Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

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Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

Messaggio da PDRCC »

Salve,
ho un quesito da porvi, se io sto percependo l'indennità per un trasferimento d'autorità, e mi trasferisco nella mia regione nei trasferimenti annuali, continueò a percepire l'indennità o no?
Grazie


luigino2010
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Re: Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

Messaggio da luigino2010 »

l'indennità di trasferimento spetta solo in caso di trasferimento d'autorità, quindi i benefici cessano se tu hai fatto domanda per andare in un altro reparto.
saluti.
luigi.
panorama
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Re: Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

Messaggio da panorama »

Se qualcuno ha questo problema potrà consulatare questa sentenza, nel caso che paga il canone demaniale a seguito di trasferimento d'ufficio.

N. 08472/2010 REG.SEN.
N. 06018/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6018 del 1996, proposto da:
G….. G….., rappresentato e difeso dall'avv. ……, con domicilio eletto presso ……. in Roma, viale dei Parioli, n…;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione dell'assegno di parziale omogenizzazione cui al DPR 31.07.1995 n. 394, art. 6, comma 3, con decorrenza dal quindicesimo anno di servizio, ed incidentale declaratoria di illegittimità del diniego comunicato dalla P.A. con nota del 04.03.1993.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, è stata proposta – dal G…… – azione di accertamento del diritto alla corresponsione delle somme a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sull’importo indebitamente trattenuto dall’intimata Amministrazione a titolo di riduzione delle indennità di trasferimento e restituito a seguito di istanza del 24/9/1992.
In punto di fatto, il ricorrente espone che il Ministero gli aveva indebitamente trattenuto un terzo dell’indennità di missione a seguito del suo trasferimento presso il distretto militare di Firenze ove aveva ottenuto in concessione un alloggio di servizio, previo pagamento del relativo canone.
Solo a seguito della istanza di parte il Ministero, nel recepire il parere n. 702/1994 del Consiglio di Stato, aveva provveduto alla restituzione dell’importo complessivo di (vecchie) lire 7.227.000.
Il ricorso è fondato.
L’Amministrazione ha operato la decurtazione di un terzo sulla liquidazione dell’intera indennità di missione di cui alla legge n. 100 del 1987.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 100 del 1987, la decurtazione di un terzo dell’indennità ivi prevista può essere operata solo nei confronti di quei soggetti che, in occasione di trasferimento di sede, abbiano usufruito di alloggio di servizio a titolo gratuito, e non già a quei soggetti, quale il ricorrente, che invece ha usufruito di alloggio di servizio soggetto a pagamento di canone demaniale.
L’Amministrazione, resasi conto dell’errore, vi ha posto rimedio provvedendo in via amministrativa, su istanza di parte, alla differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1987, nella misura intera, e quanto percepito dal ricorrente.
Non essendo, invece, intervenuto il pagamento di quanto spettante a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, il ricorrente ha citato in giudizio il Ministero della Difesa per sentirsi accertare il proprio diritto ad ottenere la corresponsione di siffatti emolumenti accessori.
Il Collegio, chiamato a decidere su tale capo di domanda, osserva preliminarmente che la documentazione versata in atti dal ricorrente non è affatto pertinente all’affare sottoposto all’esame del Collegio. Tuttavia la causa può essere decisa, senza interlocutoria, tenuto conto della natura del giudizio (di accertamento), della esaustiva rappresentazione sia dei fatti posti a fondamento della pretesa che del “petitum” nonché della circostanza che l’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio traendo dal suo contegno processuale argomenti di prova ai sensi dell’art. 115 (come sostituito dall’art. 45, c. 14, della L. 18/6/2009, n, 69) e 116 c.p.c..
Può pertanto riconoscersi in capo al ricorrente - in relazione alla natura retributiva del credito di lavoro vantato - il diritto a percepire, dalla data di maturazione del credito stesso (mora ex re), le somme accessorie da commisurarsi al predetto titolo.
In particolare, va dichiarato il diritto del G…… a percepire, sulla parte di indennità tardivamente corrispostagli, gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al loro soddisfo; non la rivalutazione monetaria: trattandosi di indennità e non di retribuzione. (Cfr., fra le tante, Consiglio Stato , sez. IV, 08 agosto 2006 , n. 4785).
Le spese e competenze di giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma -Sezione Prima bis - accoglie, nei sensi e limiti in motivazione, il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio: che liquida in € 2.000,00 in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2010
panorama
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Re: Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

Messaggio da panorama »

Posizione qui' questa sentenza del Tar dell'Abruzzo Sez. Pescara, qualora possa interessare a qualcuno.
Per notizia, uguale a questa sentenza ce ne sono alter e tutte con lo stesso risultato di accoglimento del ricorso, pertanto tutti I colleghi sono attualmente vincitori.

