RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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gino59
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da gino59 »

umtambor ha scritto:Come ho scritto a gino59, mi sono arruolato il 29.11.1980 come allievo carabiniere aus., transitando poi nella categoria Ufficiali nel 1984 avendo vinto il concorso per lo spe. Da allora sono in servizio senza soluzione di continuità: dal mio stato di servizio emergono 3 riscatti:
- il primo nel 1987 di 4 anni, 6 mesi e 19 giorni;
- il secondo nel 1998 di 2 anni;
- il terzo nel 1999 di 1 anno.
Premetto che ho svolto servizio come pilota militare di elicottero per cui beneficiavo del riscatto di 1/3 anzichè 1/5: dai calcoli miei e di gino59 al 31.12.1995 dovrei avere maturato 19 anni, 7 mesi e 20 giorni.
Vi risulta?
=====================
AA18 MM8 GG19.-


giuschettino
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da giuschettino »

ciao gino, al 31/15/1995 per rimanere nel retributivo avresti dovuto avere 18 anni contributi (servizio + riscatti). ora per poter riscattare qualsiasi periodo riferibile a quel periodo devi far domanda all'inps allegando la documentazione probatoria del periodo cui chiedi il riscatto entro l'ultimo giorno di servizio. Tieni conto che per avere la risposta di accoglimento passeranno almeno 6 mesi. sempre entro l'ultimo giorno di servizio devi chiedere il ricongiumento del periodo riscattato all'inps e alla gestione ex-inpdap oppure chiedi alla tua amministrazione, allegando la documentazione probatoria, di voler riscattare il periodo da riscattare...ripeto la procedura si deve perfezionare prima del tuo transito in quiscienza.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da gino59 »

giuschettino ha scritto:ciao gino, al 31/15/1995 per rimanere nel retributivo avresti dovuto avere 18 anni contributi (servizio + riscatti). ora per poter riscattare qualsiasi periodo riferibile a quel periodo devi far domanda all'inps allegando la documentazione probatoria del periodo cui chiedi il riscatto entro l'ultimo giorno di servizio. Tieni conto che per avere la risposta di accoglimento passeranno almeno 6 mesi. sempre entro l'ultimo giorno di servizio devi chiedere il ricongiumento del periodo riscattato all'inps e alla gestione ex-inpdap oppure chiedi alla tua amministrazione, allegando la documentazione probatoria, di voler riscattare il periodo da riscattare...ripeto la procedura si deve perfezionare prima del tuo transito in quiscienza.
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Scusa,ma di quanto sopra è rivolta a me....???
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da oreste.vignati »

giuschettino ha scritto:ciao gino, al 31/15/1995 per rimanere nel retributivo avresti dovuto avere 18 anni contributi (servizio + riscatti). ora per poter riscattare qualsiasi periodo riferibile a quel periodo devi far domanda all'inps allegando la documentazione probatoria del periodo cui chiedi il riscatto entro l'ultimo giorno di servizio. Tieni conto che per avere la risposta di accoglimento passeranno almeno 6 mesi. sempre entro l'ultimo giorno di servizio devi chiedere il ricongiumento del periodo riscattato all'inps e alla gestione ex-inpdap oppure chiedi alla tua amministrazione, allegando la documentazione probatoria, di voler riscattare il periodo da riscattare...ripeto la procedura si deve perfezionare prima del tuo transito in quiscienza.
al 31.12.1995 si doveva avere si 18 anni di contributi (ma fra servizio ricongiunzioni e figurativo) il riscatto e solo per il TFS , il figurativo è comunque già conteggiato anche senza riscatto.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da panorama »

Egr, colleghi CC. anziani,
Vi partecipo che questo mese di Agosto 2016 sul mio statino paga è ricomparso nella casella "Trattamento Pensionistico" il codice "1". Il cod. 2 è scomparso. Anche altri miei colleghi di sede ci hanno fatto caso a questa ricomparsa.
Giusto per notizia se non ci avete fatto ancora caso.
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da firefox »

panorama ha scritto:Egr, colleghi CC. anziani,
Vi partecipo che questo mese di Agosto 2016 sul mio statino paga è ricomparso nella casella "Trattamento Pensionistico" il codice "1". Il cod. 2 è scomparso. Anche altri miei colleghi di sede ci hanno fatto caso a questa ricomparsa.
Giusto per notizia se non ci avete fatto ancora caso.
Quindi?
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lino
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da lino »

panorama ha scritto:Egr, colleghi CC. anziani,
Vi partecipo che questo mese di Agosto 2016 sul mio statino paga è ricomparso nella casella "Trattamento Pensionistico" il codice "1". Il cod. 2 è scomparso. Anche altri miei colleghi di sede ci hanno fatto caso a questa ricomparsa.
Giusto per notizia se non ci avete fatto ancora caso.
Probabilmente, vista la confusione che generava , hanno voluto rimettere il codice 1,"Cioè retributivi sino al 2012", per evidenziarli dai misti "puri", veri codice 2.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da antoniope »

Da qualche mese sullo statino è comparso la voce "RETRIBUTIVO/RETR. A QUOTE cambiando un'altra volta la dicitura.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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monello
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da monello »

Che significa Retributivo/Retributivo a quote???

