Carissimo Alberto, sono piacevolmente sorpreso dal tuo altruismo, ma parlami di codice penale, di procedura penale di leggi di P.S., ma non scodellarmi cifre e raffronti di numeri



Messaggio da nonno Alberto »
Ciao Salvo,salvo8696 ha scritto: ↑dom feb 21, 2021 3:36 pm Sono passato nella qualifica di Ispettore Capo il 01.09.2000 e così sono rimasto sino al 31.12.2016 (dal 01.01.2017 sono passato alla qualifica di Ispettore Superiore).
Carissimo Alberto, sono piacevolmente sorpreso dal tuo altruismo, ma parlami di codice penale, di procedura penale di leggi di P.S., ma non scodellarmi cifre e raffronti di numeri![]()
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Grazie Alberto ho capito che la RIA veniva data a chi era in servizio sino ad un determinato anno (1987/1988) e quindi coloro che si arruolavano successivamente non dovrebbero percepirla.zippone alberto ha scritto: ↑sab feb 13, 2021 7:30 pm
Ciao Miki,
Se può essere di spunto
Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.
Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta.
In particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), l’indennità mensile pensionabile, l’indennità integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, l’assegno di funzione, gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni, nonché la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d’Anzianità).
La R.I.A. è prevista dall’art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data). Era costituita dal “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986”.
La R.I.A. Costituisce, dunque, una dote, che ciascuno si porta dietro, non è suscettibile di rivalutazione ed è corrispondente al maturato individuale al momento in cui è cambiato il sistema di retribuzione.
Così, ad esempio, un Agente scelto al V livello e 1 scatto, che nell'anno 1992 risulta vincitore di concorso quale Vice Sovrintendente , si porta in dote la Ria ( art 3 DPR 147/910) + 1 scatto paga quale agente scelto ( art 4 DPR 150/87 ) nella posizione stipendiale VI livello da vice sovrintendente. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lg. 197/1995 (riordino delle carriere) lo stesso collega vice Sovrintendente diventa Ispettore con livello VI Bis portandosi in dote lo scatto aggiuntivo gerarchico pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).
Nel passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora attribuito, ragion per cui il Totale Ria nei vari passaggi ammonta a 76,96.
Situazione diversa può essere ad es. il caso di un Assistente capo V livello e 3 scatti (vincitore del 14 corso di vice sovrintendente- uscito dal corso Vice ispettore) Ria (art 3 DPR 147/910) + 3 scatti paga; Qualifica Vice Ispettore VI e 1 scatto; qualifica da Ispettore VI Bis e 2 scatti . totale Ria nei vari passaggi 121,52 €.
Da considerare che gli scatti aumentavano in base ai contratti, essendo pari al 2,50% dello stipendio in godimento nei vari passaggi di qualifica, con l'aumento del livello stipendiale corrispondente.
Insomma, a seguito del cambiamento del sistema retributivo introdotto dal DPR 150/87 allorché si sopprime la progressione economica per classi e scatti e si istituisce la RIA, nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 e del D.lvo 197/95 (riordino delle carriere), ogni collega assume una posizione diversa a causa di vari fattori (causa di servizio, nomina qualifica superiore ecc.) Peraltro, dette posizioni possono anche risalire al 01/01/1987, ed essere state oggetto di provvedimenti legislativi che tendevano ad eliminare eventuali disomogeneità.
Infatti, l'introduzione della legge 472/87 c.d. galleggiamento ha consentito di perequare i disallineamenti retributivi.
Tale norma è stata applicata sino al giugno 1992 consentendo le liquidazioni arretrate spettanti dal 1987.
Successivamente, la legge 438/92 ha imposto l'assoluto divieto di adottare allineamenti stipendiali, pertanto conseguentemente si sono verificate, come in passato, situazioni di disparità. Tutto questo non può più verificarsi dopo l'emanazione del D.lvo 193/2003 cioè con l'introduzione del sistema dei parametri, ragion per cui, ad oggi tutti i disallineamenti risalgono a periodi precedenti al 01.01.2005.
Ciao Alberto
Grazie Alberto ho capito che la RIA veniva data a chi era in servizio sino ad un determinato anno (1987/1988) e quindi coloro che si arruolavano successivamente non dovrebbero percepirla.zippone alberto ha scritto: ↑sab feb 13, 2021 7:30 pm
Ciao Miki,
Se può essere di spunto
Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.
Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta.
In particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), l’indennità mensile pensionabile, l’indennità integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, l’assegno di funzione, gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni, nonché la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d’Anzianità).
La R.I.A. è prevista dall’art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data). Era costituita dal “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986”.
La R.I.A. Costituisce, dunque, una dote, che ciascuno si porta dietro, non è suscettibile di rivalutazione ed è corrispondente al maturato individuale al momento in cui è cambiato il sistema di retribuzione.