N. 00424/2010 REG.SEN.
N. 00297/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale =297/2005=, proposto da D…. R…. R…., (ed altri Carabinieri), rappresentati e difesi dall'avv. C… P….., con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
contro
Ministero DIFESA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale de L'Aquila;
nei confronti di
Comando Generale dell'ARMA dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale de L'Aquila;
per l'annullamento
del PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.

Visto il ricorso con i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, le memorie difensive e gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2010 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori specificati nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorso è teso ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di trasferimento, come previsto dalla L. n. 100/10.3.1987, dopo che l’Amministrazione non ha evaso o ha respinto tale richiesta, con condanna al pagamento della stessa con gli accessori di legge.
La vicenda si è svolta in virtù di un interpello per posti presso un nuovo Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, di prossima istituzione, con personale qualificato ed una prima frequentazione di un corso per l’addestramento “ai compiti amministrativi”.
A conclusione, i ricorrenti sono stati trasferiti a Chieti “con movimento di immediata esecuzione”, sulla base di una domanda loro richiesta, senza liquidare alcuna indennità.
La tesi di fondo è che il trasferimento in argomento è stato voluto dall’Amministrazione per i suoi esclusivi fini di servizio e la domanda (successiva) di parte avrebbe un mero valore formale.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato relazione del Comando Generale, con documentazione, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle pretese, eccependo la prescrizione.
Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.
***
La vicenda è nota a questo Tribunale che con varie sentenze (n. 677/2004 e seguenti) ha riconosciuto il dovuto pagamento dell’indennità da parte dell’Amministrazione, in base al costante indirizzo giurisprudenziale che valuta il trasferimento in relazione al carattere prioritario dell’interesse personale del dipendente, ovvero alla primario soddisfacimento del servizio pubblico, che assorbe lo stesso valore della domanda, considerandola una mera disponibilità.
Nella fattispecie il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha l’esigenza di costituire una nuova sezione amministrativa in Chieti, cui vuole assegnare personale qualificato e/o da addestrare preventivamente, come evidenzia il “messaggio” del 7.1.2001 n.271340/A, che stabilisce anche la presentazione della domanda.
Di segno opposto è stato il C.di S. (n.7840/2006), che ha focalizzato la sua attenzione su due aspetti: a) l’esistenza di una procedura concorsuale che presuppone una domanda di parte; b) che il trasferimento è stato qualificato “ex ante” come “a domanda” e tale atto non sarebbe stato impugnato.
Per quel che concerne l’aspetto sub. b), che implica un’eventuale accettazione e/o acquiescenza che farebbe da preclusione ad ogni ulteriore accertamento, non va ignorato che trattasi di pretesa patrimoniale, che ha una sua individuazione “sostanziale”, la quale non può dipendere dalla qualificazione che l’Amministrazione ha inteso dare, su un piano ordinatorio che non ha alcun valore modificativo per gli aspetti economici stabiliti ex lege, restando preminente l’effettività del provvedimento, qualificabile dal G.A.; non è, pertanto, possibile parlare di decadenza per quello che è un autonomo diritto patrimoniale, esercitato nei termini di prescrizione (art. 2948 c.c. - prescrizione quinquennale).
Nel caso in esame, i trasferimenti (dies a quo) sono avvenuti con determinazioni del 9.11/3.12.2001 e successive, mentre le richieste di parte sono del 26-31.1/31.5-7.6. 2005, con la diffida stragiudiziale che è del 12/13.5.2005, mentre il ricorso è stato notificato il 18.7.2005. La prescrizione quinquennale non è, pertanto, opponibile.
Circa la qualificazione della procedura in oggetto come “concorsuale”, è evidente che non si sia in presenza di una nuova assunzione, né di un passaggio ai livelli superiori, bensì della scelta di personale qualificato per il nuovo compito, mediante l’indizione di un “corso per addetti a compiti amministrativi, da destinare ad un reparto autonomo” (messaggio 7.1.2001), con una selezione che avviene “ex ante”, in base ai “titoli preferenziali”; ciò, però, viene fatto esclusivamente per la partecipazione al corso di preparazione e qualificazione, mentre il “trasferimento a domanda”, imposto dall’Amministrazione, è fatto successivamente.
IL trasferimento - assegnazione avviene, invero, “dal reparto di appartenenza” al C.N.A. di Chieti, come movimento di immediata esecuzione”, il che evidenzia, in modo ancora più pregnante, gli esclusivi interessi funzionali e pubblici tenuti presenti dall’Amministrazione, nonché la strumentalizzazione della domanda imposta al dipendente.
L’indennità in argomento, ora disciplinata dalla L. n. 86/2001 (art. 1), in quanto finalizzata a salvaguardare la posizione economica del dipendente e pur costituendo un emolumento aggiunto (l’art. 1 della L. n. 100/1987 parla, infatti, di trattamento economico), ha la funzione temporanea di mantenere “indenne” (in-damnum) il medesimo dalle spese eventuali ed ulteriori; tale tipicità comporta la corresponsione dei soli interessi legali, al tasso vigente nei singoli periodi e fino al saldo effettivo.
La fattispecie, che è del tutto peculiare, non consente al Tribunale di aderire all’opposta decisione del Giudice di Appello.
IL ricorso va accolto, con equa compensazione delle spese di causa per gli aspetti particolari e complessi della vicenda.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, RICONOSCIUTO il diritto all’indennità di trasferimento, CONDANNA l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a tale titolo, con gli interessi legali, come da motivazione; l’Amministrazione provvederà ad ogni relativa quantificazione con prospetto analitico;
-spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Luigi Ranalli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010
panorama
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Re: Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