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Argento1965
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da Argento1965 »

luciove62 ha scritto:Buongiorno ,a breve devo fare domanda di pensione, e il serv. amm.vo mi ha fatto notare che al 31.12.1995 ho maturato 17 anni 11 mesi e 15 giorni per cui per soli 15 giorni non rientro nel sistema retributivo. Preciso che
prima della riforma sullo statino ero segnato con sistema pensionistico 1 ( poi al momento di informazioni per preparare domanda di pensione l'amara sorpresa ). Vi sarebbe la possibilità di riscattare , a domanda e a titolo oneroso , i 3 mesi della scuola allievi (essendomi arruolato quale c.re ausiliario) che darebbero luogo a un riscatto di 18 gg portandomi ad avere alla data del 31.12.1995 i fatidici 18 anni....ma sembra che l'INPS sia orientata a non accogliere più queste domande ! C'e qualcuno che si trova nella mia stessa condizione e mi può aiutare/consigliare ??? Grazie a tutti Lucio
Ciao a tutti, sono un Brigadiere Capo (grado maturato a dicembre 2013) in servizio a Padova e mi sono appena iscritto per rispondere al collega luciove62 in merito alla sua situazione sopra citata, descrivendo la mia, sperando sia di spunto per lui ed anche per altri.
Mi sono arruolato il 03.03.1984 e dal 1° agosto 2017 sarò in pensione. Attualmente sono inquadrato nel sistema pensionistico c.d. "retributivo" avendo maturato al 31.12.1995 anni 17 mesi 11 e giorni 23 così nel dettaglio (conteggio fattomi dal C.N.A. di Chieti a seguito di mia specifica istanza):
- servizio effettivo anni 11 mesi 9 giorni 28;
- supervalutazione attribuita anni 2 mesi 4 giorni 11;
- ricongiunzione - riscatti pensione anni 3 mesi 9 giorni14.
In merito alla supervalutazione attribuita, mi preme precisare che oltre ai benefici della Legge 284/1977 art. 3 (RID. 1/5), l'anno scorso ho ottenuto il riconoscimento da parte dell'INPS di Padova di giorni 15 di riscatto quale servizio comunque prestato D.Lgs. 165/1997 (RID. 1/5) e pertanto a conferma che a Padova l'INPS riconosce l'applicazione della 165/1997 (ma ho sentito che a Verona questo non avviene).
Ho letto in questo Blog della sentenza n.93/2014 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna nella quale sinteticamente ritiene debba essere applicata la circolare dell'INPDAP N. 14 DEL 16.03.1998 che prevede il computamento al mese intero qualora manchino meno di 15 giorni alla fine dello stesso (e vi ringrazio tantissimo per il grande lavoro che fate tutti nel mettere a disposizione di tutti ogni notizia che può essere di beneficio anche solo di pochi) ed ho così scritto al CNA - sia TEA che TEQ per ottenere il riconoscimento e l'applicazione di quella circolare.
Il 19 dicembre u.s. l'Uffico TEQ mi ha risposto che loro inviano tramite il mod. "PA04" all'INPS competente i dati risultanti all'atto del collocamento in congedo e che il sistema informatico "pensioni S7, allineato dai dati comunicati, provvede in autonomia al computo della pensione normale, compreso l'inquadramento nel sistema retributivo o misto in ragione dell'anzianità complessiva maturata alla data del 31.12.1995.
Il 27 gennaio 2017, l'Ufficio TEA mi ha risposto che il Ministero della Difesa, interessato in tal senso per un'analoga richiesta, ha specificato che il sistema retributivo rimane fermo per i lavoratori che al 31.12.1995 siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.
E qui ho finito .... spero di non essere stato troppo lungo nella descrizione ma la storia è lunga da raccontare .... ora sto consultando uno studio legale per essere pronto a fare ricorso appena sarò in possesso del Decreto di pensione dell'INPS.
Spero sia di aiuto e spunto per qualcun altro ..... e se qualcuno ha dei suggerimenti/consigli da darmi lo ringrazio sin da ora.
Buona giornata a tutti
panorama
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da panorama »

quando si fanno ricorsi è sempre bene fare citare agli avvocati i numeri delle sentenze, questo agevola molto i giudici nel giudicare.
Il cliente/ricorrente deve insistere sull'avvocato.
panorama
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da panorama »

Anche la Corte dei Conti per la Liguaria ha accolto il ricorso di questa collega della PolStato.
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1) - La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato fino al 30 aprile 2016, è stata collocata in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto”.

