Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Sicuramente potrà interessare a qualcuno questa informazione qui sotto.

Questa sentenza del Consiglio di Stato tratta l’argomento circa i requisiti soggettivi per fruire dei benefici di cui alla legge 5.8.1978, n. 457” o meglio REQUISITI PER SUBENTRO IN UN MUTUO AGEVOLATO.


04/03/2011 201101407 Sentenza 5

N. 01407/2011REG.PROV.COLL.
N. 05006/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2006, proposto dalla Regione Piemonte, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Alberti e Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Francesco Alberti in Roma, via Castelfidardo, 68;
contro
B. G., rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Robaldo, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato, Sezione V, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO - SEZIONE II n. 1901/2005, resa tra le parti, concernente SUSSISTENZA REQUISITI PER SUBENTRO IN UN MUTUO AGEVOLATO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Alberti e, per delega di Robaldo, Martelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il sig. G. B., nel proprio ricorso di primo grado al T.A.R. per il Piemonte, esponeva quanto segue:
- con atto a rogito del Notaio OMISSIS in data 1° ottobre 1996, condizionato all’ottenimento dell’attestazione regionale in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi perché esso ricorrente potesse subentrare nel mutuo agevolato a suo tempo concesso ai signori S. A. e A. B., aveva acquistato da questi ultimi un alloggio per uso abitativo in Comune di OMISSIS ;
- in data 14 novembre 1996 aveva inviato alla Regione Piemonte – Settore Edilizia Residenziale, Agevolata e Speciale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi per subentrare nell’anzidetto mutuo agevolato;
- in data 19 novembre 1996 il Responsabile del Settore competente della Regione Piemonte aveva attestato “che il sig. B. G. ... è in possesso dei requisiti soggettivi per fruire dei benefici di cui alla legge 5.8.1978, n. 457”;
- con atto a rogito dello stesso Notaio, in data 11 gennaio 1997, il ricorrente ed i signori A. e B. avevano indi stipulato apposito “atto di avverata condizione”, per cui “l’atto originario veniva ad essere opportunamente integrato in tutti i suoi elementi essenziali e tale, quindi, da poter esplicare ogni effetto giuridico proprio”;
- la Regione Piemonte, ricevuta notificazione dell’anzidetto rogito, con provvedimento n. OMISSIS in data 26 giugno 1997 aveva tuttavia revocato l’attestazione già rilasciata in data 19 novembre 1996, opponendo la seguente motivazione: “Visti gli artt. 8 e 13 del Regolamento di attuazione degli interventi di edilizia agevolata, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 1994, concernenti i requisiti soggettivi dei beneficiari di alloggi realizzati in edilizia agevolata e le norme relative ai subentri nel mutuo in caso di vendite successive alla prima. Visto il comma 3 dell’art. 13 del citato Regolamento che stabilisce: “In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, al momento della stipula del preliminare di vendita. La verifica dei requisiti è effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 e comunque prima della stipula del rogito notarile”. Visto il comma 2 dell’art. 14 del Regolamento che cita: “L’attestazione regionale, relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni, deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso. In caso di inosservanza di tale disposizione l’Amministrazione Regionale non rilascia l’attestato di cui sopra in sanatoria, con conseguente perdita del contributo. Preso atto che in data 14.11.1996 il Sig. G. B. nato a Omissis il Omissis inviava a questa Amministrazione i documenti probanti i requisiti soggettivi per subentrare nel mutuo agevolato concesso ai sensi della legge 5.8.1978, n. 457 ai Sigg. S. A. e A. B. per l’acquisto di un alloggio nel Comune di OMISSIS . Considerato che tra i documenti probanti i requisiti soggettivi il Sig. G. B. trasmetteva la scrittura privata datata 28/10/1996 con la quale i Sigg. S. A. e A. B. vendevano al Sig. B. G. l’alloggio sito al piano rialzato in strada OMISSIS con relative pertinenze ed oltre al valore della compravendita stabilivano la stipula del rogito notarile entro il mese di dicembre 1996. Rilevato sulla base della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi ed il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente, la Regione in data 19/11/1996 emetteva l’attestato comprovante i requisiti soggettivi per il subentro nel mutuo agevolato in capo al Sig. G. B.. Considerato che in data 6/3/1997 perveniva al competente Settore Regionale il rogito notarile stipulato fra il Sig. G. B. e i coniugi A…. presso lo studio notarile Avv. OMISSI di Omissis in data 01/10/1996. Rilevata la non osservanza del comma 2 dell’art. 14 del Regolamento di attuazione degli interventi di edilizia agevolata e l’omissione dell’avvenuta stipula del rogito notarile prima della scrittura privata”.
Con il proprio ricorso al TAR per il Piemonte il sig. B…. chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, di questo provvedimento di revoca dell’Amministrazione regionale, deducendo le seguenti censure:
- Violazione di legge (errata applicazione dell’art. 14, comma 4, del Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29 giugno 1994, n. 2).
- Eccesso di potere.
In sintesi, parte ricorrente assumeva che la determinazione di revocare la già rilasciata attestazione – atto di autotutela che la Regione Piemonte aveva motivato richiamando l’art. 14, comma 2, del Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia agevolata, a mente del quale “l’attestazione regionale relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso” – si sarebbe posta in contrasto con il comma 4 dell’art. 14 della già citata fonte regolamentare, che impedirebbe la revoca laddove “venga prodotto l’adeguato atto notarile integrativo”. Nel caso di specie, infatti, il primo atto notarile di compravendita, asseritamente subordinato all’avveramento della condizione sospensiva del rilascio dell’anzidetta attestazione, non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo, che sarebbe derivato, invece, solo dal successivo “atto di avverata condizione”, cui l’attestazione in questione era stata regolarmente allegata per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte chiedendo la reiezione del gravame.
3. Il T.A.R. accoglieva il ricorso con la sentenza in epigrafe, ritenendo fondata la censura per cui l’attestazione regionale rilasciata in data 19 novembre 1996, pur non essendo stata allegata all’originario atto di compravendita sottoposto a condizione stipulato in data 1° ottobre 1996, era stata, però, pur sempre allegata al successivo atto notarile “di avverata condizione” dell’11 gennaio 1997.
Il Tribunale osservava, infatti, quanto segue.
“L’art. 14, comma 2, del Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia agevolata statuisce che “l’attestazione regionale relativa al possesso dei requisiti soggettivi dei singoli beneficiari delle agevolazioni deve essere allegata al rogito notarile come parte integrante e sostanziale di esso”, pena la revoca dell’anzidetta attestazione: nel caso di specie la suddetta attestazione è stata allegata in copia, per farne parte integrante e sostanziale, al rogito notarile stipulato in data 11 gennaio 1997, avente ad oggetto “l’avveramento della condizione”, il quale soltanto ha prodotto effetti traslativi, posto che il primo rogito, stipulato in data 1 ottobre 1996, tali effetti non poteva produrre essendo sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’attestazione regionale, per cui, mediante allegazione di copia dell’attestazione regionale al rogito notarile stipulato in data 11 gennaio 1997, il ricorrente ha pienamente rispettato il disposto dell’art. 14, comma 2, del citato Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia agevolata in quanto tale norma, nell’imporre l’allegazione all’atto di compravendita di copia dell’anzidetta attestazione regionale, non può che riferirsi all’atto che produce in concreto l’effetto traslativo, tipico del contratto di compravendita.
Inoltre l’impugnato provvedimento si pone in contrasto con l’art. 14, comma 4, del citato Regolamento, che vieta procedersi a revoca laddove “venga prodotto l’adeguato atto notarile integrativo”, come appunto avvenuto nel caso di specie”.
4. Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso del sig. B….. insorgeva la Regione Piemonte proponendo il presente appello.
Con il proprio gravame, in sintesi, la Regione opponeva: che l’atto notarile del 1° ottobre 1996 non subordinava, in realtà, ad alcuna condizione sospensiva gli effetti giuridici del trasferimento di proprietà, bensì integrava un immediato atto traslativo a tutti gli effetti: semplicemente, era stato il mero accollo della residua quota di mutuo ad essere subordinato all’autorizzazione regionale; che, pertanto, il provvedimento di revoca oggetto di controversia costituiva un puro e semplice atto dovuto, in ottemperanza del 2° comma dell’art. 14 del Regolamento di settore.
5. Controparte resisteva all’appello, deducendone l’infondatezza e concludendo per la sua reiezione, con la conferma della pronuncia di primo grado.
6. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello della Regione Piemonte è fondato.
L’impostazione dell’attuale appellato, fatta propria dal primo giudice, è in sintesi la seguente: il primo atto notarile, assunto in data 1° ottobre 1996, non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo, siccome sospensivamente condizionato al rilascio dell’attestazione regionale; l’effetto traslativo si sarebbe prodotto solo in seguito, in virtù del successivo “atto di avverata condizione”, cui l’attestazione era stata però regolarmente allegata; l’art. 14 comma 2 del Regolamento più volte citato, nell’imporre l’allegazione di copia dell’attestazione all’atto di compravendita, deve essere riferito all’atto che produce “in concreto” l’effetto traslativo.
Questa impostazione è tuttavia errata in radice, come ha rettamente dedotto la Regione appellante.
L’atto notarile del 1° ottobre 1996, in realtà, non subordinava affatto a condizione sospensiva gli effetti giuridici del trasferimento di proprietà. Si trattava di una vendita pura, e non modale, ad efficacia traslativa quindi immediata, con cui si conveniva, tra l’altro: che il possesso “compete da oggi alla parte acquirente”; che il prezzo era stato già corrisposto alla venditrice, ad eccezione dell’importo corrispondente alla quota, da pagare direttamente al Credito Fondiario, riflettente la quota di mutuo oggetto di accollo: tanto che il venditore rilasciava già ampia e liberatoria quietanza a saldo.
In nessuna parte del rogito affiorano elementi che potrebbero autorizzare a pensare alla stipulazione di una condizione sospensiva, intesa per definizione a paralizzare, medio tempore, il prodursi degli effetti tipici della vendita.
Semplicemente, al paragr. IX del rogito, si dava atto che il mero accollo della residua quota di mutuo era subordinato all’autorizzazione regionale, e questo con la seguente clausola: “Le parti contraenti dichiarano e convengono che l’accollo della residua quota di mutuo come sopra convenuta, è subordinato all’autorizzazione della Regione Piemonte …”. Ma una formulazione siffatta, tanto più in quanto inquadrata nel contesto pattizio che si è appena riassunto, non assurgeva certo a clausola di condizione sospensiva apposta a vincolo dell’intero contratto.
L’atto in questione integrava dunque un immediato negozio traslativo a tutti gli effetti (natura che non può essere certo posta nel nulla dall’opportunistica redazione, in seguito, del rogito di “avverata condizione”).
Da qui, come denunziato dall’appellante, l’esistenza di una flagrante contraddizione tra la sequenza prevista dalla disciplina regolamentare vigente (che esige che il subentrante sia in possesso dei requisiti già al momento della stipula del preliminare di vendita, e che la relativa verifica debba essere operata comunque prima della stipula del rogito notarile –art. 13, commi 3 e 4-, tanto che copia della relativa attestazione deve esservi allegata quale sua parte integrante e sostanziale), e quella, invece, seguita in concreto dall’interessato, il quale: ha concluso sin dall’inizio, il 1° ottobre 1996, un atto ad effetti traslativi immediati; dipoi, celandone l’esistenza alla Regione, ha presentato alla medesima solo una scrittura privata del 28 dello stesso mese avente valenza di mero preliminare di vendita, allo scopo di poter instare per il rilascio dell’attestazione con una parvenza di legittimità.
Siffatta contraddizione ha reso pertanto l’adozione della revoca in controversia un atto puramente e semplicemente dovuto, che come tale si sottrae alle critiche che ad esso erano state rivolte con il ricorso di primo grado.
In particolare, priva di pregio è l’illazione che tale misura si ponesse in contrasto con il comma 4 dell’art. 14 della fonte regolamentare, che impedirebbe la revoca per il solo fatto che “venga prodotto l’adeguato atto notarile integrativo”. Alla luce di quanto già esposto, è infatti sufficiente una lettura completa dell’articolo appena citato per avvedersi: che il suo comma 2, che rileva nel caso concreto, è del tutto perentorio nell’escludere la rilasciabilità dell’attestato in questione in via di sanatoria, con conseguente perdita del contributo; che l’ “adeguato atto notarile integrativo” fatto salvo dal comma 4 è ammesso, invece, in tutt’altro genere di ipotesi, e cioè nel mero caso della lacuna di pura forma del rogito, che, benché conforme alle altre prescrizioni, semplicemente non rechi le dizioni testuali (“specificazioni”) che sono richieste nel contesto dello stesso comma 4.
Le previsioni di quest’ultimo non hanno dunque alcuna pertinenza con la controversia.
Per quanto precede, il ricorso di appello della Regione Piemonte è fondato e deve, quindi, essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado in riforma dell’appellata decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al rimborso delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidandole nella misura di sei mila euro, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Eugenio Mele, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2011


