revoca istanza quiescenza

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panorama
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.,

Allego lettera del C.G.A. datata 08/02/2000 ed allo stato attuale non abrogata, ad Oggetto: "Esercizio della facoltà di revoca delle istanze di collocamento in congedo". Annullamento dei provvedimenti di cessazione dal servizio già disposti e notificati.

La suddetta lettera ha come allegato la Disposizione del Ministero della Difesa - DGPM - datata 29.12.1999 che regola gli effetti dell'accettazione della domanda di congedo e della relativa notifica all'interessato.
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antoniope
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da antoniope »

panorama ha scritto:per i colleghi CC.,

Allego lettera del C.G.A. datata 08/02/2000 ed allo stato attuale non abrogata, ad Oggetto: "Esercizio della facoltà di revoca delle istanze di collocamento in congedo". Annullamento dei provvedimenti di cessazione dal servizio già disposti e notificati.

La suddetta lettera ha come allegato la Disposizione del Ministero della Difesa - DGPM - datata 29.12.1999 che regola gli effetti dell'accettazione della domanda di congedo e della relativa notifica all'interessato.
La circolare del M.D. allegata alla lettera del C.G.A. da te citata è abrogata dal 2014. Adesso vige questa circolare.
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Re: revoca istanza quiescenza

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Scusa antoniope, ma dove hai letto che la circolare postata da me è stata abolita? Se guardi attentamente quella da te postata del Ministero della Difesa richiama alla lettera ( A ) proprio quella da me pubblicata, quindi non è stato un bel niente abrogato come da te asserito.
antoniope
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da antoniope »

Fidati, è stata abrogata. Un collega della mia stazione che si è congedato nel mese di dic.2016, sulla lettera che gli ha inviato il M.D. che la domanda era accolta era anche scritto:
Al militare dovrà essere immediatamente............ della circolare M_D GMIL 1299413 di questa Direzione Generale (sarebbe quella che ho postato io). Se leggi al punto 8) della circolare sopra menzionata è riportato: ABROGAZIONI: le circolari a seguito sono abrogate; rientra anche quella da te allegata alla lettera del C.G.A.
Vedi bene il tuo decreto di pensione riporta la circolare sopra menzionata.
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da panorama »

Ciao antoniope, ti preciso che:
- tutto il contenuto della disposizione che regola i tempi di revoca nella lettera del M.D. del 29/12/1999 da me postata ieri 09, è riportato nella circolare da te richiamata nel para. 6 - lett. a), quindi, il caso è chiuso.

Infatti nel mio provvedimento il para. 6 - lett. a) viene richiamato dal C.G.A..
antoniope
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da antoniope »

panorama ha scritto:Ciao antoniope, ti preciso che:
- tutto il contenuto della disposizione che regola i tempi di revoca nella lettera del M.D. del 29/12/1999 da me postata ieri 09, è riportato nella circolare da te richiamata nel para. 6 - lett. a), quindi, il caso è chiuso.

Infatti nel mio provvedimento il para. 6 - lett. a) viene richiamato dal C.G.A..

da panorama » mer gen 21, 2015 2:48 pm
8. ABROGAZIONI
Le circolari citate a seguito sono abrogate.
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Per intenderci, questo punto n. 8 si riferisce:

Seguito:
a. circolare n. DGPM/II/5^/C.3/1^CIRC/30001 del 29 dicembre 1999;
b. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0343053 del 29 luglio 2009;
c. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0556029 del 28 dicembre 2009;
d. circolare n. M_D GMIL0 II 4 1 0102348 dell’ 8 marzo 2011.
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC,

allego il modulo predisposto per la revoca/archiviazione dell'istanza, cmq. reperibile nell'area intranet
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panorama
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Re: revoca istanza quiescenza

Messaggio da panorama »

Ricorso Straordinario al PdR perso
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1) - ha impugnato la nota del Ministero della difesa, ...…... del 18 novembre 2015, di reiezione dell'istanza di revoca del collocamento in congedo in precedenza da lui presentata.

2) - aveva presentato domanda di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in riserva a decorrere dal 31.12.2015,

3) - In data 24.08.2015, ….., il Ministero della difesa accoglieva la domanda.

4) - Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione respingeva in via definitiva tale istanza,
Essa, citata la circolare M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 recante “compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente”, pone alla base del diniego il fatto che la domanda è stata “prodotta successivamente alla notifica della comunicazione relativa all’emissione del decreto di cessazione”..

