RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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CdC Marche n. 151/2018 respinto per un senso è dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo (Tar Marche), sulla domanda giudiziale subordinata, tendente ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni.

1) - trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, fino a quando non sia data completa attuazione al sistema della previdenza complementare.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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allego sentenza n. 97/2019 della CdC 3^ Sezione d'Appello con cui la CdC Accoglie l'appello dell'INPS, circa la questione della frazione al mese intero per "arrotondamento" ai 18 anni.

In questa sentenza "UNICA" viene spiegata e affrontata in maniera dettagliata, la questione sull'arrotondamento, quindi, occhio nel fare ricorsi e/o appelli.

In sentenza si legge:

1) - è stata appellata dall'INPS la sentenza n. 14 del 05.04.2017 della CdC Trentino Alto Adige – Sez. Trento

2) - il servizio (inclusi i periodi ricongiunti nel 2014) maturato dal ricorrente, a tale data, è di anni 17, mesi 11 e giorni 28
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 155/2019 del 15/07/2019 accoglie l'appello proposto dall'INPS per quanto riguarda l'arrotondamento ai 18 anni al 1995.

L'appello dell'INPS è riferito alla sentenza della CdC Abruzzo il cui riccorente era un APS. dei CC., tale P. D S.

La CdC d'Appello scrive:

1) - Nel caso di specie, deve pervenirsi alla conclusione che l’appellato non possedeva alla data del 31 dicembre 1995 (ancorché per pochissimi giorni, vantando a quella data un'anzianità contributiva di anni 17, mesi 11 e giorni 26), i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva "almeno 18 anni di anzianità contributiva’’.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: ven lug 26, 2019 6:55 pm CdC Sez. 1^ d'Appello n. 155/2019 del 15/07/2019 accoglie l'appello proposto dall'INPS per quanto riguarda l'arrotondamento ai 18 anni al 1995.

L'appello dell'INPS è riferito alla sentenza della CdC Abruzzo il cui riccorente era un APS. dei CC., tale P. D S.

La CdC d'Appello scrive:

1) - Nel caso di specie, deve pervenirsi alla conclusione che l’appellato non possedeva alla data del 31 dicembre 1995 (ancorché per pochissimi giorni, vantando a quella data un'anzianità contributiva di anni 17, mesi 11 e giorni 26), i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva "almeno 18 anni di anzianità contributiva’’.
Mi viene da ridere, perché in base all'art.54, visto che basta possedere 15 anni utili al 31/12/1995, per cui questi vengono rapportati a 20 utili contributivi in modo neutrale come detto proprio anche dalla 1^ sez centrale e poi anche dalla 2^ per quanto attiene all'art.54, non si capisce come 17 anni 11 mesi 29,999999999 giorni, non diventino 18, quando dovrebbero diventare 20.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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se passava l'arrotondamento era più conveniente e più redditizio.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: ven lug 26, 2019 8:12 pm se passava l'arrotondamento era più conveniente e più redditizio.
Questo è chiaro, ma le sentenze devono avere una logica giuridica a loro fondamento, se si ritiene ancora in vigore l'art.54 per cui chi ha 15 anni utili al 1995 è come se ne avesse 20 al 1995, chi ne ha 17 anni, 11 mesi e 29 giorni a maggior ragione deve averli arrotondati non a 18 ma a 20 essendosi arruolato certamente prima del 1981 e quindi rientrando anche nell'art.54. Credo di aver chiarito l'interpretazione, ovvero l'art.54 non può essere ancora in vigore post 1995 come adesso sembra si stia schierando anche Trento.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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La sentenza n. 25/2019 della CdC del Trento è stata NEGATIVA in quanto il ricorrente aveva poco meno di 15 anni al 31/12/1995, mentre, con le sentenze n. 23 e 24 dello stesso giorno, sono stati ACCOLTI i ricorsi perché entrambi i ricorrenti avevano i 15 anni a Dicembre 1995 ed il giudice non ha trovato ostacoli.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: dom lug 28, 2019 9:04 am La sentenza n. 25/2019 della CdC del Trento è stata NEGATIVA in quanto il ricorrente aveva poco meno di 15 anni al 31/12/1995, mentre, con le sentenze n. 23 e 24 dello stesso giorno, sono stati ACCOLTI i ricorsi perché entrambi i ricorrenti avevano i 15 anni a Dicembre 1995 ed il giudice non ha trovato ostacoli.
Si vero, ma siamo alle comiche. Uno stesso giudice afferma che a chi ha almeno 15 utili al 95 va applicato l'art.54, mentre a chi ne ha meno l'art.44. Ma stiamo parlando di militari? O solo chi ha 15 anni è considerato militare e chi meno civile? E come giustifica per chi ha meno di 15 anni che l'art.44 prevede solo anni effettivi e non utili? E per le forze di polizia ordinamento civile che rientrerebbero nell'art.44 e quindi niente anni utili ma effettivi, come la mettiamo?
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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CdC Sezione Terza d'Appello Sent. 240/2019 pubblicata oggi 29/11/2019, accoglie altro appello dell'INPS circa l'arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 e riferita alla sentenza della CdC Lombardia n. 16/2018.