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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Questo è un argomento diverso dall'oggetto ma potrebbe servire ad altre persone che potrebbero trovarsi di fronte ad un caso del genere.
Questo Parere del Consiglio di Stato riguarda una coppia e relativo all'assegnazione di contributi per acquisto prima casa a famiglie di nuova costituzione e a famiglie numerose.

Numero ......./2011 e data 15/03/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 00832/2010
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS contro il Comune di OMISSIS avverso la negata assegnazione di contributi per acquisto prima casa a famiglie di nuova costituzione e a famiglie numerose.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. OMISSIS del 2 febbraio 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, direzione generale per le politiche abitative, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giancarlo Montedoro;

premesso.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 26 gennaio 2009 i sig.ri OMISSIS chiedevano l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 31 ottobre 2008, emesso dal Comune di OMISSIS quale comune capofila dell’Ambito territoriale del distretto socio-sanitario n. 2 (Comuni OMISSIS,), con il quale è stato confermato il diniego all’assegnazione dei contributi per l’acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e a famiglie numerose, nonché degli atti presupposti, tra i quali il provvedimento prot. int. n. ……./08 datato 9 settembre 2008, emesso dallo stesso ente comunale e notificato il 29 settembre 2009.
Il Comune di OMISSIS ha notificato le proprie controdeduzioni dalle quali risulta che il diniego è stato motivato in ragione del fatto che i ricorrenti, al fine di usufruire dei contributi, avrebbero dovuto produrre un contratto di compravendita sottoscritto innanzi ad un notaio.
Il Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Consiglio di Stato, sezione terza, nell’adunanza del 22 giugno 2010, ha disposto l’acquisizione di documentazione.
Espletata l’istruttoria il ricorso è stato chiamato nuovamente all’adunanza del 23 febbraio 2011.
Considerato
Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio che il bando per l’assegnazione dei contributi condiziona alla presentazione dell’atto notarile solo l’erogazione del contributo (nella previsione intitolata “tipologia di aiuto ed entità del contributo”) mentre non prevede, nella previsione dedicata alla “documentazione”, alcuna restrizione, facendo, in tal caso, solo riferimento al “contratto preliminare o altro documento equipollente”.
Ne deriva che la nota impugnata del 9 settembre 2008, nella parte in cui rigetta l’istanza per inidoneità della documentazione, non appare legittima per violazione del bando.
Tanto era stato rappresentato anche dai ricorrenti con l’osservazione oppositiva del 8 ottobre 2008 rimasta senza esito, nella quale si prospettava l’interpretazione del bando qui accolta.
Anche se non decisivo va ricordato che la scrittura privata produce gli stessi effetti giuridici obbligatori vincolanti dell’atto notarile, sicché è sufficiente l’atto avente forma scritta, mentre la riproduzione in atto pubblico può avvenire anche successivamente agli effetti di certezza richiesti dall’ordinamento speciale e dalle leggi amministrative (che, talvolta, possono richiedere la forma solenne ma senza che ciò, di norma, comporti un aggravamento irragionevole del procedimento).
L’interpretazione accolta dal Collegio appare la più conforme ai canoni di semplificazione che informano i procedimenti amministrativi a norma della legge n. 241 del 1990.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con assorbimento dell’istanza di cautela.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dell’istanza di cautela.



