Revisione patente di guida per fine punteggio 20 punti

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panorama
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Revisione patente di guida per fine punteggio 20 punti

Messaggio da panorama »

Accade che la Motorizzazione Civile della mia Provincia ove presto servizio, invia presso il comando Stazione CC i provvedimenti di sospensione “a tempo indeterminato” della patente di guida di persone che hanno esaurito il punteggio di 20 punti ai fini della notifica, con preghiera di provvedere contestualmente, ove possibile, all’immediato ritiro del documento di guida che potrà essere restituito solo in seguito al superamento positivo dell’esame di revisione, chiedendo di conoscere la data effettiva della notifica.
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Sul provvedimento proprio redatto ai sensi dell’art. 126-bis del d.lvo 285/92 (codice della strada) si legge:
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VISTO il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida ( n……… del……………) emanato ai sensi del comma 6 del citato 126-bis e dell’art. 128 del d.lvo 285/92 e notificato il …………………..;

CONSIDERATO che la S.V. non si è sottoposta nel termine prescritto ad un nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida) presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione;

CONSIDERATO che il citato articolo 126-bis, al comma 6, dispone che, qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato;

SI DISPONE
La sospensione a tempo indeterminato della patente di guida di cui al S.V. è titolare.
La suindicata patente ( e ogni altra posseduta) deve essere consegnata all’organo di polizia stradale che effettua la notifica del presente provvedimento.

SEGUE LA FIRMA DEL DIRETTORE

In fondo è aggiunto:
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi dell’art. 205 del Codice della strada.

In caso di guida di autoveicoli o motocicli durante il periodo di sospensione della patente di guida, si incorre nelle sanzioni previste dall’art. 218, comma 6, del codice della strada.
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Le mie domande sono:
1) – Analoghe prassi accadono anche da voi?
2) – Non sarebbe meglio che queste richieste vengono inviate alla Polizia Municipale anziché all’Arma dei Carabinieri?
3) – La Motorizzazione Civile può chiedere questi compiti a noi CC. oppure non rientra tra quegli Enti che possono avvalersi dell’Arma? La Pubblicazione lo prevede??
4) – L’inserimento allo SDI visto che la Motorizzazione non lo chiede va fatto o non va fatto, dal momento che il conducente può fare ricorso al Giudice di Pace contro il provvedimento? Nel caso che va fatto, presumo che sia la stessa Motorizzazione ha provvedere visto che al comando Stazione CC chiede solo di provvedere alla notifica e di far conoscere la data della notifica.
5) - Voi come vi comportate?


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Diabolikus
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Re: Revisione patente di guida per fine punteggio 20 punti

Messaggio da Diabolikus »

Secondo il mio modesto parere:

1)Per tutte le incombenze, sarebbe sicuramente meglio ripartire equamente il “carico di lavoro” tra le varie Forze di Polizia, fermo restando che la Polizia Locale non è annoverata (ingiustamente, a mio avviso) tra le Forze di Polizia, nell’ambito delle finalità della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr. art.16 Legge 121/81) e ciò comporta tutta una serie di svantaggi per la categoria che, nonostante si ritrovi ad affrontare problematiche analoghe ad altre FF.PP. (soprattutto nei grandi centri abitati), pare essere considerata sempre come “figlia di un Dio Minore”.

2)La Motorizzazione, nella persona dell’illustre Direttore, è l’Ente che emette il provvedimento amministrativo di sospensione ma non è, allo stesso tempo, il soggetto chiamato ad alimentare la Banca Dati delle Forze di Polizia, istituita con la citata Legge 121/81 (artt.8 e ss.) e regolamentata dal D.P.R. 738/82.

3)Premesso quanto sopra, ne consegue che l’Arma dei Carabinieri e/o qualsiasi altro Organo di Polizia Stradale di cui all’art.12 Cds, che viene (legittimamente) interessata per la notifica, ai sensi del comma 6, ultimo alinea del menzionato art.126 bis, costituisce l’organo che procede alla esecuzione del citato provvedimento e sussiste, pertanto, l’obbligo di provvedere all’aggiornamento della Banca Dati mediante l’inserimento dello stesso (cfr. D.P.R. 738/82).

4)La Polizia Municipale però, in virtù di quanto indicato al paragrafo 1), può accedere solo ad alcune informazioni presenti sulla Banca Dati (veicoli rubati, targhe, etc..) ed eventuali aggiornamenti devono essere richiesti all’Ufficio UPGAIP della competente Questura, compilando apposito modelli cartacei (una sorta dei vecchi modelli CED che compilavamo anche noi quando non avevamo lo SDI alle Stazioni). Soltanto in alcuni casi particolari (cfr. D.L. 92/2008) la Polizia Locale può accedere e può aggiornare autonomamente lo SDI (solo per alcuni dati) e comunque, in ogni caso, per essere abilitati, i relativi operatori devono essere in possesso della qualifica di Agente di P.S.

5)L’eventuale ricorso al provvedimento di sospensione non sospende l’efficacia del provvedimento, salvo che sia stata richiesta ed accolta apposita sospensiva da parte del Giudice competente, che ha rilevato il cosiddetto “fumus boni juris”. In caso contrario, il provvedimento si esegue, decorre dalla data di notifica (salvo diversamente indicato) e si effettua l’aggiornamento dello SDI. Nella eventualità in cui l’interessato vinca il ricorso, con sentenza esecutiva, allora si procederà alle “variazioni” di rito, secondo le indicazioni del collegio giudicante.

Sperando di aver contribuito.

Diabolikus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
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