Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per i concorsi e selettive di accesso nel Corpo nazionale vigili d

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Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per i concorsi e selettive di accesso nel Corpo nazionale vigili d

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requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Parere del CdS.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 201902191

Numero 02191/2019 e data 30/07/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2019


NUMERO AFFARE 00996/2019

OGGETTO:
Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione n. prot. 0012013 in data 20 giugno 2019, con la quale il Ministro dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;


Premesso:

1. Con nota n. prot. 0012013 in data 20 giugno 2019 il Ministro dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto indicato, da adottarsi in sostituzione del decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, che aveva fissato specifici requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale per l’accesso al Corpo in attuazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”.

2. La riedizione del citato regolamento, che verrà abrogato e sostituito da quello qui proposto, si è resa necessaria – riferisce il Ministero - a seguito delle numerose innovazioni normative intervenute nella materia: dapprima la legge 12 gennaio 2015, n. 2, di Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il d.P.R. attuativo 17 dicembre 2015, n. 207, in sostituzione del requisito dei limiti di altezza sono stati introdotti, per il reclutamento del personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, parametri fisici unici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva; quindi con la direttiva tecnica del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell’11 marzo 2016, adottata in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sono state definite le modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei nuovi parametri d’idoneità fisica di cui devono essere in possesso i partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche per l’accesso ai ruoli del C.N.VV.F.; successivamente, l’ordinamento del personale del Corpo – delineato nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 - è stato modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

3. Con il provvedimento che si propone il Ministero dichiara pertanto di voler dare attuazione e attualità contenutistica al novellato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e di aver tenuto conto, anche nella nuova stesura, della necessità che siano individuati – sempre con fonte regolamentare – precisi e specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del C.N.VV.F.

4. Il regolamento si compone di 8 articoli, ripartiti in tre Capi: nel Capo I, sono delineati i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative; nel Capo II, sono tracciati i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli di rappresentanza; nel Capo III sono indicate le disposizioni comuni. I Capi I e II sono, poi, ulteriormente ripartiti in Sezioni. È corredato da un allegato A (previsto dall’art. 1) che reca l’elenco delle Cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Il testo è accompagnato oltre che dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnica normativa (A.T.N.), dai resoconti delle riunioni con le organizzazioni sindacali del 10 e dell’11 aprile 2019, nonché dalla nota in data 16 maggio 2019 a firma del Ministro dell’interno di richiesta di esenzione dall’A.I.R.

Considerato:

1. La Sezione rileva preliminarmente che la relazione illustrativa (in assenza dell’A.I.R.) non individua i punti di novità sostanziale introdotti dal nuovo regolamento, che va ad abrogare e sostituire integralmente quello previgente (d.m. 11 marzo 2008, n. 78). Nella relazione ci si limita invero al generico richiamo della disciplina sopravvenuta riguardante i parametri fisici (art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015) – per cui non si procederà alla valutazione del peso corporeo, dell’altezza e dell’indice di massa corporea del candidato, ma si apprezzeranno i parametri di forza muscolare nonché quelli bioimpedenziometrici di composizione corporea (percentuale di massa grassa) e di massa metabolicamente attiva (percentuale di massa magra teorica), secondo le modalità applicative definite nella apposita direttiva tecnica del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell’11 marzo 2016. Si segnala, quale novità rispetto al testo del 2008, il sistema di valutazione del senso cromatico (limitata alla percezione dei colori staccati, non ritenendosi indispensabile accertare la sussistenza della normalità assoluta del senso cromatico) e la ridefinizione dei parametri di acutezza visiva in relazione ai vincoli tecnici riguardanti l’utilizzo delle lenti correttive applicabili sull’occhiale di sicurezza fornito dall’amministrazione. Riguardo ai requisiti attitudinali, si riferire che “consistono essenzialmente nella sussistenza di adeguate capacità intellettive, organizzative, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di adattamento a contesti di lavoro formalmente organizzati, di autocontrollo, di iniziativa, di assunzione di ruoli e responsabilità decisionali, nonché di gestione pratica e risolutiva di situazioni lavorative e di eventi critici”, ma nulla si dice riguardo a eventuali variazioni introdotte rispetto al testo vigente, mentre in merito alle imperfezioni e infermità dettagliatamente indicate nell’allegato A, costituenti cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli operativi, si riferisce di aver disposto “analogamente a quanto previsto nel D.M. 11 marzo 2008, n. 78” e che “Rispetto alla vigente formulazione (corrispondente all’allegato B del D.M. 11 marzo 2008, n. 78), sono apportate limitate modifiche e integrazioni in linea con le più aggiornate cognizioni medico-scientifiche”.

