REINTEGRO NEL GRADO
REINTEGRO NEL GRADO
Buonasera, sono un ex Lgt della M.M. sono stato congedato anni fa per perdita del grado per condanna penale, per interdizione temporanea dai P.U. e senza procedimento disciplinare, ho ottenuto la riabilitazione e vorrei chiedere ai sensi del C.O.M. 66/2010 il reintegro nel grado, gentilmente se qualcuno ha avuto un caso analogo potrebbe fornirmi un fac-simile della domanda per impostare l'istanza di reintegro? grazie
Re: REINTEGRO NEL GRADO
Ciao NavySeals, ti ringrazio per la risposta, ma il reintegro nel grado è disciplinato dagli artt. 868 - 873 del C.O.M. dlgs 66/2010, la riabilitazione è requisito necessario per poter presentare l'istanza alla Direzione Generale per il personale - Disciplina - per il tramite del Comando Territoriale nella cui giurisdizione il militare risiede in congedo(Guida tecnica procedure disciplinari 8^ ed. 2023).
Quello che io chiedevo è se qualcuno ha già trattato un caso analogo per potermi fornire un fac-simile di domanda per poter impostare la richiesta. grazie ancora
Quello che io chiedevo è se qualcuno ha già trattato un caso analogo per potermi fornire un fac-simile di domanda per poter impostare la richiesta. grazie ancora
-
- Sostenitore
- Messaggi: 39
- Iscritto il: ven ago 27, 2021 12:12 pm
Re: REINTEGRO NEL GRADO
Messaggio da Maikol2222 »
Buonasera,
per ora non ho trovato fac-simile o precedenti...
solo il commento e le spiegazioni della Guida Sanzioni Disciplinari 2023:
SEZIONE II
LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
1. Profili sostanziali
La reintegrazione nel grado è disciplinata dagli articoli 868 - 873 del c.o.m..
La disciplina della reintegrazione prevede un potere discrezionale dell’Amministrazione (l’art.
868, comma 1, afferma che il militare “può” essere reintegrato) la quale ha un ampio potere di
valutazione di merito sugli aspetti rilevanti sotto il profilo dell’interesse della funzione
pubblica istituzionale215. Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “a fronte della
pretesa dell’istante ad ottenere il particolare beneficio, sta l’ampia discrezionalità valutativa che
la legge affida all’Amministrazione militare, cui spetta in definitiva di stabilire se la concessione
della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in
sede penale, ma anche all’interesse pubblico di settore. Del resto, la prescrizione di requisiti
particolarmente stringenti per la concessione della reintegrazione e la previsione dell’intervento
nel procedimento amministrativo addirittura dell’Autorità giudiziaria militare di vertice
indicano chiaramente che nell’ottica del Legislatore l’accoglimento di istanze consimili
costituisce ipotesi del tutto speciale e derogatoria” 216
.
Costituisce un parametro di valutazione essenziale il requisito della “ottima condotta morale
e civile”. Sul punto, la giurisprudenza217 ha chiarito che l’assenza di episodi negativi a carico
dell’istante e successivi ai fatti contestati di per sé non rappresenta un particolare titolo di merito,
perché l’“ottima condotta civile e morale” “implica che l’interessato abbia tenuto una condotta
che si discosti, superandola notevolmente, dalla normale buona condotta (vale a dire
l’assenza di condanne penali pregiudizievoli) e cioè abbia dato luogo a comportamenti
suscettibili di un peculiare favorevole apprezzamento sul piano etico e su quello dei rapporti
sociali (quali ad esempio l’impegno in attività di beneficienza o di assistenza, ecc.)”. La
reintegrazione nel grado può avvenire d’ufficio o a domanda dell’interessato.
La reintegrazione d’ufficio è disciplinata dall’art. 869218 c.o.m. e ha luogo solo nelle ipotesi di
precedente cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella F.A. o
Corpo armato di appartenenza (art. 864, comma 1, lett. c), c.o.m.). La fattispecie non è
ulteriormente trattata nella presente Guida in quanto priva di connotazioni disciplinari.
