo che nella specie troverebbe applicazione l’art. 20 della legge 18.10.1961 n. 1168.
Con memoria depositata in data 3.1.2012, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia della Guardia di Finanza ha ribadito le deduzioni proposte nel precedente scritto richiamando tutta la legislazione intervenuta nel tempo in tema di pensione di anzianità (legge 335/1995, d.l. 3.11.1997 n. 375, legge 449/1997, d. lgs. 165/1997) ed ha insistito per il rigetto del ricorso eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici pregressi.
All’udienza del 13 gennaio 2012 l’avv. OMISSIS si è riportata al ricorso ed agli atti scritti insistendo per l’accoglimento. Il maresciallo OMISSIS ha chiesto il rigetto del ricorso per le motivazioni contenute nelle memorie difensive e l’avv. Marcella Mattia, in rappresentanza dell’INPS, giusta disposizione di cui all’art. 21, comma 2 bis, della legge 214 del 2011, ha depositato una memoria difensiva con cui, deducendo che il ricorrente non aveva maturato l’anzianità contributiva minima ai fini di pensione prevista dal combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 3 del 1992 e della legge 724 del 1994, si chiede il rigetto del ricorso. Non comparso il Ministero delle Finanze, il ricorso è stato definito come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la nota del 14.1.2004 con cui il Comando Regione Puglia della Guardia di Finanza gli aveva comunicato, in sostanza, di non aver raggiunto, alla data di cessazione dal servizio (6 maggio 2003), i requisiti previsti dalla legislazione vigente, che aveva sostituito quelli previsti originariamente dall’art. 52 del TU n. 1092/1973, per accedere alla pensione di anzianità.
Il ricorso è privo di giuridico fondamento e va, pertanto, rigettato.
Le norme richiamate dai difensori del ricorrente, ossia l’art. 20 della legge 18.10.1961 n. 1168 e l’art. 52 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, non trovano applicazione nel caso di specie trattandosi di dipendente cessato dal servizio in data 6 maggio 2003 allorquando la sopravvenuta legislazione ha introdotto più restrittivi requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica per l’accesso al trattamento anticipato di pensione.
Invero, successivamente al decreto legislativo n. 503 del 1992, recante il primo “riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici” applicabile anche agli appartenenti alle Forme Armate per quanto concerne la disciplina sui pensionamenti di anzianità recata dall’art. 8 – è intervenuto il decreto legislativo n. 165 del 1997 che costituisce attuazione delle deleghe conferite, tra l’altro, dall’art. 2, comma 23, della legge n. 335 del 1995 in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare.
Orbene l’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 1997 ha previsto, al comma 1, che “il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”; ha previsto, poi, al comma 2, che “in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell’età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto”; e la richiamata tabella B indica per gli anni 2001-2003 un’età anagrafica di anni 51.
E’ poi intervenuta la legge n. 449 del 1997, il cui art. 59 ha variamente inciso sul diritto alla pensione di anzianità.
In particolare, ai sensi del comma 6 dell’art. 59, per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive “il diritto per l'accesso al trattamento si consegue … al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”; e la tabella D indica, per l’anno 2003, l’età di anni 56 in concorso con un’anzianità di anni 35, ovvero un’anzianità di anni 37.
Il comma 12 dello stesso art. 59 ha disposto, tra l’altro, la sostituzione della “tabella B” richiamata dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997; e la nuova tabella B eleva ad anni 53 l’età anagrafica per il periodo successivo al 30 giugno 2002.
Dall’excursus normativo sopra richiamato risulta, in definitiva, che anche applicando la disposizione più favorevole e, cioè, quella recata dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997, come modificata dall’art. 59, comma 12, della legge n. 449 del 1997, per le cessazioni dal servizio aventi corso – come nella specie – nell’anno 2003 il diritto alla pensione di anzianità si consegue se si è raggiunta l’età di anni 53. (cfr. Corte Conti, Sez. Seconda Appello, sent. n. 732 del 22.12.2011).
Alla luce della suesposta normativa di riferimento deve escludersi che il ricorrente alla data di cessazione dal servizio per perdita del grado (6.5.2003) avesse maturato i requisiti anagrafici e di servizio utili per accedere al trattamento di pensione.
Invero, a tale data, il ricorrente aveva soltanto 42 ani ed una anzianità contributiva di 24 anni, requisiti di gran lunga distanti da quelli suesposti, previsti dalla legislazione di riferimento.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie, reputa questo giudice che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 23719 proposto dal sig. OMISSIS.
Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 13 gennaio 2012.

IL GIUDICE
F.to(Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 09/02/2012
IL DIRIGENTE
Il Direttore di Cancelleria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

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Per notizia, leggete questa vicenda, però è un po' diversa dalle altre:

Cessazione dal servizio per perdita del grado.