Così, ad esempio, un Agente scelto al V livello e 1 scatto, che nell'anno 1992 risulta vincitore di concorso quale Vice Sovrintendente , si porta in dote la Ria ( art 3 DPR 147/910) + 1 scatto paga quale agente scelto ( art 4 DPR 150/87 ) nella posizione stipendiale VI livello da vice sovrintendente. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lg. 197/1995 (riordino delle carriere) lo stesso collega vice Sovrintendente diventa Ispettore con livello VI Bis portandosi in dote lo scatto aggiuntivo gerarchico pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).
Nel passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora attribuito, ragion per cui il Totale Ria nei vari passaggi ammonta a 76,96.
Situazione diversa può essere ad es. il caso di un Assistente capo V livello e 3 scatti (vincitore del 14 corso di vice sovrintendente- uscito dal corso Vice ispettore) Ria (art 3 DPR 147/910) + 3 scatti paga; Qualifica Vice Ispettore VI e 1 scatto; qualifica da Ispettore VI Bis e 2 scatti . totale Ria nei vari passaggi 121,52 €.
Da considerare che gli scatti aumentavano in base ai contratti, essendo pari al 2,50% dello stipendio in godimento nei vari passaggi di qualifica, con l'aumento del livello stipendiale corrispondente.
Insomma, a seguito del cambiamento del sistema retributivo introdotto dal DPR 150/87 allorché si sopprime la progressione economica per classi e scatti e si istituisce la RIA, nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 e del D.lvo 197/95 (riordino delle carriere), ogni collega assume una posizione diversa a causa di vari fattori (causa di servizio, nomina qualifica superiore ecc.) Peraltro, dette posizioni possono anche risalire al 01/01/1987, ed essere state oggetto di provvedimenti legislativi che tendevano ad eliminare eventuali disomogeneità.
Infatti, l'introduzione della legge 472/87 c.d. galleggiamento ha consentito di perequare i disallineamenti retributivi.
Tale norma è stata applicata sino al giugno 1992 consentendo le liquidazioni arretrate spettanti dal 1987.
Successivamente, la legge 438/92 ha imposto l'assoluto divieto di adottare allineamenti stipendiali, pertanto conseguentemente si sono verificate, come in passato, situazioni di disparità. Tutto questo non può più verificarsi dopo l'emanazione del D.lvo 193/2003 cioè con l'introduzione del sistema dei parametri, ragion per cui, ad oggi tutti i disallineamenti risalgono a periodi precedenti al 01.01.2005.
Ciao Alberto
Grazie Alberto ho capito che la RIA veniva data a chi era in servizio sino ad un determinato anno (1987/1988) e quindi coloro che si arruolavano successivamente non dovrebbero percepirla.zippone alberto ha scritto: ↑sab feb 13, 2021 7:30 pm
Ciao Miki,
Se può essere di spunto
Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.
Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta.
In particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), l’indennità mensile pensionabile, l’indennità integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, l’assegno di funzione, gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni, nonché la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d’Anzianità).
La R.I.A. è prevista dall’art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data). Era costituita dal “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986”.
La R.I.A. Costituisce, dunque, una dote, che ciascuno si porta dietro, non è suscettibile di rivalutazione ed è corrispondente al maturato individuale al momento in cui è cambiato il sistema di retribuzione.
Così, ad esempio, un Agente scelto al V livello e 1 scatto, che nell'anno 1992 risulta vincitore di concorso quale Vice Sovrintendente , si porta in dote la Ria ( art 3 DPR 147/910) + 1 scatto paga quale agente scelto ( art 4 DPR 150/87 ) nella posizione stipendiale VI livello da vice sovrintendente. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lg. 197/1995 (riordino delle carriere) lo stesso collega vice Sovrintendente diventa Ispettore con livello VI Bis portandosi in dote lo scatto aggiuntivo gerarchico pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).
Nel passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora attribuito, ragion per cui il Totale Ria nei vari passaggi ammonta a 76,96.
Situazione diversa può essere ad es. il caso di un Assistente capo V livello e 3 scatti (vincitore del 14 corso di vice sovrintendente- uscito dal corso Vice ispettore) Ria (art 3 DPR 147/910) + 3 scatti paga; Qualifica Vice Ispettore VI e 1 scatto; qualifica da Ispettore VI Bis e 2 scatti . totale Ria nei vari passaggi 121,52 €.
Da considerare che gli scatti aumentavano in base ai contratti, essendo pari al 2,50% dello stipendio in godimento nei vari passaggi di qualifica, con l'aumento del livello stipendiale corrispondente.
Insomma, a seguito del cambiamento del sistema retributivo introdotto dal DPR 150/87 allorché si sopprime la progressione economica per classi e scatti e si istituisce la RIA, nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 e del D.lvo 197/95 (riordino delle carriere), ogni collega assume una posizione diversa a causa di vari fattori (causa di servizio, nomina qualifica superiore ecc.) Peraltro, dette posizioni possono anche risalire al 01/01/1987, ed essere state oggetto di provvedimenti legislativi che tendevano ad eliminare eventuali disomogeneità.
Infatti, l'introduzione della legge 472/87 c.d. galleggiamento ha consentito di perequare i disallineamenti retributivi.