1 ) - al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di 17 anni 11 mesi e 23 giorni.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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inutile affrontare dei costi.

- saggia decisione, quella di rinunciare al ricorso, in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale maturato nelle more del giudizio.

1) - al 31 dicembre 1995, il ricorrente aveva maturato solo 23 giorni lavorativi del dodicesimo mese necessario a completare i 18 anni previsti dalla legge e non l’intera mensilità.
-------------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 9 Pubblicazione 27/01/2020

SENT. N. 9/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI ai sensi dell’art. 151 del c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto il al n. 21223 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso da L. I. P., nato il omissis a omissis e residente in omissis (CF: omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Boscarol ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Bolzano, Corso Italia n. 30 giusta procura in calce al ricorso.

contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituito.

Nessuno comparendo alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2019, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo invece che con il sistema misto, non applicato dall’INPS in quanto, al 31 dicembre 1995, il ricorrente aveva maturato solo 23 giorni lavorativi del dodicesimo mese necessario a completare i 18 anni previsti dalla legge e non l’intera mensilità.

Con atto del 18 dicembre 2019 depositato a mezzo del proprio difensore, provvisto della facoltà di rinunciare agli atti, e sottoscritto personalmente dal ricorrente, questi ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale maturato nelle more del giudizio.

Il ricorso non risulta essere stato notificato all’INPS, che difatti non si è costituito.

Nessuno comparendo alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020, la causa è stata definita nella stessa udienza come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO

La rinuncia, a mente dell’art. 110 c.g.c. e dell’art. 306 c.p.c., produce effetti estintivi del giudizio se accettata dalla controparte, laddove costituita ed avente un interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nella specie la controparte non è stata evocata in giudizio e nemmeno si è costituita.

Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto sulla base dell’atto di rinuncia in atti.

In mancanza di costituzione della controparte non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla per le spese.

Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2020.
Il Giudice
(F.to Dott. Walter Berruti)

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2020

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)
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La CdC sez. 1^ d’Appello n. 206/2020 in rif. alla CdC Sardegna, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.

N.B.: al 31 dicembre 1995 aveva, 17 anni, 11 mesi e 23 giorni.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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Buongiorno, qualcuno che non è rientrato nel retributivo poiché aveva anni 17 e mesi 11 al 1995, potrebbe postare la delibera o almeno il quadro del periodo di servizio.
Vorrei verificare alcuni dati , per un eventuale ricorso formulato in modo diverso da quelli presentati fino ad oggi.
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CdC sez. 1^ d'Appello n. 249/2020 pubblicata in data 25/09/2020 su arrotondamento ai 18 anni, come sempre INPS ha ragione ma, ancora oggi leggiamo queste sentenze.

Il Giudice scrive:

1) - La questione per cui è causa è già stata oggetto di approfondita disamina da parte delle Sezioni Centrali d’Appello della Corte, pervenendosi alla unanime conclusione che il beneficio del c.d. “arrotondamento” nel computo del periodo di servizio, non spetti nell’ipotesi che ne occupa (ex plurimis et amplius, Sez. I, n. xxx/xxxx; Sez. III nn. xx/xxxx, xx/xxxx e xxx/xxxx; Sez. II, n. xxx/xxxx, cui breviter si rimanda ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.).
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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Allego la sentenza della CdC Calabria con relativo giudizio d'Appello espresso dalla CdC sez. 1^ Centrale.

Il ricorrente già precedentemente aveva chiesto il beneficio dell'Art. 54 e poi con altro separato ricorso (se ho capito bene) ha chiesto anche l'arrotondamento ai 18 anni e di cui agli allegati esiti odierni.


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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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CdC Sezione 2^ d’Appello n. 2/2021 su arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995.

Appello proposto dall’INPS accolto. La stessa proviene dalla CdC Puglia n. 468/2018 depositata il giorno 08/06/2018 ed il ricorrente ex sovrintendente della Polizia penitenziaria e che tale Corpo rientra tra le Forze di polizia ad ordinamento civile (cfr. art. 2 del D.Lgs. 12/05/1995, n. 195) aveva l’anzianità di 17a, 11m, 16g.
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