Alla data della cessazione dal servizio, aveva maturato la seguente anzianità contributiva: 33 anni; 3 mesi e 6 giorni.

L'Appuntato Scelto dei C.C. è stato collocato in congedo il 11.03.2009 per rimozione dal servizio per perdita di grado.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MOLISE Sentenza 206 2011 Pensioni 19-12-2011

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sent.206/2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE
IL GIUDICE PER LE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 3042 del registro di segreteria, proposto in data 6.4.10 dal Sig. G. A., nato a omissis, il omissis elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Mazzini n. 104, presso lo studio dell’Avv.to Tommaso David, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Antonio e Paolo Sassi

CONTRO
Ministero della Difesa Roma
L’INPDAP, sede di Roma e Isernia
Visti il ricorso e gli atti del giudizio;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 23.11.11, con l’assistenza del segretario Michele Galasso, l’Avv. Paolo Sassi e l’Avv. Carlo LANDOLFI per l’INPDAP,
ritenuto in

PREMESSO
Risulta agli atti che il Sig. G. A. si arruolava nell’Arma dei Carabinieri in data 13.05.1980.
In data 27.08.1999 il G. veniva sospeso precauzionalmente dal servizio per motivi penali;
A quella data il G. aveva svolto oltre dodici anni di servizio effettivo ed aveva maturato oltre venti anni di anzianità contributiva.
In data 14.09.2004, il G. veniva riammesso in servizio fino alla data dell’8.07.2008 quando veniva nuovamente sospeso.
A seguito di condanna penale definitiva, il Sig. G. cessava dal servizio per perdita del grado.
Tale ultima decisione veniva assunta con provvedimento ministeriale dell’11.03.2009 (nr. ……./D-3-16) notificato al G. in data 07.04.2009.
Alla data della cessazione dal servizio, il G. A. aveva maturato la seguente anzianità contributiva: 33 anni; 3 mesi e 6 giorni.
Alla data 27.08.1999, quando G. veniva sospeso dal servizio, lo stesso aveva svolto oltre 12 anni di servizio effettivo.
Alla data del 01.01.1998, data di entrata in vigore delle riforme citate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il G. A. aveva maturato la seguente anzianità contributiva: 23 anni di cui almeno 12 di servizio effettivo.
Con istanza inoltrata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il G. chiedeva di essere collocato in congedo. Detta istanza veniva riscontrata dal Comando Gen. dell’Arma con provvedimento N. ……../1-1 PND di prot. notificato al G. in data 27/10/2009;
In detto provvedimento si assumeva che la richiesta avanzata dal G. non poteva trovare accoglimento stante la normativa vigente di cui all’art. 1, comma 32, L. n. 335/1995, all’art. 6 del D.Lgs. N. 165/1997 e art. 59, comma 6, L. n. 449/1997.
Con provvedimento del 9.11.2009, notificato al G. il 9.12.2009, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava l’istanza avanzata dal G. per i seguenti motivi:
in caso di intervenuta perdita del grado, la cessazione dal servizio permanente deve intendersi avvenuta, ad ogni effetto per tale causa;
L’acquisizione del diritto a pensione per l’anno 2009, per il personale militare, è subordinato al possesso dei sotto indicati requisiti previsti dall’art. 59, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165:
• aver maturato la massima anzianità contributiva per l’ordinamento di appartenenza ed un’età anagrafica non inferiore ai 53 anni;
• aver maturato il requisito contributivo di 40 anni di servizio……
la S.V. non ha maturato i requisiti anzidetti per accedere al trattamento di pensione normale…….
Considerando altresì che per effetto dell’art. 1, comma 32, dell L. 08.08.1995, n. 335 le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici (quali il disposto di cui all’art. 20 dell L. 18.10.1961, n. 1168) trovano applicazione residuale solo nei casi di cessazione dal servizio per infermità.
Con l’interposto gravame depositato il 06.04.10 il Sig. G. evidenzia quanto segue.
Le ragioni per le quali l’istanza del G. è stata rigettata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sono state individuate in primo luogo nel fatto che il richiedente non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dall’art. 59, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Le motivazioni sopra esposte possono essere esaminate unitariamente atteso che l’art. 59, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha apportato modifiche al sistema d’accesso alla pensione di anzianità previsto dalla normativa di cui alla Legge n. 335/1995.
In sostanza le due discipline si pongono sullo stesso piano, dettando una normativa del sistema pensionistico di carattere generale.
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 invece (pure citato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) ha disciplinato l’accesso alla pensione di anzianità per il personale militare, in attuazione della delega Legislativa contenuta nella Legge n. 335/1995.
Detto Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 dunque detta la disciplina del sistema di accesso alla pensione per il settore militare.
Dunque è una legge speciale.
Detto Decreto Legislativo, tuttavia, rinvia ad alcune disposizioni della Legge delega (a loro volta modificate dalla Legge n. 449/1997).
Avendo il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri citato in combinato disposto l’art. 59 comma 6 della L. 449/97 e l’art. 6 del D.L.gs. n. 165/97, dobbiamo ritenere che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri abbia ritenuto che il rinvio operato dal D.Lgs. del 1997 alle disposizioni della L. 335/1995 sia da considerarsi “mobile” cioè da considerarsi riferibile anche alle successive modificazioni apportate alle norme di rinvio.
In dottrina è pacifico che l’abrogazione risulta dalla incompatibilità tra norme cronologicamente disposte sicchè la norma successiva prende il posto della precedente regolando per intero la medesima classe di comportamenti regolata dalla precedente.
Ritornando al caso in esame, le norme richiamate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e succedutesi nel tempo sono le seguenti:
• Legge n. 1168 del 1961;
• Legge n. 335/1995
• D.Lgs n. 165/1997;
• L.449/1997.
Assume il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che la normativa contenuta nella Legge n. 1168 del 1961 e richiamata dal ricorrente sia stata abrogata dalla normativa dettata successivamente.
In base alle regole sopra richiamate, questo assunto non può assolutamente condividersi.
La legge n. 1168 del 1961 è dettata specificamente per il personale dell’Arma dei Carabinieri ed in particolare disciplina lo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri.
Dunque è legge speciale.
Pertanto le disposizioni contenute nella Legge n. 335/95 non possono abrogare quelle contenute nella legge 1168/61, a meno che non prevedano espressamente detta abrogazione.
Per quanto riguarda il personale militare, inoltre, la citata Legge n. 335/1995, all’art. 2, ha conferito specifiche deleghe al Governo per armonizzare i trattamenti pensionistici dei dipendenti della P.A. ai principi ispiratori della riforma pensionistica.
Detta delega è stata attuata, come anticipato, dal D.Lgs. 165/1997 (che, infatti, è così rubricato: “Attuazione delle deleghe conferite dall’art. 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”)
Questa è dunque la normativa di settore da prendere in considerazione ai fini della verifica dell’attuale vigenza delle disposizioni contenute nella Legge del 1961 n. 1168.
Il D.Lgs. n. 165/1997, all’art. 6 recita: “Accesso alla pensione di anzianità”. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 25,26,27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335….”)
Come si vede, detta norma richiama solo alcuni commi della’art. 1 della Legge n. 335 del 1995.
Facendo applicazione delle regole generali sopra indicate dobbiamo trarre una prima conclusione.
L’accesso alla pensione militare per il personale militare è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/1997; sia perché è una norma successiva rispetto alla L. 335/1995 sia perché è norma speciale rispetto ad essa.
Il fatto che nel d.lgs. N. 165/1997 siano stati richiamati espressamente solo alcuni commi dell’art. 1 L. 335/95 consente di affermare con assoluta certezza che solo le disposizioni contenute nei commi richiamati si applicano al personale militare.
Al personale militare non si applica, per ciò che più interessa la presente trattazione, il comma 32 dell’art. 1 della legge n.335/95 e dunque, in caso di pensionamento anticipato previsto da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, non si applicano le limitazioni contenute nel comma 32 della legge 335/95.
Occorre da ultimo esaminare la posizione del Sig. G..
Come detto in premessa, il Sig. G. ha cessato anticipatamente il servizio a seguito di perdita di grado.
Orbene, alla data del 30.04.1995 esistevano norme specifiche che disciplinavano il caso della cessazione anticipata dal servizio per perdita del grado.
Detta disciplina si rinviene nell’art. 20 del Capo III, Titolo II, della Legge n. 1168 del 1961.
In base a quanto sopra detto, il legislatore del 1997 ha mostrato chiaramente di voler conservare detta normativa senza alcuna limitazione.
Il Decreto Legislativo del 1997, infatti, non ha richiamato proprio quella norma contenuta nella Legge n. 335/95 che aveva introdotto limitazioni all’applicazione della disciplina previgente dettata in caso di pensionamento anticipato.
Secondo il disposto dell’art. 20 del Capo III, Titolo II, della Legge n. 1168/1961 “Il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri che cessa dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:
a) Se ha venti o più anni di servizio effettivo , consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) Se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per la perdita del grado.
c) Se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Al militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in servizio; Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza”.
A proposito della norma riportata, occorre sottolineare che l’inciso “anche se cessi dal servizio per perdita del grado” è stato inserito nella Legge dall’art. 9, L. 01.02.1989, n. 53, dopo che la norma era stata dichiarata illegittima costituzionalmente nella parte in cui non prevedeva il diritto a pensione del carabiniere che cessasse dal servizio per perdita del grado, con un’anzianità inferiore a venti anni ma superiore a quindici (Sentenza 29 dicembre 1982, n. 255).
E’ evidente che al G. si debba applicare detta norma ed in particolare la lettera b) della stessa che, si ripete, recita: “Art. 20…. b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi dal servizio per perdita del grado”.
In ultimo occorre verificare quale sia la normativa che prevede il trattamento pensionistico di coloro che, come il G., rientrano nella previsione di cui alla lettera b) dell’art. 20 L. n. 1168 del 1961.
La norma che trova applicazione è l’art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973 il quale si riporta testualmente: “ Diritto al trattamento normale. L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un’anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente. L’ufficiale, il sottoufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
In base a tale ricostruzione normativa il G. ha diritto senza dubbio al riconoscimento della pensione normale, con tutte le conseguenze di legge.
Il G. ha diritto ad ottenere il trattamento pensionistico richiesto anche ragionando in altra direzione.
Occorre infatti considerare che il G. alla data di entrata in vigore delle riforme apportate al sistema pensionistico con le leggi citate dal Comando dell’Arma dei Carabinieri 01.01.1998, aveva già maturato il diritto al trattamento pensionistico.
Al 01.01.1998, il Sig. G. aveva maturato 18 anni di servizio effettivo, oltre ad aver riscattato 41 mensilità.
Tutto ciò premesso si chiede di:
1. Accertare e dichiarare che il Sig. G. A. ha il diritto al trattamento pensionistico previsto dalla normativa speciale indicata in premessa;
2. Per l’effetto ordinare agli Enti preposti la corresponsione del trattamento economico mensile di quiescenza con decorrenza 07.04.2009.