2) - Secondo quanto comunicato dall’INPS, ciò deriva dal fatto che, alla data del 31 dicembre 1995, l’interessata aveva maturato (comprese le maggiorazioni di legge) una anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16 di servizio.

3) - Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2016, l’interessata contesta la determinazione della propria anzianità di servizio con arrotondamento per difetto, anziché con arrotondamento ad un mese intero della frazione di 16 giorni, che è superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

4) - Si cita in tal senso pronuncia della Sezione Sardegna di questa Corte (n. 93 del 22 maggio 2014).

5) - In materia, si rinvengono soltanto due precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti:
- ) - una pronuncia favorevole alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014), citata dalla difesa di parte attrice,
- ) - ed una in senso contrario (Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016).

Dal confronto fra le due sentenze emergono elementi che questo Giudice ritiene utili ai fini della decisione, in relazione al disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

LA CORTE DEI CONTI conclude:

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessata alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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LIGURIA SENTENZA 118 19/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 118 2016 PENSIONI 19/12/2016



Sent. 118/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19812 del registro di Segreteria, proposto da M. Rosella Giovanna, nata OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Cerulli, contro l’INPS;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2016, l’avv. Mauro Cerulli per la ricorrente, e l’avv. Lilia Bonicioli per l’INPS;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato fino al 30 aprile 2016, è stata collocata in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto”.

Secondo quanto comunicato dall’INPS, ciò deriva dal fatto che, alla data del 31 dicembre 1995, l’interessata aveva maturato (comprese le maggiorazioni di legge) una anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16 di servizio.

A norma dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, va dunque adottato il sistema misto, anziché quello retributivo, che spetta soltanto a coloro che, alla citata data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2016, l’interessata contesta la determinazione della propria anzianità di servizio con arrotondamento per difetto, anziché con arrotondamento ad un mese intero della frazione di 16 giorni, che è superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

Si osserva nel gravame che l’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 recita “per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”, ma nulla viene disposto per quanto attiene alle frazioni di mese.

La circolare INPDAP (cui è succeduto l’INPS) n. 14 del 16 marzo 1998 chiarisce che, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi” e che pertanto “per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge n. 274/1991”.

A sua volta il citato art. 3 recita: “Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”. Si cita in tal senso pronuncia della Sezione Sardegna di questa Corte (n. 93 del 22 maggio 2014).

Sulla base di tali argomentazioni, la difesa di parte attrice chiede il riconoscimento di una anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, di 18 anni, e del conseguente diritto, in capo all’interessata, al trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, ed alla riliquidazione del trattamento stesso.

L’Amministrazione ha trasmesso memoria, nella quale si cita pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2317 del 17 aprile 2009) secondo la quale l’ arrotondamento a mese della frazione superiore a 15 giorni non costituisce un principio generale dell’ordinamento; si tratta invece di “disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi”. Si chiede pertanto il rigetto del ricorso, osservando che comunque l’ arrotondamento , nella citata circolare INPDAP, è previsto per la quantificazione della misura del trattamento e non anche per la maturazione del diritto.

All’odierna udienza l’avv. Mauro Cerulli, per la ricorrente, e l’avv. Lilia Bonicioli, per l’INPS, hanno concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

La materia che costituisce il thema decidendum dell’odierno giudizio è l’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

Tale disciplina prevede che la determinazione del trattamento pensionistico sia effettuata con l’adozione del c.d. sistema misto, per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, e con l’adozione invece del sistema retributivo per coloro che avevano maturato un’anzianità di almeno 18 anni alla stessa data.

Nel caso di specie, come illustrato in narrativa, la ricorrente al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 16, e la medesima chiede l’ arrotondamento al mese intero della frazione di 16 giorni, superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

In materia, si rinvengono soltanto due precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti: una pronuncia favorevole alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014), citata dalla difesa di parte attrice, ed una in senso contrario (Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016).

Nel secondo caso, tuttavia, emerge che il ricorrente aveva una anzianità al 31 dicembre 1995 di anni 17, mesi 7 e giorni 6; pertanto, sarebbe stato necessario, per riconoscergli il beneficio richiesto, ricorrere ad un arrotondamento all’anno della frazione di mesi 7 e giorni 6, ciò che non è consentito, in seguito all’abrogazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 (il quale disponeva che “se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d’anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura”).

Nel caso della prima pronuncia, favorevole, si tratta invece di un arrotondamento al mese (l’anzianità posseduta ammontava a 17 anni, 11 mesi e 19 giorni), caso dunque del tutto analogo a quello in esame.