La reintegrazione a domanda si dà per le ipotesi di cui agli art. 870-873 c.o.m.. Escluse quelle
ex art. 870, riferite ad alcune fattispecie di dimissioni di autorità e di cancellazione dai ruoli prive
di rilievo penale o disciplinare219, restano i casi di:
reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione (art. 871 c.o.m.);
reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna (art. 872 c.o.m.);
reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione (art. 873 c.o.m.).
215 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02233/2011.
216 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6922 del 15 settembre 2010.
217 T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 01619/2010; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02233/2011.
218 Art. 869 c.o.m. - Reintegrazione d'ufficio: [1.] La reintegrazione nel grado è disposta d'ufficio se vengono
meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore
nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
[2.] La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.
219 L’art. 870 c.o.m. prevede che si sia reintegrati nel grado, a domanda e senza necessità di alcun parere (a
differenza di quanto previsto dai successivi artt. 871-873), al venir meno delle cause che hanno determinato le
dimissioni d’autorità conseguenti a interdizione giudiziale (art. 863, comma 1, lett. a), inabilitazione civile
(art. 863, comma 1, lett. b), amministrazione di sostegno (art. 863, comma 1, lett. c), irreperibilità accertata
(art. 863, comma 1, lett. d), o la cancellazione dai ruoli per perdita della cittadinanza (art. 864, comma 1, lett.
a) o per assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in
una Forza di polizia a ordinamento civile (art. 864, comma. 1, lett. b).
-182-
SEZIONE II – LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
Caratteristica comune delle tre fattispecie ora elencate è la necessità di acquisire, ai fini della
concessione del beneficio, il parere favorevole della Corte Militare di Appello. Mutano
invece, gli ulteriori requisiti che devono ricorrere affinché possa darsi positivo esito all’istanza.
In particolare, nel caso in cui la perdita del grado sia conseguita:
all’applicazione della sanzione disciplinare di stato della rimozione: è necessario che il Militare
abbia conservato, per almeno cinque anni dalla data della rimozione, “ottima condotta morale
e civile”, con alcune agevolazioni nel computo del tempo qualora l’interessato abbia
conseguito particolari benemerenze e ricompense220. Inoltre, qualora la sanzione disciplinare
sia stata irrogata a seguito di procedimento disciplinare instaurato in conseguenza di una
condanna penale, è indispensabile che nel frattempo sia anche intervenuta la riabilitazione
penale ordinaria e, se necessaria, quella penale militare. Si noti che la riabilitazione penale
determina la cessazione degli effetti che discendono dalla pena ma non elimina il
provvedimento giudiziario in sé quale fatto storico rilevante e non preclude, pertanto, che
l’Amministrazione Militare eserciti su questo le sue valutazioni discrezionali;
alla condanna penale (senza giudizio disciplinare): è necessario che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi dell’art. 683 del c.p.p. o dell’art. 72 e 412 del c.p.m.p.;
all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione: è necessario che:
sia intervenuta la revoca della misura o ne sia cessata l’esecuzione;
il Militare abbia conservato, per almeno cinque anni dalla data della revoca o della
cessazione, “ottima condotta morale e civile”, con agevolazioni nel computo del tempo
qualora l’interessato abbia conseguito particolari benemerenze e ricompense221
.
2. Profili procedurali
Gli aspetti procedurali della reintegrazione a domanda sono trattati dagli articoli 669 – 678 del
t.u.o.m.
2.1 L’istanza
La domanda di reintegrazione deve contenere, in maniera sintetica la descrizione dei fatti
storici occorsi al Militare e le motivazioni per le quali l’Amministrazione dovrebbe provvedere
alla sua reintegrazione.