Con memoria di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 15.04.2010 si evidenzia quanto segue.
Il sig. A. G., già Appuntato Scelto dei C.C. nato il OMISSIS, collocato in congedo il 11.03.2009 per rimozione dal servizio per perdita di grado.
Per chiarezza espositiva, appare doveroso evidenziare i sottonotati eventi relativi alla posizione del ricorrente, sig. A. G., già Appuntato Scelto dei C.C., nato a OMISSIS:
1. Vicende di servizio:
• In data 12.11.1981, arruolato quale allievo Carabiniere;
• In data 27.02.1982, iscritto al fondo;
• In data 12.11.1996, promosso Appuntato Scelto;
• In data 11.03.2009, collocato in congedo a seguito di determinazione del Ministero della Difesa con cui è stato stabilita “la sanzione disciplinare di perdita del grado, per rimozione, per motivi disciplinari…. Cessando pertanto dal servizio permanente…”;
• In data 07.04.2009, il decreto di cui sopra è stato notificato al Sig. G. A.;
• In data 03.09.2009 presentava istanza avente ad oggetto la “domanda di pensione…. a seguito di destituzione per perdita del grado”
• In data 02.10.2009, il CNA, con lettera n. ……./1-1 PND in riscontro all’istanza, comunicava che all’accoglimento delle suindicate richieste osta(va) la normativa di seguito elencata:
o L’articolo 1, comma 32, della legge 8 agosto1995, n.335;
o L’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 165;
o L’articolo 59, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 499”;
• In data 29.10.2009, l’interessato ha presentato nuova istanza-diffida;
• In data 09.11.2009, il CNA, con lettera n. ……./1-3 l’ND ha ribadito quanto evidenziato con il provvedimento di diniego.
Evidenzia parte convenuta che:
Il ricorso presentato dal Sig. A. G., già Appuntato Scelto dei C.C. appare essere infondato. Va infatti osservato che la domanda giudiziale posta dal ricorrente, finalizzata all’ottenimento del trattamento economico di quiescenza è assolutamente priva di pregio e infondata.
1. La materia trova principale riferimento nel complesso quadro normativo costituito:
a) dalla Legge 18.10.1961 n. 1168 che, in materia di “ norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari dell’Arma dei Carabinieri”:
• all’articolo 12 recita “il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri….anche prima del raggiungimento del limite di età….può cessare dal servizio continuativo per…perdita del grado”:
• all’articolo 22 altresì precisa che “il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri…..cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare” ed espressamente prevede che “qualora il procedimento si concluda con una sentenza….che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tali cause…”;
• all’articolo 34 chiarisce che “il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per…interdizione giudiziale…(o) condanna….nei casi in cui, ai sensi, della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione”;
b) Dal D.P.R. 1092/1973 in materia di “approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” che:
• All’articolo 52, comma 1, prevede che “l’ufficiale, il sottoufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”;
• All’articolo 52, comma 3, prevede che “l’ufficiale, il sottoufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda per decadenza o per perdita del grado, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo”;
c) Dalla Legge 335/1995 che in materia di “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” prevede all’Articolo 1, comma 32 che “le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio: nei casi di trattamenti di mobilità previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 : nei casi di pensionamenti anticipati previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995 in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per lavoratori privi di vista”;
d) Dalla Legge 449/1997 recante “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” che espressamente prevede all’articolo 59, comma 6 che: “con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998 a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di esso sostitutive ed esclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C, allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive….( nel caso di specie 57 anni e 35 contributivi ovvero 38 utili)”;
e) Dal D.Lgs. 165/1997 in materia di “attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto1995 n. 335 e dell’articolo 1 commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego” che prevede all’articolo 6 comma 1 che “il diritto alla pensione di anzianità consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25,26,27 e 29 della legge 8 agosto 1995, n.335 “ ovvero:
• Comma 25, che “il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegua: al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica: al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni”.
• Comma 26, che “ per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell’allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, comma 1, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2”;
2. Le fonti appena riportate ed i fatti innanzi esposti, consentono di giungere alla formulazione delle seguenti incontrovertibili considerazioni:
a) La perdita del grado investe il militare dell’Arma dei Carabinieri, qualunque sia la sua posizione di stato, producendo in capo allo stesso, se in servizio permanente effettivo, l’estinzione del rapporto di impiego. La legge di stato giuridico n. 1168/1961 infatti annovera (art. 34 citato) proprio tra le cause di perdita del grado, la rimozione a seguito di condanna che comporti, come pena ulteriore, la degradazione militare come accessoria alla principale:
b) Il complesso quadro normativo di riferimento in materia di accesso al trattamento previdenziale, costituito:
• Dal Testo Unico delle Pensioni, nella sua iniziale stesura (DPR 1092/1973 citato);
• Dalle norme innanzi citate, sopravvenute al fine di riassestare il sistema pensionistico statale (provvedimenti normativi 335/1995; 449/1997 e 165/1997.