Il CdS precisa:

5) - Dall’esame degli atti di causa risulta, peraltro, evidente che l’istanza di revoca presentata dal sig. Ca… sia stata respinta proprio perché prodotta successivamente al 5 settembre 2015, data in cui è stata notificata all'interessato la comunicazione relativa alla cessazione dal servizio.

6) - A ciò si aggiunga che la medesima Direzione Generale per il personale militare, con circolare prot. n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014, ha stabilito che le istanze di revoca o rinuncia al collocamento in congedo debbano pervenire entro limiti di tempo ben delimitati e che, comunque, "la facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all'accoglimento della stessa".

7) - Ad avviso della Sezione, dal momento che l’Amministrazione ha proceduto tenendo in debita considerazione quanto espresso nella circolare di cui sopra, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità della circolare medesima e non limitarsi all’impugnativa del solo provvedimento che costituisce diretta esplicazione delle direttive ivi contenute.

8) - Tanto l’Amministrazione, nella propria discrezionalità, non ha ritenuto di ravvisare nel caso di specie, con motivazione che, nella misura in cui richiama la regola prestabilita nella citata circolare secondo cui “una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione … non potrà più procedere alla revoca” e le disposizioni tutte di cui è compendio nella indicata Circolare, deve ritenersi più che sufficiente.

N.B.: rileggi il punto n. 7.

P.S.: Cmq. leggete tutta la vicenda qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802051 - Public 2018-08-21 -

Numero 02051/2018 e data 20/08/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2018


NUMERO AFFARE 01781/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo Francesco Ca… contro Ministero della difesa, avverso la nota n. m_d Gmil 0815449 del 18 novembre 2015, di reiezione della sua istanza di revoca del collocamento in congedo.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 435122 in data 11/07/2016, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

Con ricorso il straordinario in esame, il sig. Francesco Ca…, Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo, ha impugnato la nota del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. M_D GMIL 0815449 del 18 novembre 2015, di reiezione dell'istanza di revoca del collocamento in congedo in precedenza da lui presentata.

Occorre riferire in punto di fatto che il ricorrente aveva presentato domanda di cessazione dal servizio permanente e di collocamento in riserva a decorrere dal 31.12.2015, secondo quanto previsto dall’art. 933, comma 5, del d. lgs. n. 66/2010.

In data 24.08.2015, con nota prot. n. M_D GMIL 0563794, il Ministero della difesa accoglieva la domanda.

Deduce in questa sede il ricorrente che, avendo presentato a suo tempo domanda di cessazione dal servizio “in uno stato di forte prostrazione psico-fisica, ritenendo di non essere gradito nell’ambiente di lavoro” … in considerazione dei gravi danni economici permanenti, nonché di quelli logistico-familiari e ritenendo che la sua situazione nell’ambiente di lavoro sia migliorata … ha presentato … istanza di ritiro della propria domanda” precedente.

4.1.) Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione respingeva in via definitiva tale istanza,
Essa, citata la circolare M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 recante “compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente”, pone alla base del diniego il fatto che la domanda è stata “prodotta successivamente alla notifica della comunicazione relativa all’emissione del decreto di cessazione”..

4.2.) Avverso lo stesso il sig. Ca… ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica affidando il gravame ad un’unica doglianza di difetto di motivazione, che inficierebbe a suo avviso la validità del provvedimento de quo.

In estrema sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avendo il Ministero provveduto alla sua sostituzione del ricorrente e non sussistendo rischi di esubero di personale nell’Amministrazione di appartenenza, egli avrebbe dovuto essere reimmesso in servizio permanente, atteso che il provvedimento del quale è stata chiesta la revoca ha avuto origine da un contegno attivo dello stesso ricorrente e che, avendo lui “mutato opinione e/o condizioni ben può chiedere la revoca”.

5.) Il Ministero conclude per la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

6.) Tanto premesso, ad avviso della Sezione, il ricorso è da respingere in quanto infondato.

6.1.) Va invero osservato che, in base al consolidato orientamento secondo cui l’estinzione del rapporto di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni per dimissioni volontarie si verifica in virtù del provvedimento di accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione stante la natura recettizia del recesso da parte del dipendente, è giocoforza pacifico che la facoltà di revoca da parte dell’interessato non possa essere esercitata dopo l’adozione e la relativa comunicazione del provvedimento che dispone la cessazione del rapporto (cfr. in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 03/09/2015, n. 4107; Sez. IV, 23 ottobre 2013, n. 4197; Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3450/2012; Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5384; Sez. IV, 15/12/2003, n. 8220; Sez. V, 3 ottobre 2000, n. 5283; Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3316).