Ai sensi dell’art. 669 del t.u.o.m., la domanda deve essere corredata, a cura dell’interessato, dei
seguenti documenti:
certificati di residenza e di cittadinanza italiana, in luogo dei quali è possibile formulare
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 40 e 46 del D.P.R. 445/2000222;
copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, della/e pronuncia/e di
condanna, nonché del provvedimento di concessione della riabilitazione, se la rimozione dal
220 Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 871 c.o.m., il periodo “è ridotto alla metà per il
militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione
per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare” mentre non ha durata minima (“in qualsiasi tempo”)
nell’ipotesi in cui il militare abbia “conseguito più di una di dette promozioni o ricompense”.
221 Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 873 c.o.m., il periodo “è ridotto alla metà per il
militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione
per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare” mentre non ha durata minima (“in qualsiasi tempo”)
nell’ipotesi in cui il militare abbia “conseguito più di una di dette promozioni o ricompense”.
222 Art. 40 (L) D.P.R. n. 445/2000 – Certificati: [01.] Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. <…>
Art. 46 (R) D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: [1.] Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: <…> b) residenza; c) cittadinanza; <…>.
-183-
SEZIONE II – LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non
importa di diritto la perdita del grado;
copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, della/e sentenza/e, con
qualunque dispositivo, dalla/e quale/i ha avuto origine il procedimento disciplinare di stato da
cui è derivata la perdita del grado per rimozione;
copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, della/e sentenza/e di
condanna, nonché della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune
e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a
norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna;
copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o
del provvedimento di revoca, nonché, per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione, della
sentenza di riabilitazione223, se la perdita del grado è stata disposta per applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione.
L’istanza, indirizzata al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –
Divisione Disciplina, deve essere presentata all’Ente Militare territoriale nella cui forza in
congedo il Militare si trova.
2.2 L’istruttoria
L’Ente Militare territoriale provvede, ai sensi dell’art. 670 del t.u.o.m., a:
controllare la completezza della documentazione allegata dal richiedente;
corredare la domanda con:
le informazioni acquisite presso i Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, sulla
condotta morale dell’interessato;
il proprio motivato parere in merito alla sussistenza/insussistenza dei requisiti per
l’accoglimento dell’istanza;
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, avente data successiva al
provvedimento di perdita del grado;
certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
certificato dei carichi pendenti.
La documentazione, così perfezionata, dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per il
Personale Militare per il tramite dell’Alto Comando competente che formulerà specifico e
motivato parere. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, i Centri Documentali dell’Esercito
rimetteranno le istanze istruite al Comando Legione Carabinieri competente che, a sua volta, le
invierà, con parere motivato, alla Direzione Generale per il tramite del Comando Generale.
Il Ministro della Difesa:
in caso di istanza di reintegrazione nel grado perduto per rimozione per motivi disciplinari:
qualora ritenga di non dare corso alla richiesta, provvede con decisione definitiva e
motivata;
223 L’art. 669 in commento si riferisce alla riabilitazione di cui all’art. 15 della L. n. 327/1988, che è stato abrogato
dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il
riferimento ad esso deve dunque intendersi come riferimento all’art. 70 del citato D. Lgs. il quale, nel
disciplinare la riabilitazione, ha sostanzialmente mutuato il testo dell’abrogato art. 15: “[1.] Dopo tre anni
dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La
riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di
appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o
dell'ultima misura di prevenzione. [2.] La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli
riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti
dall'articolo 67. [3.] Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale
riguardanti la riabilitazione. [4.] Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni
dalla cessazione della misura di prevenzione personale.”
-184-
SEZIONE II – LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
diversamente, rimette la domanda al Procuratore Generale Militare della Repubblica, al
quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte Militare d’Appello;
in caso di istanza di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna ovvero di
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore
Generale Militare della Repubblica per il prescritto parere della Corte Militare d’Appello.