• Dalle disposizioni dello stato giuridico del personale militare che regolamentano, assieme ad altri, anche l’istituto dell’accesso al trattamento pensionistico avendo riguardo sia alle peculiarità del rapporto di impiego militare che delle diversificate configurabili ipotesi di cessazione dal servizio attivo (legge 1168/1961 citata), emerge l’indirizzo che consente di definire l’identificazione delle norme previdenziali tuttora “viventi” e produttive di effetti, in quanto non colpite da meccanismi di abrogazione tacita ovvero non espressamente caducate dal Legislatore degli anni ‘90, in occasione del riammodernamento del sistema previdenziale e che, in altri termini, consente di affrontare la preventiva verifica delle disposizioni che, tra tutte quelle enunciate siano ancora vigenti in materia di accesso al trattamento previdenziale e quindi produttive di effetti all’interno dell’ordinamento positivo;
• sottoponendo le norme richiamate alle regole che sottendono ai meccanismi di abrogazione delle fonti, in particolare previsti dall’art. 15 della preleggi al Codice Civile, a tenore del quale “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”, emerge il requisito:
• generale della massima anzianità contributiva, per ciascuna delle cause di collocamento in congedo indicate dalla legge di stato giuridico, anche rispetto – per quanto attiene in particolare al presente ricorso – alle ipotesi originariamente previste (e mai espressamente abrogate) dall’articolo 52 del T.U. 1092/1973;
• dei quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo previsto in particolare dall’articolo 52, 1° comma del T.U. D.P.R. n. 1092/1973, per la sola residuale ipotesi di collocamento in congedo per inabilità/riforma, non riconducibile al caso in esame.
In relazione a quanto sopra esposto, la parte convenuta evidenzia che il ricorrente avrebbe dovuto avere, per conseguire utilmente il diritto a pensione, in luogo di quello effettivamente posseduto sotto la data del collocamento in congedo (11.3.09) il requisito di anzianità dei 38 anni contributivi ovvero di 35 anni maturati e contestualmente e 57 anni anagrafici già compiuti ai sensi dell’art. 59 c. 6 legge 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 6 comma 1, del D.Lgs. 165/1997;
Con memoria di costituzione del 26.10.11 dell’ INPDAP si evidenzia quanto segue:
Preliminarmente occorre chiarire che questo istituto, previa intesa con il Ministero della Difesa e con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha acquisito le competenze in materia pensionistica del personale della stessa Arma con decorrenza 01.01.2010 (cfr. Circ. N. 16 del 06.05.2011, all. A, adottata congiuntamente dal Ministero Economia e Finanze e INPDAP).
La fattispecie in esame, pertanto, non rientra nella competenza di questo Istituto che infatti non ha adottato alcun provvedimento, né è stato destinatario di alcuna istanza da parte del ricorrente.
Tuttavia, al fine di poter fornire ogni elemento utile alla soluzione del caso in esame, si allega alla presente, la Circolare INPDAP n. 22 del 18.09.2009 (alla quale integralmente ci si riporta) che descrive dettagliatamente i requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione della pensione di anzianità.
Alla luce di quanto sopra, si rassegnano le seguenti conclusioni:
in rito,
a) estromettere l’INPDAP per carenza di legittimazione passiva;
nel merito,
a) rigettare il proposto ricorso e quindi dichiarare la legittimità del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge;
Con successiva memoria defensionale dell’Avv. Sassi, depositata il 15.11.11, si ribadisce che la normativa applicabile nel presente caso va rinvenuta nelle norme di settore in quanto “lex specialis” ex L. n.1168/61 e D.P.R. 1092/73.
Inoltre l’ulteriore conferma della vigenza della citata Legge 1168/61, almeno al momento della proposizione del ricorso, deve ravvisarsi nella circostanza che, solo successivamente alla data di proposizione del ricorso, la stessa è stata espressamente abrogata (cfr. Decreto Legislativo n. 66 del 15.03.2010, entrato in vigore cinque mesi dopo la sua pubblicazione).
Da tale ultima circostanza si deduce inequivocabilmente che, prima dell’abrogazione, la normativa di riferimento era in vigore, come correttamente affermato da questa difesa nel ricorso introduttivo.
Ancora, a favore della fondatezza delle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo depone anche la circostanza che nessuna delle parti resistenti ha fornito argomenti in senso contrario rispetto a quelli prospettati dal ricorrente: nemmeno la difesa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, unica difesa tra quelle delle amministrazioni resistenti ad aver affrontato la questione nel merito, ha fornito una spiegazione logica e coerente del motivo per cui la normativa di settore richiamata dal ricorrente nel ricorso non debba trovare applicazione al caso di specie.
Le altre amministrazioni non hanno preso posizione sul punto, limitandosi a contestare genericamente e apoditticamente l’avversa richiesta.
Né sono state sollevate obiezioni riguardo alle considerazioni, svolte dal G. in via subordinata, secondo cui lo stesso avrebbe comunque diritto al trattamento pensionistico richiesto in quanto, pur aderendo alla tesi contraria che ritiene abrogate le norme di legge, richiamate dal G. nel ricorso introduttivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 165/1997 (1 gennaio 1998), il G. aveva già maturato il diritto al trattamento richiesto secondo la normativa previgente.
In ultimo, va sottolineato che è priva di pregio l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato circa la pretesa prescrizione dei ratei pensionistici ultraquinquennali alla data del ricorso, in quanto tale prescrizione evidentemente non si è verificata: il trattamento pensionistico è stato richiesto con decorrenza dal 07.04.2009 e il ricorso è stato proposto nel 2010.
Si insiste in conclusione per il riconoscimento della predetta normativa speciale e conseguente trattamento di pensione del 07.04.09 oltre interessi e rivalutazione.
In sede di udienza dibattimentale l’Avv. P. Sassi per il ricorrente e l’Avv. Carlo Landolfi si riportano ai rispettivi scritti difensivi e concludono in conformità.