L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro Carmine Volpe




IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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State attenti con gli alloggi ATER, leggete i motivi di questa sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2011, proposto dalla sig.ra OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS in Roma, via Tuscolana, 404;
contro
Ater del Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, e con questi elettivamente domiciliata presso i proprio uffici legali in Roma, via F P De Calboli, 20 C.
per l'annullamento, previa sospensiva
decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato il 10 febbraio 2011 e depositato il successivo 8 marzo 2011 la sig.ra OMISSIS ha impugnato il provvedimento di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dall’ATER il ……. dicembre 2010, per asserita occupazione abusiva, avendo occupato l’alloggio sine titulo.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come correttamente riconosciuto dalla stessa ricorrente con nota depositata il 16 marzo 2011.
Il Collegio, richiamando una ormai consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo (Tar Lazio, sez. III quater, 28 dicembre 2010 n. 38726), rileva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, D.P.R. 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendo detta giurisdizione essere attribuita al giudice amministrativo nel caso in cui tale posizione è di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario se è di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass.civ., S.U., 23 febbraio 2001 n. 65). Pertanto, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.
Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio ..." (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).
Nel caso in esame l’ATER ha considerato abusiva l’occupazione dell’alloggio da parte della ricorrente, sul rilievo che la stessa, avendo lasciato l’immobile per un lungo arco temporale per vivere in altra abitazione, avrebbe perso il titolo per l’occupazione.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 07/04/2011
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Questa notizia sicuramente potrà interessare a qualcuno.


Decadenza dai benefici prima casa. Il termine triennale “si allunga” – Cassazione Civile, Ordinanza n. 3782/2011

In caso di vendita infraquinquennale, il conteggio parte non dalla data della cessione, ma dall’anno successivo
Nel caso di alienazione dell’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” anteriormente al compimento del quinquennio, il termine triennale – previsto dall’articolo 76 del Dpr 131/1986 – per l’accertamento dell’intervenuta decadenza dalle predette agevolazioni fiscali non si determina a far data dalla cessione dell’immobile bensì dall’anno successivo alla data di registrazione dell’atto di compravendita senza che il contribuente abbia posto in essere un nuovo acquisto.
Questo il principio giuridico ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza 3782 depositata lo scorso 15 febbraio, il cui esame, tuttavia, presuppone un breve ripasso delle disposizioni normative interessate.

La normativa di riferimento
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” hanno subìto, dalla loro introduzione con la legge 168/1982, notevoli modifiche ed evoluzioni.
Al riguardo, l’articolo 3, comma 131, della legge 549/1995, nel modificare la nota II-bis), all’articolo 1, parte I, della tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro, ha introdotto il seguente periodo “…Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Pertanto, nel caso di immobili acquistati con i benefici prima casa e rivenduti prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero della differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima. Devono, inoltre, essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali, anch’esse sanzionate al 30%.

La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, come detto, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Ciò vuol dire che – per impedire il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile – il contribuente deve procedere all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale (ovviamente il nuovo immobile acquistato deve essere utilizzato come dimora abituale del contribuente).

Al riguardo – dopo un’accesa querelle sul termine di decadenza per il recupero dell’imposta per indebita agevolazione “prima casa”, che ha visto la giurisprudenza di legittimità e l’Amministrazione finanziaria su posizioni non sempre allineate (termine triennale o decennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 76 o 78 del Tur) – la Cassazione (sentenza 1196/2000) si è definitivamente pronunciata per l’operatività del termine triennale; principio a cui l’Agenzia si è uniformata (cfr circolare 69/2002) precisando che, per quanto riguarda il caso di specie, il termine decorre dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale, non seguita da riacquisto.
In linea generale, quindi, si deve affermare che, relativamente all’imposta di registro, i termini entro i quali l’Amministrazione finanziaria deve, a pena di decadenza, richiedere il pagamento dell’imposta di registro, sono triennali (articolo 76 citato).
Trattandosi di termini di decadenza, essi non possono subire né cause di sospensione né cause di interruzione; di conseguenza, il loro decorso comporta la perdita del diritto senza che possano assumere rilievo circostanze ulteriori e diverse.

La vicenda all’esame della Cassazione
Una contribuente impugna una pronuncia con la quale i giudici di appello, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, hanno ritenuto legittima la pretesa impositiva azionata dal Fisco con la cartella di pagamento impugnata – relativa al recupero di imposta di registro e accessori a seguito di decadenza dalle agevolazioni concesse in sede di acquisto della prima casa, per alienazione del bene entro il quinquennio dall’acquisto, in assenza di nuova compravendita – e divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, in precedenza regolarmente notificato.

La Cassazione, dopo aver rilevato numerosi elementi di inammissibilità del ricorso in quanto la formulazione dei motivi appare generica e inconferente, individua ulteriori profili di inammissibilità in ordine al primo mezzo di censura, dal momento che la decadenza dal beneficio era intervenuta a causa della rivendita dell’immobile prima del decorso del quinquennio e non già per il mancato trasferimento della residenza nel cespite acquistato entro il termine di 12 mesi (ora 18 mesi) dalla registrazione dell’atto di acquisto.

Proprio in merito alla questione relativa all’individuazione del termine da cui inizia a decorrere il termine decadenziale, la stessa, secondo i giudici di piazza Cavour non appare correttamente prospettata in ricorso, alla luce del principio secondo cui, in materia di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, “…la decadenza dal beneficio, nell’ipotesi di vendita dell’immobile prima del compimento di un quinquennio dall’acquisto, è esclusa, nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla alienazione di quello acquistato fruendo dell’agevolazione in parola pertanto,…la decadenza dai benefici non decorre a far data dall’alienazione dell’immobile, ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita…”.
Ne consegue, secondo la Corte suprema, che l’atto impositivo con cui l’Amministrazione finanziaria recupera i benefici fiscali non più spettanti deve ritenersi tempestivo, qualora posto in essere entro il termine triennale di decadenza di cui al richiamato articolo 76 del Tur, termine che inizia a decorrere, a sua volta, non già dalla data della vendita del bene, bensì dalla scadenza dell’anno successivo a tale data.
In altri termini, la data della registrazione della compravendita segna il momento “…della possibilità (e del dovere) dell’Ufficio finanziario di acclarare la non spettanza dei beneficio, richiedendo il versamento della maggiore somma dovuta in applicazione dell’aliquota ordinaria (e della soprattassa); quella data è il giorno iniziale dei tre anni di decadenza” (cfr Cassazione, sentenza 1196/2000).

