sgtbuck ha scritto: ↑mer mag 22, 2024 3:04 pm Scusate se insisto io le circolari vigenti le ho lette ho anche chiesto al CNA e Ufficio Personale del Comando Legione che peraltro ha gia trattato analogo caso ovvero ha inviato una seconda revoca al Ministero.
Allo stato attuale non è indicato alcun limite per le presentazioni delle revoche.
Revoca domanda di pensione
- nonno Alberto
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Re: Revoca domanda di pensione
Messaggio da nonno Alberto »
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Re: Revoca domanda di pensione
Il sottoscritto per ben tre volte ha fatto domanda di revoca della pensione, l'importante che la domanda venga fatta prima che vengano notificati i Decreti da parte del Ministero. Mi riferisco al periodo 2016/2018. Buona serata a tutti.
Re: Revoca domanda di pensione
M_D GMIL REG2021 0126528 17-03-2021
Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
OGGETTO: Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente. Edizione 2021.
Oltre a quanto si può leggere, al punto n. 6 che va da pag. 10 e 11, tratta proprio il seguente argomento:
>> ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI REVOCA DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
a) - Revoca o differimento della domanda di cessazione:
La facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati - con carattere di eccezionalità al fine di non arrecare turbative alla corretta gestione del personale - solo fino alla tempestiva notifica della comunicazione relativa all’accoglimento della stessa.
OMISSIS
Si precisa che, una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione, questa Direzione Generale non potrà più procedere alla revoca del provvedimento legittimamente adottato e, quindi, produttivo di effetti.
In tale quadro, i Comandi/Enti sono rigorosamente tenuti a:
notificare immediatamente all’interessato la comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione;
trasmettere la notifica della citata comunicazione a questa Direzione Generale. Le eventuali cause di forza maggiore che dovessero comportare un ritardo nella notifica –da effettuarsi comunque entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte del Comando/Ente della comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione– dovranno essere debitamente documentate all’atto dell’invio della citata relata.
b) - Revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
OMISSIS
c) - Revoca del provvedimento a seguito di rinuncia al transito nella categoria dell’ausiliaria.
>> Nei casi di cessazione e collocamento nella categoria dell’ausiliaria, laddove, successivamente alla notifica del provvedimento di cessazione con conseguente collocamento nella suddetta categoria, il militare interessato rinunci espressamente al transito nella stessa, optando invece per il collocamento nella riserva, questa Direzione Generale non potrà più revocare il provvedimento adottato.
>> Si rammenta, infatti, che tale opzione, come specificato al paragrafo 5, sottoparagrafi a., b., e. ed f., deve essere esercitata con la compilazione dei citati modelli in allegato “C”, “E”, “I” ed “M” e soggiace alla tempistica ivi rappresentata.
Ministero della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
OGGETTO: Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente. Edizione 2021.
Oltre a quanto si può leggere, al punto n. 6 che va da pag. 10 e 11, tratta proprio il seguente argomento:
>> ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DI REVOCA DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
a) - Revoca o differimento della domanda di cessazione:
La facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati - con carattere di eccezionalità al fine di non arrecare turbative alla corretta gestione del personale - solo fino alla tempestiva notifica della comunicazione relativa all’accoglimento della stessa.
OMISSIS
Si precisa che, una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione, questa Direzione Generale non potrà più procedere alla revoca del provvedimento legittimamente adottato e, quindi, produttivo di effetti.
In tale quadro, i Comandi/Enti sono rigorosamente tenuti a:
notificare immediatamente all’interessato la comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione;
trasmettere la notifica della citata comunicazione a questa Direzione Generale. Le eventuali cause di forza maggiore che dovessero comportare un ritardo nella notifica –da effettuarsi comunque entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione da parte del Comando/Ente della comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione– dovranno essere debitamente documentate all’atto dell’invio della citata relata.
b) - Revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
OMISSIS
c) - Revoca del provvedimento a seguito di rinuncia al transito nella categoria dell’ausiliaria.
>> Nei casi di cessazione e collocamento nella categoria dell’ausiliaria, laddove, successivamente alla notifica del provvedimento di cessazione con conseguente collocamento nella suddetta categoria, il militare interessato rinunci espressamente al transito nella stessa, optando invece per il collocamento nella riserva, questa Direzione Generale non potrà più revocare il provvedimento adottato.
>> Si rammenta, infatti, che tale opzione, come specificato al paragrafo 5, sottoparagrafi a., b., e. ed f., deve essere esercitata con la compilazione dei citati modelli in allegato “C”, “E”, “I” ed “M” e soggiace alla tempistica ivi rappresentata.
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