DIRITTO
Preliminarmente deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva dell’INPDAP, trattandosi di rapporto sorto antecedentemente al 01.01.10 (cfr. circ. n. 16 del 06.05.11, adottata congiuntamente dal Ministero dell’Economia e Finanze e dall’INPDAP) data fissata per il totale subentro dell’Istituto alle Forze Armate e all’Arma dei Carabinieri.
La pretesa di parte attrice, rivolta al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità, non può avere accoglimento in quanto infondata nel merito.
Occorre sottolineare, così come indicato in narrativa che il G. alla data del 27.08.99 veniva sospeso precauzionalmente dal servizio per motivi penali.
Tale condizione veniva poi a consolidarsi a seguito di condanna penale definitiva, cessando così dal servizio per perdita di grado (decisione questa comunicata all’interessato con provvedimento ministeriale dell’11.03.09).
Orbene, l’art. 52 e 1 del D.P.R. 1092/73 prevede che “l’ufficiale, il sottoufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.
Il successivo comma 3, tuttavia eleva ad almeno 20 anni di servizio effettivo, (cui il ricorrente non perviene) il requisito necessario per accedere alla pensione nel caso di cessazione dal servizio per: “perdita del grado”.
Ne consegue che, nel caso di specie, non può che farsi applicazione del predetto requisito, atteso che il possesso della condizione di dodici anni di servizio effettivo (di cui il ricorrente dispone), ex art.52 1° c D.P.R. 1092/73, inerisce alla sola e diversa ipotesi del collocamento in congedo per “inabilità/riforma”, non riconducibile alla presente fattispecie.
Il ricorrente avrebbe potuto avere accesso alla pensione di anzianità laddove avesse maturato, alla data di collocamento in congedo (11.03.09), in un sistema di calcolo retributivo e misto, i requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’art. 59 comma 6, L. 449/97, ossia 57 anni di età con una anzianità contributiva di 35 anni, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, almeno quaranta anni di anzianità contributiva.
Elementi questi che non sono rinvenibili con riferimento alla parte attrice.
Pertanto la pretesa attrice non può trovare accoglimento.