Per completezza, si segnala che la presente pronuncia è in linea con un orientamento giurisprudenziale da considerarsi oramai consolidato (cfr Cassazione 26180/2010, 12416/2010, 28880/2008).
sysuop33

Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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x panorama -
mi sembra di aver capito chè, dopo aver acquistato una casa, dopo 4 anni la rivendo, se entro 1 anno ne compro un'altra, sono comunque in regola con i benefici per acquisto prima casa ? :? grazie.-
panorama
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Casa, importante sentenza su acquisto


18 gennaio 2011 – La notizia arriva da Parma ha una sua importanza ed avrà ripercussioni a livello nazionale. Si tratta di un’altra significativa vittoria della Confconsumatori a tutela di un giovane che aveva acquistato una casa prefabbricata, per stabilirvi con la moglie la residenza della famiglia. Era accaduto che nel settembre 2002 l’associato avesse sottoscritto, con una società che vendeva questi immobili, un contratto avente ad oggetto l’acquisto di una casa prefabbricata, da consegnarsi ed edificarsi in una località del parmigiano per il prezzo complessivo di €. 77.500,00= oltre IVA, e avesse versato a titolo di acconto la somma di €. 10.000,00=. Era, peraltro, rimasta inadempiuta l’ obbligazione di consegnare il progetto esecutivo entro trenta giorni, impedendo così al consumatore di ottenere i necessari permessi edilizi per aprire il cantiere e per la realizzazione delle fondamenta. E non è tutto, perché le misure delle casa erano diverse da quanto era riportato nel relativo depliant pubblicitario. Il che, come richiesto dal legale di Confconsumatori avv. Giovanni Franchi, che ha tutelato in giudizio il consumatore, ha portato Sezione Distaccata di Fidenza del Tribunale di Parma a pronunciare la risoluzione del contratto e a condannare la ditta venditrice alla restituzione dell’ acconto e alla rifusione delle spese legali. “È questa – dichiara l’avv. Giovanni Franchi – una sentenza che dimostra come l’attività svolta dalle associazioni consumeristiche sia di fondamentale importanza. Il consumatore si era, infatti, rivolto alla Confconsumatori, pensando di dovere versare tutto il prezzo, sebbene la casa da lui acquistata non presentasse le caratteristiche promesse. Dopo un attento esame del caso, si è invece riusciti ad ottenere la sua integrale tutela, anche se, a causa del tempo trascorso, sarà difficile ottenere la restituzione della somma versata a titolo d’acconto, perché la società venditrice è ormai vicina alla sua liquidazione”. Sul sito http://www.confconsumatori.it" onclick="window.open(this.href);return false; è possibile
scaricare la sentenza e una guida sul tema “Acquisto in costruzione”.
panorama
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Un po' di cultura/esperienza circa le persone a cui il Comune danno le case come "assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica" e che sicuramente non tutti sanno perfettamente come vanno le cose. Ecco quì sotto un ricorso straordinario al PDR e il relativo giudizio del Consiglio di Stato.


Numero 01734/2011 e data 07/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 02024/2010
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da OMISSIS; per l’annullamento della deliberazione del Comune di ………. n. ……, in data 11 maggio 2009, con cui la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto a permanere nell’alloggio di edilizia pubblica assegnatole.
LA SEZIONE
Vista la relazione n…… in data 8 agosto 2010 , con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali , Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.
La ricorrente è assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di ……., alla via ……., n. …... Con deliberazione del Comune di ……… n. ….., in data 11 maggio 2009, la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto a permanere nell’alloggio assegnatole in quanto , a seguito di una verifica effettuata dal competente ufficio comunale, è risultata titolare di rendite relative alle sue proprietà immobiliari che superano il limite massimo consentito da una deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 2002, come integrata e modificata da una successiva deliberazione del Consiglio n. 395 dl 2002.
La ricorrente deduce l’errata applicazione della delibera regionale n. 327 del 2002, come modificata dalla successiva delibera n.395 del 2002. Riconosce che secondo le deliberazioni regionali in questione il nucleo familiare che presenta domanda per ottenere un immobile di edilizia pubblica non deve essere titolare di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in altre località al di fuori dell’ ambito provinciale, la cui rendita catastale complessiva rivalutata risulti essere superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 , classe 1, del Comune nel quale risulta presentata la domanda. Tuttavia ritiene che tali prescrizioni, applicate pi dal Comune di ……… nell’atto impugnato, siano dirette a disciplinare solo il momento dell’accesso alla abitazione di edilizia pubblica , ma non la permanenza nella stessa abitazione , una volta che essa sia stata assegnata. A sostegno di tale assunto osserva che nella stessa delibera regionale n. 395 del 2002 , al punto 4 (delibera n. 395 del 2002), si sarebbe specificato in modo palese che i limiti di reddito per la permanenza sono pari a 30.000.Euro ( ISEE) e a 45.000 euro (ISE) , come verrebbe precisato nell’allegato A. . Non vi sarebbe ragione di tale specificazione se le varie parti della delibera disciplinassero in modo indistinto sia la fase dell’assegnazione che quella successiva della permanenza nell’alloggio.
Deduce poi l’eccesso di potere sotto il profilo dell’errata applicazione della legge e della carenza di motivazione. In particolare la ricorrente osserva che le leggi regionali n. 12 del 1984 e n. 24 del 2001 sono tutte concorsi nel prendere in considerazione il reddito a fini fiscali degli aventi diritto, con esclusione assoluta di altri criteri. Il provvedimento impugnato si baserebbe quindi su una errata interpretazione della legge regionale. Inoltre nella parte motiva, non sarebbe spiegato il meccanismo di calcolo attraverso il quale il Comune di ……. ha determinato il superamento del limite massimo di euro 341,64, riferito alla operatività della normativa regionale richiamata nell’ambito dello stesso Comune. In particolare, non si comprenderebbe se detto limite risulti riferito all’applicazione degli indici ISEE e ISE ovvero all’applicazione dei criteri reddituali incorporati nella classificazione catastale degli immobili della ricorrente. In sostanza, il provvedimento non chiarirebbe che cosa debba intendersi per “ tariffa del reddito catastale corrispondente per la provincia di Modena”.
La relazione istruttoria prodotta dal Ministero del lavoro sostiene la legittimità del comportamento dell’Ente locale, anche sulla scorta delle deduzioni prodotte da quest’ultimo, presenti in atti,. Gli elementi istruttori consentono di procedere nell’esame di merito.
Considerato:
I ricorso non è fondato. L’art. 30 ( Decadenza dell’assegnazione) della legge regionale Emilia Romagna n.24 del 2001, al comma 1, lett. e) , stabilisce che la decadenza dell’assegnazione è disposta dal Comune d’ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familiare avente diritto che nel corso del rapporto di locazione.e) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione , indicati alle lettere a),b),c) ed d) del comma 1 dell’art.15; la lettera c) del comma 1 citato stabilisce che i requisiti per conseguire l’assegnazione degli i alloggi erp e delle abitazioni in locazione attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto: c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili: L’art. 24 della stessa legge regionale , al comma 2, stabilisce che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 30, in merito al requisito del reddito. Tale ultima disposizione attiene alla specificazione (con apposita delibera consiliare) dei requisiti del nucleo familiare per conseguire l’assegnazione degli alloggi e per la permanenza negli stessi.. Nell’ambito di tali requisiti, i limiti definiti dal Consiglio sono aggiornati con delibera di Giunta, sulla base dell’indice ISTAT sui prezzi al consumo. La questione di cui si discute nel ricorso è il requisito previsto dalla lettera c) dell’art. 15, comma 1, relativo alla titolarità di diritti reali su beni immobili.
Ora la legge regionale citata ( n. 24 del 2001) è molto chiara nel disporre che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono essere mantenuti sia la momento dell’assegnazione che successivamente nel corso della locazione. Tale conclusione è univoca altrimenti si verrebbe a costruire una sorta di garanzia permanente all’alloggio (un diritto permanente) a prescindere dalla evoluzione delle condizioni obiettive dell’interessata, conseguenza questa del tutto illogica rispetto alla stessa funzione dell’offerta pubblica di alloggi a soggetti in condizioni di bisogno oggettivo e in condizioni di parità nella valutazione e dei requisiti .soggettivi.
La ricorrente sviluppa la sua tesi contestando l’errata applicazione delle norme regionali sui limiti di reddito; ora tale prospettazione, come osserva il Comune di ………., non è conferente in quanto la ricorrente è stata dichiarata decaduta in ragione dell’applicazione , in pendenza del rapporto di locazione , dello specifico limite (diverso e distinto da quello reddituale) riferito alla titolarità di diritti reali su beni immobili, limite che risulta superato. In ordine alla asserita carenza di motivazione , il calcolo della rendita catastale ai fini in esame è stato effettuato , come dimostra in atti il Comune di ………, sulla base delle legge regionale e delle delibere regionali richiamate; (deliberazione del Consiglio n. 327 del 2002 e n. 395 del 2002); in sostanza si tratta del valore della tariffa catastale A/2, zona censuaria più bassa del Comune, rivalutata del 5% e moltiplicata per 3,5 come stabilito al punto c.2 delle deliberazioni del Consiglio citate. Dunque la tecnica della tariffa , che la ricorrente mostra di ritenere non chiara , è quella catastale rivalutata, come disposto nelle deliberazioni del Consiglio regionale citate nel provvedimento contestato. Si tratta peraltro di una tecnica normalmente in uso in ambito regionale e che discende direttamente dalla applicazione di una fonte legislativa regionale.
P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto è infondato e deve essere respinto; la coeva richiesta di misure di cautela resta assorbita.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Alessandro Pajno