Messaggio da panorama »

N. 09279/2010 REG.SEN.
N. 08727/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8727 del 2010, proposto dal:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
E… B…; C… G… M., A… M…, G… M…, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelina Paganelli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni in Laterano, n. 210;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - Sez. staccata di Pescara: Sezione I n. 286 del 2010, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C… G… M…, di A… M… e di G… M…;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Paganelli e l'avv. dello Stato C….;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza con la quale il TAR per l’Abruzzo, sede di Pescara, accogliendo il ricorso degli interessati ha riconosciuto il loro diritto all’indennità di trasferimento ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a tale titolo.
2.- Il TAR, dopo aver ricordato che i ricorrenti erano stati trasferiti, a seguito di interpello, per posti disponibili presso il N.O.E. di Pescara, di nuova istituzione, previa frequentazione di un corso per l’addestramento, ha riconosciuto il loro diritto a percepire l’indennità di trasferimento, prevista dalla legge n. 100 del 10.3.1987, discostandosi motivatamente dalla precedente decisione di questa Sezione n. 7840 del 2006 e sostenendo che il trasferimento dei ricorrenti doveva ritenersi d’ufficio e non a domanda in base all’indirizzo giurisprudenziale che valuta il trasferimento in relazione al carattere prioritario dell’interesse personale del dipendente ovvero al primario soddisfacimento del servizio pubblico.
3.- La Sezione non giudica tuttavia condivisibili le conclusioni del TAR e ritiene di dover confermare la citata decisione n. 7840 del 2006 sul ricorso proposto da altri numerosi carabinieri trasferiti presso il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti.
In tale decisione si era rilevato che:
- la vicenda si inserisce nell’ambito di un procedimento selettivo disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e relativo ad un interpello per la selezione interna del personale da avviare, previa frequenza di specifici corsi di formazione al suddetto C.N.A., denominazione che ha sostituito la preesistente Scuola Allievi Carabinieri;
- il trasferimento degli appellati alla sede di Chieti è stato disposto a seguito di una procedura concorsuale e quindi a domanda dell’interessato, per cui non può essere considerato come un trasferimento d’ufficio;
- nel bando di adesione al corso, era specificatamente previsto che i militari, ove lo avessero superato, sarebbero stati avviati alla futura sede d’impiego di Chieti;
- nel provvedimento di trasferimento, emesso al termine della fase d’addestramento, è stato indicato che il futuro movimento sarebbe comunque avvenuto “a domanda, previa presentazione di istanza in tal senso”;
- non risulta che gli interessati abbiano impugnato tale qualificazione del provvedimento di trasferimento, che dunque non può essere posta in contestazione nel fini del presente giudizio.
4.- Nel ribadire quanto affermato in tale analogo precedente (dovendosi precisare che nel caso in esame l’amministrazione nel bando aveva previsto la possibilità di chiedere il trasferimento “a domanda” in una delle sedi disponibili nei costituendi Nuclei Operativi Ecologici di Genova, Udine, Ancona, Pescara e Potenza e che gli appellati avevano presentato “domanda” per essere assegnati, dopo aver svolto l’apposito corso, al N.O.E. di Pescara), la Sezione ritiene di dover ulteriormente precisare che non può essere invocato il trasferimento d’ufficio ogni qual volta si ritiene venga in rilievo il soddisfacimento di esigenze dell’amministrazione tenuto conto che tali esigenze sono per loro natura sempre presenti anche in un trasferimento a domanda per un posto che la stessa amministrazione ritiene debba essere coperto per il miglior soddisfacimento delle proprie funzioni.
Può invece correttamente parlarsi di trasferimento d’ufficio in tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà e quindi quando l’amministrazione, per ricoprire un posto disponibile, vi invia un militare che è assegnato ad altre funzioni e che, non avendo presentato domanda per quel posto (o non avendo risposto ad una procedura di interpello), ha dimostrato di non avere interesse al trasferimento ed è assegnato nel posto disponibile per le superiori esigenze di servizio.
Viceversa il trasferimento non può ritenersi d’ufficio ma a domanda, con le relative conseguenze in ordine al trattamento economico all’uopo previsto, se il militare è assegnato in un posto resosi disponibile (eventualmente anche in una struttura di nuova istituzione) a seguito di una sua domanda presentata anche in una procedura di interpello o in una procedura paraconcorsuale.
E può anche accadere che in una stessa sede per le stesse esigenze dell’amministrazione vi siano trasferimenti a domanda e trasferimenti d’ufficio, come quando le risposte all’interpello non sono in numero sufficiente, in relazione ai posti disponibili, per soddisfare le esigenze dell’amministrazione e la stessa ritiene di dover invece comunque coprire quei posti non solo con il trasferimento dei militari che hanno risposto positivamente all’interpello ma anche con altri militari che viceversa non hanno risposto all’interpello e che vengono assegnati d'autorità alla nuova sede per la mancanza di un numero sufficiente di aspiranti ai posti vacanti.
5.- Né a diversa conclusione si può giungere in relazione all’orientamento giurisprudenziale, citato anche dagli appellati, secondo il quale (in alcune situazioni di più difficile interpretazione) il discrimine tra il trasferimento d'ufficio e il trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra l’interesse pubblico e l’interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico (anche in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento) mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze di servizio, tenuto conto che, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d'ufficio ovvero a domanda, deve aversi comunque riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto in quanto, come si è già detto e come è affermato anche nel ricordato indirizzo giurisprudenziale, l'interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso coincida con l'interesse privato del dipendente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6410; 21 maggio 2007, n. 2559).
6.- Nel caso di specie non ha quindi rilievo la circostanza che con il trasferimento degli appellati l'Amministrazione ha perseguito un interesse proprio considerato che attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l'azione amministrativa, l'interesse privato con quello pubblico, senza che quest'ultimo in concreto possa ritenersi prevalente.
7.- L'appello del Ministero della Difesa deve, pertanto, essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Si ritiene di dover comunque disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello n. 8727 del 2010 e per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. ABRUZZO, Sez. staccata di Pescara, Sezione I, n. 286 del 2010, con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2010
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Re: Revoca benefici traferimento d'auotirtà.

