retroattività rimozione senza preventiva sospensione

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rodolfo

retroattività rimozione senza preventiva sospensione

Messaggio da rodolfo »

Buona sera a tutti

Ho un dilemma che mi assilla: la retroattività della rimozione del grado può essere applicata anche al militare nei confronti del quale non è stata posta in essere la sospensione dal servizio ossia non è mai stato instaurato un procedimento disciplinare nel periodo tra l'inizio di un p.p.m. e la data del congedo per riforma, avvenuta durante le fasi del procedimento penale militare che si è concluso senza pene accessorie?
Ossia la frase "" ... se alla data di cessazione del servizio è in corso un p.p. o un p.disciplinare che si concludono con la rimozione...."" va interpretata nel senso che se il p.p. si è concluso senza pena accessoria della rimozione e se non vi era nessun p.disciplinare in corso (ossia non è stata applicata ne la sospensione ne nessun cenno di alcun provvedimento di sorta) la retroattività non opera? fino a poco fa ero sicuro che fosse così ma mi ha assalito la paura dopo aver letto di alcune storie di rimozione retroattiva addirittura con sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste e senza che si faccia menzione di una preventiva sospensione dal servizio.
Ringrazio chiunque saprà gentilmente trasmettermi in tempi brevi la sua conoscenza in materia in quanto mi è venuto un dubbio atroce essendo in attesa di imminente conclusione di un p.p.m. per insubordinazione con ingiuria per il quale ho ricevuto una condanna di un mese con pena sospesa e non menzione; il tutto volge al termine con imminente udienza in Cass.ne e, se va bene, potrei avere l'assoluzione per il 530 quindi commissione disciplinare sicura!
Grazie a chi avrà il buon cuore di rispondermi


rodolfo

Re: retroattività rimozione senza preventiva sospensione

Messaggio da rodolfo »

Mi spiego meglio

DIFFERENZE TRA I DUE ARTICOLI CHE RIGUARDANO LA RIMOZIONE da raffronto dei quali è nata la mia confusione.

L'art.26 LEGGE 3 agosto 1961, n. 833(vecchia legge) non contempla la sospensione e mentre nel primo comma richiama distintamente sia il p.p. Che il p.disciplinare, al secondo comma richiama genericamente il procedimento "qualora il procedimento si concluda.."" come se si debbano intendere richiamati entrambi i tipi di procedimento quindi, a questo punto, anche quello penale si intende concluso con lo svolgimento dell'eventuale p.disciplinare, indipendentemente dalla sospensione o meno.

L'art. 867 D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66(oggi in vigore ) richiama anche l'eventuale sospensione e, nel contempo, inserisce il fatto che il procedimento, penale o disciplinare che sia, deve essere "pendente" alla data di cessazione;a questo proposito si dev tener presente che nel penale il "pendente" si ha solo con il rinvio a giudizio e non anche con la notifica conclusione indagini.
Sembra che il riferimento sia, distintamente, ad un p.p. che si conclude con la rimozione per sentenza e ad un p. disciplinare che si conclude con la rimozione.
A questo punto sembra subentrare l'esistenza o meno della sospensione precauzionale la quale dovrebbe essere l'ago della bilancia per l'operatività della retroattività facendo intendere che in assenza della stessa la decorrenza del provvedimento debba essere quella della decisione della sentenza penale definitiva o del procedimento disciplinare quindi non collegate alla data di cessazione del servizio.

Io ho capito questo:
In conclusione, se, alla data di cessazione del servizio, non è stata applicata la sospensione precauzionale e non è stata intrapresa nessuna attività disciplinare, voglia anche solo con una richiesta di chiarimenti, nel caso in cui, la decorrenza della rimozione, inflitta a seguito di procedimento disciplinare intrapreso sulle scorte delle risultanze di un p.p. o p.p.m., sarà quella del provvedimento stesso ossia non interverrà la retroattività alla data di cessazione del servizio.

Sono estremamente grato a chi vorrà gentilmente fornirmi il suo parere sulla scorta di maggiori conoscenze del caso.
Grazie, in questo momento di panico per me è molto molto importante.
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