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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Questo parere del CdS a seguito del ricorso straordinario al PDR riguarda le case ATER circa l'occupazione dell'alloggio a seguito della morte prima del padre e poi della madre.


Numero 01878/2011 e data 13/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 23 marzo 2011

NUMERO AFFARE 00730/2011
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS contro l’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) di Rieti per l’annullamento del decreto del direttore generale della stessa n. …… del 2 febbraio 2010, di rilascio di alloggio occupato senza titolo.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1304 del 10 febbraio 2011 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

premesso.
Il Signor OMISSIS, con atto depositato in data 17 maggio 2010, ha proposto ricorso straordinario al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del decreto sopra citato, deducendo l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti di legge
Il ricorrente evidenzia che, sebbene fosse sposato e vivesse a Roma al momento dell’assegnazione dell’alloggio alla madre, sin dall’anno 2000 era andato ad abitare presso la stessa, a causa di forti dissapori con la moglie, sfociati poi in separazione. Di quanto precede era a conoscenza l’azienda e pertanto il ricorrente sostiene che avrebbe diritto a succedere nel contratto quale erede e facente parte del nucleo familiare della madre al momento del decesso della stessa.
L’amministrazione, nelle proprie controdeduzioni, evidenzia che il ricorrente, all’epoca dell’assegnazione dell’alloggio al padre e successivamente alla madre, risultava risiedere a Roma con un proprio nucleo familiare e che non ha mai comunicato di essersi trasferito presso l’alloggio, né la madre ha mai richiesto l’ampliamento del nucleo familiare. Inoltre, non si è verificato nessun ampliamento del nucleo familiare valido ed efficace ai fini del subentro ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 12/1999.
Considerato
La Sezione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Infatti, l’unico titolo che abilita la locazione è l’assegnazione ed in caso di morte dell’assegnatario l’alloggio rientra nella disponibilità dell’Istituto, che nell’esercizio del suo potere discrezionale può procedere ad una nuova assegnazione eventualmente in favore dei soggetti indicati dall’art. 12 del d.P.R. n. 1035/1972, i quali hanno un titolo preferenziale per quanto riguarda l’assegnazione e non un diritto al subentro autonomo.
Nel caso di specie è stato verificato che il signor OMISSIS non ha mai fatto parte del nucleo familiare della madre e che la separazione è stata chiesta dallo stesso solo nel 2009, dopo la morte della madre avvenuta il 12 novembre 2008.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della domanda di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Carmine Volpe




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Sabina Sgroi
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Questa sentenza parla anche di casa anche se di un diverso caso.


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Separazione e divorzio. Perdita dell’assegnazione della casa coniugale in caso di nuova convivenza – Cassazione Civile, Sentenza n. 9942/2011


Il coniuge che ha una nuova convivenza, consolidata nel tempo anche con la procreazione di un figlio, perde il diritto a vedersi assegnata la casa coniugale. E’ quanto stabilisce la sentenza n. 9942 emessa dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione.
Cassazione Civile, Sentenza n. 9942 del 05/05/2011
(Presidente, Luccioli – Relatore, Felicetti)
Fatto e diritto
Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:
“A seguito della proposizione di giudizio di divorzio fra [OMISSIS] e [OMISSIS] il tribunale di Taranto pronunciava lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva e successivamente, con sentenza definitiva, affidava a entrambi i genitori le figlie minori, confermando la prevalente convivenza presso la madre già in atto e negando alla [OMISSIS] l’assegnazione della casa coniugale, essendosene allontanata perché convivente con un nuovo compagno e non, come da essa dedotto, per la sua sopraggiunta inabitabilità per la mancanza dei lavori di manutenzione da parte del coniuge, che ne era proprietario. Attribuiva alla [OMISSIS] un assegno di Euro 800,00 per il mantenimento delle figlie e rigettava la domanda di un assegno di divorzio, stante la convivenza “more uxorio” da essa intrapresa. Avverso la sentenza la [OMISSIS] proponeva appello, sia in relazione alla mancata assegnazione della casa coniugale, sia in relazione alla quantificazione dell’assegno per le minori, sia in relazione al rigetto della domanda relativa all’assegno divorzile. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 7 novembre 2009, notificata il 4 dicembre 2009, rigettava il gravame. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte la [OMISSIS], con atto notificato alla controparte il 2 febbraio 2010, formulando due motivi. La parte intimata non ha controdedotto.
Con il primo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegnazione della casa coniugale, la violazione dell’art. 155 quater cod. civ., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto, nel rigettare la domanda di assegnazione, dell’interesse delle minori. Si deduce, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., il contrasto con l’orientamento in proposito di questa Corte, menzionandosi la sentenza n. 26574 del 2007, nonché della Corte costituzionale, menzionandosi la sentenza n. 308 del 2008.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione al diniego dell’assegno di divorzio, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, essendo esso motivato in relazione all’esaurimento del rapporto fra i due ex coniugi a seguito dell’instaurazione di una convivenza “more uxorio” e la nascita, a seguito di essa, di un figlio. Si deduce, ai sensi dell’art. 360 bis, il contrasto con l’orientamento di questa Corte in proposito, menzionandosi la sentenza n. 12557 del 2004.
Considerato che il primo motivo appare manifestamente infondato, non essendosi la sentenza impugnata posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte riguardo all’assegnazione della casa coniugale, avendo accertato in fatto che la ricorrente aveva da molti anni dal momento della domanda abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, cosicché non esistendo più una “casa coniugale” non era luogo a farsi assegnazione di essa.
Considerato che il secondo motivo è inammissibile, per essere stata allegata, a suo sostegno, la violazione dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 – che riguarda le modifiche delle condizioni di divorzio, non le condizioni per l’attribuzione dell’assegno di divorzio – e dei principi ^ stabiliti con una sentenza (n. 12557 del 2004) che a sua volta non attiene al diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio, bensì alla perdita dello stesso a seguito del successivo inizio di una convivenza “more uxorio”, così inadeguatamente censurandosi la “ratio” della sentenza impugnata in mancanza di deduzioni circa l’esistenza, secondo la normativa dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 e la giurisprudenza in proposito, delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno in questione.
Visto l’art. 360 bis, nonché gli artt. 375 e 380 bis c.p.c., propone la fissazione del ricorso per la decisione in camera di consiglio per la dichiarazione di manifesta infondatezza”.
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio e il collegio ha condiviso la relazione e la proposta del relatore;
che nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
depositata in cancelleria il 5 maggio 2011
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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- ) Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio per asserita perdita dei requisiti soggettivi di legge per il mantenimento del beneficio a suo tempo concesso nel 2004 (superamento del limite di reddito ed accertamento dell’esistenza di diritti di proprietà su altri beni immobili, ex artt. 47 e 10 della LR 32/1996);