Risulta evidente, dunque, che il parere della Corte Militare d’Appello, nel caso di perdita del
grado per rimozione per motivi disciplinari, è il presupposto per la concessione del beneficio
della reintegrazione solo nel caso in cui l’Amministrazione Militare sia orientata
positivamente, mentre non risulta necessario acquisirlo se l’Amministrazione intende
autonomamente addivenire alla reiezione dell’istanza224
.
Diversamente accade per le ipotesi di reintegrazione a seguito di perdita del grado per
condanna o applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione per le quali, a prescindere
dagli intendimenti dell’Amministrazione, si deve necessariamente acquisire il parere della
Corte Militare di Appello.
Si noti che, ai sensi dell’art. 674 t.u.o.m., il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, è vincolato al
contenuto del parere espresso dalla Corte Militare d’Appello (“non può discostarsi”) solo se
questo non è favorevole all’accoglimento della domanda. In caso contrario, invece, il Ministro
può, comunque, rigettare l’istanza, valorizzando elementi ulteriori rispetto a quelli presi in
considerazione nel parere medesimo.
Le conclusioni del Procuratore Generale Militare della Repubblica e il parere della Corte Militare
d’Appello non sono notificati all’interessato (art. 673, comma 3, t.u.o.m.) neanche a conclusione
del procedimento. In nessuno stato del procedimento avanti all’Autorità Giudiziaria
Militare è ammesso l’intervento del difensore (art. 671, comma. 3, t.u.o.m.).
Il parere della Corte Militare d’Appello è “definitivo” (art. 673, comma 3, t.u.o.m.).
2.3 Il provvedimento
La reintegrazione nel grado:
è disposta con decreto del Ministro della Difesa e decorre dalla data del provvedimento (art.
868, comma 2, c.o.m.);
non comporta la revoca del provvedimento che aveva disposto la perdita del grado (art. 675,
comma 4, t.u.o.m.);
non comporta la riassunzione in servizio del Militare reintegrato (art. 868, comma 3,
c.o.m.);
comporta l’iscrizione del Militare nei corrispondenti ruoli del congedo (art. 868, comma 3,
c.o.m. e 675, comma 1, t.u.o.m.);
non dà diritto alla corresponsione di assegni arretrati e non comporta variazioni del trattamento
di quiescenza eventualmente percepito grado (art. 675, commi 3 e 4, t.u.o.m.).
Può verificarsi il caso che nei confronti di un Militare, successivamente alla rimozione,
vengano a concludersi altre vicende penali suscettibili di apprezzamento anche in sede
disciplinare. Poiché il Militare è in congedo e privo di grado, non solo non possono essergli
irrogate sanzioni disciplinari di corpo, ma restano inapplicabili anche le sanzioni di stato
astrattamente ipotizzabili per il personale in congedo (sospensione dalle funzioni del grado e
perdita del grado per rimozione).
Ai sensi dell’art. 677 t.u.o.m., qualora la richiesta di reintegrazione nel grado non sia accolta
può esserne presentata una nuova:
dopo cinque anni dalla decisione di rigetto;
prima dello scadere di cinque anni, se il militare abbia conseguito una ricompensa al valor
militare o (per il solo caso della perdita del grado per condanna) se siano sopravvenuti siano
emersi nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti (art. 871, comma 2, 872, comma
3, e 873, comma 2, c.o.m.). ________
224 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6922 del 15 settembre 2010.
Tienici aggiornati, grazie
per ora non ho trovato fac-simile o precedenti...
solo il commento e le spiegazioni della Guida Sanzioni Disciplinari 2023:
SEZIONE II
LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
1. Profili sostanziali
La reintegrazione nel grado è disciplinata dagli articoli 868 - 873 del c.o.m..
La disciplina della reintegrazione prevede un potere discrezionale dell’Amministrazione (l’art.