PQM
Il Giudice Unico delle pensioni presso la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Molise
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinge il ricorso in epigrafe.
Non vi è luogo a provvedere delle spese di giudizio poiché vige, al riguardo, il principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 553.
Quanto alle spese legali, invece, data la particolare complessità e tecnicità della materia e il complesso iter interpretativo che ha caratterizzato la seguente questione oggetto del giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi e che “concorrono gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare la compensazione delle stesse fra le parti del giudizio.

Così deciso in Campobasso il 23.11.11.
Il Giudice Unico
(Massimo Gagliardi)

Depositata in segreteria il giorno 19 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Eccessodipoterearma

Re: revoca pensione per degradazione retroattiva data di rif

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PER TIRARTI UN PO SU IL MORALE

LA SANZIONE DISCIPLINARE NON PUÒ INCIDERE RETROATTIVAMENTE ED IN PEJUS SUI DIRITTI PREVIDENZIALI (Corte dei Conti Sicilia)

lunedì 29 ottobre 2012

LA SANZIONE DISCIPLINARE NON PUÒ INCIDERE RETROATTIVAMENTE ED IN PEJUS SUI DIRITTI PREVIDENZIALI (Corte dei Conti Sicilia)

C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 08-08-2012, n. 2443

Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame l'istante si grava avverso il provvedimento di sospensione dell'erogazione della pensione percepita per inidoneità assoluta al servizio d'istituto e chiede che sia affermato il suo diritto ad usufruire del trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione, duolendosi anche del provvedimento di recupero delle somme percepite dal 28 gennaio 2005, quali mensilità afferenti la pensione acquisita non già per aver maturato i requisiti anagrafici e contributi bensì per inidoneità al servizio.
Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo in data 21 aprile 2009 e poi in data 8 marzo 2012, da ultimo, ha precisato che il ricorrente, alla data del 28 gennaio 2005, data della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, aveva maturato un servizio contributivo pari ad anni 31, mesi 4 e giorni 25, non riunendo pertanto i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge n. 449/1997, nonché dal D.Lgs. n. 165/1997,sia alla luce della Legge 18.10.1961 n. 1168, sia alla luce del decreto legislativo n. 66 del 15/32010, art. 923, comma 5.
Con ordinanza cautelare n. 46/2012 questo Giudice respingeva la domanda cautelare.
Con memoria versata in atti in data 31 maggio 2012 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, osservando con articolate e precise argomentazioni che:
- non ci può essere decorrenza retroattiva della sanzione disciplinare che ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 deve decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quella disciplinare, sia perchè posteriore, sia perché speciale;
- il problema è quello della rilevanza e degli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto alla anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione;
- nel richiamare la pronunzia della Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna n. 1876/2010, ha affermato che la sanzione disciplinare non può incidere retroattivamente ed in peius sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; ciò perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo;
- inevitabilmente al militare cui venga irrogata la sanzione disciplinare di stato di perdita del grado conserva comunque il diritto al trattamento pensionistico maturato qualora già ritenuto in possesso dei necessari requisiti contributivi (Corte costituzionale n. 12-20 dicembre 1989 n. 557);
- Il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi indicate e non appare idoneo a mutare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo, incidendo esclusivamente sui residui profili attinenti lo status giuridico militare;
- in ogni caso, in assenza di dolo, a distanza di anni non può legittimamente chiedersi la ripetizione del presunto indebito. Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell'udienza, del dispositivo nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio a quanto statuito dal co. 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133).