2. È solo dalla lettura dei resoconti delle riunioni con le organizzazioni sindacali del 10 e dell’11 aprile 2019 che è possibile ricavare qualche elemento informativo aggiuntivo riguardo alle innovazioni introdotte (si apprende, ad esempio, che “il gruppo di lavoro che ha redatto gli schemi di decreti si è uniformato ai criteri già usati per i concorsi di accesso in pubblica sicurezza . . . la nefrectomia con alterata funzione renale non comporta più l’automatica esclusione dal concorso, così pure l’aver subito trattamenti medici conseguenti a neoplasie o ad altri tipi di tumore non comporta automatica esclusione qualora sia possibile accertare una scarsa possibilità di recidiva . . . anche la protesi mammaria non determina di per sé l’esclusione dai concorsi . . . la limitazione del visus, se correggibile con occhiali messi disposizione dall’Amministrazione non costituisce più un limite psicofisico assoluto di accesso”; così come si apprende che la mancata previsione, quale causa di esclusione, della presenza di tatuaggi deturpanti è stata oggetto di discussione in sede di confronto con le organizzazioni sindacali).

3. L’individuazione dei punti e degli elementi sostanziali di novità del nuovo testo rispetto a quello abrogando è resa ulteriormente difficoltosa dalla scelta della tecnica della integrale sostituzione e abrogazione del precedente d.m. del 2008, atteso che, come è evidente, la tecnica della novella, se più laboriosa, presenta però il pregio di rendere immediatamente evidenti le modifiche apportate e dunque più agevole la distinzione tra ciò che resta immutato (e non v’è dunque ragione di esaminare) e ciò che, invece, viene innovato e richiede, pertanto, attenzione.

4. Neppure, alla stregua della documentazione trasmessa, appare possibile valutare la congruità della scelta della integrale sostituzione e abrogazione, in luogo della novella, del previgente regolamento di cui al d.m. n. 78 del 2008. Ora, in linea generale una tale scelta si giustifica a fronte di radicali innovazioni, tali da rendere diseconomica e non conforme a criteri di chiarezza l’opzione per la soluzione alternativa della novella, il che si ha quando, in sintesi, le parti del testo che devono essere modificate sono maggiori di quelle che restano identiche. Le scarne informazioni disponibili sul punto (e l’assenza di un testo a fronte su due colonne che avrebbe potuto supplire a tale carenza) non consentono tale valutazione.

Valutazione che pure assumerebbe una sua rilevanza non secondaria, ove si consideri che la base giuridica del proposto decreto ministeriale resta la medesima già contenuta nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in base alla quale è stato emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’attualmente vigente ed abrogando d.m. del 2008. Non vi sono, infatti, nella disciplina di rango primario sopravvenuta, che ha determinato l’esigenza di procedere alla sostituzione del regolamento del 2008 con quello qui presentato (“Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all’assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), apposite, autonome norme attributive del potere regolamentare ministeriale.

5. Ora, se è vero che l’attribuzione del potere regolamentare ministeriale contenuta nelle non abrogate previsioni del d.lgs. n. 217 del 2005 continua ad autorizzare validamente il Ministero a riesercitare tale funzione normativa alla luce delle significative modifiche ordinamentali sopravvenute, è altresì vero che una tale decisione dell’amministrazione, attuata peraltro con il sistema (più radicale) della integrale sostituzione del primo regolamento, avrebbe imposto un maggiore dettaglio informativo circa le parti della previgente disciplina che sono state mutate e quelle che sono invece rimaste sostanzialmente invariate (al di là dei ripetuti e già considerati effetti derivanti dalla disciplina sopravvenuta riguardante i parametri fisici - art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015, in base alla quale in luogo della valutazione del peso corporeo, dell’altezza e dell’indice di massa corporea del candidato, sono valutati i parametri di forza muscolare, quelli bioimpedenziometrici di composizione corporea - percentuale di massa grassa - e di massa metabolicamente attiva - percentuale di massa magra teorica, secondo le modalità applicative definite nella apposita direttiva tecnica del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell’11 marzo 2016).

6. I rilievi critici ora svolti, se non ostano all’ulteriore corso dello schema di regolamento qui all’esame, comportano logicamente, tuttavia, la perimetrazione dell’ambito oggettivo di esplicazione del parere di questo Consiglio all’assetto logico-giuridico complessivo e alle linee portanti dello schema di decreto qui trasmesso, con esclusione di ogni valutazione sul merito contenutistico delle diverse disposizioni in esso contenute, con esclusione, in particolare, di ogni valutazione circa i singoli requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale elencati nello schema di decreto, nonché in ordine alle singole cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco elencate nell’allegato A allo schema di decreto.