Messaggio da panorama »

Oltre ha quella sentenza di cui sopra il CdS sotto la stessa data ne ha emesse altre 4 e tutte dello stesso tipo che in breve posto qui sotto:

Gli appelli del M.D. sono stati tutti accolti bocciando le sentenze del Tar di Pescara.


N. 09278/2010 REG.SEN.
N. 08726/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8726 del 2010, proposto dal:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
R…. V…., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Paganelli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni in Laterano, n. 210;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - Sez. staccata di Pescara: Sezione I n. 285 del 2010, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 09277/2010 REG.SEN.
N. 08725/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8725 del 2010, proposto dal:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
L….. V…., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Paganelli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni in Laterano, n. 210;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - Sez. staccata di Pescara, Sezione I n. 284 del 2010, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 09276/2010 REG.SEN.

N. 08724/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8724 del 2010, proposto dal:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(congruo numero di persone), rappresentati e difesi dall'avv. Carmelina Paganelli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni in Laterano, n., 210, nonchè S…. P……;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - Sez. staccata di Pescara: Sezione I n. 423 del 2010, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 09275/2010 REG.SEN.

N. 08643/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38, 60 e 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8643 del 2010, proposto dal:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(congruo numero di persone), rappresentati e difesi dall'avv. Carmelina Paganelli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni in Laterano, n. 210;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - Sez. staccata di Pescara: Sezione I n. 424 del 2010, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità di trasferimento.
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