Dall’esame degli atti di causa risulta, peraltro, evidente che l’istanza di revoca presentata dal sig. Ca… sia stata respinta proprio perché prodotta successivamente al 5 settembre 2015, data in cui è stata notificata all'interessato la comunicazione relativa alla cessazione dal servizio.

A ciò si aggiunga che la medesima Direzione Generale per il personale militare, con circolare prot. n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014, ha stabilito che le istanze di revoca o rinuncia al collocamento in congedo debbano pervenire entro limiti di tempo ben delimitati e che, comunque, "la facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all'accoglimento della stessa".

Sotto il profilo del difetto di motivazione, dunque, la Sezione rileva che il provvedimento impugnato, oltre ad esplicitare, sia pur sinteticamente, la ragione del mancato accoglimento, fa comunque espresso riferimento alla suddetta circolare, per cui l'atto risulta adeguatamente motivato per relationem.

Ad avviso della Sezione, dal momento che l’Amministrazione ha proceduto tenendo in debita considerazione quanto espresso nella circolare di cui sopra, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità della circolare medesima e non limitarsi all’impugnativa del solo provvedimento che costituisce diretta esplicazione delle direttive ivi contenute.

Ad abundantiam, va chiarito che la previsione di un termine ragionevole entro cui esercitare la revoca non appare irragionevole, bensì, all’opposto, costituisce espressione di regole di buona amministrazione poste a tutela dell’organizzazione delle dotazioni organiche pienamente efficiente e consona alle esigenze di servizio.

In ogni caso, va ancora precisato, la revoca del collocamento in congedo, pur se nascente da un’iniziativa dell’interessato, costituisce la risultante di una facoltà conferita all'Amministrazione, che il principio di buon andamento dell’azione amministrativa, espressamente richiamato nella circolare ( come s’è visto non impugnata ) posta a base del provvedimento impugnato, impone di esercitare avuto riguardo alle sue esigenze organizzative e funzionali ed in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizii.

Tanto l’Amministrazione, nella propria discrezionalità, non ha ritenuto di ravvisare nel caso di specie, con motivazione che, nella misura in cui richiama la regola prestabilita nella citata circolare secondo cui “una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione … non potrà più procedere alla revoca” e le disposizioni tutte di cui è compendio nella indicata Circolare, deve ritenersi più che sufficiente.

Lungi, pertanto, dal configurarsi come diritto del dipendente, la revoca del collocamento in congedo è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, tenuto anche conto del fatto che la domanda di revoca de qua non assume, alla luce delle motivazioni addotte dall’odierno ricorrente, quel “carattere di eccezionalità”, solo in presenza del quale la ridetta circolare ritiene possibile accedere alla revoca.

7.) Conclusivamente, per le suesposte ragioni, la Sezione ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e sia, pertanto, da respingere.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso sia da respingere in quanto infondato.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Salvatore Cacace




IL SEGRETARIO
Anna Maria De Angelis
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Re: revoca istanza quiescenza

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Ricorso perso al TAR LAZIO,

- istanza di revoca della domanda di collocamento in congedo una volta accolta.

Il Tar scrive:

1) - l’istanza di revoca della domanda è stata presentata successivamente alla comunicazione al ricorrente dell’intervenuto Decreto Dirigenziale di cessazione dal servizio permanente

2) - Considerato che la domanda di revoca della domanda di collocamento a riposo è stata effettivamente presentata dopo che il Ministero della Difesa aveva già comunicato, in data 23 marzo 2019, al ricorrente l’accogliento dell’istanza con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019 0128060 del 20 febbraio 2019, con conseguente collocamento in congedo, nella categoria della riserva, a decorrere dal 31 luglio 2019;

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------

SENTENZA BREVE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201911686,

Pubblicato il 10/10/2019

N. 11686/2019 REG. PROV. COLL.
N. 09014/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9014 del 2019, proposto da
Agostino C.., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare - II Reparto, Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Lazio - Sm - Ufficio Personale non costituiti in giudizio;

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

-del provvedimento M_D GMIL REG2019 0348181 del 29 maggio 2019 - notificato al ricorrente il successivo 7 giugno 2019, con il quale “si comunica che l’istanza dell’8 maggio 2019, con la quale il militare in oggetto ha chiesto di ottenere la revoca della domanda di collocamento in congedo del 3 ottobre 2018, non è accolta, in quanto prodotta successivamente alla notifica della comunicazione di emissione del Decreto Dirigenziale di cessazione dal servizio permanente, formalmente occorsa in data 23 marzo 2019 (…)”;