868, comma 1, afferma che il militare “può” essere reintegrato) la quale ha un ampio potere di
valutazione di merito sugli aspetti rilevanti sotto il profilo dell’interesse della funzione
pubblica istituzionale215. Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “a fronte della
pretesa dell’istante ad ottenere il particolare beneficio, sta l’ampia discrezionalità valutativa che
la legge affida all’Amministrazione militare, cui spetta in definitiva di stabilire se la concessione
della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in
sede penale, ma anche all’interesse pubblico di settore. Del resto, la prescrizione di requisiti
particolarmente stringenti per la concessione della reintegrazione e la previsione dell’intervento
nel procedimento amministrativo addirittura dell’Autorità giudiziaria militare di vertice
indicano chiaramente che nell’ottica del Legislatore l’accoglimento di istanze consimili
costituisce ipotesi del tutto speciale e derogatoria” 216
.
Costituisce un parametro di valutazione essenziale il requisito della “ottima condotta morale
e civile”. Sul punto, la giurisprudenza217 ha chiarito che l’assenza di episodi negativi a carico
dell’istante e successivi ai fatti contestati di per sé non rappresenta un particolare titolo di merito,
perché l’“ottima condotta civile e morale” “implica che l’interessato abbia tenuto una condotta
che si discosti, superandola notevolmente, dalla normale buona condotta (vale a dire
l’assenza di condanne penali pregiudizievoli) e cioè abbia dato luogo a comportamenti
suscettibili di un peculiare favorevole apprezzamento sul piano etico e su quello dei rapporti
sociali (quali ad esempio l’impegno in attività di beneficienza o di assistenza, ecc.)”. La
reintegrazione nel grado può avvenire d’ufficio o a domanda dell’interessato.
La reintegrazione d’ufficio è disciplinata dall’art. 869218 c.o.m. e ha luogo solo nelle ipotesi di
precedente cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore nella F.A. o
Corpo armato di appartenenza (art. 864, comma 1, lett. c), c.o.m.). La fattispecie non è
ulteriormente trattata nella presente Guida in quanto priva di connotazioni disciplinari.
La reintegrazione a domanda si dà per le ipotesi di cui agli art. 870-873 c.o.m.. Escluse quelle
ex art. 870, riferite ad alcune fattispecie di dimissioni di autorità e di cancellazione dai ruoli prive
di rilievo penale o disciplinare219, restano i casi di:
reintegrazione a seguito di perdita del grado per rimozione (art. 871 c.o.m.);
reintegrazione a seguito di perdita del grado per condanna (art. 872 c.o.m.);
reintegrazione a seguito di perdita del grado in conseguenza dell’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione (art. 873 c.o.m.).
215 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02233/2011.
216 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6922 del 15 settembre 2010.
217 T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 01619/2010; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02233/2011.
218 Art. 869 c.o.m. - Reintegrazione d'ufficio: [1.] La reintegrazione nel grado è disposta d'ufficio se vengono
meno le cause che hanno determinato la cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con grado inferiore
nella Forza armata o Corpo armato di appartenenza.
[2.] La reintegrazione nel grado decorre dalla data in cui cessa l'assunzione di servizio nel grado inferiore.
219 L’art. 870 c.o.m. prevede che si sia reintegrati nel grado, a domanda e senza necessità di alcun parere (a
differenza di quanto previsto dai successivi artt. 871-873), al venir meno delle cause che hanno determinato le
dimissioni d’autorità conseguenti a interdizione giudiziale (art. 863, comma 1, lett. a), inabilitazione civile
(art. 863, comma 1, lett. b), amministrazione di sostegno (art. 863, comma 1, lett. c), irreperibilità accertata
(art. 863, comma 1, lett. d), o la cancellazione dai ruoli per perdita della cittadinanza (art. 864, comma 1, lett.
a) o per assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in
una Forza di polizia a ordinamento civile (art. 864, comma. 1, lett. b).
-182-
SEZIONE II – LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
Caratteristica comune delle tre fattispecie ora elencate è la necessità di acquisire, ai fini della
concessione del beneficio, il parere favorevole della Corte Militare di Appello. Mutano
invece, gli ulteriori requisiti che devono ricorrere affinché possa darsi positivo esito all’istanza.