Dal confronto fra le due sentenze emergono elementi che questo Giudice ritiene utili ai fini della decisione, in relazione al disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

Come (correttamente) affermava la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi”; e si riteneva applicabile (in via analogica) l’art. 3 della legge 274/91, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Nella citata sentenza della Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014, si afferma che tale interpretazione (peraltro seguita sempre nella prassi dell’Istituto) appare condivisibile, “considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria”.

Va ancora considerato che la norma di cui all’art. 3 della legge 274/91, applicata in via analogica, si riferiva alla determinazione del trattamento di quiescenza, e non alla maturazione del diritto a pensione.

L’Amministrazione ha citato pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2317 del 17 aprile 2009) secondo la quale l’ arrotondamento a mese della frazione superiore a 15 giorni non costituisce un principio generale dell’ordinamento; si tratta invece di “disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi”.

Senonchè, tale sentenza afferisce a materia diversa da quella in discussione nel presente giudizio, poiché riguarda sì l’ arrotondamento dell’anzianità di servizio, ma da valutarsi non ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, ma della promozione ad una qualifica superiore, procedimento che risponde a criteri ovviamente differenti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Giudice ritiene giuridicamente fondato il gravame, che deve trovare accoglimento, riconoscendosi alla ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con la conseguente corresponsione degli arretrati.

Sulle somme spettanti va riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della novità della tematica trattata.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessata alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 15 dicembre 2016.


IL GIUDICE
(Cominelli)


Deposito in segreteria 19/12/2016


Il direttore della segreteria
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da Argento1965 »

grazie panorama .....
adesso non mi resta che attendere il collocamento in quiescenza
che dovrebbe avvenire il 31.07.2017 ma che rinvierò sicuramente al
31.01.2018 per poter rientrare appieno della nuova riforma, giuridicamente ed economicamente,
o almeno lo spero visto che non è stata ancora approvata dal parlamento .... anche se francamente non so quali e quanti benefici economici ne trarrò ( TFS e/o determinazione pensione) considerato che
sono un Brig.Ca. dal 03.12.2013 e promosso V.Brig. il 03.12.1999
antoniope
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

Messaggio da antoniope »

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL’ON. TRIFONE ALTIERI (FI) del 06/03/2017

Il Governo corregga i controversi effetti circa l'arrotondamento dell'anzianità contributiva per il comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico. Lo chiede in una interrogazione a risposta orale l'Onorevole FI Altieri (3-02843) depositata lo scorso 1° marzo indirizzata al Ministero del Lavoro e della Difesa. La questione, si legge nel testo dell'interrogazione parlamentare, riguarda le pensioni di circa 400-450 militari in servizio, arruolati prima del 25 giugno 1982 e ormai prossimi al pensionamento che hanno visto l'applicazione del sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 in quanto in possesso di anzianità contributiva superiore ai 17 anni, 11 mesi e 15 giorni alla predetta data per il mancato riconoscimento dell'arrotondamento dell'anzianità contributiva al mese intero.
L'entrata a regime del sistema contributivo ha, come noto, dato luogo a pensioni caratterizzate da bassi tassi di sostituzione" si legge nel testo dell'interrogazione parlamentare. "Grande rilevanza per i soggetti interessati assume, quindi, il raggiungimento dei requisiti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, che presuppone il possesso di un'anzianità contributiva di anni 18 al 31 dicembre 1995. Sono diversi i casi di interpretazione restrittiva della norma che, partendo dall'abolizione dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi (articolo 59, comma 1, lettera b), legge n. 449 del 1997), hanno portato a negare il riconoscimento dei 18 anni anche ai soggetti che, a fine 1995, potevano vantare un'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e oltre 15 giorni. Tuttavia, in situazioni analoghe, l'arrotondamento a mese intero, non vietato dal diritto positivo, è stato ammesso dalla giurisprudenza contabile per l'accesso e per il calcolo della pensione, applicando oltre al «buon senso», quanto disposto dall'articolo 3, legge n. 274 del 1991, a favore dei dipendenti degli enti locali (confronta Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, n. 46 del 2014) e, in aderenza a quanto disposto dalla circolare Inpdap n. 14 del 16 marzo del 1998. La Corte dei conti, sez. Sardegna, nella sentenza n. 93 del 2014, ha accolto il ricorso di un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri che chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l'amministrazione. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'anzianità contributiva del ricorrente al 31 dicembre 1995 dovesse essere calcolata in conformità alle indicazioni contenute nella circolare Inpdap sopra richiamata e, pertanto, dovesse «essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, [come si è già detto], che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19)"
Si ricorda che il punto 6 della richiamata circolare dell'Inpdap ha chiarito che «dal tenore letterale della norma in esame [articolo 59, co. 1, lett. B), legge n. 449/1997] si evince che per “frazioni di anno” debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'articolo 3 della legge 274/91» che prevede che «il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore». A seguito di detta pronuncia, l'Inps ha provveduto al ricalcolo e all'adeguamento della pensione nei confronti del sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri.
L'onorevole chiede pertanto che il Ministero fornisca precise indicazioni agli uffici competenti dell'Inps affinché sia riconosciuto l'arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a 15 giorni, onde tutelare le legittime aspettative del personale ed evitare defatiganti e costosi contenziosi in materia, che per l'interrogante avrebbero un sicuro esito negativo per l'Amministrazione, considerando che gli interessati già prevedono, se la loro situazione non verrà sanata d'ufficio, di rivolgersi alla giustizia amministrativa, appena posti in quiescenza.
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panorama
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Re: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO.....