- di ogni ulteriore atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare della nota M_D GMIL REG2019 0167 del 6 marzo 2019 del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare – II Reparto - con la quale “si comunica che con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019 0128060 del 20 febbraio 2019, in corso di registrazione, la domanda, con la quale il militare in oggetto ha chiesto di cessare dal servizio permanente, è accolta (…)”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Atteso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento M_D GMIL REG2019 0348181 del 29 maggio 2019 di rigetto dell’istanza dell’8 maggio 2019, con la quale il medesimo ricorrente ha chiesto di ottenere la revoca della sua domanda di collocamento in congedo del 3 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 933 comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sollevando profili di violazione di legge ed eccesso di potere;

Rilevato che il rigetto è stato motivato dall’amministrazione con la circostanza che l’istanza di revoca della domanda è stata presentata successivamente alla comunicazione al ricorrente dell’intervenuto Decreto Dirigenziale di cessazione dal servizio permanente.

Ritenuto che l’infondatezza nel merito del ricorso consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità per mancata tempestiva impugnativa del provvedimento di collocamento a riposo;

Considerato che la domanda di revoca della domanda di collocamento a riposo è stata effettivamente presentata dopo che il Ministero della Difesa aveva già comunicato, in data 23 marzo 2019, al ricorrente l’accogliento dell’istanza con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019 0128060 del 20 febbraio 2019, con conseguente collocamento in congedo, nella categoria della riserva, a decorrere dal 31 luglio 2019;

Ritenuto, quindi, che una volta formalmente accolta la domanda, la stessa non poteva più essere revocata e che, come evidenziato già in sede di rigetto dell’istanza di misura cautelare monocratica con il decreto n. 5079/2019, il Decreto del Ministero della Difesa che dispone la cessazione del servizio permanente del militare, con il suo collocamento in congedo, ha carattere costitutivo e non meramente conformativo, diventando esso di conseguenza definitivi ed irretrattabili i suoi effetti (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 28/02/2012, n.1131 resa con riferimento alla pregressa normativa, ma richiamabile anche nella vigenza dell’attuale quadro normativo);

Ritenuto, altresì, che non abbia rilevanza il mancato preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241/1990, stante l’applicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, in quanto il provvedimento finale non avrebbe potuto comunque essere diverso da quello adottato;

Considerata, altresì, priva di rilevanza la circostanza che nel decreto di accoglimento dell’istanza di congedo non vi siano indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche di esercizio del diritto di revoca, perché tali elementi non rientrano nel contenuto del provvedimento a pena di illegittimità;

Rilevato, quindi, che il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Concetta Anastasi





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Re: revoca istanza quiescenza

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Il Ministero della Difesa perde sia al Tar Campania sede di Salerno che al CdS

Ogni tanto una buona notizia

1) - L’odierno appellato, primo maresciallo luogotenente dell’Esercito italiano, ha proposto il ricorso di primo grado nel 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, avverso il provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II reparto, ...... del 22 novembre 2016, con cui è stata rigettata la sua istanza del 12 settembre 2016 di revoca della domanda di collocamento in congedo nella categoria della riserva presentata il 4 gennaio 2016, nonché contro il decreto dirigenziale n. ... del 6 luglio 2016 di accoglimento della sua domanda di pensionamento.

2) - Con determinazione del 22 novembre 2016, il Ministero della Difesa ha respinto tale istanza di revoca, ritenendola tardiva, in quanto, con nota del 12 luglio 2016, l’amministrazione aveva già adottato il decreto dirigenziale n. ... 2016 di accettazione della istanza di congedo.

Il CdS precisa:

3) - Al riguardo si osserva che il rapporto d’impiego pubblico, compreso quello militare, cessa con la comunicazione al dipendente dell’atto di accettazione delle dimissioni, che è, dunque, un atto recettizio, sicché la revoca delle dimissioni può essere validamente ed efficacemente azionata fino alla data di notificazione dell’accettazione (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 settembre 2015, n. 4107; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 23 ottobre 2013, n. 4197, e 12 giugno 2012, n. 3450). Siffatto approdo ermeneutico non determina di per sé alcun effettivo aggravio procedimentale in grado di ledere i principi di buon andamento, economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, che, in ogni caso, vanno coniugati con la poziore esigenza di tutela del diritto al lavoro.

4) - Ne discende che ha rilevanza soltanto la data di avvenuta notificazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni, non rilevando, invece, quella della sua emissione.

N.B.: Rileggi i punti 3 e 4, poi per una migliora lettura leggete l'intero allegato, completo di sentenza di 1° grado.
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