Buongiorno,
Cortesemente chiedo se allo stato attuale ci sono novità per la pensione con 40 di servizio effettivo maturata nel 2025, andando in quiescenza ovviamente con le modalità della vecchiaia.
Da quello che ho sentito la possibilità decade al 31.12.2024.
Grazie
Requisiti 40 anni servizio anno 2025
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Re: Requisiti 40 anni servizio anno 2025
Messaggio da Paolo Galvan »
Quindi al 31.12.2024 cessa il beneficio?
Re: Requisiti 40 anni servizio anno 2025
@Paolo,
dai una letta al seguente articolo.
(Art. 3, comma 7 – D.Lgsn.165/1997)
Il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri a seguito di molteplici richieste dei propri associati, riguardo la possibilità che il cosiddetto “Moltiplicatore” della base pensionabile possa non essere applicato a coloro che transiteranno in quiescenza dal 01.01.2025 fa presente quanto segue:
L’art.3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/1997 prevede che per il personale di cui all’articolo 1 (personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
Pertanto si specifica che per il “Moltiplicatore”, previsto come alternativa all’istituto dell’ausiliaria con il D. Lgs. 165/1997, non ci sarà alcuna scadenza e che verrà maturato al compimento dei 40 anni effettivi di servizio o in alternativa al collocamento in congedo per limiti d’età transitando nella categoria della riserva. La data convenzionale del 2024 è riferita solo ed esclusivamente al rifinanziamento economico dell’istituto, cosiddetto moltiplicatore, e non alla cessazione del diritto da parte degli aventi titolo.
dai una letta al seguente articolo.
(Art. 3, comma 7 – D.Lgsn.165/1997)
Il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri a seguito di molteplici richieste dei propri associati, riguardo la possibilità che il cosiddetto “Moltiplicatore” della base pensionabile possa non essere applicato a coloro che transiteranno in quiescenza dal 01.01.2025 fa presente quanto segue:
L’art.3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/1997 prevede che per il personale di cui all’articolo 1 (personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
Pertanto si specifica che per il “Moltiplicatore”, previsto come alternativa all’istituto dell’ausiliaria con il D. Lgs. 165/1997, non ci sarà alcuna scadenza e che verrà maturato al compimento dei 40 anni effettivi di servizio o in alternativa al collocamento in congedo per limiti d’età transitando nella categoria della riserva. La data convenzionale del 2024 è riferita solo ed esclusivamente al rifinanziamento economico dell’istituto, cosiddetto moltiplicatore, e non alla cessazione del diritto da parte degli aventi titolo.
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