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Accolto

anni 17, mesi 4.

ricongiunzione di periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2.

complessivi anni 17, mesi 11 e giorni 28.
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1) - ex appartenente all’ Arma dei Carabinieri e titolare, dal 22/10/2010, di pensione diretta di inabilità liquidata con determina dell’I.N.P.D.A.P. del 12/1/2011, nonché riliquidata dall’I.N.P.S. con determina del 14/11/2014, ha gravato tale ultimo provvedimento dell’Ente previdenziale.

2) - In particolare, il ricorrente ha chiesto che per effetto della ricongiunzione, ex art. 2 della legge n. 29/79, e del conseguimento di un’anzianità contributiva di 18 anni al 31 dicembre 1995 gli venga riliquidato il trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo, previsto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995,

3) - Il sig. C. ha esposto di essere cessato dal servizio in data 12/10/2010, per inabilità assoluta e permanente all’attività lavorativa, e che l’I.N.P.D.A.P., ......, gli liquidava la pensione (per un importo lordo annuo di euro 22.089,01) con il sistema di calcolo misto, in base ad un’anzianità di servizio, al 31/12/1995, di anni 17, mesi 4.

4) - Ha soggiunto che in seguito al decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri , di ricongiunzione di periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2, l’I.N.P.S., successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., gli ha riliquidato il trattamento di quiescenza, con determina del 14/11/2014, (per un importo lordo annuo di euro 22.943,75), computando il trattamento con il sistema di calcolo misto, nonostante la raggiunta anzianità di servizio, al 31/12/1995, di 18 anni.

5) - L’I.N.P.S. ..... Ha affermato la correttezza della riliquidazione del trattamento pensionistico, di cui alla determina del 14/11/2014, in quanto il pensionato non ha maturato il requisito dei 18 anni, al 31/12/1995 ed ha richiamato la disciplina di cui all’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 503/1992, che opera un discrimine in base al conseguimento, o meno, dell’anzianità di quindici anni al 31/12/1992, per il calcolo della retribuzione pensionabile. ........ L’Ente previdenziale ....... ha richiamato la circolare I.N.P.D.A.P. n. 21/1996, evidenziando che l’anzianità contributiva prevista dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 è da ritenersi maturata solo all’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno, senza la possibilità di operare arrotondamenti.

6) - La difesa della convenuta Amministrazione, nelle note conclusive depositate in data 22/2/2017, ha ribadito le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione in giudizio ed ha soggiunto che l’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 447/1997 esclude l’arrotondamento per il computo dell’anzianità contributiva, sia ai fini del conseguimento del diritto che per la misura della pensione.

7) - Parte attrice ha contestato l’operato dell’Ente previdenziale, asserendo la violazione dell’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997. Ha rilevato che la cennata disciplina è, pacificamente, interpretata nel senso dell’arrotondamento, per difetto o per eccesso, della frazione di un mese, con la conseguenza che un’anzianità contributiva di almeno 16 giorni deve essere considerata pari ad un mese. A tal riguardo, ha richiamato il contenuto della circolare applicativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998, che ha allegato alla memoria.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

8) - Il thema decidendum del giudizio – .....- attiene al diritto affermato dal sig. C.G. di vedersi riliquidare il trattamento pensionistico diretto di inabilità con il sistema di calcolo retributivo, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, in ragione del possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni alla data del 31/12/1995, così calcolata in base all’arrotondamento (a mese) previsto dall’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997, che deve operare l’Ente previdenziale.

9) - L’I.N.P.S. ritiene, invece, inapplicabile la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla pensione del ricorrente, per l’impossibilità di operare l’arrotondamento a 18 anni dell’anzianità contributiva raggiunta dal sig. C., al 31/12/1995, di anni 17, mesi 11 e giorni 28, in seguito al provvedimento di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2.

10) - la questione oggetto del presente giudizio concerne l’applicazione dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995 sul presupposto (affermato dal ricorrente e negato dall’I.N.P.S.)

11) - A tale proposito, giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

12) - Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili. Quanto al calcolo dell’anzianità contributiva si rileva, poi, che l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973 prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi. Tale norma veniva implicitamente abrogata, a decorrere dal 1/1/1998, dall’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997.

13) - Nella circolare n. 14 del 16 marzo 1998 (successiva a quelle prodotte in causa dall’I.N.P.S.), l’I.N.P.D.P., con riferimento all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, ha chiarito (cfr. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

14) - La giurisprudenza contabile (Corte conti, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, n. 46/2014; Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 93/2014) ha ritenuto corretta l’interpretazione della norma di cui all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997 che mutua il principio dell’arrotondamento a mese intero, previsto dall’art. 3 della legge 274/91, contenuta nella richiamata circolare dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998.

15) - Giova rilevare come il corretto principio dell’arrotondamento sia stato confermato anche nei recenti messaggi I.N.P.S., n. 2974 del 30/4/2015 e n. 3305 del 14/5/2015, nella parte in cui ne è stata esclusa l’applicabilità dopo l’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, facendo salvo il precedente criterio per le prestazioni pensionistiche antecedenti al 30/4/2015 e per le pensioni di inabilità.

16) - Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ed in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, appare evidente che l’anzianità contributiva del sig. C.G. alla data del 31 dicembre 1995 risulta essere di complessivi 18 anni – come, peraltro, indicato nello stesso prospetto di liquidazione della pensione del 14/11/2014 dell’I.N.P.S. – in virtù dell’arrotondamento, a mese intero della frazione superiore a quindici giorni, pacificamente applicabile dall’Ente previdenziale.

17) - Infatti, come si è già detto, il servizio (inclusi i periodi ricongiunti) maturato dal ricorrente, a tale data, è di anni 17, mesi 11 e giorni 28.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 14 05/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 14 2017 PENSIONI 05/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

Nella persona del Consigliere dott.ssa Stefania Fusaro, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all’udienza del 14 marzo 2017, con l’assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, l’avv. Nicola Antonelli, in sostituzione dell’avv. Francesco Romano, per il ricorrente C.G. e l’avv. Carlo Costantino De Pompeis per l’I.N.P.S., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio in materia pensionistica, sul ricorso iscritto al n. 4111 del Registro di Segreteria, proposto da C.G. (C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Romano del Foro di Trento, giusta procura a margine del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Trento, via Galilei n. 27;

contro

- l’I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti atto notaio Paolo Castellini, Tivoli, del 21/7/2015 rep. n. 80974, dagli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi, con domicilio eletto presso la sede legale dell’I.N.P.S. di Trento, via delle Orfane n. 8;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato, il sig. C.G. ex appartenente all’ Arma dei Carabinieri e titolare, dal 22/10/2010, di pensione diretta di inabilità (n. OMISSIS) liquidata con determina dell’I.N.P.D.A.P. prot. n. TN-omissis del 12/1/2011, nonché riliquidata dall’I.N.P.S. con determina prot. n. TN-omissis del 14/11/2014, ha gravato tale ultimo provvedimento dell’Ente previdenziale. In particolare, il ricorrente ha chiesto che per effetto della ricongiunzione, ex art. 2 della legge n. 29/79, e del conseguimento di un’anzianità contributiva di 18 anni al 31 dicembre 1995 gli venga riliquidato il trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo, previsto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dei ratei arretrati spettanti, maggiorati di accessori di legge, e con la rifusione delle spese di lite. Il sig. C. ha esposto di essere cessato dal servizio in data 12/10/2010, per inabilità assoluta e permanente all’attività lavorativa, e che l’I.N.P.D.A.P., con determina prot. n. TN-omissis del 12/1/2011, gli liquidava la pensione (per un importo lordo annuo di euro 22.089,01) con il sistema di calcolo misto, in base ad un’anzianità di servizio, al 31/12/1995, di anni 17, mesi 4. Ha soggiunto che in seguito al decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri , di ricongiunzione di periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2, l’I.N.P.S., successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., gli ha riliquidato il trattamento di quiescenza, con determina prot. n. TN.omissis del 14/11/2014, (per un importo lordo annuo di euro 22.943,75), computando il trattamento con il sistema di calcolo misto, nonostante la raggiunta anzianità di servizio, al 31/12/1995, di 18 anni. Ha, quindi, precisato di aver presentato istanza per la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo ma che l’I.N.P.S., con nota prot. n. del 23/11/2015, ha respinto la richiesta, asserendo la correttezza del proprio operato alla stregua dell’art. 7, comma 1, D.lvo n. 503/1992. Parte ricorrente ha osservato che la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 prevede, espressamente, che la pensione dei lavoratori che alla data del 31/12/1995 possano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni deve essere liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Nell’evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della citata norma alla liquidazione della pensione, essendo in possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni alla data del 31/12/1995, ha sottolineato che la disposizione di cui all’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 503/1992, citata dall’Amministrazione previdenziale si limita a prevedere una distinzione tra soggetti con anzianità contributiva inferiore o superiore a 15 anni, alla data del 31/12/1992, all’esclusivo fine della determinazione della retribuzione pensionabile senza impingere sul principio, attinente al calcolo retributivo, successivamente introdotto dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995.