In particolare, nel caso in cui la perdita del grado sia conseguita:
all’applicazione della sanzione disciplinare di stato della rimozione: è necessario che il Militare
abbia conservato, per almeno cinque anni dalla data della rimozione, “ottima condotta morale
e civile”, con alcune agevolazioni nel computo del tempo qualora l’interessato abbia
conseguito particolari benemerenze e ricompense220. Inoltre, qualora la sanzione disciplinare
sia stata irrogata a seguito di procedimento disciplinare instaurato in conseguenza di una
condanna penale, è indispensabile che nel frattempo sia anche intervenuta la riabilitazione
penale ordinaria e, se necessaria, quella penale militare. Si noti che la riabilitazione penale
determina la cessazione degli effetti che discendono dalla pena ma non elimina il
provvedimento giudiziario in sé quale fatto storico rilevante e non preclude, pertanto, che
l’Amministrazione Militare eserciti su questo le sue valutazioni discrezionali;
alla condanna penale (senza giudizio disciplinare): è necessario che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi dell’art. 683 del c.p.p. o dell’art. 72 e 412 del c.p.m.p.;
all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione: è necessario che:
sia intervenuta la revoca della misura o ne sia cessata l’esecuzione;
il Militare abbia conservato, per almeno cinque anni dalla data della revoca o della
cessazione, “ottima condotta morale e civile”, con agevolazioni nel computo del tempo
qualora l’interessato abbia conseguito particolari benemerenze e ricompense221
.
2. Profili procedurali
Gli aspetti procedurali della reintegrazione a domanda sono trattati dagli articoli 669 – 678 del
t.u.o.m.
2.1 L’istanza
La domanda di reintegrazione deve contenere, in maniera sintetica la descrizione dei fatti
storici occorsi al Militare e le motivazioni per le quali l’Amministrazione dovrebbe provvedere
alla sua reintegrazione.
Ai sensi dell’art. 669 del t.u.o.m., la domanda deve essere corredata, a cura dell’interessato, dei
seguenti documenti:
certificati di residenza e di cittadinanza italiana, in luogo dei quali è possibile formulare
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 40 e 46 del D.P.R. 445/2000222;
copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, della/e pronuncia/e di
condanna, nonché del provvedimento di concessione della riabilitazione, se la rimozione dal
220 Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 871 c.o.m., il periodo “è ridotto alla metà per il
militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione
per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare” mentre non ha durata minima (“in qualsiasi tempo”)
nell’ipotesi in cui il militare abbia “conseguito più di una di dette promozioni o ricompense”.
221 Ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 873 c.o.m., il periodo “è ridotto alla metà per il
militare che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione
per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare” mentre non ha durata minima (“in qualsiasi tempo”)
nell’ipotesi in cui il militare abbia “conseguito più di una di dette promozioni o ricompense”.
222 Art. 40 (L) D.P.R. n. 445/2000 – Certificati: [01.] Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. <…>
Art. 46 (R) D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: [1.] Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: <…> b) residenza; c) cittadinanza; <…>.
-183-
SEZIONE II – LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non
importa di diritto la perdita del grado;
copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, della/e sentenza/e, con
qualunque dispositivo, dalla/e quale/i ha avuto origine il procedimento disciplinare di stato da
cui è derivata la perdita del grado per rimozione;
copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria dell’Autorità Giudiziaria, della/e sentenza/e di
condanna, nonché della sentenza di riabilitazione ottenuta a norma della legge penale comune
e, nel caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, anche a
norma della legge penale militare, per le ipotesi di perdita del grado per condanna;
copia autentica del provvedimento di applicazione di misura di sicurezza o di prevenzione o
del provvedimento di revoca, nonché, per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione, della
sentenza di riabilitazione223, se la perdita del grado è stata disposta per applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione.
L’istanza, indirizzata al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –
Divisione Disciplina, deve essere presentata all’Ente Militare territoriale nella cui forza in
congedo il Militare si trova.