Il Tar nel dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., ha precisato che:

1) - Ritenuto che su tale genere di domanda il Tribunale ha già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. TAR Reggio Calabria nr. 529/2012), adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce l’appartenenza al giudice ordinario della cognizione su controversie che attengano alla fase esecutiva (di stampo negoziale e paritetico) di un rapporto concessorio come quelle in cui si discuta di estinzione o risoluzione del rapporto (cfr. Cass. SSUU 29095/2011; cfr. anche, in diversa fattispecie, Cassazione civile sez. un., 5 aprile 2012, n. 5446).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

11/10/2012 201200616 Sentenza Breve 1


N. 00616/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;

contro
Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso Mario De Tommasi Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1; Comune di Reggio di Calabria - Dirigente del Settore Patrimonio;

per l'annullamento
del provvedimento sindacale 27.6.2012 prot. n. 728, notificato il 29.6.2012, con il quale si dispone la decadenza del ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio sito in questa città via ……., ……… e si ordina di rilasciare l’alloggio predetto sgombero di persone e cose entro giorni 15, con minaccia, in caso di inottemperanza, di esecuzione coattiva;
e dell’avvio del procedimento n. 67292 del 16.4.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio di Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria al fine della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenuto che nell’odierno giudizio parte ricorrente si duole dell’illegittimità dei provvedimenti di decadenza dalla titolarità dell’alloggio comunale meglio descritto in epigrafe, disposti dal Comune per asserita perdita dei requisiti soggettivi di legge per il mantenimento del beneficio a suo tempo concesso nel 2004 (superamento del limite di reddito ed accertamento dell’esistenza di diritti di proprietà su altri beni immobili, ex artt. 47 e 10 della LR 32/1996);

Ritenuto che su tale genere di domanda il Tribunale ha già dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. TAR Reggio Calabria nr. 529/2012), adeguandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce l’appartenenza al giudice ordinario della cognizione su controversie che attengano alla fase esecutiva (di stampo negoziale e paritetico) di un rapporto concessorio come quelle in cui si discuta di estinzione o risoluzione del rapporto (cfr. Cass. SSUU 29095/2011; cfr. anche, in diversa fattispecie, Cassazione civile sez. un., 5 aprile 2012, n. 5446);

Ritenuto che va dunque accolta la corrispondente eccezione difensiva del Comune di Reggio Calabria, dichiarando il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito che va declinata in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.;

Ritenuto che sussistono giustificate ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore
Valentina Santina Mameli, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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locazione di alloggi assegnati ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

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24/01/2014 201303558 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/12/2013


Numero 00273/2014 e data 24/01/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2013


NUMERO AFFARE 03558/2013

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quesito relativo all’ammissibilità della locazione di alloggi assegnati ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

LA SEZIONE
Vista la relazione 10 ottobre 2013 prot. n. 11882 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ha posto al Consiglio di Stato il quesito sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.

Premesso:

Con il quesito in oggetto il ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede il parere del Consiglio di Stato sull’ammissibilità della locazione di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 492 nelle ipotesi di trasferimento d’autorità del socio, per motivi di servizio, ad altra sede.

Il Ministero premette che l’art. 9 della legge 30 aprile 1999 n.136 nonché la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 23 giugno 1999 n. 2318 consentono alle cooperative a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia di trasformarsi a proprietà individuale. Il comma 4 del richiamato articolo 9 dispone che alle cooperative a proprietà indivisa che effettuano tale trasformazione si applicano le disposizioni in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dettate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica emanato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, il cui articolo 111 consente la locazione degli alloggi.

Solo dopo la trasformazione in proprietà individuale i soci delle cooperative, nelle condizioni stabilite dall’art. 111 comma 1 del testo unico n. 1165 del 1938 possono locare gli alloggi sociali.

La Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare (vedi pareri espressi nelle sedute del 25.5.1995 e 29.10.1998) ha sempre affermato l’impossibilità di stipulare lecitamente contratti di locazione di immobili appartenenti a cooperative a proprietà indivisa.

Tuttavia il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 21 maggio 2013 n. 2709 (erroneamente citata nella relazione come sentenza del 3 luglio 2012 n. 2709/2013), avrebbe affermato la possibilità per i soci di dette cooperative di locare i loro alloggi a persone facenti parte delle categorie previste dall’art. 91 del testo unico n. 1165 del 1938.

Il Ministero chiede se tale orientamento vincoli l’Amministrazione o sia ristretto al caso concreto e se tale principio si applichi anche qualora nella nuova sede sia assegnato un alloggio di servizio e sulla tipologia del contratto da stipulare, con particolare riferimento al canone da applicare e alla durata del contratto stesso.

Considerato:

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975 n. 492 sono quelle riservate alle Forze armate e di Polizia, contemplate da detta legge ai fini della concessione di contributi integrativi. Precisamente, l’art. 7, terzo comma, stabilisce che “È autorizzato, altresì il limite di impegno di lire 3 miliardi per l’anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni”.

Tale disposizione, peraltro, è stata abrogata.

La norma di riferimento resta quella di cui all’art. 91, terzo comma, del testo unico del 1938, secondo cui “Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente: […] c) il personale militare e dei corpi armati dello Stato specificato dall’art. 156 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza …”.

La locazione dell’alloggio da parte delle cooperative edilizie è previsto dall’art. 111, primo comma, del testo unico citato, secondo cui “L’assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facoltà di affittare in tutto od in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell’art. 91, sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti. Al Ministero dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto e di cessione”. Tale previsione è stata estesa alle cooperative destinatarie di contributi statali dall’art. 9 della legge 2 luglio 1949 n. 408, recante “Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie”.

Tale possibilità, tuttavia, deve ritenersi implicitamente concessa solo alle cooperative a proprietà individuale, dove l’assegnatario può disporre del suo diritto alle condizioni fissate dalla legge.

Ciò è confermato dal successivo art. 112, primo comma, secondo cui “Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all’art. 111, debbono essere destinati per una metà della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra ne cura la riscossione con le norme prescritte pel versamento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali”.

Infatti con il contratto di mutuo edilizio individuale, previsto dall’art. 139 del testo unico, il socio assegnatario acquista la proprietà dell'alloggio. Nelle cooperative a proprietà indivisa tale contratto può essere stipulato, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 17 gennaio 1959 n.2 (“Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico”) solo se le stesse si trasformano in cooperative a proprietà individuale.

Tale interpretazione è coerente con il sistema civilistico della proprietà: nelle cooperative a proprietà indivisa le singole unità immobiliari vengono assegnate ai soci in godimento senza trasferire loro la proprietà. La locazione da parte dell’assegnatario sottrarrebbe l’immobile alla sua destinazione, impedendo alla cooperativa di assegnarlo ad altro socio.

Né in senso contrario può richiamarsi la sentenza della VI sezione n. 2709/2013, che si è limitata a confermare in parte la statuizione risarcitoria adottata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio nel giudizio promosso a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un socio di cooperativa a proprietà indivisa per l’annullamento del diniego d’autorizzazione alla locazione dell’alloggio assegnatogli.

Tale decisione si fonda sul parere n. 9814/2004 emesso nell’adunanza del 16 marzo 2005 dalla II sezione del Consiglio di Stato, da cui però non può ricavarsi il principio generale secondo cui il socio assegnatario di alloggio in cooperativa indivisa a contributo erariale, che subisce un trasferimento di sede senza poter usufruire di altro alloggio in cooperativa, possa stipulare un contratto di locazione.

In tale precedente si è valorizzato un caso particolare, in cui l’interesse del socio assegnatario a conservare la propria posizione può essere tutelato compatibilmente con la proprietà dell’immobile in capo alla cooperativa e con la sua funzione di agevolare le esigenze abitative dei soci, ammettendo la possibilità di sublocare l’immobile quando vi sia la concreta prospettiva di un ritorno del socio nella sede originaria e sia in corso la trasformazione da parte della cooperativa stessa.

Tale soluzione assorbe i quesiti successivi, nel senso che, trattandosi di una deroga eccezionale, non è applicabile quando al socio sia assegnato un alloggio di servizio nella nuova sede.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio si Stato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Quesito in ordine alla legittimità della alienazione di un alloggio di edilizia agevolata ex l. 492/1975.
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07/04/2014 201400312 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 05/03/2014


Numero 01117/2014 e data 07/04/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 marzo 2014

NUMERO AFFARE 00312/2014

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative.

Quesito in ordine alla legittimità della alienazione di un alloggio di edilizia agevolata ex l. 492/1975;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1003 in data 31/01/2014 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale per le politiche abitative ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

Con il quesito in epigrafe il Ministero delle infrastrutture intende conoscere se sia valida la vendita di un alloggio di cooperativa edilizia effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 408 del 1949, ossia prima del decorso di dieci anni dalla data di assegnazione, qualora l’alloggio fruisca di un contributo statale ai sensi della legge n. 492 del 1975.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione l’assegnazione era avvenuta il 19 dicembre 2002, la vendita in 29 settembre 2011.

Ad avviso del Ministero riferente non opererebbe la disciplina di favore – che non prevede termini per l’alienazione – di cui alla legge n. 457 del 1978, poiché la cooperativa di cui è socio l’alienante non ha ottenuto contribuiti ai sensi di detta legge.

Sembrerebbe applicabile, tuttavia, l’art. 20, comma 1 della legge n. 179 del 1992, che prevede il dimezzamento del termine per l’alienazione degli alloggi di edilizia agevolata.

Tale soluzione è stata patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato.

CONSIDERATO:

La Sezione premette che il Consiglio di Stato non è chiamato a rispondere a quesiti che abbiano ad oggetto casi concreti, ma può esprimersi solo su questioni di carattere generale ed astratto, attinenti alla corretta interpretazione della normativa vigente.

L’art. 9 della legge n. 408 del 1949 stabilisce che “Le disposizioni dell'art. 111 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alla cessazione nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente. Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi”.

L’art. 20, comma 1, della legge n. 179 del 1992, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 85 del 1994, prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.

Il coordinamento delle due disposizioni deve farsi in base ai comuni principi che regolano il rapporto tra leggi che disciplinano la stessa materia.

Ne consegue che la norma sopravvenuta, la quale non contiene altra limitazione che quella di ordine temporale, si applica alle alienazioni aventi ad oggetto qualsiasi alloggio “di edilizia agevolata”, quindi anche a quelle relative agli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei contributi dello Stato di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 408 del 1949.

P.Q.M.

esprime il parere di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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Cancellazione ipoteche, dal 1° gennaio al via nuova procedura


Dal 1° gennaio 2015 entrano in vigore le nuove procedure online per la cancellazione delle ipoteche.

A partire da quella data banche, enti previdenziali e intermediari finanziari “concedenti” dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche.

Dal 1° settembre, tuttavia, la nuova procedura sarà facoltativa.

Infine, la nuova normativa sulla cancellazione d’ipoteca legata all’estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d’ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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1) - Nel caso di specie rileva che i richiedenti occupavano senza titolo le unità immobiliari perché non autorizzati dall’azienda regionale per l’edilizia abitativa, né durante l’occupazione dell’alloggio da parte del figlio né dopo che egli si era trasferito in altro Comune; non hanno dimostrato nelle forme di legge la stabile convivenza attraverso la comunicazione del trasferimento di residenza all’ente gestore e al Comune.

2) - Essi hanno avviato la richiesta solamente dopo che l’azienda li aveva diffidati a lasciare l’appartamento.

3) - L’accertamento di occupazione senza titolo di un’abitazione è motivazione sufficiente per l’emissione del provvedimento impugnato.

4) - Non può essere fatto valere il pagamento dei bollettini di versamento inviati dall’ente, che sono relativi non già al canone di locazione, bensì al risarcimento del danno derivante all’azienda dalla mancata utilizzazione dell’immobile (Consiglio di Stato, sez. I affare 739/2011, adunanza del 20 giugno 2012).

Ricorso Straordinario respinto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500837 - Public 2015-03-18 -


Numero 00837/2015 e data 18/03/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015

NUMERO AFFARE 07268/2012

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori -OMISSIS-, ambedue residenti a -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento dirigenziale dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa 31 ottobre 2011 n. 247, di rilascio d’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 18 giungo 2012 prot. n. 1034 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, pervenuto al ministero il 30 dicembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:

I ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento dirigenziale dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) del 31 ottobre 2011 n. 247, di rilascio di alloggio da essi occupato senza titolo.

Deducono che il provvedimento è illegittimo per violazione degli articoli 2 della legge regionale della Sardegna del 29 dicembre 2003 n. 14 e 40 della legge regionale Sardegna 6 aprile 1989 n. 13, perché emesso sul presupposto dell’assenza di titolo per l’occupazione dell’immobile ma senza alcuna considerazione della norma sopra specificata, in forza della quale le occupazioni abusive di immobili fino alla data 31 dicembre 2003 possono essere sanate a richiesta degl’interessati con la concessione in locazione dell’alloggio occupato. Il provvedimento è carente della motivazione ed esclude la possibilità della volturazione dell’assegnazione o del subentro nella locazione del figlio. Eppure la stessa Amministrazione ha accettato i pagamenti effettuati dai ricorrenti per i canoni di locazione; atto attraverso il quale si può ben ritenere che sia stata considerata regolare, o quanto meno regolarizzabile ai sensi della normativa regionale citata, la posizione dei ricorrenti.