Motivi della decisione
L'oggetto del presente giudizio verte sulla sussistenza o meno del diritto a pensione di anzianità del ricorrente.
L'interessato è cessato dal servizio a decorrere dal 28 gennaio 2005, con un'anzianità di anni 31, mesi 4 e giorni 25,, inferiore certamente a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento per la maturazione del diritto a pensione (legge n. 449/1997, ovvero art. 6 del D.Lgs. n. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449).
Tuttavia, allo stesso è stato inizialmente conferito trattamento delle pensioni sulla base dell'art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995 ("Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio") e in considerazione del fatto che nei confronti del ricorrente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con atto dispositivo del 4 aprile 2005, aveva emesso decreto di collocamento in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 28 gennaio 2005.
Sennonché, in seguito, con sentenza penale di condanna intervenuta in data 5 luglio 2005, il predetto veniva condannato alla pena sospesa di anni uno di reclusione militare, per il reato di peculato militare (per essersi appropriato della somma pari a Euro 2.368,565). Con sentenza n. 39 del 18 aprile 2007, passata in giudicato il successivo 22 settembre, la sezione di appello di Napoli confermava il giudizio emesso a carico del predetto. Nei suoi riguardi, con decreto del 14 aprile 2008 l'Amministrazione ha applicato la sanzione della perdita di grado e rimozione per motivi disciplinari, alla quale ha fatto seguito la sospensione del trattamento pensionistico, perché, dovendosi ritenere il ricorrente cessato per motivi disciplinari, non sarebbe stata più applicabile, ai fini dell'anzianità minima richiesta per la cessazione dal servizio, la disposizione di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995, bensì la normativa del nuovo regime pensionistico. Così tratteggiata la fattispecie in esame, posto, inoltre, che a tutt'oggi non risulta annullato il provvedimento che ha applicato la sanzione disciplinare di cui sopra - provvedimento che è ancora pendente innanzi il Tar Lazio, rimanendo ovviamente, esclusa dall'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti qualsivoglia questione concernente la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto, occorre stabilire, esclusivamente ai fini dell'individuazione dei requisiti richiesti dalla legge per la maturazione del diritto a pensione, se il ricorrente debba ritenersi collocato in congedo per infermità o se invece debba ritenersi cessato dal servizio per perdita di grado. L'art. 12 della legge 18/10/1961 n. 1168, stabilisce che "il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri ... anche prima del raggiungimento del limite di età... può cessare dal servizio continuativo... per perdita del grado".
L'art. 22 chiarisce che " il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri ... cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi prevede che qualora il provvedimento si concluda con una sentenza... che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo, si considera avvenuto, ad ogni effetto, per tale causa".
L'art. 34, infine chiarisce che "il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per ...interdizione giudiziale o condanna nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione".
Posto che la fattispecie in esame rientra nella previsione normativa di cui sopra, dovrebbero trovare applicazione i su enunciati articoli dai quali scaturisce il principio della prevalenza del titolo della perdita di grado nell'individuazione della causa giuridica di cessazione dal servizio.
In tal senso questo stesso Giudice, nel richiamare giurisprudenza di questa Corte (Sezione Lombardia n. 504/2009 e 552/2010, nonché Sezione Lazio n. 314/2011), e poi del Consiglio di Stato (sez. IV del 2010, n. 9263 del 18.12.2010 e n. 7734 del 02.11.2010), con ordinanza n. 46 del 20 febbraio 2012 respingeva la domanda cautelare.
Sennonché, res melius perpensa, alla luce delle articolate argomentazioni esposte dalla difesa, nonché di due chiari arresti giurisprudenziali (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 1176/2010, Corte dei Conti Campania n. 2640 /2010), ed ancora, seppur limitatamente alla fase cautelare, della ordinanza Sezione Campania n. 154/2012, reputa quest'organo giudicante che, ai fini del presente giudizio, non rilevano gli inquadramenti dell'istituto nel complesso della normativa disciplinare, ma solo gli effetti previdenziali dell'istituto della perdita del grado.
Questo giudice, in adesione alla prospettazione del ricorrente, e agli arresti giurisprudenziali richiamati da ultimo, ritiene che "la sanzione disciplinare non possa incidere retroattivamente ed in pejus sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; questo perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo. Inoltre, la sanzione disciplinare incide ordinariamente sul servizio poiché ha come finalità la sanzione di comportamenti del dipendente in servizio al fine di ristabilire la fisiologicità del rapporto di servizio tra amministrazione e dipendente".
Il provvedimento intervenuto, per fictio iuris nello stesso momento in cui il ricorrente era stato collocato in congedo per infermità, così facendo, incide in una situazione giuridica già consolidata per fatto stesso dell'amministrazione.
Per questi motivi, non ritenendosi plausibile revocare il trattamento pensionistico riconosciuto, nella fattispecie in esame, alla luce delle argomentazioni esposte, si accoglie il ricorso, e, per l'effetto, si dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione (rimozione del grado) con conseguenziale declaratoria del medesimo a percepire i ratei di pensione maturati e non corrisposti.
Le amministrazioni resistenti sono tenute al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di legge, sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, ultima parte, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), l'annotazione di cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell'interessato, riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Fissa, a norma dell'art. 429 c.p.c., comma primo come modificato dall'art. 53 dl 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modifiche, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza. Spese compensate.
Spese compensate stante la complessità delle questioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti ulteriori.
Rispondi