Tale norma è stata applicata sino al giugno 1992 consentendo le liquidazioni arretrate spettanti dal 1987.
Successivamente, la legge 438/92 ha imposto l'assoluto divieto di adottare allineamenti stipendiali, pertanto conseguentemente si sono verificate, come in passato, situazioni di disparità. Tutto questo non può più verificarsi dopo l'emanazione del D.lvo 193/2003 cioè con l'introduzione del sistema dei parametri, ragion per cui, ad oggi tutti i disallineamenti risalgono a periodi precedenti al 01.01.2005.
Ciao Alberto
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Miki1964 ha scritto: ↑mer feb 24, 2021 5:11 pmGrazie Alberto ho capito che la RIA veniva data a chi era in servizio sino ad un determinato anno (1987/1988) e quindi coloro che si arruolavano successivamente non dovrebbero percepirla.zippone alberto ha scritto: ↑sab feb 13, 2021 7:30 pm
Ciao Miki,
Se può essere di spunto
Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.
Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta.
In particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), l’indennità mensile pensionabile, l’indennità integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, l’assegno di funzione, gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni, nonché la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d’Anzianità).
La R.I.A. è prevista dall’art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data). Era costituita dal “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986”.
La R.I.A. Costituisce, dunque, una dote, che ciascuno si porta dietro, non è suscettibile di rivalutazione ed è corrispondente al maturato individuale al momento in cui è cambiato il sistema di retribuzione.
Così, ad esempio, un Agente scelto al V livello e 1 scatto, che nell'anno 1992 risulta vincitore di concorso quale Vice Sovrintendente , si porta in dote la Ria ( art 3 DPR 147/910) + 1 scatto paga quale agente scelto ( art 4 DPR 150/87 ) nella posizione stipendiale VI livello da vice sovrintendente. Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lg. 197/1995 (riordino delle carriere) lo stesso collega vice Sovrintendente diventa Ispettore con livello VI Bis portandosi in dote lo scatto aggiuntivo gerarchico pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).
Nel passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora attribuito, ragion per cui il Totale Ria nei vari passaggi ammonta a 76,96.
Situazione diversa può essere ad es. il caso di un Assistente capo V livello e 3 scatti (vincitore del 14 corso di vice sovrintendente- uscito dal corso Vice ispettore) Ria (art 3 DPR 147/910) + 3 scatti paga; Qualifica Vice Ispettore VI e 1 scatto; qualifica da Ispettore VI Bis e 2 scatti . totale Ria nei vari passaggi 121,52 €.
Da considerare che gli scatti aumentavano in base ai contratti, essendo pari al 2,50% dello stipendio in godimento nei vari passaggi di qualifica, con l'aumento del livello stipendiale corrispondente.
Insomma, a seguito del cambiamento del sistema retributivo introdotto dal DPR 150/87 allorché si sopprime la progressione economica per classi e scatti e si istituisce la RIA, nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 e del D.lvo 197/95 (riordino delle carriere), ogni collega assume una posizione diversa a causa di vari fattori (causa di servizio, nomina qualifica superiore ecc.) Peraltro, dette posizioni possono anche risalire al 01/01/1987, ed essere state oggetto di provvedimenti legislativi che tendevano ad eliminare eventuali disomogeneità.
Infatti, l'introduzione della legge 472/87 c.d. galleggiamento ha consentito di perequare i disallineamenti retributivi.
Tale norma è stata applicata sino al giugno 1992 consentendo le liquidazioni arretrate spettanti dal 1987.
Successivamente, la legge 438/92 ha imposto l'assoluto divieto di adottare allineamenti stipendiali, pertanto conseguentemente si sono verificate, come in passato, situazioni di disparità. Tutto questo non può più verificarsi dopo l'emanazione del D.lvo 193/2003 cioè con l'introduzione del sistema dei parametri, ragion per cui, ad oggi tutti i disallineamenti risalgono a periodi precedenti al 01.01.2005.
Ciao Alberto
Secondo me l’ufficio amministrativo contabile all’atto del mio arruolamento il 20 settembre 1989 in Polizia si è dimenticato di calcolarmi la RIA ignorando che in quegli anni facevo parte del Comparto Ministeriale - 03.02.983 al 2.02.1984 Militare - Ausiliario nei Carabinieri e dal 03.09.1984 al 03.09.1987 Agente di Custodia- rispettivamente Ministero della Difesa e Ministero di Grazia e Giustizia. Ho trovato diverse sentenze che affermano quanto da me ipotizzato tra cui questa:
“sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 798 del 08/11/2011
Ai fini della corresponsione della cosiddetta "retribuzione individuale di anzianità", il passaggio dall'una all'altra amministrazione statale lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto di impiego pubblico con lo Stato, comportando il riconoscimento dei periodi di servizio effettivo svolto, indipendentemente dai comparti in cui tale servizio è stato reso.”
Chiedo se, nel mio personale caso, la Ria doveva essermi ATTRIBUITA in quanto facente parte di altra Amministrazione Statale prima di entrare in Polizia.
Grazie.
Messaggio da ELISABETTA2564 »