Il Ministero, richiamando la memoria difensiva dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa, espone che:

- con contratto di locazione rep. n. 4515 del 3 gennaio 1979 l’I.A.C.P. (oggi AREA) di -OMISSIS- aveva assegnato l’alloggio alla signora -OMISSIS-;

- la signora -OMISSIS- era deceduta il 21 agosto 2003;

- il 19 gennaio 2004 il signor-OMISSIS-, nipote dell’assegnataria predetta, aveva inoltrato domanda di subentro nell’alloggio;

- l’istituto aveva accolto l’istanza e il 30 aprile 2004 aveva stipulato il contratto di locazione con il signor -OMISSIS-

- l’azienda regionale, in sede di ricognizione della situazione degli alloggi nell’anno 2010, constatava, in base alla certificazione anagrafica, che l’assegnatario, signor-OMISSIS-, aveva trasferito la propria residenza nel comune di Milano dal 25 settembre 2009 e che l’alloggio era occupato senza titolo dai suoi genitori, signori -OMISSIS-, quest’ultima figlia della precedente assegnataria deceduta -OMISSIS-, i quali avevano trasferito la propria residenza nell’alloggio in questione il primo dal 16 marzo 2010 e la signora -OMISSIS- dal 28 agosto 2006;

- l’azienda regionale, con nota del 20 maggio 2005 n. 3902, diffidava i ricorrenti al rilascio dell'immobile, concedendo la possibilità di trasmettere documenti e deduzioni nel termine di quindici giorni;

- con nota in data 1 giugno 2010 i ricorrenti si opponevano alla suddetta diffida ritenendo di aver diritto al subentro in forza dell’art. 19 della legge regionale Sardegna n. 13/1989, sostenendo la costante coabitazione con l’originaria assegnataria nell’alloggio in questione;

- l’azienda, ritenendo le controdeduzioni non sufficienti a giustificare l'occupazione dell'alloggio, adottava il provvedimento di rilascio di alloggio in data 31 ottobre 2011, notificato ai ricorrenti in data 16 novembre 2011.

L’Amministrazione rileva che il caso di specie è disciplinato dal combinato disposto degli arti. 2, comma 2, e 19 della legge regionale della Sardegna n. 13/1989: l’art. 19 indica i componenti del nucleo familiare definito dall’art. 2 come titolati a subentrare di diritto nell'assegnazione, previa verifica della non sussistenza di condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio, trattandosi evidentemente di componenti il nucleo familiare dell’assegnatario al momento in cui interviene l'assegnazione. Le persone non conviventi e non componenti del nucleo familiare dell’assegnatario al momento dell’assegnazione (indicate nell’art. 19, comma 3) non sono titolari di nessun diritto al subentro se non in forza dell’autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare, dopo la verifica della sussistenza della stabile convivenza, e della relativa durata, con caratteristiche di mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

Nel caso in questione, deceduto l’assegnatario, il parente, non convivente al momento dell’assegnazione, non è titolare del diritto al subentro automatico nell’assegnazione, ma deve essere autorizzato dall’ente gestore una volta accertata la stabile e duratura convivenza, provata nelle forme di legge.

Nel caso in esame non sono state provate la convivenza e le relative stabilità e la durata: dalla documentazione in possesso dell’azienda non risulta che i ricorrenti abbiano mai comunicato, prima della morte dell’assegnataria, di convivere con lei; e anzi dai certificati anagrafici emerge che abbiano trasferito la residenza nell’alloggio svariati anni dopo il decesso dell’assegnataria.

Inoltre, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sig. -OMISSIS-, subentrato all’assegnataria deceduta, risulta che il nucleo familiare era composto unicamente da lui.

In relazione ai bollettini di pagamento, l’azienda evidenzia che non sono relativi al versamento di canone di locazione, ma di indennizzi per occupazione senza titolo, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, aventi natura risarcitoria del danno derivante all’azienda dalla mancata utilizzazione dell’immobile, e quindi l’invio di bollettini di pagamento non può interpretarsi come manifestazione di volontà dell'ente “tesa a regolarizzare un rapporto di locazione con l’occupante abusivo”.

L’azienda fa presente che (com’è ovvio) il provvedimento di rilascio risponde allo specifico interesse pubblico di recuperare l’alloggio illegittimamente occupato, onde conferirne il possesso a un legittimo assegnatario.

Considerato:

Il subentro nell’assegnazione di appartamenti di edilizia residenziale pubblica non può aver luogo senza l’autorizzazione dell’ente proprietario, considerato che ciascuna assegnazione, oltre che essere regolata da un rapporto contrattuale tra l’utente e l’ente proprietario o concessionario, è subordinata al possesso di specifici requisiti normativamente fissati, di cui l’assegnatario deve essere in possesso sia all’atto dell’assegnazione, sia in costanza di rapporto.

Nel caso di specie rileva che i richiedenti occupavano senza titolo le unità immobiliari perché non autorizzati dall’azienda regionale per l’edilizia abitativa, né durante l’occupazione dell’alloggio da parte del figlio né dopo che egli si era trasferito in altro Comune; non hanno dimostrato nelle forme di legge la stabile convivenza attraverso la comunicazione del trasferimento di residenza all’ente gestore e al Comune. Essi hanno avviato la richiesta solamente dopo che l’azienda li aveva diffidati a lasciare l’appartamento.

Non giova il richiamo alla norma transitoria dell’articolo 40 della legge regionale Sardegna 6 aprile 1989 n. 13, la quale esclude la regolarizzazione di occupazione di alloggi senza titolo quando l’alloggio verrebbe sottratto ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato.

Al riguardo la sentenza della corte costituzionale del 22-24 gennaio 1992 n. 16 ha stabilito: “proprio ad impedire ogni regolarizzazione postuma di situazioni di abuso, il legislatore statale ha comminato, per atti posti in essere violando le prescrizioni dettate in materia, non solo sanzioni amministrative, ma la nullità assoluta ed insanabile, fatta valere da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 26, ultimo comma, della legge n. 513 del 1977).

É inconfutabile la violazione dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n.457, che esclude la regolarizzazione dell’occupazione quando essa «abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge», nonchè dell’art. 26, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, che esclude dalla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica “chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore”.

L’accertamento di occupazione senza titolo di un’abitazione è motivazione sufficiente per l’emissione del provvedimento impugnato.

Non può essere fatto valere il pagamento dei bollettini di versamento inviati dall’ente, che sono relativi non già al canone di locazione, bensì al risarcimento del danno derivante all’azienda dalla mancata utilizzazione dell’immobile (Consiglio di Stato, sez. I affare 739/2011, adunanza del 20 giugno 2012).

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Re: Requisiti x sub. in Mutuo agevolato. L. 457/1978.

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ACCORDO SOSPENSIONE RATE MUTUI ABI-CONSUMATORI
CTCU: LE BANCHE ALTOATESINE SNOBBANO QUESTO IMPORTANTE ACCORDO


Come reso noto qualche tempo fa, è operativo l'accordo fra ABI e Associazioni Consumatori che prevede “la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale”.

Nell'elenco delle banche aderenti all'accordo, diffuso qualche giorno fa dall'ABI, compaiono anche alcune banche locali: Banca di Trento e Bolzano, Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa Raiffeisen Wipptal, oltre a banche di estensione nazionale come Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo e anche varie Casse Rurali del Trentino.

Mancano invece all'appello la stragrande maggioranza della Casse Raiffeisen in Alto Adige, nonché la Banca Popolare dell'Alto Adige.
Brutto segnale questo in un momento di crisi, dove le famiglie in difficoltà che hanno contratto un mutuo avrebbero sicuramente interesse a poter sospendere il rimborso del capitale del mutuo, almeno per 12 mesi.

Maggiori informazioni presso il servizio di consulenza del CTCU (t. 0471-975597).
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