7. Riguardo a tali previsioni di dettaglio, di cui al precedente par. 6, questa Sezione non può che limitarsi a fornire il generale e comune indirizzo di conformità delle scelte normative ai criteri di logicità, di adeguato fondamento tecnico-scientifico, di ragionevolezza, di proporzionalità, di non discriminazione, oltre che al criterio di ragionevole omogeneità – salva motivata ragione oggettiva dovuta alla diversità dei compiti e delle funzioni del Corpo – rispetto agli analoghi requisiti previsti per le Forze armate e per la Polizia di Stato, attesa anche la ratio e l’indirizzo normativo in tal senso evincibili dall’art. 1 della legge n. 2 del 2015 che, ancorché limitatamente al profilo della sostituzione del requisito dei limiti di altezza con parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, al comma 3 enuncia la finalità di “evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento . . . per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato”, finalità che sembra assumere, invero, una valenza tendenziale di carattere generale, anche a garanzia della complessiva razionalità del sistema.

8. Al di là delle considerazioni di carattere generale sopra svolte, occorre segnalare all’Amministrazione proponente le seguenti osservazioni più specifiche riguardanti la formulazione del testo.

8.1. Nell’art. 1, comma 1, dopo le lettere c) e d), riguardanti entrambe la vista (rispettivamente, la sufficienza del senso cromatico e la normalità del campo visivo), segue la lettera e) che riguarda, invece, l’udito (capacità uditiva), seguita a sua volta dalla lettera f) che, invece, torna a occuparsi della vista (acutezza visiva). Appare più ragionevole raggruppare in sequenza tutti i parametri relativi alla vista – e, quindi, invertire, sotto le lettere f) ed e) i rispettivi contenuti – lasciando in coda quello relativo all’udito.

8.2. Nel comma 4 dell’art. 1 è previsto che “Costituiscono cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermità, in atto stabilizzate, indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento”. Manca, invece, un’analoga previsione riguardo alla mancanza dei requisiti di idoneità fisica e psichica. Ora, se è vero che la mancanza di anche uno solo di tali requisiti è causa di non ammissione (ovvero di esclusione), come è in tesi evincibile dalla stessa rubrica del Capo (Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative) e come potrebbe ricavarsi in via interpretativa dall’incipit dell’articolo 1 , comma 1 (L’ammissione . . . è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica), è altresì vero che appare preferibile, per la chiarezza del testo e per prevenire possibili dubbi applicativi, aggiungere, all’inizio del comma 4, una frase quale “Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo . . . ”, così da evitare il dubbio che possano costituire causa di non ammissione solo le imperfezioni e le infermità elencate nell’allegato A.

8.3. Nell’art. 3, riguardante i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, a differenza di quanto previsto nel Capo I relativo al personale del Corpo che espleta funzioni operative, è previsto il requisito fisico di possedere un “profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell’incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso” e non trova, dunque, applicazione l’elenco delle cause di non idoneità all’ammissione di cui all’allegato A, che si applica per i soli concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative.

La Sezione non dubita della ratio sottesa a tale differenziazione, poiché il personale che espleta compiti operativi deve offrire uno standard di prestanza fisica (o di assenza di deficit di qualunque genere) maggiore del personale che non opera direttamente nei molteplici e rischiosi ambiti d’intervento operativo, dagli incendi alle calamità naturali o a qualsivoglia sinistro o stato di emergenza (il personale dei ruoli tecnico-professionali è costituito dai ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi). “Non essendo ruoli operativi - argomenta il Ministero nella relazione illustrativa - viene richiesto il possesso dell’idoneità fisica e psichica all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire . . . I requisiti attitudinali sono correlati alle funzioni previste per la qualifica da rivestire”.

Occorrerebbe, tuttavia, ad avviso della Sezione, una più approfondita valutazione, da parte dell’Amministrazione proponente, circa il ruolo – inevitabilmente sussidiario e indirettamente integrativo – che l’elenco analitico delle cause di non idoneità contenuto nell’allegato A potrebbe oggettivamente svolgere, anche nelle eventuali sedi contenziose, rispetto ai termini generici e indeterminati usati nella norma (dell’art. 3, comma 1, lettera b) riferita al profilo sanitario richiesto per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali (profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell’incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso), la cui applicazione in concreto potrebbe dare luogo a dubbi, incertezze e contenziosi. Ma ritiene la Sezione che tale valutazione, circa la possibilità di un completamento più dettagliato e specifico di tale previsione, debba essere rimessa alla scelta discrezionale dell’Amministrazione richiedente.

8.4. L’articolo 6 (Verifica dei requisiti), sotto il Capo III (Disposizioni comuni) stabilisce che “1. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale devono permanere fino alla data di immissione in ruolo”. La previsione è sicuramente legittima e corretta, ma andrebbe opportunamente completata con un rinvio (eventualmente anche al comma 2 dell’art. 638 del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs.n. 66 del 2010) alla disciplina applicabile in caso di perdita dei suddetti requisiti dopo l’immissione in ruolo, allo scopo di completare il quadro normativo senza ingenerare dubbi sull’assenza di conseguenze sulla posizione del soggetto che perda i requisiti successivamente all’immissione in ruolo.

P.Q.M.

In tali sensi è il parere della Sezione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri Claudio Zucchelli




IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio


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