1.2 L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 22/12/2016, rilevando che il sig. C. non ha avversato il decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri , di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa di anni 0, mesi 8 e gg. 2. Ha affermato la correttezza della riliquidazione del trattamento pensionistico, di cui alla determina prot. n. TN-omissis del 14/11/2014, in quanto il pensionato non ha maturato il requisito dei 18 anni, al 31/12/1995 ed ha richiamato la disciplina di cui all’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 503/1992, che opera un discrimine in base al conseguimento, o meno, dell’anzianità di quindici anni al 31/12/1992, per il calcolo della retribuzione pensionabile. La difesa dell’Ente previdenziale ha concluso chiedendo la reiezione della domanda attorea.

1.3 Con provvedimento istruttorio, assunto all’udienza del 17 gennaio 2017, è stato ordinato agli uffici dell’I.N.P.S. di trasmettere una dettagliata relazione corredata da eventuali circolari, autorizzando le parti a depositare, all’esito dell’incombente, memorie difensive integrative. L’Ufficio Gestione Dipendenti Pubblici di Trento ha ottemperato all’ordinanza dimettendo in data 14/2/2017 la richiesta relazione con alcuni allegati (circolari dell’I.N.P.D.A.P. n. 16/1993, n. 1/1994 e n. 21/1996). L’Ente previdenziale ha precisato che nella liquidazione della pensione del ricorrente sono stati considerati ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 503/1992, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, i periodi contributivi compresi tra la data di cessazione dal servizio (19/10/2010) ed il 1 gennaio 1993; ha richiamato la circolare I.N.P.D.A.P. n. 21/1996, evidenziando che l’anzianità contributiva prevista dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 è da ritenersi maturata solo all’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno, senza la possibilità di operare arrotondamenti.

1.4. La difesa della convenuta Amministrazione, nelle note conclusive depositate in data 22/2/2017, ha ribadito le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione in giudizio ed ha soggiunto che l’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 447/1997 esclude l’arrotondamento per il computo dell’anzianità contributiva, sia ai fini del conseguimento del diritto che per la misura della pensione. Inoltre, ha rilevato che ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 503/92 il requisito dei 15 anni di contribuzione utile, al 31/12/1992, è determinante per il sistema di calcolo delle relative quote, come evidenziato nelle circolari I.N.P.D.A.P. n. 16/1993 (punti 2-3) e n. 1/1994 (punto 3, terzo capoverso). La resistente Amministrazione previdenziale ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come, a seguito della ricongiunzione, l’anzianità del sig. C., alla data del 31/12/1995, sia di complessivi anni 17, mesi 11 e giorni 28, cosicché “il requisito per l’applicazione del sistema retributivo puro, salvaguardato dalla legge n. 335/1995 solo a favore di coloro che a fine 1995 avessero accreditati contributi utili per almeno 18 anni, non è stato raggiunto anche se, purtroppo, per solo alcuni giorni e senza sia contemplata alcuna possibilità di arrotondamento”.

1.5 Il patrocinio difensivo del ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 3/3/2017, ha obiettato che la norma di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 503/1992 attiene alle modalità di determinazione della retribuzione pensionabile mentre il sistema di calcolo retributivo della pensione, in luogo di quello misto, dipende dal possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni, al 31 dicembre 1995, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Parte attrice ha contestato l’operato dell’Ente previdenziale, asserendo la violazione dell’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997. Ha rilevato che la cennata disciplina è, pacificamente, interpretata nel senso dell’arrotondamento, per difetto o per eccesso, della frazione di un mese, con la conseguenza che un’anzianità contributiva di almeno 16 giorni deve essere considerata pari ad un mese. A tal riguardo, ha richiamato il contenuto della circolare applicativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998, che ha allegato alla memoria. Ulteriormente, ha sottolineato che per i trattamenti pensionistici maturati successivamente all’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, i messaggi I.N.P.S. n. 2974 del 30/4/2015 e n. 3305 del 14/5/2015, hanno confermato la regola dell’arrotondamento (al mese) per le prestazioni pensionistiche liquidate prima del 30/4/2015 e con riguardo alle pensioni di inabilità. In ragione di tali considerazioni il nominato patrocinio ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