2.2 L’istruttoria
L’Ente Militare territoriale provvede, ai sensi dell’art. 670 del t.u.o.m., a:
controllare la completezza della documentazione allegata dal richiedente;
corredare la domanda con:
le informazioni acquisite presso i Comandi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, sulla
condotta morale dell’interessato;
il proprio motivato parere in merito alla sussistenza/insussistenza dei requisiti per
l’accoglimento dell’istanza;
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, avente data successiva al
provvedimento di perdita del grado;
certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;
certificato dei carichi pendenti.
La documentazione, così perfezionata, dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per il
Personale Militare per il tramite dell’Alto Comando competente che formulerà specifico e
motivato parere. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri, i Centri Documentali dell’Esercito
rimetteranno le istanze istruite al Comando Legione Carabinieri competente che, a sua volta, le
invierà, con parere motivato, alla Direzione Generale per il tramite del Comando Generale.
Il Ministro della Difesa:
in caso di istanza di reintegrazione nel grado perduto per rimozione per motivi disciplinari:
qualora ritenga di non dare corso alla richiesta, provvede con decisione definitiva e
motivata;
223 L’art. 669 in commento si riferisce alla riabilitazione di cui all’art. 15 della L. n. 327/1988, che è stato abrogato
dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il
riferimento ad esso deve dunque intendersi come riferimento all’art. 70 del citato D. Lgs. il quale, nel
disciplinare la riabilitazione, ha sostanzialmente mutuato il testo dell’abrogato art. 15: “[1.] Dopo tre anni
dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La
riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di
appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o
dell'ultima misura di prevenzione. [2.] La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli
riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti
dall'articolo 67. [3.] Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale
riguardanti la riabilitazione. [4.] Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni
dalla cessazione della misura di prevenzione personale.”
-184-
SEZIONE II – LA REINTEGRAZIONE NEL GRADO
diversamente, rimette la domanda al Procuratore Generale Militare della Repubblica, al
quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere della Corte Militare d’Appello;
in caso di istanza di reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna ovvero di
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, rimette la domanda al Procuratore
Generale Militare della Repubblica per il prescritto parere della Corte Militare d’Appello.
Risulta evidente, dunque, che il parere della Corte Militare d’Appello, nel caso di perdita del
grado per rimozione per motivi disciplinari, è il presupposto per la concessione del beneficio
della reintegrazione solo nel caso in cui l’Amministrazione Militare sia orientata
positivamente, mentre non risulta necessario acquisirlo se l’Amministrazione intende
autonomamente addivenire alla reiezione dell’istanza224
.
Diversamente accade per le ipotesi di reintegrazione a seguito di perdita del grado per
condanna o applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione per le quali, a prescindere
dagli intendimenti dell’Amministrazione, si deve necessariamente acquisire il parere della
Corte Militare di Appello.
Si noti che, ai sensi dell’art. 674 t.u.o.m., il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, è vincolato al
contenuto del parere espresso dalla Corte Militare d’Appello (“non può discostarsi”) solo se
questo non è favorevole all’accoglimento della domanda. In caso contrario, invece, il Ministro
può, comunque, rigettare l’istanza, valorizzando elementi ulteriori rispetto a quelli presi in
considerazione nel parere medesimo.
Le conclusioni del Procuratore Generale Militare della Repubblica e il parere della Corte Militare
d’Appello non sono notificati all’interessato (art. 673, comma 3, t.u.o.m.) neanche a conclusione
del procedimento. In nessuno stato del procedimento avanti all’Autorità Giudiziaria
Militare è ammesso l’intervento del difensore (art. 671, comma. 3, t.u.o.m.).
Il parere della Corte Militare d’Appello è “definitivo” (art. 673, comma 3, t.u.o.m.).
2.3 Il provvedimento
La reintegrazione nel grado:
è disposta con decreto del Ministro della Difesa e decorre dalla data del provvedimento (art.