1.6 All’odierna udienza, i difensori delle parti hanno ribadito le deduzioni difensive in atti. All’esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, per le ragioni di seguito illustrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il thema decidendum del giudizio – come delineatosi all’esito delle precisazioni contenute nelle memorie integrative, autorizzate, depositate dalle parti - attiene al diritto affermato dal sig. C.G. di vedersi riliquidare il trattamento pensionistico diretto di inabilità con il sistema di calcolo retributivo, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, in ragione del possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni alla data del 31/12/1995, così calcolata in base all’arrotondamento (a mese) previsto dall’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997, che deve operare l’Ente previdenziale. L’I.N.P.S. ritiene, invece, inapplicabile la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla pensione del ricorrente, per l’impossibilità di operare l’arrotondamento a 18 anni dell’anzianità contributiva raggiunta dal sig. C., al 31/12/1995, di anni 17, mesi 11 e giorni 28, in seguito al provvedimento di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2 (decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri ).

Quanto alla disciplina di cui all’art. 7 del D.lgs n. 503/1992, parte ricorrente ne eccepisce l’inconferenza, rispetto alla questione dedotta in causa, riferendosi la norma alle modalità di computo della retribuzione pensionabile.

Ciò premesso, la questione oggetto del presente giudizio concerne l’applicazione dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995 sul presupposto (affermato dal ricorrente e negato dall’I.N.P.S.) del raggiungimento di 18 anni di anzianità contributiva, da parte del sig. C., alla data del 31/12/1995. A tale proposito, giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili. Quanto al calcolo dell’anzianità contributiva si rileva, poi, che l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973 prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi. Tale norma veniva implicitamente abrogata, a decorrere dal 1/1/1998, dall’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997. Disposizione, quest’ultima, secondo la quale per la determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura della pensione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Nella circolare n. 14 del 16 marzo 1998 (successiva a quelle prodotte in causa dall’I.N.P.S.), l’I.N.P.D.P., con riferimento all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, ha chiarito (cfr. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”. Va precisato che il cennato art. 3 della legge 274/91 ha disposto che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

La giurisprudenza contabile (Corte conti, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, n. 46/2014; Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 93/2014) ha ritenuto corretta l’interpretazione della norma di cui all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997 che mutua il principio dell’arrotondamento a mese intero, previsto dall’art. 3 della legge 274/91, contenuta nella richiamata circolare dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998. A tale riguardo, è stato osservato che “per un verso, il Legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (Corte conti, Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 93/2014 cit.). Giova rilevare come il corretto principio dell’arrotondamento sia stato confermato anche nei recenti messaggi I.N.P.S., n. 2974 del 30/4/2015 e n. 3305 del 14/5/2015, nella parte in cui ne è stata esclusa l’applicabilità dopo l’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, facendo salvo il precedente criterio per le prestazioni pensionistiche antecedenti al 30/4/2015 e per le pensioni di inabilità. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ed in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, appare evidente che l’anzianità contributiva del sig. C.G. alla data del 31 dicembre 1995 risulta essere di complessivi 18 anni – come, peraltro, indicato nello stesso prospetto di liquidazione della pensione del 14/11/2014 dell’I.N.P.S. – in virtù dell’arrotondamento, a mese intero della frazione superiore a quindici giorni, pacificamente applicabile dall’Ente previdenziale. Infatti, come si è già detto, il servizio (inclusi i periodi ricongiunti) maturato dal ricorrente, a tale data, è di anni 17, mesi 11 e giorni 28. Ne consegue la fondatezza del gravame, in quanto il ricorrente ha soddisfatto il requisito contributivo dei 18 anni al 31/12/1995, con conseguente diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione n. OMISSIS nel senso richiesto, in applicazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995. Sui conseguenti arretrati, derivanti dalla spettante riliquidazione della pensione fin dalla sua originaria decorrenza - e, quindi, a far data dal 20/10/2010 - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, secondo i criteri di cumulo parziale indicati nelle decisioni n. 10/Q.M./2002 e n. 6/Q.M./2008 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr., ex multis, Corte conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 63/2017). In applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna dell’I.N.P.S. alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei compensi di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.200,00 oltre spese forfettarie (15%), C.A.P e I.V.A.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – con sede in Trento, in composizione monocratica con funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso del sig. C.G. e, per l’effetto, dichiara, come specificato in motivazione, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo. Condanna l’I.N.P.S. alla corresponsione degli arretrati di pensione, spettanti al ricorrente, unitamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Condanna l’I.N.P.S. alla rifusione dei compensi di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida nell’importo di euro 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A.

Fissa il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni. Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Trento, nella pubblica udienza del 14 marzo 2017.


Il Giudice Unico
dott.ssa Stefania Fusaro


Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05 aprile 2017

Per il Direttore della Segreteria
Il Funzionario f.f.
Dott. Adriano Rosa

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N.B. a questo contesto:

A tale proposito, giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.
Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili.
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