868, comma 2, c.o.m.);
non comporta la revoca del provvedimento che aveva disposto la perdita del grado (art. 675,
comma 4, t.u.o.m.);
non comporta la riassunzione in servizio del Militare reintegrato (art. 868, comma 3,
c.o.m.);
comporta l’iscrizione del Militare nei corrispondenti ruoli del congedo (art. 868, comma 3,
c.o.m. e 675, comma 1, t.u.o.m.);
non dà diritto alla corresponsione di assegni arretrati e non comporta variazioni del trattamento
di quiescenza eventualmente percepito grado (art. 675, commi 3 e 4, t.u.o.m.).
Può verificarsi il caso che nei confronti di un Militare, successivamente alla rimozione,
vengano a concludersi altre vicende penali suscettibili di apprezzamento anche in sede
disciplinare. Poiché il Militare è in congedo e privo di grado, non solo non possono essergli
irrogate sanzioni disciplinari di corpo, ma restano inapplicabili anche le sanzioni di stato
astrattamente ipotizzabili per il personale in congedo (sospensione dalle funzioni del grado e
perdita del grado per rimozione).
Ai sensi dell’art. 677 t.u.o.m., qualora la richiesta di reintegrazione nel grado non sia accolta
può esserne presentata una nuova:
dopo cinque anni dalla decisione di rigetto;
prima dello scadere di cinque anni, se il militare abbia conseguito una ricompensa al valor
militare o (per il solo caso della perdita del grado per condanna) se siano sopravvenuti siano
emersi nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti (art. 871, comma 2, 872, comma
3, e 873, comma 2, c.o.m.). ________
224 Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6922 del 15 settembre 2010.
Tienici aggiornati, grazie
Re: REINTEGRO NEL GRADO
Grazie Maikol2222, avevo già preso visione delle direttive come avevo accennato nella mia mail precedente, purtroppo devo impostare l'istanza e non so da dove incominciare specialmente nella parte delle motivazioni per cui si richiede il reintegro. Non mancherò cmq di tenervi aggiornati sugli sviluppi della pratica. grazie
Re: REINTEGRO NEL GRADO
X Alex 63
Io al tuo posto a richiesta di reintegro nel grado la farei con un report retrospettivo della tua carriera dove evidenzierei tutte quelle attività meritevoli di cui ti sei fregiato in tanti anni di servizio.
Infatti la discriminante, a totale discrezione dell'amministrazione, è che tu abbia in precedenza onorato la divisa in modo certo e documentabile.
Non serve a mio parere citare chissà quale legge ma più che altro fare un memorandum di quello che hai prodotto.
Auguri
Io al tuo posto a richiesta di reintegro nel grado la farei con un report retrospettivo della tua carriera dove evidenzierei tutte quelle attività meritevoli di cui ti sei fregiato in tanti anni di servizio.
Infatti la discriminante, a totale discrezione dell'amministrazione, è che tu abbia in precedenza onorato la divisa in modo certo e documentabile.
Non serve a mio parere citare chissà quale legge ma più che altro fare un memorandum di quello che hai prodotto.
Auguri
Re: REINTEGRO NEL GRADO
Forse sopra non mi sono spiegato bene. Se si è rimossi dal grado, si diventa soldati. L'eventuale reintegro del grado, riconosce nuovamente il grado, ma non comporta la ripresa del servizio (che non può avvenire), nè alcun beneficio (economico e non) di alcun tipo, se non che si può dire di essere m.llo in congedo, invece che soldato (capirai che soddisfazione).
-
- Sostenitore
- Messaggi: 739
- Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
- Località: Caserta
Re: REINTEGRO NEL GRADO
Messaggio da Carminiello »
Ciao Alex, hai novità? Posso chiederti se chiedi il reintegro giusto per soddisfazione personale? Perchè di fatto non ti porta a nessun vantaggio economico o pensionistico.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE